A FONDAZIONE INSIEME
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- Rosangela Pellegrini
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1 A002264, 1 A FONDAZIONE INSIEME onlus. Da ILSOLE24ORE, del 17/1/2012, pag 9 <<L AFFIDO CONDIVISO OLTRE I CONFLITTI>> di Carmelo Padalino, giornalista. (perché correlati a questo argomento generale, suggeriamo di vedere da A a A compresi) Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato. Affidamento condiviso per i figli di genitori separati e divorziati, con qualche eccezione. La legge 54 del 2006 ha voluto garantire il diritto dei ragazzi alla bigenitorialità, ossia a continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Per tale motivo la regola generale è quella dell affidamento condiviso, che non significa, tuttavia, 50% del tempo del figlio con ciascun genitore (come in una sorta di ping pong trai due), ma continuità di condivisione educativa in ordine alle decisioni attinenti alla sfera personale patrimoniale della prole, anche nella crisi familiare. La Cassazione (10 maggio 2011, n ) parla di una più intensa e comune attribuzione di responsabilità nell educazione dei figli. Ciò significa che i figli dovranno essere collocati in via prevalente presso uno dei genitori (collocatario), al fine di garantire la loro stabilità emotiva e di vita, pur dovendosi prevedere ampie possibilità di frequentazione con l altro genitore, senza ridurre il rapporto al tradizionale diritto di visita. È evidente che la vicinanza dell abitazione del genitore non collocatario rispetto a quella dei figli consente a questi ultimi di fruire di una particolare consuetudine di vita con lui (Cassazione. 29 luglio 2011, n ). Per individuare il genitore collocatario, che meglio potrà occuparsi della cura, dell educazione e dell assistenza quotidiana del minore, occorre considerare: le modalità con cui ciascun genitore ha svolto il proprio ruolo prima della crisi familiare; l età dei figli, tenuto conto che mentre i bambini in tenera età non possono che essere affidati alla madre trattandosi di figura essenziale per la loro crescita (così come affermato nel sesto principio della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 1959, secondo cui, <<salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre>>) viceversa il figlio in età scolare non è più particolarmente bisognoso -di cure materne nel quotidiano; gli orari di lavoro dei genitori, per verificare se il genitore che si propone come collocatario, a causa degli impegni lavorativi di una certa consistenza durante l arco della giornata, dovrà delegare a terzi la cura quotidiana dei figli; le consuetudini di vita dei figli (Cassazione, 4 giugno 2010, n.13169). L affidamento condiviso è derogabile quando la sua applicazione risulti pregiudizievole all interesse dei figli. Il legislatore non ha previsto un elenco preciso di circostanze ostative all affidamento condiviso, rimettendone
2 A002264, 2 l individuazione alla decisione del giudice (Cassazione. 19 maggio 2010, n ), dovendosi trattare in ogni caso di fatti riguardanti il rapporto genitoriale e non situazioni interpersonali tra i due genitori (Cassazione, 7 dicembre n ). Tuttavia, per disporre l affidamento esclusivo dei figli è necessario motivare, non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla <<inidoneità educativa>> o sulla <<manifesta carenza>> dell altro genitore, che, in tal modo, viene escluso dal pari esercizio della potestà genitoriale. L elevata conflittualità tra i coniugi (che semmai potrebbe giustificare una minuziosa regolamentazione, da parte del giudice, degli incontri tra genitori e figli) e l oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori in non precludono l impossibilità dell affidamento condiviso, potendo tale distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cassazione, 2/12/2010, n ). È questa la regola generale anche nell ipotesi in cui la conflittualità sia generata dall uso di sostanze alcoliche da parte del marito sfociata in procedimenti penali che hanno visto come persona offesa solo l altro coniuge (Tribunale di Pisa, 25/2/2011, n.187). Viceversa sono stati ritenuti motivo di ostacolo all affidamento condiviso il mancato pagamento dell assegno di mantenimento per i figli e la discontinuità nell esercizio del diritto di visita degli stessi trattandosi di comportamenti altamente sintomatici della inidoneità del genitore inadempiente ad affrontare le maggiori responsabilità che discendono dall affidamento condiviso (Cassazione, 17 dicembre 2009, n ; 14 aprile 2011, n.8548, 30 settembre 2011, n ). Allo stesso modo e stato ritenuto pregiudizievole per l interesse del minore il comportamento gravemente denigratorio assunto dal padre e dalla sua famiglia nei confronti della madre (Cassazione 11 agosto 2011, n 17191). Un altra ragione ostativa all affidamento condiviso è stata ritenuta la cura eccessiva del padre, idonea a sottoporre la figlia minore a uno stress continuo, non funzionale a uno sviluppo armonico e sereno, con conseguente suo interesse primario a essere sottratta a tali pressioni (Cassazione, 19 maggio. 2011, n ). Allo stesso modo è stata considerata la volontà della figlia quattordicenne,che, in sede di sua doverosa audizione, si era nettamente opposta all affidamento anche alla madre (Cassazione 15 settembre 2011, n 18867).
