COMMISSIONE EUROPEA. Nell adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto delle considerazioni esposte qui di seguito.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 20.X.2005 C(2005)3849 def. Oggetto: Aiuti di Stato N 45/ Italia Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del marchio di qualità con indicazione di origine (Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige) Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane relative all aiuto di cui all oggetto, la Commissione desidera informare l Italia della decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell aiuto considerato, in quanto compatibile con il trattato CE. Nell adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto delle considerazioni esposte qui di seguito. 1. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del , protocollata il , l Italia ha notificato alla Commissione, a norma dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il regime in oggetto. Con lettere del , del e del , protocollate rispettivamente il , il e il sono state trasmesse informazioni complementari. 2. DESCRIZIONE 2.1. Titolo (2) Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del marchio di qualità con indicazione di origine Stanziamento (3) Circa 3 mio EUR l anno. S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commision Européenne/Europese Commissie, B-1049 Bruxelles Belgio - Telefono: (+32-2)

2 2.3. Durata (4) Illimitata Beneficiari (5) Imprese del settore agricolo e alimentare 2.5. Misura di aiuto (6) Con la proposta di legge provinciale riguardante Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del marchio di qualità con indicazione di origine (in prosieguo: la proposta di legge) le autorità italiane intendono introdurre una misura di aiuto che sostenga la commercializzazione, la promozione e la pubblicità di prodotti di qualità e un marchio di qualità con indicazione di origine. (7) Il regime in oggetto si applica ai seguenti prodotti (articolo 2 della proposta di legge): prodotti conformi ai criteri fissati dall articolo 24bis, lettera b) del regolamento (CE) n. 1257/99, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003, recanti il marchio di qualità ai sensi dell articolo 3 della proposta di legge, (in prosieguo: il marchio di qualità ); prodotti che rientrano nell ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, cioè prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP) e dalla indicazione geografica protetta (IPG) o prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2082/92, cioè contrassegnati dalla specialità tradizionale garantita (STG); 1 vini di qualità di cui al regolamento (CE) n. 1493/99. (8) Le seguenti azioni sono ammissibili al regime in oggetto (articolo 11 della proposta di legge) e il relativo tasso di aiuto corrisponde alle percentuali massime di intervento che sono a carico dell amministrazione (articolo 12 del progetto di legge). (9) Azioni pubblicitarie: pubblicità intesa a indurre i consumatori all acquisto di un determinato prodotto. Le azioni pubblicitarie comprendono la pubblicità nel mercato nazionale su giornali e riviste, a mezzo radio, TV ed Internet e altro materiale stampato, le promozioni delle vendite, le attività di pubbliche relazioni, i convegni e le attività promozionali presso i punti di vendita. 1 Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli ed alimentari e regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari. 2

3 Non sono ammissibili le azioni pubblicitarie a favore di imprese determinate; inoltre le attività pubblicitarie (comprese le azioni presso i punti di vendita) non possono fare riferimento a produttori specifici o nominare una determinata impresa o prodotti della medesima. I campioni dei prodotti oggetto delle attività promozionali presso i punti di vendita non sono ammissibili all aiuto. Le azioni pubblicitarie potranno essere affidate anche a terzi selezionati mediante gara pubblica in conformità con la pertinente legislazione comunitaria (punto n. 2 della lettera delle autorità italiane del ). Se le azioni pubblicitarie summenzionate riguardano prodotti recanti il marchio di qualità ai sensi dell articolo 3 della proposta di legge o a prodotti recanti un attestazione di specificità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92, può essere menzionata l origine del prodotto, tuttavia il messaggio principale deve essere quello relativo al rispetto dei criteri di qualità (lettera del delle autorità italiane). Con lettera del le autorità italiane hanno confermato che l aiuto relativo alla pubblicità dei prodotti compresi nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 e ai vini di qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/99 è conforme ai requisiti fissati ai punti da 52 a 54 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato. Con lettera del le autorità italiane hanno precisato che devono essere rispettate le condizioni previste dalla direttiva 2000/13/CE.2 Il tasso massimo di aiuto è del 50% e le spese rimanenti sono a carico del settore interessato (articolo 12, comma 1 della proposta di legge e lettera del delle autorità italiane). (10) Azioni promozionali: organizzazione di fiere ed esposizioni o partecipazione a tali manifestazioni, nonché a sondaggi, analisi di mercato e di marketing. Il tasso di aiuto è dell 80% con un massimale di EUR per beneficiario su un periodo di tre anni (articolo 12, comma 1, lettera b) della proposta di legge e punto n. 4 della lettera del delle autorità italiane). (11) Campagne di informazione dei consumatori: attività di informazione e diffusione di conoscenze scientifiche sui prodotti, sui marchi di qualità e sulla relativa disciplina. Le campagne di informazione non possono riguardare gruppi di prodotti, o prodotti precisi o incoraggiare l acquisto di un prodotto determinato a marchio di qualità. 2 Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, recepita con decreto legislativo n. 181 del , Gazzetta Ufficiale n. 67 del

