Seduta della Giunta Municipale
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- Ottaviana Scala
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1 Seduta della Giunta Municipale Deliberazione n 30/2015 del 29/01/2015 Oggetto : AGEVOLAZIONI TARI ANNO APPROVAZIONE BANDO E MODELLI. L anno duemilaquindici il giorno ventinove del Mese di Gennaio presso LA SALA GIUNTA DEL PALAZZO COMUNALE, La Giunta 1 DI GIORGI GIOVANNI Sindaco Presente 2 TIERO ENRICO Vice Sindaco Assente 3 FRANCALANCIA LAURA Assessore Presente 4 LA ROSA SALVATORE Assessore Presente 5 DI RUBBO GIUSEPPE Assessore Presente 6 CALVI ALESSANDRO Assessore Assente 7 TRIPODI ORLANDO Assessore Presente 8 NASSO MICHELE Assessore Assente 9 SOVRANI MARILENA Assessore Presente 10 PANSERA ALBERTO Assessore Presente Presiede il Sindaco DI GIORGI GIOVANNI Assiste il Segretario Generale AVV. PASQUALE RUSSO COPIA CONFORME
2 La Giunta Municipale Vista la proposta relativa alla presente deliberazione; Visto il parere favorevole dell Arch. Giovanni Della Penna, Responsabile del Servizio Tributi, circa la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs n.267/2000); Visto il parere favorevole del Dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs n.267/2000); Premesso: che l art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l imposta unica comunale (IUC), composta dall imposta municipale propria (IMU) di cui all art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); che le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; che gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, hanno modificato la disciplina della TARI; che l art. 52, comma 1, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, reca «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»; che la L. n. 147 del 27/12/2013, all art. 1, comma 660, prevede che il comune con il Regolamento di cui all art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall art. 8, per l approvazione del bilancio di previsione, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659, dell art 1 della L.147/2013; che con Deliberazione di C.C. n. 78 del 23/09/2014 è stata istituita la TARI ed approvato il Regolamento per l istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti ; che l art. 27 del vigente Regolamento TARI, ad oggetto : Altre riduzioni ed esenzioni dispone tra l altro che il Comune avvalersi della facoltà di prevedere agevolazionie/o esenzioni, parziali o totali nel pagamento della tariffa in favore di utenze e associazioni di volontariato ONLUS, regolarmente iscritte all apposito albo comunale; che il comma 2 dell art. 27 citato stabilisce che i requisiti specifici dei soggetti fruitori degli interventi sono determinati annualmente con apposito atto dell organo comunale competente; che il comma 9 dell art. 27 stabilisce che il costo delle esenzioni detassazioni previste negli art. 23,26,26 e 27, resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall art. 1, comma 654 della L. 27/12/2013 n. 147; che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 94 del 30/12/2014 ha stabilito di prorogare il termine per la presentazione delle richieste per ottenere le agevolazioni previste dall art. 27 del Regolamento sulla TARI per l anno 2014 alla data del 31 marzo Visto l art. 1 comma 3 bis del D.L.gs n. 109 del 1998, in base al quale nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato dall'i.n.p.s. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza". Richiamato il Regolamento per la determinazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai fini dell accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate approvato con Deliberazione di C.C. n. 162 del 10 novembre 2003 che trova applicazione, a norma dell art. 4 dello stesso, alle agevolazioni per servizi di pubblica utilità; Ritenuto, altresì, al fine di individuare i soggetti beneficiari dei contributi, di dover predisporre un Avviso Pubblico per la raccolta delle domande da pubblicare anche sul sito istituzionale dell Ente come da testo di seguito riportato: Possono presentare la domanda per l esenzione dal pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l anno 2014 i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 1. Residenza anagrafica nel Comune di Latina nonché nell alloggio oggetto della tariffa; 2. Il richiedente deve risultare intestatario dell utenza TARI relativa all alloggio occupato; 3. Il richiedente ed i componenti il proprio nucleo familiare non devono essere proprietari o usufruttuari di beni immobili, su tutto il territorio nazionale ad eccezione dell alloggio e delle eventuali pertinenze nel quale hanno la residenza ed a
