DPR 22 ottobre 2001, n. 462

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1 Assessorato Politiche per la Salute DPR 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi (pubblicato sulla G.U. dell 8 gennaio 2002, n.6). Indicazioni operative sull applicazione del Regolamento alla luce delle novità introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Coordinamento tecnico Servizi Impiantistici Antinfortunistici in ambiente di vita e di lavoro Anno 2010

2 Gruppo Lavoro Impianti Elettrici Tolomei Stefano Pesci Flavio Chiappino Claudio Cucchi Alberto Pettenati Alessandro Monari Marco Zauli Roberto Guerzoni Mauro Muccinelli Mauro Assirelli Giovanni Gasperoni Mirco Graziani Orlando Giaccaglia Stefano Montefusco Alfonso Bertarelli Andrea Paggi Piergiorgio Azienda USL di Parma - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Parma - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Piacenza - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Reggio Emilia - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Modena - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Bologna - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Bologna - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Ferrara - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Ravenna - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Forlì - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Rimini - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Rimini - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Rimini - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Bologna - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Ferrara - Servizio Impiantistico Antinfortunistico Azienda USL di Bologna - Servizio Impiantistico Antinfortunistico

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4 DPR 22 ottobre 2001, n. 462 ) * (1) - regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi (pubblicato sulla G.U. dell' 8 gennaio 2002 n.6). Indicazioni operative sull'applicazione del Regolamento. Art. 1 Ambito di applicazione Capo I Disposizioni generali Il Regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro, da intendersi come tutti quelli nell'ambito dei quali si svolgono "le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati", sia privati che pubblici (art. 3 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81* (2) Testo Unico sulla sicurezza, di seguito indicato come D.Lgs. 81/08). Il comma 2 del DPR 462/01 prevede decreti ministeriali per l'adeguamento tecnico degli impianti e per la ridefinizione degli impianti stessi. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione. Nelle more dell'emanazione di tali decreti ministeriali, il quadro normativo di riferimento è il seguente: 1. Relativamente a quanto specificato a proposito degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche vige il titolo III capo III art del D.Lgs. 81/08* (3) ed in particolare, tutti gli impianti di protezione relativi a strutture che secondo le norme di buona tecnica risultano non autoprotette, devono essere denunciati. Nel caso in cui una struttura risulti autoprotetta dalla fulminazione diretta, ma non dalla fulminazione indiretta, dovrà essere denunciato l impianto di protezione SPD solo se riferito al tipo di perdita rischio 1 (danni alle persone o perdite di vite umane D.Lgs. 81/08 art. 80 lettera F). 2. Per gli impianti elettrici di messa a terra vige il titolo III capo III artt del D.Lgs. 81/08* (4). 3. Gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione sono disciplinati dal titolo III capo III artt del D.Lgs. 81/08 e dal titolo XI artt. da 287 a 296 del D.Lgs. 81/08 *(5) (6) Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Art. 2 Messa in esercizio e omologazione dell'impianto Il comma 1 prevede che la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche possa essere effettuata dopo la verifica eseguita dall'installatore degli impianti stessi, che rilascia la dichiarazione di conformità alla regola d'arte di cui all art. 7 D.M. 22/01/08 n. 37* (7). 3

