REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI DI ARLAB. Allegato 1 alla Deliberazione n.95 del
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1 Allegato 1 alla Deliberazione n.95 del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI DI ARLAB 1
2 INDICE Pag. Art. 1 - Scopo del Regolamento 3 Art. 2 Riferimenti Normativi 4 Art. 3 Definizioni e disposizioni generali 4 Art. 4 Classificazione dei beni mobili Beni inventariabili 4 Immobilizzazioni immateriali 5 Immobilizzazioni materiali Beni non inventariabili 8 Art. 5 Beni da inventariare con numerazione virtuale 8 Art. 6 Valutazione dei beni mobili 9 Art. 7 Soggetti coinvolti 9 Art. 8 Procedura di inventariazione Fasi della procedura Reperimento documentazione Etichettature Registrazione di carico Registrazione di scarico Registrazione di trasferimento o diversa collocazione del bene 11 Art. 9 Beni mobili concessi in uso a terzi 12 Art. 10 Ammortamenti 12 Art. 11 Chiusura dell inventario e adempimenti Chiusura dell inventario Conto giudiziale 13 Art. 12 Inadempienze 13 Art. 13 Norme finali 13 Art. 14 Entrata in vigore 13 Scheda di rilevazione dei beni 14 2
3 Art. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO La corretta tenuta dell inventario dei beni mobili costituisce un presupposto fondamentale per la gestione del patrimonio dell Agenzia Regionale per il Lavoro e l Apprendimento Basilicata (ARLAB). La gestione dell inventario, oltre a soddisfare le funzioni amministrativo-contabili previste dalla normativa vigente, rappresenta una condizione necessaria per una politica di razionalizzazione e programmazione della spesa. Il presente regolamento ha il compito di disciplinare le procedure di registrazione inventariale, le procedure di tenuta dell inventario e la gestione dei beni mobili dell Agenzia. Le attività previste coinvolgono diversi soggetti, con diversi livelli di responsabilità. Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Codice civile art criteri di valutazione delle immobilizzazioni. Circolare n. 26 del 09/09/2015 del Ministero dell Economia e delle Finanze. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Circolare n. 4 del 26/01/2010 del Ministero dell Economia e delle Finanze (in quanto applicabile). D.P.R. n. 254 del 04 settembre 2002 Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato (in quanto applicabile). D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 Regolamento sulla gestione dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato (valido, in assenza di apposita disciplina, per tutta la pubblica amministrazione). R.D. 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato e ss.mm.ii. (in quanto applicabile). Art. 3 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI 1. Inventario: documento amministrativo-contabile che elenca e descrive i beni di uso durevole dell Agenzia, nonché l insieme delle operazioni di rilevazione, valutazione ed aggiornamento del patrimonio dell Ente, avente come finalità la creazione e la costante tenuta del documento contabile. Quest ultimo ha la finalità di consentire in qualsiasi momento la conoscenza per qualità, quantità e valore della consistenza dei beni che costituiscono il patrimonio dei beni mobili dell ARLAB. L inventario ha carattere permanente e generale; i valori in esso contenuti confluiscono nel Conto Economico e nel Conto del Patrimonio. L inventario è costantemente tenuto aggiornato attraverso specifiche procedure informatiche e di processo. 3
4 La gestione delle scritture inventariali è demandata, per competenza, alla competente Area Funzionale 1 e alla correlata unità operativa finanziaria secondo l articolazione del vigente sistema organizzativo (organigramma e funzionigramma). 2. Beni mobili: oggetti destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, materiale informatico, materiale didattico, attrezzi e beni diversi, così come individuati ai sensi dell art. 812 del Codice Civile. 3. Consegnatario: è l agente contabile interno sul quale incombe l onere relativo alla tutela dei beni mobili dati in consegna. 4. Consegnatario per debito di custodia: agente contabile sul quale incombe l onere relativo alla gestione di un magazzino alimentato dall acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell Amministrazione nonché alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso agli utilizzatori finali. In quanto agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale. 5. Consegnatario per debito di vigilanza (utilizzatore finale): dipendente che riceve in consegna il bene mobile per il suo utilizzo, sul quale ricade la responsabilità del suo corretto utilizzo e del suo stato d uso. Non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. 