Concezione energia eolica

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1 PIANI SETTORIALI E CONCEZIONI Concezione energia eolica Basi per la presa in considerazione degli interessi della Confederazione nell ambito della pianificazione di impianti eolici Bozza per l audizione e la partecipazione della popolazione Stato: 22 ottobre 2015

2 Le concezioni e i piani settoriali ai sensi dell articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) costituiscono i principali strumenti pianificatori della Confederazione. Questi strumenti permettono alla Confederazione di soddisfare le disposizioni legali di pianificare, coordinare i suoi compiti d incidenza territoriale e risolvere in maniera adeguata le problematiche, sempre più complesse, legate all adempimento di compiti o alla realizzazione di progetti di interesse nazionale. Nell ambito delle concezioni e dei piani settoriali la Confederazione mostra come prevede di adempiere ai suoi compiti in un ambito settoriale o tematico, precisando gli obiettivi che vuole conseguire e le condizioni o le disposizioni da rispettare. Elaborati in stretta collaborazione tra i Servizi federali e i Cantoni, questi strumenti contribuiscono ad armonizzare gli sforzi della Confederazione e dei Cantoni in materia di pianificazione del territorio. Editore: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) Carte riprodotte con l autorizzazione di Ufficio federale di topografia (swisstopo), 3084 Wabern Finalizzazione delle carte: Simone Rüttimann-Schneuwly, Wünnewil Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) Berna, Ottobre 2015 i Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

3 Indice Sintesi... iv 1 Scopo e importanza Obiettivo Importanza e campo d applicazione Destinatari e valore giuridico Adeguamento della Concezione Obiettivi, principi e misure della Concezione Obiettivi e orientamenti generali Principi relativi alla gestione territoriale dello sfruttamento dell energia eolica Principi generali di pianificazione Principi relativi alla presa in considerazione degli interessi della Confederazione Misure Indicazioni relative ai processi e agli strumenti di pianificazione Obblighi e strumenti di pianificazione Processi di pianificazione territoriale e di elaborazione di progetti che prendono in considerazione gli interessi federali Procedure e autorizzazioni a livello di autorizzazioni edilizie Autorizzazione edilizia Approvazione dei piani Permesso di dissodamento Esame di impatto ambientale (EIA) Pianificazioni e coordinamento intercantonali e transfrontalieri Precisazioni in merito agli interessi della Confederazione Approvvigionamento energetico / Promozione delle energie rinnovabili Importanza dell energia eolica nella Strategia energetica Risorse eoliche in Svizzera Pianificazione del territorio / Coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti e la protezione contro l inquinamento fonico Protezione contro l inquinamento fonico Piani settoriali Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale Carattere del paesaggio Siti classificati nel patrimonio mondiale (UNESCO) Oggetti dell Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d importanza nazionale (IFP) Oggetti dell Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d importanza nazionale (ISOS) e dell Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS) Altre zone protette Foreste Protezione delle specie (uccelli e pipistrelli) Impianti tecnici rilevanti di competenza della Confederazione Aviazione civile Aviazione e opere militari Strumenti di misurazione meteorologici della Confederazione Collegamenti in ponte radio Indicazioni per le pianificazioni cantonali di impianti eolici dal punto di vista della Confederazione Lista della abbreviazioni... I Glossario... V Bibliografia... VII Basi legali a livello federale... X Allegati... XII A-1 Velocità media del vento... XII A-2. Carta di sintesi: interessi della Confederazione per la pianificazione di impianti eolici... XII A-3 Carta di sintesi: zone con un potenziale importante nell ambito della pianificazione di impianti eolici... XII Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 ii

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5 Sintesi La competenza in materia di definizione di zone idonee allo sfruttamento dell energia eolica spetta ai Cantoni. Nell adeguare i piani direttori e nei successivi piani di utilizzazione occorre tenere adeguatamente conto degli interessi della Confederazione. La Concezione energia eolica riunisce e sintetizza i principali interessi della Confederazione in ambito della pianificazione di impianti eolici, e indica come si debba tenerne conto. A tal scopo vengono definite le condizioni quadro per la pianificazione degli impianti eolici dal punto di vista della Confederazione, procedendo all elaborazione di un ausilio alla decisione per i responsabili della pianificazione e per i responsabili di progetto nell ambito dello sfruttamento dell energia eolica. Oltre a dover considerare in modo tempestivo e adeguato i principali interessi della Confederazione relativi alla pianificazione di impianti eolici, la Concezione energia eolica è finalizzata a favorire una collaborazione tra Cantoni nell ambito della pianificazione dei suddetti impianti. La Concezione energia eolica si fonda sulla suddivisione delle competenze tra Confederazione, Cantoni e Comuni e sulle basi giuridiche vigenti nel Trattandosi di una concezione ai sensi dell articolo 13 della legge federale sulla pianificazione del territorio, essa è vincolante per le autorità di tutti i livelli e impone quindi a Cantoni e Comuni di tenerne debitamente conto nell ambito delle loro pianificazioni e delle loro attività che hanno ripercussioni sul territorio (art. 22 OPT). Le parti evidenziate in grigio nel capitolo 2 indicano gli elementi vincolanti per le autorità. I capitoli 3 e 4 come pure quelli dedicati ai temi specifici nel rapporto esplicativo sviluppano le indicazioni presentate in breve nel capitolo 2. La Concezione energia eolica si applica alla pianificazione di impianti eolici aventi un altezza complessiva minima di 30 m. Essa stabilisce, in particolare a livello di pianificazione direttrice, come debbano essere presi in considerazione gli interessi della Confederazione in materia di approvvigionamento energetico, pianificazione del territorio, protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale, nonché il modo di tener conto degli impianti tecnici rilevanti di competenza della Confederazione (cfr. cap ). Oltre alla presentazione degli interessi di utilizzazione e di protezione, vengono altresì fornite indicazioni, dal punto di vista della Confederazione, per la pianificazione cantonale di impianti eolici. A tal proposito, i Cantoni conservano la loro competenza in materia di definizione delle zone idonee allo sfruttamento dell energia eolica nei rispettivi piani direttori cantonali. La Concezione energia eolica intende sostenere gli sforzi della Confederazione allo scopo di giungere, a livello federale, a decisioni rapide e giustificate per ogni fase di sviluppo dei progetti relativi a impianti eolici. La Concezione, perciò, contiene anche indicazioni di carattere generale riguardanti processi e strumenti di pianificazione. Allo scopo di migliorare la garanzia di pianificazione a vantaggio delle autorità responsabili della pianificazione e dei promotori di progetto, la Confederazione offrirà in futuro una valutazione tecnica dei progetti preliminari (cfr. precisazioni nel cap. 3.2). Tutto ciò consentirà una tempestiva presa in considerazione, nei piani di dettaglio e di utilizzazione, dell impatto sugli impianti e sui sistemi tecnici posti sotto l autorità della Confederazione in particolare nei settori dell aviazione civile, dell esercito e della meteorologia. L elaborazione della Concezione energia eolica è stata seguita da un gruppo di lavoro a cui hanno preso parte gli Uffici federali dell energia, dello sviluppo territoriale, dell ambiente e dell aviazione civile come pure la Segreteria generale del DDPS e MeteoSvizzera. Questo gruppo di lavoro ha potuto contare, occasionalmente, sull appoggio fornito da rappresentanti dei Cantoni, a loro volta delegati dalle tre conferenze cantonali specializzate COPC, CSEn e CDPNP. La presente Concezione energia eolica è uno strumento dinamico di coordinamento. La Confederazione valuterà regolarmente gli sviluppi nell ambito della pianificazione di impianti eolici. Tenendo conto dell evoluzione sin d ora prevedibile modifica della legislazione in materia di energia, evoluzioni tecnologiche, incremento dell esperienza a livello di Cantoni e servizi federali entro qualche anno si discuterà di un primo adattamento. La Concezione energia eolica sostituisce le «Raccomandazioni per la pianificazione di impianti eolici» del 2010 (disponibile unicamente in francese e tedesco). Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 iv

6 Parallelamente e coerentemente con i contenuti della Concezione, anche il Manuale sull esame di impatto ambientale verrà completato con indicazioni relative ai progetti in materia di energia eolica. v Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

7 1 Scopo e importanza 1.1 Obiettivo La Concezione energia eolica persegue i seguenti obiettivi principali: Definire con precisione le condizioni quadro da rispettare, dal punto di vista della Confederazione, per la pianificazione di impianti eolici. La pianificazione e la delimitazione delle zone adatte per lo sfruttamento dell energia eolica sono di competenza dei Cantoni. Per consentire ai Cantoni di assolvere tale compito tenendo conto degli interessi della Confederazione, la Concezione energia eolica presenta, laddove possibile, le esigenze federali da soddisfare. In altri termini, si tratta di valutare l impatto territoriale dei progetti eolici sviluppati conformemente alla Strategia energetica 2050 (cfr. rispetto agli altri interessi federali rilevanti e agli obiettivi strategici del Progetto territoriale Svizzera e della Strategia del Consiglio federale per uno sviluppo sostenibile. Il coordinamento con gli impianti tecnici che rientrano nell ambito di competenza della Confederazione e con la protezione delle specie, degli habitat e dei paesaggi d importanza nazionale riveste un ruolo di primaria importanza. Alcuni conflitti possono essere risolti solo al termine di una ponderazione degli interessi basata su casi concreti. La Concezione definisce le condizioni quadro che consentono di tener conto in modo adeguato degli interessi rilevanti della Confederazione nell ambito dell utilizzo dei diversi strumenti della pianificazione territoriale, e in particolare del piano direttore cantonale. La Concezione illustra in che modo la Confederazione intende far valere i propri interessi nel processo di pianificazione e funge da base per la pianificazione cantonale in materia di energia eolica, in modo che gli interessi rilevanti della Confederazione e la pianificazione intercantonale di impianti eolici possano essere presi tempestivamente in considerazione. In materia di parchi o impianti eolici, occorre sostenere i Cantoni affinché tengano adeguatamente conto, sia nell ambito della pianificazione direttrice sia nelle pianificazioni subordinate, degli interessi della Confederazione in materia di energia eolica. L obiettivo è di individuare tempestivamente eventuali conflitti con gli interessi della Confederazione che potrebbero determinare la sospensione della pianificazione di progetti già in fase avanzata. La Concezione si esprime dunque in egual misura su quelle strutture e su quei processi che favoriscono una collaborazione efficace tra i servizi federali interessati, i Cantoni e i promotori di progetto. Un applicazione uniforme in tutta la Svizzera di determinati criteri utili alla delimitazione di zone e siti adatti all allestimento di progetti eolici, facilita la pianificazione interregionale e il coordinamento con i piani direttori e i piani di utilizzazione dei territori adiacenti interessati (nazioni, Cantoni, regioni e Comuni). 1.2 Importanza e campo d applicazione Gli aspetti presentati nell ambito della Concezione energia eolica concernono essenzialmente la pianificazione direttrice. Altre precisazioni metodologiche e attinenti ai materiali richieste dalla Confederazione e ritenute pertinenti per i piani di utilizzazione e il rilascio delle autorizzazioni edilizie, saranno apportate nel quadro di un integrazione del Manuale per l esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) per gli impianti eolici. Le corrispondenti modifiche e integrazioni verranno apportate al Manuale EIA sotto l egida dell Ufficio federale dell ambiente (UFAM; cfr. cap. 3.4). In linea di massima, la Concezione energia eolica della Confederazione non priva i Cantoni della loro competenza in materia di delimitazione nei piani direttori delle zone e dei siti adatti per lo sfruttamento dell energia eolica. La competenza pianificatoria nonché la responsabilità in materia di piani di utilizzazione e per il rilascio di autorizzazioni edilizie per gli impianti eolici nel quadro dei quali le autorità procedono a un approfondita ponderazione degli interessi continuano a spettare ai Cantoni e ai Comuni. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

8 A partire dalla sua adozione da parte del Consiglio federale, la presente Concezione sostituisce le «Raccomandazioni per la pianificazione di impianti eolici» del 2010 che i Cantoni utilizzano attualmente come documentazione di riferimento per la pianificazione degli impianti eolici sul loro territorio. I contenuti delle Raccomandazioni del 2010 tuttora validi e applicabili sono stati ripresi nella Concezione e nel relativo rapporto esplicativo. In futuro non si farà più particolare riferimento alla Concezione energia eolica per la Svizzera del 2004 (disponibile unicamente in francese e tedesco), poiché essa non ha carattere vincolante per le autorità, è di carattere puramente informativo e non è più attuale. La Concezione energia eolica viene applicata, in primo luogo, per la pianificazione di impianti eolici con un altezza complessiva minima di 30 m che hanno un impatto importante sul territorio e sono soggetti a un obbligo di pianificazione ai sensi dell articolo 2 LPT. Questo tipo di impianto deve di conseguenza essere integrato nel piano direttore cantonale e necessita di un piano di utilizzazione. Le questioni relative alla pianificazione e alla procedura di autorizzazione di piccoli impianti eolici con un altezza complessiva inferiore a 30 m vengono trattate solo marginalmente (cfr. cap. 3.7 rapporto esplicativo). I principali interessi della Confederazione considerati nella Concezione energia eolica sono i seguenti (cfr. cap. 2.2 e 4): - Approvvigionamento energetico / Promozione delle energie rinnovabili - Sviluppo insediativo / Pianificazione del territorio: o Principi generali di pianificazione o Protezione contro l inquinamento fonico o Piani settoriali - Interessi della Confederazione in materia di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale o Carattere del paesaggio o Patrimonio mondiale dell UNESCO o Oggetti dell IFP o Oggetti dell ISOS e dell IVS o Altre zone protette o Foreste o Protezione delle specie - Impianti tecnici rilevanti di competenza della Confederazione: o Aviazione civile o Aviazione militare e opere militari o Strumenti di misurazione meteorologici o Collegamenti in ponte radio 1.3 Destinatari e valore giuridico La Concezione energia eolica è una concezione ai sensi dell articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e si rivolge agli organi di Confederazione, Cantoni e Comuni incaricati di compiti riguardanti la pianificazione e il coordinamento degli impianti eolici. In virtù dell articolo 22 dell ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), la Concezione energia eolica è vincolante per le autorità a partire dalla sua adozione da parte del Consiglio federale e deve essere presa in considerazione dagli Uffici federali, dai Cantoni e dai Comuni nell elaborazione, nell applicazione e nell esame di piani settoriali, piani direttori e piani di utilizzazione. Le parti esplicitamente vincolanti per le autorità sono evidenziate in grigio nel capitolo 2 della Concezione. I contenuti dei capitoli 3 e 4 così come quelli dei capitoli dedicati a temi specifici nel rapporto esplicativo, apportano delle precisazioni riguardanti le informazioni succintamente esposte nel capitolo 2, ma non sono direttamente vincolanti per le autorità. 2 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

9 La Concezione e, in particolare, le parti evidenziate in grigio nel capitolo 2 non contengono elementi concreti sul coordinamento e la localizzazione dei progetti. Tali elementi, quindi, non consentono di garantire che il coordinamento di singoli progetti venga regolato ai sensi dell articolo 15 capoverso 3 OPT. Presa in considerazione della Concezione da parte delle autorità - A livello federale, la Concezione energia eolica dev essere presa in considerazione in primo luogo dagli Uffici federali incaricati di compiti di pianificazione con un incidenza territoriale sullo sfruttamento dell energia eolica o riguardanti direttamente impianti eolici. La Concezione energia eolica rappresenta una base determinante per la valutazione e l esame dei punti iscritti nei piani direttori cantonali in ambito di energia eolica. - I Cantoni tengono in considerazione la Concezione energia eolica, in particolare nel quadro della rielaborazione dei loro piani direttori e fanno in modo che questi ultimi non siano in contraddizione con la Concezione stessa. La Concezione energia eolica verrà altresì tenuta in considerazione nell ambito dell elaborazione dei piani di utilizzazione cantonali e dell approvazione dei piani di utilizzazione comunali. - L obbligo di tenere conto della Concezione energia eolica riguarda anche le autorità comunali quando devono prendere decisioni relative a impianti eolici, ad esempio nell ambito dell elaborazione di piani di utilizzazione per impianti eolici o di esame delle domande di costruzione relative a impianti eolici. In questi casi esse devono tenere conto degli elementi materiali della Concezione e, all occorrenza, provvedere ai chiarimenti necessari per garantire la loro compatibilità con gli interessi della Confederazione. La Concezione, inoltre, mira a informare gli investitori, i pianificatori e gli ambienti interessati sulle complesse esigenze che le autorità competenti in materia di pianificazione devono rispettare. Essa consente così ai promotori di progetti eolici di tenere conto in modo adeguato degli interessi della Confederazione in ambito di pianificazione e progettazione. A tal scopo la Confederazione propone una valutazione tecnica per i progetti preliminari (cfr. cap. 3.2). La Concezione, infine, fornisce precisazioni riguardanti la presa in considerazione delle regioni straniere limitrofe (cfr. cap. 3.4). La Concezione è costituita da diversi moduli: il capitolo 2 contiene gli elementi essenziali e vincolanti per la autorità. Questi aspetti vengono poi sviluppati nel capitolo 4 e ulteriormente approfonditi nel capitolo 2 del rapporto esplicativo della presente Concezione (disponibile unicamente in tedesco e francese). 1.4 Adeguamento della Concezione Conformemente all articolo 17 capoverso 4 dell OAT, «in caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore» le concezioni vanno riesaminate e, se del caso, adeguate. In linea di principio, ogni dieci anni è previsto un riesame della Concezione energia eolica. Nel caso le condizioni dovessero mutare più rapidamente, l adeguamento può essere attuato prima di tale scadenza. Tale eventualità, inoltre, sembra piuttosto probabile tenendo conto della dinamica attualmente prevedibile in ambito di pianificazione di impianti eolici. La futura dinamica del settore della pianificazione di impianti eolici è determinata da diversi fattori: - l adattamento del quadro giuridico, in particolare della legislazione in materia di energia; - i progressi tecnologici riguardanti gli impianti eolici e i sistemi tecnici (in particolare i sistemi radar); - l acquisizione di esperienza da parte dei Cantoni impegnati nella pianificazione di impianti eolici e dei servizi federali interessati. Non è perciò escluso che un primo adeguamento venga intrapreso subito dopo l adozione da parte del Consiglio federale. Decisive saranno la data di entrata in vigore della Concezione e le nuove disposizioni materiali della legislazione in materia di energia, oggetto di un dibattito parlamentare a partire dalla sessione invernale 2014 (cfr. Messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050). Le modifiche delle disposizioni riguardanti gli obiettivi della Confederazione in materia di sviluppo dell energia eolica, quelle relative all esigenza di determinare delle zone appropriate nonché quelle che si fondano sulla definizione dell «Interesse nazionale per l impiego di energie rinnovabili» potrebbero avere delle incidenze importanti sulla pianificazione degli impianti eolici. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

