DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA APPORTATE CON LACOSIDETTA LEGGE DI STABILITÀ - LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 Nel mese di dicembre ultimo scorso, l

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1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA APPORTATE CON LACOSIDETTA LEGGE DI STABILITÀ - LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 Nel mese di dicembre ultimo scorso, l esecutivo aveva emanato il cosiddetto decreto salva infrazioni (decreto legge 11 dicembre 2012 n. 216 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell 11 dicembre 2012) con l obiettivo di evitare all Italia una procedura d infrazione da parte degli organismi comunitari per il mancato recepimento della Direttiva 2010/45/UE. La fine della legislatura, tuttavia, ha indotto il Governo a trasfondere le norme contenute nel predetto decreto nella cosiddetta legge di stabilità 2013 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012). Ad ogni modo, indipendentemente dalla soluzione legislativa adottata, come indicato dal comma 335 dell art. 1 della Legge n. 228 del 2012, le modifiche apportate alla disciplina IVA richieste dalla Direttiva 2010/45/UE si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio Segnatamente, le innovazioni intendono perseguire i seguenti quattro obiettivi: 1) ridurre gli oneri a carico delle imprese, 2) favorire le PMI, 3) diffondere l uso della fatturazione elettronica, 4) contribuire a contrastare le frodi IVA. Per il loro raggiungimento non sono state introdotte delle modifiche solo al sistema di fatturazione, ma anche al cambio degli ammontari espressi in valuta estera, all integrazione della fattura quando è emessa dal fornitore per tutti i rapporti intercorrenti con soggetti comunitari, al volume d affari ed, ancora, all obbligo di emissione della fattura, alla semplificazione per l emissione e la conservazione della fattura elettronica, all emissione di una fattura semplificata ed, infine, al momento di emissione e registrazione della fattura per le operazioni intracomunitarie. CAMBIO DEGLI AMMONTARI IN VALUTA ESTERA ART 13 DPR N. 633 DEL 26 OTTOBRE 1972 Per quanto attiene il cambio degli ammontari in valuta estera, le modifiche sono state apportate dall art. 1 comma 325, lett. a, della legge di stabilità, che hanno integralmente sostituito il quarto comma dell art. 13, del DPR 26 ottobre 1972 n Precisamente, con la nuova formulazione, sono state eliminate le precedenti differenze tra metodo di calcolo utilizzato per le operazioni interne e quello adottato per gli acquisti intracomunitari. In pratica, dal 1 gennaio 2013, gli operatori devono fare espresso riferimento alla data di effettuazione dell operazione così come già avveniva per gli acquisti intracomunitari. È necessario, tuttavia, che essa sia indicata in fattura dal cedente o dal prestatore, ovvero dal cliente. In quest ultimo caso, è importante che il cliente provveda ad acquisire e conservare idonea documentazione a supporto della data indicata. Ad ogni modo se nella fattura non dovesse essere riportata la data di effettuazione dell operazione si potrà comunque fare riferimento alla data della fattura. Quanto al cambio, è possibile utilizzare, per tutte le operazioni effettuate nell anno solare il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Nel caso in cui nella data di riferimento dovesse mancare il cambio è possibile utilizzare la quotazione del giorno antecedente più prossimo. REVERSE CHARGE - ART 17 DPR N. 633 DEL 26 OTTOBRE 1972 La principale modifica introdotta nell art. 17 interessa principalmente il secondo comma. Si tratta di un intervento che, nella sostanza, estende a tutte le operazioni senza alcuna discriminazione la procedura dell inversione contabile stabilita dagli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, quando il cedente prestatore è un operatore stabilito in un altro Stato membro dell Unione Europea. 1

2 Come si ricorderà nella versione precedente, in vigore fino al 31 dicembre 2012, il secondo comma dell art. 17 prevedeva che detta procedura fosse limitata solamente alle prestazioni di servizi cosiddette generiche di cui all art. 7 ter del DPR n. 633 del 26 ottobre Segnatamente, gli art. 46 e 47 del decreto sugli scambi intracomunitari, stabiliscono nella loro attuale versione (anch essi sono stati oggetto di modifica da parte della legge di stabilità) come l operatore italiano o soggetto ad esso assimilato che abbia acquistato o commissionato l operazione debba attendere la fattura del cedente di altro Paese UE per poi provvedere all integrazione e alla doppia registrazione entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione. Deve essere sottolineato come, detto