Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari"

Transcript

1 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

2 Premessa L articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 212, n. 27, rappresenta un cambiamento importante per le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Al fine di limitare gli abusi dei soggetti economicamente più forti nei confronti degli operatori più deboli, e di introdurre norme di trasparenza all interno della filiera agroalimentare, l articolo 62 del decreto legge in oggetto ha stabilito l obbligo di formalizzare per iscritto i contratti relativi alla cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano. Inoltre, sempre nell ottica di sostenere la crescita del comparto agricolo, sono stati stabiliti termini di pagamento certi e pesanti sanzioni in caso di pratiche commerciali sleali.

3 Ambito di applicazione (art. 1) A quali tipi di relazioni commerciali si applica la disciplina dell articolo 62? L articolo 62 del D.L. 1/2012 si applica a tutte le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare e in particolare ai contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana.

4 Ambito di applicazione (art. 1) Quali sono gli operatori interessati? Sono assoggettati alla nuova disciplina tutti gli operatori economici della filiera agroalimentare che effettuano cessioni nella loro attività di impresa: agricoltori, allevatori, industrie di trasformazione, centrali di acquisto, grande distribuzione, grossisti, intermediari, dettaglianti.

5 Ambito di applicazione (art. 1) Sono invece escluse Le cessioni verso consumatori finali persone fisiche che acquistano e utilizzano i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei all attività d impresa o professione eventualmente svolta. Al consumatore finale che utilizza il prodotto agricolo o alimentare come suo cibo, non si applica la normativa in commento

6 Ambito di applicazione (art. 1) Sono invece escluse Le cessioni istantanee di prodotti agricoli e alimentari con contestuale consegna, determinazione e pagamento del prezzo

7 Ambito di applicazione (art. 1) Sono invece escluse in quanto non costituiscono cessioni ai fini dell applicazione della disciplina in esame, i conferimenti, da parte degli imprenditori soci, di prodotti alle cooperative agricole di cui all art. 1 comma 2, del d.lgs 228/2001 ed alle organizzazioni di produttori di cui al d.lgs. 102/2005 in tutti questi casi infatti, il trasferimento, pur effetto di un contratto o comunque di un atto di disposizione del socio, non si svolge sul mercato in senso proprio, ossia nell ambito di una catena distributiva, ma nell ambito di uno specifico rapporto tra i soggetti di un organizzazione.

8 Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti (art. 3) A partire dal 24 ottobre 2012, cosa dovranno indicare i contratti di cessione dei prodotti agricoli al fine di essere conformi alle disposizioni di cui all articolo 62? A partire dal 24 ottobre 2012, i contratti dovranno, obbligatoriamente, essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di nullità (art. 62, comma 1): - la durata del contratto; - le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto; - il prezzo di vendita; - le modalità di consegna - le modalità e termini di pagamento

9 Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti (art. 3) Il comma 1 definisce la forma scritta come qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

10 Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti (art. 3) Se nel contratto normativo redatto per iscritto sono indicati, in modo puntuale, tutti gli elementi essenziali previsti dall art. 62, in ottica di semplificazione delle cessioni ad essi collegate, i documenti di trasporto, di consegna, le fatture o gli ordini di acquisto conseguenti possono non contenere gli elementi dell art. 62 a condizione che riportino il riferimento al corrispondente contratto (comma 2 e 3).

11 Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti (art. 3) Il comma 4 attribuisce, per le finalità di cui all art. 62, al documento di trasporto o di consegna, nonché alla fattura, valore di contratto ; il decreto riconosce a tali documenti una funzione diversa rispetto a quella ordinaria. A tal fine, è necessario che la fattura, contenga, rispetto a quanto previsto dalla disposizione di carattere fiscale (di cui all art. 21 comma 2, del dpr. n. 633 del 1972), tutti gli elementi essenziali di cui all art. 62, comma 1, nonché la dicitura: Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

12 Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti (art. 3) Tipologie di contratto per formalizzare le relazioni commerciali di cui all art. 62: 1. Contratti non formalizzati: rimangono fuori dalla disciplina dell articolo 62 le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari istantanee, per i quali è sufficiente una documentazione fiscale; 2. Forma ordinaria, contratto redatto in forma scritta (es. contratto di cessione), contratto quadro, accordo interprofessionale, sottoscritto dalle parti e contenente tutti gli elementi essenziali di cui all art. 62.

