FEDERCHIMICA CONFINDUSTRIA

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1 CONFINDUSTRIA ALLE AZIENDE ASSOCIATE ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI Loro Sedi Milano, 14 dicembre 2007 AP/fb Circolare IND n. 194/07 OGGETTO: Accordo per il rinnovo contrattuale di secondo biennio del CCNL 10 maggio 2006 per gli addetti all industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL. Il 6 dicembre u.s. è stato stipulato l Accordo per il rinnovo di secondo biennio del Contratto collettivo nazionale il cui testo completo, già inviato con nostra circolare IND n. 192/07 del 10 dicembre u.s. unitamente al nuovo testo dell art.4 del CCNL (che entrerà in vigore dal 1 febbraio 2009) relativo al sistema classificatorio, è anche reperibile nel nostro sito internet ( Il negoziato si è svolto, come consuetudine, in un clima costruttivo che ha consentito, in una fase di forti tensioni nel Paese in materia di lavoro e salario, di concludere la trattativa in tempi rapidi e con scelte contrattuali che la delegazione imprenditoriale ha valutato positive e compatibili. La scelta condivisa di dirottare quote salariali dai minimi contrattuali a FASCHIM, il Fondo settoriale di Assistenza sanitaria complementare, oltre a consentire un risparmio in termini di costi contrattuali dovuto ai vantaggi fiscali e contributivi previsti per questo tipo di spesa, vuole confermare la sensibilità del settore sui temi della responsabilità sociale e la volontà di rafforzare una scelta contrattuale finalizzata a rispondere alle esigenze reali degli addetti del settore. La revisione realizzata sulla classificazione del personale, che mantiene inalterati gli equilibri in atto e avvicina ulteriormente la normativa contrattuale alla realtà operativa delle imprese rafforzando il rapporto tra organizzazione del lavoro e sistema di inquadramento del personale, è finalizzata ad agevolare una gestione delle risorse umane moderna, flessibile, produttiva e non conflittuale. Di seguito gli specifici punti dell intesa Milano, Via Giovanni da Procida Roma, Viale Pasteur 10 B-1040 Bruxelles, Av. De la Joyeuse Entrée 1 Tel Fax Tel Fax Tel Fax federchimica@federchimica.it ist@federchimica.it istbrux@federchimica.org - Codice fiscale

2 2. 1. Aumento del trattamento minimo contrattuale L aumento medio riconosciuto per i prossimi due anni agli addetti del settore chimico e chimico-farmaceutico è pari a 103 euro (D1), dei quali 47 saranno erogati da gennaio 2008, ulteriori 47 a gennaio 2009 e un ultima tranche di 9 euro a ottobre Per i settori Fibre, Abrasivi, Lubrificanti e GPL, come di consueto sono stati previsti differenti aumenti contrattuali che consentono di realizzare costi complessivi coerenti con le specificità dei singoli settori. Per il dettaglio degli incrementi del trattamento contrattuale rimandiamo alle tabelle allegate. 2. Revisione del sistema di inquadramento Premettiamo che, in considerazione della particolare rilevanza e complessità della materia e della conseguente necessità di comprendere pienamente le innovazioni apportate al sistema classificatorio, le Parti hanno convenuto la decorrenza del nuovo sistema dal febbraio Prima di tale data Federchimica realizzerà, anche congiuntamente con le Organizzazioni sindacali, i necessari interventi informativi e formativi predisponendo specifiche pubblicazioni di approfondimento. Al momento, quindi, evidenziamo di seguito gli aspetti più rilevanti delle innovazioni al sistema classificatorio definite dalla specifica Commissione bilaterale e recepite dalle Parti con il rinnovo contrattuale (Cfr. documento inviato con nostra circolare IND n. 192/07), sottolineando che gli stessi non trovano applicazione per le imprese dei settori Abrasivi, Lubrificanti e GPL per i quali la revisione è stata rinviata. Mettiamo inoltre in evidenza che i lavori della Commissione proseguiranno con un ulteriore approfondimento, da esaurirsi entro giugno 2008, per l individuazione di possibili specificità per le PMI che tengano conto della loro tipologia organizzativa. Nello stesso periodo saranno realizzati ulteriori approfondimenti anche in materia di figure professionali dei lavoratori addetti al ciclo continuo.