5 La dichiarazione di conformità equivale, a tutti gli effetti, all'omologazione dell'impianto e, pertanto, con l'entrata in vigore del DPR in esame, non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519 che attribuiva all'ispesl l'espletamento delle attività omologative connesse alla messa in esercizio degli impianti in parola e prevedeva l'invio all'istituto stesso della relativa richiesta da parte delle aziende. La dichiarazione di conformità sostituisce, inoltre, i modelli A e B allegati al D.M. 12 settembre 1959 che venivano in precedenza redatti dall'azienda. Gli allegati I e II del D.M. 22/01/08 n. 37, individuano il modello da utilizzare per la dichiarazione di conformità. Il datore di lavoro deve verificare che essa sia conforme agli allegati I e II, che sia completa degli allegati obbligatori e che sia datata e firmata. Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37 art. 1, (es.: impianti elettrici installati completamente all'esterno, come potrebbe essere un impianto di illuminazione pubblica), deve essere rilasciata dall'installatore una dichiarazione di verifica dell'impianto e di installazione a regola d'arte ai sensi della legge n. 186/68, oppure una dichiarazione di conformità come allegati I e II ai sensi dell art. 7 D.M. 22/01/08 n. 37. Nei Comuni singoli o associati in cui sia stato attivato lo sportello unico per le attività produttive il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità (priva dei relativi allegati) allo stesso entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, oppure, invia la dichiarazione di conformità sempre priva dei relativi allegati, all'ispesl e alla AUSL (Unità operativa impiantistico-antinfortunistica) competenti per territorio. Fermo restando che l'originale della dichiarazione di conformità va conservato in azienda, va inviato un altro originale o, in mancanza di esso, una copia conforme, vale a dire, una copia su cui viene apposta la frase "copia conforme all'originale". L'invio può essere fatto: con raccomandata A.R., via fax o a mano. Si riporta in allegato A/1 la modulistica unificata per la trasmissione della dichiarazione di conformità, da parte del datore di lavoro, all'ispesl ed all'unità Operativa impiantisticoantinfortunistica dell Azienda USL competenti per territorio (art. 2 e 5 del DPR 462/2001). Art. 3 Verifiche a campione L'ISPESL, ricevuta dal datore di lavoro la dichiarazione di conformità (v. precedente art. 2) e quindi la denuncia di messa in esercizio dell'impianto provvede ad effettuare controlli a campione, per verificarne la effettiva rispondenza alla normativa vigente. I criteri per l'effettuazione delle verifiche a campione vengono fissati annualmente dall ISPESL in accordo con la Regione Emilia Romagna e vengono riportati in uno specifico verbale consultabile da parte dell interessato. Le spese per l'effettuazione del controllo a campione sono a carico del datore di lavoro. L'entità delle stesse, non esplicitata dal Decreto, è definita in base alle tabelle finora utilizzate per i servizi resi dall'istituto. Le risultanze del controllo vengono trasmesse dall'ispesl agli organi di vigilanza dell'ausl (v. art. 4). Art. 4 Verifiche periodiche Soggetti abilitati La periodicità delle successive verifiche, già prevista in generale ogni due anni rispettivamente dagli artt. 40 e 328 del D.P.R. 547/55 (abrogati dall'art. 9), è stabilita ad intervalli: - di cinque anni: per impianti ordinari 4