6. Sub-consegnatario: colui che, delegato dal consegnatario, collabora con esso nell attività di inventariazione. 7. Addetto alle procedure di inventariazione: colui che provvede alla compilazione delle schede inventariali ed all emissione dell etichetta con il numero d inventario. Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEI BENI MOBILI I beni mobili si distinguono in inventariabili e non inventariabili: Beni Inventariabili Sono beni mobili strumentali, ossia quelli effettivamente impegnati nei processi gestionali, che singolarmente superano il valore di 200,00 iva compresa ad eccezione di tutti quei beni che, pur avendo un valore pari o inferiore ad 200,00, costituiscono elementi di una universalità di beni mobili e la stessa superi la predetta soglia di valore. Condizione per l iscrizione di nuovi beni patrimoniali tra le immobilizzazioni dello Stato patrimoniale è il verificarsi, al 31 dicembre, dell effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Pertanto, devono essere fisicamente esistenti presso l Agenzia o essere assegnati ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti dell Ente. I beni che entrano nella disponibilità dell Ente con un operazione di leasing finanziario o di compravendita con patto di riservato dominio sono rappresentati nello Stato patrimoniale con apposite voci e si considerano acquisiti al patrimonio dell Ente alla data di consegna. Tali beni debbono essere registrati nell apposito inventario da redigere mediante l utilizzo di un programma informatico idoneo. 4
5 Di seguito viene indicata la classificazione dei beni mobili prevista dall allegato n. 4/3 del D. Lgs 118/2011 e ss. mm. ii.: Immobilizzazioni immateriali: - costi capitalizzati: costi d impianto ed ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso ed acconti, migliorie e spese incrementative su beni di terzi, costi di software applicativo ad uso interno non tutelato. Tali costi sono iscritti e valorizzati nell Attivo secondo quanto previsto dal documento n. 24 dell Organismo Italiano di Contabilità; Si precisa che qualora le migliorie e le spese incrementative effettuate su beni di terzi, avendo un autonoma funzionalità, sono separabili dagli stessi beni, vengono iscritte tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria; - diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno, compreso il software applicativo giuridicamente tutelato; - l avviamento che va iscritto separatamente solo in caso di acquisizione a titolo oneroso di un azienda o complesso industriale; - diritti reali di godimento o rendite, perpetue o temporanee; - immobilizzazioni in corso che devono essere valutate al costo di produzione che include i costi di acquisto delle materie prime, i costi diretti (manodopera diretta, spese di progettazione, forniture esterne) ed i costi indiretti per la parte più direttamente connessa alla produzione del bene come quota parte delle spese generali di fabbricazione, gli oneri finanziari escluse le spese generali amministrative sostenute dall Ente. Si riporta di seguito la tipologia di beni prevista dall All. 6/1 al D. Lgs.118/2011 e ss. mm. ii.: o Avviamento; o Software (sviluppo software e manutenzione evolutiva; acquisto software); o Brevetti; o Opere dell ingegno e diritti d autore; o incarichi professionali per la realizzazione di investimenti; o Manutenzione straordinaria su beni di terzi; Immobilizzazioni materiali Beni patrimoniali indisponibili a cui appartengono tutti i beni destinati agli uffici ed alle attività dell Ente (mobili e arredi, macchinari per gli uffici, attrezzature tecniche scientifiche, collezioni di leggi e decreti, ecc.) Si riporta di seguito la tipologia di beni prevista dall All. 6/1 al D. Lgs.118/2011 e ss. mm. ii.: 5
6 Mezzi di trasporto ad uso civile; Mobili ed arredi (per ufficio, per alloggi e pertinenze, per laboratori e n. a. c.); Impianti e macchinari; Macchine per ufficio; Hardware (postazioni di lavoro, periferiche, server, apparati di telecomunicazione, tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile, n. a. c.); Oggetti di valore; Materiale bibliografico; Opere dell ingegno software prodotto. Costituiscono una voce a parte del piano dei conti integrato, di cui al predetto all Allegato 6/1 del D. Lgs 118/2011, i beni materiali ed immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario. L inventario identifica per ciascun bene: numero progressivo d inventario; il consegnatario; il centro di costo; la denominazione e descrizione dei beni secondo la diversa natura e specie; lo stato di conservazione; la quantità; il numero e la data della fattura nonché il nome del fornitore; titolo di acquisto; estremi del provvedimento di acquisizione; edificio e locale in cui è situato il bene; il costo d acquisto, di stima o simbolico, la percentuale di ammortamento, il valore residuo del bene. - Valorizzazione dei beni I beni mobili oggetto di inventario, devono essere iscritti in inventario con il prezzo di acquisto comprensivo di sconti, al lordo dell IVA e delle varie spese accessorie. Ai beni per i quali non sia possibile risalire al valore iniziale e/o alla data di acquisto viene attribuito un valore storico di stima alla data di iscrizione in inventario, che tiene conto dello stato di conservazione del bene 6