10 2 Obiettivi, principi e misure della Concezione Questo capitolo riassume e presenta gli elementi materiali essenziali nonché le misure specifiche che consentono l attuazione della Concezione energia eolica. Esso rappresenta il capitolo centrale della Concezione poiché contiene gli elementi vincolanti per le autorità. Tali elementi sono evidenziati in grigio (cfr. precisazioni in merito al carattere vincolante per le autorità nel cap. 1.3). La presentazione degli obiettivi, dei principi e delle misure contenuta nel capitolo 2 è volutamente concisa. Precisazioni dettagliate riguardanti tali elementi figurano nei capitoli 3 e 4 e nei capitoli dedicati ai temi specifici del rapporto esplicativo. 2.1 Obiettivi e orientamenti generali Gli obiettivi strategici della Concezione energia eolica indicano la via da seguire per le attività di pianificazione del territorio in ambito di sfruttamento dell energia eolica. Tali attività risultano da strategie federali preminenti e da legislazioni federali. Gli orientamenti generali integrano gli obiettivi strategici precisando i ruoli che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono assumere nell ambito dell attuazione della Concezione energia eolica. Obiettivi strategici A] La pianificazione del territorio fornisce un sostegno all attuazione della Strategia energetica 2050 nell ambito dell energia eolica. La produzione decentralizzata di energia ha un impatto territoriale considerevole. Essa, perciò, necessita che le autorità incaricate della pianificazione del territorio svolgano un ruolo attivo. Si tratta infatti di individuare tempestivamente i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra le diverse autorità, in particolare in materia di diritti di utilizzazione, e di proporre soluzioni idonee. Gli strumenti della pianificazione del territorio rivestono, a tal proposito, un ruolo cruciale. I lavori si basano infatti sulla Strategia energetica 2050, e in particolare sugli obiettivi di produzione di energia eolica per il 2035, nonché sul Progetto territoriale Svizzera e sulla Strategia per uno sviluppo sostenibile del Consiglio federale. B] Lo sviluppo dell energia eolica ha luogo nelle zone complessivamente più idonee al suo sfruttamento. La delimitazione delle zone o l identificazione dei siti adatti per l installazione di impianti eolici è compito dei Cantoni. Nell ambito della delimitazione delle zone e della definizione dei siti complessivamente più idonei a tali installazioni va raggiunto un equilibrio tra i diversi interessi presenti, e in particolare tra gli interessi di utilizzazione e quelli di protezione. C] Gli interessi della Confederazione sono presi in considerazione in tempo utile durante la pianificazione. La Confederazione elabora i documenti necessari a tal riguardo e garantisce il loro regolare aggiornamento. D] La delimitazione delle zone idonee per l installazione di impianti eolici viene attuata sin dall inizio in uno spirito di coordinamento intercantonale e transfrontaliero. La pianificazione di impianti eolici presuppone normalmente l adozione di un punto di vista transfrontaliero e la collaborazione tra i Cantoni e le nazioni vicine. Un coordinamento transfrontaliero attuato sin dall inizio della pianificazione e l elaborazione di fondamenti di pianificazione eventualmente comuni o coordinati, contribuiscono a far sì che vengano sviluppate dapprima le zone comprendenti i siti complessivamente più adatti. 4 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

11 Orientamenti generali a. La Confederazione sostiene attivamente le autorità competenti in materia di pianificazione nell ambito dell individuazione di zone e siti idonei all installazione di impianti eolici. Essa persegue tale obiettivo comunicando apertamente ed esprimendo in maniera coordinata i propri interessi. La Confederazione verifica inoltre regolarmente che i processi di pianificazione degli impianti eolici vengano coordinati tra i suoi servizi e quelli dei Cantoni e si accerta che i contenuti della Concezione energia eolica vengano tenuti in considerazione nel quadro di altre concezioni e altri piani settoriali esistenti e futuri condotti a livello federale. b. I Cantoni tengono conto della Concezione energia eolica della Confederazione nel quadro delle loro attività d incidenza territoriale, in particolare nell ambito della loro pianificazione direttrice e di utilizzazione, e nell ambito dell approvazione di piani di utilizzazione comunali. Nel processo di pianificazione riguardante l installazione di impianti eolici, i Cantoni integrano in tempo utile e in modo appropriato i relativi interessi. Gli attori coinvolti sono tutti coloro i cui interessi hanno un qualsivoglia impatto sulle pianificazioni. Per «tempo utile» si intende che i suddetti interessi sono già stati valutati e ponderati a livello di elaborazione dei programmi cantonali e della pianificazione direttrice cantonale. Nell ambito dell esame dei piani direttori cantonali, la Confederazione valuta adeguatamente gli eventuali conflitti tra gli impianti eolici e i beni naturali e paesaggistici di importanza nazionale, in particolare gli inventari dei paesaggi e dei biotopi, nonché gli impianti tecnici che ricadono nelle competenze della Confederazione o che sono posti sotto la sua sorveglianza (in particolare negli ambiti dell aviazione civile, della politica di sicurezza e della meteorologia). c. I Comuni tengono conto della Concezione energia eolica nella misura in cui questa si rivela pertinente per loro nell ambito dell adattamento dei piani di utilizzazione comunali. d. Le esperienze acquisite nella pianificazione e nell esercizio di tali impianti vengono valutate nell ottica del futuro sfruttamento dell energia eolica in Svizzera. La Confederazione e i Cantoni procedono a uno scambio di esperienze i cui esiti vengono comunicati in maniera adeguata. 2.2 Principi relativi alla gestione territoriale dello sfruttamento dell energia eolica I principi generali di pianificazione formulano le condizioni quadro stabilite dalla legislazione federale, in particolare dalle disposizioni legali in materia di pianificazione del territorio, per le attività pianificatorie in ambito di sfruttamento dell energia eolica. I principi per la presa in considerazione degli interessi della Confederazione definiscono il quadro per l integrazione degli interessi federali più importanti nell ambito delle attività di pianificazione del territorio a livello di pianificazione direttrice e di piani di utilizzazione Principi generali di pianificazione Principi generali di pianificazione (cfr. anche art. 3 LPT) I. La pianificazione mira a una concentrazione spaziale degli impianti, in modo tale da limitare il più possibile il numero di zone coinvolte. II. Nelle zone o nei siti dove il rendimento energetico stimato degli impianti eolici 1 è sensibilmente superiore alla media, l interesse per lo sfruttamento energetico del potenziale eolico assume particolare importanza. 1 Rendimento energetico eolico stimato = produzione di energia eolica stimata in MWh all anno per turbina o unità di superficie. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

12 III. Nuove opere di allacciamento in zone potenziali per la produzione di energie eolica dove il rapporto tra produzione energetica stimata e impatto negativo sul paesaggio è sfavorevole, sono da evitare. IV. I conflitti d interesse tra la scelta dei siti in cui si pianifica l installazione di impianti eolici e gli interessi della Confederazione (cfr. principi elencati di seguito) vengono valutati coinvolgendo le autorità interessate. Gli elementi da tenere in considerazione sono i seguenti: la resa energetica stimata, l importanza del sito a livello interregionale tenendo conto delle alternative, l impatto ambientale causato dagli impianti includendo le misure di compensazione (ad es. ecologiche e paesaggistiche), ed eventuali conseguenze finanziarie (generate ad es. dallo spostamento degli impianti o dalle prescrizioni relative all esercizio). V. Occorre allestire delle condizioni relative all esercizio qualora non vi fossero altri mezzi per dirimere eventuali conflitti tra gli interessi di protezione e quelli di utilizzazione. L impatto economico di tali prescrizioni relative all esercizio deve essere debitamente tenuto in considerazione. L efficacia delle condizioni viene regolarmente verificata. VI. I piccoli impianti devono essere presi in considerazione solo in situazioni particolari (ad es. in caso di assenza di raccordo a una rete). VII. Gli aumenti di produzione o il mantenimento delle capacità di produzione attraverso un rinnovo degli impianti situati nelle zone di produzione di energia eolica esistenti («repowering») sono, in linea di principio, da incoraggiare. Se non è possibile effettuare il rinnovo nel quadro del piano di utilizzazione in vigore (inclusa l altezza massima dell impianto), occorre procedere a una nuova valutazione e, se del caso, a un adattamento del piano di utilizzazione con EIA. VIII. In caso di messa fuori servizio o di dismissione di impianti eolici, si procede al loro smantellamento. Quest ultimo dev essere già garantito nell ambito della procedura di autorizzazione attraverso l adozione di adeguate misure Principi relativi alla presa in considerazione degli interessi della Confederazione I principi per la presa in considerazione degli interessi della Confederazione vengono presentati in una tabella. Per una migliore comprensione della tabella, occorre tenere presenti le seguenti indicazioni: - Presa in considerazione degli interessi della Confederazione: Si tratta della presa in considerazione degli interessi della Confederazione in materia di energia eolica che hanno un impatto territoriale considerevole. Le indicazioni si concentrano sulle disposizioni legali e pianificatorie che rivestono particolare interesse per la pianificazione di impianti eolici. Naturalmente, anche se non vengono esplicitamente menzionate a ogni occasione, valgono tutte le altre disposizioni legali pertinenti della Confederazione. - Suddivisione per ambiti tematici: Gli interessi della Confederazione sono classificati per ambito tematico e corrispondono ai principali interessi connessi alla pianificazione di impianti eolici. La lista non va quindi letta come un elenco esaustivo e l ordine di presentazione non corrisponde ad alcuna priorizzazione. Gli interessi elencati non sono di competenza esclusiva della Confederazione; in diversi casi la responsabilità dell attuazione spetta ai Cantoni (in generale, ad esempio, per gli ambiti soggetti a un esame di impatto ambientale). I principali rimandi alle leggi federali e a eventuali documenti rilevanti si trovano nelle prime righe di ciascun ambito tematico (cfr. parentesi corrispondenti). - Differenziazione dei principi in funzione del loro carattere vincolante: Si fa distinzione tra gli elementi vincolanti per le autorità (sottolineati in grigio) e gli elementi che hanno carattere di raccomandazione. Anche questi ultimi contribuiscono a una presa in considerazione in tempo utile interessi della Confederazione conformemente all obiettivo strategico C (cfr. cap. 2.1). 6 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

13 - Distinzione livello del piano direttore / livello del piano di utilizzazione: Un ulteriore distinzione viene compiuta tra il livello della pianificazione direttrice e quello del piano di utilizzazione. La maggior parte degli elementi materiali riguarda il livello della pianificazione direttrice, mentre gli elementi che descrivono delle procedure fanno essenzialmente riferimento ai piani di utilizzazione. L intenzione, perciò, non è di assegnare nuovi compiti alla Confederazione nell ambito dei piani di utilizzazione, bensì di migliorare la ripresa degli interessi della Confederazione. Per tal motivo, questa parte contiene numerosi rimandi alle precisazioni relative ai processi e alle procedure contenute nel capitolo Significato dell espressione «zona da escludere a priori»: Nelle zone designate come «zone da escludere a priori», la pianificazione di impianti eolici è ipotizzabile, dal punto di vista della Confederazione, solo in casi eccezionali e debitamente giustificati. Una pianificazione in queste zone richiede argomenti solidi e un esame approfondito dei motivi per cui tali zone sono state classificate come «zone da escludere a priori». Occorre in alcuni casi prevedere procedure piuttosto lunghe. - Significato dell espressione «zona con riserva di coordinamento»: Nelle zone comprese in questa categoria, sussiste una certa probabilità che interessi rilevanti della Confederazione siano in contrasto con lo sfruttamento dell energia eolica, il quale, tuttavia, è anch esso un interesse della Confederazione sulla scorta della Strategia energetica Analogamente a quanto accade per le «zone da escludere a priori», qualsiasi pianificazione nelle «zone con riserva di coordinamento» richiede un esame approfondito dei motivi per cui queste sono state classificate come tali. In alcune circostanze è altresì possibile raggiungere una buona convergenza con gli interessi federali. Le condizioni e i criteri relativi a tale armonizzazione sono esposti in parte nei capitoli 4 e 2 del rapporto esplicativo, mentre altri vengono precisati solo in modo succinto poiché troppo complessi per essere oggetto di una valutazione generale. Per tal ragione essi richiedono una perizia e una valutazione caso per caso. - Significato degli interessi di protezione a livello di Cantoni e Comuni: La Concezione energia eolica non fornisce indicazioni relative agli interessi di protezione a livello di Cantoni e Comuni o alla ponderazione degli interessi nelle zone protette cantonali o comunali 2. Essa si limita ad apportare delle precisazioni relative agli interessi e alle zone protette derivanti da obblighi internazionali o da leggi federali o aventi un importanza nazionale. - Significato della Concezione per l esame dei piani direttori: La Confederazione esamina e valuta i piani direttori cantonali sulla base dei principi che regolano la presa in considerazione degli interessi federali nel quadro della pianificazione direttrice (colonna centrale della tabella). Nelle zone designate come «zone in principio da escludere», la pianificazione di impianti eolici è possibile, dal punto di vista della Confederazione, solo in casi eccezionali e fornendo una debita giustificazione. - Distanze dalle zone protette: Le zone da escludere in virtù della protezione della natura, del paesaggio, del patrimonio culturale e delle specie le superfici degli oggetti protetti (comprese le zone cuscinetto già definite per i siti classificati nell'elenco del patrimonio mondiale dell'unesco; cfr. punto 3 nella sottostante tabella) o aree di diffusione degne di protezione (cfr. punto 4 nella sottostante tabella). Le eventuali discrepanze rispetto agli obiettivi di protezione devono essere esaminate caso per caso nell ambito della procedura EIA. La Concezione energia eolica non apporta alcuna considerazione di carattere generale a questo proposito. - Rapporto con le concezioni esistenti della Confederazione: A tutt oggi esistono due concezioni ai sensi dell art. 13 LPT, ossia la Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS) e la Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). Per quel che riguarda la CISIN, non sembra sussistere alcuna esigenza di coordinamento con la Concezione energia eolica. Per quanto concerne la Concezione «Paesaggio svizzero», la presente Concezione energia eolica è da considerarsi come una precisazione della CPS in ambito di pianificazione ed esercizio degli impianti eolici. 2 Cfr. al riguardo anche la decisione DTF 132 II 408 relativa a Le Crêt-Meuron (Cantone NE). Bozza Concezione energia eolica Ottobre

14 1. Approvvigionamento energetico / Promozione delle energie rinnovabili (art. 1 Lene, art. 7a LEne, art. 16 LIE) Livello Pianificazione direttrice Livello Piani di utilizzazione Carattere vincolante per le autorità I Cantoni tengono conto degli obiettivi perseguiti dalla Confederazione in materia di energia eolica e in particolare degli obiettivi di sviluppo della Strategia energetica Raccomandazioni Il piano direttore fornisce indicazioni conformi ai livelli in materia di alimentazione e produzione di elettricità nella rete regionale e nella rete nazionale di trasmissione. L autorità direttiva per la procedura dei piani di utilizzazione avvia tempestivamente il coordinamento materiale e formale unitamente alla procedura d approvazione dei piani per la parte elettrica del progetto (cfr. cap ). 2. Pianificazione del territorio / Coordinamento con lo sviluppo insediativo e la protezione contro l inquinamento fonico 2.1. Protezione contro l inquinamento fonico (art. 7 e allegato 6 OIF) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le autorità Raccomandazioni Nell ambito della delimitazione delle zone, è opportuno escludere le zone residenziali nonché i gruppi isolati di case abitate in permanenza. Le raccomandazioni sulla distanza minima per le analisi SIG nel quadro dei lavori di base indicano 500 m nel caso delle zone edificabili con un grado di sensibilità GS II e 300 m per le zone GS III e i gruppi isolati di case. Livello Piani di utilizzazione L ordinanza sulla protezione contro l inquinamento fonico è il documento di riferimento per la determinazione delle distanze minime tra gli impianti eolici e gli insediamenti. L autorità esecutiva cantonale esamina le possibili agevolazioni qualora, da un lato tenuto conto della preventiva limitazione delle emissioni (art. 7 cpv. 1 lett. a OIF) l osservanza dei valori di pianificazione costituisce una restrizione sproporzionata per l installazione di turbine eoliche e, d altro lato, nel caso in cui esiste un interesse pubblico preponderante per l impianto (art. 7 cpv. 2 OIF) Piani settoriali (art. 22 e 30 OPT) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le autorità I piani settoriali federali devono essere tenuti in considerazione in caso di impatto territoriale notevole sulla pianificazione di impianti eolici (ad es. i corridoi definiti nel Piano settoriale Elettrodotti, PSE). Raccomandazioni Livello Piani di utilizzazione Se uno o più piani settoriali della Confederazione (ad es. il Piano settoriale delle superfici per l avvicendamento delle colture) sono interessati dai piani di utilizzazione, è opportuno indicare come verranno risolti eventuali conflitti. È opportuno evitare, nella misura del possibile, l installazione di impianti eolici su superfici coltive; la perdita di superfici per l avvicendamento delle colture deve essere compensata. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