6 - di due anni per: a) cantieri edili b) locali adibiti ad uso medico c) luoghi con pericolo di esplosione ed a maggior rischio in caso di incendio La responsabilità della classificazione del tipo di impianto, ai fini della determinazione della periodicità delle verifiche, resta al datore di lavoro. Per cantieri edili si intendono quelli individuati. dal Titolo IV capo I art. 89* (8) del D.Lgs. 81/08 e cioè: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell allegato X * (9). Per impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico, devono intendersi quelli individuati dalla norma CEI 64-8/7 sez. 710 installati in ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici locali ad uso estetico e locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro. Per l'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio ci si deve riferire alla norma CEI 64-8 sez. 751 e più precisamente gli ambienti che presentano in caso di incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari. Il rischio relativo all incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e dall entità del danno conseguente per le persone, per gli animali e per le cose, e dipende, in genere, dai seguenti parametri: Densità di affollamento; Massimo affollamento ipotizzabile; Capacità di deflusso o di sfollamento; Entità del danno ad animali e/o cose; Comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell edificio; Presenza di materiali combustibili; Tipo di utilizzazione dell ambiente; Situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza dal più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali, ecc.). Quando nella stessa attività lavorativa sono presenti ambienti che comportano periodicità diverse per le verifiche periodiche degli impianti installati, considerato che l effettuazione di verifiche con tempi differenti nella medesima attività lavorativa appare tecnicamente incongruente, si consiglia di seguire il seguente criterio. Quando gli ambienti e le attività prevalenti comportano l effettuazione di verifiche biennali è opportuno che tutti gli ambienti vengano sottoposti a verifica biennale. Nel caso contrario, quando gli impianti da sottoporre a verifica biennale riguardano solamente ambienti o attività secondarie o residue, si dovrà procedere necessariamente con periodicità differenti. Sulla base della nuova disciplina, l'impianto va sempre verificato alle suddette scadenze, ad iniziativa del datore di lavoro. Quest'ultimo è comunque tenuto "ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto", al fine di curarne l'efficienza, effettuando controlli che non sono comunque sostitutivi delle verifiche periodiche come richiamato dall art. 86 del D.Lgs 81/08. Il comma 3 dello stesso articolo richiede che l esito dei controlli venga verbalizzato su apposito registro che si ritiene sufficiente contenga: Data esecuzione controllo; Nome e qualifica dell esecutore; Strumenti utilizzati; Tipologia dei controlli realizzati; Norme e guide CEI di riferimento. Il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione delle verifiche periodiche, alle Unità Operativa Impiantistico Antinfortunistica delle Azienda USL, utilizzando il modello allegato B. 5

7 In alternativa, esse devono venire richieste dal datore di lavoro agli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive riconducibili al sito: Le ulteriori disposizioni confermano che i verbali di verifica vengono redatti dal soggetto verificatore e rilasciati al datore di lavoro che li conserva e li esibisce, a richiesta, all'organo di vigilanza, e che gli oneri economici per le verifiche sono a carico del datore di lavoro. Per le operazioni di verifica, i datori di lavoro, devono mettere a disposizione dei tecnici incaricati, il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi necessari per l esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione (art. 5 della Guida all applicazione del DPR 462/01 CEI 0-14). Tale personale deve essere avvertito o esperto ed idoneo al lavoro sotto tensione (art. 82 D.Lgs. n. 81/08) Capo III Art. 5 Messa in esercizio e omologazione Impianti in luoghi con pericolo di esplosione La procedura prevista per la messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione ricalca, per molti aspetti, quella individuata per gli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche. Pertanto nei Comuni singoli o associati in cui sia stato attivato lo sportello unico per le attività produttive il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità allo stesso entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, oppure, invia la dichiarazione di conformità all'ispesl e alla AUSL (Unità operativa impiantistico-antinfortunistica) competenti per territorio. L'invio della dichiarazione di conformità - corredata dalla documentazione elencata nell'allegato B - va effettuato utilizzando il modulo di cui all'allegato A/2. L'omologazione degli impianti, obbligatoria successivamente alla messa in esercizio, è affidata all Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell Azienda USL e consiste nell'effettuazione della prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati. Le spese per l'effettuazione delle verifiche sono a carico del datore di lavoro, secondo tariffe determinate a livello regionale. Art. 6 Verifiche periodiche Soggetti abilitati Come per gli impianti di messa a terra, il datore di lavoro deve provvedere all'effettuazione di una regolare manutenzione sugli impianti e richiedere ogni due anni - trattandosi di impianti installati nei luoghi con pericolo di esplosione - alla AUSL Unità operativa impiantisticoantinfortunistica, ovvero agli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, la verifica degli impianti stessi. In merito agli ulteriori aspetti (modalità di richiesta della visita periodica, rilascio del verbale e oneri) si fa rinvio alle indicazioni relative al precedente art. 4. Capo IV Art. 7 Verifiche straordinarie Disposizioni comuni ai capi precedenti 6

