CAPITOLATO TECNICO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO FONDAZIONE IRRCS ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA

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1 CAPITOLATO TECNICO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO FONDAZIONE IRRCS ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA

2 SOMMARIO Definizioni Attività assicurate Massimali, Limiti di assicurazione Franchigia Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1.0 Condizioni generali di Assicurazione - Norme che regolano la garanzia RCT - Norme che regolano la garanzia RCO Condizioni aggiuntive Sperimentazione Clinica Comitato Etico Gestione dei Sinistri Garanzia opzionale colpa grave dei dirigenti sanitari e non e dei dipendenti del comparto sanitario Dichiarazioni dell Assicurato Coassicurazione e delega 2

3 DEFINIZIONI Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente i significati di seguito precisati: Per Contraente Per Assicurazione Per Polizza Per Assicurato Per Società Per Premio Per Sinistro RCT Per Sinistro RCO Per Sinistro in serie Per Indennizzo Per Cose Per Franchigia/Scoperto Per Danni patrimoniali Per Mercedi Per Stipendi Per Retribuzioni Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione Il contratto di assicurazione Il documento che prova l assicurazione Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta Il legale rappresentante Gli amministratori, i dipendenti, nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall Istituto La Compagnia Assicuratrice La somma dovuta dal Contraente alla Società La richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l assicurazione nonché l atto comunque acquisito dell esistenza di un procedimento penale nei confronti di uno o più assicurati anche se non ancora specificatamente identificati Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione Più sinistri provenienti da una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, o a più atti riconducibili a una medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Sia gli oggetti materiali che gli animali La parte del danno che rimane a carico dell Assicurato Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale compreso nell assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) Ammontare totale delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale non soggetto all assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (NON INAIL) La somma delle Mercedi, degli Stipendi, degli emolumenti riconosciuti per attività intramuraria e/o riconosciuti a qualunque altro titolo 3

4 Regime intramurario Erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale, di day Hospital e/o day surgery in regime di attività libero Professionale debitamente autorizzata dal Contraente ATTIVITA ASSICURATE La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all Assicurato/Contraente in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, comunque e dovunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e necessario, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro potranno essere espletati. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall Assicurato/Contraente in attuazione di leggi, regolamenti, deliberazioni, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. MASSIMALI, LIMITI DI ASSICURAZIONE La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l assicurazione per le conseguenze della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) a carico della Contraente, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, fino alla concorrenza delle seguenti somme e con i limiti indicati di seguito: a. Limite annuo di indennizzo: ,00. b. Limite per sinistro e per persona ,00 relativamente alla garanzia RCT. c. Limite di ,00 per sinistro e di ,00 per persona relativamente alla garanzia RCO. d. Limite di indennizzo ,00 qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che quella RCO. e. Limite di indennizzo: ,00 quale massima esposizione della Società per l intera durata contrattuale, per tutte le richieste di risarcimento conseguenti a eventi pregressi ricadenti nel periodo di retroattività, come riportato nell articolo Validità temporale dell Assicurazione, con l ulteriore limite di ,00 per ciascun sinistro. f. Il limite di indennizzo per sinistro stabilito in polizza sia per l RCT sia per l RCO resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro nel danno. 4

5 FRANCHIGIA E convenuta una franchigia fissa pari ad ,00, applicabile a ogni e ciascun sinistro derivante da Responsabilità Professionale Sanitaria e denunciato nel periodo di validità della polizza. La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l importo del danno al lordo della franchigia, nonché ad accertare e liquidare, nel caso che ciò venga espressamente richiesto dal Contraente, anche i danni non superiori per valore alla franchigia convenuta. La Società si impegna inoltre a tenere preventivamente informato il Contraente circa la decisione di liquidare un danno ove esista un interesse preminente del Contraente stesso. In tal caso il Contraente entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni relative al danno fornirà alla Società le sue osservazioni circa la liquidazione del danno. Nel caso in cui il Contraente fosse in disaccordo con la Società circa i termini della liquidazione del danno, questi potrà decidere di prendere in gestione il danno fornendo piena manleva alla Società. Esiste un interesse preminente del Contraente nel caso in cui il valore del danno, stimato dalla Società, non superi il doppio del valore della franchigia contrattuale. Alla scadenza di ogni semestre la Società comunicherà al Contraente gli importi per suo conto anticipati e quest ultimo si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta. Qualora la polizza dovesse essere disdettata, per qualunque motivo, prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta. 5

