ASSER ORGANIZZAZIONE DEI SUINICOLTORI DELL EMILIA-ROMAGNA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ASSER ORGANIZZAZIONE DEI SUINICOLTORI DELL EMILIA-ROMAGNA"

Transcript

1 ASSER ORGANIZZAZIONE DEI SUINICOLTORI DELL EMILIA-ROMAGNA Società Cooperativa Agricola REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO, DEI CONFERIMENTI E DEGLI ALTRI OBBLIGHI E DEI DIRITTI DEI SOCI PREMESSA La Cooperativa è costituita come Organizzazione di Produttori (O.P.) Il presente regolamento interno disciplina le norme comuni di produzione e di immissione sul mercato del prodotto dei soci oltre a determinare gli obblighi dei soci in merito ai propri conferimenti al capitale sociale ed alla contribuzione alle spese della gestione mutualistica ed ai servizi specifici, così come previsto dallo statuto sociale. I soci della cooperativa sono obbligati ad osservare scrupolosamente le disposizioni del presente regolamento interno. TITOLO I: RAPPORTI TRA COOPERATIVA E SOCI COOPERATORI E FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA Art. 1 Ammissione a socio L aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa domanda scritta di ammissione contenente le indicazioni previste dall art. 8 dello Statuto Sociale, integrate dalle seguenti informazioni: - numero suini in allevamento divisi per tipologia; 1

2 - tipo genetico; - previsioni di produzione per l anno in corso; - modalità precedenti di immissione del prodotto sul mercato; - altre informazioni relative agli adempimenti delle normative locali, nazionali e comunitarie sia per quello che concerne la produzione di qualità tutelata (circuito DOP) che per quello che riguarda il benessere animale, le condizioni igienico sanitarie, veterinarie, di tutela ambientale di rintracciabilità obbligatoria o volontaria. Art. 2 Entità della quota sociale All atto dell ammissione a socio, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, in base alla consistenza dell allevamento (numero dei capi immessi sul mercato nell anno precedente, suddiviso per suini da macello e suini da ristallo), indicherà il valore della quota di capitale sociale da sottoscrivere e dell eventuale sovraprezzo, l entità del primo versamento, che non dovrà essere inferiore a quanto stabilito dall articolo 9 dello Statuto e la categoria di appartenenza. In assenza di specifica determinazione e previsto la sottoscrizione: - di 0,25 euro per ogni suino da ristallo ovvero, - di 0,50 euro per ogni suino da macello, commercializzato nell anno solare precedente l ammissione a socio. Ogni anno, entro il 28 febbraio, il socio comunicherà alla cooperativa il numero complessivo dei capi commercializzati l anno precedente in quanto, se in aumento, il socio dovrà adeguare la quota sociale sottoscritta al momento dell ammissione. 2

3 Art. 3 Categorie di soci Come previsto dall art. 9 dello Statuto sociale, i soci sono distinti in tre categorie che si differenziano tra loro per l ammontare della quota di partecipazione sottoscritta e, precisamente: categoria A: ricomprende i soci che hanno sottoscritto una quota di partecipazione superiore a euro 2.500; categoria B: ricomprende i soci che hanno sottoscritto una quota di partecipazione superiore a euro e fino a euro 2.500; categoria C: ricomprende i soci che hanno sottoscritto una quota di partecipazione sino a euro La quota di partecipazione minima è fissata in euro 50. Art. 4 Comunicazione dati e notizie Entro il 28 febbraio di ogni anno, i soci devono fornire alla cooperativa tutti i dati relativi a variazioni intervenute nell allevamento rispetto all ultima comunicazione. Inoltre dovranno fornire alla cooperativa le copie delle fatture relative ai suini commercializzati direttamente dal socio sulla base di contratti/accordi interprofessionali stipulati dall ASSER e una autodichiarazione contenente i dati essenziali (n suini e tonnellate divisi per tipologia e importo fatturato) sul prodotto eventualmente commercializzato direttamente a seguito di specifica deroga concessa dalla cooperativa, allegando copia della denuncia annuale IVA. Nel caso in cui il socio abbia effettuato vendite di altri prodotti agricoli con aliquota Iva identica a quella dei suini, dovrà indicare lo sdoppiamento di tale valore evidenziando quello relativo alla sola vendita di suini. 3

