C O M U N E D I B O R U T T A PROVINCIA DI SASSARI

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1 C O M U N E D I B O R U T T A PROVINCIA DI SASSARI SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO DETERMINAZIONE N. 123 DEL 14/07/2011 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z5C00D70C0 L anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTORDICI del Mese di LUGLIO nel proprio Ufficio, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO: CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del è stato disposto tra l altro di individuare lo scrivente Responsabile del Servizio Tecnico comunale, quale datore di lavoro di questo Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 626/94 ora D.Lgs 81/2008; CHE l art. 31 del D.Lgs 81/2008 e s. m. e i, dispone: al primo comma, che il datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarichi persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici; al secondo comma, che gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati; al comma terzo, che nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio; al comma quarto, che il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32; CHE il Servizio di Prevenzione e protezione dei rischi Comunale, è costituito dalle seguenti figure: 1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP): scelto dal datore di lavoro; 2. Medico competente: scelto dal datore di lavoro;

2 3. Rappresentante della sicurezza: eletto dai lavoratori; 4. Addetti al servizio: scelti dal datore di lavoro; CHE il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/2008; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs 81/2008. CHE tra gli obblighi del datore di lavoro previsti dall articolo 18 del D.Lgs 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni, c è la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 18 lett. a); CHE il medico competente è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all art. 38 del D.Lgs 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, del D.Lgs 81/2008, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs 81/2008; CHE le sanzioni previste dall art. 55 del D.Lgs 81/2008 e s. m. e i., a carico del datore di lavoro per non aver provveduto alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria sono l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da a euro (art.55 comma 4, lett. f); CHE da anni questo Ente affida a terzi l incarico di medico competente in materia di Igiene e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ex Decreto Legislativo n. 626/1994) in quanto l esiguo organico di questo Comune è costituito da personale non in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento di tali funzioni dalla normativa sopra richiamata ed inoltre personale già ampiamente impegnato nell espletamento di tutte le attività e funzioni istituzionali facenti capo allo stesso personale; CHE in forza delle disposizioni richiamate ed al fine di non incorrere nelle sanzioni sopra indicate, il sottoscritto responsabile quale datore di lavoro di questo Ente, deve procedere alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 18 lett. a); CONSIDERATO CHE l esiguo organico di questo Comune è costituito da personale non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, ai sensi del Dlgs. 81/2008; CHE vi è pertanto la necessità di continuare ad avvalersi di prestazioni professionali esterne, per i suddetti motivi; CHE l incarico in argomento, essendo obbligatorio secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., pur non riguardando prestazioni altamente qualificate, risulta, per un verso, pienamente legittimo e per l'altro, non assoggettato alle stringenti disposizioni in materia di conferimento degli incarichi

3 esterni, di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all art. 3, commi 55 e 56 L. n. 244/2007, e all art. 7, comma 6, del D.Lgs.n. 165/2001 e s. m. e i.; CHE l incarico in argomento dovrà comunque essere pubblicato sul sito internet dell ente con indicazione dell incaricato, della ragione e dell oggetto dell incarico e dell ammontare del compenso, oltre che all albo pretorio; DATO ATTO CHE, per tale incarico, è stato contattato direttamente il dott. Sebastiano Moretti di Nulvi che ha svolto precedenti analoghi incarichi presso questa amministrazione, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere il ruolo di Medico Competente in materia di Igiene e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro del servizio di protezione comunale e a svolgere i compiti previsti dall Art. 25 del D.Lgs. 81/2008; CHE il dott. Sebastiano Moretti di Nulvi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008; CHE il compenso annuo, richiesto dal dott. Sebastiano Moretti di Nulvi, per l espletamento delle funzioni di medico competente, ammonta ad euro 700,00 onnicomprensivi, incluse le normali visite mediche dei dipendenti comunali attualmente presenti; per i cantieri comunali l importo sarà valutato sulla base delle mansioni affidate ai lavoratori; RITENUTO di dover provvedere all affidamento dell incarico in argomento al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa soprindicata (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.); PRECISATO: CHE la decorrenza dell affidamento viene stabilita dal , e la durata di anni uno e quindi fino al ; CHE le prestazioni professionali ed accessorie relative all incarico oggetto di affidamento di Medico Competente per le prestazioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono quelle indicate dall art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni; VISTO: lo schema di convenzione relativo all affidamento dell incarico di Medico Competente del Servizio di Prevenzione e protezione Comunale per le prestazioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni, redatto dal sottoscritto responsabile del servizio territorio e ambiente, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; - il D.Lgs. 163/2006; - la L. 244/2007; - il D.Lgs. 165/2001 e s. e i. - il D.Lgs. 267/2000; - il regolamento Comunale per i lavori, i Servizi e le fornitura da eseguirsi in economia; RITENUTO conveniente e vantaggioso per l Amministrazione l affidamento dell incarico professionale di Medico Competente per le prestazioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni al dott. Sebastiano Moretti di Nulvi C.F. MRTSST50R24L393I, per una durata di anni 1 con decorrenza dal al al