7 stesso. I beni acquisiti a titolo gratuito vengono iscritti in inventario con il valore di mercato a seguito di apposita relazione di stima a cura dell Ufficio Tecnico dell Ente. E possibile non ricorrere alla stima per quei beni, di frequente negoziazione, il cui valore possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente il valore di mercato, come accade per le autovetture, i motoveicoli, gli autocarri ecc. E fatta salva la facoltà dell Ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto designato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, su istanza del legale rappresentante. Per quanto non previsto dai principi contabili di cui all Allegato 4/3 al D. Lgs n.118/2011 e ss. mm. ii. si dovrà far riferimento al documento n. 16 OIC. - Etichetta Il numero di inventario, che identifica ciascun bene mobile, viene riportato sullo stesso tramite applicazione di un apposita etichetta stampata in maniera indelebile. Fanno eccezione gli automezzi, per i quali il numero d inventario viene associato al numero di targa. - Beni accessori Si considerano accessori quei componenti non dotati di vita autonoma o di autonomo sfruttamento. Essi vengono rilevati insieme al bene principale ed identificati in maniera univoca con riferimento al numero d inventario di quest ultimo. - Universalità di beni I beni mobili della stessa specie e natura, che non sono singolarmente soggetti ad inventariazione per il loro modesto valore economico e che abbiano un valore totale superiore a 200,00 IVA compresa, costituiscono Universalità dei beni (pluralità di beni aventi il medesimo scopo/funzione come gli arredi di uno studio completo), ai sensi dell art. 816 del Codice Civile, e possono essere inventariati con un unico numero di inventario per singola tipologia di bene. Ad esempio, le pubblicazioni di carattere ufficiale (Gazzette Ufficiali, raccolte di leggi ecc.) dovranno essere assunte in inventario per annata con attribuzione di un solo numero d inventario per ciascuna annata addizionando al costo dell abbonamento anche le eventuali spese di rilegatura. La registrazione in inventario avverrà per singolo elemento con l annotazione dei dati identificativi (descrizione, valore ecc.). Le successive variazioni in aumento e in diminuzione comporteranno l emissione di buoni di carico e scarico. - Beni mobili di terzi I beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dall Agenzia a titolo di leasing, locazione e/o comodato devono essere tenuti distinti e registrati in separati inventari con valore pari a zero indicandone, inoltre, la durata del contratto, il locatore, gli estremi del contratto e la data di termine del contratto. Tali beni, alla data del riscatto, saranno iscritti in inventario al prezzo di stima o di mercato del momento. 7
8 4.2 Beni non inventariabili Ad esclusione delle universalità di beni, sono esclusi dall obbligo di inventariazione i beni aventi un valore d acquisto inferiore o uguale ad 200,00 IVA compresa. Sono parimenti da considerarsi non significativi ai fini dell inventario i beni di rapido consumo e facilmente deteriorabili, ossia i beni la cui immissione in uso ne comporti l automatico deperimento e/o il cui utilizzo si estingua nell arco di un anno solare. A titolo esemplificativo, seppur non esaustivo, sono escluse dall inventario i seguenti beni: 1. componentistica elettrica (lampadari, plafoniere, interruttori, prese, lampadine, ecc.) ; 2. zerbini, schedari, cestini per la carta; 3. estintori; 4. cassetta di pronto soccorso; 5. oggetti vari di cancelleria; 6. suppellettili di varia natura, eccezion fatta per gli oggetti di pregio storico-artistico; 7. tendaggi per finestre, tappezzerie, tappeti, bandiere, purché non di pregio; 8. pubblicazioni ed elenchi vari; 9. stampati, registri, supporti per registrazione magnetica, fotografica e digitale; 10. materiali, utensili ed attrezzi correntemente impiegati in laboratori tecnico/scientifici ed officine; 11. pannelli e cartellonistica. Non vanno, inoltre, inventariati i beni installati in modo fisso ed inamovibile nelle strutture edilizie, quali infissi, tramezzi, pareti attrezzate, impianti tecnologici, serrande, veneziane. Tali beni andranno iscritti in un appositi registri denominati: 1) registro