8 Le eventuali verifiche straordinarie di tutti gli impianti sono effettuate dagli stessi soggetti abilitati alle normali verifiche e avvengono in occasione di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore di lavoro. Nel caso a) la verifica straordinaria deve essere eseguita dal soggetto che ha effettuato la verifica periodica. Nel caso b) la consulta regionale UOIA ISPESL ha definito che cosa si intende per modifica sostanziale negli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e negli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Per modifica/trasformazione sostanziale di un impianto, si devono intendere quelle che comportano le modifiche sotto indicate: a) Impianti di terra 1) Modifica del sistema elettrico dell impianto utilizzatore, limitatamente al passaggio da sistema TT a sistema TN o IT, oppure introduzione di sistemi di III categoria. 2) Modifica della destinazione d uso dei locali, relativamente all attività prevalente e limitatamente ai seguenti casi: Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico; Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione; Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso d incendio (M.A.R.C.I.). b) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 1) Aumento di livello di protezione. c) Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione 1) Ampliamento significativo dell impianto di processo (introduzione di una nuova unità produttiva); 2) Variazione di processo che comporti modifiche nell impianto elettrico, ad esempio: 2a) modifica della qualifica di una zona (da zona 1 o 2 a zona 0 e da zona 2 a zona 1 e analogamente da zona 21 o 22 a zona 20 e da zona 22 a zona 21); 2b) introduzione di sostanza del gruppo II C (idrogeno, acetilene, solfuro di carbonio, ecc.) che determini zone con pericolo di esplosione (zone 0 1-2), con conseguente necessità di adeguamento dell impianto elettrico; 2c) introduzione di sostanza con classe di temperatura più elevata, che determini zone con pericolo di esplosione (come 0 1-2, ), con conseguente necessità di adeguamento dell impianto elettrico; 2d) estensione di una zona esistente ( ), che comporti adeguamento dell impianto elettrico. Art. 8 Variazioni relative agli impianti 7

9 Nel caso di cessazione dell'esercizio, di modifiche di natura sostanziale e, comunque, comportanti variazioni globalmente significative (preponderanti) degli impianti, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'ispesl e all'ausl. Per gli impianti di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche, la comunicazione verrà indirizzata all'ispesl e all'ausl competenti per territorio, mentre per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione tale comunicazione sarà inviata solo all'ausl. Capo V Art. 9 Abrogazioni Disposizioni transitorie e finale Con l entrata in vigore del Testo Unico 81/08* (10) viene abrogato il D.P.R. 547/55 che prevedeva, per gli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche, verifiche periodiche con periodicità biennale (ora generalmente quinquennale, salvo le eccezioni di cui si è detto all'art. 4). Già precedentemente sono stati abrogati gli artt. 2, 3, 4 del D.M. 12 settembre 1959, concernenti l'individuazione degli Organismi pubblici cui la denuncia degli impianti doveva essere indirizzata da parte del datore di lavoro, nonché gli allegati A, B e C al D.M. stesso, sostituiti dalla dichiarazione di conformità (DiCo) di cui si è fatto cenno in precedenza. Va segnalato che il Regolamento, che è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e cioè il 23 gennaio 2002, si applica anche ai procedimenti ancora in corso a tale data. In tale contesto: a) Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche 1- Impianto già verificato in passato dall ISPESL e/o dall UOIA dell Azienda USL e/o da un organismo abilitato, il datore di lavoro deve richiedere la verifica all Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell Azienda USL o ad un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data dell ultima verifica. 2- Impianto regolarmente denunciato al momento della messa in servizio e mai verificato: il datore di lavoro deve richiedere la verifica all Unità operativa impiantisticoantinfortunistica dell Azienda USL o ad un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data della denuncia. 3- Impianto mai denunciato, provvisto di dichiarazione di conformità di nuovo impianto o equivalente *: il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di conformità (DiCo) all ISPESL e all AUSL, come previsto dall art. 2, e provvedere a far eseguire la verifica periodica dall Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell Azienda USL o da un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data della dichiarazione di conformità, dichiarando che da tale data l impianto non è stato modificato. 4- Impianto mai denunciato e privo di dichiarazione di conformità: il datore di lavoro deve inviare all ISPESL e all AUSL, come previsto dall art. 2, una dichiarazione di rispondenza (DiRi) redatta ai sensi del DM 37/08** e provvedere a far eseguire la verifica periodica dall Unità operativa impiantistico-antinfortunistica dell Azienda USL o da un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni dalla data della dichiarazione di rispondenza (DiRi). 8

