Regolamento dei Mercati

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1 Comune di Neviano degli Arduini Provincia di Parma Regolamento dei Mercati Deliberazione di C.C. n 41 del Modificato con atto di C.C. n 14 del 06/04/2006 1

2 REGOLAMENTO DEI MERCATI CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI ART.1 - TIPOLOGIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 1. Il presente Regolamento ai sensi dell'art.6 comma 1 e degli articoli 2 e 3 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche istituiti con deliberazioni del Consiglio Comunale. 2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs 114/98, dalla L.R. 12/99 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n.1368 del , dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, si conferma pertanto che l'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in: a) Mercati settimanali o a cadenze diverse; b) Posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana; c) Posteggi con chioschi; d) In forma itinerante nelle zone non vietate dall'amministrazione Comunale 3. I mercati sono classificati in: a) Mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminati specializzazioni merceologiche; b) Mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati: 1. Per settori merceologici; 2. Per specializzazioni merceologiche; 3. Per settori e per specializzazioni merceologiche c) Mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti; 4. Agli effetti di cui al comma 3) si intendono: a) Per settori merceologici, i settori alimentari e non alimentari; b) Per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori. ART.2 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI 1. Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta Regionale l'elenco dei posteggi liberi da assegnare per la pubblicazione sul B.U.R. 2. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'albo Pretorio del Comune. 3. L'assegnazione, in concessione decennale, riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, stabilendo in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell ambito dello stesso mercato. 2

3 4. Ai fini dell'applicazione dei criteri indicati al comma 3 si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda. 5. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito. 6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili: a) per incremento del numero dei posteggi di un mercato; b) per istituzione di un nuovo mercato; è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene: a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinati; b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie. 8. Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. 9. La concessione del posteggio non può essere ceduta a qualsiasi titolo se non con l'azienda commerciale ed è assoggettata al pagamento del canone determinato con provvedimento a parte sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 10. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono da intendersi, alla scadenza, rinnovate automaticamente salvo espressa rinuncia dell operatore. ART.3 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI 1. I posteggi riservati agli agricoltori nei mercati, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva, non possono superare il 2% dei posteggi disponibili 2. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2, comma 4, della Legge Regionale n.12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri: a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato; b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la produzione agricola 3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale assegnando un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni per la presentazione delle domande. 4. Ogni produttore agricolo non può detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato. 5. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito. 6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili: a) per incremento del numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato; b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato 3

4 è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge 8. I produttori agricoli pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al comma 7) o con autocertificazione. ART.4 - RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi: a) trasferimento del mercato in altra sede; b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato. 2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999 così come specificati al successivo comma Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi. 4. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatabile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n.398. ART.5 - SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO PER MIGLIORIA 1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett.a) e c) della deliberazione di Giunta Regionale n del 1999 salvo il caso di istituzione di nuovi mercati per i quali si applica il successivo comma Nel caso di istituzione di nuovi mercati la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del comune. 3. Nella fattispecie di cui al comma 1, le procedure di accesso al posteggio per miglioria si svolgono dall'1 al 15 maggio e dall'1 al 15 Novembre di ciascun anno 4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono assegnabili agli operatori secondo il normale ordine in graduatoria. 5. Le opzioni di posteggio per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e dal presente Regolamento. 4

5 6. Sono in ogni caso salve le disposizioni correlate al divieto di detenere più di due posteggi nello stesso mercato. 7. Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli. ART.6 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI 1. I posteggi non utilizzati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs 114/98 presenti, in possesso di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. 2. Tali posteggi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lettera d) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999, privilegiando in caso di ulteriore parità gli operatori totalmente sprovvisti di posteggio e da ultimo quelli con il minor numero di posteggi nell'ambito dei mercati comunali. 3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2 si intende per dante causa il soggetto che per ultimo ha ceduto l'azienda. 4. Non possono concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori già concessionari anche di un solo posteggio nello stesso mercato 5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria. 6. Non si può partecipare alla "spunta" senza attrezzature di vendita e merci 7. La procedura di assegnazione ha inizio qualora all'orario prefissato per l'attività di vendita non sia presente il concessionario del posteggio ART.7 - SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI 1. E ammesso lo scambio consensuale dei posteggio nel rispetto del settore merceologico (punto 2 lettera h Deliberazione G.R. 1368/99) 2. Le domande redatte in carta legale devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi interessati allo scambio 3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi dei nuovi posteggi, e la permanenza, in capo ai soggetti originari, della titolarità della concessione, che rimane immutata nella sua validità. ART. 8 - AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI 1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire: a) attraverso l'acquisizione di posteggi da parte dell'operatore o degli operatori contigui secondo i criteri di cui al punto 2 lettera i) della deliberazione di Giunta Regionale n.1368/1999 semprechè non si arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale e di sicurezza previste per l'area di mercato e il nuovo posteggio non superi il limite di 80 metri quadrati; b) per iniziativa dell'amministrazione Comunale a seguito di ampliamento del mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, non applicandosi nella fattispecie di cui alla presente lettera il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1 5