13 Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti (art. 3) Tipologie di contratto per formalizzare le relazioni commerciali di cui all art. 62: 3. Forma semplificata (c.d. bolle e fatture parlanti ): in assenza di un vero e proprio accordo scritto antecedente la consegna dei beni, il contratto potrà comunque considerarsi valido ai sensi dell articolo 62, attraverso la consegna dei prodotti e la successiva emissione della relativa fattura. In questo caso, i documenti di trasporto o di consegna, o le fatture immediate, al fine di essere conformi all articolo 62, dovranno obbligatoriamente indicare tutti gli elementi essenziali al comma 1 dell art. 62 (durata, quantità, prezzo, ecc.) e la dicitura: Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, da cui consegue la definizione di documenti e fatture c.d. parlanti. 4. Forma complessa, contratto redatto in forma scritta integrato da documenti di trasporto o fatture parlanti (es. contratto di cessione), contratto quadro, accordo interprofessionale, sottoscritto dalle parti e contenente solo in parte gli elementi essenziali di cui all art. 62, completato (forma complessa) da documenti successivi (es. fattura) che integrino il contratto a monte con alcuni degli elementi essenziali non precedentemente indicati. Tali documenti successivi devono fare specifico riferimento al contratto principale;

14 Termini di pagamento (art. 5) Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato: - entro 30 giorni, per i prodotti deteriorabili; - entro 60 giorni, per tutti gli altri prodotti. In entrambi i casi, il termine decorre dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

15 Termini di pagamento (art. 5) data ricevimento fattura I termini previsti decorrono dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Al fine di risolvere i dubbi interpretativi relativi alla difficoltà di individuare con certezza il momento iniziale di decorrenza dei termini sopra indicati, il decreto attuativo chiarisce che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi: i. Consegna della fattura a mano; ii. Invio a mezzo di raccomandata A.R.; iii. Posta elettronica certificata (PEC); iv. Impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. Per mezzo equivalente assume rilevanza anche l invio mediante posta elettronica (non certificata) o telafax, anche se non vi è la prova dell effettiva ricezione

16 Termini di pagamento (art. 5) In ogni caso, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. Inoltre, l articolo 5, comma 5 del decreto attuativo, specifica che con riferimento alla cessione di prodotti alcolici (tra i quali vino, birra) è fatto salvo quanto previsto dall art. 22 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e s.m.i. Quest ultima disposizione normativa prevede che per le cessioni di prodotti alcolici a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

17 Termini di pagamento (art. 5) Il comma 2 dell articolo 5, prevede che il cedente, in caso di cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti, è obbligato ad emettere fatture separate. Per definizione vengono considerati prodotti deteriorabili, quelli preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione inferiore a 60 giorni. Viene precisato che la durabilità del prodotto si riferisce alla durata complessiva stabilita dal produttore.

18 Termini di pagamento (art. 5) ELENCO DEI PRINCIPALI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI PRODOTTI DEPERIBILI - pagamento a 30 giorni PRODOTTI NON DEPERIBILI - pagamento a 60 giorni ortaggi animali vivi frutta cereali carni e salumi fieno e paglia formaggi sfusi vino e olio latte e yoghurt miele pane e uova sementi piantine da vivaio alimenti preparati per animali per alcuni prodotti, è previsto che la deperibilità sia dichiarata direttamente dal produttore

19 Termini di pagamento (art. 5).esempio 1: prodotti deteriorabili Una fattura relativa alla cessione di prodotti alimentari deteriorabili (latte), è stata emessa e consegnata nel mese di novembre 2012 Termine di pagamento (30 giorni da fine mese) fissato al 29/12/2012

20 Termini di pagamento (art. 5).esempio 2: prodotti non deteriorabili Una fattura relativa alla cessione di prodotti agricoli non deteriorabili (animali vivi), è stata emessa e consegnata nel mese di novembre 2012 Termine di pagamento (60 giorni da fine mese) fissato al 28/01/2013

21 Termini di pagamento (art. 5).esempio 3: prodotti alcolici Una fornitura di prodotti alcolici (vino) è stata consegnata nel mese di novembre 2012, precisamente il 05/11/2012 Termine di pagamento (60 giorni dalla consegna) fissato al 03/01/2013

22 Interessi di mora (art. 6) il tasso complessivo degli interessi da applicare all importo dovuto è dato da: saggio d interesse BCE (al primo luglio 2012, pari all'1%) e maggiorazioni di legge (7 punti percentuali) + 2 punti percentuali specificatamente previsti dall art. 62. = 10% Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

