REGIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3ª SERIE SPECIALE PARTE PRIMA SOMMARIO. Roma - Sabato, 24 aprile Anno 151 Numero 17 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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1 3ª SERIE SPECIALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge , n Filiale di Roma GAZZETTA Anno 151 Numero 17 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 aprile 2010 SI PUBBLICA IL SABATO DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO REGIONI SOMMARIO REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 21. Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali Pag. 3 REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 27 luglio 2009, n. 12. Revisione dello statuto della Regione Emilia-Romagna «Riduzione del numero dei componenti l assemblea legislativa» Pag. 15 LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 13. Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.. Pag. 15 DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2009, n. 13/R. Regolamento regionale recante «Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4 comma 1 lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)» Pag. 3 DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 14/R. Regolamento regionale recante: «Integrazioni all allegato B del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano - Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 31)» Pag. 14 DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 15/R. Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone - Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, art. 11, comma 3)» Pag. 14 LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 14. Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l esercizio finanziario Pag. 17 LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 15. Interventi per il trasporto ferroviario delle merci Pag. 17 LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 16. Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo Pag. 19 LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 17. Misure per l attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna Pag. 21 LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 18. Celebrazione del 150º anniversario dell Unità d Italia Pag. 23

2 REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 11. Norme per la protezione dell ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto Pag. 24 LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 12. Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile. Pag. 27 REGIONE MOLISE REGOLAMENTO REGIONALE 8 settembre 2009, n. 1. Modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita dall art. 7 della legge regionale 1 aprile 2005, n Pag. 28 2

3 REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 21. Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 dell 8 ottobre 2009) la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE P ROMULGA Art. 1. Modalità di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali 1. La presentazione delle liste dei candidati di cui all art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste regionali di cui all art. 1, comma 3, dela legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di: a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese riel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte; b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari ma presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali; c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composita che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamenti con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quelle prevista dalla lettera b). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. 09R0797 Torino, addì 20 luglio 2009 BRESSO DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2009, n. 13/R. Regolamento regionale recante «Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4 comma 1 lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)». (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 28 luglio Emana: il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera j) della regionale 17 gennaio 2008, n. 2)». T ITOLO I O GGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione 1. II presente regolamento disciplina l utilizzo del demanio idrico della navigazione interna, ivi compresa l apposizione di vincoli e limiti d uso dei beni e delle aree, nonché la regolamentazione per il rilascio delle concessioni e la determinazione degli importi relativi all occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra negli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), con particolare riguardo ai beni appartenenti al demanio idrico classificati all art. 6 della legge regionale 2/ Sono esclusi dall applicazione del presente regolamento gli utilizzi dei beni del demanio fluviale nelle tratte classificate come vie di navigazione che non siano riconducibili alle esigenze della navigazione e per i quali è applicabile la disciplina di cui al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio dl concessioni per l utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni). Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) demanio della navigazione interna: l ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell area; b) bene demaniale: area appartenente al demanio della navigazione interna; c) autorità demaniale: ente preposto alla amministrazione del demanio, si per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio (bene e suo uso sono strettamente connessi). A seconda della singola funzione l ente può essere il comune, la gestione associata la Regione, lo Stato; d) soggetto istante: il soggetto che chiede di occupare beni del demanio, per un determinato uso, per lo svolgimento di una determinata attività; 3

4 e) beneficiario del bene demaniale o concessionario: il soggetto, persona fisica a o giuridica, che occupa e utilizza un bene demaniale in base ad un titolo che ne permette il possesso e l uso; f) soggetto abusivo: il soggetto, persona fisica o giuridica, che occupa un bene demaniale in assenza di un idoneo titolo o utilizza il bene in maniera impropria; g) titolo: l atto che abilita il possesso e l utilizzo di un bene demaniale e che a seconda dei casi può essere una autorizzazione o una concessione; h) autorizzazione demaniale temporanea: l atto che abilita il possesso e l utilizzo di un bene demaniale per un periodo molto breve, inferiore ad un anno, e l occupazione non comporta l alterazione dello stato dei luoghi; i) concessione demaniale ordinaria: l atto che abilita il possesso e l utilizzo di un bene demaniale per un periodo superiore ad un anno e l occupazione non prevede l alterazione dello stato dei luoghi, né la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non è soggetta al permesso di costruire di cui all art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); riguarda beni che con l affidamento conservano lo stesso livello di demanialità esistente, ove sono ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo; l) concessione demaniale migliorativa: l atto che abilita il possesso o l utilizzo di un bene demaniale per un periodo superiore ad un anno e l occupazione prevede anche soltanto una delle seguenti caratteristiche: 1) alterazione dei luoghi; 2) trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; 3) subordinazione al permesso di costruire di cui all art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 680/2001; m) canone annuo: l importo da versare annualmente all autorità demaniale per l occupazione del bene demaniale; n) deposito cauzionale: l importo da versare al momento del rilascio della concessione posto a garanzia della corretta occupazione del bene demaniale; o) unità di navigazione: qualsiasi mezzo atto a navigare quali imbarcazioni, natanti, ecc. T ITOLO II D ISPOSIZIONI GENERALI Art. 3. Principi di gestione 1. Il demanio della navigazione interna, come definito all art. 2 e nel rispetto dei principi dell ordinamento civile stabilito dalla legislazione statale, comprende tutte le aree di acqua e di terra e gli immobili funzionali ad un utilizzazione dei laghi e dei fiumi di interesse pubblico e collettivo; i beni demaniali in specie rivestono carattere di pubblica utilità. 2. Ai fini di garantire l uso pubblico sopra descritto sono riconducibili all esercizio della demanialità anche: a) tutte le aree che risultino funzionali all accesso o al transito di beni demaniali sopra descritti; b) tutte le aree private ricoperte dall acqua nelle aree appartenenti al demanio idrico della navigazione interna piemontese lungo le sponde, come riportato negli artt. 823, 943 e 822 del codice civile. 3. Sono sottoposte alla disciplina demaniale tutte le aree appartenenti allo Stato comprese nella fascia di 60 metri dalla linea di piena ordinaria definita dall autorità competente, in quanto attribuibili al demanio pubblico e non al patrimonio disponibile. 4. Gli usi delle aree del demanio della navigazione interna devono essere compatibili con l ambiente naturale ed edificato esistente, devono garantire la sicurezza idraulica, la navigabilità e la costituzione di riserve idriche. Le zone demaniali sono utilizzate per soddisfare: a) i bisogni di interesse pubblico primari quali quelli ambientali, di sicurezza idraulica, di navigazione e di tutela del paesaggio; b) i bisogni secondari quali quelli turistici, ricreativi, sportivi e commerciali. 5. La destinazione delle aree demaniali deve essere conforme alla condizione giuridica del demanio pubblico previsti dall art. 823 del codice civile. 6. Le finalità demaniali possono essere conseguite anche mediante il rilascio in concessione di beni a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, valorizzando l autonoma iniziativa dei privati. 