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1 Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b Legge , n Filiale di Roma SERIE GENERALE PA R T E PR I MA Roma - Mercoled ', 6 settembre 2006 Anno 147º Numero 207 SI PUBBLICA TUTTI IGIORNINONFESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione: 1 a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2 a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3 a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4 a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) DECRETI PRESIDENZIALI ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre Disposizioni urgenti in relazione allo stato di emergenza relativo al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo. (Ordinanzan.3542)... Pag. 3 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 11 agosto Ministero dell interno Classificazione ai fini del servizio antincendio dell aeroporto di Trapani Birgi... Pag. 5 DECRETO 11 agosto Classificazione ai fini del servizio antincendio dell aeroporto di Bari Palese.... Pag. 5 Ministero dell economia e delle finanze SOMMARIO PROVVEDIMENTO 24 agosto Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell Ufficio della commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria... Pag. 6 PROVVEDIMENTO 24 agosto Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell Ufficio della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria.... Pag. 6 Ministero della salute DECRETO 24 agosto Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario ßCoccifosý, registrato al n Pag. 7 DECRETO 28 agosto Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario ßBanvel Sý, registrato al n Pag. 11 DECRETO 28 agosto Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario ßMondak 480 Sý, registrato al n Pag. 13 DECRETO 28 agosto Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario ßCadence 480 Sý, registrato al n Pag. 15 Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare DECRETO 28 luglio Autorizzazione all impiego dei prodotti assorbenti denominati E100, E200, E50, E22 (fogli assorbenti), E344, E344/s, E150 (rotoli assorbenti), E 348p (calze) E18 (cuscino), commercializzati dalla societa' P.A. Ecologia S.r.l., ai sensi del decreto 23 dicembre Pag. 17

2 DECRETO 17 luglio Ministero dello sviluppo economico Chiusura dei termini per la presentazione delle domande per l accesso alle agevolazioni per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, previste dall articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative al bando di cui al decreto ministeriale 9 marzo Pag. 17 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Ministero della salute: Autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso veterinario ßSpiramicina+SulfametazinaCentralvetS.p.A.ý... Pag. 18 Autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso veterinario ßTiamfenicolo 20% liquido Intervet Productions S.r.l.ý Pag. 18 Modificazione dell autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso veterinario ßDobetinB1ý... Pag. 19 Modificazione dell autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso veterinario ßDinitalsoluzioneoraleý... Pag. 19 Modificazione dell autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso veterinario ßSuigen soluzioneiniettabileý... Pag. 19 Modificazione dell autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso veterinario ßDoxipan54ý... Pag. 19 Agenzia italiana del farmaco: Autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano ßGerdiý Pag. 20 Autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano ßFaintopý Pag. 20 Autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano ßLauterý Pag. 20 Autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano ßDaliaý Pag. 21 Modificazione dell autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano ßSintolattý. Pag. 21 Modificazione dell autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano ßTelmidoný... Pag. 21 Modificazione dell autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano ßTonurimý. Pag. 21 Ministero delle comunicazioni: Comunicato relativo al decreto 22 giugno 2006, recante la delega di funzioni del Ministro delle comunicazioni, per taluni atti di competenza dell amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giorgio Calo'... Pag. 22 Comunicato relativo al decreto 22 giugno 2006, recante la delega di funzioni del Ministro delle comunicazioni, per taluni atti di competenza dell amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Luigi Vimercati Pag. 22 ö 2 ö

3 DECRETI ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre Disposizioni urgenti in relazione allo stato di emergenza relativo al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo. (Ordinanza n. 3542). Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo; Ravvisata la necessita' di disporre l attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l emergenza in atto e di procedere, altres ', a delimitare l area oggetto di inquinamento, avviando, con l urgenza del caso, gli interventi di messa in sicurezza funzionali alla successiva bonifica dell area stessa; Vista la nota del 12 giugno 2006 dell assessore alla protezione civile della regione Abruzzo; Vista la nota GAB/2006/6329/B09 del 1 agosto 2006 dell ufficio di Gabinetto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio con la quale, per il superamento dell emergenza in questione, sono messe a disposizione del commissario delegato risorse finanziarie pari a ,00 euro; Acquisita l intesa della regione Abruzzo con nota del 13 luglio 2006; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. PRESIDENZIALI ö 3 ö 1. Il prefetto di Teramo e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza relativa al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi che preveda in particolare: un apposita paratia di supporto dei rifiuti e sistemazione morfologica degli stessi; un sistema di raccolta e convogliamento del percolato e del biogas; la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica delle aree inquinate e il ripristino ambientale coerentemente con i principi generali in materia di risanamento ambientale; l espletamento, in via generale, di tutte le iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 3. Il commissario delegato si avvale della collaborazione delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell amministrazione regionale, del comune di Teramo e dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Abruzzo. 4. Nell esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti concessionari inadempienti. Art Per l attuazione degli interventi di cui all art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato puo affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all art Il commissario delegato per gli interventi di competenza, provvede all approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla

4 sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L approvazione dei progetti costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione al vincolo preordinata all espropriazione. 4. Il commissario delegato provvede alle occupazioni di urgenza ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. Art Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241; ö 4 ö legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,14-quater e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 e 198; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. Art Per la realizzazione degli interventi relativi all attuazione della presente ordinanza, si provvede nel limite di e ,00 di cui e ,00 a carico del Fondo della protezione civile ed e ,00 a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, residui anno 2005, nell ambito dell U.P.B capitolo 7082, nonche mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 2 Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato all uopo istituita secondo le modalita' previste dall art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n Il Dipartimento della protezione civile, altres ',si riserva, ove venga accertata la responsabilita' di terzi per il movimento franoso di cui alla presente ordinanza, la facolta' di intraprendere ogni utile iniziativa legale per la ripetizione delle somme erogate ai sensi del comma 1. Art Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 06A08238 Roma, 1 settembre 2006 Il Presidente: Prodi

5 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 11 agosto Classificazione ai fini del servizio antincendio dell aeroporto di Trapani Birgi. IL MINISTRO DELL INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l aeroporto di Trapani Birgi e' inserito nella V classe antincendio ai fini del servizio antincendio aeroportuale; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930; Visto l art. 26, comma 6 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 139, relativo al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto n datato 18 maggio 1991 di elevazione dell aeroporto di Trapani Birgi alla quarta classe antincendio; Vista la richiesta di elevazione dalla quarta alla terza classe antincendio da parte della societa' di Gestione Aeroportuale con nota n. 345/06 del 19 maggio 2006; Visto il parere favorevole espresso dall ENAC, Ente Nazionale per l Aviazione civile con nota n del 9 giugno 2006 all innalzamento alla VII categoria ICAO (terza classe antincendio); Visto l art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell interno e' delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge; Visto l art. 1 della legge n 351 del 3 agosto 1995, in base al quale la tabella A allegata alla legge n 930 del 23 dicembre 1980 e' aggiornata con decreto del Ministro dell interno di concerto con il Ministro dei trasporti; Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull aeroporto di Trapani Birgi sono adeguate alla terza classe antincendio; ö 5 ö Decreta: Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l aeroporto di Trapani Birgi e' inserito nella III classe antincendio (7 a categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n Roma, 11 agosto 2006 Il Ministro dei trasporti Bianchi 06A08202 Il Ministro dell interno Amato DECRETO 11 agosto Classificazione ai fini del servizio antincendio dell aeroporto di Bari Palese. IL MINISTRO DELL INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l aeroporto di Bari Palese e' inserito nella IV classe antincendio ai fini del servizio antincendio aeroportuale; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930; Visto l art. 26, comma 6 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 139 relativo al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto n datato 14 dicembre 1990, di elevazione dell aeroporto di Bari Palese alla terza classe antincendio; Vista la nota n.. 217/3405/B del 6 febbraio 2001 del Ministero dell interno con la quale veniva attribuita provvisoriamente la seconda classe antincendio all aeroporto di Bari Palese; Visto l art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell interno e' delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge; Visto l art. 1 della legge n. 351 del 3 agosto 1995 in base al quale la tabella A allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980 e' aggiornata con decreto del Ministro dell interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull aeroporto di Bari Palese sono adeguate alla seconda classe antincendio;