6 2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile è rimesso, facoltivamente, agli operatori che ne sono concessionari. 3. L'acquisizione di iniziativa di due o più operatori di uno o più posteggi contigui ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi avviene sulla base delle seguenti modalità: a) costituzione da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico di tipo societario nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia comunque rispettato il limite dei due posteggi di cui all'art.2, comma 2, legge regionale n.12/1999; b) acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a) del ramo e dei rami d'azienda, nel caso di acquisizione di due o più posteggi, atti a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio; c) rinuncia a favore del Comune dei titoli acquisiti finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati. 4. Resta inteso che gli operatori interessati dovranno richiedere al Comune in via preliminare l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento. ART.9 - GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE DI MERCATO 1. Presso l'ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse: a) La planimetria del mercato con indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base ai criteri di cui al punto 7 lettera a) e c) della Deliberazione di Giunta Regionale n.1368/ Copia costantemente aggiornata della documentazione di cui al punto 1 e' depositata presso l'ufficio della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza. 3. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale. 4. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo causa di comprovata forza maggiore. ART GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DA PARTE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO 1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito agli orari del mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso per iscritto. 2. Agli effetti dell'applicazione, di cui all'art.5, comma 2 lettera b) della legge regionale n.12/1999, non si considerano: 6

7 a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato; b) le assenze maturate nei mercati straordinari; c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono 3. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato salvo causa di comprovata forza maggiore. 4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata ad assumere incarichi elettivi, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati entro il 30 giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario quanto previsto al comma successivo. 5. Qualora non sia rispettato il comma 4), l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente. 6. La mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato comporta l'azzeramento delle presente fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 4 e Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo. ART.11 - AGGIORNAMENTO DELLE PRESENZE A SEGUITO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 1. Agli effetti dell'art.2, comma 3, della legge Regionale n.12/1999 è assegnato un termine non superiore ai giorni 60 entro il quale l'interessato o chi per lui deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione fermo restando: a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento, come indicato all'art.2, comma 8) delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione; b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente, l'automatica decadenza dell'assegnazione ed il contestuale mantenimento in capo all'interessato delle presenze maturate ai fini dell'assegnazione. ART.12 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E SULLE MODALITA' DI VENDITA 1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente. 3. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. 7

8 4. Le tende di protezione al banco di vendita non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 50 cm rispetto alla linea perimetrale del posteggio e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore ai 2,50 metri. 5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicasette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore" semprechè il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. 7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio. 8. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine e pulito lo spazio occupato e di provvedere, alla fine della vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori. 9. Tutti gli operatori su aree pubbliche debbono munirsi di n.1 estintore a polvere, da almeno kg.6, omologato e revisionato. 10. E fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera. Sono ammessi unicamente gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, alle seguenti condizioni: Il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 75 Kg; Gli apparecchi devono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma I tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, conformi a norme UNI-CIG; Gli automezzi debbono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all atto del collaudo da parte dell ufficio competente; La disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente ventilata; Debbono essere predisposti e resi disponibili n.2 estintori portatili di tipo a polvere da 6 kg, omologati e revisionati 11. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore. 12. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività. 13. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e nel rispetto della normativa in materia di igiene l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione. 14. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio. 15. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge. 16. L esercizio del commercio in forma itinerante è vietato nei luoghi avente le distanza inferiore a metri dalle aree mercatali. ART.13 - CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO 8

9 1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dei mezzi di pronto intervento. 2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate. ART.14 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI 1. L'orario di vendita è determinato dal Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999 e realizzando un opportuno coordinamento con la disciplina stabilita per le attività commerciali in sede fissa. 2. L'orario di vendita è in ogni caso lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalle merceologie trattate. 3. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e gli orari del mercato. 4. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari; il Comune entro il 30 Novembre comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo. ART.15 - NORME IGIENICO-SANITARIE 1. La vendita e somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è assoggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. 2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm.50 dal suolo. 3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita ed alla manipolazione dei prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza. ART.16- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO 1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento di proprietà o in gestione dell'azienda è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa scadenza. 2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa. 3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda. 4. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente. 5. Non è ammesso operare con la licenza di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune. 9