7. Pur conservando come obiettivo l usufruibilità da parte della collettività delle aree del demanio della navigazione e conservando pienamente le caratteristiche demaniali, qualora per ragioni economiche e di conservazione i beni demaniali non possano essere gestiti da parte della Pubblica amministrazione, gli stessi possono essere concessi ad un uso esclusivo a persona fisica o giuridica privata. In tal caso, ove la situazione morfologica del terreno lo permetta, deve essere mantenuta un area che consenta il totale libero accesso alle acque e alle pertinenze e il concessionario non può comunque mai impedire l accesso pubblico alla battigia. 8. Il rilascio delle concessioni e l individuazione dei beni demaniali e dei diritti riconducibili ai beni demaniali avviene in conformità ai seguenti criteri: a) tutti i fabbricati o manufatti presenti sull area ascrivibile al demanio appartengono alla Stato ad eccezione dei beni ascrivibili al demanio della Regione ai sensi dell art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l attuazione delle Regioni a statuto ordinario); b) la presenza di porte o aperture che permettono accesso esclusivo di proprietà private sul bene demaniale in assenza di concessione dell area costituisce presupposto di servitù di passaggio sopra il fondo privato a favore dell area demaniale; c) l onere della prova sull inesistenza dei diritti di cui sopra a favore del patrimonio demaniale in capo al privato. 9. Un utilizzo improprio dei beni in concessione implica l immediata decadenza della concessione, la restituzione del bene, il risarcimento per i danni provocati e per il ripristino dei luoghi, nonché le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa. 10. Qualora l autorità demaniale riscontri un utilizzo dei beni demaniali senza titolo provvede immediatamente alle azioni necessarie per la restituzione dei beni chiedendo il pagamento dei danni provocati; il soggetto abusivo è inoltre sottoposto alle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa. 11. Le occupazioni a l utilizzo di diritti su beni del demanio, anche quelle dove il canone definibile unitariamente in maniera tabellare con parametri diversi dal metro quadro, sono ricondotte alle superfici che graficamente i beni occupano a utilizzano o che sono collegati al diritto. 12. I soggetti preposti al controllo, al pronto intervento e alla vigilanza sui laghi e sui fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni qualora usufruiscano dei beni demaniali per i propri fini istituzionali, funzionali alla sicurezza, alla salvaguardia dell utilizzo e della conservazione degli stessi beni demaniali presenti sul territorio. 13. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti portatori di interessi pubblici che svolgono attività di formazione, ricerca e promozione volta alla valorizzazione dei laghi e fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni, per la parte effettivamente utilizzata a tale scopo, qualora il servizio sia aperto a tutti e svolto gratuitamente. 14. Il gestore del servizio pubblico di linea, nel rispetto dell art. 8, comma 9 della legge regionale n. 2/2008, in relazione alla natura pubblica del servizio prestato e quale soggetto proposto al mantenimento in efficienza dei beni, non è assoggettato al pagamento dei canoni dovuti per l occupazione di tutti i beni funzionali all effettivo svolgimento del servizio posti lungo i percorsi delle linee servite, quali le strutture di attracco e di stuzionamento delle navi, le stazioni lacuali di imbarco con le relative pertinenze. 15. Nel periodo previsto per le consultazioni elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 (Testo unico delle leggi elettorali), gli spazi pubblici utilizzati per tale scopo vengono rilasciati dall autorità demaniale competente nei modi stabiliti dalla vigente normativa in materia, a titolo gratuito. 16. Il deposito cauzionale posto a garanzia dell occupazione demaniale deve permettere la rimessa in pristino dei luoghi. 4

5 17. Fatte salve diverse disposizioni che le autorità demaniali possano disporre, sulle aree del demanio della navigazione interna non in concessione è consentita, a titolo gratuito, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque. 18. Anche se non espressamente dichiarato nei titoli autorizzativi e di concessione, il possesso e l utilizzo dei beni demaniali è esercitato in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale e valgono pertanto le norme dettate dal codice della navigazione e dai regolamenti statali vigenti in materia di demanio della navigazione, nei limiti della loro compatibilità con gli obblighi di apertura concorrenziale e di discriminazione imposti dall ordinamento comunitario. T ITOLO III O SSERVATORIO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEI BENI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA Art. 4. Istituzione e compiti dell osservatorio per l organizzazione e la gestitone del sistema informativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna 1. L osservatorio per l organizzazione e la gestione del sistema infarmativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna di cui all art. 4 della legge regionale n. 2/2008 è istituito presso la struttura regionale competente in materia di navigazione, preposta, altresì, alla raccolta dei flussi informativi provenienti dagli enti locali conferiti, per la formazione o l aggiornamento di un anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, delle infrastrutture e delle attività presenti. 