MODULO DI RICHIESTA DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO (artt. 12 e 13, TUIR 917/86 e successive modificazioni)

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1 MODULO DI RICHIESTA DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO (artt. 12 e 13, TUIR 917/86 e successive modificazioni) La Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) sancisce l obbligo per i lavoratori ed i collaboratori di presentare ogni anno la dichiarazione per la richiesta delle detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico (di cui agli artt.12 e 13 del Tuir D.P.R. 917/1986), anche in assenza di variazioni rispetto alle comunicazioni effettuate in passato. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni occorre quindi che i lavoratori compilino una richiesta in tal senso, completa dei codici fiscali dei familiari fiscalmente a carico, in assenza dei quali non sarà possibile riconoscere tali detrazioni. A tale richiesta andranno allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia per tutti i lavoratori stranieri. In tal caso, se la richiesta riguarda familiari residenti all estero, la documentazione andrà prodotta secondo le norme stabilite per la validazione dei documenti in lingua straniera. Si rende pertanto necessario far compilare ai vostri dipendenti e collaboratori il nuovo modello di dichiarazione, facendo leggere le istruzioni di compilazione allegate allo stesso. In allegato la Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell art.23 del DPR n.600/73 e le relative istruzioni di compilazione.

2 DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL ART.23 DEL DPR n.600/73 Il/la sottoscritto/a nato/a il a Residente a Via Codice fiscale Stato civile: celibe/nubile separato/a legalmente ed effettivamente divorziato/a coniugato/a vedovo/a in qualità di dipendente/collaboratore di codesta impresa Dichiara sotto la propria responsabilità di avere diritto per l anno d imposta 2010 alle seguenti detrazioni d imposta previste dagli artt. 12 e 13 del Dpr 917/1986, e si impegna a comunicare eventuali variazioni alla presente dichiarazione (A) DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Detrazione per reddito da lavoro dipendente A tal proposito dichiaro: di presumere di conseguire nell anno 2010 un reddito di euro oltre a quello percepito dal presente rapporto di lavoro; che il reddito dell abitazione principale è pari a euro (B) DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO 1) DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO Detrazione per coniuge a carico; Nome e Cognome codice fiscale del coniuge per tutto l anno; dal al 2) DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO Percentuale di spettanza 100%, 50%; figlio disabile; applicazione detrazione pari a quella per il coniuge

3 Percentuale di spettanza 100%, 50%; figlio disabile. Percentuale di spettanza 100%, 50%; figlio disabile. Percentuale di spettanza 100%, 50%; figlio disabile. Percentuale di spettanza 100%, 50%; figlio disabile. 3) DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO Detrazione per familiare; Nome e Cognome grado di parentela ; codice fiscale del familiare ; percentuale di spettanza %. Detrazione per familiare; Nome e Cognome grado di parentela ; codice fiscale del familiare ; percentuale di spettanza %. In fede Data Firma OPZIONI Il sottoscritto, avvalendosi delle facoltà previste dall articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, chiede, ai fini dell applicazione delle ritenute fiscali per l anno in corso, di considerare anche le somme corrisposte, le ritenute operate e le detrazioni effettuate nel corso di altri rapporti di lavoro e/o collaborazione dei quali produce certificazione. Il sottoscritto chiede l applicazione della maggiore aliquota di tassazione del % invece di quelle normalmente applicabili. Data Firma

4 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI GENERALI A Per tutte le detrazioni la cui attribuzione è effettuata in base al reddito, per determinare l ammontare della detrazione spettante, il datore di lavoro farà riferimento, in via presuntiva, all ammontare complessivo dei redditi che corrisponderà nel periodo d imposta, salva eventuale diversa indicazione del dichiarante circa il presumibile importo del proprio reddito complessivo per l anno cui si riferisce la detrazione. Il sostituto d imposta può, su richiesta del dichiarante, applicare un aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. Le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione deve essere ripresentata al verificarsi di eventuali variazioni e comunque ogni anno. Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato Per ottenere le detrazioni per lavoro dipendente è obbligatorio compilare il modulo. È considerato neutro, a fini della determinazione del reddito su cui calcolare la detrazione, il reddito da abitazione principale (prima casa). La spettanza delle detrazioni è collegata a situazioni oggettive (es. qualità di dipendente o di pensionato del sostituito) di cui il sostituto è a conoscenza. Per ciò stesso, l Agenzia delle Entrate ritiene che le altre detrazioni, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il lavoratore, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal datore di lavoro sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio datore di lavoro affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva. B Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia

5 È obbligatorio indicare il codice fiscale dei familiari a carico (punto 1, 2, 3) Le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono siano a carico e cioè possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all abitazione principale, non superiore a 2.840,51 euro, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Il predetto limite è fissato con riferimento all intero periodo d imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso dell anno. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Le detrazioni per i figli spettano a prescindere dall età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma restando la sussistenza della condizione del limite di reddito. I genitori non possono ripartire liberamente fra loro la detrazione per i figli a carico in base alla convenienza economica. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Relativamente alle detrazioni per familiari a carico la richiesta annuale da parte del sostituito è condizione essenziale per il loro riconoscimento. Al fine della loro corretta gestione, in relazione a ciascun periodo d imposta, il sostituto d imposta dovrà richiedere al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, e può continuare a riconoscere, medio tempore, le detrazioni fiscali. Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto d imposta, a partire dal mese successivo, non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà a recuperare le detrazioni dello stesso tipo medio tempore attribuite al lavoratore. Il suddetto recupero esclude l irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d imposta. La detrazione per i figli è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta per intero al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Altre situazioni: In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ripartizione della detrazione tra i genitori è diversamente disciplinata a seconda che sia stabilito o meno l affidamento congiunto dei figli. La detrazione spetta, infatti, in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, al genitore affidatario, salvo la possibilità di un diverso accordo finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% tra i genitori, ovvero ad attribuire l intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori, salvo diverso accordo per attribuire l intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. La rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell altro, non opera automaticamente, ma deve essere portata a conoscenza dell altro genitore e presuppone un intesa tra i genitori, i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. La predetta intesa non è obbligatoria e può intervenire solo nel caso in cui

6 un genitore, non avendo la possibilità di usufruire della detrazione per limiti dell imposta dovuta, comunichi all altro la volontà di attribuire la detrazione per l intera quota. Con riferimento ai genitori non coniugati trova applicazione la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli; in assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato. Detrazione coniuge a carico per il primo figlio (quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico): è attribuita se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (la mancanza del coniuge si verifica nelle seguenti ipotesi: l altro genitore è deceduto, l altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali, da certificazione dell autorità giudiziaria risulta lo stato di abbandono del coniuge). In presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo. DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI La legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) all art.1, co.1325, ha previsto che per i cittadini extracomunitari residenti i quali richiedono, sia attraverso il sostituto d imposta, sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, la documentazione attestante lo status di familiare a carico può essere formata, alternativamente, da: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all origine dal consolato italiano del Paese d origine. Per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali da cui risulti l iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, il coniugio (matrimonio) può essere documentato attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima. Se il coniuge non è residente in Italia, invece, il legame deve essere documentato nelle forme sopra specificate e previste dall articolo 1, comma 1325, della legge finanziaria per il La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione sopra richiamata, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. La legge n.244 del 2007, art.1 co.221, lett.a) (Finanziaria 2008) ha previsto, in linea generale,

7 che tutti i lavoratori devono comunicare annualmente al datore di lavoro di aver diritto alle detrazioni da lavoro e per i familiari a carico e, per i soggetti a carico, devono indicare il codice fiscale pena la mancata attribuzione del beneficio. La norma da ultimo richiamata non contiene deroghe particolari per i cittadini extracomunitari. L Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, che anche loro debbano comunicare annualmente al datore di lavoro il codice fiscale dei figli a carico (anche se residenti all estero), perché a tale adempimento è subordinata l attribuzione delle detrazioni fiscali. I lavoratori extracomunitari residenti, che vogliono fruire di dette detrazioni devono, quindi, richiedere l attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell Agenzia delle Entrate, i quali rilasceranno il codice previo esame della richiamata documentazione, prevista dalla legge n.296/06. Per tutte e tre le categorie di familiari sopraelencati ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51: si devono considerare i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione del reddito complessivo; non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva; si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Si deve considerare il reddito derivante da abitazione principale

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