4 Il socio è tenuto, inoltre, a fornire alla Cooperativa nei termini fissati da normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, tutte le notizie e dati previsti per il raggiungimento degli scopi statutari. Art. 5 Quota contributo annuale Tutti i soci sono tenuti a riconoscere alla cooperativa una quota annuale (detta contributo per la tutela e valorizzazione della produzione suinicola) a titolo di contributo per la copertura dei costi di funzionamento della cooperativa (diversi da quelli del successivo art. 17) secondo le modalità e nell entità deliberate annualmente dall assemblea dei soci, con riferimento alla totalità dei capi commercializzati nell anno sia direttamente che indirettamente (ovvero senza l intervento della cooperativa). Per la parte di suini commercializzati tramite la cooperativa, la quota di contributo di cui sopra verrà fatturata e trattenuta per ogni consegna sul valore del prodotto venduto. Per la parte di suini commercializzati direttamente dal socio sia sulla base di accordi/contratti stipulati da ASSER sia in eventuale deroga, i soci dovranno versare la loro quota di contributi che verrà calcolata sul numero dei suini venduti nell anno, secondo le modalità e nell entità deliberate annualmente dall assemblea dei soci. Art. 6 Modalità di versamento delle quote sociali sottoscritte e non versate Le quote sociali sottoscritte e non ancora versate, dovranno essere versate come segue: 4

5 a) Per i suini commercializzati direttamente tramite la cooperativa, verrà operata una trattenuta di 0,05 euro per ogni capo commercializzato, che verrà accreditata ai soci in conto versamento della loro quota di capitale sociale sottoscritto e non ancora versato, fino al raggiungimento del capitale sottoscritto. b) Per la parte di suini eventualmente commercializzati direttamente dai soci o a seguito di contratti/accordi interprofessionali stipulati dalla cooperativa o a seguito di specifica deroga, i soci stessi dovranno versare, entro il 31 marzo dell anno successivo, una somma in conto versamento della loro quota di capitale sociale sottoscritto e non ancora versato in misura pari a 0,05 euro per ogni capo da loro commercializzato direttamente nell anno precedente, come da comunicazione di cui al precedente art. 4 del presente regolamento. Art. 7 Comitati operativi di Settore Al fine di analizzare o proporre eventuali programmi di immissione di prodotto sul mercato, il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati operativi di settore con diverse destinazioni di prodotto e problematiche retti dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti o da Consiglieri delegati dello stesso Consiglio. Alla composizione di detti comitati, potranno partecipare, oltre ai produttori, anche esperti del settore. Art. 8 Programmi di produzione Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Comitati di cui all art. 7, elabora annualmente, in forma di proposta per i propri soci, un documento 5

6 programmatico con indicazioni produttive, commerciali, ambientali e qualitative differenziato per singola tipologia produttiva, contenente: - le informazioni concernenti il livello di produzione raggiunto dai propri soci confrontato con quello globale della medesima zona di produzione e con quella nazionale; - le informazioni sulle normative vigenti; - le informazioni sugli accordi interprofessionali raggiunti per il settore; - le informazioni sul livello qualitativo raggiunto desunto da programmi di ricerca e assistenza tecnica;; - le indicazioni desunte dall andamento mercantile relativamente alla tipologia di prodotto richiesto ed alle sue caratteristiche specifiche in relazione alla dinamica dei prezzi e della stagionalità. Art. 9 Coordinamento dell immissione dei prodotti sul mercato Per la parte del documento programmatico dedicato al coordinamento ed orientamento dell immissione del prodotto sul mercato, il Consiglio di Amministrazione fornirà indicazioni e notizie sulla possibilità di collocamento del prodotto o dei prodotti dei soci della cooperativa e nella misura del possibile, i più convenienti sbocchi commerciali, in riferimento agli accordi interprofessionali. Il Consiglio decide le misure più opportune da adottare in relazione all andamento del mercato del settore produttivo. TITOLO II: RAPPORTO TRA LA COOPERATIVA ED I SOCI RIGUARDO ALLA IMMISSIONE DEL PRODOTTO SUL MERCATO 6

