Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015
|
|
- Baldo Ricci
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo Regolamentazioni generali ambito di validità 1.1 Le presenti condizioni generali per i contratti di noleggio del locatore valgono in relazione a tutte le offerte ed a tutti i contratti di noleggio che si riferiscono alla locazione di montacarichi per materiali, gru, piattaforme di lavoro, montacarichi per mobili ed altre attrezzature. Ci si oppone espressamente al riconoscimento delle condizioni per i contratti di noleggio del locatario. 1.2 Queste condizioni generali per i contratti di noleggio valgono anche in relazione a futuri contratti di noleggio di attrezzature mobili con lo stesso locatario. 1.3 Gli accordi stipulati nei casi singoli con il locatario su base individuale (con l inclusione delle corrispondenti clausole accessorie, integrazioni e modifiche) hanno in ogni caso la precedenza rispetto alle presenti condizioni per i contratti di noleggio. 1.4 Le dichiarazioni e le comunicazioni rilevanti dal punto di vista giuridico che devono essere rilasciate e trasmesse dal locatario nei confronti del locatore dopo la stipulazione del contratto sono efficaci esclusivamente se esse sono redatte nella forma scritta. 1.5 A meno che non venga indicato altrimenti, tutte le offerte relative ai contratti di noleggio sottoposte dal locatore sono senza impegno. 1.6 Il contratto di noleggio e queste condizioni generali per i contratti di noleggio ad esso riferite valgono esclusivamente nei confronti di imprese, persone giuridiche di diritto pubblico o patrimoni speciali di diritto pubblico. 2. Diritti ed obblighi di carattere generale del locatore e del locatario 2.1 Il locatore si impegna a cedere in noleggio al locatario l oggetto del noleggio per il periodo di locazione concordato. 2.2 Il locatario si impegna ad utilizzare l oggetto del noleggio esclusivamente in conformità delle prescrizioni vigenti ed in modo particolare ad osservare accuratamente le prescrizioni fondamentali relative alla sicurezza del lavoro, nonché le disposizioni del codice stradale (anche e soprattutto in relazione al carico ed al trasporto dell oggetto del noleggio), a pagare il canone di affitto in corrispondenza di quanto concordato, a trattare in modo regolare l oggetto del noleggio ed a restituirlo ripulito ed eventualmente con il pieno di carburante alla scadenza del periodo di noleggio. 2.3 A seguito corrispondente richiesta il locatario è obbligato a comunicare immediatamente al locatore la rispettiva sede ed il rispettivo luogo di impiego dell oggetto del noleggio, nonché qualsiasi intenzione di modificare la sua sede/il suo luogo di impiego.
2 3. Cessione in affidamento dell oggetto del noleggio, ritardo del locatore 3.1 Il locatore ha l obbligo di cedere in affidamento al locatario l oggetto del noleggio in perfette condizioni, pronto per l esercizio e con il pieno di carburante, insieme alle documentazioni necessarie. Se all inizio del periodo di noleggio il locatore ritarda la consegna dell oggetto del noleggio al locatario, quest ultimo può richiedere un risarcimento nel caso in cui egli sia in grado di comprovare che a suo carico si è originato un danno a causa di un tale ritardo. Fatta salva la regolamentazione di cui all art. 5.1, in caso di lieve negligenza, il risarcimento che deve essere prestato dal locatore per ogni giornata di lavoro è limitato al massimo all importo del prezzo di noleggio netto quotidiano. Dopo aver stabilito un termine di scadenza adeguato, il locatario può recedere dal contratto se dopo la scadenza di tale termine il locatore continua ad essere in ritardo. 3.2 In caso di ritardo il locatore ha anche il diritto di mettere a disposizione del locatario a scopo riparazione del danno un oggetto di noleggio funzionale dello stesso valore, nella misura in cui ciò possa essere considerato ragionevole ed accettabile per il locatario. 4. Difetti in occasione della consegna dell oggetto del noleggio 4.1 Il locatario ha il diritto di ispezionare l oggetto del noleggio in tempo utile prima dell inizio del periodo di noleggio e di reclamare gli eventuali difetti. Le spese collegate ad una tale ispezione sono a carico del locatario. 