4 Tasso di aiuto: 100%. L importo dell aiuto è limitato a EUR per beneficiario su un periodo di tre anni (articolo 12, comma 1, lettera c) della proposta di legge e lettera del delle autorità italiane). (12) Controlli di qualità (compresi i controlli per verificare il rispetto delle condizioni di utilizzo del marchio di qualità) relativi al marchio di qualità e realizzati da organismi di controllo indipendenti selezionati nell ambito di una gara pubblica in conformità con la pertinente normativa europea (punto n. 2 della lettera del delle autorità italiane). Non sono ammesse all aiuto le spese per autocontrolli. Il tasso di aiuto è dell 80 % per il primo anno, con una diminuzione graduale del 10% all anno fino ad esaurimento al settimo anno Marchio di qualità (13) L articolo 3 della proposta di legge istituisce un marchio di qualità cui hanno accesso tutti i produttori dell Unione europea i cui prodotti soddisfano i criteri di qualità fissati dal disciplinare loro applicabile. I criteri fissati nel disciplinare soddisfano sempre i criteri fissati dall articolo 24 bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/99, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/03. (14) Il marchio di qualità è il seguente: Come disposto dall articolo 3, comma 3, della proposta di legge, se il marchio di qualità è utilizzato da un produttore di un altra regione o di un altro Stato membro, la dicitura Südtirol/Alto Adige e il campo multicolore nella parte inferiore del marchio saranno sostituiti con il nome e con il simbolo della regione o del paese corrispondenti Intensità dell aiuto (15) Variabile. 4

5 2.7. Base giuridica (16) Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des Qualitätszeichens Qualität mit Herkunftsangabe (Landesgesetz) / Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del marchio di qualità con indicazione di origine (legge della Provincia). 3. VALUTAZIONE 3.1. Esistenza dell aiuto (17) L articolo 87, paragrafo 1, relativo al divieto di concessione di aiuti di Stato, trova applicazione nel caso in cui un aiuto sia concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza tra gli Stati membri. (18) Il regime in oggetto è finanziato con risorse statali. Dato che esso va a beneficio di determinate società appartenenti al settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli dell Alto Adige o di altri Stati membri mediante, tra l altro, pubblicità collettiva e azioni di commercializzazione comuni ai fini del commercio intracomunitario di tali prodotti, la misura favorisce talune imprese, falsa o minaccia di falsare la concorrenza 3 e incidere sul commercio tra gli Stati membri. (19) Alla fattispecie si applica pertanto l articolo 87, paragrafo 1, del trattato. (20) Occorre quindi esaminare se, nel caso di specie, sia applicabile la deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato, previsto dall articolo 87, paragrafo 1, del trattato. (21) Le autorità italiane hanno precisato che l aiuto può essere concesso a tutte le imprese, comprese quelle di grandi dimensioni e per questo motivo il regolamento della Commissione (CE) n. 1/2004 non è applicabile Valutazione Aiuto di Stato per i controlli di qualità e per il miglioramento dei sistemi di qualità (22) I controlli di qualità possono beneficiare dell aiuto relativo al marchio di qualità. Esso costituisce un aiuto alla produzione e alla commercializzazione di 3 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, un miglioramento nella posizione concorrenziale di un impresa, derivante da un aiuto di Stato conduce a distorsioni della concorrenza rispetto alle altre imprese che non ricevono tale aiuto. Causa C-730/79, CGCE 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12. 5