3 condizione che tale abitazione appartenga alla categoria catastale A, con esclusione delle cat. A1, A8, A9 e A10 e la rendita catastale complessiva non sia superiore a 800, Sono inoltre ammessi alla presentazione della domanda di esenzione i titolari di diritto di proprietà o di usufrutto su beni immobili diversi dall alloggio e dalle eventuali pertinenze nel quale hanno la residenza qualora la rendita catastale a loro riconducibile sia complessivamente non superiore a 100, Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, determinato in base all articolo 5 del DL 201/2011, regolamentato dal DPCM 159/2013 e dal Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, non superiore a 6.000,00; 6. La domanda di contributo può essere presentata anche dalle Associazioni di volontariato che siano ONLUS regolarmente iscritte all apposito registro Comunale che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda di contributo deve essere sottoscritta dall intestatario dell utenza TARI redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Latina e reperibile nei seguenti uffici: - COMUNE DI LATINA SERVIZIO TRIBUTI - UFFICIO TARI Piazza del Popolo n.14, piano2 ; - sportello del cittadino (Sportello integrato) - c.so della Repubblica N. 116; - Sito internet del Comune di Latina : Alla domanda dovrà essere allegata, pena l esclusione dal contributo richiesto: 1) copia dell attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi 2013 ed in corso di validità, rilasciata ai sensi dell articolo 5 del DL 201/2011, regolamentato dal DPCM 159/2013 e dal Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014; 2) fotocopia non autenticata del documento d identità del richiedente in corso di validità. La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31/03/2015 mediante: - consegna presso COMUNE DI LATINA SERVIZIO TRIBUTI - UFFICIO TARI - Piazza del Popolo n. 14, piano 2 (orario d apertura al pubblico: Lunedì - Martedì - Giovedì dalle 8.30 alle Martedì - Giovedì dalle alle 16.30); - invio tramite posta raccomandata (in tal caso farà fede il timbro postale) COMUNE DI LATINA SERVIZIO TRIBUTI UFFICIO TARI - Piazza dl Popolo n.14, piano LATINA( LT); invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo ufficio.tia@pec.comune.latina.it ; Il Comune procederà all'istruttoria delle domande, alla verifica del possesso dei requisiti previsti e formulerà l elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, nonché degli esclusi. Nel caso di richieste escluse dal contributo per mancanza dei requisiti previsti dal bando, l Amministrazione Comunale comunicherà l esito ai richiedenti tramite lettera raccomandata A.R. ENTITA DELLE AGEVOLAZIONI Riduzione pari al 100% della TARI annualità 2014, presentando un indicatore I.S.E.E.. per nucleo familiare non superiore a ,00, relativo ai redditi 2013; La presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l esame di tutte le domande pervenute in tempo utile. CONTROLLI L Amministrazione Comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. L Amministrazione Comunale trasmetterà alla Guardia di Finanza l elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in parola per le relative verifiche di competenza. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell art. 75 del soprarichiamato D.P.R. ; Ritenuto che al contribuente che non abbia versato alle prescritte scadenze le somme indicate nell invito di pagamento, che rientri nelle categorie sopra individuate ed abbia presentato apposita istanza per le agevolazioni in oggetto, vagliata positivamente dell amministrazione, non debbano essere applicate le sanzioni e gli interessi, previsti dall art. 34 del vigente Regolamento, in caso di omesso e/o tardivo versamento del tributo; Atteso che nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento di una e/o più rate relative al pagamento della TARI 2014 da parte di contribuenti appartenenti alle fasce sociali deboli e/o alle ONLUS, che hanno i requisiti individuati dall avviso, tali soggetti possono presentare istanza per il rimborso delle somme versate, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell art. 31 del Regolamento TARI 2014; Ritenuto, pertanto, di adottare i suddetti criteri ai fini dell erogazione del contributo per il pagamento della TARI per l anno 2014 a favore di fasce sociali deboli;
