04/10/2019. Capitolo 5 Le fonti del diritto

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1 LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI Si chiamano fonti del diritto i fatti o gli atti che l ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Capitolo 5 Le fonti del diritto La generalità delle norme giuridiche L astrattezza delle norme giuridiche Si chiamano fonti di produzione del diritto quei fatti o quegli atti ai quali l ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri. Si chiamano fonti sulla produzione quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti. 1 2 FONTI FATTO E FONTI ATTO Quando l ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, senza che siano seguite procedure particolari, né che le norme stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa volontà, si parla di fonti fatto (es. consuetudine) Quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure previste dalle norme sulla produzione, si parla di fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento) IL REGIME DELLE FONTI DEL DIRITTO Pubblicazione in forma ufficiale Applicazione del principio iura novit curia e del principio ignorantia legis non excusat Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili e penali ex art Cost Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle preleggi 3 4 FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO Nello stato liberale: la legge del parlamento era la fonte che esprimeva il più alto comando normativo, dunque giuridicamente supremo (fonte primaria); il governo del re poteva esercitare un potere normativo più limitato, nel rispetto e in esecuzione della legge, in forma di regolamento (fonte secondaria) Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la fonte suprema dell ordinamento giuridico, superiore a ogni altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all ordinamento internazionale, pluralismo sociale) LE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (1942) Art. 1 preleggi al codice civile (Indicazione delle fonti) Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti 3) [le norme corporative] (abrogato) 4) gli usi

2 FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale e «altre» leggi costituzionali (art. 138 Cost.); statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.) Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato (artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge (artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.); statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi regionali (artt. 117 e 121 Cost.) LE FONTI PRIMARIE: UN SISTEMA CHIUSO Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione Ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77 e art. 134 Cost.) 7 8 LA FORZA DI LEGGE Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo) Capacità di resistere all abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa (profilo passivo) LE FONTI SECONDARIE: UN SISTEMA APERTO L individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potere normativo primario, sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di legge) Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge (principio di legalità) 9 10 IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI Costituzione (fonte sulle fonti) Fonti primarie a carattere «chiuso» (forza di legge) Fonti secondarie a carattere «aperto» (principio di legalità) L ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA Unità dell ordinamento Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondante dell ordinamento e all atto che con esso viene posto, la Costituzione. Coerenza dell ordinamento L ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri per risolvere le antinomie normative, cioè i contrasti tra norme, e consentire all interprete di individuare la norma, l unica norma, che deve essere applicata in concreto. Completezza dell ordinamento L ordinamento predispone determinati rimedi per colmare le lacune o vuoti normativi, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere all interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso concreto

3 COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO La successione delle fonti nel tempo: criterio cronologico La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti: criterio gerarchico L ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti: criterio della competenza LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO CRONOLOGICO In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori) La norma precedente è abrogata da quella successiva (la norma abrogata non è una norma invalida) L abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme entrambe valide, non elimina la norma precedente bensì ne circoscrive nel tempo l efficacia L EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO Art. 11 preleggi al codice civile «La legge non dispone che per l avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Gli atti normativi valgono di regola solo per il futuro Il divieto di efficacia retroattiva è derogabile per effetto di una legge successiva che disponga diversamente La retroattività della legge, ove disposta, riguarda solo i rapporti pendenti, non i rapporti esauriti Il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le leggi in materia penale (art Cost.) Il principio di retroattività delle leggi più favorevoli al reo (art. 2 c.p.) è suscettibile di deroghe L ABROGAZIONE DELLE LEGGI Art. 15 preleggi al codice civile «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l intera materia già regolata dalla legge anteriore». Abrogazione espressa Abrogazione per incompatibilità Abrogazione per nuova disciplina dell intera materia LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO GERARCHICO In caso di contrasto tra norme poste da fonti non equiparate prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori) La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata dall ordinamento mediante annullamento L annullamento, a differenza dell abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc ma anche ex tunc LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO DELLA COMPETENZA In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte competente (con esclusione di altri atti fonte) La norma non competente è invalida e deve essere eliminata dall ordinamento mediante annullamento L annullamento, a differenza dell abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc ma anche ex tunc