4.2 In occasione della consegna i difetti riconoscibili che pregiudicano in modo non trascurabile l impiego previsto non possono più essere reclamati, a meno che essi non siano stati segnalati per iscritto al locatore immediatamente dopo l ispezione eseguita. Gli ulteriori difetti già esistenti in occasione della consegna devono essere segnalati per iscritto immediatamente dopo che la loro esistenza è stata scoperta. 4.3 Il locatore ha l obbligo di eliminare a proprie spese i difetti reclamati esistenti al momento della consegna. A sua propria discrezione il locatore può anche far eseguire l eliminazione dei difetti da parte del locatore e sostenere in questo caso le spese necessarie a ciò collegate. Il locatore ha anche il diritto di mettere a disposizione del locatario un oggetto di noleggio funzionale dello stesso valore, nella misura in cui ciò possa essere considerato ragionevole ed accettabile per il locatario. In presenza di pregiudizi essenziali dell oggetto del noleggio l obbligo di pagamento a carico del locatario si posticipa in corrispondenza del periodo di tempo in cui l oggetto del noleggio non risulta idoneo per essere impiegato in corrispondenza di quanto concordato in ambito contrattuale. Per il periodo nel corso del quale l idoneità dell oggetto del noleggio è compromessa, il locatario ha l obbligo di corrispondere soltanto un canone di affitto ridotto in modo adeguato. I pregiudizi trascurabili dell idoneità dell oggetto del noleggio non vengono considerati.
3 4.4 Se il locatore lascia scadere infruttuosamente e per sua colpa un termine successivo adeguato a lui imposto per l eliminazione di uno dei difetti esistenti al momento della consegna dell oggetto del noleggio, il locatario ha il diritto di recedere dal contratto. Il diritto di rescissione del contratto di spettanza del locatario esiste anche in relazione ad altri casi di mancata eliminazione da parte del locatore di uno dei difetti esistenti al momento della consegna dell oggetto del noleggio. 5. Limitazione della responsabilità del locatore 5.1 Ulteriori diritti di risarcimento danni nei confronti del locatore e soprattutto i diritti di risarcimento di danni che non si sono originati dall oggetto del noleggio in quanto tale possono essere fatti valere dal locatario esclusivamente in caso di: violazione dolosa di un obbligo da parte del locatore; violazione gravemente colposa di un obbligo da parte del locatore oppure violazione dolosa o gravemente colposa di un obbligo da parte di un legale rappresentante o di agente o mandatario del locatore; violazione colposa di obblighi contrattuali di carattere essenziale, nella misura in cui in questo modo viene pregiudicato lo scopo del contratto per quanto riguarda i danni prevedibili contrattualmente tipici; danni derivanti da casi di morte o infortunio oppure danni alla salute che vengono causati da una violazione colposa di un obbligo da parte de locatore oppure dalla violazione dolosa o gravemente colposa di un obbligo da parte di un legale rappresentante o di agente o mandatario del locatore; responsabilità del locatore per danni alle persone o per danni materiali ad oggetti impiegati in ambito privato secondo quanto previsto dalla Legge tedesca sulla responsabilità per i prodotti In tutti gli alti casi viene esclusa qualsiasi responsabilità per risarcimento danni. 5.2 Se per colpa del locatore l oggetto del noleggio non può essere impiegato dal locatario in conformità a quanto previsto dal contratto a causa mancata esecuzione o esecuzione errata di proposte e consulenze che devono essere prestate prima o dopo la stipulazione del contratto, nonché di ulteriori obblighi accessori soprattutto in relazione alle istruzioni per l uso e la manutenzione dell oggetto del noleggio valgono in modo corrispondente le regolamentazioni di cui agli articoli 4.3, 4.4 e 5.1, con esclusione di qualsiasi altro diritto di spettanza del locatario. 6. Canone di affitto e pagamento, cessione per la garanzia del canone dovuto 6.1 Il calcolo del canone di affitto si basa su di un orario di lavoro quotidiano fino a 8 ore. Il calcolo avviene sulla base di una settimana di cinque giorni lavorativi (da Lunedì a Venerdì). Le attività lavorative eseguite al fine-settimana, le ore lavorative supplementari e gli impieghi particolarmente gravosi devono essere comunicati al locatore e saranno messi in conto separatamente.