2. All osservatorio confluiscono tutti i dati necessari per poter adempiere al ruolo regionale di indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite con la legge regionale n. 2/2008 agli enti locali in materia di navigazione interna e del relativo demanio idrico ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio. 3. In particolare, tramite l attività dell osservatorio viene assicurata condivisione, trasparenza e pubblicità alle informazioni in materia di: a) gestione, conservazione e valorizzazione del demanio idrico della navigazione interna; b) disciplina della navigazione; c) uso delle infrastrutture della navigazione interna; d) interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo demanio; e) attività nautiche. T ITOLO IV I NDIVIDUAZIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI DIRITTI RICONDUCIBILI AI BENI DEMANIALI Art. 5. Anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni del demanio idrico della navigazione interna 1. Nel rispetto dell art. 4 della legge regionale 2/2008, nell ambito dell osservatorio di cui all art. 4 è inserita l anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, che raccoglie ed organizza tutti i dati di individuazione dei beni demaniali e dei diritti collegati rilevabili: a) dai documenti trasmessi dall Agenzia del demanio a seguito del passaggio delle competenze gestionali dallo Stato alle regioni; b) dalle delimitazioni d alveo compiute dall ex Magistrato del Po; c) dagli atti posti a sanatoria dell occupazione dei beni denunciati in base alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l anno 2004); d) dagli atti posti a sanatone dell occupazione dei beni denunciati in base alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, (Legge finanziaria per l anno 2008); e) dagli accertamenti scaturiti a seguito delle delimitazioni del demanio di cui all art. 6; f) da documenti probatori; g) da sentenze dell autorità giudiziaria; h) dal rilascio delle nuove concessioni. 2. Per il continuo aggiornamento dell anagrafe dei beni del demanio idrico della navigazione interna l autorità demaniale preposta invia all osservatorio tutti gli atti finali delle principali fasi del procedimento di concessione quali la comunicazione di avvio del procedimento, l atto di assegnazione, la concessione, nonché tutti gli atti che possono provocare una variazione dello stato di individuazione dei beni e dei diritti ad essi riconducibili. 3. Al fine di trasformare l anagrafe regionale di cui al comma 1 da descrittiva a particellare, gli atti di concessione redatti dall autorità demaniale devono permettere di cartografare i beni del demanio idrico della navigazione. 4. Data la natura imprescrittibile dei diritti riconducibili ai beni demaniali, tutte le servitu di passaggio sopra il fondo privato a favore dell area demaniale devono essere segnalate e censite. 5. L autorità demaniale nel rilasciare la concessione specifica le vie di accesso al bene. Art. 6. Estensione del demanio della navigazione interna 1. Ferme restando le competenze e le procedure finalizzate alla delimitazione d alveo, che spettano all amministrazione statale in quanto proprietaria dei beni demaniali, la delimitazione del demanio della navigazione interna di cui all art. 3, comma 3, serve ad individuare cartograficamente le aree, in acqua e a terra, sottoposte alla disciplina demaniale. 2. Qualora l area di proprietà demaniale risulti diversamente estesa, rispetto al criterio di individuazione indicato all art. 3 comma 3 dei 30 metri dalla linea di piena ordinaria, l autorità demaniale competente, sentiti i soggetti interessati e nel rispetto della proprietà privata, avvia un procedimento di delimitazione. 