23 Pratiche commerciali sleali (art. 4) L articolo 62 afferma i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità, e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento alla stipulazione dei contratti di cessione. La stessa norma prevede inoltre un elenco di specifiche condotte e prassi sleali che, nell ambito delle relazioni commerciali che intercorrono nella filiera agroalimentare, devono considerarsi vietate. A decorrere dall entrata in vigore dell articolo 62, saranno considerate condotte commerciali sleali e, quindi, suscettibili di sanzioni da parte dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La norma impedisce che siano pattuiti prezzi palesemente inferiori ai costi di produzione e che il venditore non possa emettere fattura prima di un determinato termine successivo alla consegna dei beni.

24 Sanzioni Le sanzioni sono previste nelle seguenti misure: - da 516 a euro per l assenza del contratto scritto; - da 500 a euro per il mancato rispetto del termine di pagamento a carico del debitore inadempiente graduata in relazione al suo fatturato; - da 516 a per le pratiche commerciali sleali. Oltre alla sanzione, l assenza della forma scritta o l incompletezza del contratto ne comporta la nullità e quindi, la possibile perdita dell affare.

25 Funzioni dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (art. 7) L Articolo 62 comma 7 incarica l AGCM di vigilare sull applicazione delle disposizioni dettate dalla norma e sull irrogazione delle sanzioni previste. L Autorità si avvale del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando il potere di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. L AGCM può procedere all accertamento delle violazioni d ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato (ivi incluse le associazioni di categoria nell interesse dei propri associati).

26 Entrata in vigore delle disposizioni (art. 8) L articolo 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27 entrerà in vigore, senza alcuna deroga il 24 ottobre Fermo restando tale data, il decreto attuativo consente agli operatori economici di poter adeguare i contratti in essere entro il 31 dicembre 2012 esclusivamente rispetto ai requisiti formali del contratto stesso di cui al comma 1 dell art. 62 (forma scritta ed elementi essenziali). A tal fine è possibile operare una distinzione, nell ambito dei contratti in essere, tra contratti scritti e contratti verbali: - nel primo caso, il decreto applicativo prevede che i contratti stipulati in forma scritta prima del 24 ottobre 2012, e vigenti dopo tale data, qualora non contengano tutti gli elementi previsti dal comma 1 dell art. 62, possano essere completati ed adeguati, per gli elementi mancanti, entro il 31 dicembre 2012; - nel secondo caso, i contratti verbali non sono contemplati dall art. 62 e, per evitare le sanzioni previste, a far data dal 24 ottobre 2012 dovranno essere stipulati in forma scritta e dovranno contenere i requisiti prescritti dalla legge.

www.studiofinpro.it CIRCOLARE n. 21/2012

www.studiofinpro.it CIRCOLARE n. 21/2012 CIRCOLARE n. 21/2012 NOVITA IN MATERIA DI CONTRATTI PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI INTRODOTTE DALL ART. 62 DEL DL 1/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2012. INDICE 1 PREMESSA 2 SOGGETTI

Dettagli

SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI TMG COMMERCIALISTI rag. Sergio Corrente Numero circolare 5 Data 11/10/2012 SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Abstract: Rif.to normativo: Dal 24 ottobre 2012

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività

Dettagli

*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Articolo 62 Tutte le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Tutti gli operatori economici, indipendentemente dalle loro dimensioni Consumatore finale: persona

Dettagli

di concerto con VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"

di concerto con VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante Disciplina della subfornitura nelle attività produttive Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico VISTO l articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività

Dettagli

Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole)

Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Premessa Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 (C.D. Decreto Liberalizzazioni) il

Dettagli

NOTA * * * IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NOTA * * * IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.M. 19 ottobre 2012 n. 199 NOTA Il Decreto 19 ottobre 2012, emanato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nella G.U.R.I.

Dettagli

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole) Con la presente desideriamo informarla che è pronto il decreto attuativo dell articolo 62

Dettagli

Circolare N.114 del 26 Luglio 2012. Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

Circolare N.114 del 26 Luglio 2012. Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Circolare N.114 del 26 Luglio 2012 Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è pronto

Dettagli

Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it

Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it Circolare 9/2012 Sava lì 09 Novembre 2012 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: Tempi certi per il pagamento dei prodotti alimentari Egregio Cliente, Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 il governo

Dettagli

Note per art.62 - D.L.1/2012 (agroalimentare)

Note per art.62 - D.L.1/2012 (agroalimentare) Note per art.62 - D.L.1/2012 (agroalimentare) aggiornamento 18/10/2012 Questo documento illustra le operazioni da eseguire in Gestionale2 in vista dell entrata in vigore dell art.62 D.L. 1/2012 (agroalimentari).

