CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GIANNI

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GIANNI Disposizioni per ridurre il disagio abitativo mediante la partecipazione delle regioni a fondi immobiliari per l incremento dell offerta abitativa, la concessione di finanziamenti per l adeguamento degli alloggi di anziani ultrasessantacinquenni e l erogazione di contributi per la locazione di immobili in favore dei nuclei familiari disagiati Presentata il 21 luglio 2011 ONOREVOLI COLLEGHI! La proposta di legge che si pone alla vostra attenzione mira principalmente ad affrontare quella che è da più parti definita come una piaga sociale, ovvero l emergenza abitativa. Il legislatore non si può sottrarre dalla responsabilità di affrontare da vicino quello che rappresenta un mero diritto costituzionale come quello dell abitazione. Secondo indagini statistiche condotte a più livelli, oggi l emergenza abitativa tocca in varie fasi centinaia di migliaia di persone nel nostro Paese. Da questa riflessione sullo stato di quasi emergenza abitativa nasce la presente proposta di legge, che ha come momento cardine il coinvolgimento dell iniziativa privata per dare vita a un programma nazionale per la realizzazione di almeno alloggi, che consentano da un lato di colmare il vulnus abitativo e dall altro la ripresa economica legata alle imprese edili che versano ad oggi in uno stato di abbandono a causa della crisi economica che ha paralizzato il mercato. Il disposto dell articolo 1 prevede l adesione a fondi immobiliari partecipati in minima parte dallo Stato e promossi da diversi soggetti al fine di garantire la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4536 L istituzione di un fondo etico immobiliare dovrà mirare non al massimo rendimento per gli investitori ma alla finalità sociale, alleviando l attuale emergenza abitativa, costruendo abitazioni che dovranno essere affittate a canoni del per cento inferiori rispetto a quelli di mercato. Lo stesso fondo dovrà rispondere alle esigenze della cosiddetta «fascia grigia» della popolazione: coppie giovani, pendolari, immigrati, studenti, ma anche anziani e single che nell attuale congiuntura si trovano in difficoltà economica. Il fondo rappresenta, quindi, una concreta risposta etica proprio alle nuove criticità dettate dal crescente disagio abitativo e si sviluppa come innovativa modalità per incrementare il livello degli investimenti nel settore dell housing sociale. L articolo 2 prevede, tra le altre, la possibilità per soggetti ultrasessantacinquenni di suddividere la propria abitazione in due alloggi al fine di consentire la presenza stabile di persone o di famiglie che assistano l anziano fruendo della stessa unità immobiliare; si prevede, inoltre, la concessione di contributi per l abbattimento delle barriere architettoniche e per piccoli interventi mirati a rendere più sicuro l immobile. L articolo 3 prevede l istituzione di un fondo denominato «sportello affitto» con la finalità di erogare contributi ai nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, inseriti nelle graduatorie di edilizia popolare, che abitano in unità immobiliari in locazione per ridurre l incidenza del canone sul reddito familiare. L articolo 4 prevede che i cittadini possano decidere di destinare il loro 8 per mille alla regione o alla provincia autonoma ove risiedono e che la regione o la provincia autonoma utilizzi tali risorse per l incremento dell offerta abitativa, per l erogazione di contributi per la locazione di immobili e per l adeguamento di alloggi di anziani ultrasessantacinquenni. In questo modo potrebbero derivare dall attuazione della presente legge ulteriori risorse fondamentali per dare corso in maniera efficace ai programmi di cui alla presente legge. Infine, ma non di minore importanza, si prevede una detrazione fino al 50 per cento delle risorse messe a disposizione dai soggetti privati che partecipano, insieme alla regione o alla provincia autonoma, ai fondi immobiliari di cui alla presente legge.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4536 PROPOSTA DI LEGGE ART Allo scopo di ridurre il disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati attraverso la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, le regioni, in coerenza con gli atti di programmazione in materia di edilizia sociale, sono autorizzate ad aderire, fin dalla loro fase costitutiva, ad uno o più: a) fondi immobiliari di cui all articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) fondi immobiliari promossi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, per finalità analoghe a quelle di cui all articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; c) fondi immobiliari promossi dalle ex fondazioni bancarie; d) fondi immobiliari promossi da investitori istituzionali qualificati con il concorso di altri enti pubblici e privati. 2. In presenza di una pluralità di richieste di adesione a diversi fondi immobiliari di cui al comma 1, la regione privilegia le proposte che, a parità di obiettivi e di risultati attesi, garantiscono nell ordine: a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale; b) il maggiore coinvolgimento della regione nelle scelte strategiche;