6 Art. 1.0 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO Art. 1.1 Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che presta la copertura assicurativa. Art. 1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio La dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice civile. Art. 1.3 Calcolo del premio Il premio annuo lordo è fisso per tutta la durata del contratto e non è soggetto ad alcun conguaglio alla fine di ogni esercizio. Art. 1.4 Pagamento del premio ed effetto dell Assicurazione L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta. Il termine di tolleranza per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene fissato in 60 giorni. Trascorso tale periodo le garanzie di polizza saranno sospese e riprenderanno efficacia dalle ore 24,00 del giorno dell effettivo pagamento del premio, ferme le successive scadenze e l obbligo del Contraente al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice civile. La Società consente il pagamento del premio annuo in due rate semestrali fermo il diritto della Società all incasso del premio dell intera annualità. Art. 1.5 Durata del contratto Il contratto ha durata di tre anni e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi centottanta giorni prima della suddetta disdetta. E facoltà altresì del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari al relativo rateo del premio annuale di 6

7 assicurazione. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio, previa verifica da parte del Contraente della sussistenza delle ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Il rateo anticipato afferente la proroga dovrà essere corrisposto entro i termini stabiliti dall art.1.4. Art.1.6 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art.1.7 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice civile. Art.1.8 Buona Fede L omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, quindi con esclusione dei casi di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del Premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). Art.1.9 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art del Codice civile rinunciando all eventuale diritto di recesso. Art Imposte Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società. 7

8 Art Foro competente Per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto è competente l autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), o altro mezzo (fax o simili) indirizzato alla Società. Art Interpretazione del contratto Si conviene tra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Art 1.15 Assicurazione presso diversi assicuratori Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze stipulate per il medesimo rischio. 8

9 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto della garanzia della Responsabilità civile verso terzi (RCT) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e lesioni personali distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell attività istituzionale dell Assicurato/Contraente, comunque e dovunque svolta e con ogni mezzo utile e/o necessario, per la quale è prestata l assicurazione, compresa la R.C. derivante allo stesso per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente o non dipendente dell Assicurato. Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti. La garanzia è altresì estesa alla responsabilità personale e professionale dei: dipendenti, compresi i medici ed i paramedici lavoratori parasubordinati medici a rapporto di lavoro convenzionato qualunque altro soggetto, medici compresi, non alle dipendenze e di cui il contraenteassicurato si avvale nell esercizio della sua attività. La garanzia opera purché l Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l esercizio dell attività oggetto della presente assicurazione. Art. 2 Validità temporale dell assicurazione ai fini della garanzia RCT L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato per la prima volta nel periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e/o in data antecedente l effetto della polizza ma non prima del 31 dicembre L assicurazione viene inoltre estesa alle richieste di risarcimento notificate alla società entro i 60 giorni successivi al termine ultimo di cessazione della polizza, purché le stesse siano state comunque ricevute dal Contraente/Assicurato durante il periodo di validità della stessa. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli del Codice civile, il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e/o circostanze che possano dare luogo alla presentazione di richieste di risarcimento alla Società indennizzabili ai sensi della presente polizza. Art. 3 Validità territoriale ai fini della garanzia RCT La garanzia RCT vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero. 9