7 Art. 10 Comunicazione Produzione presunta annuale e contratti di vendita Al fine di consentire all organizzazione una migliore e più efficace programmazione commerciale, ogni socio è tenuto a fornire una previsione scritta annuale e bimestrale della produzione dei suini da commercializzare; per la programmazione operativa delle consegne il socio dovrà però confermare la disponibilità dei suini per il mese successivo, distinti per settimana, comunicandolo possibilmente per iscritto alla cooperativa entro i 15 giorni precedenti l inizio del mese; tale programma, dovrà essere rispettato dal socio, salvo variazioni scritte, con congruo preavviso, per sopraggiunte cause non prevedibili di tipo sanitario o di altra natura; una tolleranza in più o in meno del 10% nel totale dei suini programmati è da ritenersi normale e quindi consentita. Nell interesse della Cooperativa e del socio stesso, l organizzazione si riserva di accettare tal quali i programmi di conferimento dei singoli soci o di proporre modifiche a seconda delle strategie di commercializzazione approvate dal Consiglio alla luce dell andamento mercantile. Ogni socio sarà informato entro il venerdì della settimana precedente sulle modalità di conferimento della settimana successiva, sia nella quantità, nell orario di carico, nel bollettino di riferimento e di altre informazioni previste dal settore commerciale. La cooperativa, previo preavviso settimanale e accordo con i singoli soci, potrà prevedere un conferimento differito nel tempo in funzione delle esigenze di mercato. 7

8 Il mancato conferimento da parte del socio ( ad eccezione, come detto, di motivi gravi di carattere sanitario) che non rispetta né la previsione mensile né il programma di carico settimanale concordato con il settore commerciale, comporterà una penale da stabilirsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In assenza di un addetto del settore commerciale della cooperativa, ogni socio al momento del carico, è tenuto a compilare e successivamente a consegnare una bolletta di consegna, valida quale auto-dichiarazione, dalla quale risulteranno le informazioni specifiche sui suini conferiti (numero D.D.T., data, destinazione, numero di animali, quantità, eventuali tare d uso detratte, tipologia, scarti, eventuali difetti evidenti, ecc...). Il socio è invitato a far pervenire alla Cooperativa la bolletta di carico nel più breve tempo possibile, utilizzando i mezzi più idonei (posta, fax, ecc.), per agevolare il lavoro del settore commerciale nella dialettica con le strutture di macellazione e nel monitoraggio dei fattori che influenzano l andamento dei prezzi. Il consiglio di amministrazione elabora i requisiti minimi di qualità dei suini previsti per il conferimento, siano essi dettati dalle normali trattative ed accordi commerciali o siano integrati dalla linea di vendita stabilita dal consiglio. Le detrazioni derivanti dalla presenza di requisiti non conformi alla produzione tutelata del DOP e all accordo commerciale, verranno imputate ad ogni socio, in relazione alla partita conferita, secondo le risultanze della avvenuta macellazione. In relazione all andamento del mercato, il Consiglio di Amministrazione decide lo sbocco commerciale più conveniente, adottando di volta in volta le misure più opportune nella scelta e nella quantità dei suini commercializzati 8

9 Art. 11 Immissione del prodotto sul mercato Il socio, ai sensi del primo comma lettera e e secondo comma dell articolo 10 dello Statuto sociale, ha l obbligo di far effettuare l immissione sul mercato tramite la cooperativa di almeno il 75% della produzione destinata alla commercializzazione così come previsto dalla normativa regionale in materia di organizzazioni di produttori. L immissione sul mercato della produzione dei soci destinata alla commercializzazione, avverrà secondo le seguenti modalità: a) ogni Socio è obbligato a conferire alla Cooperativa per la vendita diretta almeno il 50% del proprio prodotto; b) ogni Socio potrà commercializzare a seguito di contratti/accordi interprofessionali stipulati direttamente dalla cooperativa, il restante prodotto fino ad un massimo del 50% fatturando esso stesso; Qualora la produzione dei Soci ecceda temporaneamente la capacità di collocamento del prodotto sul mercato della Cooperativa per la specifica tipologia di prodotto o a seguito di espressa richiesta del socio, anche in conseguenza di contratti di vendita od opzioni concesse prima di aderire alla cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà concedere temporaneamente al Socio la deroga scritta per consentire la possibilità di immettere direttamente sul mercato fino ad un massimo del 25 % della propria produzione; qualora i soci si avvalgano di tale deroga, il prodotto così venduto (massimo 25 % del totale) viene detratto dal 9