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4536 c) il minore impegno della regione in termini di compartecipazione finanziaria; d) la permanente verifica degli interventi attuati; e) la maggiore dotazione economicopatrimoniale in termini di dimensione del fondo immobiliare. 3. È esclusa la partecipazione della regione a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiettivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità di cui al comma Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede da parte dello Stato con la partecipazione di una quota non superiore al 30 per cento mediante l impiego delle risorse di cui all articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e per la restante parte con fondi propri della regione interessata. 5. Gli alloggi realizzati ai sensi del presente articolo sono assegnati dai comuni a famiglie collocate in apposite graduatorie compilate in base a un bando comunale al quale partecipano famiglie non aventi i requisiti per l accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale. 6. I canoni di locazione degli alloggi di cui al presente articolo sono determinati sulla base di appositi accordi locali ai sensi dell articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, stipulati con le organizzazioni sindacali degli inquilini e sono rapportati al reddito del nucleo familiare al quale sarà locata l unità immobiliare realizzata ai sensi del presente articolo. La durata del contratto non può essere inferiore a venticinque anni. ART Al fine di soddisfare le peculiari esigenze di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4536 istituito un Fondo nazionale per l adeguamento degli alloggi con un finanziammo annuale non inferiore a 100 milioni di euro da determinare in sede di legge di stabilità. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con criteri e modalità stabiliti ai sensi del comma 4 del presente articolo, di concerto con la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la concessione agli anziani ultrasessantacinquenni di contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, per l adeguamento dell abitazione ove risiedono e di cui sono proprietari, comproprietari o usufruttuari. Tali interventi possono essere destinati a: a) l abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legislazione vigente; b) la sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all interno dell alloggio o per il risparmio energetico; c) l installazione di sistemi di segnalazione della corretta funzionalità degli impianti tecnologici; d) la ristrutturazione interna dell alloggio, ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi, al fine di consentire la presenza stabile di persone o di famiglie che assistano l anziano fruendo della stessa unità immobiliare. 3. Ai soggetti di cui al comma 1, nei casi di difficoltà economica nel fare fronte alle spese di manutenzione straordinaria sulle parti comuni e relative alle opere volte al superamento delle barriere architettoniche degli immobili, possono essere altresì concessi contributi in conto capitale o in conto interessi. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono i requisiti che

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 4536 devono essere posseduti dai beneficiari dei contributi, l entità e le modalità di concessione dei medesimi, con riguardo alla situazione economica del nucleo familiare e al rapporto con la rata dei mutui necessari a fare fronte alle spese di recupero. ART Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono istituire un fondo denominato «sportello affitto» destinato a erogare direttamente contributi ai nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che abitano in unità immobiliari in locazione per ridurre l incidenza del canone sul reddito familiare. 2. La giunta regionale stabilisce annualmente i criteri per l accesso ai contributi del Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, di cui all articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e per la ripartizione delle relative risorse, sentita la competente commissione regionale. 3. La giunta regionale determina annualmente la quota parte delle risorse regionali integrative del Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, di cui al comma 2, da destinare all aumento della dotazione del fondo di cui al comma 1 e ad azioni di divulgazione di informazioni relative alla possibilità di accesso ai relativi contributi. ART Al fine di sostenere l intervento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nella partecipazione a fondi immobiliari finalizzati all incremento dell offerta abitativa con adeguate risorse, alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma dell articolo 47, dopo le parole: «a diretta gestione statale»

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 4536 sono inserite le seguenti: «o delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano»; b) all articolo 48, dopo le parole: «conservazione di beni culturali;» sono inserite le seguenti: «dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prioritariamente per la partecipazione a fondi immobiliari finalizzati all incremento dell offerta abitativa mediante la realizzazione di interventi per il recupero, l acquisto o la costruzione di alloggi destinati alle famiglie in disagio abitativo, per la concessione di finanziamenti per l adeguamento di alloggi di anziani ultrasessantacinquenni e per l erogazione di contributi per la locazione di immobili in favore dei nuclei familiari disagiati;». 2. I soggetti che partecipano ai fondi immobiliari di cui alla presente legge possono portare in detrazione una quota fino al 50 per cento delle risorse destinate agli interventi finalizzati all incremento dell offerta abitativa in locazione da destinare a soggetti in disagio abitativo di cui alla presente legge.

8 1,00 *16PDL * *16PDL *

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