Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015

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1 Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo Regolamentazioni generali ambito di validità 1.1 Le presenti condizioni generali per i contratti di noleggio del locatore valgono in relazione a tutte le offerte ed a tutti i contratti di noleggio che si riferiscono alla locazione di montacarichi per materiali, gru, piattaforme di lavoro, montacarichi per mobili ed altre attrezzature. Ci si oppone espressamente al riconoscimento delle condizioni per i contratti di noleggio del locatario. 1.2 Queste condizioni generali per i contratti di noleggio valgono anche in relazione a futuri contratti di noleggio di attrezzature mobili con lo stesso locatario. 1.3 Gli accordi stipulati nei casi singoli con il locatario su base individuale (con l inclusione delle corrispondenti clausole accessorie, integrazioni e modifiche) hanno in ogni caso la precedenza rispetto alle presenti condizioni per i contratti di noleggio. 1.4 Le dichiarazioni e le comunicazioni rilevanti dal punto di vista giuridico che devono essere rilasciate e trasmesse dal locatario nei confronti del locatore dopo la stipulazione del contratto sono efficaci esclusivamente se esse sono redatte nella forma scritta. 1.5 A meno che non venga indicato altrimenti, tutte le offerte relative ai contratti di noleggio sottoposte dal locatore sono senza impegno. 1.6 Il contratto di noleggio e queste condizioni generali per i contratti di noleggio ad esso riferite valgono esclusivamente nei confronti di imprese, persone giuridiche di diritto pubblico o patrimoni speciali di diritto pubblico. 2. Diritti ed obblighi di carattere generale del locatore e del locatario 2.1 Il locatore si impegna a cedere in noleggio al locatario l oggetto del noleggio per il periodo di locazione concordato. 2.2 Il locatario si impegna ad utilizzare l oggetto del noleggio esclusivamente in conformità delle prescrizioni vigenti ed in modo particolare ad osservare accuratamente le prescrizioni fondamentali relative alla sicurezza del lavoro, nonché le disposizioni del codice stradale (anche e soprattutto in relazione al carico ed al trasporto dell oggetto del noleggio), a pagare il canone di affitto in corrispondenza di quanto concordato, a trattare in modo regolare l oggetto del noleggio ed a restituirlo ripulito ed eventualmente con il pieno di carburante alla scadenza del periodo di noleggio. 2.3 A seguito corrispondente richiesta il locatario è obbligato a comunicare immediatamente al locatore la rispettiva sede ed il rispettivo luogo di impiego dell oggetto del noleggio, nonché qualsiasi intenzione di modificare la sua sede/il suo luogo di impiego.