termine, non sia espressamente previsto nell art. 46 del DL n. 331 del 1993, ma è indirettamente desumibile da quanto stabilito dal successivo art. 47, dove è disposto che gli acquisti intracomunitari debbano essere annotati nel registro delle fatture emesse (ovvero in quello dei corrispettivi) previa integrazione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della stessa e con riferimento al mese precedente (mese di ricezione della fattura). In ogni caso il termine di ricezione della fattura non può eccedere il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, tanto è che la mancata ricezione della fattura entro tale termine, impone all operatore di emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione ed entro lo stesso termine deve avvenire la registrazione con riferimento al mese precedente. Parimenti per le fatture ricevute da operatore stabilito in altro Paese UE, nelle quali è stato indicato un corrispettivo inferiore a quello reale, la nuova formulazione del comma 5 dell art. 46 prevede che entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria, sia emessa una fattura integrativa, la quale andrà annotata entro lo stesso termine di emissione con riferimento al mese precedente. È il caso di sottolineare come i termini appena descritti stabiliti dagli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, in parte si differenziano rispetto a quelli indicati dagli articoli 21, 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972, che sono specificamente previsti, quando le operazioni sono realizzate da operatori stabiliti fuori dalla UE. In effetti, nonostante la legge di stabilità abbia portato ad un certo allineamento tra le due procedure, queste continuano a mantenere tra loro alcune diversità. Segnatamente, per le prestazioni di servizi cosiddette generiche di cui all art. 7 ter del DPR n. 633 del 1972, l attuale formulazione dell art 21 prevede che il committente si autofatturi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Quanto all annotazione sul registro delle fatture emesse che degli acquisti, questa deve essere effettuata con riferimento al mese di emissione. Per tutte le altre operazioni realizzate da operatori non stabiliti nell Unione Europea, l autofattura deve essere predisposta ed annotata, sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti, entro lo stesso giorno in cui l operazione si considera effettuata. In sostanza ciò che principalmente conta ai fini dell adempimento del reverse charge, è il luogo di stabilimento del soggetto passivo che realizza l operazione. Se questo è un operatore comunitario si potrà attendere (nei limiti previsti dall art. 46 del DL n. 331 del 1993) la sua fattura, per procedere all integrazione e alla doppia annotazione sul registro delle fatture emesse e degli acquisti entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione Diversamente se il soggetto passivo fosse stabilito in un paese extracomunitario si deve fare attenzione al momento di ultimazione della prestazione per emettere (la possibilità di integrare dei documenti emessi da operatori stabiliti fuori dall Unione Europea è concessa soltanto a quelli stabiliti nella Repubblica di San Marino cfr circolare n. 30 prot del 20 aprile 1973) entro il giorno 15 del mese successivo al mese di effettuazione l autofattura, per poi procedere alla doppia annotazione sui registri, laddove l operazione oggetto di rilevamento fosse una prestazione generica di cui all art. 7 ter; diversamente l autofattura deve essere 2

3 emessa ed annotata nel registro delle fatture emesse entro il quindicesimo giorno dall emissione, inoltre per esercitare il diritto alla detrazione l autofattura dovrà essere annotata nel registro degli acquisti. Un ultima annotazione, infine, relativamente alle modifiche introdotte al quinto comma dell art. 17 che dispone in ordine alle cessioni rilevanti ai fini IVA di oro da investimento di cui all 10, numero 11) del DPR n. 633 del Precisamente viene richiesto che nel reverse charge cosiddetto interno, dove è il cedente nazionale ad emettere fattura senza applicare imposta, deve essere indicata la locuzione inversione contabile. In considerazione dello specifico richiamo da parte del successivo comma 6 dell art. 17, l annotazione inversione contabile deve essere estesa anche a tutte le ipotesi di reverse charge interno, vale a dire alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, ad alcune cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per i quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato apposita opzione per il regime della imponibilità, alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre. VOLUME D AFFARI - ART 20 DPR N. 633 DEL 26 OTTOBRE 1972 Apparentemente