15 3. Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale 3.1. Carattere del paesaggio (art. 3 LPN) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le Per permettere a delle zone idonee all ulteriore pianificazione autorità di impianti eolici di raggiungere lo stato di «dato acquisito», è necessario stabilire dei fondamenti conformi al livello di piano direttore che tengano conto delle questioni paesaggistiche sovraordinate (come aspetto principale dei fondamenti ai sensi dell art. 6 LPT). Tali fondamenti devono offrire una visione d insieme del Cantone e dei territori limitrofi. Raccomandazioni Livello Piani di utilizzazione Le questioni più locali relative al paesaggio sono parte integrante dell indagine preliminare EIA ai sensi del corrispondente modulo del Manuale EIA 3. Generalmente l EIA può fondarsi sui fondamenti e sulle decisioni preliminari corrispondenti contenute nel piano direttore Patrimonio mondiale dell UNESCO (Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale) Livello Pianificazione direttrice Livello Piani di utilizzazione Carattere vincolante per le autorità Raccomandazioni I siti classificati nell elenco del patrimonio mondiale dell UNESCO (siti culturali e naturali) vanno considerati come «zone in principio da escludere». Nella zona di influenza strutturale e visiva dei siti classificati come patrimonio mondiale dell UNESCO, in particolare quando esistono delle zone cuscinetto per i suddetti siti, è opportuno fare in modo che le installazioni eoliche pianificate non pregiudichino in alcun modo il valore universale eccezionale (valeur universelle exceptionnelle) dei siti (questi settori sono da considerare come delle «zone con riserva di coordinamento»). Se, in base a un progetto che si trova allo stato di «dato acquisito» a livello di piano direttore cantonale, si prevede l installazione di impianti eolici nella zona di influenza strutturale e visiva di siti classificati come patrimonio mondiale dell UNESCO, è opportuno dimostrare che il valore universale eccezionale di suddetti siti non venga in alcun modo pregiudicato Oggetti dell IFP (art. 5 segg. LPN, OIF) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le Le regioni IFP vanno considerate come «zone in principio da autorità escludere» (art. 6 LPN: l oggetto merita specialmente d essere conservato intatto). La tutela legale, tuttavia, non è assoluta e non esclude eventuali deroghe, in particolare allorquando gli interventi riguardano aspetti che non compromettono, o compromettono solo in misura lieve, gli obiettivi specifici di protezione degli oggetti. La pianificazione di impianti eolici Livello Piani di utilizzazione Se, in base a un progetto che si trova allo stato di «dato acquisito» a livello di piano direttore cantonale, si prevede l installazione di impianti eolici all interno di un oggetto iscritto nell IFP, è opportuno dimostrare come sia possibile salvaguardare al meglio la regione e come gli obiettivi di protezione possano essere tenuti in considerazione nel miglior modo possibile. Eventuali alterazioni dell ambiente protetto, 3 Il modulo Energia eolica del Manuale EIA è in fase di preparazione; una prima parte sarà probabilmente oggetto di consultazione da parte dell UFAM nell autunno Bozza Concezione energia eolica Ottobre

16 Raccomandazioni all interno di oggetti IFP deve soddisfare i principali requisiti (cfr. cap ) inoltre, devono essere compensate per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione (cfr. art. 6 LPN) Oggetti dell ISOS e dell IVS (art. 5 segg. LPN, OISOS, OIVS) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le I perimetri degli oggetti dell ISOS vanno considerati come autorità «zone in principio da escludere» (art. 6 LPN: l oggetto merita specialmente d essere conservato intatto). Nel campo strutturale e visivo di un insediamento ISOS gli impianti eolici pianificati non devono pregiudicare in alcun modo, o solo in misura lieve, le sue qualità situazionali e la sua apparenza (questi settori sono da considerare come delle «zone con riserva di coordinamento»). Raccomandazioni 3.5. Altre zone protette (LPN, LCP, Convenzione di Ramsar) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le Negli inventari dei paesaggi e dei biotopi di importanza autorità nazionale sottostanti, non è possibile procedere alla ponderazione degli interessi e, di conseguenza, alla pianificazione di impianti eolici: - paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale (art. 78 cpv. 5 Cost. e art. 23d LPN: utilizzazioni ammissibili, ordinanza sulle zone palustri); - torbiere alte, torbiere di transizione e paludi di importanza nazionale (art. 78 cpv. 5 Cost. in relazione con l art. 18a LPN, ordinanza sulle torbiere alte, ordinanza sulle paludi); - zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani (art. 23f e h LPN: definizione; art. 1 legge sul Parco nazionale); - riserve di uccelli acquatici e migratori di importanza internazionale e nazionale ORUAM (art. 2 Convenzione di Ramsar, allegato 1 ORUAM). Livello Piani di utilizzazione Se, in base a un progetto che si trova allo stato di «dato acquisito» a livello di piano direttore cantonale, si prevede l installazione di impianti eolici nel campo strutturale e visivo degli oggetti dell ISOS, occorre dimostrare come sia possibile preservare al meglio l insediamento, in particolare per quanto riguarda le sue qualità situazionali e la sua apparenza. Nell ambito dell elaborazione dei piani di utilizzazione è inoltre opportuno indicare come verranno risolti eventuali conflitti che possono insorgere con le vie di comunicazione storiche (IVS). Livello Piani di utilizzazione I biotopi e gli inventari protetti ai sensi della LPN devono essere trattati nell ambito dell analisi preliminare EIA. Nell ambito dell elaborazione dei progetti (installazione dei piloni, opere di allacciamento) gli interessi di protezione di altre zone naturali e di altri paesaggi nonché dei parchi naturali regionali, delle bandite di caccia e dei corridoi faunistici di importanza interregionale vengono presi in considerazione. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

17 Raccomandazioni 3.6. Foreste (art. 5 segg. LFo) Carattere vincolante per le autorità Raccomandazioni Nell ambito della pianificazione, devono essere tenuti in considerazione gli obiettivi fissati in materia di protezione per gli altri inventari ai sensi degli articoli 18a e 23g LPN e dell articolo 11 LCP 4 e per i corridoi faunistici di importanza interregionale 5. La Confederazione raccomanda ai Cantoni, nell ambito della loro pianificazione, di considerare anche le seguenti ulteriori zone come «zone in principio da escludere»: - le zone OIFI (art. 22 LUFI); - le zone periferiche e di transizione dei parchi nazionali e dei parchi naturali; - le zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 particolarmente ampie. Livello Pianificazione direttrice Se una zona adatta per la produzione di energia eolica è situata per la maggior parte in foresta, è necessario esaminare, prima che al progetto venga attribuito lo stato di «dato acquisito», se esistono alternative. Inoltre, una ponderazione degli interessi tra varianti «per la maggior parte in foresta» e «per la maggior parte al di fuori della foresta» dev essere effettuata sulla base di criteri oggettivi per determinare se l ubicazione del sito eolico è imposto dalla sua destinazione. Nell ambito della delimitazione di zone con potenziale eolico, le riserve forestali vanno considerate in funzione dei loro obiettivi e del loro statuto giuridico. Livello Piani di utilizzazione La procedura di concessione di permessi di dissodamento dev essere coordinata con la procedura dei piani di utilizzazione sulla base di un progetto di costruzione concreto. Le condizioni necessarie al dissodamento devono essere giustificate (art. 5 LFo) e le relative compensazioni devono essere soddisfatte (art. 7 LFo). Se si prevede di ubicare un sito in una foresta di protezione, la funzione protettiva contro i rischi naturali deve continuare a essere garantita. 4. Protezione delle specie [uccelli e pipistrelli] (art. 1, 7 e 11 LSC; art. 14 OPN) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le Le aree di diffusione del Gipeto barbuto e del Gallo cedrone autorità vanno considerate come «zone in principio da escludere» per la produzione di energia eolica (cfr. cap ). Livello Piani di utilizzazione In mancanza di prescrizioni cantonali specifiche sono applicabili le disposizioni metodologiche relative alla protezione degli 4 Siti di riproduzione degli anfibi, zone golenali, prati e pascoli secchi (biotopi di importanza nazionale), i parchi naturali regionali nonché le bandite di caccia federali. 5 Cfr. art. 1 e 18 LPN, art. 1 LCP e DTF 128 II 1. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

18 Raccomandazioni Gli impianti eolici possono mettere in pericolo gli uccelli migratori e nidificanti nonché i pipistrelli. Il rapporto esplicativo allegato alle prescrizioni del piano direttore cantonale fornisce spiegazioni conformi al livello di pianificazione interessato i) sulle specie di uccelli prioritarie definite nel Manuale EIA, ii) sulla carta delle migrazioni degli uccelli pubblicata dall UFAM 6 e iii) sulle eventuali attività dei pipistrelli (rapporto preliminare ai sensi del Manuale EIA). uccelli e dei pipistrelli iscritti nel corrispondente modulo del Manuale EIA. Eventuali disposizioni relative all esercizio degli impianti (regolamenti d esercizio) che consentono di ridurre sensibilmente i conflitti devono essere valutate in modo tempestivo. 5. Impianti tecnici rilevanti di competenza della Confederazione 5.1. Aviazione civile (art. 63 OSIA; ICAO EUR DOC 015) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le I perimetri degli aerodromi e le vigenti superfici di limitazione autorità degli ostacoli degli aerodromi civili ai sensi del Piano settoriale dell infrastruttura aeronautica (PSIA) devono essere considerati come «zone in principio da escludere». Nell ambito della valutazione delle superfici di limitazione degli ostacoli, solamente i settori appartenenti alle superfici coniche o orizzontali circolari vengono considerati quale caso speciale unicamente come «zone con riserva di coordinamento». In un raggio di 15 km attorno agli impianti di comunicazione, navigazione e sorveglianza dell aeronautica civile (cfr. cap ) sussiste un rischio elevato che gli impianti eolici possano disturbare o pregiudicare l esercizio degli impianti di sicurezza aerea («zone con riserva di coordinamento»). Tale potenziale di disturbo va analizzato dettagliatamente in concertazione con il servizio federale competente. Raccomandazioni Gli impianti eolici possono inoltre generare effetti di disturbo inaccettabili ai summenzionati impianti di sicurezza aerea anche nel restante spazio aereo (in particolare nei settori della «line of sight»). Livello Piani di utilizzazione I servizi competenti in materia sono tenuti a fare in modo che i responsabili di progetto sollecitino presso il servizio federale competente una valutazione riguardante gli eventuali disturbi che il loro progetto potrebbe arrecare agli impianti tecnici di sicurezza aerea civile. Una tale valutazione richiede la notifica delle coordinate di ubicazione, del diametro dei rotori e 6 La carta degli uccelli migratori (Vogelzugkarte) è in fase di preparazione; la pubblicazione è prevista entro la fine del Bozza Concezione energia eolica Ottobre

19 È pertanto opportuno analizzare sin dalle prime fasi di pianificazione l eventuale impatto degli impianti eolici sugli impianti della navigazione aerea e sulle procedure di volo. In caso di indicazioni chiare che facciano presumere un esigenza di coordinamento, i Cantoni devono prendere contatto con il servizio federale competente prima dell esame del piano direttore, affinché eventuali conflitti possano essere individuati al livello di autorità adeguato. dell altezza complessiva degli impianti interessati. Si tratta di una passo opportuno per valutare la fattibilità del progetto, distinto tuttavia dal processo specifico di notifica e autorizzazione relativo alla costruzione e alla modifica di ostacoli alla navigazione aerea ai sensi dell articolo 63 OSIA (cfr. anche cap. 3.2). Le varianti di altezza e ubicazione così come eventuali prescrizioni relative all esercizio degli impianti eolici pianificati (regolamenti d esercizio) che consentano di ridurre sostanzialmente i conflitti devono essere integrate nella pianificazione e tempestivamente valutate Aviazione e opere militari (LM, art. 9 ordinanza concernente la protezione delle opere militari, art. 66 OSIA) Livello Pianificazione direttrice Livello Piani di utilizzazione Carattere vincolante per le I perimetri degli aerodromi e le superfici di limitazione degli autorità ostacoli degli aerodromi militari nonché i perimetri delle piazze d armi e di tiro conformemente al Piano settoriale militare vanno considerati «zone in principio da escludere». In un raggio di 20 km da un aerodromo militare sussiste un rischio elevato che un impianto eolico possa causare dei disturbi («zona con riserva di coordinamento»). Questi ultimi devono essere analizzati tempestivamente e in modo dettagliato d intesa con il servizio federale competente. Raccomandazioni In caso di indicazioni chiare che facciano presumere dei conflitti, compresi quelli riguardanti opere militari d osservazione e di comunicazione, i Cantoni devono prendere contatto con il servizio federale competente prima dell esame del piano direttore affinché gli eventuali conflitti siano individuati al livello di autorità adeguato. I servizi competenti in materia sono tenuti a fare in modo che i responsabili di progetto sollecitino presso il servizio federale competente una valutazione riguardante gli eventuali disturbi che il loro progetto potrebbe arrecare all aviazione e alle opere militari. Una tale valutazione richiede la notifica delle coordinate di ubicazione, del diametro dei rotori e dell altezza complessiva degli impianti interessati (cfr. anche cap. 3.2). Eventuali prescrizioni relative all esercizio degli impianti (regolamenti d esercizio) che consentono di ridurre sostanzialmente i conflitti devono essere tempestivamente valutate. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

20 5.3. Strumenti di misurazione meteorologici (OMM-Guidelines, art. 1 LMet) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le Le aree situate in un raggio di 5 km da un radar meteorologico autorità della Confederazione devono essere considerate come «zone in principio da escludere». Le aree situate in un raggio compreso tra 5 e 20 km dai suddetti radar costituiscono delle «zone con riserva di coordinamento». Gli impianti interessati sono i seguenti: - radar delle precipitazioni: Albis, La Dôle, Monte Lema, Pointe de la Plaine Morte, Weissfluhgipfel, Montancy (F); - profilatore di vento: Grenchen, Payerne, Sciaffusa 7. Raccomandazioni Nell ambito della pianificazione di impianti eolici, i Cantoni prendono contatto con il servizio federale competente affinché gli eventuali conflitti siano individuati al livello di autorità adeguato Collegamenti in ponte radio (LTC) Livello Pianificazione direttrice Carattere vincolante per le autorità Raccomandazioni Se a livello di pianificazione direttrice i dati relativi all ubicazione e all altezza dell impianto (diametro del rotore, altezza complessiva) sono già noti, gli organi di pianificazione competenti sono tenuti a fare in modo che i responsabili di progetto si informino presso il servizio federale competente sulle possibili interferenze con i collegamenti in ponte radio esistenti. Se è prevista una distanza critica tra l impianto eolico e un collegamento in ponte radio esistente, è auspicabile instaurare un dialogo con il corrispondente gestore del collegamento in ponte radio. Livello Piani di utilizzazione I servizi di pianificazione competenti sono tenuti a fare in modo che i responsabili di progetto richiedano una valutazione del loro progetto presso il servizio federale competente (cfr. anche cap. 3.2). Oltre agli impianti radar, l esame riguarda anche gli eventuali effetti sulle stazioni di rilevamento al suolo. Livello Piani di utilizzazione Gli organi di pianificazione competenti sono tenuti a fare in modo che i responsabili di progetto richiedano al servizio federale competente una valutazione relativa a eventuali disturbi che il loro progetto potrebbe arrecare ai collegamenti in ponte radio esistenti. Una tale valutazione richiede la notifica delle coordinate di ubicazione, del diametro dei rotori e dell altezza complessiva degli impianti interessati (cfr. anche cap. 3.5). Se è prevista una distanza critica tra l impianto eolico e un collegamento in ponte radio esistente, è auspicabile instaurare un dialogo con il corrispondente gestore del collegamento in ponte radio. 7 In un raggio di 5 km attorno a ciascun profilatore di vento di MeteoSvizzera è possibile, sebbene la probabilità sia minima, che gli impianti eolici causino solo un lieve disturbo ai profilatori stessi. Inoltre contrariamente a quanto accade nel caso dei radar delle precipitazioni, la cui ubicazione non può essere modificata in casi eccezionali e dopo attenta analisi delle specificità geografiche può essere presa in considerazione, l eventualità di uno spostamento locale dei profilatori di vento. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

21 2.3 Misure Le misure riuniscono le attività promosse dalla Confederazione e/o dai Cantoni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici definiti precisando o completando alcuni orientamenti generali o determinati principi. Tali misure, che non hanno carattere vincolante e devono consentire alle autorità dei diversi livelli istituzionali di pianificare gli impianti eolici. Misure correlate agli obiettivi strategici A] Realizzazione orientata alla sostenibilità della Strategia energetica 2050 (SE 2050) A.1 L Ufficio federale dell energie (UFE), su mandato della Confederazione, informa periodicamente sullo stato di realizzazione della Strategia energetica 2050 in materia di energia eolica. A.2 La Confederazione, coinvolgendo i servizi cantonali specializzati, concretizza la realizzazione degli obiettivi nazionali di produzione in materia di energia eolica e comunica ai Cantoni, il più rapidamente possibile dopo l entrata in vigore della revisione della legge sull energia, gli obiettivi regionalizzati di produzione per gli impianti eolici 8. B] Sviluppo nelle zone complessivamente più adatte Per questo obiettivo strategico non è prevista alcuna misura. Sono determinanti i lavori di pianificazione effettuati nel quadro della pianificazione direttrice cantonale che tengono in considerazione i principi della presente Concezione energia eolica. C] Presa in considerazione tempestiva degli interessi rilevanti della Confederazione C.1 La Confederazione, se necessario, allestisce ulteriori basi per la presa in considerazione degli interessi della Confederazione in materia di pianificazione di impianti eolici. Tali basi devono contribuire a migliorare la ponderazione degli interessi e, ove opportuno, a stabilire condizioni relative all esercizio degli impianti 9 (cfr. anche il principio di pianificazione V). 8 Regionalizzato non significa necessariamente cantonale, ma può anche fare riferimento a una suddivisione per obiettivi, ad esempio una suddivisione relativa a uno spazio naturale. Gli obiettivi di produzione regionalizzati non sono da intendere quali valori fissi, ma piuttosto quali indicazioni che lasciano un certo margine di manovra per le pianificazioni cantonali. 9 Sia in ambito militare che in quello della protezione di determinate specie, tra cui pipistrelli e uccelli migratori, è emerso che con l imposizione di determinate condizioni d esercizio si possono ottenere delle autorizzazioni per siti sino ad oggi esclusi. Affinché tali possibilità d ottimizzazione vengano esaminate sin dalla fase di pianificazione dei siti per lo sfruttamento dell energia eolica, è stato formulato in maniera dettagliata un apposito principio di pianificazione (cfr. principio di pianificazione V, cap. 2.2). A tal proposito è opportuno notare che le restrizioni d esercizio implicano la necessità di recuperare in altro modo i potenziali di produzione così perduti per poter raggiungere gli obiettivi nazionali di produzione. In ambito militare, la sicurezza dello spazio aereo in situazioni eccezionali (WEF, intrusione nello spazio aereo svizzero di oggetti volanti non annunciati) costituisce una priorità. In ambito di protezione delle specie, si tratta da una parte di salvaguardare i pipistrelli: in tal modo, alcuni siti non esclusi per altri motivi (ad es. zone protette, presenza di Galli cedroni), possono dar luogo a un autorizzazione, a condizione che i gestori dell impianto eolico rispettino alcune restrizioni d esercizio in determinati orari. D altra parte, si tratta di tenere conto dei periodi di migrazione degli uccelli: sono in fase di elaborazione delle soluzioni innovative di spegnimento automatico degli impianti eolici in zone particolarmente esposte. Informazioni supplementari a tal proposito si trovano nei capitoli da 2.2 a 2.7 del rapporto esplicativo. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