4 6.2 A meno che non venga indicato altrimenti, i prezzi si intendono rispettivamente con l aggiunta dell I.V.A. prevista dalla legge. 6.3 Il locatore ha in ogni momento il diritto di richiedere al locatario il pagamento di un anticipo di entità adeguata sul canone d affitto oppure, se ciò è stato concordato, anche il pagamento anticipato complessivo di esso. 6.4 Il diritto di trattenere pagamenti oppure di compensare contropretese spetta al locatario soltanto nella misura in cui le sue contropretese sono incontestabili oppure sono state accertate con autorità di cosa giudicata, nonché quando si tratta di contropretese come quelle sopra indicate che possono essere decise sulla base dello stato degli atti nell ambito di un procedimento giuridico in corso. 6.5 Se il locatario ritarda l esecuzione del pagamento di un importo esigibile per un periodo superiore a 14 giorni del calendario dopo un corrispondente sollecito di pagamento scritto, il locatore, dopo averne data corrispondente comunicazione, ha il diritto di ritirare l oggetto del contratto e di disporre in altro modo di esso senza dover rivolgersi al tribunale ed a spese del locatario, il quale ha l obbligo di rendere possibile al locatore l accesso all oggetto del noleggio ed il suo trasporto. I diritti spettanti al locatore sulla base del contratto continuano ad esistere. Gli importi che il locatore ha ricevuto nel corso della durata del contratto concordata in virtù di un eventuale ulteriore noleggio dell oggetto del contratto vengono però compensati, con la deduzione delle spese originatesi a causa del recupero e del nuovo noleggio dell oggetto del contratto. 6.6 Gli importi in sospeso vengono registrati nel conto corrente per quanto riguarda la riserva di proprietà in conto corrente eventualmente concordata fra le parti contraenti. 6.7 Il locatore ha il diritto di richiedere in ogni momento al locatario come garanzia una cauzione infruttifera di entità adeguata. 6.8 Il locatario cede al locatore i diritti a lui spettanti nei confronti del suo committente su incarico del quale l oggetto del noleggio viene impiegato, in corrispondenza dell entità del canone di affitto concordato e con la deduzione della cauzione ricevuta. Il locatore accetta tale cessione. 7. Clausola di sospensione dell esercizio 7.1 Se nel luogo di lavoro per cui l attrezzatura è stata noleggiata le attività lavorative vengono sospese a causa di circostanze che non sono imputabili né al locatario, né al suo committente (per esempio a causa gelo, inondazioni, scioperi, disordini interni, eventi bellici, disposizioni di autorità) per almeno dieci giorni consecutivi, a partire dall undicesimo giorno del calendario questo periodo viene considerato come periodo di sospensione dell esercizio. 7.2 La durata del periodo di noleggio concordata a tempo determinato viene in questo caso prolungata in corrispondenza del periodo di sospensione dell esercizio.
5 7.3 Per il periodo di sospensione dell esercizio il locatario ha l obbligo di pagare la quota percentuale concordata del canone di affitto stabilito corrispondente a questo periodo, considerando un turno di lavoro quotidiano di 8 ore. A meno che non sia stato concordato altrimenti, vale la quota percentuale del 75% comunemente adottata in ambito commerciale 7.4 Il locatario deve comunicare immediatamente per iscritto al locatore sia la sospensione dei lavori, che la loro ripresa. A seguito corrispondente richiesta egli ha inoltre l obbligo di comprovare per mezzo di documenti il periodo di sospensione dell esercizio. 8. Obbligo di mantenimento a carico del locatario 8.1 Il locatario è obbligato, a) a proteggere in ogni modo possibile l oggetto del noleggio dai sovraccarichi; b) ad eseguire in modo professionale, a regola d arte ed a proprie spese la cura e la manutenzione dell oggetto del noleggio; c) a comunicare in tempo utile le attività necessarie di ispezione e riparazione ed a farle eseguire immediatamente da parte del locatore. Le spese a ciò collegate sono a carico del locatore, quando è possibile comprovare che il locatario ed i suoi ausiliari abbiano agito con la dovuta diligenza. 8.2 Il locatore ha in ogni momento il diritto di visionare l oggetto del contratto e di ispezionarlo oppure di farlo ispezionare da un suo incaricato, dopo essersi accordato in merito con il locatario. Il locatario è obbligato a facilitare in qualsiasi modo possibile l ispezione eseguita dal locatore oppure dal suo incaricato. Le spese collegate ad una tale ispezione sono a carico del locatore. 