dei beni durevoli di valore non superiore ad 200,00 iva compresa ; 2) registro dei materiali di facile consumo. Art. 5 - BENI DA INVENTARIARE CON NUMERAZIONE VIRTUALE Per numerazione virtuale si intende che il bene viene iscritto in inventario, numerato a livello informatico ma materialmente non viene effettuata l etichettatura. I beni da inventariare virtualmente, a titolo non esaustivo, sono i seguenti: Attrezzatura da cucina; Termoidraulica; Oggetti d arredo; Officine, laboratori, magazzini, giardinaggio; Beni culturali, quadri, mobili antichi, stampe, sculture, raccolte civiche; Universalità di beni, automezzi. I libri, le pubblicazioni, le raccolte e altro materiale anche multimediale e audiovisivo, utilizzato ai fini dell erogazione dei servizi culturali e/o formativi, sono catalogati secondo le norme di cui al D.P.R. n. 1501/1967 e D.P.R. n. 417/1995 con attribuzione del relativo valore economico. 8
9 Art. 6 VALUTAZIONE DEI BENI MOBILI La valutazione dei beni mobili viene effettuata sulla base dei criteri previsti dall art. 230 del TUEL (in quanto applicabile) e secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all allegato 4/3 del D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Nella fase di inventariazione iniziale la valutazione dei beni mobili viene determinata: a) per i beni posseduti dall Ente da meno di 5 anni: dal valore residuo calcolato sulla base dei dati rilevati dal reperimento delle fatture di acquisto e mandati di pagamento; b) per i beni posseduti dall Ente da più di 5 anni: essi sono da considerarsi completamente ammortizzati, ai sensi dell art. 117 D.Lgs. n. 77/1995 e ss.mm.ii. Art. 7 SOGGETTI COINVOLTI Responsabile dell inventario, e della tenuta della documentazione è Area Funzionale 1 e la correlata unità operativa finanziaria secondo l articolazione del vigente sistema organizzativo (organigramma e funzionigramma). Quest ultima, al fine dell attività inventariale, interagisce con le seguenti strutture e figure: 1. area acquisti di beni e servizi: provvede all acquisizione dei beni; 2. addetto alle procedure di inventariazione presente in sede centrale; 3. utilizzatori finali. I soggetti coinvolti e loro responsabilità Il Consegnatario, nominato con un atto del Direttore Generale, è responsabile dei beni presi in carico e di eventuali danni che possono derivare da sue azioni od omissioni, salvo casi fortuiti o di forza maggiore. Il Consegnatario può, attraverso una delega scritta, nominare altri responsabili (denominato sub-consegnatario ) individuato fra gli utilizzatori diretti dei beni stessi che collaborano con esso. La gestione dei beni mobili dell Agenzia viene eseguita attraverso l ausilio di un magazzino di stoccaggio. Pertanto, per l ARLAB è prevista la figura del Consegnatario per debito di custodia. I consegnatari per debito di vigilanza sono coloro che ricevono in consegna i beni mobili inventariabili per il loro utilizzo (utilizzatori) e non sono soggetti alla resa del conto giudiziale, in quanto non rivestono la qualifica di agenti contabili. I consegnatari per debito di vigilanza hanno il compito di: 1. utilizzare i beni che ha in uso secondo le regole del buon senso comune; 2. rispettare le regole per l utilizzo del bene; 3. restituire all addetto delle procedure inventariali i beni divenuti inutili; 4. comunicare all addetto delle procedure inventariali ogni variazione che intervenga sulla consistenza dei beni affidati. 9
10 I consegnatari per debito di vigilanza sono personalmente responsabili, sotto il profilo patrimoniale, della presa in carico dei beni assegnati, della loro vigilanza e del loro spostamento, della buona conservazione e del loro regolare uso. Consegnatari per debito di vigilanza dei beni mobili sono i Responsabili delle sedi territoriali dell Agenzia ARLAB, compresi quelli dei Centri per l Impiego, i quali sono responsabili di tutti i beni mobili destinati alle loro sedi. Art. 8 PROCEDURA DI INVENTARIAZIONE FASI DELLA PROCEDURA Reperimento documentazione Effettuato l acquisto del bene mobile, l addetto delle procedure di inventariazione dovrà ricevere dall Area acquisti di beni e servizi una copia del documento di acquisto e il relativo provvedimento (determina/delibera), mentre dall Area a cui il bene è stato destinato il nominativo del consegnatario per debito di vigilanza (utilizzatore finale) Etichettatura E l identificazione univoca del bene, la fase di attribuzione di un numero progressivo da riportare nell etichetta che sarà applicata sul bene. L etichetta riporterà la dicitura ARLAB Inv. n.. L etichetta viene data al Consegnatario dalla Competente Area Funzionale, e per essa dalla correlata unità operativa finanziaria, al momento dell inoltro del verbale di consegna. La responsabilità