10 Art. 4 Persone non considerate terzi ai fini della garanzia RCT Non sono considerati terzi ai fini della garanzia RCT: a) Il legale rappresentante, il coniuge, i genitori e i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; tali soggetti sono comunque considerati terzi, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscono il danno in conseguenza del loro ricorso a prestazioni erogate dall Assicurato Contraente. b) I dipendenti dell Assicurato Contraente che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ad eccezione di quelli non soggetti all INAIL per legge che devono intendersi considerati terzi limitatamente alla morte e lesioni personali gravi o gravissime quali definite dall art. 583 Codice penale. Art. 5 Danni esclusi dalla garanzia RCT Dall assicurazione RCT sono esclusi i danni: 1 Da furto. 2 Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi. 3 Ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge , n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del e successive variazioni, l Assicurato sia tenuto all assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili. 4 Derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all attività dell Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l osservanza delle norme vigenti in materia. 5 Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento. 6 Derivanti da detenzione e impiego di esplosivi, a eccezione della responsabilità derivante all Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l impiego di tali materiali. 7 Indiretti, salvo quelli conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza con un massimo risarcimento per sinistro e anno di ,00. 8 L Assicurazione non vale per tutte le garanzie RCT/O prestate ai sensi di polizza, per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l amianto, né per i danni da campi elettromagnetici. 9 Direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere. Per atto di terrorismo s intende l uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d intesa con un organizzazione od organizzazioni, un governo o governi con l intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l opinione pubblica o parte di essa. Per contaminazione, s intende l inquinamento, l avvelenamento o l uso mancato o limitato di beni a causa dell impiego di sostanze chimiche e/o biologiche. 10

11 10 A dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d esercizio; 11 Causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio. 12 Causati dalla proprietà ed esercizio di eliporti. 13 Causati da organismi geneticamente modificati. Art. 6 Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato Contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche nonché del D.Lgs. n. 38/2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati così come definiti all art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000; 2 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e D.Lgs. n. 38/2000 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6% sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 38/2000 debitamente approvate. La garanzia RCO vale anche per azioni di rivalsa esperita dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n La garanzia opera purché l Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l esercizio dell attività oggetto della presente assicurazione. Art. 7 Validità territoriale ai fini della garanzia RCO La garanzia RCO vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero. Art. 8 Validità temporale della garanzia RCO La garanzia RCO vale per gli eventi dannosi accaduti durante il periodo di validità della polizza. Art. 9 Danni esclusi dalla garanzia RCO La garanzia RCO non vale: 1) per le malattie professionali; 2) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 11

12 3) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; 4) per i sinistri direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere. Per atto di terrorismo s intende l uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un organizzazione od organizzazioni, un governo o governi con l intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l opinione pubblica o parte di essa. Per contaminazione, s intende l inquinamento, l avvelenamento o l uso mancato o limitato di beni a causa dell impiego di sostanze chimiche e/o biologiche; 5) per i sinistri a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d esercizio; 6) per i sinistri causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio; 7) per i sinistri causati dalla proprietà ed esercizio di eliporti; 8) per i sinistri causati da organismi geneticamente modificati. CONDIZIONI AGGIUNTIVE Le garanzie di polizza si intendono estese alla Responsabilità civile relativa a: Art. 1 Sindrome da immunodeficienza acquisita/distribuzione ed utilizzazione del sangue La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato Contraente per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compreso i danni da HIV. La garanzia è operante a condizione che l Assicurato Contraente abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto. La garanzia è prestata nell ambito di un massimale comunque pari ad ,00, che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato Contraente nello stesso periodo. 12

13 Art. 2 Sostanze Radioattive A parziale deroga dell art 5.3 delle Condizioni Generali, l assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall uso delle fonti radioattive. L assicurazione è efficace a condizione che l attività dell Assicurato Contraente sia intrapresa con l osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità. L Assicurato Contraente si impegna altresì a uniformarsi alle norme e alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato e idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all impiego delle fonti dai locali di conservazione o uso delle fonti stesse. L Assicurato Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione. Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo. Art. 3 Estensione dell assicurazione RCO alle malattie professionali A parziale deroga dell art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall INAIL. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell impresa; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell impresa. L esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze; 13