6 Decreta: Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l aeroporto di Bari Palese e' inserito nella II Classe (8 a categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n Roma, 11 agosto 2006 Il Ministro dei trasporti Bianchi 06A08203 Il Ministro dell interno Amato MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE PROVVEDIMENTO 24 agosto Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell Ufficio della commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell organizzazione di governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale e' stata definita l articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Vista la nota n del 3 luglio 2006 con la quale il referente della segreteria della sezione staccata di Reggio Calabria della commissione tributaria regionale della Calabria ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell ufficio medesimo, ubicato in via- Demetrio Tripepi, 93 - Reggio Calabria, determinato dalla necessita' di procedere alla disinfestazione dello stesso; Vista la nota n del 21 agosto 2006, con la quale il referente della segreteria della sezione staccata di Reggio Calabria della commissione tributaria regionale della Calabria ha confermato il mancato funzionamento dell ufficio predetto per i giorni 16 e 17 agosto 2006 per la motivazione sopra esposta; Dispone: Il mancato funzionamento dell Ufficio della commissione tributaria regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria e' accertato per i giorni 16 e 17 agosto Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 agosto 2006 p. Il capo del Dipartimento: Bovi 06A08166 PROVVEDIMENTO 24 agosto Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell Ufficio della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell organizzazione di governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale e' stata definita l articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Vista la nota n del 24 luglio 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell ufficio di segreteria, ubicato in via Demetrio Tripepi, 91 - Reggio Calabria, determinato dalla necessita' di procedere alla disinfestazione dello stesso; Vista la nota n del 18 agosto 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria ha confermato il mancato funzionamento dell ufficio di segreteria per i giorni 16 e 17 agosto 2006 per la motivazione sopra esposta; Dispone: ö 6 ö Il mancato funzionamento dell Ufficio della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria e' accertato per i giorni 16 e 17 agosto 2006.

7 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 06A08165 Roma, 24 agosto 2006 p. Il capo del Dipartimento: Bovi MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 24 agosto Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario ßCoccifosý, registrato al n IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente ßAspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitariý; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/ 1995; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2006 dall impresa Chimac Agriphar S.A. intesa ad ottenere l autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ßCoccifosý uguale al prodotto di riferimento denominato ßSupremeý registrato al n con decreto direttoriale in data 16 febbraio 2004 dell impresa Chimac Agriphar con sede in Ougre e (Belgio); Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l applicazione delle semplificazioni previste dall art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che: il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato ßSupremeý dell impresa medesima; non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell autorizzazione del prodotto di riferimento; l impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all art. 20 dei decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Accertato che la classificazione del preparato denominato ßCoccifosý e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65; Ritenuto di limitare la validita' dell autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Clorpirifos e Cipermetrina; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 16 febbraio 2009, l impresa Chimac Agriphar S.A. con sede in Rue de Renor, 26 B-4102 Ougre e - Belgio, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l ambiente denominato COC- CIFOS con la composizione e alle condizioni indicate nell etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml e litri Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell impresa: LIFA S.r.l. ubicato in Vigonovo (Venezia) autorizzato con decreti del 1 agosto 1978/ 11 luglio La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d impiego risultano dalle etichette allegate. Il prodotto suddetto e' registrato al n Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ö 7 ö Roma, 24 agosto 2006 Il direttore generale: Borrello

8 Allegato ö 8 ö

9 ö 9 ö

10 06A08167 ö 10 ö

11 DECRETO 28 agosto Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario ßBanvel Sý, registrato al n IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente ßAspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitariý; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2006 dall impresa Sngenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ßBanvel Sý uguale al prodotto di riferimento denominato ßMondak 21 Sý registrato al n con D.D. in data 6 maggio 1985 dell impresa medesima; ö 11 ö Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l applicazione delle semplificazioni previste dall art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che: il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato ßMondak 21 Sý dell impresa medesima; non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell autorizzazione del prodotto di riferimento; l impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Accertato che la classificazione del preparato denominato ßBanvel Sý e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65; Ritenuto di limitare la validita' dell autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicamba; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l impresa Sngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano via Gallarate, 139, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato BANVEL S con la composizione e alle condizioni indicate nell etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l impiego presso gli stabilimenti esteri: Sngenta Agro S.A.S., Usine d Aigues-Vives (Francia); Sngenta Agro SA, El Prat de Llobregat-Barcellona (Spagna). La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d impiego risultano dalle etichette allegate. Il prodotto suddetto e' registrato al n Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 agosto 2006 Il direttore generale: Borrello

