ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA"

Transcript

1 ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Tra la Presidenza dell'associazione Socio Sanitaria Prevenzione ed Intervento Roma 81 ONLUS rappresentata dalla Dott.ssa G. Turchi e Alai CISL di Roma e Lazio rappresentata da Karen Precht; NIDIL CGIL Roma sud rappresentata da Giovanni Seccia, e CPO UIL rappresentata da Massimo Servello; Premessa si concorda quanto segue L "Associazione Roma 81" è portatrice dei valori originari del patrimonio associativo quali: la solidarietà, la mutualità, lo scambio e la sperimentazione culturale, la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita democratica. Intende porsi come soggetto attivo alla realizzazione del progetto alla base del nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dalla legge quadro n. 328/2000, contribuendo così, al raggiungimento dell'obiettivo comune di assicurare il diritto allo studio, l' integrazione ai processi scolastici, e di favorire tutti i possibili percorsi di autonomia ed inserimento al lavoro dei soggetti diversamente abili. Nello stipulare il presente accordo le parti hanno inteso tener conto del fatto che nuove tipologie contrattuali sono sempre più presenti nel mercato del lavoro e che nelle attività ONLUS rappresentano spesso una diffusa modalità contrattuale. L Associazione Roma 81 oggi, è una struttura che vanta più di 150 addetti, circa, tra assistenti sociali, psicologi, e assistenti di base impegnati a prestare la loro opera sul territorio di Roma e provincia; ed è organizzata con una sede centrale ove si svolgono attività amministrative, organizzative e di coordinamento; più due centri semi residenziali presenti nei territori del V e IX Municipio del Comune di Roma.. Per una più corretta, efficace ed organica gestione dell Associazione ci si è dati un modello organizzativo tale da prevedere l uso di due tipologie contrattuali. Per tutte le attività strutturali all associazione quali quelle organizzative, di coordinamento, amministrativo e di progettualità, nonché per la gestione dei due centri semi residenziali legati a finanziamenti stabili nel tempo, si è scelto di applicare il CCNL delle cooperative sociali. Per la gestione dei servizi legati all assistenza individuale e/o collettiva che l Associazione di volta in volta acquisisce mediante il sistema di accreditamento del Comune di Roma e/o appalti e convenzioni con altri Enti, vista la temporaneità che caratterizza tali progetti, si è scelto di collegare ad essi specifici e commisurati contratti a progetto. Ciò ha reso necessario definire regole generali tali da consentire una corretta gestione dei rapporti di lavoro a progetto e dall altro la costruzione di garanzie contrattuali indispensabili per i collaboratori e per l associazione. Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di dare un primo ordinamento a quelle attività di lavoro svolte dal prestatore d opera.

2 Le attività riferibili al presente accordo sono quelle che si configurano come non subordinate, quali le collaborazioni coordinate e continuative ed in casi eccezionali le collaborazioni occasionali, ovvero prestazioni professionali legate a professioni non regolamentate. Inoltre le parti, nel provvedere alla stesura di queste prime linee guida al settore, si auspicano di poter costituire stimolo per il legislatore affinché al più presto intervenga in questa materia, estendendo le forme di regolamentazione e di tutela collettiva delle nuove modalità contrattuali. A tal fine i soggetti firmatari del presente accordo, confermano sin d ora il proprio impegno ad azioni anche comuni tese da una parte a sostenere il legislatore nello sforzo di emanare, in tempi brevi, un insieme di norme che disciplinino le nuove tipologie contrattuali e dall altra parte a sollecitare le varie realtà del Terzo Settore, anche nelle sue forme di coordinamento e rappresentanza, ad avviare confronti specifici sulla necessità di regolamentare queste forme di prestazione professionale. Quanto premesso è parte integrante del presente accordo che si articola come segue: Art.1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte - Il presente Accordo Quadro si applica all'intera struttura dell'associazione ROMA 81 e a tutte le sue articolazioni. Qualora, nell'acquisizione di singoli appalti dovessero insorgere problematiche e/o aspetti non contemplati nel presente accordo, le Parti si impegnano ad integrare il persente con ulteriori e dovuti protocolli. In base al quadro professionale descritto dall Associazione, individuato sulla base di quanto contenuto e previsto nei vari sistemi di accreditamento o di capitolato di appalto sottoscritti con Committenti ed Enti Pubblici si concorda nel suddividere le collaborazioni in sei aree professionali contenute all'interno di due livelli: uno di responsabilità, progettazione e coordinamento e l'altro di esecuzione. 1 LIVELLO: AREA A PSICOLOGI; AREA B ASSISTENTI SOCIALI; EDUCATORE PROFESSIONALE; 2 LIVELLO: AREA C AREA D AREA E OPERATORE SOCIO SANITARIO; ASSISTENTI DOMICILIARI; AUSILIARIO ADDETTO ALLE PULIZIE AREA "A": PSICOLOGO