3 3. Obiettivi della revisione del sistema Il lavoro di revisione, senza modificare l equilibrio complessivo del sistema di inquadramento è stato condotto con i seguenti obiettivi: - accrescere l oggettività e la trasparenza del sistema; - agevolare la comprensione e la coerente applicazione del sistema; - rafforzare il rapporto tra organizzazione del lavoro, ruoli, crescita professionale e il sistema di inquadramento del personale; - evidenziare l impatto sul sistema delle nuove tecnologie informatiche, dei sistemi di certificazione, della formazione. Riferimenti oggettivi per l inquadramento E stato formalizzato che l inquadramento è effettuato con riferimento alla posizione di lavoro effettivamente ricoperta dal lavoratore. Con l obiettivo di individuare e di facilitare il riconoscimento dei requisiti distintivi e di riferimento nelle declaratorie di categoria sono stati individuati 8 fattori graduati tra tutte le categorie: - 6 fattori essenziali: Conoscenza, Capacità, Competenze, Esperienza, Autonomia, Responsabilità. Questi fattori sono comuni a tutte le categorie e rappresentati in ciascuna declaratoria secondo un criterio di crescita dalla cat. F alla cat. A; - 2 fattori accessori: Modalità di rapporto con i collaboratori (supervisione, sviluppo, coordinamento, guida e controllo), Attività in gruppi di progetto (gestione, coordinamento, partecipazione). Questi fattori rispondono alle caratteristiche assunte da aree/modalità di attività delle organizzazioni nell ultimo decennio. E stato definito un Glossario che specifica il significato convenzionale attribuito a ciascun fattore delle declaratorie e che rappresenta, quindi, la chiave di lettura per la comprensione ed il corretto utilizzo delle declaratorie stesse. Sono stati inoltre evidenziati i criteri per l attribuzione dell inquadramento attraverso: 1) analisi della posizione di lavoro e dei suoi contenuti;

4 4. 2) attribuzione dell inquadramento alla posizione di lavoro, trovando la corrispondenza tra i contenuti della posizione di lavoro ed i contenuti delle declaratorie avvalendosi anche delle figure professionali (ex profili); 3) attribuzione dell inquadramento alla persona valutando il grado di copertura della posizione di lavoro da parte del lavoratore (grado di corrispondenza tra i requisiti richiesti dalla posizione e quelli espressi dal lavoratore). E stata formalizzata la possibilità di definire specifiche figure professionali a livello aziendale. E stato confermato il ruolo della RSU in relazione ad esigenze di verifica degli inquadramenti definiti dall impresa. Figure professionali e aree funzionali dell impresa Nel rinnovato sistema, le figure professionali (ex profili) sono state aggiornate e suddivise in 11 aree funzionali. Sia l individuazione delle Aree funzionali sia la distribuzione delle figure professionali nelle stesse sia i loro titoli sono esempi di riferimento offerti dal CCNL. Le imprese, mantenendo inalterata la propria autonomia organizzativa, hanno la possibilità di avvalersene sia per identità di titoli e contenuti delle figure professionali e delle aree funzionali, sia per associazione analogica. Fruibilità del nuovo sistema Con l intento di agevolare la fruibilità del rinnovato sistema classificatorio, per ogni categoria sono riportate: 1) la declaratoria (che contiene i riferimenti per l inquadramento) e in calce alla stessa il glossario (che riporta le definizioni dei fattori relativi alla specifica declaratoria); 2) una griglia con le figure professionali definite nel CCNL suddivise per area funzionale e posizione organizzativa (che fornisce un utile quadro d insieme considerata la numerosità delle figure professionali disponibili). 3. Assistenza sanitaria settoriale FASCHIM Con l Accordo le Parti hanno convenuto un operazione di promozione di FASCHIM che consentirà a tutti i lavoratori dei settori rappresentati di utilizzare i servizi del Fondo per la durata di un anno senza oneri a loro carico e, successivamente, di poter decidere la permanenza nel Fondo con costi del 50% inferiori a quelli attuali.

5 5. Come di consueto i costi di tale operazione (congiuntamente a quelli connessi agli incrementi dei minimi contrattuali e alle altre scelte effettuate) sono stati considerati utili, dalle Parti, per la valutazione dei complessivi oneri del rinnovo contrattuale. Anche in considerazione di quanto sopra è stato espressamente previsto che i costi riconducibili alle eventuali forme di assistenza sanitaria aziendali non potranno essere inferiori a quelli contrattualmente previsti per FASCHIM così come non potranno essere cumulati con gli stessi. Nel dettaglio le novità contrattuali relative a FASCHIM sono le seguenti. a) Dal 1 luglio 2008 la contribuzione a FASCHIM, fermo restando il suo attuale valore complessivo di 288 Euro annui, sarà suddivisa come segue: euro annui a carico delle imprese, da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di 54 euro; - 72 euro annui a carico dei lavoratori, da corrispondere al Fondo con rate mensili di 6 euro. b) La norma transitoria valida per il periodo 1 luglio giugno 2009 trova applicazione nei confronti: - di tutti i lavoratori, aventi i requisiti di cui al successivo alinea, che non siano iscritti ad una forma di assistenza sanitaria (FASCHIM o forma aziendale). Dal 1 luglio 2008 e fino al 30 giugno 2009, in forza della norma del CCNL l iscrizione a FASCHIM di tali lavoratori sarà quindi automatica ; - di tutti i lavoratori non in prova con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell orario normale legale e nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato (compresi gli apprendisti) purché la durata del contratto sia pari o superiore, al netto del periodo di prova, ad un anno (art.3 dello Statuto di FASCHIM); - dei lavoratori assunti dal 1 luglio 2008 al 31 maggio 2009 (ultima data utile per poter beneficiare delle prestazioni del Fondo in forza della norma transitoria di cui trattasi). Per questo arco temporale la contribuzione complessiva di iscrizione di 288 Euro annui, per tutti gli iscritti a FASCHIM (quindi sia i lavoratori iscritti in forza della norma transitoria in parola sia i lavoratori già precedentemente iscritti), sarà a totale carico delle imprese.