4 prezzo offerto di euro 700,00 onnicomprensivi, incluse le normali visite mediche dei dipendenti comunali attualmente presenti; D E T E R M I N A 1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare lo schema di convenzione relativo all affidamento dell incarico di Medico Competente del Servizio di Prevenzione e protezione Comunale per le prestazioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i., redatto dal sottoscritto responsabile del servizio territorio e ambiente, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; 3. di affidare l incarico professionale di Medico Competente per le prestazioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni al dott. Sebastiano Moretti di Nulvi C.F. MRTSST50R24L393I, alle condizioni di cui allo schema di convenzione sopra approvato, per il prezzo onnicomprensivo annuo di euro 700,00 onnicomprensivi, incluse le normali visite mediche dei dipendenti comunali attualmente presenti; per i cantieri comunali l importo sarà valutato sulla base delle mansioni affidate ai lavoratori; 4. di dare atto che il dott. Sebastiano Moretti di Nulvi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008; 5. di dare atto che per il perfezionamento dell incarico sarà stipulata apposita convenzione, tra il sottoscritto responsabile e il dott. Sebastiano Moretti, utilizzando lo schema sopra approvato; 6. di dare atto che l incarico sopra affidato decorre dal 14 luglio 2011 e avrà una durata di anni 1 con scadenza fissata al 13 luglio 2012; 7. di dare atto che le prestazioni richieste verranno rese, dal sunnominato professionista, nella forma di lavoro autonomo e nella sua qualità di professionista esterno; 8. di dare atto che la spesa complessiva per la remunerazione dell affidamento sopra disposto ammonta a euro 700,00 per l intero periodo; 9. di dare atto che l affidamento in argomento é finanziato per il suo intero ammontare pari a complessivi euro 700,00 con fondi propri dell amministrazione comunale, e di impegnare la relativa spesa a favore del dott. Sebastiano Moretti di Nulvi, sull Intervento (Cap Impegno n. 69/2011), del bilancio di previsione in corso, che presenta la necessaria disponibilità; 10. di dare atto che il responsabile del procedimento è lo scrivente responsabile del servizio tecnico geom. Peppino Carta; 11. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 12. di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune e all albo pretorio del presente incarico. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

5 TECNICO MANUTENTIVO Geom. Peppino Carta VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 comma 4 del D.Lgs N. 267/2000) Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al presente atto, appone il VISTO, di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell art. 151, comma 4 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267; Borutta, Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Giovanna Angela Bonu)

6 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N del Registro La presente determinazione viene pubblicata all Albo pretorio del Comune in data odierna e per 15 giorni consecutivi. Borutta, Il Responsabile delle Pubblicazioni C O M U N E D I B O R U T T A PROVINCIA DI SASSARI UFFICIO TECNICO DISCIPLINARE D INCARICO ART. 1 OGGETTO Il presente disciplinare ha per oggetto l affidamento da parte del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borutta di incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente ai sensi dell art. 18 del D.Lgs. n. 81/08. ART. 2