3. Il procedimento di cui al comma 2 può essere attivato anche da ogni singolo soggetto interessato alla definizione della linea di confine demaniale inoltrando istanza al comune o alla gestione associata competente per territorio, presentando tutta la documentazione necessaria a provare la presenza di diritti di proprietà non riconducibili allo Stato nella fascia di cui all art. 3, comma A seguito della richiesta di cui al comma 3: a) il comune e la gestione associata competente svolge apposita istruttoria, al termine della quale presenta alla regione una proposta di individuazione della linea di confine provvisoria; b) la regione, acquisiti i risultati dell istruttoria, adotta il provvedimento di delimitazione pubblicandolo sul Bollettino ufficiale della Regione; c) entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale provvedimento chiunque ne abbia interesse può presentare al comune o alla gestione associata competente osservazioni sulla delimitazione pubblicata; d) entro i successivi sessanta giorni, il comune o alla gestione associata competente svolge le proprie controdeduzioni e le trasmette alla Regione formulando la proposta di delimitazione definitiva; e) acquisita la proposta, la Regione adotta il provvedimento definitivo di delimitazione dell area demaniale, che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, inserito nell anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni demaniali e trasmesso all Agenzia del Demanio. 5. In assenza del procedimento di delimitazione di cui al comma 2, il decorso del tempo non modifica lo stato dei diritti delle aree ricomprese nella fascia di cui all art. 3, comma 3. 5

6 T ITOLO V C ONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI DELLE OPERE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA Art. 7. Programmazione regionale e comunale 1. È obbiettivo della Regione Piemonte la conservazione delle finalità demaniali dei beni dello Stato costituenti il demanio idrico della navigazione interna piemontese e l accrescimento delle sue potenzialità mediante un accorta conservazione e valorizzazione. 2. A tal fine promuove la riorganizzazione: a) delle zone portuali; b) della protezione degli abitati; c) della sicurezza della navigazione e della sicurezza in acqua; d) della navigazione pubblica di linea; e) del trasporto di merci a mezza acqua; f) dell insieme costituente l ambiente naturale di sponda; g) dell insieme costituente l ambiente naturale in acqua; h) dei viali, delle alberate, dei parchi e dei giardini posti lungo i laghi e i fiumi; i) dell insieme delle spiagge destinate alla balneazione; l) dei campi boe esistenti e degli aggregati di boe esistenti; m) degli approdi posti fuori delle zone portuali; n) dei beni collegati alla svolgimento della pesca professionale. 3. Al fine di compiere una corretta programmazione settoriale che tenga conto delle vocazioni e territoriali, dei bisogni e della compatibilità degli interventi, i comuni interessati o le loro gestioni associate, entro dodici mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, inviano alla Regione i piani di cui all art. 6, comma 3 della legge regionale n. 2/2008 e, qualora necessario, ogni anno provvedono ad approvare il relativo aggiornamento trasmettendone copia alla Giunta regionale nei successivi trenta giorni. 4. I piani disciplinanti l uso del demanio nell organizzare e programmare la destinazione delle aree devono: a) privilegiare le manutenzioni dei beni demaniali e il collegamento funzionale delle attività esistenti; b) prevedere il giusto inserimento delle occupazioni demaniali effettuate e soggette a richiesta di sanatoria; c) consentire il recupero delle vie di accesso all acqua da parte di utenze specializzate che a seconda della vocazione della zona possono essere ambientali, storico-paesaggistiche, turistico-ricreative, sportive, commerciali; d) prevedere giusto utilizzo dei beni lasciati liberi o soggetti a riqualificazione dando ai beni un uso cocompatibile con le finalità pubbliche proprie del demanio. 5. I programmi comunali e la programmazione settoriale regionale, qualora necessario, devono essere recepiti negli strumenti urbanistici comunali rimarcando l uso proprio demaniale dei beni e la loro pubblica utilità. Art. 8. Conservazione valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna 1. Al fine di limitare lo spreco di territorio per nuovi interventi, garantire la sicurezza della navigazione e la protezione delle imbarcazioni in caso di condizioni metereoriche avverse, devono essere privilegiati i lavori di riqualificazione ed il potenziamento dei porti esistenti. Tale recupero delle funzionalità e l effettiva fruibilità delle strutture portuali riguarda lavori di: a) manutenzione delle strutture esistenti e loro riqualificazione e potenziamento con nuove opere; b) adeguamento delle strutture esistenti rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche; c) riqualificazione e costruzione di pontili per la navigazione turistica e di linea; d) riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per piccole unità di navigazione; e) realizzazione di strutture e impianti per migliorare i servizi alla navigazione quali, rimozione rifiuti, acque di sentina, rifornimenti di acqua potabile ed energia elettrica, rifornimento carburante, ecc. 2. Il posizionamento di singole boe da ormeggio è concesso in luoghi specifici, scelti in aree d acqua già compromesse da tale utilizzo possibilmente a seguito della individuazione delle ipotesi di riordino, rispettando le zone riservate alla balneazione, senza arrecare intralcio alla navigazione e garantendo la sicurezza nautica e l incolumità delle persone. 