l art. 20 non ha subito importanti modifiche, poiché il legislatore nell accorpare tra loro il primo e secondo comma si è limitato ad eliminare dalle esclusioni le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro non soggetti ad imposta ai sensi dell art. 7 ter e ad aggiornare il riferimento del codice civile quando sono richiamate le cessioni di beni ammortizzabili. Precisamente, rispetto alla vecchia formulazione dove si faceva riferimento ai beni indicati all art n. 3 del codice civile, in quella attuale rientrano tra i beni ammortizzabili anche i beni indicati nell art del codice civile voci B.I.3) e B.I.4) dell attivo dello stato patrimoniale. Deve essere rilevato, tuttavia, come con le modifiche apportate in tema di fatturazione, dal 1 gennaio 2013, il volume di affari accolga anche le fatture fuori campo IVA carenti del presupposto territoriale sulla base di previsioni diverse del citato art. 7 ter che, finora, erano sempre state escluse. Come si vedrà più dettagliatamente esaminando le innovazioni contenute nell art. 21, gli operatori devono emettere, infatti, le fatture anche per le per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies, diverse da quelle di cui all art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell imposta in un altro Stato membro dell Unione Europea e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori dall Unione Europea. Evidentemente, questa nuova formulazione renderà più intellegibile l intera attività svolta dai soggetti passivi IVA a nulla influendo che questa sia svolta all interno o all esterno del territorio dello Stato, tuttavia l incremento del volume d affari riverbererà negativamente su alcuni istituti IVA quali, ad esempio, il calcolo del presupposto per il diritto al rimborso di cui alla lettera b.) del secondo comma dell art. 30 del Dpr n. 633 del 1972 vale a dire i soggetti che effettuano cessioni all esportazione e assimilate in misura superiore al 25 per cento del volume d affari, oppure influirà sulla determinazione delle liquidazioni mensili o trimestrali, o ancora inciderà sulla possibilità di optare per il regime di cassa. Nessun problema si pone, invece, per i cosiddetti esportatori abituali atteso che è stata operata per questi soggetti una sorta di sterilizzazione dell aumento del volume d affari. Il legislatore è infatti intervenuto modificando anche l art. 1, comma 1 lett. a) primo periodo del decreto legge n. 746 del 1983 di modo che, ai fini del calcolo della percentuale tra volume d affari e operazioni non imponibili, non si debba tenere conto, oltre alle già escluse cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, anche delle cessioni e delle prestazioni non rilevanti territorialmente, per le quali il soggetto stabilito in Italia deve comunque emettere fattura sulla base di quanto dispone il comma 6-bis dell art. 21 del DPR n. 633 del FATTURAZIONE - ART 21 DPR N. 633 DEL 26 OTTOBRE 1972 Con il comma 325 art. 1 della legge di stabilità sono state apportate rilevanti novità anche in tema di fatturazione, l art. 21 del DPR è stato infatti ampliamento riformulato. 3

4 Sicuramente la principale innovazione apportata riguarda l estensione dell obbligo di emettere fattura per operazioni non soggette ad imposta. Fino al 31 dicembre 2012, infatti, tale adempimento era limitato alle cessioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e alle prestazioni di servizi non soggette ad imposta perché rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio Stato membro della comunità. Dall inizio dell anno l emissione della fattura per le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale trova generale applicazione con la sola esclusione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi di all articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) (si tratta delle operazioni di credito, finanziamento e gestione del denaro nonché di tipo assicurativo) effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in un altro Stato membro dell Unione Europea. Da tenere presente, peraltro, che la nuova versione dell art. 21 richiede agli operatori una maggiore puntualità nelle annotazioni da inserire in fattura. Segnatamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro stato membro non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale dovrà essere inserita l annotazione inversione contabile, mentre per le operazioni che si considerano effettuate, sempre per carenza del presupposto territoriale, fuori dall Unione Europea deve essere utilizzata l annotazione operazione non soggetta. Parlando di reverse charge è già stato detto come l espressione inversione contabile debba essere usata OPERAZIONE Cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a