3 E' quella figura professionale, per la quale è richiesta laurea in psicologia, e iscrizione al proprio albo professionale. Annovera nelle sue competenze la supervisione tecnica del lavoro svolto dagli operatori in attività per conto dell'associazione, ed è di supporto all'utente e alle famiglie. riferibile per la determinazione del compenso al 9 livello del CCNL delle cooperative sociali. AREA "B": ASSISTENTE SOCIALE. E' quella figura professionale per la quale è richiesto il titolo universitario, ed iscrizione al proprio albo professionale. Ha il compito di coordinare gli assistenti di base, e svolge attività di coordinamento tra l'associazione ed i referenti degli enti pubblici committenti. Riferibile per la determinazione del compenso al 6 livello del CCNL delle cooperative sociali EDUCATORE PROFESSIONALE E' quella figura professionale, dotata di diploma universitario, che si occupa della progettazione dei percorsi educativi ed è responsabile della loro corretta realizzazione. Riferibile per la determinazione del compenso al 6 livello del CCNL delle cooperative sociali. AREA "C": OPERATORE SOCIO SANITARIO. E' quella figura professionale, definita e derivante dalle indicazioni date dalla l.q. n. 328/2000, per le quali sono previsti specifici diplomi ed attestati regionali. Riferibile per la determinazione del compenso al del CCNL delle cooperative sociali. AREA "D": D1: ASSISTENTE DOMICILIARI SPECIALIZZATI E quella figura provvista di titolo o con tre anni di esperienza certificabile, maturata sul campo. Per la quale si fa riferimento al 4 livello. D2: ASSISTENTE DOMICILIARI NON SPECIALIZZATI E' quella figura priva di attestati e per la quale ci si riferisce al 3 livello del CCNL delle cooperative sociali. AREA "E": AUSILIARIO SOCIO SANITARIO E/O ADDETTO ALLA PULIZIA. E' quella figura che svolge mansioni ausiliarie analoghe alle professionalità riconducibili a quelle dei badanti o degli addetti alle pulizie. E per la quale ci si riferisce al primo livello del CCNL delle cooperative sociali. Art. 2 Piano di sviluppo aziendale.

4 Alla luce del presente Accordo, l'associazione si impegna a fornire tempestiva comunicazione dell'accensione di nuove commesse, o dell'acquisizione di appalti pubblici, alle Organizzazioni sindacali Nidil Cgil,mAlai Cisl e Cpo UIL di Roma e Lazio, firmataria del presente accordo. Su richiesta, di una delle Parti, si terranno incontri finalizzati a fornire l'informazione in merito al piano di sviluppo relativo dell'associazione, agli investimenti programmati ed alla loro localizzazione. Tali incontri saranno altresì finalizzati all'individuazione di eventuali specificità sia relative ai profili professionali che alle caratteristiche di rapporti di collaborazione che si andranno ad instaurare. Art. 3 - Forma e Contenuto dei contratti di lavoro individuali. L Associazione e i soggetti coinvolti nell ambito dell'applicazione del presente accordo, sono tenuti, all atto della stipula del contratto e comunque non oltre la data d inizio della prestazione, a fornire al prestatore d opera l accordo contrattuale in forma scritta, sulla base della bozza di cui all allegato 1. L'associazione provvederà ad allegare al contratto individuale quello collettivo di riferimento. Il suddetto accordo scritto individuale deve contenere le seguenti informazioni e contenuti: a) identità delle parti ed indicazione del settore d attività; b) riferimento all'accordo quadro; c) riferimento all'intesa comune sullo specifico appalto per il quale si trova ad essere impegnato il collaboratore; d) Individuazione analitica e descrizione del tipo di mansione richiesta e degli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo; e) Durata della collaborazione ed individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il committente; f) Forme e modalità di coordinamento fra i collaboratori, il committente ed il beneficiario sia esso singolo individuo che ente o struttura scolastica; g) Entità dei compensi, maggiorazioni, rimborsi spese e loro modalità e tempi d erogazione; h) Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro; i) Le modalità di sospensione temporanea della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità, congedi parentali; j) Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l eventuale composizione delle controversie; k) L entità e le modalità di corresponsione dell indennità di cessazione del rapporto; l) Le forme di godimento dei diritti sindacali; m) Le forme assicurative previste; n) L eventuale clausola di esclusiva, con specifica indicazione del compenso aggiuntivo correlato. Art. 4- Documenti ed obbligo di riservatezza. Per l'instaurazione del rapporto di collaborazione sono richiesti i seguenti documenti. 1. fotocopia del tesserino del codice fiscale, 2. accettazione della lettera di incarico, 3. fotocopia di un documento di riconoscimento personale,