3. Le nuove costruzioni adibite ad approdo devono essere facilmente rimovibili allo scadere della concessione: sono da preferire strutture in acqua di tipo galleggiante, solo se tecnicamente compatibili. 4. Deve essere pnvilegiato il recupero delle darsene coperte, scoperte e di quelle miste rispetto alla realizzazione di nuove opere analoghe; gli spazi protetti da muri possono essere riqualificati mediante pontili galleggianti atti ad incrementare la capacità di uso del bene. 5. I comuni dei bacini ove non esistano porti possono individuare spazi d acqua protetti per permettere l approdo in sicurezza in caso di avverse condizioni meteorologiche. T ITOLO VI T ITOLO PER IL POSSESSO E L UTILIZZO DEL BENE DEMANIALE E DEI DIRITTI RELATIVI Capo I A TTIVITÀ D USO E TIPOLOGIA DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA E DEI RELATIVI DIRITTI Art. 9. Attività d uso di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti 1. Fermo restando quanto stabilito all art. 1, comma 2, l utilizzo con titolo abilitativo delle aree del demanio della navigazione interna, a seconda dei casi, riguarda o è riconducibile alle seguenti attività d uso: a) portuali pubbliche; b) portuali private; e) pubbliche da diporto d) private da diporto, scali, approdi, ormeggi; e) aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico; f) parchi e giardini ad uso privato; g) servizi e infrastrutture a rete (acqua, fognature, luce, gas, telefono, ecc.;) h) ittiche e connesse; i) pesca sportiva; l) balneari e connesse; m) residenziali e connesse; n) commerciali o connesse (bar, ristoranti, alberghi, dehor, negozi, magazzini, ecc.); o) produttive e connesse; p) navali e di cantieristica navale; q) professionali tipo uffici; r) ricreative e turistiche; s) sportive; t) installazione magazzini di deposito merci; u) strade, piazzali; v) mercati per il commercio ambulante; z) passaggio e simili; aa) accessi diretti a beni demaniali; bb) percorsi pedonali; 6

7 cc) piste ciclabili; dd) installazione tabelloni pubblicitari, cabine telefoniche, cannocchiali; ee) giostre, strutture per fiera ecc.; ff) manifestazioni turistiche, culturali, sportive, politiche, ecc. Art. 10. Titpologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti Fermo restando quanto stabilito all art. 1, comma 2, l utilizzo con titolo abilitativi di aree del Demanio della navigazione interna, a seconda dei casi, riguarda o è conducibile alle seguenti tipologie: a) aree a terra libere da manufatti; b) aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro. c) aree a terra per stazionamento unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche; d) aree in acqua libere da manufatti; e) aree in acqua occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro; f) boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 metri; g) boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 metri a 8,00 metri; h) boe per ormeggio unita di navigazione di lunghezza superiori a 8,00 metri; i) ritenuta di boa a terra ove necessaria; l) pontili fissi; m) pontili mobili; n) pontili galleggianti, zattere, e galleggianti in generale; o) aree in acqua per stazionamento unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche; p) condutture cavi ed impianti in genere nel sottusuolo; q) condutture cavi ed impianti in genere in acqua; r) scivoli pubblici posti fuori dai porti destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale; s) fabbricati ad uso residenziale; t) fabbricati e strutture ad uso commerciale; u) fabbricati ad uso produttivo; v) fabbricati ad uso servizi; z) darsene coperte; aa) darsene scoperte; bb) aree a terra riconducibili ad attività aventi fini di lucro; cc) aree in acqua riconducibili ad attività aventi fini di lucro; 2. l utilizzo con titolo abilitativo di diritti relativi alle aree del Demanio della navigazione interna, a seconda dei casi, riguarda o è riconducibile alle seguenti tipologie: a) passaggio e simili; b) accessi diretti demaniali tipo passi carrai, porte poste a confine non interessate da servitù a favore del Demanio; c) cornicioni di tetti e balconi con aggetto su aree demaniali. Capo II C ONTENUTO, DURATA DEL TITOLO PER IL POSSESSO E UTILIZZO DEL BENE DEMANIALE E DEI DIRITTI RELATIVI Art. 11. Titolo per il possesso e l utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti e durata 1. Sono titoli che abilitano al possesso ed all utilizzo del bene demaniale: a) l autorizzazione demaniale temporanea; b) la concessiane demaniale ordinaria; c) la concessione demaniale migliorativa; 2. Il rilascio del titolo per il possesso e l utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti è subordinato: a) al preventivo conseguimento di tutti i pareri, autorizzazioni, provvedimenti di assenso, previsti dalla vigente normativa; b) al preventivo versamento degli oneri concessori: il pagamento del canone, il pagamento di tutte le spese necessarie