10 * il punto della guida CEI 0-14 ritiene idonea, prima dell entrata in vigore del DM 37/08, una dichiarazione di conformità rilasciata a seguito di adeguamenti o modifiche sostanziali dell impianto. ** Per gli impianti realizzati prima del 27/03/08 la Dichiarazione di Rispondenza redatta ai sensi del DM 37/08 è equivalente a tutti gli effetti alla dichiarazione di conformità di nuovo impianto. b) Impianti in luoghi con pericolo di esplosione 1) Impianti in luoghi con pericolo di esplosione, mai denunciati; è indispensabile provvedere alla loro omologazione mediante richiesta alla A.USL competente. Come citato precedentemente, il Testo Unico 81/08 ha abrogato il DPR 547/55 ed ha inglobato il D.lgs. 233/03 al Titolo IX * (6) Infine il mancato invio della dichiarazione di conformità e la mancata effettuazione delle verifiche biennali, sono sanzionate dall art. 297 del Titolo IX del Testo Unico sulla Sicurezza n. 81 del 09 aprile

11 ALLEGATI: - Allegato A/1 (Modello trasmissione Dichiarazione di conformità per ISPESL) - Allegato A/2 (Modello trasmissione Dichiarazione di conformità per A.USL) - Allegato B (Documentazione da allegare alla dichiarazione di conformità per A.USL) - Allegato C (Organizzazione periferica ISPESL ed A.USL Regione Emilia Romagna) - * (1) DPR 22 ottobre 2001, n * (2) Titolo I capo I art. 3 del D.Lgs. 81/08 - * (3) Titolo III capo III art del D.Lgs. 81/08. - * (4) Titolo III capo III artt del D.Lgs. 81/08. - * (5) Titolo III capo III artt del D.Lgs. 81/08 - * (6) Titolo XI artt. da 287 a 296 del D.Lgs. 81/08 - * (7) D.M. 22/01/08 n * (8) Titolo IV capo I art. 89 del D.Lgs. 81/08 - * (9) Allegato X del D.Lgs. 81/08 - * (10) Titolo XIII art D.Lgs. 81/08 10

12 - Allegato A/1 AL DIPARTIMENTO ISPESL DI MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.P.R. 22/10/2001 n. 462 PER NUOVO IMPIANTO A CURA DEL DATORE DI LAVORO Il sottoscritto in qualità di della DITTA Sede Sociale in Via n. Cap... Tel.... invia DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ della Ditta Installatrice: del. con sede in in Via ; CAP. Tel..; Allegati obbligatori conservati presso Ditta utente. IMPIANTO DI TERRA (Art. 86 D.L. n. 81 del 01/04/2008 Testo Unico sulla Sicurezza)) IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI (Art. 86 D.L. n. 81 del 01/04/2008 Testo Unico - DPR 689/59) Ubicazione dell impianto: CITTÀ:... Via.... Cap... Tel.. TIPO DI IMPIANTO: CANTIERE OSPEDALE E CASE DI CURA AMBULATORIO MEDICO / VETERINARIO CENTRO ESTETICO EDIFICIO SCOLASTICO LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO, CINEMA, TEATRO, ECC. IMPIANTO A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO STABILIMENTO INDUSTRIALE ATTIVITÀ AGRICOLA ATTIVITÀ COMMERCIALE TERZIARIO ARTIGIANATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTRO:.. Indicare il n di addetti ed il tipo di attività specificata. Alimentato dalla rete B.T. V. Alimentato dalla rete A.T. kv. Alimentato dalla rete M.T. kv Alimentato da impianto autonomo V... Potenza installata: kw N Cabine di trasformazione:.. N Dispersori: IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI Parafulmini a gabbia n 1 Superficie protetta = m 2 n 2 Superficie protetta = m 2 Parafulmini ad asta numero.. Capannoni metallici numero.. Strutture metalliche, recipienti e serbatoi metallici numero.. Cantieri edili (indicare il numero di strutture metalliche) numero.. N.B. segnare le voci che interessano. Scrivere possibilmente in stampatello. Firma e timbro del datore di lavoro (con codice fiscale e/o partita IVA)

13 - Allegato A/2 ALL AZIENDA U. S. L. DI... MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.P.R. 22/10/2001 n. 462 PER NUOVO IMPIANTO A CURA DEL DATORE DI LAVORO Il sottoscritto in qualità di della DITTA Sede Sociale in Via n. Cap... Tel.... invia DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ della Ditta Installatrice: del. con sede in in Via ; CAP. Tel..; Allegati obbligatori conservati presso Ditta utente. IMPIANTO DI TERRA (Art. 86 D.L. n. 81 del 01/04/2008 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI (Art. 86 D.L. n. 81 del 01/04/2008 Testo Unico - DPR 689/59) IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE DI CUI SI CHIEDE L OMOLOGAZIONE (Articolo 296 D.L. n. 81 del 01/04/2008 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) Ubicazione dell impianto: CITTÀ:... Via.... Cap... Tel.. TIPO DI IMPIANTO: CANTIERE OSPEDALE E CASE DI CURA AMBULATORIO MEDICO / VETERINARIO CENTRO ESTETICO EDIFICIO SCOLASTICO LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO, CINEMA, TEATRO, ECC. IMPIANTO A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO STABILIMENTO INDUSTRIALE ATTIVITÀ AGRICOLA ATTIVITÀ COMMERCIALE TERZIARIO ARTIGIANATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTRO:.. Indicare il n di addetti ed il tipo di attività specificata. Alimentato dalla rete B.T. V. Alimentato dalla rete A.T. kv. Alimentato dalla rete M.T. kv Alimentato da impianto autonomo V... Potenza installata: kw N Cabine di trasformazione:.. N Dispersori: IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI Parafulmini a gabbia n 1 Superficie protetta = m 2 n 2 Superficie protetta = m 2 Parafulmini ad asta numero.. Capannoni metallici numero.. Strutture metalliche, recipienti e serbatoi metallici numero.. Cantieri edili (indicare il numero di strutture metalliche) numero.. N.B. segnare le voci che interessano. Scrivere possibilmente in stampatello. Firma e timbro del datore di lavoro (con codice fiscale e/o partita IVA)