22 D] Collaborazione tra Cantoni a livello di pianificazione direttrice 10 D.1 La Confederazione, se necessario, fornisce ai Cantoni un sostegno in ambito di contenuti nel momento in cui questi ultimi elaborano insieme dei progetti intercantonali (cfr. precisazioni nel cap. 3.4). D.2 I Cantoni, nel definire i loro obiettivi di produzione in materia di energia eolica per i prossimi anni, si consultano a livello sovraregionale. Quando gli obiettivi regionali relativi alla produzione di energia eolica della Confederazione saranno in vigore, i Cantoni li metteranno in relazione con i loro propri obiettivi. D.3 I Cantoni provvedono affinché i fondamenti secondo l articolo 6 della LPT vengano allestiti in modo da rendere possibile un dibattito intercantonale o transfrontaliero per le zone con un potenziale eolico situate vicine alle frontiere. Altre misure M.1 La Confederazione designa i servizi federali che devono essere contattati in tempo utile nel quadro delle pianificazioni in ambito di energia eolica (cfr. precisazioni al cap. 3.2). M.2 La Confederazione precisa secondo quali processi introdurrà una struttura di riferimento («guichet unique») per il coordinamento degli interessi federali in materia di pianificazione di impianti eolici. I processi, se necessario, verranno adeguati alle esigenze in continua evoluzione (cfr. precisazioni al cap. 3.2). M.3 La Confederazione conduce, in collaborazione con i Cantoni e i gestori di impianti, un monitoraggio relativo all impatto dell esercizio degli impianti eolici su determinati interessi federali (ad esempio numero di uccelli protetti morti in seguito all urto con i generatori). M.4 La Confederazione organizza con i Cantoni e i responsabili di progetto interessati uno scambio di esperienze nell ambito del quale verranno discussi esempi di buona prassi in materia di pianificazione e utilizzazione, esempi che comprenderanno esperienze concrete raccolte sia in Svizzera sia all estero. M.5 La Confederazione e i Cantoni decidono congiuntamente quali siano le misure più idonee per divulgare gli esempi, affinché questi ultimi servano da modello per progetti di pianificazione in corso o futuri. M.6 La Confederazione valuta le soluzioni per risolvere i conflitti con impianti tecnici di sua proprietà (ad es. spostamento di un impianto), concentrandosi anche sulle loro conseguenze finanziarie, e chiarisce la questione della ripartizione dei costi. M.7 Il DDPS e l UFAC adottano le misure necessarie affinché, quando armasuisse e Skyguide installano o sostituiscono nuovi impianti o nuovi sistemi destinati al controllo dell aviazione e della navigazione aerea e al controllo dello spazio aereo militare, si proceda alla valutazione di una variante che indichi chiaramente le interferenze degli impianti eolici sugli impianti e i sistemi valutati. Le condizioni di autorizzazione, inoltre, devono essere fissate in funzione delle possibilità e tenendo conto delle condizioni quadro finanziarie. Questa procedura deve consentire la scelta di un alternativa migliore che causi meno disturbi a livello degli impianti eolici rispetto agli impianti e ai sistemi attuali. 10 Nell ambito della modifica della LEne è in fase di preparazione un altra revisione parziale della LPT. Quest ultima prevede, per quanto riguarda l energia, dei contenuti minimi nella pianificazione direttrice: tra le altre cose devono essere delimitati obbligatoriamente nel piano direttore dei perimetri per le energie rinnovabili. In tal modo è possibile tradurre in pratica alcuni aspetti della Concezione energia eolica. La guida della pianificazione direttrice verrà completata a tale proposito. 16 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

23 3 Indicazioni relative ai processi e agli strumenti di pianificazione La Concezione energia eolica risponde a due esigenze: da un lato concretizza i contenuti materiali riguardanti la presa in considerazione degli interessi federali (cfr. in particolare cap. 2.2), dall altro pone le basi che consentono di adeguare i processi e le procedure relativi alla pianificazione di impianti eolici alle attuali esigenze. I capitoli da 3.1 a 3.4 riprendono le indicazioni principali e ancora valide delle Raccomandazioni risalenti al 2010 relative allo svolgimento, alle procedure e agli strumenti di pianificazione, integrando nuovi aspetti. La volontà della Confederazione di migliorare la presa in considerazione degli interessi federali nei processi di pianificazione viene illustrata in particolare nel capitolo 3.2, laddove si parla dell aggiunta di una nuova procedura, su base volontaria, e di un «guichet unique» per la pianificazione di impianti eolici. Le seguenti considerazioni riguardano gli impianti eolici con un altezza complessiva superiore a 30 m. Informazioni supplementari relative all importanza e ai processi di pianificazione di impianti eolici di dimensioni più ridotte sono inserite nel capitolo 3.7 del rapporto esplicativo (cfr. anche il punto V dei Principi generali di pianificazione nel cap. 2.2). 3.1 Obblighi e strumenti di pianificazione La LPT sancisce all articolo 2 un obbligo di pianificazione per tutti i livelli istituzionali: Confederazione, Cantoni e Comuni devono elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni per costruzioni e installazioni, e dunque anche per impianti eolici, rientra nei compiti d incidenza territoriale. Con la revisione dell articolo 8 capoverso 2 LPT (in vigore dal 1 maggio 2014), il contenuto minimo dei piani direttori cantonali include i progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull ambiente. Conformemente all integrazione della Guida alla pianificazione direttrice (ARE, marzo 2014), i parchi eolici e i grandi impianti eolici fanno esplicitamente parte di tali progetti. Le prescrizioni di cui all art. 8 LPT si considerano ottemperate se per un progetto eolico è iscritto allo stato di «dato acquisito» in un piano direttore cantonale approvato dalla Confederazione. La presente Concezione energia eolica costituisce, per le autorità di tutti i livelli istituzionali, il quadro vincolante in ambito di presa in considerazione degli interessi e degli obiettivi settoriali della Confederazione (cfr. cap. 2.2 e fig. 1 nel cap. 3.2). Secondo l articolo 6 LPT e l articolo 4 OPT, l elaborazione dei piani direttori cantonali deve prendere in considerazione i necessari fondamenti. Tali fondamenti vengono altresì considerati nell elaborazione dei piani di utilizzazione: ai sensi dell articolo 47 OPT «L autorità che emana i piani di utilizzazione informa [ ] su come i piani di utilizzazione tengono conto dei piani settoriali e delle concezioni della Confederazione [ ], del piano direttore e delle esigenze poste dall ulteriore diritto federale, in particolare dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente». Bozza Concezione energia eolica Ottobre

24 La seguente tabella illustra funzioni e contenuti degli strumenti di pianificazione che hanno un ruolo per l energia eolica: Concezione energia eolica Fondamenti Funzione Contenuti (esempi) Responsabilità Quadro vincolante per le autorità in ambito di presa in considerazione degli interessi federali Analisi specifiche e visioni d insieme Piano direttore cantonale Coordinamento (inter)cantonale vincolante per le autorità Piano di utilizzazione Autorizzazione edilizia Approvazione dei piani - Obiettivi strategici - Principi - «Zone in principio da escludere» - «Zone con riserva di coordinamento» Misure di realizzazione - Potenziale eolico - Zone di interesse, priorità - Zone da escludere (natura, paesaggio, impianti tecnici) - Siti potenziali e prioritari - Obiettivi e principi strategici - Criteri di esclusione e «zone in principio da escludere» - Criteri e «zone con riserva di coordinamento» - Zone di interesse 11 - Zone e siti potenziali e prioritari - Progetti - Mandati per una pianificazione ulteriore Definizione precisa, particella per particella, e vincolante per i - Ubicazione e altezza massima degli impianti proprietari terrieri - Distanza dell utilizzazione del suolo - Accesso al sito/opere di allacciamento - Assetto degli impianti - Protezione contro le immissioni - Analisi preliminare EIA Verifica dell adempimento delle disposizioni legali e pianificatorie Verifica dell adempimento delle disposizioni legali - Rapporto sull impatto ambientale - Richieste di autorizzazioni speciali necessarie - Provvedimenti di sostituzione ai sensi dell art. 18 LPN Confederazione Cantone, Confederazione Cantone Cantone, Comune Cantone, Comune - Allacciamento elettrico Confederazione Figura 1: Funzione e contenuto illustrativo degli strumenti di pianificazione in materia di impianti eolici Nell ambito dell elaborazione dei piani direttori cantonali e dei piani di utilizzazione non occorre unicamente garantire a legalità della pianificazione, ma anche procedere sistematicamente a una ponderazione degli interessi (art. 3 OPT). La ponderazione degli interessi nel quadro della pianificazione e della progettazione di impianti eolici fa riferimento a ciascun livello di pianificazione (piano direttore, piano di utilizzazione, autorizzazione edilizia). Si tratta, nella fattispecie, di eseguire una ponderazione tra l interesse della produzione di elettricità da eolico e gli altri interessi. Per vie delle emissioni sonore, gli impianti eolici vengono in linea di principio costruiti al di fuori delle zone edificabili. A partire da un altezza complessiva di 30 m, la procedura per stabilire un piano di utilizzazione è obbligatoria ai sensi dell articolo 2 LPT. Alfine che l autorizzazione di costruzione per l impianto eolico possa essere rilasciata, suddetto piano di utilizzazione deve costituire una base sufficientemente precisa. Si tratta in principio di un piano di utilizzazione speciale o di una base equivalente nel piano di utilizzazione generale; essi devono contenere gli elementi essenziali per determinare che l impianto è conforme alla zona e che può venir autorizzato. Per questi tipi di impianti, l obbligo di pianificare offre il vantaggio di allestire, contrariamente alle semplici procedure di autorizzazione edilizia, una procedura che prevede la partecipazione della popolazione. Tenuto conto della compresenza di diversi interessi e del fatto che l accettazione di tali progetti da parte della popolazione non è affatto scontata, è auspicabile fornire tempestivamente informazioni chiare. 11 Cfr. Informazioni dettagliate al capitolo del rapporto esplicativo 18 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

25 I diversi strumenti di pianificazione possono essere combinati in modi diversi. I capitoli 3.2, 3.5 e 3.6 del rapporto esplicativo illustrano i vantaggi delle diverse combinazioni degli strumenti di pianificazione e presentano alcuni esempi di possibili contenuti per i piani direttori e i piani di utilizzazione. 3.2 Processi di pianificazione territoriale e di elaborazione di progetti che prendono in considerazione gli interessi federali Solitamente i processi di pianificazione territoriale e quelli della Concezione e dell elaborazione di un progetto per un impianto eolico non avanzano in parallelo: in occasione della revisione di un piano direttore o di un piano di utilizzazione, i progetti di impianti eolici possono aver raggiunto stadi di avanzamento molto diversi. E viceversa dal punto di vista dei promotori di un impianto eolico solo raramente il Cantone o il Comune in cui viene presa in esame un ubicazione, viene pianificato un impianto o viene concretizzato un progetto, si trovano nella fase ideale di pianificazione del loro territorio. La comprensione dei diversi processi facilita la collaborazione. Risulta quindi opportuno scambiare le informazioni disponibili sin dalle fasi iniziali della pianificazione territoriale o dell elaborazione del progetto 12. Una collaborazione tra gli attori della pianificazione territoriale (servizi di pianificazione del Cantone e del Comune in consultazione con i servizi specializzati interessati) e i promotori del progetto (ideatori, investitori) sin dall elaborazione delle necessarie analisi e nell ambito dello svolgimento di compiti di concezione, dovrebbero facilitare il lavoro di tutti gli attori. Il Cantone è incaricato di delineare una visione globale per la pianificazione degli impianti eolici sul proprio territorio e si preoccupa di tener conto degli interessi federali e di coordinarsi con i Cantoni e gli Stati confinanti. L obiettivo principale perseguito dalla Concezione energia eolica è creare un quadro vincolante per la presa in considerazione adeguata e in tempo utile dei principali interessi della Confederazione (cfr. cap. 1.1). Oltre alle disposizioni materiali esposte nel capitolo 2, anche alcuni processi e fasi procedurali sono determinanti affinché gli interessi federali siano considerati in tempo utile. Non è raro, ad esempio, che tra lo sfruttamento dell energia eolica e gli impianti dell aviazione civile o militare, i collegamenti in ponte radio e gli strumenti meteorologici emergano dei conflitti soltanto nel momento in cui ha luogo la procedura di notifica o di autorizzazione relativa agli ostacoli alla navigazione aerea ai sensi dell articolo 63 OSIA. Tuttavia, nell interesse di una pianificazione efficace, occorre evitare l interruzione di progetti relativi a impianti eolici che si trovano già in una fase molto avanzata. Tale interruzione rischia di prodursi con sempre maggiore frequenza se gli interessi federali non vengono presi in considerazione tempestivamente (cfr. obiettivo strategico C, cap. 2.1). I servizi federali interessati intendono contribuire attivamente all individuazione delle zone e dei siti adatti per lo sfruttamento dell energia eolica (cfr. orientamento generale a, cap. 2.1), tra l altro introducendo nei processi e nelle fasi procedurali delle innovazioni che migliorano globalmente la sicurezza in ambito di pianificazione. Lo svolgimento della pianificazione e le fasi procedurali determinanti per la presa in considerazione tempestiva degli interessi federali sono presentati qui di seguito nella figura 1. I dettagli delle innovazioni perseguite non fanno parte della Concezione energia eolica. La loro realizzazione, che si tradurrà probabilmente in modifiche di ordinanze, prenderà il via dopo l adozione della Concezione da parte del Consiglio federale (cfr. misura M.2, cap. 2.3). 12 Informazioni dettagliate riguardanti i singoli stadi di progettazione di impianti eolici si trovano nel capitolo 3.1 del rapporto esplicativo. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

26 Autorizzazione a costruire Piano di utilizzazione speciale Piani di utilizzazione = piano di utilizzazione con analisi dettagliate dei responsabili di progetto Pianificazione direttrice Processi di elaborazione del progetto [responsabili di progetto] Processo di pianificazione territoriale [Cantoni o Comuni] Presa in considerazione degli interessi federali Fondamenti (cfr. anche art. 6 LPT) Concezione energia eolica Idea Zone da escludere "Richiesta preliminare" presso l'ufac / DDPS / MeteoSvizzera / UFE in quanto supporto per la delimitazione delle aree (art. 7 cpv. 1 LPT) Analisi delle zone possibili (potenziale eolico compreso) Zone con riserva di coordinamento Zone di interesse Esame preliminare Piano direttore Progetto Analisi dei siti potenziali (Possibilità di approvvigionamento / RIC, opere di allacciamento) Prescrizioni Esame / approvazione piano direttore (art. 11 LPT, art 10 OPT) Progetto preliminare Analisi di siti concreti (redditività, impatto territoriale e altre ripercussioni) Indagine prelimina re nel quadro dell'eia Zone protette Zone ai sensi dell'art. 18 LPT Siti concreti per gli impianti eolici "Valutazione tecnica delprogetto preliminare" da parte dei servizi federali interessati [in particolare UFAC / DPPS / MeteoSvizzera / UFCOM / ESTI] Progetto definitivo RIA Rifiuto Autorizzazione Autorizzazione ai sensi dell'art. 63 dell'osia [UFAC] e approvazione dei piani per la parte elettrica dell'impianto ai sensi dell'art. 2 dell'opie [ESTI] Condizioni Indicazioni Sullo schema: Elemento nuovo Elemento consolidato Figura 2: Procedure pianificatorie e progettuali e presa in considerazione degli interessi della Confederazione nel caso di impianti eolici Attualmente sono due i processi principali che garantiscono la presa in considerazione degli interessi federali: da un lato la procedura del piano direttore cantonale (in particolare l esame preliminare, l esame 20 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

27 e l approvazione dei progetti di piano direttore), dall altro la procedura di autorizzazione edilizia o di approvazione dei piani, procedura legata all autorizzazione rilasciata per gli ostacoli alla navigazione aerea e all approvazione dei piani per gli impianti elettrici a corrente forte. Procedura del piano direttore cantonale La procedura del piano direttore cantonale rimane l elemento principale per la ponderazione degli interessi che include la presa in considerazione degli interessi federali, mentre la Concezione energia eolica fornisce il quadro da rispettare per quel che riguarda la presa in considerazione adeguata di tali interessi (cfr. cap. 2.2). In questo contesto, la possibilità di procedere in ogni fase a spiegazioni tecniche con i servizi federali competenti, dev essere espressamente menzionata. Si tratta dell attuazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel quadro delle modifiche dei piani direttori (art. 7 cpv. 1 LPT; art. 9 cpv. 3 OPT). Tale fase (progettuale) viene definita «richiesta preliminare» nella figura 2. È previsto che i promotori di progetto di impianti eolici abbiano esplicitamente accesso a tale richiesta preliminare, la quale, se del caso, dovrebbe essere indirizzata al servizio federale competente tramite il Cantone. Il rapporto esplicativo indica il coordinamento dei diversi processi generalmente in corso nell ambito della pianificazione degli impianti eolici. In conclusione, si raccomanda di tenere conto degli interessi della Confederazione nei piani direttori nel seguente ordine (cfr. in particolare i cap. 3.1, 3.4 e 3.5 del rapporto esplicativo): - determinazione delle zone a priori adatte per lo sfruttamento dell energia eolica, in particolare sulla base: o delle condizioni del vento; o degli allacciamenti alla rete stradale ed elettrica; - presa in considerazione delle «zone in principio da escludere» e dei criteri di esclusione conformemente al capitolo 2.2; - presa in considerazione di altri criteri, sia positivi sia negativi, nella ponderazione degli interessi, tra cui: o «zone con riserva di coordinamento» per via della presenza di interessi della Confederazione conformemente al capitolo 2.2; o obiettivi di politica energetica della Confederazione e del Cantone; o zone protette cantonali e altri interessi cantonali; o altri. Spesso quando la presa in considerazione degli interessi federali fa emergere un conflitto di interessi a livello di pianificazione direttrice, ed è quindi impossibile dirimere definitivamente la questione, occorre procedere a degli accertamenti approfonditi. Ciò può dar luogo a riserve al momento dell approvazione, a diversi stadi di coordinamento («dato acquisito», «risultato intermedio», «informazione preliminare» ai sensi dell articolo 5 OPT) o ancora allo scaglionamento della delimitazione delle zone. Nuovo processo: «valutazione tecnica del progetto preliminare» Gli accertamenti approfonditi summenzionati riguardano in larga parte impianti tecnici rilevanti che rientrano nelle competenze della Confederazione. Per tali accertamenti è indispensabile conoscere il numero e le coordinate dei piloni nonché l altezza del mozzo e l altezza complessiva degli impianti, informazioni che solitamente sono disponibili solo a livello di piano di utilizzazione. Per tal motivo, sembra opportuno esaminare, sin dalla presentazione del progetto preliminare, la fattibilità dei piani degli impianti eolici in funzione dell impatto che questi ultimi possono avere sugli impianti tecnici rilevanti di competenza della Confederazione (cfr. anche cap. 4.3). Questa nuova fase del processo può contribuire in modo determinante a chiarire se il progetto riunisce le condizioni richieste per l ottenimento delle autorizzazioni necessarie per quanto riguarda gli impianti tecnici, e consente di procedere a modifiche del progetto prima di un eventuale decisione delle autorità comunali o una votazione nel Comune interessato. Nell ambito di tale «valutazione tecnica del progetto preliminare», si tratta di concentrarsi sugli interessi federali che, nel quadro di procedure esistenti quali l esame del piano direttore cantonale, del piano di utilizzazione e dell impatto ambientale, non venivano valutati in maniera adeguata. Questa nuova Bozza Concezione energia eolica Ottobre

28 procedura rappresenta una sorta di esame preliminare degli interessi federali. La valutazione deve avvenire su base volontaria per evitare una formalità aggiuntiva in caso di assenza di potenziali conflitti e per ridurre la necessità di disciplinamento a livello di ordinanza. In considerazione della maggiore sicurezza che questa nuova procedura garantisce in termini di pianificazione, essa dovrebbe trovare un buon grado di accettazione, tenendo anche conto del fatto che, a livello di pianificazione direttrice cantonale, si fa molto spesso uso della possibilità dell esame preliminare, tanto che tale esame è diventato una sorta di standard. Guichet unique a livello della Confederazione per la pianificazione di impianti eolici Per migliorare a livello federale la visione d insieme sulla pianificazione di impianti eolici in corso e per creare una base che consenta di analizzare in modo sistematico i conflitti che emergono tra lo sfruttamento dell energia eolica e altri interessi federali, è auspicabile creare un «guichet unique» a livello federale (cfr. cap. 3.8 del rapporto esplicativo). In tal modo non si intende dar vita a un autorità direttiva ai sensi dell art. 62a LOGA, ma si mira a migliorare il flusso di informazioni e il coordinamento a livello di Confederazione. È in corso una valutazione relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro che sostenga il «guichet unique», e che avrà con modalità ancora da definire il compito di analizzare i conflitti d interesse tra lo sfruttamento dell energia eolica e altri interessi federali, di discuterne e, in alcuni casi, di proporre l adozione di una posizione comune da parte della Confederazione. Nella figura 2 i servizi federali più importanti vengono ancora menzionati singolarmente. Nei principi elencati nel capitolo 2.2.2, tuttavia, si parla di «servizio federale competente», una formulazione indipendente dall introduzione di un «guichet unique». Al momento dell adozione della Concezione verrà allestita una lista di servizi federali da contattare, lista che verrà regolarmente aggiornata (cfr. misura M.1, cap. 2.3). Spese legate alla pianificazione di impianti eolici Una corretta presa in considerazione degli interessi federali comporterà inevitabilmente un aumento delle spese supplementari, tanto per i promotori di progetto, quanto per i servizi di pianificazione cantonali o ancora per i servizi federali. Alcuni servizi federali dispongono di regolamenti sugli emolumenti ch essi applicano per interventi di questo tipo. La Confederazione intende procedere nel prossimo futuro a una valutazione più precisa dei costi legati alla presa in considerazione degli interessi federali nell ambito della pianificazione di impianti eolici e all eliminazione di eventuali conflitti. Nel contempo occorre altresì valutare se convenga o meno, e secondo quale modalità, assegnare alla pianificazione di impianti eolici un sostegno finanziario supplementare (cfr. misure D.1 e M.6, cap. 2.3 della Concezione energia eolica). Per quanto riguarda l analisi dei possibili conflitti tra gli impianti eolici previsti e gli impianti tecnici che rientrano nelle competenze della Confederazione, era stato convenuto con i servizi interessati dell UFAC/Skyguide, di MeteoSvizzera e del DDPS che la prima valutazione di eventuali effetti di disturbo sarebbe stata gratuita. Ciò riguarda le prime valutazioni condotte a livello del piano direttore cantonale e del piano di utilizzazione o del progetto preliminare, le quali vengono stabilite in concertazione con i servizi cantonali competenti per la pianificazione. Questa prima valutazione non prevede generalmente un analisi delle possibili misure di mitigazione, come ad esempio adattamenti a livello di installazione o di altezza dei piloni o degli effetti delle restrizioni operative riguardanti gli impianti eolici. I costi per studi supplementari (chiarimenti dettagliati) e per eventuali analisi delle misure di mitigazione vengono generalmente fatturati. 3.3 Procedure e autorizzazioni a livello di autorizzazioni edilizie Autorizzazione edilizia L impianto propriamente detto (fondamenta, pilone, rotore) e le opere di allacciamento (accesso) necessitano di un autorizzazione edilizia secondo il diritto cantonale. Gli impianti eolici sono in generale costruiti al di fuori delle zone edificabili, ciò che rende necessario l accordo dell autorità cantonale competente per la relativa autorizzazione a costruire (art. 25 cpv. 2 LPT). L impatto di un eventuale progetto di allacciamento dev essere preso in considerazione nell ambito di una valutazione materiale del progetto complessivo (coordinamento). 22 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

29 Gli impianti eolici e i piloni equipaggiati con anemometro rappresentano dei potenziali ostacoli alla navigazione aerea; l installazione di tali opere dev essere perciò annunciata e necessita l ottenimento di un autorizzazione ai sensi dell art. 63 dell ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA). Nell ambito della procedura di autorizzazione edilizia, L Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC) decide, dopo un esame degli aspetti tecnici legati alla navigazione aerea e in concertazione con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), se l opera può essere eretta (art. 66 OSIA) e, se del caso, prescrive delle misure di sicurezza Approvazione dei piani Accanto all autorizzazione edilizia secondo il diritto cantonale, tutto quel che riguarda la parte elettrica (produzione di corrente a partire dal terminale di generazione, compresa l immissione nella rete) necessita di un approvazione dei piani da parte dell Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) (cfr., tra l altro, art. 16 e seguenti LIE nonché OPIE). L allacciamento a linee ad alta o bassa tensione in zone protette (cfr. art. 1 cpv. 2 OPIE) richiede anch esso un approvazione dei piani da parte dell ESTI. Le due procedure, laddove possibile, devono essere coordinate Permesso di dissodamento Se nell ambito di un progetto sono previsti dei dissodamenti, l Ufficio federale dell ambiente (UFAM) e l autorità forestale cantonale competente vengono associati alla procedura d approvazione dei piani ai sensi dell art. 16 della legge sugli impianti elettrici (LIE) o ai sensi dell ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE). L UFAM viene altresì consultato per qualsiasi richiesta di autorizzazione edilizia riguardante il diritto cantonale qualora tale richiesta implichi il dissodamento di una superficie forestale di oltre 5000 m 2. In ambito di progetti relativi a impianti eolici, il coordinamento delle procedure di autorizzazione e della ponderazione generale degli interessi, anche per ciò che riguarda i dissodamenti, è di responsabilità del Cantone. L Aiuto all esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi (UFAM 2014, allegato 5 13 ) fornisce ulteriori informazioni sulle questioni relative ai boschi e al dissodamento Esame di impatto ambientale (EIA) Dal 1 dicembre 2008 gli impianti eolici con una potenza installata di oltre 5 MW devono essere oggetto di un esame di impatto ambientale (EIA) [cfr. tipo d impianto n dell allegato dell ordinanza concernente l esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)]. La procedura determinante per l EIA è quella della richiesta di autorizzazione edilizia per impianti eolici qualora non esista un piano di utilizzazione speciale previamente stabilito. Conformemente all art. 5 cpv. 3 OEIA, l EIA può anche essere effettuato nel quadro dell elaborazione del piano di utilizzazione di dettaglio a condizione che tale procedura consenta già di procedere a un EIA circostanziato. Il rapporto di impatto sull ambiente (RIA) non affronta unicamente gli aspetti legati alla protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale, ma anche tutti gli aspetti ambientali, tra cui questioni come la protezione contro le immissioni, la protezione del suolo e la protezione delle acque. Esso affronta la fase di costruzione e di esercizio. Tali procedure devono essere coordinate tra loro sia a livello di contenuto materiale sia a livello di procedure formali. I documenti delle diverse richieste di autorizzazione devono essere sottoposti parallelamente a consultazione pubblica. Sarà così possibile esaminare l impatto globale dell impianto stesso e delle altre costruzioni necessarie che hanno delle ripercussioni sull organizzazione del territorio (accesso, allacciamento alla rete elettrica). Il coordinamento delle procedure di autorizzazione è di responsabilità del Cantone. L UFAM ha pubblicato, a sostegno delle autorità incaricate dell EIA, un Manuale EIA che viene aggiornato a seconda delle necessità. Per quel che concerne il trattamento degli impianti eolici, nel 2016 dovrebbero entrare in vigore nuove misure (modulo Impianti eolici del Manuale EIA), che saranno redatte in accordo con i contenuti della Concezione. Il Manuale EIA è una direttiva così come definita 13 Bozza Concezione energia eolica Ottobre

30 nell art. 10 OEIA ed espone quali esami ambientali e secondo quale metodo devono essere effettuati per il rapporto di impatto sull ambiente degli impianti eolici. 3.4 Pianificazioni e coordinamento intercantonali e transfrontalieri Pianificare congiuntamente progetti di impianti eolici, o quantomeno coordinare tali progetti sin dall inizio a livello intercantonale e transfrontaliero, consente di identificare tempestivamente potenziali conflitti. Tenendo conto degli obiettivi strategici A e D (cfr. cap. 2.1), nonché del fatto che numerose zone adatte per lo sfruttamento dell energia eolica si situano nelle vicinanze o a cavallo di frontiere cantonali, gli accordi intercantonali sono determinanti per la delimitazione di zone e siti idonei allo sfruttamento dell eolico. La Confederazione contribuisce, nell ambito delle sue possibilità, all elaborazione di questi accordi (cfr. Misura D.1, cap. 2.3). La pianificazione in termini di spazi funzionali è disciplinata nel Progetto territoriale Svizzera, adottato nel 2012 dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni: «Con uno sviluppo territoriale transfrontaliero si può sfruttare meglio il potenziale degli insediamenti e dei paesaggi. Questo vale in particolare per le infrastrutture dei trasporti e dell energia che necessitano di un coordinamento transfrontaliero e che devono essere armonizzati con lo sviluppo regionale degli insediamenti». (pag. 48). Si riafferma, inoltre, che spetta ai Cantoni disporre luoghi adatti per la produzione di energie rinnovabili in collaborazione con i Cantoni vicini, i servizi della Confederazione e le nazioni confinanti (pag. 58). In generale, nell ambito dell individuazione di luoghi destinati alla produzione di energie rinnovabili, è opportuno tener conto delle eventuali sinergie con lo sviluppo territoriale e limitare gli impatti negativi sulla popolazione e l ambiente (strategia 3 Armonizzare traffico, energia e sviluppo territoriale). Per quanto concerne le aree d intervento dell Arco giurassiano, della regione del San Gottardo e delle Alpi occidentali le quali rivestono un importanza centrale in ambito di sfruttamento dell energia eolica in Svizzera nel Progetto territoriale Svizzera viene inoltre chiarito in maniera esplicita che le risorse energetiche rinnovabili devono essere sfruttate a livello transfrontaliero e tenendo conto della protezione della natura e del paesaggio (pagg. 84, 91 e 94). Ai sensi dell art. 7 LPT, i Cantoni sono tenuti a collaborare con i Cantoni vicini, allorché i rispettivi compiti interferiscono. I Cantoni di frontiera, inoltre, si adoperano per collaborare con le autorità regionali dei Paesi limitrofi in quanto i loro provvedimenti possano ripercuotersi oltre confine (art. 7, cpv. 3 LPT). Ai sensi dell art. 11 LPT il Consiglio federale approva i piani direttori cantonali, se gli stessi sono conformi alla LPT, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale dei Cantoni vicini e degli interessi della Confederazione. L elaborazione dei fondamenti, la definizione di obiettivi strategici, l individuazione di zone da escludere, di zone con riserva di coordinazione, di zone di interesse come di siti concreti richiedono, in molti casi, una collaborazione all interno di spazi funzionali o oltre le frontiere cantonali (ad es. regioni nell Arco giurassiano, spazio alpino). Alcuni Cantoni, peraltro, fanno ricorso a piani direttori regionali. In entrambi i casi, per avere carattere vincolante nei confronti di tutte le autorità, i risultati del coordinamento intercantonale o delle pianificazioni regionali dovranno essere integrati nella pianificazione direttrice cantonale. Se zone o siti idonei allo sfruttamento dell energia eolica si trovano nei pressi delle frontiere nazionali, si raccomanda ai Cantoni di esaminare l applicazione della Convenzione CEE/ONU sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo). Attualmente gli impianti per la produzione di energia eolica non sono ancora stati inseriti nell allegato 1 della suddetta Convenzione, ma fanno tuttavia parte della lista adattata (2004) che la Svizzera ha ratificato. L articolo 2, numero 5 della Convenzione autorizza le Parti a ricorrere alla Convenzione per impianti che non sono stati inseriti nell allegato 1. In pratica, i Cantoni sono invitati ad annunciare il più presto possibile alla nazione vicina, gli impianti eolici pianificati soggetti all EIA che si trovano nelle vicinanze della frontiera con detta nazione (se possibile già nel quadro del piano direttore) conformemente all articolo 6a numero 2 OEIA. Non esiste tuttavia un obbligo di notifica. 24 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

31 Per quanto riguarda la navigazione aerea e la meteorologia, i dibattiti con i servizi specializzati delle autorità estere riguardanti possibili disturbi causati dagli impianti eolici, rientrano negli ambiti di competenza della Confederazione e sono condotti dai servizi federali competenti. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

32 4 Precisazioni in merito agli interessi della Confederazione Il capitolo 4 è dedicato agli interessi federali sui quali le pianificazioni relative all energia eolica hanno un particolare impatto. Gli eventuali conflitti legati all installazione e all esercizio verranno discussi brevemente. Il rapporto esplicativo comprende informazioni supplementari riguardanti ogni singolo interesse federale (cfr. i cap. da 2.1 a 2.9 del suddetto rapporto), talvolta corredate di indicazioni circa il modo di evitare conflitti. 4.1 Approvvigionamento energetico / Promozione delle energie rinnovabili L articolo 89 della Costituzione federale (Cost.) afferma che «nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale». Il loro compito consiste innanzitutto nello stabilire le condizioni quadro necessarie. Sul piano pratico, l approvvigionamento energetico dell industria, dell artigianato e delle economie domestiche è garantito da aziende del settore privato. La Costituzione federale attribuisce alla Confederazione la competenza di stabilire principi e promulgare leggi riguardanti l efficienza energetica e l impiego delle energie rinnovabili nonché quella di promuovere lo sviluppo in questi settori. La legge sull energia (LEne), dal canto suo, definisce un obiettivo di sviluppo per le energie rinnovabili (art. 1 cpv. 3 LEne). L approvvigionamento energetico della Svizzera è caratterizzato da un elevata dipendenza dall estero: circa l 80 per cento dell energia primaria viene importata. Per quanto riguarda la produzione di elettricità, la dipendenza dall estero è pari a circa il 40 per cento (energia nucleare e combustibili fossili). Tale dipendenza dai vettori energetici importati deve essere ridotta. Per il conseguimento degli obiettivi di politica energetica stabiliti in ambito di energie rinnovabili è stata introdotta la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), uno strumento che segnala l interesse della Confederazione nei confronti della promozione dell energia eolica e che favorisce il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo definiti nella Strategia energetica La RIC è entrata in vigore il 1 gennaio 2009 (da allora è stata oggetto di diverse revisioni) e ha comportato un forte aumento delle pianificazioni di impianti eolici in Svizzera. Tale evoluzione, dal punto di vista della politica energetica, è incoraggiante, ma alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni, incaricati dell aggiudicazione delle autorizzazioni per tali progetti, impone esigenze elevate. L introduzione della RIC e l aumento delle attività di pianificazione di impianti eolici che ne è conseguita hanno generato esigenze di coordinamento in continua crescita. È stato infatti appurato che le esigenze di coordinamento con gli interessi della Confederazione sono considerevolmente maggiori rispetto a quanto stimato nel 2009, in particolare in ambito di aviazione civile e militare, di politica di sicurezza, di meteorologia e di collegamenti in ponte radio Importanza dell energia eolica nella Strategia energetica 2050 Nel 2011 il Consiglio federale e il Parlamento hanno preso una decisione di principio a favore dell'abbandono graduale dell energia nucleare 14. In virtù di tale decisione, le cinque centrali nucleari esistenti dovranno essere disattivate al termine del loro ciclo di vita, stabilito in funzione di criteri di sicurezza tecnici, e non saranno sostituite da nuovi impianti nucleari. Tutto ciò significa il blocco della produzione di energia elettrica proveniente dalle centrali nucleari svizzere nonché la soppressione dei diritti di emissione provenienti dalle centrali nucleari situate all estero. Nel 2014, nel quadro della sua politica climatica, il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera ridurrà entro il 2030 le proprie emissioni di gas serra del 50 per cento rispetto al Questo obiettivo di 14 Cfr Cfr Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

33 riduzione è in linea con il percorso di riduzione definito dall IPCC per mantenere il riscaldamento climatico al di sotto della soglia di due gradi centigradi. Una parte delle misure necessarie a tale riduzione dovrebbe tradursi nel trasferimento del consumo di combustibili fossili verso un consumo di energia elettrica. Queste decisioni e questi obiettivi, perciò, richiedono una progressiva trasformazione del sistema energetico svizzero entro il A tal fine, il Consiglio federale ha elaborato, per mezzo della Strategia energetica 2050, un primo pacchetto di misure destinate a garantire a lungo termine l approvvigionamento energetico (Messaggio del 4 settembre 2013). La Strategia energetica 2050 punta in primo luogo sul sistematico sfruttamento dei potenziali di efficienza energetica esistenti e, in secondo luogo, su un uso equilibrato dei potenziali della forza idrica e delle nuove energie rinnovabili. Entro il 2035 e il 2050 si prevede dunque di produrre rispettivamente 14,4 TWh/a e 24,2 TWh/a di energia elettrica da energie rinnovabili (energia idraulica esclusa). Conformemente al messaggio del Consiglio federale, la produzione di energia eolica sarà potenziata con l obiettivo di raggiungere 1,8 TWh/a nel 2035 e 4,3 TWh/a entro il Dopo il fotovoltaico, essa dovrebbe in tal modo garantire il secondo contributo in ordine di grandezza all obiettivo di sviluppo. Il significativo potenziamento dell energia eolica è parte integrante della Strategia energetica Produzione di elettricità da fonti rinnovabili in TWh/a, variante ER, rafforzata nello scenario Provvedimenti politici Consiglio federale (PP) Totale rinnovabili ARA Biogas Biomassa (legno) Biomassa (biogas) Gas di discarica Geotermia IIRU (quota di ER: 50 %) Fotovoltaico Energia eolica Fonte: Prognos, 2012 Figura 3: Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in TWh/a ai sensi della Strategia energetica 2050 (in UFE (2013). Energieperspektiven 2050) Per raggiungere lo sviluppo completo dell energia eolica in Svizzera, che si tradurrebbe nella produzione di 4,3 TWh/a, è necessario realizzare tra i 600 e gli 800 impianti eolici o tra i 60 e gli 80 parchi eolici, ognuno dei quali dotato di 10 impianti. Nel 2014 in Svizzera erano attivi 35 grandi impianti eolici che producono almeno 100 GWh/a di energia eolica. È possibile trovare informazioni supplementari sul tema dell approvvigionamento energetico nonché sulle ragioni e sul contesto della Strategia energetica 2050 nel capitolo 2.1 del rapporto esplicativo Risorse eoliche in Svizzera I primi tentativi di sfruttamento dell energia eolica per la produzione di elettricità vennero effettuati prima della metà del XX secolo negli Stati Uniti e in Germania. Il lancio vero e proprio della costruzione di impianti eolici moderni, provocato dalle crisi energetiche degli anni Settanta, è avvenuto negli Stati Uniti e sulle coste del Mare del Nord. Dal 1990 diversi paesi hanno accelerato lo sviluppo dell energia eolica Bozza Concezione energia eolica Ottobre