4 L INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Art preleggi al codice civile «Nell applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, o dalla intenzione del legislatore». L interpretazione letterale o testuale L interpretazione teleologica (in senso soggettivo o in senso oggettivo) L interpretazione logico-sistematica LE LACUNE NORMATIVE E L ANALOGIA Art preleggi al codice civile Le lacune colmate per analogia legis: «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» Le lacune colmate per analogia iuris: «se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell ordinamento giuridico dello Stato» Il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi speciali (art. 14 preleggi) Il criterio di stretta interpretazione delle disposizioni costituzionali sui diritti fondamentali (favor libertatis) LE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA Esempio: art. 3 l. 147/2014 (Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l accesso al trattamento pensionistico) «L articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell indennità relativa alla mobilità in cui l assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011». LE FONTI NELL ORDINAMENTO DELLO STATO Costituzione Leggi costituzionali (art. 138 Cost.) Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge (artt. 70 ss. e Cost.) Regolamenti (artt e Cost.) LE FONTI COSTITUZIONALI Le leggi di revisione costituzionale: modificano, mediante emendamento, aggiunta o soppressione, il testo della Costituzione Le leggi costituzionali: affiancano il testo della Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale (artt. 71.1, 96, 116.1, 132.1, Cost.) o in altre materie disciplinate nelle forme dell art. 138 Cost. LE FONTI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO (ART. 138 COST.) Duplice lettura da parte di ciascuna camera, la seconda a distanza non inferiore a tre mesi Approvazione in seconda lettura a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera Possibilità di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, il referendum costituzionale da parte di 500 mila elettori, 5 consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera In alternativa, approvazione in seconda lettura a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, senza possibilità di richiedere il referendum

5 IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE Prima lettura non meno di tre mesi Seconda lettura I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE Promulgazione Eventuale referendum 1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o mila elettori a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera tre mesi nessuna richiesta di referendum a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera Limite espresso: la «forma repubblicana» (art. 139 Cost.) Limiti impliciti: i «principi supremi dell ordinamento costituzionale» (v. sentenza Corte cost. 1146/1988) Limite logico: l art. 138 Cost. (per l attuale formulazione o per i principi ad esso sottesi) richiesta di referendum se è approvato dalla maggioranza dei voti validi Promulgazione LE FONTI NELL ORDINAMENTO DELL UNIONE EUROPEA Trattati (Tue e Tfue) Regolamenti e direttive (art. 288 Tfue) IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELL ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DELL UNIONE EUROPEA Le «limitazioni di sovranità» consentite dall art. 11 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale Il riferimento ai «vincoli derivanti dall ordinamento comunitario» nell art. 117 Cost., come riformato nel 2001 (v. anche artt. 97 e 119 Cost., come riformati nel 2012) Il limite del rispetto dei «principi supremi dell ordinamento costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona», come stabilito dalla Corte costituzionale (v. ord. Corte cost. 24/2017) FONTI UE E CONTROLIMITI Ord. 24/2017 La Corte costituzionale: «dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell art. 267 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione dell art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo [ ] se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro [ ]». IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [1] Corte di giustizia delle Comunità europee «A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato Cee ha istituito un proprio ordinamento giuridico integrato nell ordinamento giuridico degli stati membri... che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare... Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità» (sentenza Costa del 1964). «In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili... fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri» e «hanno l effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche... di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie» (sentenza Simmenthal del 1978)