10 50 % di prodotto che può essere commercializzato mediante accordi/contratti interprofessionali stipulati dalla cooperativa. Art. 12 Immissione del prodotto sul mercato in nome e per conto della cooperativa Nell ipotesi di immissione del prodotto sul mercato da parte della cooperativa in nome e per conto proprio, essa deve utilizzare strutture fisiche, commerciali giuridiche proprie o di enti collegati preposti alla commercializzazione del prodotto e tali da assolvere al compito con tutte le garanzie del caso. In tale caso l intervento va sostanziato attraverso un protocollo d intesa tra la cooperativa e le strutture di commercializzazione, approvato dagli organi competenti. Art. 13 Immissione del prodotto sul mercato direttamente dai soci sulla base di contratti/ accordi interprofessionali stipulati dall O.P. Nel caso di immissione del prodotto sul mercato direttamente dai soci sulla base di contratti/ accordi interprofessionali stipulati dall O.P., la cooperativa contrae in proprio nei confronti dell acquirente obbligazioni i cui effetti si ripercuotono direttamente ed esclusivamente sui soci che abbiano sottoscritto l adesione a tale iniziativa. A tal fine la contrattazione del prodotto, da parte della cooperativa, avviene sulla base di linee ed indirizzi specificatamente deliberati dagli organi istituzionali. Art. 14 Controlli e sanzioni I soci sono tenuti a consentire che la cooperativa svolga tutti i controlli e verifiche necessarie al rispetto delle norme di produzione e di commercializzazione fissate 10

11 dal presente regolamento o da specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione o dall assemblea dei Soci. Il socio è altresì tenuto a consentire alla cooperativa il controllo su dati e notizie dichiarate dallo stesso nell autodichiarazione annuale ed in quelle eventualmente presenti nella bolletta di consegna settimanale dei suini. Il socio è tenuto ad autorizzare la cooperativa ad accedere ai dati produttivi registrati e detenuti dagli organismi di controllo e dai consorzi di tutela sui prodotti tutelati. Il socio che contravviene alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento è passibile delle sanzioni previste al successivo art. 38. Art. 15 Costituzione di garanzie a favore della Cooperativa La cooperativa, per i vari casi di immissione del prodotto sul mercato, potrà richiedere garanzie ai soci a copertura, parziale o totale di eventuali insolvenze contrattuali di terzi (mancato pagamento, onerosità impreviste e altri). Tali garanzie potranno essere costituite da somme in denaro trattenute al socio partecipante alla commercializzazione a titolo di cauzione infruttifera e commisurate al numero di suini commercializzati da ciascun socio tramite la Cooperativa; l entità, le modalità di utilizzo e di rimborso di tale cauzione infruttifera sarà deliberata ogni anno dall assemblea dei soci che approva il bilancio d esercizio. In funzione dei rapporti instaurati con gli acquirenti dei suini, la cooperativa potrà anche prevedere il rilascio, da parte di questi ultimi, di adeguate 11

12 garanzie fidejussorie o altre forme ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione. Art. 16 Copertura dei Costi del servizio di commercializzazione La copertura totale dei costi conseguenti al servizio di commercializzazione di cui ai precedenti articoli sono ad esclusivo carico dei soci per la parte di suini per i quali usufruiscono del servizio stesso. Le modalità di ripartizione di tali costi tra i soci che hanno usufruito del servizio, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Ulteriori servizi particolari e/o specifici, definiti dal Consiglio di Amministrazione forniti e/o organizzati dalla cooperativa sono a carico esclusivo dei soci che ne fanno richiesta e ne usufruiscono. Art. 17 Registro di carico e scarico La Cooperativa annoterà dettagliatamente su apposito registro informatico e cartaceo, tutte le operazioni di conferimento che ciascun socio effettua alla cooperativa in ciascun anno solare. In detto registro la Cooperativa provvederà ad annotare anche tutte le cessioni di prodotto effettuate e fatturate direttamente dai soci a seguito di contratti/accordi interprofessionali stipulati dalla cooperativa. TITOLO III: PRESTITO SOCIALE Art. 18 Somme date a Prestito Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità all art. 6 dello Statuto Sociale. 12

13 Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e con l adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società. E, pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell art. 11 del d.lgr. 1 settembre 1993, n 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione. Art. 19 Modalità di raccolta I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l apposito contratto di cui al successivo articolo 21. La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci. Art. 20 Ammontare Prestiti I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi e i limiti di remunerazione stabiliti dall art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 601, e successive modificazioni. La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa, qualora si superino i 50 soci, non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla Sezione III, paragrafo 2, della Circolare attuativa della Banca d Italia, 2 dicembre L ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio. Art. 21 Contratto prestito sociale Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d Italia del 2 dicembre