6 prodotti di qualità, come definito al punto 13 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in prosieguo: gli orientamenti generali) 4. (23) Conformemente al punto 13.5 degli orientamenti generali, può essere autorizzato un aiuto fino al 100% del costo dei controlli effettuati da altri enti responsabili per la supervisione dell uso dei marchi di qualità nell ambito dei sistemi riconosciuti sulla garanzia di qualità. Tali aiuti sono ridotti progressivamente, fino ad esaurimento entro sette anni dalla loro istituzione. (24) Queste condizioni si considerano rispettate (si veda il punto precedente n. 12). La Commissione prende nota delle garanzie fornite dalle autorità italiane in ordine al fatto che gli organismi di controllo indipendenti saranno scelti mediante gara pubblica conformemente alla pertinente legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici Aiuto di Stato per la commercializzazione e per le campagne di informazione ai consumatori. (25) L aiuto può essere concesso per attività di informazione generali e per azioni promozionali relative al marchio di qualità (si vedano i punti summenzionati n. 10 e n. 11). L aiuto relativo alle ricerche di mercato sui prodotti di qualità è disciplinato dal punto 13.2 e quello relativo alla diffusione di nuove tecniche e all organizzazione di mostre e fiere e alla relativa partecipazione trova definizione al punto 14 degli orientamenti generali. 5 Tale aiuto può essere concesso fino al 100 % delle spese ammissibili qualora sia concedibile a tutti i soggetti ammissibili nel settore interessato sulla base di condizioni obiettivamente definite. L aiuto concesso ai sensi del punto 13.2 e della sezione 14 per un periodo di tre anni non può eccedere la somma di EUR per beneficiario o, nel caso delle PMI, il 50 % delle spese ammissibili, se l importo è maggiore. (26) Tali condizioni si considerano rispettate per i motivi che passiamo a illustrare. (27) L informazione del consumatore non sembra riguardare gruppi di prodotti specifici o stimolare i consumatori all acquisto di un prodotto determinato. Esse appaiono pertanto informazioni generali relative al programma sul marchio di qualità e ai relativi requisiti. Per definizione, tali misure generali di informazione vanno a vantaggio di tutti i produttori che utilizzano il marchio di qualità. I loro costi sono a carico dello Stato. L aiuto è, tuttavia limitato a EUR per beneficiario per un periodo di tre anni. (28) Le misure di commercializzazione si limitano alle ricerche di mercato e all organizzazione di fiere e esposizioni o alla partecipazione a tali eventi. 4 5 GU C 28 dell , pag. 2 Il punto 8 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicaità dei prodotti di cui all allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato dispone che tali attività costituiscono operazioni promozionali non soggette agli orientamenti, ma ai punti 13 e 14 degli orientameni generali. 6

7 Queste misure sembrano essere accessibili a tutti i produttori i cui prodotti recano il marchio di qualità. L aiuto è limitato a EUR per beneficiario per un periodo di tre anni. (29) La Commissione prende nota dell assicurazione fornita dalle autorità italiane, contenuta nella lettera del , secondo la quale tutti coloro che riceveranno l incarico di realizzare o preparare iniziative di commercializzazione o di informazione ai consumatori, dovranno essere selezionati mediante gara pubblica, conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme provinciali e comunitarie in materia di appalti pubblici Aiuti di Stato alla pubblicità (30) Nel valutare gli aiuti di Stato relativi alle campagne pubblicitarie, la Commissione applica gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (in prosieguo: gli orientamenti) 6. Il campo di applicazione degli orientamenti è il seguente (punto n. 7): Per pubblicità si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita. (31) La concessione dell aiuto è prevista per campagne pubblicitarie su giornali o mediante altri mezzi. Pertanto gli orientamenti summenzionati si applicano al progetto di aiuto. (32) Le campagne pubblicitarie riguardano tutti i gruppi di prodotti precedentemente menzionati al punto 9. Per tale motivo è opportuno valutare congiuntamente tali misure. 6 GU C 252 del , pag. 5. 7