12 Allegato 06A08200 ö 12 ö

13 DECRETO 28 agosto Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario ßMondak 480 Sý, registrato al n IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente ßAspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitariý; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/ 1995; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2006 dall impresa Sngenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ßMondak 480 Sý uguale al prodotto di riferimento denominato Banvel 480 S registrato al n con D.D. in data 23 dicembre 1994 dell impresa medesima con sede in Milano; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l applicazione delle semplificazioni previste dall art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che: il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato ßBanvel 480 Sý dell impresa medesima; non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell autorizzazione del prodotto di riferimento; l impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Accertato che la classificazione del preparato denominato ßMondak 480 Sý e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65; Ritenuto di limitare la validita' dell autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicamba; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l impresa Sngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano via Gallarate, 139, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato MONDAK 480 S con la composizione e alle condizioni indicate nell etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 250 e litri Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese: Isagro S.p.a. Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; Scam S.p.a. S. Maria di Mugnano, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990 nonche importato in confezioni pronte per l impiego dalle imprese estere: Sngenta Agro SA, El Prat de Llobregat-Barcellona (Spagna); Istrochem a.s., Nobelova 34, Bratislava (Slovak Republic); Sngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio). La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d impiego risultano dalle etichette allegate. Il prodotto suddetto e' registrato al n Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ö 13 ö Roma, 28 agosto 2006 Il direttore generale: Borrello

14 Allegato 06A08199 ö 14 ö

15 DECRETO 28 agosto Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario ßCadence 480 Sý, registrato al n IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente ßAspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitariý; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/ 1995; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2006 dall impresa Sngenta Crop Protection intesa ad ottenere l autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ßCadence 480 Sý uguale al prodotto di riferimento denominato ßBanvel 480 Sý registrato al n con D.D. in data 23 dicembre 1994 dell impresa medesima; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l applicazione delle semplificazioni previste dall art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e IN particolare che: il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato ßBanvel 480 Sý dell impresa Sngenta Crop Protection S.p.a.; non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell autorizzazione del prodotto di riferimento; l impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Accertato che la classificazione del preparato denominato ßCadence 480 Sý e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65; Ritenuto di limitare la validita' dell autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicamba; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l impresa Sngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano via Gallarate, 139, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato CADENCE 480 S con la composizione e alle condizioni indicate nell etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 250 e litri Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese: Isagro S.p.a. Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; Scam S.p.a. - S. Maria di Mugnano (Modena) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990, nonche importato in confezioni pronte per l impiego dalle imprese estere: Sngenta Agro SA, El Prat de Llobregat-Barcellona (Spagna); Istrochem a.s. Nobelova 34, Bratislava (Slovak Republic); Sngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio). La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d impiego risultano dalle etichette allegate. Il prodotto suddetto e' registrato al n Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ö 15 ö Roma, 28 agosto 2006 Il direttore generale: Borrello

16 Allegato 06A08198 ö 16 ö

17 MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 luglio Autorizzazione all impiego dei prodotti assorbenti denominati E100, E200, E50, E22 (fogli assorbenti), E344, E344/s, E150 (rotoli assorbenti), E 348p (calze) E18 (cuscino), commercializzati dalla societa' P.A. Ecologia S.r.l., ai sensi del decreto 23 dicembre IL DIRETTORE GENERALE per la protezione della natura Visto il decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la ßDefinizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferiý, cos ' come modificato dal decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1 marzo 2004; Vista l istanza prodotta, ai sensi dell art. 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla societa' P.A. Ecologia S.r.l., in data 27 marzo 2006, prot. 074/06, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneita' tecnica per l impiego dei prodotti oleoassorbenti denominati E100, E200, E50, E 22 (fogli assorbenti), E344, E344/s, E150 (rotoli assorbenti), E 348p (calze) e E18 (cuscino) per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare; Esaminata la documentazione tecnica necessaria (schede di identificazione e test di stabilita', di efficacia e di tossicita' ), fatta pervenire dalla Societa' istante con la citata nota del 27 marzo 2006 e la dichiarazione del 6 giugno 2006, prot. 125/06 e preso atto: a) della conformita' della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002; b) che il prodotto cui si riferisce l istanza della societa' P.A. Ecologia S.r.l. e' ascrivibile alla categoria degli assorbenti la cui autorizzazione all uso e' regolamentata dal sudetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002; c) che risultano allegate le certificazioni delle analisi effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002; Visto il decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura in data 27 dicembre 2005, n. DEC/DPN/2815, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2006, con il quale e' stato autorizzato l impiego del prodotto E810 SN (barriera oleoassorbente) come prodotto per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, commercializzato dalla societa' P.A. Ecologia S.r.l.; Considerato che i prodotti in esame presentano tutti come elemento costitutivo lo stesso principio attivo del prodotto E810 SN, a suo tempo autorizzato; Vistiipareriresi,aisensidell art.3deldecretoministeriale 23 dicembre 2002, dall Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 6102/06 del 4 luglio 2006) e dall Istituto superiore di sanita' (nota prot. n dell 11 luglio 2006), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata all istanza, l idoneita' tecnica e l efficacia dei prodotti denominati E100, E200, E50, E 22 (fogli assorbenti), E344, E344/s, E150 (rotoli assorbenti), E 348p (calze) e E18 (cuscino) come prodotti assorbenti; Decreta: Art. 1. EØ autorizzato l impiego dei prodotti denominati E100, E200, E50, E 22 (fogli assorbenti), E344, E344/s, E150 (rotoli assorbenti), E 348p (calze) e E18 (cuscino) come prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. Art. 2. La presente autorizzazione decorre dalla data del decreto, ha durata triennale ed e' rinnovabile. Art. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2006 Il direttore generale: Cosentino 06A08164 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 17 luglio Chiusura dei termini per la presentazione delle domande per l accesso alle agevolazioni per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, previste dall articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative al bando di cui al decreto ministeriale 9 marzo IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese ö 17 ö Visto l art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, tra l altro, prevede l assegnazione di agevolazioni sotto forma di credito d imposta per lo sviluppo di attivita' di commercio elettronico;