14 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l Assicurato Contraente ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. Art. 4 Inquinamento accidentale A parziale deroga di quanto previsto all art. 3.5 delle Condizioni Generali, l assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell ambiente dovuto a fatto accidentale connesso con l esercizio dell attività istituzionale del Contraente. Per danni da inquinamento dell ambiente si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dai fabbricati di proprietà o in conduzione all Assicurato. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di ,00 per sinistro e per anno assicurativo e uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 e il massimo di ,00. Sono comprese le spese sostenute dall Assicurato per rimuovere o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l obbligo da parte dell Assicurato di darne avviso alla Società. Art. 5 Proprietà o conduzione di fabbricati L Assicurazione comprende il rischio della proprietà, dalla conduzione e/o uso di fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi),terreni, anche locati e/o concessi in uso a terzi. La garanzia si estende ai danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. La garanzia comprende i danni dei quali l assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 sempre che: - l Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96; - dall evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 del Codice penale. Non sono compresi i danni derivanti da: - lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione, - umidità, stillicidio od insalubrità dei locali. 14

15 L Assicurazione comprende invece i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento. Art. 6 Appalto/subappalto/Rc incrociata Premesso che l Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori prestazioni attinenti l attività svolta dall Assicurato, si conviene che: - sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone, ma è esclusa la responsabilità civile personale di appaltatori e subappaltatori; - l Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra loro; non sono terzi, appaltatori e subappaltatori, tra loro; - la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell appaltatore, solo se autorizzata dall Assicurato. Art. 7 Gestione dei rifiuti La garanzia è estesa alla Responsabilità civile derivante all Assicurato dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante inoltre per l eventuale Responsabilità derivante all Assicurato per le operazioni di smaltimenti di detti rifiuti, (eseguite da terzi) che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o inquinamento dell ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato da aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Art. 8 Danni da Incendio L Assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti a incendio delle cose di proprietà dell Assicurato Contraente o dallo stesso detenute. Tale garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di Euro e con un massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti, per lo stesso rischio, da valide polizze incendio. Art. 9 Prove ed esami connessi all assunzione di personale Premesso che l Assicurato Contraente, al fine di assumere il personale occorrente per la sua attività, effettua selezioni e prove pratiche, si conviene che sono considerati terzi tutti coloro che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche e professionali. 15

16 Art. 10 Fornitori come terzi Si conviene che sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari e i dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori ed altri che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all attività formante oggetto dell assicurazione. La garanzia è operante, limitatamente alla morte e lesioni corporali gravi e gravissime quali definite dall art. 583 del Codice penale, sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell art del Codice Civile. Art. 11 Veicoli in sosta La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una responsabilità dell Assicurato Contraente o di persona della quale o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi, degli amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell Assicurato Contraente. Tale garanzia viene prestata con esclusione dei danni da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute. Questa estensione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 100,00 per ciascun sinistro. Art. 12 Mezzi sotto carico e scarico L Assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell ambito dei luoghi ove si svolgono le anzidette operazioni. Questa estensione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 100,00 per ciascun sinistro. Art. 13 Uso di mezzi non a motore La presente Assicurazione si estende alla Responsabilità civile che può incombere all Ente assicurato per fatto dei suoi dipendenti, i quali usino a scopo di servizio e per ordine e conto dell Assicurato Contraente stesso le biciclette, i tricicli, i furgoncini a pedale ed i carretti a mano di sua proprietà. Art. 14 Attrezzature cedute in comodato L Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi e/o agli assistiti, da beni, attrezzature o apparecchiature cedute in uso dall Assicurato a qualsivoglia titolo. 16

17 Art. 15 Cose dei dipendenti L Assicurazione è estesa alle cose dei dipendenti o da loro detenute, per danni subiti in occasione di servizio, ferma l esclusione di cui all art. 3.1 delle Condizioni Generali (danni da furto). Art. 16 Smercio La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante dallo smercio di prodotti farmaceutici effettuato dalla farmacia dell Assicurato Contraente, nonché la Responsabilità civile derivante dai prodotti galenici venduti. Art. 17 Committenza Auto La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all Assicurato Contraente ai sensi dell art Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od uso in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E fatto salvo in ogni caso il divieto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa R.C. auto. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 18 Convegni e Manifestazioni L assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all Ente assicurato dall organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, sia all interno che all esterno dei locali di proprietà o in uso dell Ente assicurato, con partecipazione di terzi compreso il rischio derivante all organizzazione di visite guidate e ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni. Si prende atto che per le manifestazioni organizzate da terzi la copertura è operante per la Responsabilità che deriva all Assicurato Contraente nella sua qualità di committente. Art. 19 Attività varie L assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità civile derivante all Assicurato Contraente ai sensi di legge: 17