8 Rispetto dei criteri fissati negli orientamenti Criteri negativi (33) Le campagne pubblicitarie che riguardano prodotti di qualità (compresi i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92) e che menzionano l origine del prodotto possono essere autorizzate se i riferimenti all origine nazionale sono accessori rispetto al messaggio principale rivolto ai consumatori dalla campagna pubblicitaria e non costituiscono la ragione principale per la quale i consumatori sono consigliati all acquisto. Le campagne di pubblicità che menzionano l origine (regionale) del prodotto in forma accessoria non violano l articolo 28 del trattato. Se l aiuto è concesso a prodotti che soddisfano speciali requisiti di qualità, esso deve essere accessibile a tutti i beni prodotti nella Comunità, a prescindere dalla loro origine. Gli Stati membri devono altresì riconoscere i risultati di controlli equivalenti eseguiti in altri Stati membri (punti 45 e 51 degli orientamenti). (34) Il punto 52 degli orientamenti dispone che le azioni pubblicitarie sovvenzionate possono contenere un riferimento all origine dei prodotti se tale riferimento riguarda una denominazione di origine protetta dalla normativa comunitaria, come il regolamento (CEE) n. 2081/1992 e il titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999, nella misura in cui quest ultimo dispone che la menzione dell origine costituisce parte della registrazione. Tutti i produttori che utilizzano tali denominazioni devono poter beneficiare dell aiuto nella stessa misura (punto 53) e, nel caso di azioni pubblicitarie relative alle campagne per tutte le DOP o IGP relative a un particolare tipo di prodotto o a una regione particolare, la campagna pubblicitaria sovvenzionata non deve enfatizzare eccessivamente l origine, suggerendo che i prodotti sono superiori a quelli di altri Stati membri o screditando i prodotti di altri Stati membri. (35) Le campagne pubblicitarie sovvenzionate devono essere in conformità con la legislazione secondaria europea, in particolare con le disposizioni della direttiva 2000/13/CE 7 (punti da 25 a 27 degli orientamenti). (36) L aiuto non deve essere concesso per pubblicità direttamente connessa con i prodotti di un azienda o di più aziende in particolare. (37) Qualora la realizzazione di azioni pubblicitarie finanziate con fondi pubblici sia affidata a imprese private, quest ultime devono essere scelte nel rispetto delle regole di mercato (punti 29 e 30 degli orientamenti). (38) Tali condizioni si considerano rispettate per i motivi che passiamo ad illustrare. 7 Direttiva 2001/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000; relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, GU L 109/29,