14 Il contratto deve essere sottoscritto dal socio e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Copia dello stesso deve essere consegnato o recapitata al socio, a pena di nullità, unitamente al testo del presente Regolamento. Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 29 del presente Regolamento. Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato libretto personale nominativo di prestito sociale (di seguito : libretto ). Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda numerata che deve recare i dati anagrafici del socio ed il numero d iscrizione a Libro Soci, e su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio. Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione ; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione. Resta escluso, per l utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione. La cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale restando esclusa ogni informazione a terzi. Art. 22 Effettuazione operazioni Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa. 14

15 Art. 23 Verifiche contabili sul libretto La cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l effettuazione di eventuali verifiche contabili. Art. 24 Smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita. In questi casi la Cooperativa sospenderà l operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli. Su esplicita richiesta scritta dal socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura duplicato. All atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati. Art. 25 Rimborso o integrazione del prestito In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo art. 28. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 2 giorni dal momento della richiesta del socio. E tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta. 15

16 Art. 26 Operazioni di deposito o prelevamento I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con assegni bancari. Per le operazioni di deposito o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa. Nel caso in cui il socio effettui versamenti sul conto prestito sociale presso un Istituto bancario segnalato dalla cooperativa, tali versamenti verranno registrati sul libretto nominativo ogni qualvolta il socio si presenterà alla Cooperativa per l aggiornamento dello stesso ; il socio dovrà tempestivamente presentarsi alla Cooperativa per l aggiornamento. Art. 27 Estinzione del rapporto di prestito In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso ; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. Contestualmente all interruzione del rapporto sociale o alla morte del socio, cessa la validità della delega di cui all articolo 22 del presente regolamento, conformemente al disposto dell art Codice Civile. 16

17 Art. 28 Tasso d interesse Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente art. 20, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un tasso di interesse differenziato per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso nonché per scaglioni di giacenza media. Art. 29 Variazioni tasso di interesse o condizioni contrattuali In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con lettera spedita o consegnata presso il domicilio indicato nel Libro Soci. Art. 30 Interessi Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del deposito, se il versamento avviene in contanti, e fino al giorno del prelevamento. Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta di 1 giorno per assegni circolari ed assegni bancari su piazza, e di 3 giorni per assegni bancari fuori piazza. Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con pagamento tramite assegno il primo giorno non festivo dell anno successivo o, con accreditamento sul conto di prestito il 1 gennaio successivo. Se, per effetto di tale accreditamento gli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 20, l eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio. Nel caso di estinzione del prestito in corso d anno, gli interessi verranno liquidati al giorno stesso della estinzione del libretto. 17

18 Art. 31 Comunicazione operazioni La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto. Le operazioni ed i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 29. Art. 32 Informazioni sul regolamento Qualora la cooperativa superi i 50 soci dovrà mettere a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, come previsto dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d Italia del 2 dicembre Art. 33 Modifiche regolamento Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie. Art. 34 Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento di prestito sociale si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 03/03/1994 e nella Circolare della Banca d Italia del 02/12/

19 L adeguamento delle disposizioni previste dalla delibera CICR del 03/03/1994 e della Circolare della Banca d Italia del 02/12/94, avverrà entro il 31/12/97, in applicazione della disciplina transitoria prevista dalla sezione 5 della circolare medesima. TITOLO IV: RISTORNO AI SOCI COOPERATORI Art. 35 Modalità di deliberazione e ripartizione Il presente titolo ha lo scopo di disciplinare l istituto del Ristorno ai soci cooperatori previsto dall art. 42 dello Statuto Sociale. In presenza di un avanzo di gestione, l assemblea che approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare di destinare parte di detto avanzo, prima della determinazione dell utile netto di gestione, ai soci sottoforma di Ristorno in proporzione alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici. L assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: 1. in forma liquida; 2. mediante l aumento gratuito delle rispettive quote dei soci cooperatori; 3. mediante l emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al Titolo V dello Statuto Sociale. Il criterio di ripartizione del ristorno è deliberato dall assemblea dei soci tenuto conto della qualità e del numero dei suini conferiti. 19