per il rilascio dell atto, il versamento del deposito cauzionale o degli appositi atti finanziari posti a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi. 3. L autorizzazione demaniale temporanea, come definita all art. 2, comma 1, lettera h), ha una durata massima di un anno. 4. La concessione demaniale ordinaria, come definita all art. 2, comma 1, lettera i), ha una duruta massima di nove anni. 5. La concessione demaniale migliorativa, come definitiva all art. 2, comma 1, lettera l), ha una durata desumibile dagli elaborati progettuali e dal piano tecnico-finanziario e comunque non superiore a trenta anni. Per boe e pontili in genere la concessione non può comunque essere superiore a nove anni. 6. Per le concessioni il primo anno di validità del titolo è quello in cui è avvenuto il possesso del bene o del diritto, mentre la scadenza è sempre riconducibile al 31 dicembre del periodo stabilito. Art. 12. Obblighi del beneficiario del possesso e dell utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti a seguito del titolo 1. Il beneficiario del possesso e dell utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazone interna a seguito del conseguimento del titolo assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sul bene concesso e per gli usi impropri difformi al titolo. 2. Il beneficiario del bene e dei diritti si assume l obbligo: a) di non trasformare lo stato del bene stabilito nel titolo e risultante dagli elaborati allegati al titolo; b) di conservare le attività d uso e le tipologie di occupazione concordate nel titolo; c) di corrispondere il versamento del canone nel periodo stabilito; d) di rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti. 3. Il beneficiario del bene demaniale e dei diritti si assume inoltre, l onere: a) della manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo; b) del pagamento delle utenze; e) del pagamento delle spese di gestione; d) di apporre, a proprie spese e con relativa manutenzione, sul bene assegnazione o a confine con la proprietà demaniale apposita indicazione (come da modello allegato A), debitamente compilata dall autorità demaniale e pubblicamente visibile. 4. Il beneficiario del bene demaniale e dei diritti assume l impegno: a) di salvaguardare le vie di accesso al lago; b) di permettere l accesso pubblico alla battigia; 7

8 c) di restituire il bene in buono stato. 5. Pur rimanendo in capo al beneficiario del bene demaniale tute le responsabilità derivate dal non rispetto degli obblighi. degli oneri e degli impegni presi a seguito del conseguimento del titolo, l autorità demaniale concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva, con costo a carico del concessionario, per eliminare: a) le trasformazioni del bene demaniale non preventivamente autorizzate; b) eventuali situazioni di pericolo o comunque dannose per l uso pubblico del Demanio. Art. 13. Contenuti dell atto del titolo per il possesso e l utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti 1. Il titolo per il possesso e l utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti deve indicare: a) le generalità della persona fisica e giuridica, il domicilio legale, il legale rappresentante, il delegato e le sue generalità, il domicilio speciale; b) la tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti argomento dell atto; c) l area interessata dalla tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relaitivi diritti con la sua descrizione letterale ed individuazione grafica; d) le attività d uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti previsti ed ammessi, specificando nel dettaglio l effettivo utilizzo dei beni demaniali; e) le vie di accesso ai beni demaniali interessati; f) il canone ordinario annuo, le riduzioni o le maggiorazioni previste e le sue modalità di aggiornamento; g) l attestazione di avvenuto versamento del canone previsto; h) le modalità di pagamento delle annualità successive alla prima e delle eventuali rate, qualora previste; i) il deposito cauzionale e le eventuali garanzie aggiuntive previste; l) l attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale previsto; m) la durata del titolo; n) gli obblighi di manutenzione dell area o del bene riassunti nel programma di manutenzione; o) i casi di decadenza o revoca del titolo; p) diritti di accesso pubblico alla battigia e di eventuali transiti diversi, ecc.; q) gli obblighi di diligenza e vigilanze ed eventuali responsabilità, anche verso terzi; r) il diritto di intervenire nell area o sul bene in concessione, da parte dell autorità concedente, in via sostitutiva, per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l uso pubblico del Demanio con rivalsa sul concessionario; s) che alla fine della concessione l autorità concedente può chiedere la restituzione dell area sgombera da eventuali strutture, con rimozione a spese del concessionario, e che, in mancanza, la struttura realizzata diventa di