9. Responsabilità del locatario in caso di locazione con personale di servizio In caso di locazione dell oggetto del noleggio con personale di servizio tale personale può essere impiegato esclusivamente per la manovra dell oggetto del noleggio e non per eseguire altri lavori. In relazione ai danni che vengono causati dal personale di servizio il locatore è responsabile esclusivamente quando egli non ha selezionato in modo regolare il personale di servizio. In tutti gli altri casi la responsabilità è a carico del locatario. 10. Cessazione del periodo di noleggio e restituzione dell oggetto del noleggio 10.1 Il locatario è obbligato a segnalare anticipatamente ed in tempo utile al locatore la sua intenzione di restituire l oggetto del noleggio (notifica di disponibilità) Il periodo di noleggio termina nella giornata in cui l oggetto del noleggio unitamente a tutte le parti necessarie per la sua messa in esercizio perviene in condizioni regolari e conformi a quanto previsto dal contratto presso il magazzino del locatore oppure presso un altro luogo di destinazione concordato, ma comunque non prima della scadenza del periodo di noleggio concordato. Vale in modo corrispondente la seconda parte dell ultima frase dell art. 6.5.
6 10.3 Il locatario ha l obbligo di restituire o di predisporre per il ritiro l oggetto del noleggio pronto per l esercizio, ripulito, nonché eventualmente con il pieno di carburante. Vale in modo corrispondente l articolo 8.1, commi b) e c) La restituzione deve avvenire nel corso del normale orario commerciale del locatore ed in tempo utile affinché il locatore possa essere in grado di controllare l oggetto del noleggio nel giorno stesso in cui avviene la restituzione. 11. Violazione dell obbligo di mantenimento 11.1 Se l oggetto del noleggio viene restituito in condizioni tali da ritenere che il locatario non abbia adempiuto al suo obbligo di mantenimento di cui all art. 8 delle presenti condizioni, a carico del locatario esiste un obbligo di pagamento di entità corrispondente al canone di affitto come risarcimento per il periodo di tempo che si protrae fino all ultimazione delle attività di riparazione non eseguite contrariamente a quanto previsto dal contratto L entità dei difetti e dei danneggiamenti imputabili al locatario deve essere comunicata al locatario stesso ed a lui deve essere data la possibilità di controllare l oggetto del noleggio. L entità stimata delle spese previste per le attività di riparazione necessarie allo scopo di eliminare i difetti ed i danneggiamenti deve essere comunicata dal locatore al locatario possibilmente prima dell inizio dei lavori di riparazione La regolare restituzione dell oggetto del noleggio si intende come riconosciuta dal locatore quando, in caso di restituzione in tempo utile ai sensi dell art delle presenti condizioni, i difetti riconoscibili non sono stati immediatamente reclamati e quando i difetti di altra natura non sono stati reclamati entro 14 giorni dall arrivo dell oggetto del noleggio presso il luogo di destinazione. 12. Ulteriori obblighi a carico del locatario 12.1 Senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore il locatario non può affidare a terzi l oggetto del noleggio e non può cedere ad essi diritti derivanti dal presente contratto, né concedere ad essi diritti di qualsiasi tipo in relazione all oggetto del noleggio Nel caso in cui un terzo faccia valere diritti in relazione all oggetto del noleggio a causa sequestro, pignoramento o procedure simili, il locatario è obbligato ad informare immediatamente per iscritto in merito il locatore (informandolo dapprima anche verbalmente), nonché ad informare immediatamente di ciò il terzo interessato tramite comunicazione scritta documentabile Il locatario ha l obbligo di adottare misure idonee allo scopo di proteggere dal furto l oggetto del noleggio Ogni volta che si verifica un incidente il locatario ha l obbligo di informare in merito il locatore e di attendere le sue istruzioni. Nei casi di incidente stradale o di sospetta esecuzione di reati (per esempio furto o danni materiali) deve essere coinvolta la Polizia Se il locatario viola colposamente le prescrizioni di cui agli art , egli è obbligato a risarcire al locatore tutti i danni da ciò originati.