20 TITOLO V: DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI Art. 36 Commissione Elettorale Lo Statuto Sociale all art. 29 prevede che ogni categoria di soci esprima disgiuntamente il voto per la nomina di uno o più Consiglieri in proporzione al numero dei suini conferiti nell esercizio precedente dai soci appartenenti a ciascuna categoria. La Commissione elettorale dovrà: a) Verificare per ogni categoria il numero dei suini immessi dalla Cooperativa sul mercato nell esercizio precedente; b) Determinare il numero dei Consiglieri che ciascuna categoria dovrà designare secondo le modalità previste dallo Statuto all art. 29; c) Partecipare in sede di assemblea alle operazioni di designazione dei Consiglieri, che ciascuna categoria dovrà effettuare separatamente nelle persone dei Soci presenti all assemblea stessa che successivamente provvederà alla nomina dei Consiglieri; d) Presentare all assemblea l elenco dei nominati designati dalle singole categoria per la nomina a Consiglieri di amministrazione. TITOLO VI: CONTROLLI E SANZIONI Art. 37 Controlli 20

21 I soci sono tenuti a consentire che la Cooperativa svolga i controlli necessari al rispetto delle norme di produzione e commercializzazione fissate dalla Cooperativa, nonché delle disposizioni vigenti comunitarie, nazionali e regionali. Art. 38 Sanzioni Il socio che contravviene alle disposizioni dello Statuto e del presente regolamento è passibile delle seguenti sanzioni progressive: a) diffida; b) sospensione a tempo determinato; c) esclusione Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione il quale decide della sanzione anche in funzione del danno subito dalla Cooperativa, il cui risarcimento resta inpregiudicato. Contro le decisioni che applicano le sanzioni, è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale di cui all art. 44 dello Statuto Sociale. Il Presente Regolamento è stato approvato dall Assemblea Generale Ordinaria dei soci del 21 Giugno 2002, successivamente modificato dall Assemblea Generale Ordinaria dei soci del 16 Maggio 2003 e del 6 Maggio

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale in Mura di Porta Galliera n. 1/2 A 40126 Bologna 051242557 e sede amministrativa:

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci persone fisiche in conformità all'art. 4 dello Statuto Sociale.

Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci persone fisiche in conformità all'art. 4 dello Statuto Sociale. Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci persone fisiche in conformità all'art. 4 dello Statuto Sociale. Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE (APPROVATO DALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 17.10.1997)

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE (APPROVATO DALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 17.10.1997) REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE (APPROVATO DALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 17.10.1997) REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art.1 Art.2 Art.3 Oggetto Il presente regolamento

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Articolo 1 - Oggetto 1.1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci in conformità all'articolo 7 dello statuto sociale. 1.2. Tale

Dettagli

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto

Dettagli

Tutti i soci sono tenuti alla massima e più scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute.

Tutti i soci sono tenuti alla massima e più scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute. REGOLAMENTO DEI DEPOSITI DEI SOCI PREMESSA Il presente regolamento interno ha come scopo la disciplina dei conferimenti in denaro, a titolo di prestito, effettuati dai soci per il conseguimento dell oggetto

Dettagli

Regolamento prestiti da soci

Regolamento prestiti da soci Regolamento prestiti da soci Art. 1 Oggetto del presente regolamento Art. 2 Limiti della raccolta Art. 3 Modalità della raccolta Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci effettuata

Dettagli

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa REGOLAMENTO DEL PRESTITO DA SOCI Scopi e funzionamento Art. 1. In esecuzione dell'art. 4 dello statuto sociale è istituita una sezione di attività denominata, gestita con apposita contabilità sezionale.

Dettagli

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa REGOLAMENTO DEI PRESTITI SOCIALI Art. 1 - Definizione dei prestiti sociali 1. I depositi in denaro effettuati da soci esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale con obbligo di rimborso per

Dettagli

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO 1 SCOPI E FUNZIONAMENTO

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO 1 SCOPI E FUNZIONAMENTO RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO 1 SCOPI E FUNZIONAMENTO ARTICOLO 1 In attuazione dell art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato

Dettagli

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE - regolamento -

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE - regolamento - RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE - regolamento - SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE Articolo 1 In attuazione dell Articolo 1 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Articolo 1 - OGGETTO Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, in conformità all art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto

Dettagli

CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE della Cooperativa Solidarietà Soc. Coop. di Volontariato Sociale a r.l..

CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE della Cooperativa Solidarietà Soc. Coop. di Volontariato Sociale a r.l.. COPIA PER IL RICHIEDENTE CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE della Cooperativa Solidarietà Soc. Coop. di Volontariato Sociale a r.l.. Il sottoscritto.............., codice fiscale., nato a......, il / /, domiciliato

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

2. Il conto di risparmio cooperativo è nominativo ed intestato al Socio che ne ha richiesto l apertura.

2. Il conto di risparmio cooperativo è nominativo ed intestato al Socio che ne ha richiesto l apertura. Articolo1 (Istituzione del servizio) 1. In esecuzione dell articolo 4, comma 5, punto e) e dell articolo 34 dello Statuto Sociale della Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi S.c.r.l. viene istituito

Dettagli

Prestito Sociale Coop Centro Italia: tanti vantaggi e zero spese!

Prestito Sociale Coop Centro Italia: tanti vantaggi e zero spese! Prestito Sociale Coop Centro Italia: tanti vantaggi e zero spese! 2 Il Prestito Sociale di Coop Centro Italia Il Prestito Sociale è uno strumento semplice, sicuro e conveniente attraverso il quale puoi

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

COMUNE DI PALAIA. Eccezionalmente l uso può essere concesso per manifestazioni che si tengono al di fuori del territorio comunale.

COMUNE DI PALAIA. Eccezionalmente l uso può essere concesso per manifestazioni che si tengono al di fuori del territorio comunale. COMUNE DI PALAIA DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI ATTREZZATURE COMUNALI (SEDIE E TAVOLI) PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI INDICE Art. 1 Oggetto. Art. 2 Modalità di concessione

Dettagli

Testo delle parti del Regolamento Unico di Gestione modificate e comparate con la formulazione del testo in vigore.

Testo delle parti del Regolamento Unico di Gestione modificate e comparate con la formulazione del testo in vigore. Comunicazione relativa alle modifiche al Regolamento Unico di gestione semplificato dei fondi comuni di investimento mobiliari aperti istituiti e gestiti da 8a+ Investimenti SGR S.p.A. deliberate il 18

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI

REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI COOPERATIVA EDIFICATRICE LAVORATORI TONOLLI SOCIETA' COOPERATIVA Sede in Via G. Rotondi, 41/A - 20037 PADERNO DUGNANO (MI) Cod. Fisc. 83002100150 - Partita IVA 00985970961 Lega 1104 REA 877488 Reg. Impr.

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI TOIRANO Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di acquisto,

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI...

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... 3 PARTE PRIMA: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO CON PRELIEVI DALLA RETRIBUZIONE... 3 ARTICOLO

Dettagli

Policy per la negoziazione e per il rimborso delle Azioni di propria emissione

Policy per la negoziazione e per il rimborso delle Azioni di propria emissione Azioni di propria emissione Marzo 2016 SOMMARIO Premessa... 5 Regole interne per la negoziazione di Azioni BPC... 5 Strategia di esecuzione... 5 Soggetti ammessi alla negoziazione... 6 Modalità di conferimento

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE L

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

Auser Volontariato Territoriale Firenze. Regolamento Tesseramento e ripartizione risorse finanziarie Trasparenza e comportamenti

Auser Volontariato Territoriale Firenze. Regolamento Tesseramento e ripartizione risorse finanziarie Trasparenza e comportamenti Auser Volontariato Territoriale Firenze Regolamento Tesseramento e ripartizione risorse finanziarie Trasparenza e comportamenti Delibera del Comitato Direttivo dell Auser Volontariato Territoriale Firenze

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE regolamento prestito 25-09-2007 10:11 Pagina 1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art.1- Definizione dei prestiti sociali 1. I depositi in denaro effettuati esclusivamente da soci persone

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

1) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali;

1) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali; L.R. 29 maggio 1980, n. 77 Norme concernenti l associazione dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della L. 20 ottobre 1978, n. 674 sull associazionismo dei produttori

Dettagli

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento Regolamento Approvato il 27 gennaio 2011 1 2 Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo Regolamento Articolo 1: Ambito della garanzia

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018" IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga 770 N. 6 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 9-2-2016 Parte I Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 4 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018" IL CONSIGLIO REGIONALE ha

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Allegato 1 al decreto n. ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Modalità e condizioni per la presentazione della domanda di contributo per le assicurazioni nel settore OCM Vitivinicolo Campagna 2010 1 Sommario

Dettagli

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A. CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A. Bergamo, 6 marzo 2015 Gli aventi diritto al voto nell Assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A. sono convocati in Assemblea, in Bergamo, via Madonna della

Dettagli

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Parte I N. 4 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 31-1-2015 253 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

Dettagli

CASSA CONTINUA. Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6

CASSA CONTINUA. Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6 Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. CASSA CONTINUA Sezione I - Informazioni sulla Banca Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ALLEGATO A Art. 1 I competenti Uffici periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza operano le ritenute sulle competenze

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

Luogo e data PREMESSO CHE

Luogo e data PREMESSO CHE FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL ART. 4 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92 Spett.le Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS.. Luogo e data PREMESSO CHE a) L art. 4, comma 1, della

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LOMBARDIA n 38 del 21 settembre

Dettagli

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia.