INDICAZIONE IN FATTURA Operazione non soggetta anche nelle fatture relative ad operazioni cosiddette interne quali ad esempio le prestazioni vigilanza doganale dei subappaltatori edili, le Operazioni non imponibili (art. 8, 8 bis, 9 e 38-quater) Operazione non imponibile cessioni di oro da investimento, da rottami ecc. Operazioni esenti (art. 10 eccetto quelle di cui al n. 6) Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine (art. 74 ter) Cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle di cui al n. 10, nn. da 1 a 4 e non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti dei soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE Fatture emesse in forza di un obbligo proprio Operazioni soggette al reverse charge interno (art. 17, comma 5 e 6) Operazioni relative a cessioni di rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e materiali da scarto in genere art 74, commi 7 e 8) Cessioni di beni usati soggetti al regime del margine DL 41 del 1995 Cessioni di oggetti d arte soggetti al regime del margine DL 41 del 1995 Cessione di oggetti di antiquariato o da collezione soggetti al regime del margine DL 41 del 1995 Operazione esente Regime del margine agenzie di viaggio Inversione contabile Operazione non soggetta Autofatturazione Inversione contabile Regime del margine - beni usati Regime del margine oggetti d arte Regime del margine oggetti di antiquariato o di collezione In quest ultimo caso l obbligo di effettuare l annotazione non è prevista dall art. 17, comma 5, ma dall art 74, comma 7, che richiama le previsioni dell art. 21. L espressione autofattura deve essere indicata nelle fatture emesse dal cessionario committente in virtù di un obbligo proprio, si pensi ad esempio alla regolarizzazione da parte di un esportatore abituale che si è accorto in corso di anno di avere utilizzato oltre misura il proprio plafond. Sempre per quanto attiene il contenuto della fattura, l art. 21, comma 2 così come riformulato fa riferimento più puntualmente alla data di emissione. Nella precedente formulazione, infatti l art. 21 prevedeva in modo generico che la fattura va datata. Ora deve essere sottolineato che la fattura si considera emessa all atto della sua consegna o spedizione all altra parte, per cui è necessario avere ben presente come non sia in alcun modo rilevante il momento della 4

5 sua compilazione, ma quello della consegna o spedizione, così come le fatture in forma elettronica si considerano emesse alla data della loro trasmissione. Questa circostanza potrebbe creare qualche discrasia in considerazione del fatto che si potrebbero verificare degli invii o trasmissioni delle fatture in giorni successivi alla formazione del documento. Un altro aspetto che merita di essere evidenziato sul contenuto della fattura attiene la sua numerazione. Dal 1 di gennaio us non è più prevista una numerazione per anno solare, ma semplicemente una numerazione progressiva che consenta da identificare in modo univoco la fattura. Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate con la proprio risoluzione n. 1/E divulgata il 10 gennaio us, pur non sussistendo l obbligo del riferimento annuale, gli operatori potranno continuare ad utilizzare la vecchia numerazione, che consente grazie alla data una identificazione univoca di ogni fattura. Quanto ai dati identificativi non è stata introdotta alcuna novità per quelli relativi al cedente o prestatore, mentre per il cessionario o committente diventa obbligatorio indicare il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale, in caso di privati o nelle ipotesi in cui il soggetto non agisce nell esercizio di impresa arte o professione. Questo nuovo obbligo evidentemente creerà dei problemi per le cessioni enti e associazioni che pur in possesso di partita IVA effettuino degli acquisti nell ambito della propria attività istituzionale e più in generale per quegli operatori che acquistato beni e servizi al di fuori della propria sfera imprenditoriale o professionale. L art. 21 prevede, infatti, che i due dati: partita IVA e codice fiscale, non debbano essere inseriti entrambi, ma deve essere indicato il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale nel caso in cui il cessionario committente residente nel territorio dello stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione. Non si registrano novità neanche per quanto riguarda la descrizione dei beni ad eccezion fatta per l obbligo di indicare per i mezzi di trasporto nuovi che formano oggetto di cessioni intracomunitarie, la data della prima immatricolazione o l iscrizione nei pubblici registri, nonché il numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate. Il fine, evidentemente, è quello di consentire la distinzione