Novità fiscali del 17 gennaio 2008: comunicazione annuale dei dati IVA; semplificazioni per società non operative, "di comodo"
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1 Novità fiscali del 17 gennaio 2008: comunicazione annuale dei dati IVA; semplificazioni per società non operative, "di comodo" Pubblicato il 17 gennaio 2008 Indice: 1) Comunicazione annuale dei dati Iva: Pubblicato il nuovo modello con il provvedimento di approvazione e le istruzioni 2) Prorogata la riduzione dell accisa sul gas per uso industriale 3) Le novità riguardanti le società non operative : Semplificazioni anche nel modello Unico 4) Associazioni non riconosciute: Per il rappresentante legale, la responsabilità solidale sui debiti sociali rimane anche dopo la sua fuoriuscita dal sodalizio, oltre al fondo comune (a cura di Vincenzo D Andò)
2 1) Comunicazione annuale dei dati Iva: Pubblicato il nuovo modello con il provvedimento di approvazione e le istruzioni E stato pubblicato Sul sito Internet, dell Agenzia delle Entrate, il nuovo modello valido per la comunicazione annuale dei dati Iva con il provvedimento di approvazione e le istruzioni. A tale proposito, la stessa Agenzia delle Entrate, con il Comunicato Stampa del 16/1/2008, ha illustrato le novità contenuto nel modello della comunicazione annuale dei dati Iva che va presentato, in via telematica, all Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio (29/2/2008) dai titolari di partita Iva, salvo talune eccezioni. Il relativo Provvedimento di approvazione del suddetto modello é stato firmato il 15/1/2008 dal Direttore dell Agenzia delle Entrate e pubblicato il 16/1/12008 sul sito Come è noto, dal 1/1/2008 la pubblicazione dei provvedimenti sul sito equivale a quella della pubblicazione nella G.U., ai sensi dell art. 1, comma 361, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). Quest anno, tra i soggetti esonerati dalla compilazione e presentazione del citato modello annuale, risultano anche i contribuenti, persone fisiche, che si avvalgono del
3 nuovo regime riservato ai contribuenti minimi in vigore con decorrenza dall anno d imposta Inoltre, il campo codice attività è stato esteso a sei cifre, per consentire l indicazione della nuova classificazione delle attività economiche Ateco In particolare, dalle stesse suddette istruzioni al modello IVA, emerge che non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA i contribuenti che per l anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, vale a dire: i contribuenti che per l anno d imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell effettuazione delle rettifiche di cui all art. 19-bis2. L esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331 del 1993) o siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.); i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell art. 34, comma 6, (produttori
4 agricoli che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a euro); gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari; le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell IVA nell anno cui si riferisce la comunicazione; i soggetti passivi d imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell ipotesi di cui all art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell anno d imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; i soggetti che hanno esercitato l opzione per l applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398/1991 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall art. 74-quinques per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d imposta domiciliati o residenti
5 in Italia o in altro Stato membro. Sono, inoltre, esonerati: Gli organi e le amministrazioni dello Stato; i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni; gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; le persone fisiche che hanno realizzato nell anno d imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a ,84 euro anche se devono comunque presentare la successiva dichiarazione annuale; le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi (introdotto, a decorrere dall anno d imposta 2008, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244). Ai fini della determinazione del volume d affari realizzato nell anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente deve fare riferimento al volume d affari complessivo
6 relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell ambito dell attività per la quale è previsto l esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati. 2) Prorogata la riduzione dell accisa sul gas per uso industriale Nella G.U. n. 302 del 31/12/2007 è stato pubblicato il D.L. 31 dicembre 2007, n recante: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. L art. 38 di tale D.L. concernente la Proroga della riduzione dell accisa sul gas per uso industriale ha confermato anche per l anno 2008 la riduzione dell aliquota d accisa sul gas natuarale per combustione per uso industriale prevista dall art. 4 del D.L., n. 356/2001, convertito dalla legge 30/11/2001, n. 418 Pertanto, per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 2008, l aliquota d accisa sul gas naturale impiegato per combustione per uso industriale viene ridotta del 40% per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, in presenza di consumi superiori a metri cubi per anno.