14 - Allegato B Documentazione da allegare alla dichiarazione di conformità tipo A/2 Per l omologazione degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione deve essere fornita la documentazione che consenta di valutare con cura il rischio di esplosione. Tale valutazione, deve essere condotta secondo i criteri indicati dalla Norma UNI EN (Atmosfere esplosive. Prevenzione dell esplosione e protezione contro l esplosione. Concetti fondamentali e metodologia) e, nel caso in esame, si esplicita nella classificazione delle zone pericolose e nella scelta degli impianti elettrici da installare in tali zone. La documentazione di cui trattasi deve comprendere almeno: 1) Relazione tecnica che contenga i seguenti elementi: a. Classificazione delle zone con pericolo di esplosione 1. le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze da cui dipende il pericolo 2. l individuazione delle sorgenti di emissione e/o il loro inviluppo, specificandone il grado e l ubicazione 3. dati sulla temperature ambiente e di processo, sulla ventilazione naturale e/o artificiale dell ambiente 4. tipo di zona [0,1 e 2 per gas, vapori e nebbie, secondo Norma CEI EN (CEI 31-30); 20, 21 e 22 per polveri, secondo Norma CEI EN (CEI 31-66); C0Z0, C0Z1, C0Z2 e C0ZR per gli esplosivi, secondo la Norma CEI 64-2]; 5. forma e dimensioni delle zone; b. Tipi e caratteristiche degli impianti elettrici a sicurezza adoperati o dei sistemi specifici (pressurizzazione, controllo di esplodibilità dell atmosfera o di temperatura, ecc) c. Provvedimenti contro l accumulo delle cariche elettrostatiche. 2) Piante e, quando necessario, sezioni con l indicazione dell estensione e della qualificazione delle zone con pericolo di esplosione. 3) Progetto dell impianto elettrico, timbrato e firmato da un professionista iscritto agli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta secondo il DM 37/08. 4) Dichiarazioni CE di conformità e attestati di esame CE del tipo degli apparecchi elettrici, rilasciati ai sensi della Direttiva 94/9/CE (recepita con il DPR 126/98). (Tale documentazione può essere disponibile presso l utente). 5) Documenti su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, comprendenti i prescritti controlli periodici (DLgs 81/08 e DM 37/08). 6) Registro dei controlli, previsti dalle Norme in presenza dell adozione di particolari sistemi(pressurizzazione, ecc). 7) Documentazione aggiuntiva per i sistemi a sicurezza intrinseca: i parametri delle zone pericolose (tipo di zona, gruppo e classe di temperatura della/e sostanza/e presente/i) nelle quali gli apparecchi elettrici e i relativi cavi di collegamento sono installati; i riferimenti agli attestati di esame CE del tipo degli apparecchi elettrici usati, comprese le eventuali condizioni particolari d impiego (simbolo X nel numero dell attestato) lo schema elettrico (anche semplificato) del sistema con le modalità di messa a terra, quando prevista o prescritta; i parametri elettrici degli apparecchi elettrici (tensioni, correnti, potenze, capacità e induttanze); le caratteristiche costruttive dei cavi ed i loro parametri elettrici; la descrizione delle misure adottate per evitare la comparsa di tensioni e correnti pericolose dovute a campi elettrici o magnetici; la verifica di compatibilità fra tutti i componenti del sistema e l idoneità dei componenti alle zone pericolose (livello di protezione, gruppo e classe di temperatura); le informazioni necessarie all individuazione della posizione delle costruzioni e del percorso dei cavi di collegamento (disposizione semplificata del sistema); la registrazione di ogni tipo d intervento e/o modifica effettuato sulle costruzioni, o sul sistema, dopo l installazione ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine di garantire la sicurezza e l affidabilità del sistema nel tempo (ispezioni periodiche, prove, ecc ) Riferimenti normativi principali CEI EN (CEI 31-30), CEI EN (CEI 31-33), CEI EN (CEI 31-66); CEI EN (CEI 31-67), CEI EN (CEI 31-34). 13