9 (39) Il marchio sovvenzionato, come definito al punto 14 summenzionato, contiene sia il messaggio relativo alla qualità, che la menzione dell origine del prodotto. Il messaggio relativo alla qualità è rappresentato da un campo superiore con la parola che designa la qualità (Qualität o Qualità nella versione tedesca e italiana) e un testo, al di sotto del marchio, che specifica i controlli di qualità e il loro riferimento normativo). La parte del marchio che dà informazioni sull origine del prodotto riporta il nome della regione e un simbolo. Gli elementi di cui sopra relativi alla qualità del prodotto sembrano rendere il messaggio relativo alla qualità più importante dell informazione relativa all origine del prodotto. Le autorità italiane hanno inoltre precisato che per tutti i messaggi pubblicitari relativi al marchio di qualità e ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2082/92, la qualità dei prodotti costituirebbe l informazione principale, mentre l origine del prodotto sarebbe quella secondaria. (40) Tutti i prodotti ottenuti nella Comunità possono utilizzare il marchio di qualità a condizione che rispondano ai requisiti previsti per il suo utilizzo e risulta che tali requisiti possono essere soddisfatti indipendentemente dall origine geografica del prodotto. I risultati dei controlli equivalenti eseguiti in qualsiasi altro Stato membro sono riconosciuti. (41) Per prodotti diversi da quelli recanti il marchio di qualità o da quelli disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2082/92, la campagna pubblicitaria sovvenzionata si limita ai prodotti di cui al punto 52 degli orientamenti. Le autorità italiane hanno confermato espressamente che l aiuto alla pubblicità di questi prodotti è conforme alle disposizioni contenute nei punti da 52 a 54 degli orientamenti. (42) Le autorità italiane hanno assicurato che la pubblicità ammessa all aiuto è conforme alle disposizioni della direttiva n. 2000/13/CE. (43) Le azioni pubblicitarie sovvenzionate non si riferiscono ai prodotti di un azienda o di più aziende in particolare. Inoltre, l articolo 11, comma 3, della proposta di legge dispone che nessuna azione pubblicitaria sovvenzionata può fare riferimento a nomi o a produttori. (44) Le autorità italiane hanno precisato che se le azioni pubblicitarie sono realizzate da imprese private, quest ultime sono scelte mediante gara pubblica, come disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici. Criteri positivi (45) Il punto 31 degli orientamenti dispone che per fruire della deroga di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, l aiuto deve altresì agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Questa condizione si considera soddisfatta se la pubblicità sovvenzionata riguarda uno degli obiettivi descritti al punto 32 degli orientamenti. Essi attengono, tra l altro, alla promozione di prodotti di qualità superiore. Il punto 47 degli orientamenti dispone che questi prodotti devono essere conformi a norme o a criteri nettamente più rigorosi e specifici di quelli definiti dalla pertinente legislazione comunitaria o nazionale. La sezione degli orientamenti assimila i prodotti 9

10 recanti una designazione di origine protetta ai sensi della legislazione comunitaria ai prodotti di qualità che soddisfano le norme di cui al punto 47. (46) Questa condizione è soddisfatta in quanto le autorità italiane hanno precisato che l aiuto relativo alle campagne pubblicitarie in questione riguarda o prodotti che soddisfano determinate norme di qualità o prodotti recanti una denominazione riconosciuta dalla legislazione comunitaria (si veda il precedente punto 7). (47) Analogamente ai prodotti che soddisfano determinate norme di qualità, le autorità italiane hanno precisato che le norme di qualità soddisfano i criteri fissati dall articolo 24bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/1999, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/03. Secondo la Commissione le norme di qualità che soddisfano i criteri fissati dall articolo 24bis, lettera b), del citato regolamento rispettano le condizioni previste al punto 47 degli orientamenti. Massimali per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità di prodotti agricoli e di altri prodotti - relazioni annuali (48) Il punto 60 degli orientamenti dispone che, in linea di massima, nel caso di aiuti a favore della pubblicità, l aliquota dell aiuto diretto non deve superare il 50% e che le imprese del settore in causa dovranno contribuire almeno nella misura del 50% alle spese, qualora l aiuto diretto provenga dal bilancio pubblico generale. I punti da 66 a 68 dispongono che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni annuali sulle misure di aiuto esistenti. La relazione deve contenere o essere corredata da esempi del materiale pubblicitario utilizzato. (49) Tali condizioni sono soddisfatte per i motivi seguenti: (50) L aiuto copre il 50% al massimo dei costi di una campagna pubblicitaria e il settore finanzierà i costi rimanenti. (51) Le autorità italiane hanno assicurato che presenteranno ogni anno una relazione corredata dagli esemplari del materiale pubblicitario utilizzato. 4. CONCLUSIONI (52) Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione ritiene che le misure notificate siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui rispettano le condizioni stabilite dalle sezioni 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato. 10

11 Qualora la presente lettera contenesse informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presumerà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell agricoltura e dello sviluppo rurale Unità H.2 Ufficio: L 130-5/128 B-1049 Bruxelles Fax: (+322) Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione, Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione 11

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