Dettagli

Nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari

Nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari Circolare n. 9 - pagina 1 di 8 Achille Delmonte Alberto Bertani Mario Montepietra Anna Fantini Andrea Sassi Giacobbe Silvi Dottore Commercialista Dottore Commercialista Dottore Commercialista Ragioniere

Dettagli

La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari

La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari L art. 62 del D.L 24 gennaio 2012 n.1, convertito nella L. n. 27 del 24 marzo 2012, ha introdotto una disciplina specifica in materia

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 45 del 19 novembre 2012 Cessione di prodotti agricoli e alimentari - Forma e contenuto dei contratti - Termini di pagamento e interessi di mora - Contrasto alle

Dettagli

G.U. n. 274, del 23 novembre scorso Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

G.U. n. 274, del 23 novembre scorso Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sulla G.U. n. 274, del 23 novembre scorso, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 ottobre 2012, Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge

Dettagli

ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli

ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli CS 71/2012 Foggia 22/10/2012 ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli L art. 62 del D.L. 24/01/2012, n. 1, ha introdotto nuove norme che disciplinano

Dettagli

Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera

Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera Piergiorgio Licciardello Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera Verona, 17 ottobre 2012 INDICE Introduzione all articolo 62 I riferimenti normativi Cosa

Dettagli

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari 20121117 12:59:12 L articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, meglio noto come Decreto

Dettagli

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI FONTI NORMATIVE -Art. 62, D.L. 1/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 -D.M attuativo dell art. 62

Dettagli

LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27

LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27 Forlì, 04 aprile 2013 Prot. n. 56/2013 LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni di cui all art. 62 della legge 24/03/2012 n. 27 si applicano alle

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013 173/2013/R/COM MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 67/2013/R/COM IN MATERIA DI COSTITUZIONE IN MORA L AUTORITÀ PER

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati STUDIO ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza dottore commercialista - revisore legale CLAUDIO

Dettagli

CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE . Azienda certificata in Sistema di Qualità n 50 100 7754 ISO 9001 LINEE GUIDA CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE Applicazione della Legge 24 marzo 2012, n. 27 art. 62 Disciplina delle relazioni

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/2012 - bozza di DM attuativo.

Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/2012 - bozza di DM attuativo. Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/2012 - bozza di DM attuativo. L art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012,

Dettagli

AVVOCATO LORENZO BIANCHI

AVVOCATO LORENZO BIANCHI AVVOCATO LORENZO BIANCHI IMPORTANTI NOVITA NEL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Dal prossimo 24 ottobre, si applicheranno le disposizioni dell art. 62 del decreto legge n. del 24.1.2012. Dette

Dettagli

ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL

ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL Numero circolare 7 Data 30/09/2011 Abstract: Rif.to normativo: ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 21% Decorrenza: dal 17.09.2011 Soggetti interessati: O Dal 17.09.2011, data di entrata in vigore della legge di

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

Documento per la consultazione

Documento per la consultazione VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Documento per la consultazione I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

Oggetto: Cessione dei prodotti agricoli e alimentari - Art.62 DL 24.1.2012 Nota sintetica

Oggetto: Cessione dei prodotti agricoli e alimentari - Art.62 DL 24.1.2012 Nota sintetica DIREZIONE CENTRALE POLITICHE E SERVIZI AL SISTEMA Settore Legislazione d Impresa ed Unione Europea Data 4 ottobre 2012 numero di protocollo 03859 Com.n. 54 Oggetto: Cessione dei prodotti agricoli e alimentari

Dettagli

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Dettagli

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

Problemi di coordinamento nelle. Organizzazioni dei Produttori. attività agro-industriali: le. Lezione 9

Problemi di coordinamento nelle. Organizzazioni dei Produttori. attività agro-industriali: le. Lezione 9 Lezione 9 Problemi di coordinamento nelle attività agro-industriali: le Organizzazioni dei Produttori 1 Le proposte delle leggi di orientamento (I) Nel Dlgs 228/2001, i soggetti sono: al livello centrale