34 allestendo programmi di promozione. Ai giorni nostri lo sfruttamento dell eolico per la produzione di energia elettrica si basa su una tecnologia matura e sicura. Nuovi impianti eolici, sviluppati appositamente per paesi che non dispongono di coste, consentono anche alla Svizzera uno sfruttamento efficiente e conveniente in termini di costi di questa forma di energia. Se la pianificazione viene eseguita in modo accurato, l impatto degli impianti eolici sull ambiente è minimo. Il bilancio ecologico dell energia eolica in Svizzera mostra che la produzione di corrente eolica fa parte delle tecnologie di produzione di elettricità con l impatto meno elevato in ambito di protezione tecnica dell ambiente, complessivamente comparabile con quello delle centrali idroelettriche svizzere 16. In Svizzera gli impianti eolici realizzano il 60 per cento della loro produzione annuale durante i mesi invernali. Ciò rappresenta un vantaggio, poiché anche la domanda di elettricità è più elevata nel periodo invernale che nel periodo estivo. La produzione di corrente eolica, inoltre, risulta complementare all idroelettrico e al fotovoltaico, la cui produzione raggiunge il proprio picco durante il periodo estivo. La topografia della Svizzera ha un forte impatto sulla velocità media dei venti in prossimità del suolo. Per questo motivo, non tutte le regioni della Svizzera sono parimenti adatte per lo sfruttamento dell energia eolica. Per quanto riguarda l idoneità tecnica di un sito, tuttavia, non dev essere presa in considerazione unicamente la velocità del vento: occorre altresì verificare se i collegamenti alla rete stradale e gli allacciamenti alla rete elettrica sono sufficienti. Da questo punto di vista in tutta la Svizzera con poche eccezioni vi sono zone adatte per lo sfruttamento dell energia eolica. Una valutazione aggiornata della velocità media dei venti in Svizzera si trova nell allegato A Pianificazione del territorio / Coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti e la protezione contro l inquinamento fonico Gli interessi in materia di pianificazione del territorio relativi alla pianificazione di impianti eolici sono rispettati se: - l obbligo di pianificare (cfr. cap. 3.1) viene rispettato e vengono valutate delle alternative; - il coordinamento tra i responsabili della pianificazione e i loro strumenti di pianificazione del territorio (cfr. cap. 3.1, 3.2 e 3.4) viene assicurato; - si procede al coordinamento tecnico completo e alla ponderazione globale degli interessi (cfr. cap. 2.2 e 3.2). Una prima illustrazione cartografica di come si debbano prendere in considerazione i diversi interessi della Confederazione nell ambito della pianificazione di impianti eolici si trova nell allegato A-2. Gli strumenti di pianificazione del territorio, inoltre, garantiscono la partecipazione della popolazione e sono così aperti alle questioni dell accettazione da parte della società delle corrispondenti pianificazioni. Le principali autorità pianificatorie sono i Cantoni e, in molti casi, anche i Comuni. La pianificazione di impianti eolici fa generalmente emergere conflitti che devono essere chiariti e risolti attraverso il negoziato. Quest opera di coordinamento è onerosa in termini di tempo e risorse; essa, tuttavia, conduce a lungo termine verso uno sviluppo territoriale ordinato della Svizzera. In alcuni casi è opportuno integrare diverse fasi di coordinamento nei piani direttori cantonali, motivo per cui alcuni sottocapitoli tematici del capitolo 2 del rapporto esplicativo comportano indicazioni riguardanti le condizioni indispensabili, in considerazione degli interessi federali, affinché una pianificazione si trovi nella fase di «coordinamento in corso» o di «dato acquisito» nel piano direttore cantonale. A livello di piano di utilizzazione, per ragioni di sicurezza conviene prevedere distanze sufficientemente grandi dalle strade, dalle ferrovie, dalle teleferiche, dai sentieri escursionistici, dalle piste sciistiche e dalle linee dell alta tensione per trovare un accordo con le corrispondenti utilizzazioni del territorio. La presente Concezione non approfondisce ulteriormente questo aspetto come pure la problematica dell ombra proiettata sugli edifici abitati. 16 ZHAW Wädenswil, Ökobilanzierung von Schweizer Windenergie, Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

35 Oltre alle questioni fondamentali relative allo sviluppo del territorio, degli agglomerati e del paesaggio, i conflitti possono nascere in relazione a interessi federali specifici. Questi punti meritano un attenzione particolare nell ambito della pianificazione delle zone o dei siti dedicati allo sfruttamento dell energia eolica: Protezione contro l inquinamento fonico 17 Gli impianti eolici producono rumore. Tali emissioni foniche variano in funzione del numero e del tipo degli impianti e del loro esercizio, della direzione del vento e della variazione delle temperature dell aria nonché della distanza e della topografia tra la fonte di rumore e la persona che lo sente. Nel caso dei parchi eolici, le turbine hanno un effetto sonoro sia singolarmente sia in interazione le une con le altre. Anche a diverse centinaia di metri di distanza, le immissioni foniche possono disturbare il benessere fisico in proporzioni rilevanti dal punto di vista giuridico. La valutazione del grado di disturbo viene effettuata attraverso l allegato 6 dell ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF). Accanto alle questioni legate all impatto visivo dei grandi impianti eolici, è molto importante considerare quelle relative alla protezione contro l inquinamento fonico, e più precisamente al modo migliore di proteggere dalle immissioni foniche la popolazione dei dintorni affinché sostenga e accetti gli impianti Piani settoriali La pianificazione di impianti eolici può tradursi in un rafforzamento dell esigenza di coordinamento con le disposizioni vincolanti iscritte nei piani settoriali. Accanto ai piani settoriali specificamente menzionati nei capitoli e 4.5.2, ossia il Piano settoriale dell infrastruttura aeronautica e il Piano settoriale militare, è altresì possibile che sorgano conflitti con il Piano settoriale Elettrodotti fintantoché il tracciato esatto di una linea aerea non è ancora stato esattamente definito. Durante la fase di costruzione di impianti eolici, le superfici per l avvicendamento delle colture (SAC) possono essere temporaneamente sollecitate (a causa delle aree di montaggio, ecc.) e, alla fine, definitivamente intaccate, sebbene in misura limitata. Il rispetto delle disposizioni esposte nel Piano settoriale delle superfici per l avvicendamento delle colture emanato dalla Confederazione, in particolare la garanzia della conservazione di una quantità sufficiente di terreni coltivabili e di superfici per l avvicendamento delle colture (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT e art. 30 cpv. 2 OPT), non dovrebbe di norma generare gravi conflitti. La perdita di superfici per l avvicendamento colturale deve nella misura del possibile essere compensato tramite misure appropriate. Informazioni supplementari riguardanti gli strumenti di pianificazione del territorio e gli eventuali punti di conflitto summenzionati in relazione alla pianificazione di impianti, sono contenuti nel rapporto esplicativo (cfr. cap. 2.2 del rapporto esplicativo). 4.3 Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale Lo sfruttamento dell energia eolica può entrare in conflitto con le disposizioni legali negli ambiti della protezione della natura, del paesaggio, del patrimonio culturale, della foresta e delle acque. Il più elevato potenziale di conflitto risiede nella sovrapposizione di zone che presentano un interessante potenziale eolico con ampie zone protette esistenti (in particolare paesaggi e biotopi di importanza nazionale) o con ambienti naturali in cui vivono specie di uccelli particolarmente protetti. Ad esempio, le deboli velocità del vento in numerose zone golenali e nello spazio riservato alle acque inducono un potenziale di conflitto relativamente basso. Non è stato effettuato un conteggio dettagliato di tutte le possibili situazioni di conflitto e l'accento è stato posto sulle situazioni in cui sussisteva già un potenziale di conflitto. Per quanto riguarda zone protette di dimensioni più ridotte e di importanza nazionale, si presume che si possa tenere adeguatamente conto di tali zone nell ambito della collocazione di impianti 17 La determinazione di distanze minime tra gli impianti eolici e gli insediamenti ai sensi dell ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) dipende dai gradi di sensibilità stabiliti dalla pianificazione del territorio nei luoghi di rilevamento del rumore. Per questo motivo, e per il fatto che si è rinunciato a inserire un capitolo dedicato alla protezione dell ambiente, si è deciso di trattare la questione della protezione contro l inquinamento fonico nel quadro del coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

36 eolici in zone idonee a tal scopo. Le situazioni di conflitto differiscono, caso per caso, nei dettagli, e vanno affrontate in una fase opportuna della pianificazione. I potenziali di conflitto, le possibili opzioni per ridurre i conflitti e le eventuali misure di recupero sono descritte dettagliatamente nel rapporto esplicativo (cfr. cap. 2.3, 2.4 e 2.9 del suddetto rapporto). Il tema della protezione contro l inquinamento fonico viene affrontato nel capitolo della presente Concezione Carattere del paesaggio Qualsiasi progetto di energia eolica altera il paesaggio. Si tenga presente che qui il termine paesaggio comprende anche territori caratterizzati da insediamenti. La portata e la sua valutazione dipendono da diversi fattori. Le zone o i siti idonei all installazione di impianti eolici, in particolare le cime e le creste delle montagne, sono spesso luoghi privilegiati per l osservazione del paesaggio, luoghi quindi di rilevante importanza per il turismo e lo svago. Se in alcuni casi gli impianti eolici possono aumentare l attrattività di un luogo, in altri rischiano invece di sminuirla, soprattutto quando sono numerosi e distribuiti su un area di vaste dimensioni. In determinate situazioni, in cui ad esempio è necessario costruire delle vie di accesso, il paesaggio può altresì essere danneggiato in modo indiretto. In determinati casi, inoltre, l alterazione del paesaggio può ripercuotersi anche sulle funzioni ecologiche (ad es. disturbo della migrazione degli uccelli causato da impianti eolici sulle creste). In linea di massima, è opportuno affrontare le questioni relative al paesaggio sin dalle prime fasi di pianificazione e di elaborazione di qualsiasi progetto d impianto eolico. Tuttavia, ad eccezione degli oggetti IFP, dei paesaggi palustri, dei siti classificati nell elenco del patrimonio mondiale dell UNESCO e degli oggetti dell ISOS, la Confederazione rinuncia a emanare prescrizioni specifiche relative alla protezione del paesaggio in ambito di determinazione di zone e siti per lo sfruttamento dell energia eolica (cfr. anche capitoli successivi, da a 4.3.5) Siti classificati nel patrimonio mondiale (UNESCO) I siti classificati nel patrimonio mondiale secondo la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione sul patrimonio mondiale, UNESCO 1972) si caratterizzano per il loro valore universale eccezionale, condizione sine qua non per la loro iscrizione nell elenco del patrimonio mondiale. I siti costruiti, come ad esempio la città vecchia di Berna, ottengono lo statuto di patrimonio mondiale culturale dell UNESCO, mentre i siti naturali, come ad esempio il sito Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch, ottengono lo statuto di patrimonio mondiale naturale dell UNESCO. In qualità di Stato firmatario della Convenzione, la Svizzera si impegna sul piano internazionale a proteggere e a conservare queste due tipologie di siti iscritti nel patrimonio mondiale e situati sul proprio territorio, un azione che va svolta attraverso le disposizioni di tutela nazionali. Gli impianti eolici possono danneggiare, nella loro integrità strutturale e visiva, i siti classificati nel patrimonio mondiale, al punto tale da pregiudicarne il valore universale eccezionale, ciò che infine potrebbe comportare la loro esclusione dall elenco dei siti patrimonio mondiale. I siti classificati nell elenco del patrimonio mondiale devono pertanto essere considerati come «zone in principio da escludere» per l installazione di impianti eolici. Occorre dunque fare il possibile affinché nulla, nella zona di influenza strutturale e visiva dei beni classificati nel patrimonio mondiale, influenzi negativamente gli oggetti interessati. Proprio a tale scopo sono state create delle zone tampone. Per gli impianti eolici situati nella zona di influenza strutturale e visiva dei beni classificati nel patrimonio mondiale, perciò, occorre garantire che il valore universale eccezionale dei siti non venga pregiudicato Oggetti dell Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d importanza nazionale (IFP) Per quanto riguarda il paesaggio, l impatto che gli impianti eolici possono avere sugli oggetti iscritti nell Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d importanza nazionale (IFP) riveste una particolare importanza. La costruzione di parchi eolici all interno di questi perimetri, infatti, può modificare a tal punto il paesaggio da nuocere gravemente agli obiettivi di protezione degli oggetti IFP. A livello di pianificazione, pertanto, gli oggetti IFP sono da considerarsi come «zone in principio da escludere»: in altri termini, gli impianti eolici vanno pianificati prioritariamente al di fuori di queste zone. 30 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

37 A determinate condizioni, in particolare quando il potenziale di produzione di energia è particolarmente importante e quando non vi sono alternative in un ampia area, si può prendere in considerazione la pianificazione di impianti eolici in regioni IFP. Saranno le verifiche nell ambito della pianificazione direttrice cantonale che consentiranno di verificare se il progetto è in grado di soddisfare le condizioni per raggiungere lo stato di «dato acquisito». Tale condizione è essenziale per la valutazione e l approvazione dei piani direttori cantonali da parte della Confederazione. I progetti che attualmente rischiano di compromettere gli obiettivi di protezione delle regioni IFP non possono essere oggetto di una ponderazione degli interessi, sempre che non si accerti la presenza di interessi equivalenti o superiori, anch essi d importanza nazionale. Il capitolo 2.3 del rapporto esplicativo contiene precisazioni complementari in merito alle esigenze della Confederazione per quel che riguarda l iscrizione allo stato di «dato acquisito» in un piano direttore cantonale di zone adatte per lo sfruttamento delle energie eoliche all interno di regioni IFP, nonché raccomandazioni per una ponderazione degli interessi oggettiva Oggetti dell Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d importanza nazionale (ISOS) e dell Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS) Gli insediamenti ISOS sono da considerarsi «zone in principio da escludere» poiché, analogamente agli oggetti IFP, «merita[no] specialmente d'essere conservat[i] intatt[i]» (art. 6 LPN). Gli insediamenti da proteggere d importanza nazionale sono normalmente abitati in permanenza, per cui la pianificazione di impianti eolici all interno del perimetro di protezione degli insediamenti è fuori questione anche per altri motivi, come ad esempio la protezione contro l inquinamento fonico. Un criterio fondamentale relativo all importanza nazionale degli oggetti ISOS, tuttavia, è anche la qualità situazionale degli insediamenti. Gli impianti eolici, infatti, possono modificare a tal punto l aspetto esteriore degli insediamenti, da pregiudicarne l integrità visiva nel contesto paesaggistico in cui sono inseriti. Per quanto riguarda le vie di comunicazione storiche d importanza nazionale, si tratta innanzitutto di conservare la sostanza esistente; in casi particolari, occorre anche tener conto dei danni visivi che possono risultare dai singoli aspetti del progetto eolico (ad es. esatta ubicazione dei piloni, tipi di piloni, svolgimento della fase di costruzione ecc.). L impatto degli impianti eolici previsti sugli oggetti d importanza nazionale, in particolare sulla loro integrità visiva (profili esistenti, elementi topografici e assi percettivi da punti d osservazione privilegiati), è strettamente legato alla situazione topografica e dev essere analizzato e tenuto in considerazione in modo adeguato dai promotori di progetto e dalle autorità responsabili della pianificazione Altre zone protette Gli impianti eolici possono danneggiare gravemente anche altri paesaggi e habitat particolarmente degni di protezione. Le infrastrutture legate a tali impianti (aree di montaggio, vie di accesso, immissione nella rete elettrica, edifici tecnici ecc.) rischiano infatti di danneggiare o addirittura distruggere importanti habitat con le loro tipiche comunità viventi. Per quanto riguarda gli habitat di uccelli acquatici e migratori, i luoghi di svernamento in cui vivono numerose specie d uccelli acquatici, alcune delle quali molto rare sono di rilevante importanza. Di conseguenza, le disposizioni relative alla protezione di torbiere e paludi, ai parchi, al patrimonio mondiale dell UNESCO e alle zone OIFI come pure le norme di protezione riguardanti le riserve d uccelli acquatici e migratori (allegato 1 ORUAM) devono essere prese in considerazione. La pianificazione di impianti eolici nelle bandite di caccia federali deve tener conto di specifici obiettivi di protezione (specie target). Occorre inoltre preservare la funzione dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale tenendo in considerazione la loro estensione territoriale (in determinate circostanze gli impianti eolici possono infatti compromettere il funzionamento di corridoi faunistici stretti o di piccole dimensioni). In settori particolarmente minacciati ai sensi dell articolo 29 capoverso 1 OPAc, l installazione e l esercizio di impianti eolici possono alterare anche la qualità delle acque sotterranee. Spesso, se le zone di protezione di queste acque non sono troppo estese, è tuttavia possibile evitare i relativi conflitti. Informazioni supplementari a tal proposito si trovano nel capitolo 2.3 del rapporto esplicativo. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

