REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

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1 REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto (approvato dal Collegio Docenti del 24/01/2019 e dal CDI in data 28/01/2019).

2 PREMESSA La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio. Oggi la rapida diffusione delle tecnologie ha determinato un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di commenti, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere i coetanei. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, a volte accompagnate dall anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli con i quali è indispensabile misurarsi. Il nostro Istituto, visto il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e con le istituzioni presenti sul territorio, con l obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web. La scuola, nell ambito dell educazione alla legalità e all uso consapevole di Internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme. Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare questo Regolamento risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno RIFERIMENTI LEGISLATIVI VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo ;

3 VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti ; VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06; VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse e degli studenti e Patto di Corresponsabilità ; VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015; VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71; Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo ; VISTI gli art della Costituzione Italiana; VISTI gli art del Codice penale; VISTI gli art del Codice civile; VISTI gli artt del Codice di Procedura Penale; viene integrato e aggiornato il regolamento di Istituto. REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO Art. 1 Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

4 Art.2 Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in azioni di sistematica e reiterata prevaricazione, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito bullo (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, definito vittima ; il bullismo può assumere forme differenti: fisico, verbale, relazionale. Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, singolarmente o all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Qualsiasi atto riconosciuto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene pertanto sanzionato, come specificato di seguito, alla sezione Procedure scolastiche. Art. 3 Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato, come specificato di seguito alla sezione Procedure scolastiche. Art. 4 Gli alunni devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione a quanto inviano e/o postano. Gli studenti si impegnano ad adottare un comportamento responsabile, a non usare espressioni violente o discriminatorie nei confronti di altre persone o gruppi di persone (vedi: Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all edificio e all orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente, personale ATA) rientrano nelle azioni di intervento da parte della scuola, vista la funzione educativa di quest ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia. Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo; lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

5 Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici, riproduttori di musica e altri dispositivi, se non per finalità didattiche esplicitate, previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all interno dell istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. La scelta dell Istituto Comprensivo Rufino Turranio di vietare l utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l autorizzazione per fini didattico- educativi, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi. A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola, questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato. L uso improprio di smarthphone, tablet, web durante il tempo scuola (quindi anche le visite d istruzione e le attività extracurricolari) comporterà l attivazione di adeguati provvedimenti disciplinari. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE 1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente bullismo e cyberbullismo; coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; prevede all interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA; promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

6 favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per condividere regole di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO: promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet (Safer Internet Day, 5 febbraio) e per la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il cyberbullismo (Il Nodo blu, 7 febbraio). 3. IL COLLEGIO DOCENTI: ai sensi della formulazione della legge n. 26 aprile 1990, n. 86, ribadisce che la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti delle scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico; ribadisce che ogni insegnante, in relazione alla propria qualità di pubblico ufficiale, ha l obbligo di riferire eventuali fatti in danno o ad opera di minori; adotta il regolamento d Istituto (bullismo e cyberbullismo) e partecipa alla formazione educativo/didattica finalizzata alla prevenzione; promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

7 4. IL TEAM DI CLASSE: pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 5. IL DOCENTE: intraprende azioni congruenti con l utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni. 6. I GENITORI: partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; conoscono il Regolamento della scuola;

8 conoscono le sanzioni previste da regolamento d Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on - line a rischio. L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione e al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori/tutori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli una ragazzata. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché se l è andata a cercare. Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico); l alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti. 7. GLI ALUNNI: sino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi; sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti; imparano le regole basilari di rispetto verso gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni ( , sms, mms, post.,video ) che inviano; non possono, durante le attività didattiche o comunque all interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale

9 acquisito all interno dell istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. MANCANZE DISCIPLINARI RIFERIBILI AD ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: comportamenti reiterati di violenza fisica, psicologica o l intimidazione del gruppo; l intenzione di nuocere; l isolamento della vittima, l esclusione dal gruppo. Rientrano nel Cyberbullismo: Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Denigrazione: pubblicazione di pettegolezzi calunniosi o denigratori, commenti crudeli, all interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet). Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. Impersonificazione: insinuazione all interno dell account di un altra persona con l obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. Esclusione: estromissione intenzionale dall attività online. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Sextortion: pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osè e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

10 PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO PRIMA FASE: segnalazione. Persone coinvolte: Genitori - Insegnanti - Alunni - Personale ATA Segnalare al coordinatore di classe (o ad altro insegnante) comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo SECONDA FASE: analisi e valutazione dei fatti. Soggetto responsabile: Dirigente-coordinatore di classe/insegnante di classe; altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori. Azioni: raccolta di informazioni sull accaduto; interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un oggettiva raccolta di informazioni; l adulto è un mediatore in un contesto neutro; eventuale raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità. TERZA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo come di seguito esplicitato dalle seguenti attività educative: - incontrare gli alunni coinvolti; - intervenire/discutere in classe;

11 - informare e coinvolgere i genitori; - responsabilizzare gli alunni coinvolti; - ri/stabilire regole di comportamento in classe; - rivolgersi allo Spazio/Ascolto. Viene redatta relazione del percorso intrapreso da allegare al registro dei verbali/interclasse. Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive per cui la condotta si configura come bullismo o cyberbullismo: si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere. QUARTA FASE: azioni da intraprendere e provvedimenti. Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile; comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola; comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo; convocazione straordinaria del Consiglio di classe; scelta dell opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo attraverso: 1. un intervento personalizzato finalizzato allo sviluppo dell empatia, dell autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; 2. provvedimento disciplinare, secondo la gravità: - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; - imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia); - compito sul bullismo/cyberbullismo;

12 - compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola; - eventuale trasferimento a un altra classe su disposizione del Dirigente Scolastico. QUINTA FASE: percorso educativo e monitoraggio I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti: si occupano del rafforzamento del percorso educativo all interno della classe e/o del gruppo coinvolto; provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima. Novità della legge 71/2017 Come specificato nell'art. 7 (Ammonimento) della Legge 71/2017 e al punto 5 delle LINEE di ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017), nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne, autore della condotta molesta. La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi Ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. L ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

13 In caso di reato, si avvia la procedura giudiziaria (solo per soggetti ultraquattordicenni) mediante denuncia ad un organo di polizia o all autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. SANZIONI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando azioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Il Dirigente scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà la Polizia Postale che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. CONCLUSIONI Il presente Regolamento sul bullismo cyberbullismo è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto Comprensivo ha messo in atto. Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

14 In tabella, nella seconda colonna, sono riportati esempi di comportamenti potenzialmente lesivi. RISPETTO DEGLI ALTRI Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali INFRAZIONE Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc. Ricorso alla violenza all interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della QUANDO PUÒ SCATTARE LA SANZIONE? La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio che acquisisce maggiore gravità se veicolato tramite le nuove tecnologie per l ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti. Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo. Se infrazione ritenuta grave: vedi punto 1-2 della quarta fase delle procedure. Se reato: procedura perseguibile d ufficio. La sanzione può scattare già al primo episodio che acquisisce maggiore gravità se veicolato tramite le nuove tecnologie per l ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti. Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo.

15 discriminazione nei confronti di altre persone. Se infrazione ritenuta grave: vedi punto 1-2 della quarta fase delle procedure. ATTENZIONE Se i comportamenti sono Se reato: procedura perseguibile d ufficio. Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute. diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI. Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne, LIM, pc, ecc.) ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggeria istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato La sanzione può scattare già al primo episodio che acquisisce maggiore gravità se i fatti vengono ripresi e diffusi. Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo. Se infrazione ritenuta grave: vedi punto 1-2 della quarta fase delle procedure. Se reato: procedura perseguibile d ufficio.

16 commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.).

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