5 Il collaboratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza o dimora, e gli altri dati richiesti come da apposita "scheda dati personali", nonché notificare i successivi mutamenti, dando il consenso al trattamento dei dati personali ex legge 675/96. Al collaboratore è fatto divieto di fornire, o in qualunque modo diffondere, qualsiasi tipo di informazione, o quant'altro sia venuto a conoscenza o in suo possesso, di pertinenza dell'azienda, ad altri soggetti concorrenti. Art. 5 - Natura dell incarico a)l incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d opera, senza vincolo di subordinazione. b) Il Collaboratore,compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata. c) il collaboratore vedrà il proprio incarico legato agli appalti acquisiti dal committente, e ai piani di intervento individuali dei soggetti loro affidati Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all immagine e pregiudizio all Associazione. Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell incarico ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile. Art. 6 Modalità di espletamento delle collaborazioni Il Collaboratore avrà la più ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione, compatibilmente alle esigenze dell'associazione, ma soprattutto del beneficiario diretto della prestazione. L Ente appaltante, laddove presente, ha facoltà di richiedere al collaboratore per tramite del Committente, relazioni periodiche sull attività svolta; Nei casi in cui sia indispensabile, in particolare per i collaboratori di area d)(assistenti di Base), per coordinare la propria opera con l'attività dell'ente appaltante, la presenza del collaboratore presso una sede di attività stabilita dal committente stesso, il collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza d attività coordinando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori in base agli obiettivi dell incarico ricevuto. Pertanto si predisporrà, a cura del Collaboratore, un indicazione di presenza corrispondente alla prestazione concordata e ai compiti ad essa correlati. Allo scopo di una migliore ed agevole coordinazione fra i vari soggetti coinvolti, all'inizio di ogni anno scolastico si provvederà a attuare una riunione fra l'associazione ed i collaboratori coordinati e continuativi coinvolti negli specifici appalti, volta alla definizione di orari e casi di utenza che andranno a definire le attività di ogni singolo professionista coinvolto. Si concorda inoltre, di stabilire ulteriori momenti di verifica a scadenza trimestrale, ove le parti avranno agio di apportare tutti gli eventuali o necessari mutamenti all'assetto delle

6 disponibilità precedentemente raggiunte fra le parti, anche esigenze del singolo nel raggiungimento di un obiettivo comune. per il pieno rispetto delle Art.7 - Durata dell incarico I contratti avranno una durata minima di 12 mesi. Laddove, in virtù della inferiore durata delle singole commesse e/o apalti o piani individuali, si attueranno contratti individuali di pari durata. Le parti convengono nel considerare occasionale il rapporto di collaborazione avente oggetto un attività e/o servizio il cui compimento comporta un periodo di tempo della durata prevedibile non superiore ad 1 mese e comunque non prorogabile nell arco dell anno per lo stesso soggetto. Eventuali casi straordinari saranno introdotti solo con il consenso dell'associazione sindacale firmataria. Art. 8 - Prelazione Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di effettuare assunzioni come dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni anche in parte compatibili a quelle svolte dai collaboratori, il Committente stesso si impegna a proporre tale possibilità prioritariamente ai collaboratori presenti e ad attivare l assunzione solo previo il loro assenso. Qualora l'associazione, dovesse incorrere nella necessità di accendere nuovi ed ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si impegna a riconoscere un diritto di precedenza a quei professionisti o figure che già in precedenza, per pari qualifica e professionalità, hanno prestato la propria opera presso l'associazione. Art. 9 Corrispettivo In linea con quanto espresso nell'art.36 della carta costituzionale, si concorda quanto segue: La corresponsione del compenso avverrà con erogazioni mensili che saranno messi in pagamento entro il giorno 10 del 2 mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. In base alle singole necessità l'associazione prevede l'erogazione di acconti sui compensi mensili maturati. Le parti concordano che, nel caso in cui dovessero sussistere impedimenti o difficoltà, da parte dell'associazione, per la consegna diretta, personale e puntuale, ad ogni collaboratore, dei compensi e dei prospetti paga correlati, si provvederà a nominare le persone, autorizzate mediante delega dei colleghi, deputate al ritiro delle stesse in sede aziendale. Le Parti concordano nello stabilire momenti di immediato confronto, nel caso in cui si verificassero gravi inadempienze, da parte dei Committenti pubblici o privati, nella evasione delle fatture relative ai servizi in appalto, onde individuare percorsi comuni per il superamento dei relativi disagi che potrebbero ripercuotersi sui collaboratori. Sulla base di tali somme il Committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni previste per legge carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative

7 contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservati ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'art. 34 della legge 342, 21 novembre Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e successive disposizioni). Inoltre il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Committente, l IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge). Il compenso annuo omnicomprensivo, salvo quanto demandato a compenso per obiettivi, o da specifici appalti, si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, il collaboratore ha diritto, nel mese residuo, a non essere vincolato a prestazione alcuna. Per tutti i contratti di durata inferiore a quella annuale, compensi trattamenti e quant'altro previsto deve essere equamente riparametrato. Pur in assenza di specifici riferimenti economici e normativi, per le prestazioni di collaborazione di cui all'oggetto del presente accordo, le parti concordano di evidenziare soglie di riferimento del corrispettivo, così come consentito dagli artt e 2225 del Codice Civile, colte dalle tabelle paga del CCNL di comparto e riportate in allegato 2). Art Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione a) Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti in termini di identificazione sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori ai sensi delle seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335;,che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; Art. 59, comma 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449; che ha previsto uno specifico contributo per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare; Art. 51, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; che ha previsto, l'estensione della tutela contro il rischio di malattia; Decreto Legislativo, 16 marzo 2000 n.38; che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni; che hanno regolato le disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente Legge 342/2000 Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000; Legge 388/2000 Finanziaria 2001;. non vi sarà a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione e pertanto, per tali eventi e per i periodi di seguito riportati, il contratto non potrà essere oggetto di recessione. b) ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto di collaborazione resterà sospeso: 1) In caso di Maternità, per il periodo compreso fra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni; 2). nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica; 3) nel caso di malattia, per un periodo massimo di novanta giorni; si prevede da parte dell Associazione una integrazione cosi articolata:

8 retribuzione di 20 giorni lavorativi spalmati nell arco dell anno solare, fruibili secondo il seguente criterio: i primi tre giorni retribuiti al 40% del compenso medio giornaliero dal 4 al 20 al 100% del compenso medio giornaliero. 4) per congedi parentali, fino a 30 giorni; c) Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma a del presente articolo, il collaboratore presenterà tempestivamente al committente la relativa documentazione sanitaria, pena la non corresponsione delle integrazioni al compenso cui è tenuto il committente ai sensi del comma d) del presente articolo. d) Al fine di sovvenire al bisogno dei collaboratori nei periodi di malattia e maternità, la parte committente si dichiara disponibile a valutare l'attivazione di forme di assistenza e previdenza, valendosi, con il consenso del collaboratore, di istituzioni esterne (es. assicurazioni). In tal caso, il committente garantirà i trattamenti economici di cui al comma d) del presente articolo, ad integrazione di quanto corrisposto dalle suddette istituzioni esterne. e) L'Associazione si impegna comunque ad investire, a seguito di accordo tra le Parti, in forme assicurative e mutualistiche il 60% di quanto eventualmente derivante da un aumento dei corrispettivi ad essa erogati dai committenti. Art.11 - Infortuni e sicurezza. Ai collaboratori coordinati e continuativi si applica l'assicurazione Inail, secondo le normative vigenti in materia per gli infortuni sul luogo di lavoro, e la normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. All'atto della stipula del contratto sarà indicato il responsabile della prevenzione e sicurezza previsto dalla normativa vigente, e fornita la necessaria informativa su quanto stabilito dalla legge 626/94 f Art.12 - Sospensioni tecniche temporanee. Nel caso in cui, iniziato un appalto ed impegnati contrattualmente i collaboratori necessari al suo adempimento, dovessero sopraggiungere impedimenti non riconducibili alla volontà dei collaboratori o a quanto previsto dall'art. 14 tali da sospenderne temporaneamente l'operatività, le parti concordano che, l'associazione provvederà o a destinarli ad altri incarichi o ad erogare una indennità pari al 60% dei compensi preventivati per lo stesso periodo, fatta eccezione per i primi tre gg. di franchigia. Art Formazione. Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i Collaboratori la possibilità di accedere alla formazione e all aggiornamento professionale anche attraverso attività specifiche. Si istituirà, annualmente, un tavolo di confronto, che individui idonei percorsi di formazione e aggiornamento professionale dei prestatori d opera, che imposti progetti comuni su cui richiedere l accesso a specifici finanziamenti, dove possibile, e che indichi le modalità di attuazione dei percorsi formativi.

9 Nei confronti annuali, di cui al capoverso precedente, le parti definiranno anche le modalità di pubblicizzazione delle opportunità formative nei confronti dei collaboratori e le modalità di fruizione di suddette attività. Art Rescissione e risoluzione del contratto Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi: 1. per scadenza contrattuale; 2. per revoca da parte del Committente, così come disposto al successivo punto a); per rinuncia all'incarico da parte del collaboratore, così come disposto al successivo punto b) a) Il committente può rescindere il contratto quando si verifichino: - gravi inadempienze contrattuali; - sospensione ingiustificata della prestazione fino a 15 giorni, laddove vi siano mansioni che implicano una presenza determinata in un determinato periodo temporale; - commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni; - danneggiamento o furto di beni. - Forme di gravi distrazioni comprovate o atteggiamenti palesemente non educativi causanti danni tangibili ai soggetti diversamente abili. In caso di inadempienza di cui sopra il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R. Una delle parti può richiedere la convocazione della Commissione Paritetica, di cui all'art. 13, che dovrà espletare il tentativo di conciliazione bonaria delle controversie entro 10 gg. La risoluzione anticipata del contratto da parte del Committente, al di fuori dei casi su riportati, è prevista solo per l area professionale a), seguendo le modalità previste nell allegato 2. b) Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. ART. 15 Commissione paritetica Le parti concordano di costituire una commissione paritetica che avrà la funzione di: - Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse; - Esaminare tutte le controversie d interpretazione e d applicazione di istituti e clausole contrattuali. La commissione paritetica ha anche compiti: di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione, delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore d opera. La commissione è composta da 3 membri nominati dall Associazione Roma 81 e da 3 membri nominati dalle Associazioni sindacali Nidil CGIL, ALAI CISL, CPO UIL firmatarie del presente accordo. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