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia. Protocolli Confindustria-ABI. Smobilizzo crediti PA e Investimenti Roma, 29 Maggio 2012 Confindustria Fisco, Finanza e Welfare Il Direttore Elio Schettino Si allegano i protocolli firmati il 22 maggio

Dettagli

PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.)

PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.) PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.) Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito di Impruneta società cooperativa, con sede in Impruneta (FI) e il Consiglio di amministrazione del Credito

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI Articolo 1 Finalità 1. L Università degli Studi della Tuscia, di seguito Ateneo, promuove e valorizza la partecipazione degli

Dettagli

CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI

CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI Allegato alla Delib.G.R. n. 50/27 del 10.11.2009 CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI L.R.10 gennaio 2001 n.. 2 Titolo T II DIRETTIVE DI

Dettagli

REGOLAMENTO. 1.1. le Banche - anche in qualità di capofila di pool di banche con sede nel territorio della Provincia di Rimini;

REGOLAMENTO. 1.1. le Banche - anche in qualità di capofila di pool di banche con sede nel territorio della Provincia di Rimini; REGOLAMENTO PARTE I DEFINIZIONI Nelle presenti disposizioni l espressione: Fondo, indica il Fondo di garanzia a favore dei privati cittadini dipendenti delle aziende aventi sede nella Provincia di Rimini

Dettagli

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it)

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.P.A. ( SAVE ) AI SENSI DELL ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

Schema convenzione tipo per contratti di assicurazione

Schema convenzione tipo per contratti di assicurazione Schema convenzione tipo per contratti di assicurazione CONVENZIONE L Università degli Studi di Roma La Sapienza (codice fiscale 80209930587) di seguito Amministrazione, nella persona di., nato il... a.,

Dettagli

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Costituzione Fondo Regionale Art. 4 Durata Art. 5 Beneficiari del Fondo Art. 6 Iniziative ammissibili

Dettagli

REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI

REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI EDIFICATRICE UGUAGLIANZA SOCIETA' COOPERATIVA Sede in Via G. Rotondi, 93-20037 PADERNO DUGNANO (MI) Cod. Fisc. 03268360157 - Partita IVA 00746290964 Iscr. all Albo delle Coop. a Mut. Prev. al n. A164305

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

Albo Comunale delle Associazioni Regolamento

Albo Comunale delle Associazioni Regolamento COMUNE DI NICOTERA Prroviinciia dii Viibo Valenttiia REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Nicotera 01 Marzo 2013 1 Albo Comunale delle Associazioni Regolamento Premesso che: L articolo 3, dello

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - MARCHI+2

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - MARCHI+2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - MARCHI+2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Le domande potranno essere presentate online

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA SPORTIVE Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006,

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

capitale sociale e per emettere obbligazioni, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, delega che non è stata esercitata dall organo

capitale sociale e per emettere obbligazioni, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, delega che non è stata esercitata dall organo Relazione Illustrativa - Parte Straordinaria 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell articolo 2443 del codice civile, della facoltà (i) di aumentare in una o più volte, a pagamento

Dettagli

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del. TS/CS (SC) Direzione Regionale CONVENZIONE TRA L AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA/CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal

Dettagli

Regolamento Associazione. Premessa

Regolamento Associazione. Premessa Regolamento Associazione Premessa L associazione culturale senza scopo di lucro Arte in Voce, in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente Regolamento Interno che è parte integrante dello

Dettagli

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa

Dettagli

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di rendere note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela. 1. IDENTITA

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria interventi inseriti nell Accordo di Programma Quadro Potenziamento delle infrastrutture dei Patti Territoriali - Delibera CIPE n. 20/2004 (acc. n. 101249 e acc. n. 101250). La presente deliberazione sarà

Dettagli

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni; MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 aprile 2003 Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del

Dettagli