della mancata apposizione dell etichetta sul bene è del Consegnatario del bene stesso Registrazione di carico In questa fase avviene il caricamento del bene nel programma di gestione dell inventario, tramite il buono di carico che sarà sottoscritto dall utilizzatore finale (consegnatario per debito di vigilanza). La fase di caricamento permetterà di identificare i beni secondo quanto riportato nell art. n. 4. Per una migliore organizzazione interna, il Consegnatario verifica la Scheda di rilevazione dei beni mobili (riportata in calce al presente regolamento) che è compilata dai Responsabili di sede e che elenca i beni contenuti in ciascuna stanza o locale d ufficio, con l indicazione del numero di inventario e della categoria. Un esemplare di tale scheda, debitamente firmato dal Responsabile di sede e controfirmato dal Consegnatario, viene esposto nella stanza o locale relativo, a disposizione per future ricognizioni; un'altra copia di questa scheda è conservata dal Consegnatario. L impiego della scheda permette all utilizzatore un controllo più immediato dei beni e, in occasione del rinnovo dell inventario, una più facile e capillare ricerca degli elementi del patrimonio, conoscendone preventivamente l esatta ubicazione. Eventuali variazioni nella dislocazione dei beni per spostamenti e deperimenti debbono essere riportati nella scheda di inventariazione Registrazione di scarico Lo scarico inventariale consiste nella cancellazione dall inventario dei beni che cessano di far parte del patrimonio dell Ente. Gli scarichi inventariali vengono disposti dall utilizzatore dei beni e da 10
11 questi comunicati all addetto delle procedure inventariali, il quale provvederà ad emettere un buono di scarico al verificarsi delle seguenti condizioni: 1. scarico per rottamazione (previa dichiarazione di fuori uso ) nei seguenti casi: inutilizzabilità, per usura, danneggiamento del bene o perché il bene risulti palesemente non più utilizzabile per le esigenze funzionali dell Ente; obsolescenza: il bene risulta tecnologicamente superato e può essere destinato alla discarica oppure ceduto gratuitamente a favore di Enti no profit, strutture di pubblica utilità, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ad istituzioni scolastiche secondo criteri predefiniti pubblicati sul sito dell Ente; 2. scarico per permuta o vendita: avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente, previo esperimento di opportuna procedura; 3. scarico per furto o smarrimento: avviene con l opportuna documentazione giustificativa (specifico verbale), fornita dall utilizzatore finale, attestante che il furto o smarrimento è dovuto a cause a lui non imputabili. In caso di smarrimento del bene o di un suo ingiustificato deterioramento, in assenza di sufficiente giustificazione, il consegnatario risponde per omessa vigilanza originando un debito di valore pari al pregiudizio patrimoniale effettivamente subito. Egli dovrà sporgere immediata denuncia all Autorità di Pubblica Sicurezza e farsi rilasciare il relativo verbale. L eventuale successivo rinvenimento del bene rubato darà luogo ad una presa in carico per recupero; 4. scarico per cause di forza maggiore: in caso di distruzione o perdita di beni per cause di forza maggiore (incendi, allagamenti, terremoti, ecc.) deve essere fornito un elenco di beni non più reperibili o utilizzabili affinché si possa procedere al completamento delle pratiche connesse all evento stesso (ad esempio pratiche per assicurazione). La richiesta di scarico dovrà essere corredata dalla relativa documentazione (per esempio denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazione). La competente Area Funzionale 1, e per essa la correlata unità operativa finanziaria secondo l articolazione del vigente sistema organizzativo dell Agenzia (organigramma e funzionigramma), acquisiti i buoni di scarico, provvede a redigere l atto amministrativo di presa d atto dei beni dismessi a fine esercizio. 8.5 Registrazione di trasferimento o diversa collocazione del bene I trasferimenti di beni tra utilizzatori finali devono essere comunicati all addetto delle procedure inventariali che emetterà i relativi buoni di trasferimento. All interno della sede territoriale dell Agenzia, e dei CPI, il Consegnatario può effettuare, previa debita motivazione, lo spostamento di mobili, arredi e macchine da stanza a stanza o da locale a locale previa registrazione di variazione nella schede del bene. 11