10 ART. 16 Diritti sindacali I collaboratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi. Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue : a) Il diritto ad aderire alle organizzazioni sindacali; b) AI collaboratori viene riconosciuto un monte di 8 ore annue retribuite di assemblea, indette dalla OO.SS. firmataria del presente accordo, con un preavviso di almeno due gg e svolte in modo da non recare pregiudizio all'esecuzione del programma o dell'attività dell'associazione. c) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni della OO.SS. firmataria del presente accordo. d) Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega, di cui all allegato 3, è rilasciata per iscritto e trasmessa all amministrazione a cura del collaboratore o dell organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all amministrazione e all organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza (o con scadenza trimestrale o semestrale) alle OO. SS. interessate. e) Viene riconosciuto un sistema di rappresentanza sindacale specifico per i collaboratori dell'azienda: i rappresentanti sindacali dei collaboratori vengono nominati dall'organizzazione sindacale firmataria nella misura di un rappresentante su ogni municipio o comune della provincia. f) Ai rappresentanti sindacali, nel loro insieme, viene riconosciuto un monte ore annuo di 150 ore retribuite nella misura di 6 euro orari, esigibili per attività sindacale. g) Il committente si impegna all atto dell accensione della collaborazione a consegnare al Collaboratore copia del presente accordo. Art. 17- Obblighi del Committente ν Aspetti assicurativi Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (polizza Inail). Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: - responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla società; - tutela giudiziaria; ν Rimborsi spese

11 Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione di idonea documentazione e secondo le caratteristiche e modalità indicate dal regolamento dell'associazione Roma 81. (si sta valutando la possibilità di prevedere l'erogazione di ticket restaurant) ν Previdenza Integrativa Le parti concordano di verificare entro il 31/01/2004 eventuali emolumenti a titolo di previdenza integrativa che saranno definiti verificandone le quantità e mantenendo la possibilità di opzione del collaboratore sull adesione ad una proposta collettiva o sull adesione ad una sua specifica scelta. Art. 18 Decorrenza e Durata Il presente accordo ha validità e durata quadriennale a partire a far data dal e rimarrà in vigore fino al suo rinnovo. Nella fase transitoria si definirà uno specifico accordo di armonizzazione. Art.19 Verifiche periodiche Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative. Nelle verifiche previste le parti potranno anche definire compensi aggiuntivi legati a singoli progetti e/o a programmi od obbiettivi non precedentemente previsti. Si stabilisce inoltre, che entro tre mesi dalla data di applicazione del presente accordo, le Parti si incontreranno per definire quanto ancora sospeso in merito all art. 10, comma e, e all art. 17 sulla tutela giudiziaria, e la definizione del percorso di valorizzazione dei collaboratori secondo i criteri della anzianità di servizio e professionalità maturata, nonché gli impegni assunti negli art. 10, comma E e art. 17 del presente accordo. Art.20 Clausola di salvaguardia La presente intesa non annulla nè assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo sia a livello locale che individuale. Tale condizioni non possono essere peggiorate nell'ambito dell'eventuale rinnovo del contratto individuale per tutta la durata del presente accordo collettivo. Art.21 Disposizioni Finali Le parti s impegnano, nel momento in cui diverrà attuativa la riforma del Mercato del Lavoro, o avverrà il licenziamento del regolamento attuativo in merito alla libertà di scelta dell utente contenuto nel sistema di accreditamento applicabile su tutto il comune di Roma, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente accordo con la normativa entrata in vigore. Art. 22 Allegati Ad ogni contratto individuale sarà allegata una copia del presente accordo quadro.

12 Fanno parte integrante del presente accordo i seguenti allegati: - modello tipo dei contratti individuali per singola figura professionale. Tali modelli saranno redatti entro 30 giorni dalla firma della presente intesa - Allegato n. 1 - scheda di piano di intervento individuale Allegato n. 2 - griglia delle professionalità e relativi compensi di base - Allegato n. 3 - modello tipo di delega sindacale - Allegato n. 4 - Letto, approvato e sottoscritto, Roma, luglio 2003 p. ASSOCIAZIONE Roma 81 p. Nidil CGIL p. ALAI CISL P. CPO UIL Allegato 1 Allegato 2 Per l area professionale a) l entità e le modalità di corresponsione dell indennità di cessazione del rapporto e dell indennità di cessazione anticipata del contratto sono specificate nel presente allegato come segue: a) Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di rescindere anticipatamente il contratto di cui all Art punto a), lo stesso corrisponderà al collaboratore una indennità pari al 50% dei compensi residui previsti dal contratto di collaborazione con un minimo pari ad un ¼ dei compensi complessivamente pattuiti inizialmente. b) L indennità di cessazione del rapporto da corrispondere alla conclusione dello stesso è pari ad un ¼ dei compensi complessivi inizialmente pattuiti. Parametri economici di riferimento per le collaborazioni non aventi carattere dirigenziale