7 (Agenzia delle Dogane, Nota Protocollo 100/V, 11/1/2008) 3) Le novità riguardanti le società non operative : Semplificazioni anche nel modello Unico La Fondazione Luca Pacioli, con la circolare n. 1 del 11/1/2008, ha fornito chiarimenti anche sulla disciplina delle società di comodo a seguito delle modifiche arrecate dalla Legge n. 244/2007, art. 1, commi 128 e 129. In particolare, premette che l art. 1, comma 128 della Legge Finanziaria 2008 ha introdotto una serie di novità riguardanti le società c.d. non operative (L. n. 724/94), con il fine di semplificare la disciplina limitando al massimo, ove possibile: La presentazione dell apposita istanza di interpello finalizzata ad ottenere la disapplicazione della disciplina; la compilazione dei quadri presenti all interno del Modello Unico al fine di effettuare il c.d. test di operatività. Il comma 128 ha, inoltre, modificato il primo comma dell art. 30, legge n. 724/94 che prevede specifiche ipotesi di non applicazione della disciplina.
8 Le nuove cause di esclusione riguardano: le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti non inferiore alle dieci unità; le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale; le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; le società con un numero di soci non inferiore a 50. L ultima causa di esclusione non costituisce una novità assoluta, ma semplicemente una modifica del numero che è sceso da 100 soci a 50 (infatti, anche prima di tale modifica erano escluse dall applicazione della particolare disciplina le società con almeno 100 soci, adesso, invece, saranno escluse anche quelle società che hanno almeno 50 soci). Viceversa, non sono state modificate le altre cause di esclusione già applicabili. Pertanto, continuano ad essere escluse dalla disciplina delle società di
9 comodo: le società obbligate a costituirsi in forma di società di capitali; le società che si trovano nel primo periodo d imposta; le società in amministrazione controllata o straordinaria; le società quotate nei mercati regolamentati italiani ed esteri; le società esercenti pubblici servizi di trasporto; le società controllanti e controllate di società quotate nelle borse italiani ed estere. E stato poi previsto, ha ulteriormente rilevato la Fondazione Luca Pacioli, che con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate possano essere individuate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare la disciplina delle società non operative senza l onere della preventiva presentazione dell istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973. Le modifiche dei coefficienti Inoltre, la Fondazione Luca Pacioli ha evidenziato che la maggior parte delle novità riguarda le società che possiedono beni immobili situati in comuni con popolazione inferiore a abitanti, o che hanno sede legale nei medesimi comuni.
10 L unica modifica relativa alle altre società riguarda un coefficiente utilizzabile per la determinazione del reddito minimo per gli immobili di categoria A/10. A tale proposito, la medesima Fondazione ha poi elencato i seguenti coefficienti applicabili prima e dopo l approvazione della Legge Finanziaria SOCIETA NON OPERATIVE: MODIFICA DEI COEFFICIENTI VERIFICA DELLA OPERATIVITA Beni % ante Finanziaria 2008 % post Finanziaria 2008 Azioni, quote ( anche di snc se classificate tra le immobilizzazioni) e crediti 2% 2% Azioni, quote ( anche di snc se classificate tra le immobilizzazioni) e crediti Società aventi sede legale nei Comuni con meno di abitanti 1% 2%
11 Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione finanziaria 6% 6% Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione finanziaria Società che possiedono immobili nei Comuni con meno di abitanti 6% 1% Immobili classificati A/10 5% 5% Immobili classificati A/10 -Società che possiedono immobili nei Comuni con meno di abitanti 5% 1% Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell esercizio e nei due precedenti 4% 4% Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell esercizio e nei due precedenti -Società che possiedono immobili nei Comu ni con meno di abitanti 4% 1% Altre immobilizzazioni Altre immobilizzazioni -Società aventi sede legale nei Comuni con meno di abitanti 10% 15%
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