7 AFFIDAMENTO DELL INCARICO L incarico è affidato al Dott. Sebastiano Moretti, nato a Tresnuraghes residente a Nulvi via Angioi 2, il quale si impegna ad espletare l incarico stesso con le modalità fissate nel presente disciplinare e secondo le disposizioni di legge. ART. 3 DECORRENZA E DURATA L incarico avrà durata di anni uno a decorrere dal 14 luglio 2011 e scadenza al 13 luglio 2012; verrà espletato senza vincolo d orario e di subordinazione, ma con impegno dell incaricato di assicurare una presenza presso la Sede dell Ente o presso il suo studio tale da garantire l espletamento delle funzioni attribuite. ART. 4 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE L incarico consiste nell assolvimento delle funzioni sotto la supervisione del Responsabile del Servizio Tecnico, ma con autonoma responsabilità, di Medico Competente così come definito dagli articoli del D.Lgs. di cui si riporta il contenuto, Articolo 25 - Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, anche tramite l accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; f) invia all ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

8 g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto L incarico non comprende l assolvimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione attribuite con diverso incarico ad altro professionista. ART. 5 CORRISPETTIVO L onorario annuo, per l incarico di Medico Competente, è di. 700,00 onnicomprensivi, incluse le normali visite mediche dei dipendenti comunali attualmente presenti. Per i cantieri comunali l importo sarà valutato sulla base delle mansioni affidate ai lavoratori. ART. 6 ONERI A CARICO DELL ENTE Si conviene fra le parti di stabilire la retribuzione delle prestazioni sanitarie per i lavoratori dei cantieri comunali, secondo il seguente tariffario: Descrizione - Visita medica e giudizio idoneità 30,00 - Spirometria con curva flusso volume 16,00 - ECG e descrizione 26,00 - CDT 51,60 - Alcolemia 8,00 Esami laboratorio routine - Emocromo+glicemia+creatinina (AST ALT) + GGT 18,00 - Esame ergoftalmologico 35,00 - Esame Audiometrico 20,00 Drung Test 40,00

9 ART. 7 RISOLUZIONE CONSENSUALE E facoltà di entrambe le parti risolvere consensualmente il contratto con la redazione di apposito verbale. Gli effetti della risoluzione potranno esplicarsi anche in via immediata. ART. 8 RECESSO DAL CONTRATTO L incarico verrà a cessare anche prima della scadenza qualora il professionista incaricato non si attenga alle disposizioni contenute nel presente disciplinare. L incaricato ha facoltà di recedere dal contratto con decisione motivata, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all Ente con lettera raccomandata. E facoltà del Comune di Borutta recedere dal contratto con decisione motivata, con preavviso si almeno 30 giorni, da comunicarsi all interessato con lettera raccomandata. ART. 9 CONTROVERSIE Per qualunque controversia inerente il presente incarico è esclusivamente competente il Foro di Sassari. La sottoscrizione del presente disciplinare d incarico costituisce accettazione delle modalità in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell incarico. Il pagamento degli onorari avverrà trimestralmente previa emissione di regolare fattura. ART. 10 TRACCIABILITA FINANZIARIA Il professionista incaricato si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsti dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, interpretati e modificati dal Decreto legge n. 187/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il professionista incaricato si impegna a comunicare per iscritto eventuali modifiche del conto dedicato e/o delle persone abilitate ad operare su tale conto e si impegna ad esporre sulle fatture e su qualsiasi altro documento atto ad ottenere un pagamento da parte del Comune di Borutta solo le coordinate bancarie del conto dedicato dichiarato in sede di stipula del contratto o con successive comunicazioni di variazione. Eventuali difformità saranno imputabili all incaricato. Borutta... Per accettazione Dott. Sebastiano Moretti Per l Ente Il Responsabile del Servizio Tecnico

10 Geom. Peppino Carta

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