13

Testo documento base per il confronto sulla regolamentazione dei rapporti di collaborazione. Premessa

Testo documento base per il confronto sulla regolamentazione dei rapporti di collaborazione. Premessa Testo documento base per il confronto sulla regolamentazione dei rapporti di collaborazione Premessa Con il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato in attuazione dell art. 8 della

Dettagli

ACCORDO PER I COLLABORATORI DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO

ACCORDO PER I COLLABORATORI DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO ACCORDO PER I COLLABORATORI DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO Tra la Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo rappresentata dal Provveditore pro tempore Sig. Piero Dallai,

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato

Dettagli

Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue:

Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue: Ipotesi di Accordo Quadro per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative operanti all interno del Consorzio Bibliotecario Nord Ovest. Il giorno 19 0ttobre 2005 si sono incontrati:

Dettagli

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2. SOGGETTI BENEFICIARI ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE L

Dettagli

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

COMUNE DI POGGIO A CAIANO COMUNE DI POGGIO A CAIANO (Provincia di Prato) ACCORDO TRA IL COMUNE DI POGGIO A CAIANO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER, ANTEA E ADA PER L INSERIMENTO DI ANZIANI, PENSIONATI O IN ETA PENSIONABILE,

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO INFORMATICO ALL ATTIVITÀ DI ESTRAPOLAZIONE, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO STATISTICO

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune Allegato n.1 alla delibera di Consiglio Comunale n.78 del 27/07/2000 Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse

Dettagli

COMUNE DI DECIMOMANNU

COMUNE DI DECIMOMANNU COMUNE DI DECIMOMANNU SETTORE : SETTORE FINANZIARIO Responsabile: Casula Maria Angela DETERMINAZIONE N. 600 in data 12/06/2013 OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto Tra la Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via, tel. partita IVA (o codice fiscale) n

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO Regolamento volontari a scuola Regolamento volontari a scuola REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Art.1 Oggetto

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate (emanato con Decreto del Rettore n. 966 del 23/12/2013) Art. 1 - Norma generale 1. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) TRA

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) TRA Area Stage e Orientamento Dott.ssa Novelli Paola Tel. 0809021580 e-mail: ufficio.stage@lum.it; novelli@lum.it RIF. N.. Dott.ssa Rago Anna Maria Tel. 0809021607 e-mail: rago@lum.it CONVENZIONE PER ATTIVITA

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

CITTÀ DI NOTO. Patrimonio dell Umanità

CITTÀ DI NOTO. Patrimonio dell Umanità CITTÀ DI NOTO Patrimonio dell Umanità Comune Capofila del distretto socio sanitario n. 46 Composto dai Comuni di Noto, Avola, Pachino, Portopalo, Rosolini Settore VII Interventi sociali DISCIPLINARE PER

Dettagli

Preso atto del buon livello delle prestazioni rese, dei bilanci presentati dall Associazione e dei relativi impegni finanziari;

Preso atto del buon livello delle prestazioni rese, dei bilanci presentati dall Associazione e dei relativi impegni finanziari; n. 19 del 26.03.2015 LA GIUNTA COMUNALE Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, espressi dai responsabili dei servizi, ai

Dettagli

con sede a.. via.n.. C.f.. rappresentato da... nato a.. il.. abilitato alla sottoscrizione del presente atto con... n... del.

con sede a.. via.n.. C.f.. rappresentato da... nato a.. il.. abilitato alla sottoscrizione del presente atto con... n... del. Schema di convenzione tipo tra Ente Pubblico e Cooperativa Sociale ai sensi dell'art. 5 legge 381/91 dellart. 7 paragrafo b) L.R. 16/93 dell'art.5 comma 5 L.R. 14/97 L Ente. al fine di creare opportunità

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

Città di Ispica Prov. di Ragusa

Città di Ispica Prov. di Ragusa Città di Ispica Prov. di Ragusa REGOLAMENTO SULL AFFIDO FAMILIARE DI MINORI Art. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per

Dettagli

AMBITO TERRITORIALE N. 26 COSTA SUD Comune di Cupello Fresagrandinaria Lentella San Salvo REGOLAMENTO BORSE LAVORO

AMBITO TERRITORIALE N. 26 COSTA SUD Comune di Cupello Fresagrandinaria Lentella San Salvo REGOLAMENTO BORSE LAVORO AMBITO TERRITORIALE N. 26 COSTA SUD Comune di Cupello Fresagrandinaria Lentella San Salvo REGOLAMENTO BORSE LAVORO AMBITO TERRITORIALE N. 26 COSTA SUD Comune di Cupello Fresagrandinaria Lentella San Salvo

Dettagli

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE INDICE: ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7 : ARTICOLO