18 Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, attualmente Ministro dello sviluppo economico, del 9 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2006, che riapre il bando emanato con circolare n del 10 dicembre 2002, chiuso con decreto del 28 febbraio 2003; Vista la circolare del Ministro delle attivita' produttive del 10 marzo 2006, n , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2006, che dispone le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di prenotazione delle risorse assegnate con il predetto decreto che concede le agevolazioni alle imprese che realizzano progetti di commercio elettronico; Considerato che la data di inizio per la presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione e' stata il 14 luglio 2006; Vista la nota del 14 luglio 2006, protocollo n. 0220, con la quale il Gestore MCC S.p.a. comunica che in data 14 luglio 2006 alle ore 19 sono pervenute n dichiarazioni-domande di prenotazione che esauriscono l intera disponibilita' posta a bando pari a e ,00; Decreta: Per quanto riportato nelle premesse alla data del 15 luglio 2006 il bando emanato con circolare del 10 marzo 2006, n , e' sospeso per esaurimento delle risorse ed il relativo termine di operativita' di presentazione delle domande e' dichiarato chiuso. Pertanto, le domande pervenute a partire dal predetto termine verranno restituite a cura del Gestore. Il presente decreto sara' inoltrato per il relativo visto all Ufficio centrale di bilancio e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2006 Il direttore generale: Goti 06A08201 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI MINISTERO DELLA SALUTE Autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso veterinario ßSpiramicina+Sulfametazina Centralvet S.p.A.ý. Estratto decreto n. 54/20 del 9 giugno 2006 Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA+SULFA- METAZINA CENTRALVET S.P.A. (ex integratore medicato ßSpirazina Bý). Titolare A.I.C.: CEVA VETEM S.p.A. con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n ; Produttore: la societa' titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 e presso le officine Vetem S.p.A. di Porto Empedocle (Agrigento) ed U.C.L. S.p.A. di Brescia; Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacchetto da 250 g - A.I.C. n ; barattolo da 1 kg - A.I.C. n ; sacco da 1 kg - A.I.C. n ; sacco da 5 kg - A.I.C. n Composizione: 1 kg di prodotto contiene: principi attivi: spiramicina base UI; sulfametazina 200 g; eccipienti: acido adipico 14,5 g; silice colloidale 10 g; destrosio q.b. a 1000 g. Specie di destinazione: vitelli da latte. Indicazioni terapeutiche: vitelli da latte: malattie batteriche. Tempo di attesa: vitelli da latte: 34 giorni. Validita' : ventiquattro mesi in confezionamento integro; sei mesi dopo la prima apertura; l alimento medicato deve essere consumato entro ventiquattro ore. Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 06A08208 Autorizzazione all immissione in commercio della specialita' medicinale per uso veterinario ßTiamfenicolo 20% liquido Intervet Productions S.r.l.ý. Estratto decreto n. 54/21 del 9 giugno 2006 Medicinale veterinario prefabbricato TIAMFENICOLO 20% LIQUIDO INTERVET PRODUCTIONS S.R.L. (ex integratore medicato Fenticol 20). Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n Produttore: la societa' titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300. Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: bottiglia da 1 kg - A.I.C. n ; tanica da 5 kg - A.I.C. n Composizione: 1000 g di prodotto contengono: principio attivo: tiamfenicolo 200 g; eccipienti: N-metilpirrolidone 300 g; glicole propilenico q.b. a 1000 g. ö 18 ö

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