10 6. In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo viene revocata l autorizzazione e conseguentemente il posteggio. ART.17 - OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE 1. Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista dal successivo art. 19, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta dell'autorità di vigilanza. ART.18 - SANZIONI 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi degli artt.106 e 107 della legge Comunale e Provinciale e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della legge 689/81 ed ai sensi dell'art.29 comma 2 e 4 del D.Lgs 114/98. In particolare è punito con una sanzione: a) da Lire a Lire chi incorra in ogni violazione dell'art.12; b) Da Lire a Lire chi: Non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi Non osserva limitazioni e divieti posti dal Comune con proprie deliberazioni c) Da Lire a Lire e la confisca dell'attrezzatura e della merce chi: esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione 2. Per le sanzioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni 3. Il mancato pagamento dei tributi o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti o da convezioni ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato. 4. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario. ART. 19 DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO 1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell ambito di un determinato mercato o ad altri soggetti pubblici o privati per fini promozionali od animazione dei luoghi commerciali è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi del mercato, sulla base di apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con successivo e separato provvedimento. 2. Il Comune promuove attraverso il metodo di concertazione con le associazioni di categoria del Commercio, con i soggetti di cui al comma 1 e le organizzazioni dei consumatori la qualificazione dei mercati da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) Progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati alle caratteristiche prefissate dall art.7 della legge regionale n.12 del 1999; 10

11 b) Definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nei centri storici ed a quelli specializzati, affinchè gli stessi risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell esercizio dell attività; c) Individuazione per ciascun mercato del mix merceologico appropriato avendo quali obiettivi essenziali: L attrattività del mercato come struttura commerciale unitaria; La compatibilità del mercato con il contesto urbano di riferimento; La soddisfazione della domanda di consumo d) L attuazione di politiche promozionali comuni, anche attraverso la realizzazione di manifestazione a carattere straordinario o saltuario. ART.20 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNI 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità dei mercati, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al CAPO II. 2. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SINGOLI MERCATI ART MERCATO DI SCURANO 1. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti: a) Classificazione: Mercato ordinario b) Svolgimento: nella giornata del Sabato nel periodo dal 01 Giugno al 15 Settembre ed il primo sabato di ogni mese nel restante periodo c) Ubicazione: Frazione di Scurano d) Superficie complessiva dell area mq. 800 e) Superficie complessiva dei posteggi mq. 470 f) Totale dei posteggi: n.12 di cui uno riservato agli agricoltori e gli altri riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche Tutti i posteggi sono su area scoperta. g) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (Allegato 1) nella quale sono indicati: L'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie Il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi I posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelle assegnati ai produttori agricoli; La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. ART MERCATO DI NEVIANO 11

12 1. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti: a) Classificazione: Mercato ordinario b) Svolgimento: nella giornata di Martedì c) Ubicazione: Neviano- Area di Parcheggio La Buca d) Superficie complessiva dell area mq. 600,00 e) Superficie complessiva dei posteggi mq. 304 f) Totale dei posteggi: n. 8 di cui n.1 riservato agli agricoltori e gli altri riservati ai titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche Tutti i posteggi sono su area scoperta. 2. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: L'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva Il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; I posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelle assegnati ai produttori agricoli; La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. ART MERCATO DI BAZZANO 1. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti: a) Classificazione: Mercato ordinario b) Svolgimento: nella giornata del Venerdi' c) Ubicazione: Frazione di Bazzano - Loc. Costa d) Superficie complessiva dell'area mq. 280 circa e) Superficie complessiva dei posteggi mq. 190 f) Totale dei posteggi: n.8 di cui n.1 assegnato ad agricoltori ed i restanti ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tutti i posteggi sono su area scoperta. g) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (Allegato 3) nella quale sono indicati: L'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva Il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi I posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e quelli assegnati ai produttori agricoli La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 12

13 REGOLAMENTO DEI MERCATI CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI ART.1- TIPOLOGIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Pag.1 ART.2- ASSEGNAZIONE POSTEGGI Pag.1 ART.3- ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI Pag.2 ART.4- RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI Pag.3 ART.5- SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO PER MIGLIORIA Pag.3 ART.6- ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE Pag.4 NON OCCUPATI ART.7- SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI ART.8- AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI ART.9- GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE DI MERCATO ART.10- GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DA PARTE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO ART.11- AGGIORNAMENTO DELLE PRESENZE A SEGUITO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ART.12- NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E SULLE MODALITA DI VENDITA ART.13- CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO ART.14- DETERMINAZIONE DEGLI ORARI ART.15- NORME IGIENICO-SANITARIE ART.16- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO ART.17- OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE ART.18- SANZIONI ART.19- DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO ART.20- AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNI CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SINGOLI MERCATI Pag.4 Pag.4 Pag.5 Pag.5 Pag.6 Pag.6 Pag.7 Pag.8 Pag.8 Pag.8 Pag.9 Pag.9 Pag.9 Pag.10 ART.21- MERCATO DI SCURANO ART.22- MERCATO DI NEVIANO ART.23- MERCATO DI BAZZANO Pag.10 Pag.10 Pag.11 13

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