Dettagli

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA VOLONTARIA E IL TIROCINIO PRESSO L AZIENDA ASL CN1

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA VOLONTARIA E IL TIROCINIO PRESSO L AZIENDA ASL CN1 Risorse Umane REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA VOLONTARIA E IL TIROCINIO PRESSO L AZIENDA ASL CN1 Pag. 1 di 11 Indice OGGETTO... 3 Finalità:... 3 1 FREQUENZA VOLONTARIA... 3 1.1 Definizione... 3

Dettagli

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA. Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA)

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA. Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA) REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA) 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIMPRESA, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per

Dettagli

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI ARTT. 41 47 D.LGS 81/2015 L È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI. TRE TIPOLOGIE: A) PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO e A PROGRAMMA

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO e A PROGRAMMA ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO e A PROGRAMMA Tra la Direzione rappresentata dal Presidente Massimo Francalanci e dal Direttore Tiziano Cini e Alai CISL

Dettagli

COMUNE DI SERIATE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2010

COMUNE DI SERIATE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2010 COMUNE DI SERIATE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2010 TRA Il Direttore Generale, dottor Michele Luccisano, presidente di parte pubblica della Delegazione Trattante; I rappresentanti

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE Comune di GIOIOSA JONICA Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO COMUNALE Approvato con Delibera C.C. n. 10 del 21/05/2014 INDICE PREMESSA Art. 1 - DEFINIZIONE

Dettagli

CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SOCIALE DI SOGGETTI HANDICAPPATI OSPITI DEI CENTRI DIURNI

CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SOCIALE DI SOGGETTI HANDICAPPATI OSPITI DEI CENTRI DIURNI CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SOCIALE DI SOGGETTI HANDICAPPATI OSPITI DEI CENTRI DIURNI Premesso che l Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Livorno interviene per garantire il trasporto

Dettagli

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE approvato dal Consiglio nazionale di lega il 4 ottobre 2007 Premessa: Per i candidati Operatori Sportivi Volontari sono previsti i seguenti momenti corsuali:

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO. Tra

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO. Tra CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO Tra Tra L Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (P.IVA 09059340019) nella persona della Dr.ssa Andreana BOSSOLA delegata dal Direttore Generale Dr. Vittorio

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO INDICE ART. 1 - Premessa ART. 2 - Finalità ART. 3 Attivazione borsa di studio: ricerca finanziatori ART. 4 Indizione borsa di studio

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI COMUNE DI GAZZO VERONESE Provincia di Verona All. 1 alla delibera di C.C. n. del REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI 1 INDICE ART. 1 DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO

Dettagli

Schema convenzione tipo per contratti di assicurazione

Schema convenzione tipo per contratti di assicurazione Schema convenzione tipo per contratti di assicurazione CONVENZIONE L Università degli Studi di Roma La Sapienza (codice fiscale 80209930587) di seguito Amministrazione, nella persona di., nato il... a.,

Dettagli

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER Allegato 1 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI NUOVE MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRA l Azienda

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 L amministrazione comunale attua l affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori

Dettagli

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI REGOLAMENTO COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO VISTO lo Statuto

Dettagli

L'anno, addì.. del mese di

L'anno, addì.. del mese di SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGORO (OR) IN QUALITA DI ENTE GESTORE DEL PLUS DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ALES TERRALBA E L ENTE NO PROFIT/ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATA

Dettagli

C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE

C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 10 marzo 2011

Dettagli

CITTÀ DI POTENZA. Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009. Potenza, novembre 2009.

CITTÀ DI POTENZA. Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009. Potenza, novembre 2009. CITTÀ DI POTENZA LINEE GUIDA PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI POTENZA FINANZIATE AI SENSI DELL ART. 208 D.Lgs. 285/92 e

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142

REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 PREMESSA Il presente regolamento interno é stato approvato in data 10 settembre

Dettagli

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso)

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso) Allegato sub A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17.03.2008 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso) DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

Procedure per l'acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e gli appalti

Procedure per l'acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e gli appalti In base all'art. 18 della Legge n. 133 /2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo sono tenute all'adozione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità per il reclutamento del

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO. Politecnico di Bari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO. Politecnico di Bari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 311 del 27/07/2007 POLITECNICO DI BARI Direzione Affari Istituzionali e Legali D.R. n.311

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di

Dettagli

C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A )

C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A ) C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A ) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ART. 208 DEL D.LGS. 285/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA). NORME PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

L anno., il giorno. del mese di.. presso

L anno., il giorno. del mese di.. presso BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA

Dettagli

C I R C O L A R E. Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa (CO.CO.CO.)