4 Ritenuto, altresì, di confermare l esenzione dal pagamento della TARI per l anno 2014 a favore delle ONLUS; Visto il Regolamento per l Istituzione e l applicazione del Tassa sui Rifiuti ( TARI ) approvato con Deliberazione di C.C. n.78 del 23/09/2014; Ravvisata la propria competenza ai sensi dell art. 48 del Dlgs n. 267/2000; A voti unanimi. D E L I B E R A 1. di approvare i criteri, di cui in premessa, per la concessione della esenzione totale per il pagamento della TARI per l anno 2014, di cui all art. 27 del vigente Regolamento TARI; in favore delle fasce sociali deboli e delle ONLUS; 2. di stabilire che il beneficio è riconosciuto in favore dei nuclei familiari il cui il cui valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superi 6.000,00, riferito ai redditi 2013 ed in corso di validità, rilasciato ai sensi dell articolo 5 del DL 201/2011, regolamentata dal DPCM 159/2013 e dal Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014; 3. di stabilire che ulteriore requisito per la richiesta dell esenzione è costituito dalla circostanza che Il richiedente ed i componenti il proprio nucleo familiare non siano proprietari o usufruttuari di beni immobili, su tutto il territorio nazionale ad eccezione dell alloggio e delle pertinenze nel quale hanno la residenza ed a condizione che tale abitazione appartenga alla categoria catastale A, con esclusione delle cat. A1, A8, A9 e A10 e la rendita catastale complessiva non sia superiore a 800, di ammettere, inoltre, alla presentazione della domanda di esenzione i titolari di diritto di proprietà o di usufrutto su beni immobili diversi dall alloggio e dalle eventuali pertinenze nel quale hanno la residenza qualora la rendita catastale a loro riconducibile sia complessivamente non superiore a 100,00; 5.di stabilire altresì che l erogazione del contributo è riconosciuta in favore delle Associazioni di volontariato che siano ONLUS regolarmente iscritte all apposito registro Comunale che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari 6. di approvare il testo dell Avviso Pubblico ed i relativi modelli di domanda, di cui agli allegati A, B, e C che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 7.di stabilire che al contribuente che non abbia versato alle prescritte scadenze le somme indicate nell invito di pagamento, che rientri nelle categorie sopra individuate ed abbia presentato apposita istanza per le agevolazioni in oggetto, vagliata positivamente dell Amministrazione, non debbano essere applicate le sanzioni e gli interessi, previsti dall art. 34 del vigente Regolamento, in caso di omesso e/o tardivo versamento del tributo; 8.di stabilire che nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento di una e/o più rate relative alla TARI 2014 da parte di contribuenti appartenenti alle fasce sociali deboli e/o alle ONLUS, che hanno positivamente presentato domanda di accesso alle agevolazioni in oggetto, può essere presentata istanza per il rimborso delle somme versate ai sensi dell art. 31 del Regolamento TARI 2014; 9 di prendere atto che, in osservanza dell obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall art. 1, comma 654 della L. 27/12/2013 n. 147, il comma 9 dell art. 27 del Regolamento TARI preve che il costo delle esenzioni detassazioni previste negli art. 23,26,26 e 27 è a carico degli altri contribuenti; 10. di prevedere che l Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo; 11. di demandare al Dirigente del Servizio Tributi l adozione degli atti gestionali connessi all espletamento delle procedure per il riconoscimento degli aventi diritto all agevolazione TARI 2014 nonché per l impegno e la liquidazione della relativa spesa. Letto, confermato e sottoscritto. Il Presidente On.le Avv.to Giovanni Di Giorgi Firmato come all originale Il Segretario Generale Avv.to Pasquale Russo La presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Latina, lì 2/2/2015 Il Funzionario Responsabile dell Ufficio Delibere f.to Colaiuta
5 SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e relativa istruttoria. N Allegati. Pronto per le firme. E copia conforme all originale Dalla Residenza Municipale.
6 l Operatrice Il Funzionario Incaricato Responsabile dell Ufficio
7 Mod DG. Nov00
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