6 IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [2] Corte costituzionale «Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato... [i due ordinamenti], per quanto coordinati, sono distinti e reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla Cee va intesa... nel senso... che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario» e il regolamento «è reso efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni. Diversamente accadrebbe, se l ordinamento della Comunità e quello dello Stato ed i rispettivi processi di produzione normativa fossero composti ad unità» (sentenza 170/1984). Il principio di necessaria applicazione del regolamento Ue da parte del giudice comune, anche se in contrasto con disposizioni nazionali precedenti o successive Il caso delle direttive aventi efficacia diretta (autoapplicative) LA LEGGE ORDINARIA DELLO STATO La legge dello Stato è fonte a competenza generale, sia pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione, abilitata a produrre norme primarie che la Costituzione attribuisce alle Camere. Le legge in senso (solo) formale (es.: leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) Le leggi provvedimento (es.: l. 310/1988 «Intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona») Le leggi generali (es.: artt. 16, 21, 33 Cost.) LA RISERVA DI LEGGE: DEFINIZIONE L istituto della riserva di legge designa i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una determinata materia alla sola legge (nonché agli atti equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di atti fonte ad essa subordinati, tra cui in primo luogo i regolamenti dell esecutivo. Divieto di interventi da parte di atti diversi dalla legge (aspetto negativo) Obbligo per la legge di intervenire nella materia riservata (aspetto positivo) LA RISERVA DI LEGGE: TIPOLOGIA Riserva assoluta: la disciplina della materia è interamente riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta esecuzione (es.: artt. 13 e 25 Cost.) Riserva relativa: alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia, al regolamento la disciplina ulteriore di dettaglio (es.: artt. 23, 41, 97 Cost.) Riserva rinforzata: la disciplina della materia è riservata alla legge che deve seguire certe procedure (es.: art. 8 Cost.) o avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti (es.: art. 16 Cost.) GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE Decreti legislativi (art. 76 Cost., art. 14 l. 400/1988) Legge di delegazione (oggetto, principi e criteri direttivi, termine) Decreto legislativo (entro il termine della legge delega) Decreti legge (art. 77 Cost., art. 15 l. 400/1988) Decreto legge (casi straordinari di necessità e urgenza) Legge di conversione (entro sessanta giorni) LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA (ART. 76 COST.) Individuazione dell oggetto (o degli oggetti, purché distinti) della delega chiaramente definito Fissazione dei principi (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e dei criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l esercizio in concreto del potere normativo delegato) Indicazione del termine entro il quale la delega può (non deve) essere esercitata Legge di delega al governo... Il governo è delegato ad adottare, entro... [termine] dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti... [oggetto], secondo i seguenti principi e criteri direttivi

7 IL PROCEDIMENTO DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA LA DECRETAZIONE D URGENZA (ART. 77 COST.) Governo o parlamentari iniziativa legislativa Governo deliberazione decreti correttivi (se previsti dalla legge) Parlamento legge di delegazione Governo deliberazione decreto legislativo Governo deliberazione schema decreto Parlamento parere commissioni sullo schema (se previsto dalla legge) Adozione del decreto legge solo in casi straordinari di necessità ed urgenza Presentazione del decreto legge alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui è adottato e riunione delle Camere, anche se sciolte, entro i successivi cinque giorni Durata di solo 60 giorni e dunque efficacia provvisoria del decreto legge, con perdita di efficacia sin dall inizio se non convertito in legge (decadenza ex tunc) Regolazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti Legge di conversione del decreto legge... Il decreto legge... [data e numero] recante... [titolo] è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL DECRETO LEGGE DECRETI LEGGE E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Governo adozione decreto legge Presidente della Repubblica promulgazione legge di conversione Presidente della Repubblica emanazione decreto legge Parlamento approvazione legge di conversione Governo presentazione disegno di legge di conversione Parlamento eventuali emendamenti al decreto legge Divieto di reiterazione dei decreti legge non convertiti in legge, se non fondati su presupposti nuovi o caratterizzati da contenuti sostanzialmente diversi (sent. 360/1996) Illegittimità dei decreti legge per evidenza mancanza dei presupposti di cui all art. 77 Cost., con trasferimento del vizio originario sulla legge di conversione (sentt. 171/2007 e 128/2008) Divieto per le Camere di alterare l omogeneità di fondo del decreto legge, introducendo emendamenti del tutto estranei all oggetto e alle finalità del testo originario (sentt. 22/2012, 32/2014 e 154/2015) FONTI LEGISLATIVE SPECIALIZZATE Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi (art. 7 Cost.) Leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.) Leggi di amnistia e indulto (art. 79 Cost.) Leggi che staccano una provincia o un comune da una regione per aggregarli ad un altra (art Cost.) Leggi che attribuiscono ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni ordinarie (art Cost.) Decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni speciali (es.: art. 65 St. Friuli-Venezia Giulia) Leggi di attuazione del principio dell equilibrio di bilancio (art Cost.) I REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI Regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.) Regolamenti della Corte costituzionale (l. 87/1953) Regolamenti della presidenza della Repubblica (l. 1077/1948) Regolamento del Consiglio dei ministri (l. 400/1988) Regolamenti della presidenza del Consiglio (d.lgs. 303/1999)

8 LA RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE Costituzione Regolamenti di ciascuna camera (art. 64 Cost.) LE FONTI REGOLAMENTARI SECONDARIE I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia subordinate a quelle primarie: la denominazione include una categoria eterogenea di atti normativi di competenza del governo, dei ministri, delle autorità amministrative indipendenti, nonché delle regioni e degli enti locali; trattandosi di fonti subordinate a quelle primarie, questi regolamenti sono cosa del tutto diversa dai regolamenti dell Ue e dai regolamenti parlamentari. Il principio di legalità: la potestà regolamentare deve trovare fondamento in una norma di legge che attribuisca il relativo potere Il principio di preferenza della legge: il giudice ordinario deve disapplicare l atto regolamentare se contrastante con una norma di legge LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELL ESECUTIVO I REGOLAMENTI GOVERNATIVI Art. 17 l. 400/1988 I regolamenti governativi regolamenti di esecuzione regolamenti di attuazione e di integrazione regolamenti indipendenti regolamenti di organizzazione regolamenti di delegificazione (regolamenti autorizzati o delegati) I regolamenti ministeriali e interministeriali Consiglio dei ministri deliberazione schema di regolamento Parlamento parere commissioni sullo schema di regolamento (se previsto dalla legge) Corte dei conti visto e registrazione regolamento Consiglio di stato parere sullo schema di regolamento Consiglio dei ministri deliberazione regolamento Presidente della Repubblica emanazione regolamento I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE (ART L. 400/1988) Legge di autorizzazione determinazione delle norme generali regolatrici della materia e abrogazione differita delle norme legislative vigenti I REGOLAMENTI MINISTERIALI Ministro Emanazione del regolamento autorizzato (previo parere parlamentare) comunicazione al presidente del Consiglio parere del Consiglio di stato adozione del regolamento ministeriale Entrata in vigore del regolamento abrogazione delle norme legislative vigenti disposta dalla legge di autorizzazione

9 LE FONTI NELL ORDINAMENTO DELLE REGIONI Costituzione Costituzione LE FONTI REGIONALI Statuti speciali (art. 116 Cost.) Leggi regionali (v. statuti) Regolamenti regionali (v. statuti) Statuti ordinari (art. 123 Cost.) Leggi regionali (artt.117 e 121 Cost.) Regolamenti regionali (artt e 121 Cost.) Statuti ordinari: approvati dal consiglio regionale con procedimento aggravato ex art. 123 Cost. Leggi regionali: approvate dal consiglio regionale nelle forme e nei modi previsti da ciascun statuto Regolamenti regionali: deliberati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale, secondo modalità e forme previste da ciascun statuto IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE Due successive deliberazioni del consiglio regionale, la seconda a distanza non inferiore a due mesi Approvazione sia in prima sia in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio Possibilità di richiedere comunque il referendum, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale, da parte di un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI SPECIALI Art Cost., l. cost. 2/2001 Si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali L iniziativa appartiene anche all assemblea regionale I progetti di modificazione dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal governo all assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi Le modificazioni allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale LE FONTI NELL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Costituzione Legge dello Stato (art , lett. p), Cost.) Statuti locali (art Cost) Regolamenti locali (art Cost.) LE FONTI LOCALI Statuti comunali: approvati dal consiglio comunale con procedimento aggravato ex art. 6 Tuel Statuti provinciali: adottati dall assemblea dei sindaci su proposta del consiglio provinciale ex l. 56/2014 Statuti metropolitani: adottati dalla conferenza metropolitana su proposta del consiglio metropolitano ex l. 56/2014 Regolamenti comunali/provinciali/metropolitani: adottati dal consiglio comunale/provinciale/metropolitano, tranne i regolamenti comunali sull ordinamento degli uffici e dei servizi adottati dalla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