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Circolare Informativa n. 10 n. 52 del del 1512 dicembre 2012 Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali - Nuova disciplina INDICE 1 Premessa... 2 2

Dettagli

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 f.mariani@studio-mariani.it Circolare n. 27/2015 Del 15 ottobre 2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA

Dettagli

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) Testo in vigore dal: 15-8-2012 Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Modificato dalla L.127/2010, dalla L.10/2011, dalla L.148/2011 e dalla

Dettagli

Articolo 62 Decreto legge 24.1. 2012

Articolo 62 Decreto legge 24.1. 2012 Studio Legale MM & PARTNERS Viale Majno n 7 Milano Avv. Maria Sorbini m.sorbini@mmjus.it Tel. 02/76280777 02/76280776 Fax. 02/76407336 Articolo 62 Decreto legge 24.1. 2012 INDICE: 1. QUADRO NORMATIVO 2.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

L anno., il giorno. del mese di.. presso

L anno., il giorno. del mese di.. presso BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA

Dettagli

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE Informativa n. 11 del 2 aprile 2008 Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE 1 Novità in materia di utilizzo del

Dettagli

Vinitaly 2013-7 Aprile 2013 -

Vinitaly 2013-7 Aprile 2013 - La riforma dei pagamenti e dei contratti Art. 62 D.L. 1/2012 Adempimenti e sanzioni per l'azienda Vitivinicola Vinitaly 2013-7 Aprile 2013 - Avv. Marco Giuri www.studiogiuri.it studio@studiogiuri.it Articolo

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI TASSE - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ONERI DIRITTI - SPESE - RISCOSSIONE COATTIVA. 1 I N D I C E

Dettagli

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto. LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA

LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA Art. 1, commi 324-335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) a cura di Franco Ricca 1 Nazionalità della fattura

Dettagli

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE Milano, mercoledì 6 febbraio ore 10,00 Seminario Qual è esattamente la legge di riferimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE 331/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 luglio 2008 OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando

Dettagli

Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole

Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole Con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 24.12.2012) il legislatore ha recepito il contenuto della direttiva n. 2006/112/UE in materia di

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

Policy per la negoziazione e per il rimborso delle Azioni di propria emissione

Policy per la negoziazione e per il rimborso delle Azioni di propria emissione Azioni di propria emissione Marzo 2016 SOMMARIO Premessa... 5 Regole interne per la negoziazione di Azioni BPC... 5 Strategia di esecuzione... 5 Soggetti ammessi alla negoziazione... 6 Modalità di conferimento

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Elevata al 20 percento la tassazione sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari per i contratti stipulati

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa

Dettagli

OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA

OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra bis

Dettagli

Imposta di bollo sui documenti informatici

Imposta di bollo sui documenti informatici Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014

Dettagli

STUDIO MANENTI RAYNERI

STUDIO MANENTI RAYNERI DOTTORI COMMERCIALISTI Sede: corso Re Umberto n 65-10128 TORINO Telefono: (+39) 011.19702231 r.a. - Fax: (+39) 011.19702371 e.mail: info@studiomrv.it ANDREA MANENTI Commercialista Collaboratori: CINZIA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

D.ssa Silvia Bresciani Dr Claudio Pedrazzani

D.ssa Silvia Bresciani Dr Claudio Pedrazzani Consulenza fiscale, amministrativa e societaria P.le Martesana, 10-20128 Milano - Tel. (02) 2552761 r.a. - Fax. (02) 2552692 E MAIL studio.professionale@apiesse.com www.apiesse.com Via Della Valle, 46B

Dettagli

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Normativa Le disposizioni della Legge finanziaria 2008 prevedono che l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

L attuale Quadro Normativo

L attuale Quadro Normativo L attuale Quadro Normativo L educazione alimentare per il biologico Centro Congressi di Eatily Roma, 12 Ottobre 2012 Dott.ssa Teresa De Matthaeis Dirigente Ufficio Agricoltura Biologica - PQA V Ministero

Dettagli

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD NAZIONALE DI COMUNICAZIONE TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESTAZIONI DISCIPLINATE DAL

Dettagli

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A. CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A. Bergamo, 6 marzo 2015 Gli aventi diritto al voto nell Assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A. sono convocati in Assemblea, in Bergamo, via Madonna della

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti SANZIONI Il panorama giurisprudenziale è rappresentato principalmente da: Codice penale D. L.gs n. 109/92

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli