Legge n.162 del 1958 sullo stato di emergenza
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- Donata Ottavia Bassi
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1 Articolo 1 Legge n.162 del 1958 sullo stato di emergenza Lo stato di emergenza puo essere dichiarato quando la sicurezza o situazione generale in tutto il paese o in una determinata zona presentano rischi di guerra, conflitti interni, catastrofi o epidemie. Articolo 2 Il Presidente della Repubblica emette un decreto con il quale dichiara lo stato di emergenza e nel decreto vengono indicati i seguenti punti: il motivo della proclamazione dello stato di emergenza, la zona in cui si dichiara lo stato di emergenza, la data in cui lo stato di emergenza entra in vigore. Articolo 3 In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Repubblica ha la facoltà, per scritto o oralmente, di procedere con: Restrizioni sulla libertà delle persone di riunirsi, di spostarsi, di alloggiare e di passare per determinati luoghi e in determinati orari. Il Presidente può incaricare chiunque a tali fini. Controllo delle comunicazioni, dei quotidiani, dei telegiornali, di tutti i mezzi di espressione e di propaganda e di ogni tipo di pubblicazione. Il Presidente ha la possibilità di sequestrare le pubblicazioni e di chiudere i luoghi dove vengono pubblicate. Imposizione degli orari di apertura e chiusura dei negozi. Decisione di chiudere tutti i negozi o una parte di essi. Sequestro di qualsiasi edificio, azienda o istituzioni. Rinvio del pagamento di debiti pregressi. Ritiro di autorizzazioni al possesso di armi, munizioni ed esplosivi. Ordine di consegna delle armi e chiusura di magazzini di armi.
2 Evacuazione o isolamento di specifiche zone. Riorganizzazione dei mezzi di trasporto e relativa limitazione. Il Presidente della Repubblica ha la facolta di emettere un decreto con maggiori liberta rispetto a quanto previsto dall articolo precedente, da approvare con urgenza in Parlamento nella prima seduta utile. Articolo 3 bis Ai sensi dell articolo precedente, l arrestato può presentare un reclamo contro il suo arresto se non viene rilasciato dopo sei mesi di reclusione. Il reclamo si sporge, senza alcun costo, al Tribunale Supremo della Sicurezza dello Stato. Il Tribunale decide al più presto sul reclamo. Il Presidente della Repubblica e tenuto ad approvare la decisione del Tribunale di rilasciare l arrestato affinché venga liberato. Articolo 3 ter Ai sensi dell articolo precedente, l arrestato, in caso di sequestro di denaro, può sporgere un reclamo contro la decisione di sequestro o contro la relativa procedura. Il reclamo si sporge sia contro l autorità esecutiva incaricata del sequestro e sia contro l autorità che ha imposto il sequestro di fronte al Tribunale Supremo della Sicurezza dello Stato. Il Tribunale decide sul reclamo, confermando o rivedendo il sequestro. Il Presidente della Repubblica e tenuto ad approvare la decisione del Tribunale di annullare il sequestro prima che questa possa avere effetto. In caso venga respinto il reclamo, si può presentare un altro reclamo a condizione che siano passati 6 mesi dalla data in cui è stato respinto il reclamo. Articolo 3 quater
3 A seguito della dichiarazione di stato di emergenza, al personale di polizia giudiziaria è attribuito il potere di arresto, informandone successivamente la Procura Generale, di persone sospettate di aver commesso crimini. E parimenti attribuito il potere di sequestro di beni armi, esplosivi, munizioni e qualsiasi prova di attivita illecite presso le abitazioni dei sospettati. Il personale di polizia giudiziaria può fermare i sospetti, con l autorizzazione della Procura Generale, per un periodo che non supera i 7 giorni, al fine di effettuare i necessari accertamenti. Articolo 3 quinquies I Tribunali Distrettuali della Sicurezza dello Stato hanno la facoltà, su richiesta della Procura Generale, di tenere in detenzione per un mese, rinnovabile, chi e sospettato di rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale. Articolo 4 Le Forze di sicurezza o le Forze armate attuano gli ordini del Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci. Nel caso gli ordini vengano eseguiti dalle Forze armate, gli ufficiali nominati dal Ministro della Difesa hanno la facolta di denunciare chi viola gli ordini del Capo dello Stato. Ogni dipendente pubblico deve fornire assistenza, nell ambito dei suoi compiti, denunciando chi viola la presente legge. Articolo 5 Fatte salve pene piu dure previste da altre leggi, chi viola gli ordini del Presidente della Repubblica viene condannato alla pena dei lavori forzati per 15 anni e al pagamento di 40 mila lire. Se gli ordini non indicano la pena prevista, chi li viola viene condannato ad un periodo di reclusione che non supera 6 mesi
4 e, congiuntamente o in alternativa, al pagamento di una multa che non supera i 50 pound o le 500 lire. Articolo 6 E consentito arrestare immediatamente le persone che violano gli ordini ai sensi della presente legge e per i relativi reati. Gli arrestati, coinvolti in reati che non danneggiano la sicurezza interna o esterna dello Stato e non sono tra i reati aggiuntivi eventualmente indicati dal Presidente, hanno diritto a sporgere reclamo al Tribunale competente contro il provvedimento di detenzione. Il Tribunale, esaminato il reclamo, puo decidere il rilascio temporaneo dell imputato, a prescindere dalla natura del crimine commesso. Le decisioni dei Tribunali, per i reati che riguardano la sicurezza interna o esterna dello Stato oppure per i reati aggiuntivi eventualmente indicati dal Presidente, devono essere approvate dal Presidente della Repubblica o da chi ne fa le veci. Articolo 7 I Tribunali, Distrettuali e Supremi, della Sicurezza dello Stato decidono sui reati di violazione degli ordini del Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci. Un giudice del Tribunale Distrettuale della Sicurezza dello Stato puo formare da solo il collegio giudicante ed e competente per i reati di cui alla presente legge. Il Tribunale Distrettuale della Sicurezza dello Stato presso la Corte d Appello è formato da 3 giudici e decide sui reati previsti dal Codice Penale e sui reati indicati dal Presidente della Repubblica, o da chi ne fa le veci. Un membro della Procura Generale si occupa dei seguiti della denuncia presso i Tribunali della Sicurezza dello Stato. Il Presidente della Repubblica ha la facoltà di ordinare la formazione di un Tribunale Distrettuale della Sicurezza dello Stato composto da un giudice e due ufficiali delle Forze armate
5 del grado di capitano. Il Presidente della Repubblica ha il diritto di ordinare la formazione di un Tribunale Supremo della Sicurezza dello Stato composto da piu magistrati e due alti ufficiali delle Forze armate. Il Presidente della Repubblica nomina, in coordinamento con il Ministro della Giustizia e il Ministro della Difesa, i membri dei Tribunali della Sicurezza dello Stato (magistrati e militari). Articolo 8 Laddove ne ricorra la necessita, il Presidente della Repubblica nomina quali membri dei Tribunali della Sicurezza dello Stato 3 alti ufficiali, un ufficiale e un magistrato della Procura Generale. Articolo 9 Il Presidente della Repubblica o chi ne fa le veci ha la facoltà di inoltrare ai Tribunali della Sicurezza dello Stato segnalazioni di reati cosi come previsti dalla legge ordinaria. Articolo 10 Fatte salve le misure indicate nei seguenti articoli o negli ordini del Presidente della Repubblica, vengono applicate le leggi adottate in relazione alle attivita dei Tribunali della Sicurezza dello Stato. Durante le indagini, la Procura Generale ha le competenze di giudice istruttore. Articolo 11 I Tribunali della Sicurezza dello Stato non hanno competenza in materia di diritto civile. Articolo 12
6 Non e ammesso ricorso contro le sentenze emesse dai Tribunali della Sicurezza dello Stato. L approvazione delle sentenze da parte del Presidente le rende definitive e inappellabili. Articolo 13 Il Presidente della Repubblica ha la facoltà di archiviare il procedimento prima che venga presentato al Tribunale. Il Presidente della Repubblica ha il diritto di rilasciare temporaneamente gli imputati arrestati prima che il provvedimento venga deferito al Tribunale della Sicurezza dello Stato. Articolo 14 Il Presidente della Repubblica ha la facoltà di intervenire, riducendo la pena o cambiandola con un altra meno pesante o annullando tutte le condanne o una parte di esse, ad eccezione della categoria della condanna. Il Presidente può annullare l esecuzione di tutte le condanne o una parte di esse. Il Presidente può annullare la sentenza archiviando il procedimento e chiedendo di riavviare il processo in un altro Distretto. In questo caso, la decisione deve essere motivata. Se nel nuovo processo viene emessa una sentenza con la quale il detenuto viene assolto dalle accuse, il Presidente della Repubblica deve approvare la sentenza. Al contrario, se il Tribunale condanna l imputato, il Presidente può annullare la condanna o ridurla o bloccarne l esecuzione o annullarla con archiviazione. Articolo 15 Il Presidente della Repubblica può, dopo aver approvato la sentenza che condanna l imputato, annullare la sentenza con archiviazione o ridurre la condanna o bloccarne l esecuzione cosi come previsto dall articolo precedente a condizione che
7 non si tratti di omicidio volontario o del coinvolgimento dell imputato in un omicidio non colposo. Articolo 16 Il Presidente della Repubblica emette un decreto con il quale delega uno dei giudici della Corte d appello o uno degli Avvocati dello Stato, assistiti da un numero sufficiente di giudici e impiegati, per effettuare delle verifiche sulle procedure e per esaminare i reclami. In ogni procedimento il giudice o l avvocato dello Stato inoltrano al Presidente della Repubblica una nota giustificata, nella quale effettuano le loro opinioni, prima dell approvazione della sentenza. In caso d urgenza il, giudice o l avvocato dello Stato possono limitarsi ad annotare le loro opinioni a margine della sentenza. Articolo 17 Il Presidente della Repubblica può far applicare le facolta stabilite dalla presente legge, tutte o una parte di esse, in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso. Articolo 18 L applicazione della presente legge non toglie alcun diritto o facolta al Comandante Supremo delle Forze armate in caso di guerra o in zone militari. Articolo 19 Anche a seguito alla scadenza dello stato di emergenza, i Tribunali della Sicurezza dello Stato continuano ad esaminare i procedimenti gia iniziati. Per quanto riguarda i procedimenti in cui gli imputati sono gia stati giudicati, tali procedimenti vengono inoltrati ai tribunali ordinari competenti.
8 Articolo 20 Il primo comma dell articolo precedente viene applicato ai procedimenti che il Presidente decide di riavviare ai sensi della presente legge. Ai sensi della presente legge, il Presidente della Repubblica detiene tutte le competenze relative alle sentenze dei Tribunali della Sicurezza dello Stato emesse prima della scadenza dello stato di emergenza ma la cui approvazione presidenziale non e intervenuta prima della scadenza dello stato di emergenza.
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