tra mezzi di trasporto nuovi o mezzi di trasporto usati per i quali è prevista la disciplina del margine di cui al DL 41 del Da ultimo per quel che attiene i nuovi termini di emissione sicuramente la novità più importante riguarda la possibilità di differire la fatturazione per le prestazioni di servizi purché sia possibile identificare, tramite idonea documentazione, l operazione. Ad esempio potrà essere utilizzato il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera di incarico, la relazione professionale. In sostanza, dal 1 gennaio 2013 sulla base dei termini di emissione è possibile distinguere le fatture nelle seguenti categorie. Fatture istantanee: fatture che devono essere consegnate ai clienti in sostituzione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 3, comma 2, del DPR 21 dicembre 1996 n. 696). Fatture immediate: fatture che devono essere spedite o consegnate ai clienti entro le ore 24 del giorno in cui l operazione si considera effettuata. Fatture differite: fatture che devono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione dell operazione, ma per il mese precedente. Per le cessioni di beni il differimento è concesso se il giorno della consegna o spedizione è stato emesso il documento di trasporto DDT o altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali intercorre l operazione. Come già detto il termine di 15 giorni vale anche per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione, anche in questo caso la fattura deve essere imputata nel mese precedente Fatture differite triangolari: fatture che devono essere emesse dal promotore della triangolazione entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. Per queste operazioni il differimento non 5

6 è solo consentito per l emissione, in quanto il rinvio al mese successivo vale anche per l esigibilità e quindi incide anche sulla liquidazione dell imposta. Autofatture immediate: per le prestazioni di servizi non generiche diverse da quelle disciplinate dall art. 7 ter del DPR n. 633 del 1972 rese da un soggetto passivo stabilito fuori dall Unione Europea l operatore nazionale deve autofatturarsi entro il giorno stesso all ultimazione. Lo stesso termine vale per le cessioni di beni, diversi dagli acquisti intracomunitari da parte di operatori non residenti (indipendentemente che siano comunitari o extracomunitari) effettuati nel territorio dello Stato in favore di operatori residenti Autofatture differite: per le prestazioni di servizi generiche disciplinate dall art. 7 ter del DPR n. 633 del 1972 rese da un soggetto passivo stabilito fuori dall Unione Europea l operatore nazionale deve autofatturarsi entro il giorno 15 del mese successivo in cui la prestazione è ultimata. Fatture integrate: per gli acquisti intracomunitari così come per le prestazioni di servizi ricevute da operatori identificati in altri Paesi UE l acquirente/committente operatore nazionale o soggetti ad essi assimilati devono utilizzare il documento del cedente prestatore. Da ultimo ci si limita ad alcuni cenni in tema di fattura elettronica che è stata oggetto di alcune semplificazioni con l evidente scopo di renderla di più generale utilizzazione così come richiesto nella direttiva 2010/45/UE che pone due principi. Il primo attiene la volontà della Commissione europea di equiparare in tutto la fattura elettronica alla fattura cartacea. Il secondo consiste nel subordinare il ricorso alla emissione della fattura da parte del cedente o prestatore, all accordo manifestato dal cessionario committente, destinatario della fattura In ossequio a questi due principi l art 21 considera fattura elettronica la fattura emessa o ricevuta in qualunque formato elettronico (anche attraverso un messaggio di posta elettronica con allegata la fattura in PDF, ovvero tramite fax ricevuto attraverso un PC) purché il destinatario accetti tale condizione. Anche la fattura elettronica si considera emessa al momento della sua consegna, spedizione, oppure al momento della sua trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. In ogni caso chi emette la fattura elettronica deve assicurare: a) L integrità del contenuto. Tali caratteristiche vengono assicurate mediante l apposizione della firma elettronica qualificata o digitale o mediante sistemi di trasmissione EDI, oppure ancora mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un affidabile collegamento tra la fattura e l operazione che ne è oggetto (contratto, documento di trasporto, ricevuta di pagamento ecc. b) l autenticità dell origine, c) La leggibilità della fattura dalla sua emissione alla fine del termine di conservazione La conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire in formato elettronico. I tre requisiti