7 13. Rescissione 13.1 a) Il contratto di noleggio stipulato per un periodo di tempo determinato non può fondamentalmente essere rescisso da nessuna delle due parti contraenti. b) Lo stesso vale per quanto riguarda il periodo minimo di noleggio nell ambito di un contratto di noleggio stipulato a tempo indeterminato. Dopo la scadenza del periodo minimo di noleggio il locatario ha il diritto di rescindere il contratto di noleggio stipulato a tempo indeterminato con un termine di preavviso di un giorno. c) Per quanto riguarda i contratti di noleggio stipulati a tempo indeterminato e senza durata minima di noleggio, il termine di preavviso è di un giorno, quando il canone di affitto è stato concordato su base giornaliera due giorni, quando il canone di affitto è stato concordato su base settimanale una settimana, quando il canone di affitto è stato concordato su base mensile Il locatore ha il diritto di rescindere il contratto di noleggio dopo averne data corrispondente comunicazione e senza dover osservare alcun termine di preavviso: a) nei casi di cui all art. 6.5; b) quando, dopo la stipulazione del contratto, il locatore riconosce che il suo diritto a ricevere il pagamento del canone di affitto viene pregiudicato a causa insufficiente capacità economica del locatario; c) quando il locatario, senza l autorizzazione del locatore, impiega l oggetto del noleggio o parti di esso in modo non corrispondente alle prescrizioni oppure quando il locatario, senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore, trasporta l oggetto del noleggio in un altro luogo al di fuori del paese del locatore; d) nei casi di violazione dell art. 8.1 e dell art delle presenti condizioni Se il locatore esercita il diritto di rescissione a lui spettante secondo quanto previsto dall art. 13.2, si applica in modo corrispondente l art. 6.5, in collegamento con gli articoli 10 e 11 delle presenti condizioni Il locatario può rescindere il contratto di noleggio dopo averne data corrispondente comunicazione e senza dover osservare alcun termine di preavviso quando non è più possibile impiegare a lungo termine l oggetto del noleggio per ragioni imputabili al locatore. 14. Perdita dell oggetto del contratto 14.1 Se il locatario non è in grado di adempiere all obbligo di restituzione dell oggetto del noleggio di sua competenza ai sensi dell art delle presenti condizioni a causa di un suo comportamento colposo oppure per ragioni coercitive di natura tecnica, egli è obbligato a risarcire il danno. 15. Diritto applicabile e foro competente 15.1 Il presente contratto è sottoposto al diritto della Repubblica Federale Tedesca.
8 15.2 Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni derivanti dal presente contratto o in collegamento con esso è la sede commerciale del locatore oppure la sede della sua succursale o la sede della sua impresa collegata che ha stipulato il contratto Se il locatario è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico oppure un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo per tutte le controversie che si originano direttamente o indirettamente in virtù della relazione contrattuale è la sede commerciale del locatore oppure a libera discrezione di quest ultimo la sua filiale e/o succursale che ha stipulato il contratto. Il locatore ha però anche la facoltà di adire il tribunale competente per la sede del locatario Nel caso in cui attualmente o in futuro una convenzione del presente contratto dovesse risultare in tutto o in parte giuridicamente inefficace oppure ineseguibile o nel caso in cui essa dovesse perdere la sua efficacia, ciò non pregiudicherebbe in alcun modo la validità delle sue restanti norme.
CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Le presenti CG CB-CARD si applicano agli utilizzatori delle biciclette di CITYBIKE WIEN,
DettagliCondizioni generali di locazione
Condizioni generali di locazione 1. Validità delle condizioni 1.1 Ogni contratto è stipulato esclusivamente secondo le nostre condizioni generali, commerciali e di locazione (illustrate di seguito), valide
DettagliREGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.
REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
Dettagli2. I prezzi sono intesi al netto dell IVA in vigore il giorno della fatturazione.