15 - Allegato C ORGANIZZAZIONE PERIFERICA INAIL (ex-ispesl) Regione Emilia Romagna CAP CITTA VIA N TEL. FAX E MAIL Bologna per le provincie di Bologna, Ferrara, Modena V Boldrini ispesl.bo@libero.it Piacenza per le provincie di Piacenza, Reggio E., Parma V Taverna leone.pera@libero.it Forlì per le provincie di Forlì, Ravenna, Rimini P.le Martiri di Ungheria Ispesl-forli2@libero.it ORGANIZZAZIONE UNITA OPERATIVA IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA della Regione Emilia Romagna CAP PROVINCIA DI COMPETENZA SEDE UNITA OPERATIVE IMPIANTISTICHE ANTINF. N TELEFONO N FAX RIFERIMENTI E MAIL Parma v. Vasari 13/a Ing. Tolomei Stefano p.i. Pesci Flavio Piacenza v. S.Marco Segreteria p.i. Chiappini Claudio Reggio Emilia v. Amendola Ing. Notari Vittorio Dott. Cucchi Alberto Modena v. M. Finzi Segreteria Ing. Di Federico Leo p.i. Pettenati Alessandro Bologna v. Del Seminario 1 S.Lazzaro di Savena Ferrara v. Beretta Ravenna v.fiume Abbandonato Segreteria Ing. Monari Marco p.i. Zauli Roberto Ing. Rizzati Massimo p.i. Guerzoni Mauro Dott.ssa Sintoni Marina p.i. Muccinelli Mauro Forlì v. Fortis Ing. Valentini p.i. Assirelli Giovanni Rimini v. Coriano, Ing. Giovanni Nanni p.i. Orlando Graziani p.i. Mirco Gasperoni p.i. Giaccaglia Stefano stolomei@ausl.pr.it fpesci@ausl.pr.it uoia-pc@ausl.pc.it c.chiappini@ausl.pc.it vittorio.notari@ausl.re.it cucchi.alberto@ausl.re.it l.difederico@ausl.mo.it a.pettenati@ausl.mo.it marco.monari@ausl.bo.it roberto.zauli@ausl.bo.it impiantistico@ausl.fe.it m.guerzoni@ausl.fe.it m.sintoni@ausl.ra.it m.muccinelli@ausl.ra.it uoia@ausl.fo.it g.assirelli@ausl.fo.it gnanni@auslrn.net ograziani@auslrn.net mgasperoni@auslrn.net stefano.giaccaglia@auslrn.net 14

16 * (1) DPR 22 ottobre 2001, n. 462 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8/1/2002) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959; Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001; Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute; Emana il seguente regolamento: Capo I Disposizioni generali Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro. 2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione. Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto 1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. 2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ispesl ed all'asl o all'arpa territorialmente competenti. 3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo stesso. Art. 3. Verifiche a campione 15

17 1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'asl o ARPA. 2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ispesl, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto; b) tipo di impianto soggetto a verifica; c) dimensione dell'impianto. 3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicita' e' biennale. 2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'asl o all'arpa o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione Art. 5. Messa in esercizio e omologazione 1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non puo' essere effettuata prima della verifica di conformita' rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. 3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'asl o all'arpa territorialmente competenti. 4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'arpa competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati. 5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo sportello. 6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. 2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'asl o all'arpa od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti Art. 7. Verifiche straordinarie 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'asl o dall'arpa o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro. Art. 8. Variazioni relative agli impianti 1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ispesl e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti. 16

18 Capo V Disposizioni transitorie e finali Art. 9. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonche' i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto. 2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento. 3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Marzano, Ministro delle attivita' produttive Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n

19 D.lgs. 9 aprile 2008,, n.. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 LEGENDA In corsivo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n Le parti del testo colorato in rosa scuro indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda; quelle in marrone chiaro le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in giallo le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente. * (2) Titolo I Capo I - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 3 Campo di applicazione 1. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all estero di cui all articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di Decreti di interesse delle Forze armate, compresa l Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con Decreti, da emanare entro trentasei mesi1 dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ai sensi dell articolo 17, comma 22,della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente Decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo Decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi Decreti di attuazione. 3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N), nonché le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi Decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente Decreto. 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 4. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. 5. Nell ipotesi di prestatori di lavoro nell ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell articolo 23 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell utilizzatore. 6. Nell ipotesi di distacco del lavoratore di cui all articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per 18

20 le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente Decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall amministrazione, organo o autorità ospitante. 7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. 8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell articolo 70 e seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente Decreto Legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l insegnamento privato supplementare e l assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. 9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. 10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l adozione di misure dirette a prevenire l isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all articolo 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e Nei confronti dei componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del Codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all articolo bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all articolo 21. Con accordi tra il volontario e l associazione di volontariato o l ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell ambito della medesima organizzazione. 13. In considerazione della specificità dell attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente Decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente Decreto Legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo. * (3) (4) (5) Capo III - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro Impianti e apparecchiature elettriche 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: 19

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