Disposizioni in materia di gratuito patrocinio nella legge 1 ottobre 2012 n.172

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1 Disposizioni in materia di gratuito patrocinio nella legge 1 ottobre 2012 n.172 Autore: Ciancio Daniela In: Diritto penale La Convenzione di Lanzarote 1 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale è diventata finalmente Legge dello stato Italiano. La legge di ratifica della Convenzione, legge 1 ottobre 2012, n. 172 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell 8 ottobre 2012, n è entrata in vigore il 23 ottobre. Un traguardo fondamentale, che ha permesso di introdurre norme molto importanti per la tutela dei bambini e degli adolescenti che subiscono abusi. La legge è stata nelle sue implicazioni a difesa dei minori un momento di civiltà giuridica notevole per il nostro Paese ed ha messo a disposizione della magistratura e delle forze dell ordine nuovi strumenti, un potenziamento delle tecniche investigative, per la persecuzione dei reati a sfondo sessuale introducendo o modificando le norme del codice penale e di procedura penale; sul fronte del sistema processuale penale, la ratio delle nuove norme è improntata ad un principio generale di protezione dell offeso: si vuole assicurare un adeguata tutela dei diritti del minore, sia come vittima che come testimone, garantendo anche un assistenza psicologica al minore durante i colloqui, qualora venga chiamato a rendere dichiarazioni. Nella legge è prevista inoltre una risposta repressiva caratterizzata da un aumento delle pene e dei tempi di prescrizione ed è definita una disciplina più stringente sulle modalità di partecipazione ai programmi di recupero sociale previsti per gli autori di tali crimini. L'inasprimento delle pene riguarda diversi reati, ad esempio i maltrattamenti contro familiari e conviventi e la prostituzione minorile. 2 Con la modifica dell art. 572 cp sono state recepite anche le istanze della giurisprudenza che ritiene che ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia non è necessario che i soggetti siano legati da un vincolo di parentela o affinità, ma è fondamentale che tra di esse vi sia un legame di assistenza eo protezione ed il rapporto di convivenza è stato equiparato a quello di famiglia. 1 di 5

2 Due nuovi reati, l'istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia e il grooming (l'adescamento di minori attraverso internet o altre reti o mezzi di comunicazione), entrano a far parte del codice penale italiano. Il reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, mentre chi adesca un minore di sedici anni è punito con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento, secondo la norma in questione, «si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione» Viene, così, anticipata la soglia di punibilità dei comportamenti dei pedofili e si pone l'attenzione su tutti quegli atteggiamenti che si riscontrano nei momenti che precedono l'abuso, con violazione della fiducia che naturalmente un minore ripone nell adulto. La legge 172/12 prevede inoltre : - l inasprimento delle pene per l associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati sessuali nei confronti di minori; - l introduzione di una nuova aggravante dell omicidio commesso in occasione dei delitti di prostituzione minorile o di pornografia minorile; - l individuazione di ulteriori condotte riconducibili ai reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e di corruzione di minorenne; - l inammissibilità dell ignoranza dell età della persona offesa, quale esimente invocabile dal colpevole. 2 di 5

3 Per rendere più efficace e pregnante l applicazione della legge il legislatore ha operato anche in altra direzione, quella della gratuità del patrocinio. Infatti L art. 9 della legge n. 172/2012 modifica l art. 76 comma 4-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), disponendo che possa essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto n. 115/2002, la persona offesa dai reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p. Intervento simile sulle spese di giustizia era già stato effettuato dal Legislatore con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (in G.U. 24/02/2009, n.45), convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 (in G.U. 24/4/2009, n. 95) che aveva disposto (art. 4, comma 1) con l'introduzione del comma 4-ter all'art. 76 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale). Le vittime di tali fattispecie di reato hanno infatti accesso al patrocinio a spese dello stato indipendentemente dalla sussistenza o meno dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale. Questo beneficio viene esteso ora anche alle vittime, minorenni, dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile, corruzione di minorenne e adescamento di minorenni. E stato rilevato che nonostante l estensione dell ambito di applicazione della norma, continua, mancare il riferimento alla persona danneggiata dal reato che intenda costituirsi parte civile. Se l intento di questa riforma, come già quello della l. n. 38/2009, era quello di intervenire per rimuovere gli ostacoli economici che possono disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio psicologico per la violenza subita, ad agire in giudizio, ci si poteva attendere, in sede di approvazione della legge, un ampliamento della tutela del patrocinio gratuito ope legis anche a favore del danneggiato che intenda costituirsi parte civile nel processo penale. 3 La persona danneggiata dal reato - che può non coincidere con la vittima del reato - potrà, dunque, ricorrere al patrocinio solo nel caso in cui il suo reddito non superi i limiti fissati dall art. 76 comma 1, d.p.r. n. 115/2002, in linea con la previsione normativa generale. 3 di 5

4 Infine, un problema interpretativo si pone con riguardo alla dizione letterale della norma laddove si enuncia che la vittima «può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto», il che potrebbe far pensare ad una mera facoltà, anziché a un dovere del giudice di accogliere la domanda di fruizione del beneficio. Per contro è stato ritenuto 4 che questa facoltà sarebbe da ricollegarsi comunque soltanto alla necessità di verificare l esistenza di un procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati e non all attribuzione di spazi di discrezionalità giudiziale. La ratio della previsione è ovviamente, tenuto conto della delicatezza materia affrontata e della rilevanza sociale della stessa, quella di assicurare alle vittime ampio accesso alla giustizia, facilitato dalla gratuità dell assistenza legale, come del resto stabilito dall art. 31 n. 3 della Convenzione di Lanzarote. L intento è quello di garantire a chi ha subito un reato particolarmente lesivo della persona e della dignità, un libero accesso alla tutela giurisdizionale, senza ostacoli materiali di carattere economico con piena attuazione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione che all art. 24 recita: Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 1 La Convenzione di Lanzarote, sottoscritta dall Italia nel 2007, impegna gli Stati membri del Consiglio d Europa a modificare la loro legislazione penale in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori. La finalità è quella di armonizzare le normative nazionali, in modo da evitare che gli Stati dotati di una legislazione meno rigida possano divenire luogo ospitale per commettere delitti di natura sessuale. 2 L'articolo 572 cp e' sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 4 di 5

5 La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni 3 LEGGE DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE: LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGGE SULL ORDINAMENTO PENITENZIARIO di Anna Maria Capitta in Diritto penale contemporaneo 4 Così, BRICCHETTI-PISTORELLI, Patrocinio a spese dello Stato per la persona offesa, in Guida dir., 2009, 10, p. 52. cit da Anna Maria Capitta in Diritto pen contemporaneo 5 di 5

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