38 4.3.6 Foreste La costruzione di impianti eolici nel bosco (compresi i pascoli alberati, cfr. cap. 2.3 del rapporto esplicativo) costituisce un cambiamento di destinazione del suolo boschivo ai sensi della legge forestale. Un permesso di dissodamento può tuttavia essere concesso se alla base del dissodamento vi sono importanti motivi che superano l interesse della conservazione del bosco, e se i criteri enunciati negli articoli 5 e 7 della legge forestale sono soddisfatti. Se le disposizioni della legge forestale e della LPN vengono rispettate, è possibile allestire impianti eolici nel bosco. Le condizioni necessarie per realizzare questo tipo di progetti sono spiegate più in dettaglio nell Aiuto all esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi (UFAM 2014, allegato 5 18 ). 4.4 Protezione delle specie (uccelli e pipistrelli) Le pale del rotore in movimento possono avere un impatto sulla fauna. Si prevedono degli effetti significativi sugli habitat e sui luoghi di riproduzione di specie di uccelli delicate, minacciate, sensibili ai disturbi ed esposte al rischio di collisioni, e su specie minacciate di pipistrelli. In determinate zone e in taluni siti, gli impianti eolici potrebbero compromettere la sopravvivenza stessa di alcune specie molto rare, in pericolo d estinzione o vulnerabili in Svizzera 19. Particolarmente minacciate sono le specie con un elevata aspettativa di vita e un debole tasso di riproduzione, come ad esempio i rapaci. Informazioni supplementari su tale argomento si trovano nel capitolo 2.4 del rapporto esplicativo. Gli impianti eolici, inoltre, possono avere un impatto negativo anche superfici di promozione della biodiversità in foresta, cofinanziate dalla Confederazione. L esercizio di impianti eolici si rivela estremamente problematico nei confronti degli uccelli da cova, soprattutto delle specie di uccelli prioritarie a livello nazionale. Due specie il Gipeto barbuto e il Gallo cedrone sono comprese nel programma di conservazione degli uccelli in Svizzera e, dal punto di vista della Confederazione, meritano, in virtù della stabilità della loro area di diffusione, un attenzione particolare nell ambito della delimitazione di zone o siti per lo sfruttamento dell energia eolica 20. Confederazione e Cantoni finanziano misure in favore della conservazione di queste specie; per il Gallo cedrone è stato inoltre elaborato un piano d azione nazionale. Escludere a priori le attuali aree di diffusione di queste due specie dalle zone potenziali di pianificazione, consente di evitare gravi conflitti. In alcune regioni particolarmente frequentate durante le stagioni di migrazione, il rischio di collisione tra uccelli migratori e impianti eolici è considerato talmente elevato da richiedere un esame più approfondito della situazione di conflitto. Nelle riserve di uccelli acquatici e migratori ai sensi dell ORUAM vivono e sostano numerose, a volte rare specie di uccelli. In queste zone protette la salvaguardia degli uccelli è prioritaria, per cui esse sono escluse da qualsiasi tipo di pianificazione di impianti eolici. 4.5 Impianti tecnici rilevanti di competenza della Confederazione Gli impianti di difesa, dell aviazione civile, per la trasmissione in ponte radio e per la meteorologia di competenza della Confederazione possono interagire in maniera indesiderata con gli impianti eolici. Per tal motivo occorre integrare tempestivamente nel processo di pianificazione l analisi di eventuali elementi di disturbo. Gli impianti eolici possono infatti interferire in modo inaccettabile con diversi tipi di impianti (ad es. disturbi dei segnali radar, che possono tradursi in immagini radar distorte) o, in molti casi, costituire un ostacolo alla navigazione aerea (rischio di collisione tra un aeromobile e gli impianti eolici stessi) Ad es. il gallo cedrone (Tetrao urogallus) e grandi uccelli come il gipeto barbuto (Gypaetus barbatus), il gufo reale (Bubo bubo), aquila reale (Aquila chrysaetos) e la cicogna bianca (Ciconia ciconia). 20 Nel quadro dei lavori relativi alla Concezione energiaeolica, si è fatto riferimento alle aree di diffusione con stato al Qualora si constati un evoluzione nelle aree di diffusione, si tematizzerà la gestione di tale dinamica nel quadro di un eventuale modifica della Concezione. Informazioni supplementari sulle aree di diffusione sono contenute nel capitolo 2.4 del rapporto esplicativo. 32 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

39 Gli effetti di disturbo possono variare a seconda delle circostanze 21, rendendo difficile o impossibile la delimitazione di distanze o aree fisse da rispettare. Gli effetti di disturbo, inoltre, dipendono dai cambiamenti tecnologici, per cui anche nel tempo essi non sono costanti: da un lato vi è l imporsi di nuove tecnologie che consentono di ridurre le interdipendenze o gli effetti di disturbo esistenti (ad es. sistemi di navigazione satellitari o materiali poco riflettenti per la costruzione di impianti eolici), dall altro l emergere di nuove tipologie di impianti più sensibili, nell ambito delle quali il potenziale di disturbo degli eolici è più elevato. Tale situazione richiede di stabilire tempestivamente dei contatti e di avviare degli scambi specialistici tra i responsabili di progetto, i responsabili della pianificazione e i servizi federali competenti (cfr. cap. 3.2). I capitoli offrono una panoramica del potenziale di disturbo attualmente noto degli impianti eolici sui compiti svolti dalla Confederazione con i diversi impianti tecnici. Tale potenziale, i compiti precisi degli impianti tecnici nonché le possibili soluzioni che consentono di arginare i disagi vengono descritti in dettaglio nel rapporto esplicativo (cfr. cap. da 2.5 a 2.8 del rapporto esplicativo) Aviazione civile Diversi impianti e compiti dell aviazione civile possono essere compromessi dagli impianti eolici qualora questi: i) hanno ripercussioni su sistemi civili di comunicazione, navigazione e sorveglianza; Gli impianti eolici possono disturbare in diversi modi i sistemi di controllo aereo. A essere interessati sono innanzitutto i cosiddetti sistemi CNS (sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza). Ciò può ad esempio ridurre o distorcere l immagine radar impedendo così di localizzare precisamente gli aerei, con risvolti negativi sul piano della sicurezza aerea. Gli effetti di disturbo variano a seconda del tipo di impianto, del suo obiettivo e della topografia. Nel caso di radar primari e di alcuni impianti di navigazione situati nella linea di vista principale («line of sight»), tali effetti possono estendersi su larga scala, superando spesso le frontiere cantonali e nazionali. Nel punto 5.1 del capitolo i raggi d azione attorno agli impianti CNS, considerati «zone con riserva di coordinamento», vengono designati in termini piuttosto generali. Conformemente all ICAO EUR DOC 015, per ogni singolo tipo di impianto vengono definiti i seguenti, specifici raggi d azione all interno dei quali sussiste un rischio elevato che gli impianti eolici possano disturbare l esercizio degli impianti di sicurezza aerea: Categoria Sistema o tipo di impianto (in inglese 22 ) Raggio per la zona con riserva di coordinamento SUR Primary Surveillance Radar m Secondary Surveillance Radar Surface Movement Radar NAV VOR/DME (Very high frequency omnidirectional radio-range / Distance-measuring equipment) m 5000 m m ILS (Instrument landing system) m VDF (Very high frequency direction-finding station) m DME (Distance-measuring equipment) 3000 m GBAS (Ground-Based Augmentation System) 3000 m NDB (Non-directional radio beacon) 1000 m COM VHF COM (Very high frequency communication station) 2000 m Figura 4: Tipologia degli impianti di sicurezza aerea con indicazione del raggio con riserva di coordinamento. 21 Diversi aspetti possono entrare in linea di conto e in particolare: l orientamento degli impianti eolici, la loro visibilità da parte dei sistemi tecnici e quale è la distanza tra i diversi impianti. 22 Le relative traduzioni in italiano si trovano nell elenco delle abbreviazioni. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

40 Inoltre, in ambito di pianificazione di impianti eolici, in tutta la Svizzera sussiste un bisogno di coordinamento con gli interessi della navigazione aerea anche al di fuori di tali raggi d azione. ii) si trovano negli aerodromi o nei corridoi di decollo e atterraggio degli aeroporti; Il problema si pone in particolare quando gli impianti eolici si trovano all interno del perimetro dell aerodromo oppure delle «superfici di limitazione degli ostacoli» degli aerodromi civili ai sensi del Piano settoriale dell infrastruttura aeronautica (PSIA). Queste ultime comprendono le superfici di limitazione degli ostacoli ai sensi del piano delle zone di sicurezza e il catasto di limitazione degli ostacoli. Per soddisfare le esigenze della pianificazione di impianti eolici, occorre procedere analogamente alla realizzazione differenziata a livello di piano di utilizzazione a una differenziazione tra superfici con limitazione degli ostacoli per il decollo e l atterraggio di aeromobili ed elicotteri da un lato, e il cosiddetto piano orizzontale interno con superfici coniche adiacenti dall altro 23. Nei prossimi anni in tutta la Svizzera numerosi catasti di limitazione degli ostacoli verranno ridelimitati o adeguati a nuove normative ICAO (compreso il piano orizzontale) Aviazione e opere militari Diverse opere e compiti militari possono essere compromessi dagli impianti eolici qualora questi: i) hanno ripercussioni sui sistemi delle forze aeree e si trovano all interno di un determinato perimetro attorno a un aerodromo militare; Gli impianti eolici situati in un perimetro di 20 km attorno al centro della pista degli aerodromi militari rappresentano un pericolo reale per la sicurezza delle operazioni di volo 24. All interno di tale perimetro si trovano anche le superfici con limitazione degli ostacoli ai sensi del Piano settoriale militare (PSM). La problematica riguarda in particolare la base aerea di Payerne. Gli impianti eolici situati nei pressi del corridoio di avvicinamento hanno infatti un impatto considerevole sul sistema di atterraggio strumentale («Instrumental landing system», ILS). Per quanto riguarda gli impianti eolici situati nel campo visivo al suolo dei radar di avvicinamento di precisione («Precision Approach Radar», PAR), essi possono causare falsi allarmi che entrano in conflitto con le segnalazioni degli aerei in avvicinamento, per cui il controllore del traffico aereo non è più in grado di garantire un atterraggio sicuro. Le pianificazioni di impianti eolici in queste zone devono fare i conti con ritardi e significative conseguenze sui costi per quanto riguarda l esame della compatibilità tra gli impianti tecnici e i nuovi impianti eolici. ii) hanno ripercussioni sui sistemi della Base d aiuto alla condotta (BAC); Emettendo onde elettromagnetiche o modificando i segnali emessi da altri apparecchi, gli impianti eolici possono disturbare in modo significativo i sistemi di sorveglianza o di individuazione della BAC. iii) si trovano in una zona dove le forze aeree effettuano regolarmente voli a vista; In numerose regioni della Svizzera le forze aeree effettuano, sia di giorno sia di notte, voli a vista (ai sensi delle «Visual Flight Rules»; VFR), talvolta anche a bassa altitudine (ad esempio durante operazioni di «Search and Rescue», SAR). In occasione di voli di questo tipo, gli impianti eolici possono comportare un elevato rischio di collisione. È pertanto opportuno far sì che gli impianti eolici siano ben visibili con qualunque tempo e anche di notte. iv) si trovano negli aerodromi o nei corridoi di decollo e atterraggio degli aerodromi ai sensi del PSM e, per tal motivo, riguardano le superfici con limitazione degli ostacoli; v) riguardano i perimetri delle piazze d armi, di tiro e d esercitazione ai sensi del PSM. 23 A causa dell attuale mancanza di differenziazione a livello di geodati di base per il PSIA, si è deciso per la cartina A-2 in allegato di rappresentare tutte le «superfici di delimitazione degli ostacoli» dell aviazione civile nella categoria «zona con riserva di coordinamento». 24 I seguenti aerodromi militari vengono attualmente utilizzati in modo attivo: Payerne, Meiringen, Emmen, Locarno, Sion, Alpnach e Dübendorf. 34 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

41 4.5.3 Strumenti di misurazione meteorologici della Confederazione Gli impianti eolici possono disturbare il funzionamento dei radar delle precipitazioni, dei profilatori di vento e delle stazioni di rilevamento al suolodi MeteoSvizzera. Le misurazioni dei radar delle precipitazioni e dei profilatori di vento, in particolare, possono essere alterate dalle onde elettromagnetiche riflesse dai piloni e dai rotori degli impianti eolici. Le esperienze effettuate da diversi servizi meteorologici esteri hanno chiaramente dimostrato che l effetto di disturbo degli eolici, sebbene decresca con la distanza, può estendersi per un raggio di diversi chilometri. Nel caso delle stazioni di rilevamento al suolo, l effetto di disturbo si limita all ombra che gli impianti proiettano sulle stazioni, riducendosi quindi a un area assai ristretta Collegamenti in ponte radio In Svizzera la densità dei collegamenti in ponte radio utilizzati, nell ambito di concessioni, per scopi di interesse pubblico e dei collegamenti in ponte radio utilizzati dall esercito, è piuttosto elevata, per cui la pianificazione di impianti eolici può generare potenziali conflitti. Attualmente, peraltro, non esiste una banca dati accessibile al pubblico che raccoglie tutte le concessioni di collegamenti in ponte radio. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, spostare il sito di installazione degli impianti eolici di un centinaio di metri nella fase di pianificazione consentirebbe di evitare eventuali conflitti. Nel quadro della pianificazione di progetti eolici, si ritiene dunque opportuno procedere tempestivamente e caso per caso a un esame degli eventuali conflitti legati alla presenza di collegamenti in ponte radio, poiché gran parte di essi sono di fondamentale importanza per la radio e la televisione, per il collegamento con i servizi di telecomunicazione nelle zone più remote e isolate del Paese e come soluzione di ripiego in caso di interruzione delle connessioni in fibra ottica. 4.6 Indicazioni per le pianificazioni cantonali di impianti eolici dal punto di vista della Confederazione Attraverso le precisazioni in merito agli interessi federali presi in considerazione, vengono illustrati gli interessi di protezione e di utilizzazione che svolgono un ruolo in ambito di pianificazione di impianti eolici. Per quanto possibile, tali interessi vengono rappresentati nelle carte degli allegati A-1 e A-2. Nel quadro del raffronto tra interessi di utilizzazione e interessi di protezione, occorre tener presente che lo sfruttamento dell energia eolica è legato a un luogo determinato. Esso può attuarsi solo laddove il vento soffia con forza sufficiente e laddove la costruzione di impianti eolici è tecnicamente possibile. L UFE ha pertanto commissionato nel 2015 uno studio che dal punto di vista della Confederazione e nell ottica degli obiettivi di sviluppo della Strategia energetica 2050 individuasse e analizzasse le regioni prioritarie per lo sfruttamento dell energia eolica. Lo studio non ha offerto una mappa di aree nettamente delimitate, ma piuttosto indicazioni sulle regioni in cui nel quadro di pianificazioni cantonali o intercantonali e dal punto di vista della Confederazione è opportuno procedere ad accertamenti approfonditi per stabilire se si possano individuare zone o siti adatti per la produzione di energia eolica. Per quanto riguarda tale studio e la rispettiva rappresentazione cartografica (cfr. figura 6) non si tratta di una proposta di pianificazione positiva da parte della Confederazione, per la quale non vi sono i fondamenti giuridici. È inoltre materialmente impossibile prendere in considerazione tutti gli interessi federali rilevanti senza concrete pianificazioni di impianti eolici. La ponderazione degli interessi viene sempre effettuata nei singoli casi concreti. Nel quadro delle pianificazioni direttrici cantonali e dei piani di utilizzazione, in occasione dei quali si tiene conto anche degli interessi e delle zone protette cantonali o comunali, occorre perciò procedere a numerosi altri accertamenti relativi agli interessi federali in questione. Bozza Concezione energia eolica Ottobre

42 Le zone che, dal punto di vista della Confederazione, devono essere prioritariamente esaminate nell ottica dello sviluppo dell energia eolica ai sensi della Strategia energetica 2050 (cfr. fig. 5), sono state designate tenendo in considerazione: - le velocità medie del vento; - la fattibilità tecnica; - i vincoli giuridici e le decisioni pianificatorie a livello di Confederazione conformemente al cap , i quali possono essere riuniti nel quadro di un analisi SIG. Le disposizioni e pianificazioni puramente cantonali (o comunali) non sono state prese in considerazione. Le menzioni esistenti die piani direttori non sono messe in concorrenza nella misura in cui esse si basano, in linea generale, su approfondimenti e riflessioni più completi e precisi in confronto a quelli contenuti nello studio summenzionato. Delle indicazioni complementari figurano al capitolo 6.1 del rapporto esplicativo (disponibile unicamente in tedesco e francese). Figura 5: Carta indicativa delle zone che, dal punto di vista della Confederazione, dovrebbero in priorità essere oggetto di un analisi approfondita in vista dell utilizzazione di energie eolica (cfr. allegato A-3 per uan rappresentazione in formato A3). Il progetto «Windatlas Schweiz» è attualmente in elaborazione. Per la bozza della Concezione eolica per la consultazione pubblica sono stati analizzati e rappresentati, a titolo di esempio, unicamente il Canton Berna e il Canton Vaud. Per questi cantoni sono già disponibili delle nuove modellizzazioni del vento. Fonte: UFE (2015) Riferimenti, dal punto di vista della Confederazione, per lo sviluppo della produzione di energia eolica nei Cantoni correlato agli obiettivi di sviluppo di lungo termine della Strategia energetica 2050 Per l energia eolica è stato fissato, a livello di Confederazione, un obiettivo di sviluppo per il 2050 di 4.3 TWh/a. La pianificazione dello sviluppo e dell ubicazione per il futuro sfruttamento dell energia eolica viene attuata, a livello dei Cantoni, nel quadro dei piani direttori cantonali. La tabella seguente fa riferimento al summenzionato studio dell UFE e fornisce ai Cantoni un riferimento 25 sull ordine di grandezza delle quote cantonali nell ambito degli obiettivi di sviluppo della Strategia energetica 2050: 25 Nell ambito della misura A.2 (v. cap. 2.3) è prevista una discussione particolareggiata con i Cantoni sulle fasce percentuali e di valori nonché sulla maniera nelal quale queste stime vengono effettuate. 36 Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

43 Cantone Quota sul potenziale di energia eolica in Svizzera (fascia percentule) Contributo alla produzione di energia eolica nel 2050 ai sensi degli obiettivi della Strategia energetica 2050 (fascia di valori) Berna % GWh/a Vaud % GWh/a Figura 6: Riferimento agli obiettivi della Strategia energetica Per il progetto della Concezione qui sarà sottoposto all audizione, i dati del Conton Berna e Vaud sono stati analizzati e presentati quali esempi. Delle nuove modellizzazioni del vento sono per contro già disponibili. Fonte: UFE (2015). I contenuti delle figure 5 e 6 sostituisce una base di discussione per la coordinazione della pianificazioni eoliche cantonali con gli obiettivi della Strategia energetica 2050 della Concezione, come previsto nell ambito della misura A.2 (cfr. Capitolo 2.3). Bozza Concezione energia eolica Ottobre