Condizioni generali di vendita (versione data 01.10.2010) 1 Ambito di validità Oggetto del contratto 1. Le nostre CGV valgono per la fornitura di cose mobili, conformemente alle disposizioni del contratto
DettagliCondizioni derivati DEGIRO
Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull
DettagliSpazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1
1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
DettagliPREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013
La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e
DettagliL anno il giorno del mese di, in Firenze, Tra. TOSCANA ENERGIA S.p.A., con sede legale in Firenze, via Dei Neri 25, Codice Fiscale -
CONTRATTO DI LOCAZIONE L anno il giorno del mese di, in Firenze, nella sede di Piazza Mattei 3 Tra TOSCANA ENERGIA S.p.A., con sede legale in Firenze, via Dei Neri 25, Codice Fiscale - Partita I.V.A. n.
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA
CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:
DettagliCONTRATTO DI LOCAZIONE DELL UNITA IMMOBILIARE DI
ALLEGATO A Schema contratto di locazione Rep. n. COMUNE DI SARONNO PROVINCIA DI VARESE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA COMUNALE SITA IN VIA VERDI N. 7 TRA Il Comune di Saronno
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliRegolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali
COMUNE DI RIVELLO Provincia di Potenza Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 in data 19 agosto 2008. ART. 1 Oggetto
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliContratto di comodato
Contratto di comodato/ prestito d uso per attrezzature tra Tratter Engineering S.r.l. Via Luigi Negrelli 13 I -39100 Bolzano Part. IT-01674780216 (sede legale) (di seguito chiamato committente o TE) e
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliContratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto
Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto Tra la Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via, tel. partita IVA (o codice fiscale) n
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1.
ACCORDO DI RISERVATEZZA fra Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. Scopo Le parti intendono iniziare e protrarre per la durata di
DettagliAREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA ELETTRICA RELATIVI AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE (INSTALLAZIONE,
DettagliREGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI
COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliAccordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti
Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliREGOLAMENTO D USO E TARIFFE DELL IMPIANTO INDOOR DI ATLETICA LEGGERA DI ANCONA
REGOLAMENTO D USO E TARIFFE DELL IMPIANTO INDOOR DI ATLETICA LEGGERA DI ANCONA 1. Il Comitato Regionale Fidal Marche si impegna a concedere in uso l utilizzo dell impianto indoor di atletica leggera sito
DettagliContratto di locazione commerciale per attività industriale
Contratto di locazione commerciale per attività industriale Addì ***, in *** sono presenti: - ***, con sede legale in ***, P. IVA ***, nel presente atto rappresentata da ***, C.F. ***, residente in ***,
DettagliCONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL
CONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL Versione del 01 Dicembre 2015 DEFINIZIONI Cliente: persona fisica o giuridica, consumatore o professionista,
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA
COMUNE DI BASCHI PROVINCIA DI TERNI REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA (Approvato con delibera consiliare n. 50 del 30.09.2010) TITOLO I Norme Generali TITOLO II Trasporto
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto
SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna
DettagliTECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.
ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare
DettagliBOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari
DettagliL anno., il giorno. del mese di.. presso
BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA
DettagliORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO
ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO
DettagliC O N D I Z I O N I G E N E R A L I C I T Y B I K E - C A R D ( C G - C B - C A R D )
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien C O N D I Z I O N I G E N E R A L I C I T Y B I K E - C A R D ( C G - C B - C A R D ) Le condizioni generali di CITYBIKE-CARD sono stipulate
Dettaglidel 27/02/2007 n. 184
D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività
DettagliSOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,
DettagliEurocontratto di NOLEGGIO AUTO
Eurocontratto di NOLEGGIO AUTO 1 Pistoia, Contratto N La Società/Impresa di autonoleggio (Locatrice) concede in noleggio al/alla Sig/Società che sottoscrive il presente contratto, in nome proprio/in qualità
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1) Definizioni 1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate Condizioni di Vendita ), i seguenti termini avranno il significato di seguito
DettagliDeliberazione N.: 4 del: 21/01/2015
Deliberazione N.: 4 del: 21/01/2015 Oggetto : RAPHAEL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA EX ART. 58 CCNL 08.06.2000 - VARIAZIONE. Pubblicazione all Albo on line per
DettagliIT CALENDARIO DEI CORSI 2016
CORSI INTENSIVI SEDI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE Intensivo 8 Berlino 04.01. 26.02. 29.02. 23.04. 25.04. 18.06. 04.07. 26.08. 29.08. 21.10.