appena definiti sono denominati dagli addetti ai lavori con l acronimo IAL. Della nuova fattura elettronica meritano di essere sottolineati alcuni aspetti. Sicuramente il più importante riguarda l autenticità dell origine che si rivolge non al contenuto del documento, ma al fatto che sia sempre possibile verificare l identità del soggetto emittente e l inequivoca riferibilità della fattura al medesimo soggetto. Altro aspetto importante riguarda l integrità del contenuto che ora può essere assicurata non solo con l apposizione di una firma elettronica o con utilizzo di una trasmissione EDI, ma anche con controlli di gestione interni a ciascun soggetto passivo che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi FATTURAZIONE SEMPLIFICATA - ART 21 BIS DPR N. 633 DEL 26 OTTOBRE 1972 Con l introduzione del nuovo art. 21 bis dal 1 gennaio 2013 è prevista la possibilità di emissione di una fattura semplificata, contenente, cioè, un numero limitato di indicazioni rispetto a quella ordinaria. 6

7 La fattura semplificata può essere emessa, anche utilizzando apparecchi misuratori fiscali, in caso di: a) Operazioni di importo non superiore a 100 Euro b) Fatture rettificative (a prescindere dall importo) è vietata in caso di cessioni intracomunitarie, oppure di operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 4 dell art.10 del D.P.R. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi di altro Stato comunitario, in cui è dovuta l imposta. La fattura semplificate deve contenere i seguenti elementi: a) Data di emissione b) Numero progressivo c) Dati identificative del cedente o prestatore ovvero in alternativa la sua partita IVA o se privato il suo codice fiscale o, ancora, se soggetto passivo in altro stato UE il numero di identificazione comunitario d) Dati identificativi del cessionario o committente e) Descrizione (e non natura qualità e quantità) dei beni ceduti e dei servizi resi f) Ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla g) In caso di fattura semplificata rettificativa, gli estremi della fattura rettificata e le specifiche indicazioni della rettifica. Merita di essere evidenziato il mancato ordinamento tra l art. 21 e l art 23 il quale dispone ancora che sul registro delle fatture emesse debbano essere riportati ditta, denominazione o ragione sociale, cognome e nome, sicché se per la fattura semplificata è possibile non richiedere i dati al proprio cliente resta necessario per compilare il registro. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE D.L. N. 331 DEL 30 AGOSTO 1993 Il comma 326 dell art. 1 della legge di stabilità, ha apportato alcune importanti innovazioni nella disciplina IVA che regola gli scambi di beni in ambito intracomunitario. Senza dubbio, l intervento più rilevante attiene l art. 39 del D.L. n. 331 del 1993 che dispone in ordine ai criteri con cui si considerano effettuate sia le cessioni che gli acquisti intracomunitari. Fino al 31 dicembre 2012, il citato articolo era limitato agli acquisti intracomunitari e pertanto, le cessioni intracomunitarie non essendo ivi esplicitamente richiamate, dovevano fare riferimento all art. 6 - effettuazione delle operazioni del DPR n. 633 del 1972, sulla base di quanto previsto dall art. 56 del DL n. 331 del 1993 dove è stabilito che per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo (ndr si tratta del titolo secondo intitolato armonizzazione della disciplina dell imposta sul valore aggiunto ) si applicano le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n Ad ogni modo, i criteri per comprendere quando una cessione intracomunitaria debba considerarsi effettuata, non hanno determinato nuove casistiche, poiché il legislatore ha scelto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerino entrambi effettuati all inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. È bene ricordare come per le cessioni intracomunitarie fino al 31 dicembre 2012 valeva il momento della consegna o spedizione, mentre gli acquisti intracomunitari si consideravano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Sotto questo profilo dunque l intervento del legislatore ha senza dubbio reso più semplice l individuazione del momento in cui un operazione si considera effettuata. Questo vale soprattutto per le cessioni, poiché il cedente è sempre in grado di conoscere il momento in cui inizia il trasporto, salvo i casi in cui la merce è presso terzi. In tale ultima ipotesi, sulla base di quanto previsto da parte del già citato art. 56 dovrebbe essere possibile differire l esigibilità dell imposta al mese successivo nel caso in cui la vendita avvenga con documento di consegna da parte di operatori terzi (art. 6, comma 5, ultima parte DPR n. 633 del 1972). Questa soluzione dovrebbe essere sicuramente corretta quando la merce parte comunque dall Italia come ad esempio accade quando un operatore italiano acquista da un altro operatore italiano e gli commissiona la spedizione ad un proprio cliente operatore economico stabilito in altro Stato UE. 7