12 Tutti i buoni necessari per le operazioni di inventario dovranno essere emessi in più copie, in numero pari alle persone interessate alle procedure inventariali e da tutti sottoscritti. ART. 9 BENI MOBILI CONCESSI IN USO A TERZI Per i beni assegnati a terzi è necessario emettere un buono di scarico e al contempo un buono di carico a terzi. I soggetti a favore dei quali sono stipulati contratti di cessione dei beni, assumono a tutti gli effetti la forma giuridica di consegnatario per debito di vigilanza, per cui sono soggetti alle norme del presente regolamento in ordine alla tenuta dei beni, alle responsabilità dei consegnatari ed agli adempimenti degli stessi nei confronti dell Amministrazione. All atto della restituzione dei beni sarà emesso un buono di scarico da terzi e al contempo un buono di carico. ART AMMORTAMENTI L ammortamento è il procedimento con il quale un costo pluriennale viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene ed ha inizio dal momento in cui il bene è posto in uso, ovvero quando è nel luogo ed è nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell Ente. Per la determinazione del costo di esercizio, le quote annue di ammortamento sono calcolate sulla base del costo complessivo sostenuto per l acquisto del bene o della stima secondo le modalità e i coefficienti di ammortamento previsti dal D.lgs 118/11, allegato 4/3, punto 4.18, di seguito riportati: TIPOLOGIA BENI COEFFICIENTE ANNUO Impianti ed attrezzature Materiale bibliografico 5% Mobili e arredi per ufficio Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10% Mezzi di trasporto stradali leggeri Macchinari per ufficio Equipaggiamento e vestiario Opere dell ingegno/software prodotto 20% Hardware 25% L Agenzia ha la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni. Si precisa quanto segue: per il primo anno di utilizzo del bene si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene a decorrere dalla data della consegna; ai beni dismessi, a qualsiasi titolo, non si applica l aliquota d ammortamento relativamente all anno di dismissione; i beni già utilizzati in leasing o a noleggio e riscattati sono ammortizzati applicando al prezzo di stima o di mercato del momento le aliquote di ammortamento previste per le rispettive classi patrimoniali; 12
13 i beni acquisiti a titolo gratuito ed iscritti in inventario al valore di mercato sono soggetti alla procedure di ammortamento; Non sono da considerarsi ammortizzabili i beni che hanno una vita utile indeterminata o estremamente lunga e non definibile (ad es. immobili di interesse storico, artistico, ecc.) ed i beni dei quali è impossibile quantificare la svalutazione (ad es. opere d arte o altre opere di interesse culturale); Tutti i beni devono essere mantenuti in inventario per l intero periodo di durata dell ammortamento, anche qualora abbiano raggiunto un valore pari o inferiore a 200,00 IVA compresa. In tal caso si rende necessaria l annotazione Beni in corso di ammortamento. Il trasferimento nel registro dei beni durevoli dovrà avvenire nell esercizio successivo a quello in cui risulta completato l ammortamento. ART.11 CHIUSURA DELL INVENTARIO E ADEMPIMENTI La chiusura dell inventario La chiusura dell inventario avviene al termine di ogni esercizio finanziario dalla competente Area Funzionale 1, per essa dalla correlata unità operativa finanziaria secondo l articolazione del vigente sistema organizzativo dell Agenzia (organigramma e funzionigramma) Conto giudiziale Ai sensi dell art. 233, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 (in quanto applicabile), il Consegnatario per debito di custodia entro la chiusura dell esercizio finanziario rende conto della propria gestione e redige il Conto giudiziale, per materia, secondo la modulistica di cui al modello 24 - D.P.R. n. 194/1996. ART. 12 INADEMPIENZE L inosservanza dell obbligo di inventariazione costituisce, chiaramente, un ipotesi di responsabilità disciplinare ed espone l Amministrazione al rischio di sottrazione dei beni, comportando, conseguentemente, l insorgere di un concreto rischio in ordine a ipotesi di responsabilità amministrativa. ART. 13 NORME FINALI Per tutto quanto non espressamente disposto con il presente Regolamento viene fatto riferimento alla normativa vigente in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali; in tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata. ART. 14 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sull apposita sezione del sito istituzionale dell Agenzia ARLAB. 13
14 Numero d ordine Numero attuale d inventario SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BENI MOBILI Denominazione / Descrizione del bene mobile Luogo di allocazione Comune Indirizzo / N.civico Uff. Territoriale N. stanza Soggetto assegnatario e/o utilizzatore Valore Economico attuale Ente di provenienza Nota TOTALE TOTALE COMPLESSIVO DEL VALORE AGGIORNATO DEI BENI MOBILI Luogo e data Il Responsabile Compilatore Il Consegnatario Il Vidimatore 14
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