2 3. Cessione in affidamento dell oggetto del noleggio, ritardo del locatore 3.1 Il locatore ha l obbligo di cedere in affidamento al locatario l oggetto del noleggio in perfette condizioni, pronto per l esercizio e con il pieno di carburante, insieme alle documentazioni necessarie. Se all inizio del periodo di noleggio il locatore ritarda la consegna dell oggetto del noleggio al locatario, quest ultimo può richiedere un risarcimento nel caso in cui egli sia in grado di comprovare che a suo carico si è originato un danno a causa di un tale ritardo. Fatta salva la regolamentazione di cui all art. 5.1, in caso di lieve negligenza, il risarcimento che deve essere prestato dal locatore per ogni giornata di lavoro è limitato al massimo all importo del prezzo di noleggio netto quotidiano. Dopo aver stabilito un termine di scadenza adeguato, il locatario può recedere dal contratto se dopo la scadenza di tale termine il locatore continua ad essere in ritardo. 3.2 In caso di ritardo il locatore ha anche il diritto di mettere a disposizione del locatario a scopo riparazione del danno un oggetto di noleggio funzionale dello stesso valore, nella misura in cui ciò possa essere considerato ragionevole ed accettabile per il locatario. 4. Difetti in occasione della consegna dell oggetto del noleggio 4.1 Il locatario ha il diritto di ispezionare l oggetto del noleggio in tempo utile prima dell inizio del periodo di noleggio e di reclamare gli eventuali difetti. Le spese collegate ad una tale ispezione sono a carico del locatario. 4.2 In occasione della consegna i difetti riconoscibili che pregiudicano in modo non trascurabile l impiego previsto non possono più essere reclamati, a meno che essi non siano stati segnalati per iscritto al locatore immediatamente dopo l ispezione eseguita. Gli ulteriori difetti già esistenti in occasione della consegna devono essere segnalati per iscritto immediatamente dopo che la loro esistenza è stata scoperta. 4.3 Il locatore ha l obbligo di eliminare a proprie spese i difetti reclamati esistenti al momento della consegna. A sua propria discrezione il locatore può anche far eseguire l eliminazione dei difetti da parte del locatore e sostenere in questo caso le spese necessarie a ciò collegate. Il locatore ha anche il diritto di mettere a disposizione del locatario un oggetto di noleggio funzionale dello stesso valore, nella misura in cui ciò possa essere considerato ragionevole ed accettabile per il locatario. In presenza di pregiudizi essenziali dell oggetto del noleggio l obbligo di pagamento a carico del locatario si posticipa in corrispondenza del periodo di tempo in cui l oggetto del noleggio non risulta idoneo per essere impiegato in corrispondenza di quanto concordato in ambito contrattuale. Per il periodo nel corso del quale l idoneità dell oggetto del noleggio è compromessa, il locatario ha l obbligo di corrispondere soltanto un canone di affitto ridotto in modo adeguato. I pregiudizi trascurabili dell idoneità dell oggetto del noleggio non vengono considerati.

3 4.4 Se il locatore lascia scadere infruttuosamente e per sua colpa un termine successivo adeguato a lui imposto per l eliminazione di uno dei difetti esistenti al momento della consegna dell oggetto del noleggio, il locatario ha il diritto di recedere dal contratto. Il diritto di rescissione del contratto di spettanza del locatario esiste anche in relazione ad altri casi di mancata eliminazione da parte del locatore di uno dei difetti esistenti al momento della consegna dell oggetto del noleggio. 5. Limitazione della responsabilità del locatore 5.1 Ulteriori diritti di risarcimento danni nei confronti del locatore e soprattutto i diritti di risarcimento di danni che non si sono originati dall oggetto del noleggio in quanto tale possono essere fatti valere dal locatario esclusivamente in caso di: violazione dolosa di un obbligo da parte del locatore; violazione gravemente colposa di un obbligo da parte del locatore oppure violazione dolosa o gravemente colposa di un obbligo da parte di un legale rappresentante o di agente o mandatario del locatore; violazione colposa di obblighi contrattuali di carattere essenziale, nella misura in cui in questo modo viene pregiudicato lo scopo del contratto per quanto riguarda i danni prevedibili contrattualmente tipici; danni derivanti da casi di morte o infortunio oppure danni alla salute che vengono causati da una violazione colposa di un obbligo da parte de locatore oppure dalla violazione dolosa o gravemente colposa di un obbligo da parte di un legale rappresentante o di agente o mandatario del locatore; responsabilità del locatore per danni alle persone o per danni materiali ad oggetti impiegati in ambito privato secondo quanto previsto dalla Legge tedesca sulla responsabilità per i prodotti In tutti gli alti casi viene esclusa qualsiasi responsabilità per risarcimento danni. 5.2 Se per colpa del locatore l oggetto del noleggio non può essere impiegato dal locatario in conformità a quanto previsto dal contratto a causa mancata esecuzione o esecuzione errata di proposte e consulenze che devono essere prestate prima o dopo la stipulazione del contratto, nonché di ulteriori obblighi accessori soprattutto in relazione alle istruzioni per l uso e la manutenzione dell oggetto del noleggio valgono in modo corrispondente le regolamentazioni di cui agli articoli 4.3, 4.4 e 5.1, con esclusione di qualsiasi altro diritto di spettanza del locatario. 6. Canone di affitto e pagamento, cessione per la garanzia del canone dovuto 6.1 Il calcolo del canone di affitto si basa su di un orario di lavoro quotidiano fino a 8 ore. Il calcolo avviene sulla base di una settimana di cinque giorni lavorativi (da Lunedì a Venerdì). Le attività lavorative eseguite al fine-settimana, le ore lavorative supplementari e gli impieghi particolarmente gravosi devono essere comunicati al locatore e saranno messi in conto separatamente.