8 Più incerto è l adozione di questa ipotesi per le cessione in triangolazione in ambito intracomunitario in cui l operatore italiano è promotore della triangolazione. Tuttavia è impensabile come in questa situazione non possa essere adottato alcun tipo di differimento, in considerazione della difficoltà con cui l operatore nazionale può venire a conoscenza dell avvenuta partenza della merce. Ad ogni modo, in assenza di chiarimenti, per evitare adempimenti tardivi si consiglia in questa prima fase di pretendere dal fornitore una comunicazione contestuale alla partenza della merce. Queste considerazioni, evidentemente, valgono anche per gli acquisti intracomunitari dove il cessionario non cura il trasporto dato che dal 1 gennaio 2013 si è passati dalla data di consegna della merce nel territorio dello Stato alla data di partenza da altro Paese UE. Merita di essere segnalato il problema della gestione degli acquisti intracomunitari realizzati a cavallo della vecchia e nuova normativa. Si supponga, al riguardo, l acquisto di una merce da un operatore di un altro stato UE partita il 28 dicembre us e arrivata in Italia il 2 di gennaio us. L acquisto non può considerarsi effettuato alla data della partenza poichè era vigente la vecchia normativa, all arrivo della merce la data di riferimento è la data di partenza. Considerare quest ultima come data valida significherebbe attribuire un operatività diversa al provvedimento, poiché come più volte detto esso opera dal 1 di gennaio. Un'altra importante novità sull individuazione del termine di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, è legata alla fatturazione anticipata rispetto alla consegna della merce. Dal 1 gennaio 2013 non è più obbligatorio l emissione della fattura a fronte di pagamenti anticipati indipendentemente che essi siano totali o parziali. Ovviamente la mancanza di un obbligo, non significa che la fattura non possa comunque essere anticipata, magari in corrispondenza di un acconto per una maggiore chiarezza contabile, in questo caso l operazione si considera comunque realizzata per l ammontare fatturato alla data dell emissione della fattura. Un ultimo appunto in tema di trasferimenti, di cessioni e di acquisti intracomunitari effettuati in modo continuativo nel corso di un periodo superiore ad un mese. Secondo i vigente comma 3 dell art. 39 del D.L. n. 331 queste operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun mese a nulla influendo l eventuale pagamento dei corrispettivi. Come già anticipato parlando di reverse charge le modifiche relative alle cessioni e agli acquisti intracomunitari riguardano in parte anche i termini di emissione e integrazione delle fatture. Per quanto attiene le cessioni intracomunitarie si rileva come la nuova formulazione dell art. 46 pur richiamando come nel passato l art. 21 disponga comunque la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo. Questo dovrebbe significare che per le cessioni intracomunitarie il differimento non è legato all emissione di un ddt o di un documento analogo. L emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo richiede comunque la sua annotazione nel registro delle fatture emesse, ovvero in quello dei corrispettivi, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione Quanto agli acquisti intracomunitari la fattura del cedente soggetto passivo in altro Stato UE deve essere integrata e annotata nel registro delle fatture emesse (ovvero in quello dei corrispettivi) e nel registro degli acquisti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento al mese precedente. Ad ogni modo, il termine di ricezione della fattura non può eccedere il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. 8

9 Oltre tale termine, il cessionario deve autofatturarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. L autofattura dovrà quindi essere annotata nel registro degli acquisti ai fini della detrazione nei termini consentiti dall art. 19, vale entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui lo stesso diritto è sorto. Da ultimo per quel che attiene le fatture ricevute dove è indicato un corrispettivo inferiore a quello reale entro il giorno 15 successivo a quello di registrazione della fattura non corretta deve essere emessa una fattura integrativa che deve essere annotata entro lo stesso termine di emissione con riferimento al mese precedente. Giampaolo Giuliani 9

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