C I R C O L A R E. Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa (CO.CO.CO.) COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell Umanità SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO C I R C O L A R E OGGETTO: Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione

Dettagli

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal. - La Regione, rappresentata dal E Il Dott., ammesso

Dettagli

Consiglio Regionale della Toscana

Consiglio Regionale della Toscana Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Determinazione del Dirigente del settore Servizi ai cittadini

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Determinazione del Dirigente del settore Servizi ai cittadini COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Determinazione del Dirigente del settore Servizi ai cittadini N generale 526 Data 01/09/2010 N di Protocollo: Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE

Dettagli

EVENTO CONCLUSIVO Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015. Sede Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127

EVENTO CONCLUSIVO Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015. Sede Catania 22 ottobre 2015 Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele, 127 Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012 POR FSE 2007 2013 Regione Siciliana Asse VII Capacità Istituzionale Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

IPOTESI DI ACCORDO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

IPOTESI DI ACCORDO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE RIMODULAZIONE DELL ACCORDO DEL 28 NOVEMBRE 2007 RELATIVO A TRATTAMENTO ACCESSORIO 2005-2006-2007 DEL PERSONALE I-IX LIVELLO E BENEFICI ASSISTENZIALI PER TUTTO IL PERSONALE COMPRESI I DIRIGENTI IPOTESI

Dettagli

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITA FORMATIVE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELL ART.

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITA FORMATIVE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELL ART. PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITA FORMATIVE DI PERSONE DISABILI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 68/99 (Così come modificato dall art. 1, comma 37 L.247/07)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119/E

RISOLUZIONE N. 119/E RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI (adottato ai sensi

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI (adottato ai sensi REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI (adottato ai sensi dell'art. 18, secondo comma, D.L. 112/2008, convertito con

Dettagli

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. 161/13 Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. Regolamento per l affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni Sommario Articolo 1 Oggetto del Regolamento... 2 Articolo 2 Presupposti e limiti...

Dettagli

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione coordinata e continuativa

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione coordinata e continuativa Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione coordinata e continuativa Art. 1 (Oggetto del Regolamento) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per

Dettagli

COMUNE DI SANGUINETTO

COMUNE DI SANGUINETTO COMUNE DI SANGUINETTO Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO COMUNALE (Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 12/05/2015) REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI RAVELLO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

COMUNE DI RAVELLO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA COMUNE DI RAVELLO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA Allegato A alla delibera di C. C. n. 14 del 30.08.2012 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art.

Dettagli

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Beppe Baffert USR CISL Piemonte . Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto,

Dettagli

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 In data 21 Dicembre 2009, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni dell A.S.L.

Dettagli

Convenzione per l utilizzo del personale dipendente ai sensi dell'art. 7 del CCRL 26.11.2004 e succ. mod. ed int.-

Convenzione per l utilizzo del personale dipendente ai sensi dell'art. 7 del CCRL 26.11.2004 e succ. mod. ed int.- Convenzione per l utilizzo del personale dipendente ai sensi dell'art. 7 del CCRL 26.11.2004 e succ. mod. ed int.- Con il presente atto convenzionale a valere tra le Parti ad ogni effetto, tra: - il COMUNE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

COMUNE DI BARDONECCHIA

COMUNE DI BARDONECCHIA COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI N. 21 DEL 01 MARZO 2013 OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI ART.1 C. 557 DELLA L.

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012

Dettagli

PROTOCOLLO DISCIPLINARE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE

PROTOCOLLO DISCIPLINARE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE COMUNE DI CAPOTERRA Provincia di Cagliari PROTOCOLLO DISCIPLINARE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE 1 COMUNE DI CAPOTERRA Provincia di Cagliari PROTOCOLLO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CIVICO

Dettagli

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di REGOLAMENT art. 1 ISCRIZIONE AL FONDO art. 2 PRESTAZIONI art. 3 FUNZIONAMENTO DEL FONDO art. 4 EROGAZIONE PRESTAZIONI art. 5 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI art. 6 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI art. 7 QUOTE DI

Dettagli

Erice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

Erice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI Erice è. con i diversamente abili: un percorso che continua PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PREMESSA L art. 3, II comma della Costituzione Italiana recita: è compito

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez. CONVENZIONE OGGETTO: DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

Dettagli

REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015

REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015 ALLEGATO A REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015 Aggregazione, Protagonismo, Creatività PREMESSA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO DEI VOLONTARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO DEI VOLONTARI COMUNE DI CARPINETI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO DEI VOLONTARI Approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 20.12.2001 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO DEI VOLONTARI ART 1 1)Il Comune

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5 D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R E T T O R E N. 3 8 D E L 2 1 A G O S T O 2 0 1 5 OGGETTO: INCARICO A TEMPO DETERMINATO ALLA SIG.RA DURANTE ALESSANDRA PER SVOLGERE LE MANSIONI DI OPERATORE SOCIO

Dettagli

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.. del SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.. del SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ALLEGATO B) all Avviso Schema di CONVENZIONE TRA COMUNE DI FORLì E ASSOCIAZIONE DI (VOLONTARIATO /PROMOZIONE SOCIALE) (nome). PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO CRESCERE NEL CENTRO PREMESSO - che l Amministrazione

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art.

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art. RISOLUZIONE N. 284/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate

Dettagli