6 6. I lavoratori iscritti sulla base della norma transitoria potranno beneficiare delle prestazioni del Fondo a partire dal mese successivo a quello di iscrizione. Evidenziamo che al termine del periodo previsto dalla norma transitoria la contribuzione sarà quella di cui al precedente punto a) e tutti i lavoratori iscritti al Fondo sulla base della stessa NON manterranno l iscrizione in forma automatica. Gli stessi entro il 30 aprile 2009 dovranno manifestare, formalmente, all impresa (tramite apposito modulo che sarà predisposto da FASCHIM) la volontà di confermare o rinunciare alla iscrizione a FASCHIM. I lavoratori che non manifesteranno la loro volontà saranno equiparati a quelli che formalizzeranno la loro rinuncia e ciò comporterà l uscita da FASCHIM a tutti gli effetti, dal 1 luglio Agli stessi lavoratori saranno inoltre applicate le norme del Fondo (art. 8, punto 6, dello Statuto) che prevedono, nel caso di uscita da FASCHIM per rinuncia, la possibilità di una sola nuova iscrizione e il diritto alle prestazioni dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla nuova iscrizione. In sostanza, tenuto conto che la formula del silenzio assenso utilizzata nel 2004, nella fase di avvio di FASCHIM, era stata in alcuni casi interpretata come una modalità per forzare l iscrizione al Fondo, si è deciso, per valorizzare una scelta totalmente consapevole, di richiedere l adesione esplicita (ovviamente solo per i nuovi iscritti dal 1 luglio in forza della norma transitoria) e di assumere la mancata formale manifestazione della stessa come rinuncia alla iscrizione al Fondo. Per consentire l attuazione di quanto previsto dalla norma transitoria le aziende dovranno: - entro il 30 aprile 2008, comunicare a FASCHIM gli estremi anagrafici dei lavoratori che saranno iscritti sulla base del regime transitorio. Per gli assunti successivamente a tale data e fino al 31 maggio 2009, fermi restando i requisiti necessari per l iscrizione (cfr. precedente punto b secondo alinea) dovrà essere data a FASCHIM analoga comunicazione da effettuarsi entro il mese di superamento del periodo di prova; - entro il 31 marzo 2009, consegnare ai lavoratori interessati l apposito modulo che sarà predisposto da FASCHIM per manifestare la volontà di confermare o rinunciare alla iscrizione; - entro il 31 maggio 2009, inviare a FASCHIM i moduli sottoscritti dai lavoratori.

7 7. In relazione alla corretta applicazione della norma transitoria evidenziamo in conclusione che: - nelle imprese con forme di assistenza sanitaria aziendale, per il periodo luglio 2008-giugno 2009, l eventuale contributo dovuto dai lavoratori iscritti al fondo aziendale, sarà a carico delle imprese stesse nel limite massimo di 6 euro mensili; - le istruzioni operative in merito alle citate novità saranno fornite alle imprese direttamente da FASCHIM, in tempo utile per adempiere agli impegni contrattuali di cui sopra. 4. Elemento Aggiuntivo della Retribuzione per il personale inquadrato nella categoria B del CCNL Con decorrenza 1 gennaio 2008, per il personale delle imprese dei settori Chimico, Chimico-Farmaceutico e delle Fibre chimiche, inquadrato nella categoria B (e quindi ai sensi del CCNL con funzioni direttive), tenuto conto della non applicabilità della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro eccedente e/o straordinario, è stato riconosciuto un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) pari a 90 Euro mensili. L EAR, analogamente a quanto previsto per i lavoratori con la qualifica di quadro, è a tutti gli effetti una nuova voce contrattuale e come tale dovrà essere riportata sul cedolino paga. L importo di 90 euro della nuova voce retributiva contrattuale potrà essere assorbito fino a concorrenza dal superminimo individuale e/o da analoghe indennità in essere a livello aziendale correlate con la non applicabilità della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro eccedente e/o straordinario, agendo prioritariamente su queste ultime. Nel caso in cui nell impresa trovi applicazione anche per la categoria B la disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro eccedente e/o straordinario, fermi restando: - l applicazione dell EAR secondo le regole sopra esposte, - il principio della non cumulabilità del trattamento aziendale con l EAR,