4 6.2 A meno che non venga indicato altrimenti, i prezzi si intendono rispettivamente con l aggiunta dell I.V.A. prevista dalla legge. 6.3 Il locatore ha in ogni momento il diritto di richiedere al locatario il pagamento di un anticipo di entità adeguata sul canone d affitto oppure, se ciò è stato concordato, anche il pagamento anticipato complessivo di esso. 6.4 Il diritto di trattenere pagamenti oppure di compensare contropretese spetta al locatario soltanto nella misura in cui le sue contropretese sono incontestabili oppure sono state accertate con autorità di cosa giudicata, nonché quando si tratta di contropretese come quelle sopra indicate che possono essere decise sulla base dello stato degli atti nell ambito di un procedimento giuridico in corso. 6.5 Se il locatario ritarda l esecuzione del pagamento di un importo esigibile per un periodo superiore a 14 giorni del calendario dopo un corrispondente sollecito di pagamento scritto, il locatore, dopo averne data corrispondente comunicazione, ha il diritto di ritirare l oggetto del contratto e di disporre in altro modo di esso senza dover rivolgersi al tribunale ed a spese del locatario, il quale ha l obbligo di rendere possibile al locatore l accesso all oggetto del noleggio ed il suo trasporto. I diritti spettanti al locatore sulla base del contratto continuano ad esistere. Gli importi che il locatore ha ricevuto nel corso della durata del contratto concordata in virtù di un eventuale ulteriore noleggio dell oggetto del contratto vengono però compensati, con la deduzione delle spese originatesi a causa del recupero e del nuovo noleggio dell oggetto del contratto. 6.6 Gli importi in sospeso vengono registrati nel conto corrente per quanto riguarda la riserva di proprietà in conto corrente eventualmente concordata fra le parti contraenti. 6.7 Il locatore ha il diritto di richiedere in ogni momento al locatario come garanzia una cauzione infruttifera di entità adeguata. 6.8 Il locatario cede al locatore i diritti a lui spettanti nei confronti del suo committente su incarico del quale l oggetto del noleggio viene impiegato, in corrispondenza dell entità del canone di affitto concordato e con la deduzione della cauzione ricevuta. Il locatore accetta tale cessione. 7. Clausola di sospensione dell esercizio 7.1 Se nel luogo di lavoro per cui l attrezzatura è stata noleggiata le attività lavorative vengono sospese a causa di circostanze che non sono imputabili né al locatario, né al suo committente (per esempio a causa gelo, inondazioni, scioperi, disordini interni, eventi bellici, disposizioni di autorità) per almeno dieci giorni consecutivi, a partire dall undicesimo giorno del calendario questo periodo viene considerato come periodo di sospensione dell esercizio. 7.2 La durata del periodo di noleggio concordata a tempo determinato viene in questo caso prolungata in corrispondenza del periodo di sospensione dell esercizio.