Dettaglipunto di vista culturale e sociale senza contraddire ai principi fondamentali dell animazione giovanile in uno spazio vitale aperto;
Tel: 0471/952020, Handy:348/3921291 c/c: 24.054-1 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA da compilarsi in stampatello) art. 1 L associazione Jugendzentrum Fly, qui di seguito anche locatore, concede in locazione
DettagliLEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO
Comune di Mesocco Cantone dei Grigioni LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO Legge per la diffusione di canali esteri nel Moesano Pagina 1 di 5 Indice A. GENERALITÀ... 3 Art. 1 Principio...
DettagliCOMUNE DI PALAIA. Eccezionalmente l uso può essere concesso per manifestazioni che si tengono al di fuori del territorio comunale.
COMUNE DI PALAIA DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI ATTREZZATURE COMUNALI (SEDIE E TAVOLI) PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI INDICE Art. 1 Oggetto. Art. 2 Modalità di concessione
DettagliCOMUNE DI CERIANO LAGHETTO. Provincia Monza e Brianza CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL UNITA IMMOBILIARE DI
ALLEGATO B Schema contratto di locazione Rep. n. COMUNE DI CERIANO LAGHETTO Provincia Monza e Brianza CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA COMUNALE SITA IN PIAZZA DIAZ DENOMINATA
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da
ACCORDO DI RISERVATEZZA Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da quattro pagine, le parti (Nome ricercatore) nato/a a (Luogo) il (data di nascita),
DettagliCOMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO Per
SCHEMA DI CONTRATTO Per L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICO - AMMINISTRATIVI SOTTOSTANTI
DettagliSCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI
1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta
Dettagli1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE
OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.
DettagliAllegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE
Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE 1 Premessa Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 del D.lgs 231/01, (di seguito Modello) è costituito dalla
DettagliCONTRATTO PER LA MOBILITA GRATUITA GARANTITA. L anno, il giorno del mese di in, TRA
C O M U N E D I V I G O N Z A PROVINCIA DI PADOVA Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 Tel. 0498090211 - Fax 0498090200 www.comune.vigonza.pd.it SETTORE SERVIZI SOCIALI Allegato n. 1 CONTRATTO PER LA MOBILITA
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A
LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di
DettagliCondizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali
Condizioni generali e basi contrattuali 1. Basi contrattuali 1.1. Conclusione e oggetto del contratto Il contratto è concluso quando il mandante accetta per iscritto, mediante firma, l offerta presentata
DettagliModulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5
Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliComunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Informa i Lavoratori che:
OGGETTO: Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Con la presente la sottoscritta impresa con sede in Via...::::: Informa
Dettaglin 2011112799 SGQ Certificato n. 1115798
CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (organico e potatura) RACCOLTI IN CASSONI SCARRABILI DA MC. 25-30, DALLA SEDE SOCIALE DI Bar.S.A. S.p.A. ALLA SEDE
DettagliCONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1
Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal
DettagliCONTRATTO QUADRO CAR2GO
CONTRATTO QUADRO CAR2GO Pagina 1 di 5 Fra il cliente e car2go Italia S.r.l. (di seguito denominata "car2go")viene stipulato il seguente Contratto Quadro di car sharing (il Contratto Quadro ): 1) Il presente
DettagliCONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO DI STRUTTURE RICETTIVE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO ARCHITETTONICO AMBIENTALE O ARTISTICO
CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO DI STRUTTURE RICETTIVE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO ARCHITETTONICO AMBIENTALE O ARTISTICO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE L anno. giorno. del mese di.. nella sede
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliDISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE **********************************************************************
DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE ********************************************************************** L anno..., addì... (...) mese di..., fra il Sig.... nato a il... cf:..., residenza... o società...
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA
É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice
DettagliISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara
Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI
DettagliPREVENTIVO uno strumento che ci tutela!