44 Lista della abbreviazioni ARE armasuisse BAC CDEn CDPNP CEE CFNP CISIN Convenzioni di Espoo COPC Cost. CPS CSEn DATEC DDPS DME DTF DWD EASA EIA EUMETNET Ufficio federale dello sviluppo territoriale Ufficio federale dell armamento Base d'aiuto alla condotta Conferenza dei direttori cantonali dell energia Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio «Economic Commission for Europe», Commissione economica per l'europa Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; RS 101 Concezione «Paesaggio svizzero» Conferenza dei servizi cantonali dell energia Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport «Distance-measuring equipment», apparecchio misuratore di distanza Decisione del Tribunale federale «Deutscher Wetterdiest», servizio meteorologico ufficiale nazionale Repubblica Federale Tedesca «European Aviation Safety Agency», agenzia europea per la sicurezza aerea (organo di controllo dell'unione europea per l aviazione civile) Esame dell'impatto sull'ambiente «European Meteorological Network», gruppo d interesse dei servizi meteorologici europei Eurocontrol «European Organisation for the Safety of Air Navigation», Organizzazione europea per la sicurezza dalla navigazione aerea GBAS GPS GS II / GS III GWh(/a) ICAO «Ground-Based Augmentation System», sistema di potenziamento locale «Global Positioning System», sistema di posizionamento globale Gradi di sensibilità II e III (cfr. articolo 43 dell ordinanza contro l inquinamento fonico) Gigawattora (all anno) «International Civil Aviation Organization», Organizzazione internazionale dell'aviazione civile I Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

45 ICAO EUR DOC 015 IE IFP IFSN IIRU ILS IPCC ISOS IVS KNMI LCP «European Guidance Material on Managing Building Restricted Areas (Second Edition September 2009)», Materiale guida in relazione alle zone di protezione degli impianti. Impianto(i) eolico(i) Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d importanza nazionale Ispettorato federale della sicurezza nucleare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani «Instrument landing system», sistema di atterraggio strumentale «Intergovernmental Panel on Climate Change», Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d importanza nazionale Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera IVS «Royal Netherlands Meteorological Institute», Istituto meteorologico reale olandese Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia); RS LEne Legge sull energia del 26 giugno 1998; RS LFO LIE LM LMet LNA LOGA LPN LPT Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale); RS Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici; RS Legge federale del 3 febbraio 1995 sull esercito e sull amministrazione militare (Legge militare); RS Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia; RS Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea; RS Legge del 21 marzo 1997 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione; RS Legge federale del 1 luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio; RS 451 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio); RS 700 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni; RS MeteoSvizzera NDB Ufficio federale di meteorologia e climatologia «Non-directional radio beacon», radiofaro adirezionale OBAF Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali; RS OEIA OIF OIFI Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l esame dell impatto sull ambiente; RS Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l inquinamento fonico; RS Ordinanza del 25 ottobre 1995 sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche; RS Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 II

46 OIFP OISOS OIVS OMet ONU OPAc OPIE OPN OPPS OPT OSIA OSRA PAR PPS PS SAC PSE PSIA PSM RIA RIC SAC SAR SG-DATEC SG-DDPS SGT SIS Sistemi CNS Skyguide Ordinanza del 10 agosto 1977 riguardante l inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali; RS Ordinanza del 9 settembre 1981 riguardante l inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (RS ) Ordinanza del 14 aprile 2010 riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (RS ) Ordinanza del 7 novembre 2007 sulla meteorologia e la climatologia; RS «United Nations Organization», Organizzazione delle Nazioni Unite Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque; RS Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d approbation des plans d installations électriques ; RS Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio; RS Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi); RS Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio; RS Ordinanza del 23 novembre 1994 sull infrastruttura aeronautica; RS Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi); RS «Precision Approach Radar», radar di avvicinamento di precisione Prati e pascoli secchi Piano settoriale delle superfici per l avvicendamento delle colture Piano settoriale Elettrodotti Piano settoriale dell infrastruttura aeronautica Piano settoriale militare Rapporto di impatto sull'ambiente Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica Superfici per l avvicendamento delle colture «Search and Rescue», voli di ricerca e soccorso Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria «Communication, Navigation, Surveillance systems», sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (dell aviazione civile) «swiss air navigation services ltd», società anonima svizzera per il controllo del traffico aereo civile e militare III Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

47 Swiss NBCN UFAC UFAM UFC UFCOM UFE «Swiss National Basic Climate Network», rete climatologica svizzera Ufficio federale dell aviazione civile Ufficio federale dell'ambiente Ufficio federale della cultura Ufficio federale delle comunicazioni Ufficio federale dell'energia UNESCO «United Nations Organization for Education, Science and Culture», Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura USTRA VDF VFR VHF COM VOR VOR/DME Ufficio federale delle strade «Very high frequency direction-finding station», stazione radiogoniometrica ad altissima frequenza «Visual Flight Rules», regole del volo a vista «Very high frequency communication station», stazione di comunicazione ad altissima frequenza «Very high frequency omnidirectional radio-range», radiofaro omnidirezionale Combinazione VOR e DME Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 IV

48 Glossario Superficie di limitazione degli ostacoli Zone (o siti) adatte per lo sfruttamento dell energia eolica Catasto di limitazione degli ostacoli Grado di sensibilità (GS) Immissione Impianto eolico Impianto meteorologico di MeteoSvizzera Line of sight Linea di vista principale Manuale EIA Misure di mitigazione Parco eolico Perimetro dell aerodromo Progetto di piano direttore Repowering Area al di fuori del comprensorio dell aerodromo, nella quale lo spazio aereo necessario alla sicurezza del traffico aereo viene delimitato in direzione del suolo (conformemente alle superfici di limitazione degli ostacoli basate sulle norme internazionali). Aree territorialmente contigue e relativamente ampie (> 1 km 2 ), che vengono prese in considerazione per l installazione di impianti eolici e che, a livello del piano di utilizzazione, non sono ancora state delimitate in modo chiaro. Piano delle superfici di limitazione degli ostacoli vigenti attorno a un aerodromo, compresi i corridoi di decollo e atterraggio. Definizione pianificatoria generale attraverso cui viene assegnato un determinato valore limite di inquinamento fonico alle diverse aree in base alla loro utilizzazione (cfr. art. 43 OIF). Inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque, rumore, vibrazioni o radiazioni emessi da installazioni, veicoli, apparecchi, macchine o prodotti nel luogo di impatto. Gli impianti a energia eolica sfruttano l energia cinetica delle correnti d aria per mantenere in rotazione le pale dei generatori (rotore), che trasformano l energia meccanica in energia elettrica (cfr. anche turbine eoliche). Impianto con strumenti di misurazione meteorologici di competenza della Confederazione. Si tratta, nello specifico, di radar delle precipitazioni (= radar), radar del vento (profilatori di vento) e stazioni di rilevamento al suolostazioni di misurazione al suolo. Collegamento diretto e privo di ostacoli tra un aerodromo o un impianto della navigazione aerea e un aereo/elicottero. Rilevanti per la pianificazione di impianti eolici sono, in particolare, i collegamenti vicini alla linea dell orizzonte. Direttiva della Confederazione per l esame dell impatto sull ambiente (art. 10b cpv. 2 LPAmb e art. 10 cpv. 1 OEIA). Misure di mitigazione dei disturbi agli impianti tecnici che possono essere causati dagli impianti eolici. Gruppo di almeno 3 turbine eoliche connesse sul piano territoriale, funzionale e concettuale. Area su cui gli impianti aeroportuali, conformemente agli scopi previsti nel PSIA, esercitano un azione. Pianificazione territorialmente concreta e di carattere locale in ambito di sfruttamento dell energia eolica con relative precisazioni nel piano direttore cantonale. Sostituzione di turbine eoliche con nuovi impianti allo scopo di aumentare la produzione di un parco eolico. Tale processo comporta spesso l installazione di turbine eoliche più grandi e alte. V Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

49 Promotori / responsabili di progetto Siti per impianti eolici Sportello unico («guichet unique») Turbina eolica Termine generico che raggruppa privati, organizzazioni, uffici d ingegneria e di urbanismo e investitori che desiderano realizzare impianti eolici e che pianificano e sviluppano uno o più progetti concreti e li presentano alle autorità in qualità di richiedenti. Aree concrete e chiaramente definite per la realizzazione di impianti eolici. Unità amministrativa della Confederazione responsabile del coordinamento di raccomandazioni e procedure di autorizzazione in ambito di energie rinnovabili, e quindi anche in ambito di impianti eolici (cfr. art. 16 LEne). Impianto eolico singolo. Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 VI

50 Bibliografia Impianti eolici UFE, BUWAL, ARE (2004): Konzept Windenergie Schweiz Grundlagen für die Standortwahl von Windparks.BFE (2005): Sicherheit von Windkraftanlagen in der Schweiz. Hauptbericht (disponibile anche in francese). UFE (2008): Windkraftanlagen in der Schweiz. Checkliste für Investoren von Grossanlagen (disponibile anche in francese). UFE (2008): Windkraftanlagen in der Schweiz. Leitfaden für die Analyse der Umweltauswirkungen (disponibile anche in francese). UFE (2008): Windkraftanlagen in der Schweiz. Raumplanerische Grundlagen und Auswirkungen. Grundlagenbericht (disponibile anche in francese). UFE, BAFU, ARE (2010): Empfehlung zur Planung von Windenergieanlagen Die Anwendung von Raumplanungsinstrumenten und Kriterien zur Standortwahl (disponibile anche in francese). UFE (2013): Energieperspektiven 2050 Zusammenfassung (disponibile anche in francese). UFE (2015): Analyse Windpotenzial in der Schweiz aus Sicht des Bundes Beitrag für den Entwurf des Konzepts Windenergie (non pubblicato; disponibile anche in francese) UFE: Informazioni in merito alla Strategia energetica 2050 del Consiglio federale. Suisseéole su mandato dell UFE (Programma SvizzeraEnergia). Dati generali sull energia eolica in Svizzera: (sito disponibile anche in francese). Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften Wädenswil (2015): Ökobilanzierung von Schweizer Windenergie. Istruzioni pratiche per la pianificazione di impianti eolici Amt für Energie und Verkehr Graubünden, Amt für Raumentwicklung Graubünden (2008): Windenergieanlagen (WEA). Leitfaden als Beurteilungsgrundlage für Behörden und Projektanten. > Institutionen > Verwaltung > Departement für Volkswirtschaft und Soziales > Amt für Raumentwicklung > Dienstleistungen > Grundlagen (consultato in settembre 2015). Etat de Vaud, Direction générale de l'environnement, Service du développement territorial, Service des routes, Service de la mobilité (2013): Directives cantonales pour l installation d éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres. > themes > environnement > energie > politique-energetique > potentiel-cantonaldes-energies-renouvelables > energie-eolienne (consultato in settembre 2015). Kanton Bern, Amt für Gemeinden und Raumordnung (2014): Anlagen zur Nutzung der Windenergie. Bewilligungsverfahren und Beurteilungskriterien. Wegleitung > Raumplanung > Arbeitshilfen > Windenergie (consultato in settembre 2015). Kanton Luzern, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (2011) : Arbeitshilfe Windenergie ; Vorgehen bei der Realisierung einer Windenergieanlage. > Themen > Energie > Erneuerbare Energien > Windenergie (consultato in settembre 2015). République et canton du Jura, Service du développement territorial (2015): Plan sectoriel de l énergie éolienne Rapport explicatif (Kapitel 8 bis 10). > Autorités > Administration > Environnement et Equipement > Service du développement territorial (SDT) > Actualités Consultations > Energie éolienne et hydraulique (consultation fiches) (consultato in settembre 2015). VII Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

51 Paesaggio Baller, M. (2005): Energielandschaften. In: Anthos 44/2005, S (disponibile anche in francese). BUWAL (2001): Landschaftsästhetik. Wege für das Planen und Projektieren. Leitfaden Umwelt Nr. 9 (disponibile anche in francese). DFI (1980): Direttive.Trasporto dell energia elettrica e protezione del paesaggio. (in particolare: capitoli da à Gabel, G. (2004): Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen. Kompensation durch Ersatzzahlung? In: Natur und Landschaft 11/2004. Kleiner, J. / Schmitt, H.M. (2001): Landschaftsgerecht planen und bauen. sia Dokumentation D 0167, Zürich (disponibile anche in francese). Länderausschuss für Immissionsschutz (2002): Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen. Möller-Meincke, M. (2005): Windräder und Landschaftsbild. Abwägungskriterien für Flächennutzungsplanung zur Steuerung von Standorten für Windenergieanlagen. In: Naturschutz und Landschaftsplanung 3/2005. République et canton du Jura, Service du développement territorial (2015): Plan sectoriel de l énergie éolienne Etude paysagère. > Autorités > Administration > Environnement et Equipement > Service du développement territorial (SDT) > Actualités Consultations > Energie éolienne et hydraulique (schede consultate in settembre 2015). Wartner J. / Lehmann N. (2008): Windenergie vor Augen. In: Tec /2008, S Protezione della natura e delle specie Council of Europe (2013): Wind farms and birds: an updated analysis of the effects of wind farms on birds, and best practice guidance on integrated planning and impact assessment. Final. Bern Convention Bureau Meeting (Strasbourg ), T-PVS/Inf (2013) 15. Dürr, T. (2008): Vogelverluste an Windenergieanlagen in Deutschland. Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landeamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg. (konsultiert im September.2008). Dürr, T. / Langgemach, T. (2006): Greifvögel als Opfer von Windenergieanlagen. In: Stubbe, M. / Stubbe, A. (Hrsg.), Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten, Band 5 (2006), S Horch, P. / Schmid, H. / Guélat, J. / Liechti, F. (2013): Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux: partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM. Rapport explicatif. Horch, P. / Schmid, H. / Guélat, J. / Liechti, F. (2013): Konfliktpotenzialkarte Windenergie Vögel (konsultiert im Mai 2009). Liechti, F. / Guélat, J. / Bauer, S. / Mateos, M. / Komenda-Zehnder, S. (2013): Konfliktpotenzialkarte Windenergie Vögel Schweiz: Teilbereich Vogelzug. Erläuterungsbericht (disponibile anche in francese). Mollet, P. / Stadler, B. / Bollmann, K. (2008): Aktionsplan Auerhuhn Schweiz. Artenförderung Vögel Schweiz. Umwelt-Vollzug Nr Bundesamt für Umwelt, Schweizerische Vogelwarte Sempach, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Bern, Sempach und Zürich (disponibile anche in francese). OFEN, OFEV (2008): Eoliennes en Suisse. Mortalité de chauves-souris. Rapport avril Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 VIII

52 Pedersen, H.C. / Brøseth, H. / Nilsen, E.B / Sandercock, B.K. / Bevanger, K. (2011): Mortality of radio collared Willow Ptarmigan in Smøla wind-power plant. Norwegian Institute for Nature Research, CWW 2011, 2-5 May 2011, Trondheim. Schweiz: Teilbereich Brutvögel, Gastvögel und Vogelschutzgebiete gemäss WZVV. Erläuterungsbericht. Impianti della Confederazione o di sua competenza International civil aviation Organization (2009): European Guidance Material on Managing Building Restricted Areas (ICAO EUR 015 DOC) World Metereological Organization (2014): WMO Guidance and Weather Radar / Wind Turbine Siting (CIMO Guide, Part II, Chap. 9 Annex) IX Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

53 Basi legali a livello federale Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) Legge del 21 marzo 1997 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (LOGA; RS ) Energia Legge federale del 22 dicembre 1916 sull utilizzazione delle forze idriche (LUFI; RS ) Ordinanza del 25 ottobre 1995 sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche (OIFI; RS ) Legge sull energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0) Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0) Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS ) Pianificazione del territorio Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) Protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio, diritto ambientale Legge federale del 1 luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1) Ordinanza del 10 agosto 1977 riguardante l inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP; RS Ordinanza del 9 settembre 1981 riguardante l inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS; RS ) Ordinanza del 14 aprile 2010 riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS; RS ) Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali d importanza nazionale (RS ) Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (RS ) Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d importanza nazionale (RS ) Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (OSRA; RS ) Ordinanza del 1 maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (RS ) Ordinanza del 13 gennaio 2010 sulla protezione dei prati e pascoli secchi d importanza nazionale (OPPS; RS ) Legge federale del 19 dicembre 1980 sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (RS 454) Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l esame dell impatto sull ambiente (OEIA; RS ) Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS ) Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l inquinamento fonico (OIF; RS ) Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFO; RS 921.0) Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 X

54 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0) Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF; RS ) Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d importanza internazionale e nazionale d uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS ) Aviazione Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) Ordinanza del 23 novembre 1994 sull infrastruttura aeronautica (OSIA; RS ) Militare Legge federale del 3 febbraio 1995 sull esercito e sull amministrazione militare (LM; RS ) Ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari (RS ) Meteorologia Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1) Ordinanza del 7 novembre 2007 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS ) Collegamenti in ponte radio, telecomunicazioni Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS ) Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS ) XI Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015

55 Allegati A-1 Velocità media del vento Questa carta rappresenta la velocità media del vento a un altezza di 125 m dal suolo. Le velocità rappresentate si fondano su una modellizzazione dei capi di vento (cfr. Capitolo 6.2 del rapporto esplicativo) A-2. Carta di sintesi: interessi della Confederazione per la pianificazione di impianti eolici Questa carta presenta una sintesi generale dei differenti interessi della Confederazione che possono essere rappresentati spazialmente e che devono essere ritenuti nell'ambito della pianificazione di impianti eolici. La carta non rappresenta in modo esaustivo le differenti restrizioni a livello federale, in particolare nell'ambito dell'aviazione civile, delle infrastrutture militari, delle tratte in ponte radio, della protezione della natura e delle specie e dei diversi piani settoriali della Confederazione. La carta si basa sui contenuti del capitolo 2.2 della Concezione eolica e non tiene conto degli interessi e delle zone di protezione cantonali e comunali. Il capitolo 6.3 del rapporto esplicativo contiene delle informazioni più dettagliate sulla «Carta di sintesi: interessi della Confederazione». Il rapporto esplicativo e la versione elettronica della carta sono disponibili all'indirizzo seguente: A-3 Carta di sintesi: zone con un potenziale importante nell ambito della pianificazione di impianti eolici Questa carta contiene delle indicazioni sulle zone che, dal punto di vista della Confederazione, dovrebbero essere prioritariamente esaminate nell ottica dello sviluppo dell energia eolica (cfr. capitolo 4.6). Bozza Concezione energia eolica Ottobre 2015 XII

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