5 7.3 Per il periodo di sospensione dell esercizio il locatario ha l obbligo di pagare la quota percentuale concordata del canone di affitto stabilito corrispondente a questo periodo, considerando un turno di lavoro quotidiano di 8 ore. A meno che non sia stato concordato altrimenti, vale la quota percentuale del 75% comunemente adottata in ambito commerciale 7.4 Il locatario deve comunicare immediatamente per iscritto al locatore sia la sospensione dei lavori, che la loro ripresa. A seguito corrispondente richiesta egli ha inoltre l obbligo di comprovare per mezzo di documenti il periodo di sospensione dell esercizio. 8. Obbligo di mantenimento a carico del locatario 8.1 Il locatario è obbligato, a) a proteggere in ogni modo possibile l oggetto del noleggio dai sovraccarichi; b) ad eseguire in modo professionale, a regola d arte ed a proprie spese la cura e la manutenzione dell oggetto del noleggio; c) a comunicare in tempo utile le attività necessarie di ispezione e riparazione ed a farle eseguire immediatamente da parte del locatore. Le spese a ciò collegate sono a carico del locatore, quando è possibile comprovare che il locatario ed i suoi ausiliari abbiano agito con la dovuta diligenza. 8.2 Il locatore ha in ogni momento il diritto di visionare l oggetto del contratto e di ispezionarlo oppure di farlo ispezionare da un suo incaricato, dopo essersi accordato in merito con il locatario. Il locatario è obbligato a facilitare in qualsiasi modo possibile l ispezione eseguita dal locatore oppure dal suo incaricato. Le spese collegate ad una tale ispezione sono a carico del locatore. 9. Responsabilità del locatario in caso di locazione con personale di servizio In caso di locazione dell oggetto del noleggio con personale di servizio tale personale può essere impiegato esclusivamente per la manovra dell oggetto del noleggio e non per eseguire altri lavori. In relazione ai danni che vengono causati dal personale di servizio il locatore è responsabile esclusivamente quando egli non ha selezionato in modo regolare il personale di servizio. In tutti gli altri casi la responsabilità è a carico del locatario. 10. Cessazione del periodo di noleggio e restituzione dell oggetto del noleggio 10.1 Il locatario è obbligato a segnalare anticipatamente ed in tempo utile al locatore la sua intenzione di restituire l oggetto del noleggio (notifica di disponibilità) Il periodo di noleggio termina nella giornata in cui l oggetto del noleggio unitamente a tutte le parti necessarie per la sua messa in esercizio perviene in condizioni regolari e conformi a quanto previsto dal contratto presso il magazzino del locatore oppure presso un altro luogo di destinazione concordato, ma comunque non prima della scadenza del periodo di noleggio concordato. Vale in modo corrispondente la seconda parte dell ultima frase dell art. 6.5.

6 10.3 Il locatario ha l obbligo di restituire o di predisporre per il ritiro l oggetto del noleggio pronto per l esercizio, ripulito, nonché eventualmente con il pieno di carburante. Vale in modo corrispondente l articolo 8.1, commi b) e c) La restituzione deve avvenire nel corso del normale orario commerciale del locatore ed in tempo utile affinché il locatore possa essere in grado di controllare l oggetto del noleggio nel giorno stesso in cui avviene la restituzione. 11. Violazione dell obbligo di mantenimento 11.1 Se l oggetto del noleggio viene restituito in condizioni tali da ritenere che il locatario non abbia adempiuto al suo obbligo di mantenimento di cui all art. 8 delle presenti condizioni, a carico del locatario esiste un obbligo di pagamento di entità corrispondente al canone di affitto come risarcimento per il periodo di tempo che si protrae fino all ultimazione delle attività di riparazione non eseguite contrariamente a quanto previsto dal contratto L entità dei difetti e dei danneggiamenti imputabili al locatario deve essere comunicata al locatario stesso ed a lui deve essere data la possibilità di controllare l oggetto del noleggio. L entità stimata delle spese previste per le attività di riparazione necessarie allo scopo di eliminare i difetti ed i danneggiamenti deve essere comunicata dal locatore al locatario possibilmente prima dell inizio dei lavori di riparazione La regolare restituzione dell oggetto del noleggio si intende come riconosciuta dal locatore quando, in caso di restituzione in tempo utile ai sensi dell art delle presenti condizioni, i difetti riconoscibili non sono stati immediatamente reclamati e quando i difetti di altra natura non sono stati reclamati entro 14 giorni dall arrivo dell oggetto del noleggio presso il luogo di destinazione. 12. Ulteriori obblighi a carico del locatario 12.1 Senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore il locatario non può affidare a terzi l oggetto del noleggio e non può cedere ad essi diritti derivanti dal presente contratto, né concedere ad essi diritti di qualsiasi tipo in relazione all oggetto del noleggio Nel caso in cui un terzo faccia valere diritti in relazione all oggetto del noleggio a causa sequestro, pignoramento o procedure simili, il locatario è obbligato ad informare immediatamente per iscritto in merito il locatore (informandolo dapprima anche verbalmente), nonché ad informare immediatamente di ciò il terzo interessato tramite comunicazione scritta documentabile Il locatario ha l obbligo di adottare misure idonee allo scopo di proteggere dal furto l oggetto del noleggio Ogni volta che si verifica un incidente il locatario ha l obbligo di informare in merito il locatore e di attendere le sue istruzioni. Nei casi di incidente stradale o di sospetta esecuzione di reati (per esempio furto o danni materiali) deve essere coinvolta la Polizia Se il locatario viola colposamente le prescrizioni di cui agli art , egli è obbligato a risarcire al locatore tutti i danni da ciò originati.