PREVENTIVO uno strumento che ci tutela! PREMESSA. Prima di avviare un qualsiasi rapporto professionale o commerciale, la richiesta e la compilazione di un preventivo, non rappresentano solo e soltanto
DettagliINCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300
INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul
DettagliLICENZA D USO di SOFTWARE
LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239
DettagliCONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se
Ent 5 CONTRATTO DI AGENZIA Con la presente scrittura privata, fra i sigg.:..., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se trattasi di società di capitali indicare
DettagliCONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE Con la presente scrittura privata: il locatore Comune di Cairate con sede in Cairate (Va), Piazza Libertà n 7,codice fiscale 00309270122, nella persona di., nato a il
DettagliREGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI
REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI ARTICOLO N.1 DEFINIZIONE La reperibilità è l obbligo del lavoratore di porsi in
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO
Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO INFORMATICO ALL ATTIVITÀ DI ESTRAPOLAZIONE, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO STATISTICO
DettagliCondizioni generali di vendita (CGV) del Cham Paper Group e delle sue società affiliate
Condizioni generali di vendita (CGV) del Cham Paper Group e delle sue società affiliate 1. Campo d applicazione Salvo diversi accordi tra le parti, le presenti Condizioni generali di vendita (di seguito
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliCOMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE INDICE: ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7 : ARTICOLO
DettagliI COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR
I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR Per quanto riguarda i costi mediazione, ferme le spese di avvio (pari a 40 euro + IVA, alle quali possono essere aggiunte ulteriori
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Acquisto di n. 1 mini escavatore da impiegare nei lavori di manutenzione delle strade SALERNO, 10 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Bernardo Saja) Oggetto
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliLeasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
DettagliALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1) OGGETTO DELLA LOCAZIONE Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, l immobile di sua proprietà
DettagliCondizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna
Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)
DettagliCOMUNE DI OLIVETO LARIO Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER L USO DELLE SALE, DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE
COMUNE DI OLIVETO LARIO Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER L USO DELLE SALE, DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05/03/2010 ART.
DettagliNUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti
DettagliRegolamento per l erogazione dei buoni pasto COMUNE DI NARNI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE
COMUNE DI NARNI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE 1 Art.1 PRINCIPI GENERALI... Art.2 VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE. Art.3 DIRITTO AL BUONO PASTO..
DettagliCHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Cagliari s.c. Viale Armando Diaz, 107/109-09125 CAGLIARI - (CA) Telefono: 070342941 - Fax: 07034294220-221 E-mail: direzione@bcccagliari.bcc.it
DettagliInquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini
"Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento
DettagliServizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi
Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi Nel presente documento sono elencati i termini e le condizioni che disciplinano i rapporti tra 9am,
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI MANDATO PER AVVOCATI
CONDIZIONI GENERALI DI MANDATO PER AVVOCATI 1. Campo di applicazione 1.1. Le condizioni generali di mandato si applicano a tutte le attività e gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità giudiziarie
DettagliCOMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 29.05.2010 1 Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Finalità del servizio
DettagliCONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA
1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr.80054330586
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO
Modulo n.mepp26 Agg. n. 002 Data aggiornamento 05.02.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Accordo 08 agosto 2012 fra Regione Emilia-Romagna sistema bancario
Dettagli1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento
1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: Il presente contratto si intende stipulato tra Frinzer Srl., con sede in Via Museo 4 39100, Bolzano (BZ) - P.Iva - P.I. 02684100213 (in seguito per brevità
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliCOMUNE di VERZUOLO Provincia di CUNEO
SCHEDA N 1 Art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 Nei mesi di marzo, giugno, ottobre i responsabili di posizione organizzativa inviano al Responsabile Anticorruzione apposita comunicazione con la quale danno
DettagliCOMUNE DI MOGGIO-CREMENO-CASSINA V.NA-BARZIO
COMUNE DI MOGGIO-CREMENO-CASSINA V.NA-BARZIO REGOLAMENTO DI GESTIONE ED UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE SITO IN BARZIO, VIA MILANO VIA PRATOBUSCANTE MAPP. 3947/702 INDICE Art. 1 - Disposizioni
DettagliDIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS
DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS Dal 1 marzo 2013 è in vigore il Regolamento (UE) n. 181/2011, che stabilisce i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, prevedendo,
DettagliAllegato C Regolamento volontari canile/gattile
Allegato C Regolamento volontari canile/gattile REGOLAMENTO VOLONTARI CANILE/GATTILE OGGETTO ARTICOLO 1 Il presente Regolamento disciplina le procedure di accesso e le modalità di esercizio dell attività
Dettagli