10 LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA I contratti collettivi di lavoro ex art. 39 Cost. I contratti collettivi di lavoro di diritto comune (c.c.) I contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 165/2001) LE FONTI ESTERNE RICONOSCIUTE L adattamento automatico alle norme generalmente riconosciute dell ordinamento giuridico internazionale (art Cost.): rinvio mobile o rinvio alla fonte L ordine di esecuzione contenuto nelle leggi di ratifica dei trattati internazionali: rinvio fisso o rinvio alla disposizione Le norme di diritto internazionale privato (l. 218/1995): fonti sulla produzione o norme interne di riconoscimento FONTI ESTERNE E CONTROLIMITI Sent. 238/2014 La Corte costituzionale: «1) dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell ordinamento interno); 2) dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all esecuzione data all art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona; 3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell art. 10, primo comma, Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione». LA CONSUETUDINE La consuetudine (o uso) è la fonte fatto per eccellenza, la quale consta di due elementi necessari: un comportamento ripetuto nel tempo (elemento materiale) e la convinzione, da parte del corpo sociale che ripetere quel comportamento sia giuridicamente dovuto (elemento soggettivo). Ove questa convinzione non vi fosse, saremmo di fronte a una semplice prassi, comportato ripetuto ma senza che sia considerato vincolante, e dunquederogabile in qualsiasi momento. Le consuetudini nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti (art. 8 preleggi al c.c.) Le consuetudini di rango costituzionale (es.: sent. Corte costituzionale 7/1996) LE FONTI DI COGNIZIONE Si definiscono fonti di cognizione quegli atti, non aventi forza normativa (a differenza delle fonti di produzione), i quali sono volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo. Fonti di cognizione aventi valore legale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Bollettino ufficiale di ciascuna regione, albo pretorio dell ente locale) Fonti di cognizione aventi valore meramente conoscitivo (banche dati: ad es. Normattiva) LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI Legge... [giorno/mese/anno], n.... «...» [titolo] La Camera dei deputati e ilsenato della Repubblica hanno approvato; il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: [...]

11 L EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI L EMANAZIONE DEI DECRETI LEGGE Decreto legislativo... [giorno/mese/anno], n.... «...» [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione... Vista la legge... Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari.. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri... Emana il seguente decreto legislativo: [...] Decreto legge... [giorno/mese/anno], n.... «...» [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione... Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza... Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri... Emana il seguente decreto legge: [...] L EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI Decreto del Presidente della Repubblica... [giorno/mese/anno], n.... «...» [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 87 della Costituzione... Vista l articolo 17 della legge 2a3 agosto 1988, n Udito il parere del Consiglio di Stato Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del ministro... Emana il seguente regolamento: [...] LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità) Serie speciale Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte, atti di promovimento del giudizio della Corte) Serie speciale Unione europea (regolamenti, decisioni e direttive) Serie speciale Regioni (leggi e regolamenti regionali) Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato L ENTRATA IN VIGORE DEGLI ATTI NORMATIVI Art Cost., art. 10 preleggi al codice civile Il termine ordinario è il quindicesimo giorno seguente alla pubblicazione dell atto (vacatio legis) L atto stesso può prevedere un termine diverso, più lungo o più breve (es.: «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale») I TESTI UNICI [1] Testi unici normativi: atti aventi natura innovativa, deliberati dal governo in forma di decreti legislativi sulla base di una legge di delegazione del Parlamento Es.: art. 16 l. 112/2004 «Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato testo unico della radiotelevisione, coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento [...]» (v. d.lgs. 177/2005, ora denominato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici )

12 I TESTI UNICI [2] Testi unici compilativi: atti aventi natura conoscitiva, deliberati dal governo sulla base di una mera autorizzazione Art. 17-bis l. 400/1988 «Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore [...]»

Le fonti del diritto. Le fonti del diritto. Fonti di produzione e fonti sulla produzione LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

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