SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO, IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE, DELL ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E DI
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- Claudia Vacca
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1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO, IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE, DELL ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. L'anno.., addì.. del mese di, presso la sede Municipale, tra - l'amministrazione Comunale del COMUNE DI COLORNO, che in seguito sarà chiamata Ente pubblico, p. I.V.A. /C.F , con sede in Colorno (PR), VIA Cavour n. 9, rappresentata dal Responsabile del I Settore Affari Generali ed Istituzionali, dott.ssa ILARIA BOSELLI, nata a Parma il 27 febbraio 1968, domiciliata per la funzione presso la sede del Comune; e - l'e.n.p.a. Ente Nazionale Protezione Animali - ONLUS, che in seguito sarà chiamata Associazione p. I.V.A./C.F , con sede legale in Roma, via Attilio Regolo n. 27 e sede provinciale in Parma, via Drugman 4/2, iscritta presso l ufficio del registro delle imprese di Roma al n e n REA, in persona della Dott.ssa ANGELA PIA MORI GIALDI, nata a Parma il 29 marzo 1947, in qualità di Presidente protempore dell'associazione stessa, PREMESSO - che l art. 1 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, prevede che i comuni attuino interventi finalizzati a favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali ed a tutelare la salute pubblica e l'ambiente, oltre che per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo, da realizzarsi anche con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro; - che ai sensi degli artt. 2, 13 e 14 della stessa legge regionale i comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, e dalle guardie zoofile dell'ente nazionale per la protezione degli animali (E.N.P.A.), formalmente riconosciute in tale qualifica, debitamente formati per l esercizio delle seguenti competenze: 1) esercizio di funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; 2) esercizio di vigilanza sul territorio, finalizzata a: - prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere; - rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o
2 vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica; - che inoltre l art. 18 stabilisce che per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le Amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui sopra, incentivi all'adozione degli animali; - che la L.R. 17 febbraio 2005, n. 5, detta le norme per la tutela del benessere animale; - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 30 dicembre 2010 si stabiliva l atto di indirizzo gestionale nei confronti del Responsabile del I Settore - Affari generali ed istituzionali - Dott.ssa Ilaria Boselli, relativamente alle modalità di affidamento del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi e si prevedeva e programmava, anche con la collaborazione di associazioni zoofile ed animaliste ed in particolare di ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali): 1) la continuazione, attraverso apposite forme di pubblicizzazione, della campagna di affidamento dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale ed ospitati nel canile, promuovendo ogni azione volta a sensibilizzare la cittadinanza; 2) l effettuazione di controlli sul servizio svolto dalla ditta che risulterà appaltatrice, tesi in particolare a verificare: - l osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione di animali; - lo stato di salute e di benessere dei cani custoditi nella struttura; - il mantenimento nella struttura dei requisiti previsti dalla legge; 3) la vigilanza sul territorio, da esercitarsi anche con l ausilio delle Guardie Zoofile di ENPA, volta a: - prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere; - verificare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica ed attivarsi in merito; - che con determinazione del Responsabile del I Settore Affari generali ed istituzionali n. 33 del 31 gennaio 2011, si affidava alla ditta "ALLEVAMENTO DEI GUAPPI di BOCCHI Dr. LUIGI", con sede in San Secondo Parmense (PR), loc. Corticelli, Strada Albareto n. 17, il servizio di ricovero e custodia dei cani randagi ed eventualmente dei gatti catturati sul territorio del Comune per il periodo dal 1 febbraio 2011 al 31 gennaio 2015; - che nel capitolato d oneri e relativo contratto, sottoscritto il 10 ottobre 2011, rep. 9105, si prevede che il canile ospitante si impegna a collaborare per l affido dei cani ospitati ad eventuali richiedenti, che dovranno garantire un buon trattamento degli animali affidati, favorendo forme di incentivazione all adozione, in accordo con il Comune, anche attraverso l opera di volontari e/o di associazioni zoofile e animaliste autorizzate e