3 A002264, 3 IL BIVIO. Le due modalità di affidamento dei figli previste dalla legge 54/2006 in caso di separazione o divorzio dei genitori CONDIVISO. È la regola generale, al fine di mantenere, anche nella crisi familiare, la continuità nella condivisione educativa dei genitori in relazione alle decisioni legate alla sfera personale e patrimoniale della prole 01 GENITORE COLLOCATARIO Presso di lui vengono collocati stabilmente i figli al fine di garantire la loro stabilita emotiva di vita Scelto in base: alle modalità con cui ciascun genitore ha svolto il proprio ruolo prima della crisi familiare; all età dei figli, tenuti conto che i bambini in tenera età non possono che essere collocati presso la madre, agli orari di lavoro dei genitori; alle consuetudini di vita dei figli 02 L ALTRO GENITORE Con ampie possibilità di frequentazione della prole (non è possibile ridurre il rapporto al tradizionale diritto di visita) ESCLUSIVO. Quando l applicazione dell affido condiviso risulta pregiudizievole per l interesse dei figli, rimettendo la decisione al giudice. 01 LE CONDIZIONI La scelta del giudice va motivata. in positivo: sull idoneità del genitore affidatario in negativo sulla inidoneità educativa o sulla manifesta carenza dell altro genitore che in tal modo, viene escluso dal pari esercizio della potestà genitoriale. 02 LE MOTIVAZIONI Sono stati ritenuti motivo di esclusione dall affidamento condiviso il mancato pagamento dell assegno di mantenimento e la discontinuità nell esercizio del diritto di visita, ma non l elevata conflittualità tra i coniugi o la distanza oggettiva tra i luoghi di residenza dei genitori.
4 A002264, 4 I FAMILIARI I DIRITTI DEI NONNI. L art. 155 del Codice civile non ha attribuito ai nonni un autonomo diritto a vedere e a incontrare i nipoti di età minore (Cassazione 11 agosto 2011 n ). Pertanto i nonni non hanno alcun diritto di partecipare al giudizio di separazione o di divorzio dei coniugi, né a quello di affidamento dei figli naturali, al fine di rivendicare un preteso diritto di visita dei nipoti. È stato previsto, invece, che il giudice nella concreta regolamentazione dell affidamento dei figli, garantisca, nell ambito del mantenimento di un rapporto assiduo e continuo con entrambi i genitori anche il diritto del minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, al fine di evitargli, per quanto possibile, che la separazione dei genitori produca traumi nello sviluppo della sua personalità. GLI INCONTRI CON I NIPOTI Spetterà al giudice, quindi, regolare l attuazione di tali incontri, tenendo conto dell interesse del minore (Cassazione. 26 sett n.19594); a esempio, stabilendo la possibilità di incontrare i nonni paterni in occasione delle visite al padre. LIMITAZIONI LEGITTIME In attuazione di tali principi,il Tribunale di Campobasso ha sospeso, senza limiti d tempo, gli incontri tra il nipote e la nonna paterna, poiché la presenza di quest ultima avrebbe avuto una funzione destabilizzante per la crescita emotiva e relazionale del minore. Infatti, la nonna avrebbe proposto al nipote una persistente ed irrealistica idealizzazione del padre, senza dubbio fuorviante in quanto quest ultimo era stato condannato all ergastolo,con pena definitiva, per l omicidio volontario del nonno paterno e della nonna materna (tribunale Campobasso, 15 luglio 2010). Ne consegue che i genitori, anche se separati, possono, legittimamente impedire i contatti con uno dei nonni, purché sussista una plausibile ragione fondata sull interesse dei minori (per esempio,i nipoti potrebbero nutrire un forte sentimento di timore del nonno a causa della profonda contrapposizione e animosità da lui manifestata nei confronti dei genitori). L AZIONE LEGALE DEI PARENTI Viceversa, se i rapporti tra nonni e nipoti sono significativi ed il genitore collocatario senza un plausibile motivo,frapponga ostacoli a tali incontri, i nonni stessi potranno proporre dinanzi al Tribunale per i minorenni, una domanda di limitazione della potestà in danno del genitore; i sensi dell articolo 333 del Codice civile al fine di garantire
5 A002264, 5 e tutelare il diritto del minore alla fre4uentazione con loro (Tribunale per i minorenni di Palermo,15 novembre 2010). Tuttavia, se i genitori permettono ai figli di frequentare tutti i fine settimana i nonni, la domanda di questi ultimi di avere in affidamento i minori previo allontanamento dalla madre, non può essere accolta, in assenza di concreti pregiudizi subiti dai bambini, perché contrasta con il loro interesse a convivere con la primaria figura affettiva (Tribunale per i minorenni di Catania 30 aprile 2010). OBBLIGHI DI MANTENIMENTO L obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti fornendo ai genitori i mezzi economici necessari, per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli e eccezionale e circoscritto entro ben precisi limiti (Cassazione, 5 marzo 2010, n.5364). È necessario non solo che uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo di mantenimento dei figli, ma che anche l altro genitore non abbia le possibilità economiche di provvedervi da solo con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali, nonché sfruttando la sua capacità di lavoro (Cassazione, 30 settembre 2010, n ).
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