8 8. a livello aziendale dovrà evidentemente essere valutato l impatto gestionale nella situazione in cui l'importo dell'ear risulti inferiore a quanto viene erogato dall'impresa a titolo di maggiorazioni. Riportiamo di seguito alcuni esempi delle ricadute connesse con l introduzione dell EAR, evidenziando che i nostri competenti uffici sono comunque a Vostra disposizione per fornirvi direttamente, ove necessario, contributi interpretativi, anche per le vie brevi, nel caso di particolari situazioni. a) Lavoratore al quale è riconosciuto un superminimo individuale di 150 Euro mensili in assenza a livello aziendale di trattamenti economici per le prestazioni aggiuntive. Il superminimo sarà rideterminato in 60 Euro mensili (150-90). b) Lavoratore, senza superminimo individuale, al quale è riconosciuta una indennità forfettaria mensile di 120 euro, comunque denominata, a compensazione di prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro La residua indennità forfettaria di 30 Euro mensili (120-90), sarà ricollocata nelle voci retributive aziendali (superminimo o altro). c) Lavoratore, con superminimo individuale di 100 euro mensili, al quale è riconosciuta una indennità forfettaria mensile di 150 euro, comunque denominata, a compensazione di prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro La residua indennità forfettaria, rideterminata in 60 Euro mensili (150-90), potrà essere ricollocata nelle voci retributive aziendali (superminimo o altro). d) Lavoratore, con superminimo individuale di 40 euro mensili, al quale è riconosciuta una indennità forfettaria mensile di 50 euro, comunque denominata, a compensazione di prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro L indennità forfettaria e il superminimo si azzereranno ( ). e) Lavoratore, con superminimo individuale di 60 euro mensili, al quale è riconosciuta una indennità forfettaria mensile di 50 euro, comunque denominata, a compensazione di prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro L indennità forfettaria si azzera e il superminimo residuo sarà di 20 euro ( ).

9 9. 5. Specificità settoriali Settori Fibre e Abrasivi Revisione dei parametri contrattuali Con l obiettivo di tenere conto delle specificità connesse al carattere manifatturiero di questi due settori, caratterizzati da una particolare numerosità di lavoratori inquadrati nelle categorie D e E della scala classificatoria, si è riequilibrata la scala parametrale contrattuale che sarà utilizzata per determinare i futuri incrementi contrattuali. Tale operazione consentirà quindi, in maniera strutturale, di realizzare una maggiore aderenza degli incrementi retributivi contrattuali alla situazione salariale settoriale e di contenere al contempo l impatto economico dei prossimi rinnovi contrattuali. I nuovi parametri contrattuali sono i seguenti: Categorie Settore Fibre Chimiche Nuovi parametri A 220 B 175 C 150 D 142 E 122 F 100 Categorie Settore Abrasivi Nuovi parametri A 220 B 175 C 150 D 137 E 117 F 100

10 10. Settori Abrasivi, Lubrificanti e GPL - Revisione del sistema di inquadramento e Elemento Aggiuntivo della Retribuzione per il personale inquadrato nella categoria B del CCNL Per questi settori il rinnovo contrattuale non contiene alcuna innovazione in materia di sistema di inquadramento. Gli stessi settori continueranno quindi ad applicare gli attuali specifici sistemi classificatori previsti nel vigente CCNL. Per i settori Lubrificanti e GPL è prevista la costituzione di una Commissione bilaterale che effettuerà, in relazione alle specificità settoriali i necessari approfondimenti in materia, con l obiettivo di consentire alle parti di realizzare una riforma del sistema classificatorio nel prossimo rinnovo contrattuale. Relativamente all istituzione dell Elemento Aggiuntivo della Retribuzione concordato per i lavoratori inquadrati nella categoria B per i settori Chimico, Chimico-Farmaceutico e delle Fibre chimiche nell ambito della complessiva revisione del sistema di inquadramento, segnaliamo che lo stesso non trova applicazione nei settori Abrasivi, Lubrificanti e GPL che hanno mantenuto il vigente sistema di inquadramento. Distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE Claudio Benedetti (originale firmato presso la segreteria) All.

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