3 convenzionate con il Comune e si prevede anche che il Comune, nell ambito dello svolgimento dell attività di vigilanza e controllo della popolazione canina, potrà incaricare di controlli sul canile convenzionato e di collaborazione nell'adozione degli animali associazioni zoofile e/o animaliste, che li svolgeranno tramite i propri volontari, ai quali dovrà essere garantito l accesso alla struttura. - che deliberazione della Giunta Comunale n.. del. si approvava lo schema di convenzione per lo svolgimento, in collaborazione con il Comune, dell attività di vigilanza e controllo della popolazione canina e di prevenzione del randagismo all'interno del territorio comunale; CIÒ PREMESSO ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE - Art. 1. Il Comune di Colorno attiva con ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS, una convenzione per lo svolgimento, a titolo volontario e gratuito, in collaborazione con il Comune, dell attività di vigilanza e controllo della popolazione canina e di prevenzione del randagismo all'interno del territorio comunale, con particolare riguardo alle seguenti finalità: 1) verifica del rispetto da parte del Canile affidatario delle disposizioni contenute nel contratto in essere anche attraverso l'esecuzione di controlli documentali e materiali, tesi in particolare a verificare l osservanza da parte della struttura dello stato di salute e di benessere dei cani custoditi, nel rispetto degli standards previsti da leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali; 2) vigilanza sul territorio, da esercitarsi a cura delle Guardie zoofile volontarie dell ENPA, se necessario, in collaborazione con il locale servizio di polizia municipale, finalizzata a: - prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere; - verificare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica ed attivarsi in merito; 3) attività, nell ambito della campagna già svolta dal Comune, di incentivazione all adozione, promuovendo ogni azione volta a sensibilizzare la cittadinanza sull affido e sull adozione dei cani randagi ed ad incrementarne le richieste, nonché sorveglianza del rispetto della salute e del benessere di cani adottati. Art. 2. L'Associazione si impegna ad avvalersi, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, del Nucleo Guardie Zoofile volontarie e per l attività da svolgersi nella struttura di ricovero dei cani, esclusivamente dei propri soci volontari, indicandone i nominativi, la qualifica ed il tipo di
4 formazione. I nomi dei volontari incaricati saranno preventivamente comunicati al Canile convenzionato, così come ogni variazione degli stessi. Art. 3. L'Associazione si impegna affinché le attività programmate e concordate con l Ente pubblico siano rese con continuità per il periodo concordato. L associazione dovrà relazionare trimestralmente al Comune sui risultati dell attività svolta, indicando le anomalie riscontrate, fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere comunicati tempestivamente. Il Comune, a seguito delle segnalazioni ricevute da parte dei volontari attivi all interno del canile, stabilirà a suo insindacabile giudizio quali atti adottare e di quali strumenti servirsi. L Associazione si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente all Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente alla stessa ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.- Art. 4. L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività, oggetto della presente convenzione, sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento del servizio o delle prestazioni. Art. 5. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n Art. 6. Per i servizi e le attività oggetto di convenzione verranno utilizzati i mezzi privati dell Associazione. Nessuna spesa è prevista a carico del Comune. Art. 7. L Ente Pubblico si riserva la possibilità di affidare le attività previste nella presente convenzione, limitatamente a quelle di controllo all interno del canile, ad altre associazioni od organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti richiesti ed aventi fini di tutela degli animali, che ne facciano richiesta. Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere ad altri controlli, anche avvalendosi del competente servizio veterinario. Art. 8. La presente convenzione ha validità con decorrenza dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 gennaio L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione. L Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento,
5 previa diffida per provata inadempienza da parte dell'ente pubblico di impegni previsti nel precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione. Art. 9. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione in caso d uso ai sensi della tabella parte II art. 2 D.P.R. 131/86 ed è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, delle Legge N. 266/91. Letto, approvato e sottoscritto. Per IL COMUNE Per l ASSOCIAZIONE
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