18 - dalla partecipazione ad esposizione di fiere; - dall operato di guardiani anche con uso di armi concesso da autorità; - dall esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità del Contraente e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile; - da proprietà di cani da guardia e non; - da proprietà di mense aziendali, compresa la responsabilità per committenza per i servizi dati in appalto a terzi; - dall organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell assicurato stesso; - dall esistenza del servizio di vigilanza ( anche con guardie armate) e di servizi antincendio; - da proprietà di cani da guardia e non; - da operazioni di prelievo, consegna, rifornimento merci, esclusi i rischi da circolazione da assicurare per obbligo di legge; - dai servizi erogati presso il domicilio dei pazienti; - dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale; - l assicurazione copre anche i rischi inerenti alla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche. Art. 20 Interruzione o sospensione di attività L assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% minimo Euro 500,00 e massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro ,00. Art. 21 Cose consegnate e non consegnate A parziale deroga dell art. 3 delle Condizioni Generali, la garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile. L assicurazione vale inoltre per la Responsabilità civile dell Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull Assicurato. La presente garanzia vale fino a concorrenza di Euro ,00 per sinistro e anno assicurativo. 18

19 Art. 22 Legge Privacy La Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l Assicurato Contraente di quanto questa sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell Assicurazione. L Assicurazione non vale: per i trattamenti di dati aventi finalità commerciali; per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti; per i danni non patrimoniali di cui all art. 15 del D.Lgs 196/2003 e di quelli di cui all art del Codice civile; per le multe e le ammende inflitte direttamente all Assicurato Contraente o alle persone del cui fatto lo stesso debba rispondere. La garanzia opera per la Responsabilità Civile personale derivante ai dipendenti dell Assicurato Contraente salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo e colpa grave. L Assicurato Contraente e i dipendenti non sono terzi fra di loro. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di 5.000,00 Euro per ciascun danno e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro e annualità assicurativa. Art. 23 D. Lgs. n.81/2008 La copertura assicurativa prestata con la presente polizza si intende estesa alla Responsabilità civile ascrivibile all Assicurato in qualità di Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché alla Responsabilità civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all osservanza delle norme dettate dal predetto decreto, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 del Codice penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. 19

20 SPERIMENTAZIONE CLINICA L assicurazione è prestata per la Responsabilità civile verso terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante al Contraente nella sua qualità di sperimentatore, autorizzato a norma di legge, a svolgere attività di sperimentazione. La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell Assicurato Contraente con l esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti (quali ad esempio sponsor della sperimentazione monitors ditte produttrici dei farmaci) che operano nell ambito della stessa sperimentazione. L assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante all Assicurato Contraente anche per fatto del proprio personale medico e paramedico di cui lo stesso debba rispondere, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei singoli operatori per danni riconducibili a colpa grave degli stessi. La garanzia opera a condizione che venga correttamente espletato, secondo il rigoroso rispetto delle norme di legge, il protocollo del consenso informato da parte del soggetto sottoposto al trattamento della sperimentazione e sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico. Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione. In relazione alla disciplina del D.M. 17 dicembre 2004 e s.i.m. l Assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità civile dei promotori non industriali della sperimentazione. La garanzia è prestata nell ambito di un massimale pari a 1/3 di quello indicato in polizza che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato Contraente nello stesso periodo. A maggior chiarimento di quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza si prende atto fra le Parti che l Assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC prodotti, ascrivibili alle ditte produttrici dei farmaci somministrati nell ambito della sperimentazione. COMITATO ETICO La Società, fino al limite del massimale assicurato, si obbliga a tenere indenne i membri del Comitato Etico di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione per morte e per lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività svolta secondo le normative vigenti. La garanzia ha durata triennale ed è valida per i protocolli di sperimentazione e per il loro svolgimento attuato in Italia. 20

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