7 13. Rescissione 13.1 a) Il contratto di noleggio stipulato per un periodo di tempo determinato non può fondamentalmente essere rescisso da nessuna delle due parti contraenti. b) Lo stesso vale per quanto riguarda il periodo minimo di noleggio nell ambito di un contratto di noleggio stipulato a tempo indeterminato. Dopo la scadenza del periodo minimo di noleggio il locatario ha il diritto di rescindere il contratto di noleggio stipulato a tempo indeterminato con un termine di preavviso di un giorno. c) Per quanto riguarda i contratti di noleggio stipulati a tempo indeterminato e senza durata minima di noleggio, il termine di preavviso è di un giorno, quando il canone di affitto è stato concordato su base giornaliera due giorni, quando il canone di affitto è stato concordato su base settimanale una settimana, quando il canone di affitto è stato concordato su base mensile Il locatore ha il diritto di rescindere il contratto di noleggio dopo averne data corrispondente comunicazione e senza dover osservare alcun termine di preavviso: a) nei casi di cui all art. 6.5; b) quando, dopo la stipulazione del contratto, il locatore riconosce che il suo diritto a ricevere il pagamento del canone di affitto viene pregiudicato a causa insufficiente capacità economica del locatario; c) quando il locatario, senza l autorizzazione del locatore, impiega l oggetto del noleggio o parti di esso in modo non corrispondente alle prescrizioni oppure quando il locatario, senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore, trasporta l oggetto del noleggio in un altro luogo al di fuori del paese del locatore; d) nei casi di violazione dell art. 8.1 e dell art delle presenti condizioni Se il locatore esercita il diritto di rescissione a lui spettante secondo quanto previsto dall art. 13.2, si applica in modo corrispondente l art. 6.5, in collegamento con gli articoli 10 e 11 delle presenti condizioni Il locatario può rescindere il contratto di noleggio dopo averne data corrispondente comunicazione e senza dover osservare alcun termine di preavviso quando non è più possibile impiegare a lungo termine l oggetto del noleggio per ragioni imputabili al locatore. 14. Perdita dell oggetto del contratto 14.1 Se il locatario non è in grado di adempiere all obbligo di restituzione dell oggetto del noleggio di sua competenza ai sensi dell art delle presenti condizioni a causa di un suo comportamento colposo oppure per ragioni coercitive di natura tecnica, egli è obbligato a risarcire il danno. 15. Diritto applicabile e foro competente 15.1 Il presente contratto è sottoposto al diritto della Repubblica Federale Tedesca.

8 15.2 Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni derivanti dal presente contratto o in collegamento con esso è la sede commerciale del locatore oppure la sede della sua succursale o la sede della sua impresa collegata che ha stipulato il contratto Se il locatario è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico oppure un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo per tutte le controversie che si originano direttamente o indirettamente in virtù della relazione contrattuale è la sede commerciale del locatore oppure a libera discrezione di quest ultimo la sua filiale e/o succursale che ha stipulato il contratto. Il locatore ha però anche la facoltà di adire il tribunale competente per la sede del locatario Nel caso in cui attualmente o in futuro una convenzione del presente contratto dovesse risultare in tutto o in parte giuridicamente inefficace oppure ineseguibile o nel caso in cui essa dovesse perdere la sua efficacia, ciò non pregiudicherebbe in alcun modo la validità delle sue restanti norme.

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