proprietà dell amministrazione demaniale senza pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario; t) le modalità di consegna e restituzione dei beni del demanio antico della navigazione interna e dei relativi diritti; u) l obbligo di affissione a proprie spese del cartello posto ad individuandone del titolo; v) le modalità di rinnovo del titolo; z) gli eventuali altri adempimenti di tipo specifico legati al singolo titolo; aa) le nuove opere da realizzarsi sui beni del Demanio con descrizione letterale ed individuazione grafico-progettuale; bb) i pareri autorizzazioni provvedimento di assenso, previsti dalla vigente normativa che sono stati rilasciaci nella fase istruttoria; cc) i svantaggi che la realizzazione dell opera prevista apporta al demanio idrico della navigazione interna piemontese e dei vantaggi che apporta al proponente; dd) soggetti economici che contribuiscono alla spesa per la realizzazione dei lavori; ee) gli elementi di attuazione delle norme previste dalla vigente normativa sui lavori pubblici per l affidamento e prelazione dei lavori del caso in specie; ff) le ulteriori garanzie previste per la rimessa in pristino dei luoghi alla scadenza del titolo; gg) i tempi di inizio e termine delle varie fasi dei lavori previsti; hh) le modalità di controllo e di corretta esecuzione dei lavori durante lo svolgimento dei lavori; ii) le modalità di raccolta da parte dall autorità demaniale dei documenti attestanti la corretta esecuzione dei lavori. 2. Per consentire una uniformità di comportamento sul territorio, entro trenta giorni dall approvazione del presente regolamento, la struttura regionale competente, determina un modello di titolo per il possesso e l utilizza dei bendi del demanio idee della navigazione interna e dei relativi diritti, da adattarsi a seconda dei casi specifici. Art. 14. Contenuti degli elaborati da allegare al titolo per il possesso e l utilizzo dei beni bel demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti 1. Gli elaborati grafici da allegare alla domanda e facenti parte integrante e sostanziale del titolo per il possesso e l utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e de relativi diritti posti ad individuazione dell area interessata devono contenere gli elementi riportati nell allegato B del presente regolamento. 2. Il programma di manutenzione nel quale vengono individuati i lavori necessari al bene nel periodo di affidamento per la sua corretta conservazione, sono definiti dall autorità demaniale specificandone i tempi, le modalità di esecuzione e di controllo. 3. Il comune o la gestione associala in relazione a particolari tipologie di occupazione di minore entità dove non è prevista la trasformazione dello stato dei luoghi, possono prevedere forme semplificate di presentazione degli elaborati. 4. Al fine di limitare allo stretto indispensabile l utilizzo di documenti cartacei copia degli elaborati da allegare alla domanda possono essere consegnati su supporto informatico mediante file in formato «doc» e «dwg», o in formato ad essi compatibile. Capo III O NERI CONCESSORI Art. 15. Canone annuo ordinario 1. La superficie oggetto della concessione deve sempre essere riportata sopra gli elaborati grafici di individuazione del bene da allegare al titolo che abilita il possesso e l utilizzo del bene, anche qualora l unità di misura per la quantificazione del canone relativo alla tipologia di occupazione del bene non sia quella di superficie; in particolare: a) alla boa viene ricondotta l area in acqua che l unità di navigazione può occupare; b) alle condutture, cavi ed impianti viene ricondotta come occupazione la fascia di rispetto prevista; c) all apertura di accessi diretti su beni demaniali viene ricondotta, nei diritti di accesso, l area demaniale posta a fronte dell intera proprietà privata confinante per una fascia di 10 metri; 2. I canoni ordinari doluti per l occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti stabiliti ai sensi dell art. 8, comma 6 della legge regionale n. 2/2008, sono quantificati in base a tariffe unitarie in relazione alla tipologia di cui all art. 10, 8

9 comma 1, dalla lettera a) alla lettera r) e comma 2. La struttura regionale competente, sentiti i comuni e le gestioni associale competenti per territorio entro il 1 ottobre di ogni anno utilizzando come modello l allegato C, definisce una tabella ove sono riportate le tariffe unitarie a carattere ordinario da utilizzarsi come riferimento per il rilascio dei titoli nell anno successivo; in tale tabella vengano inoltre riportati i minimi tariffari, ovvero la somma minima comunque dovuta a titolo di canone demaniale; i canoni di cui al presente comma possono essere ridotti o maggiorati secondo quanto stabilito all art I canoni ordinari dovuti per l occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna stabiliti ai sensi dell art. 8, comma 7 della legge regionale n. 2/2008, per i beni non qualificabili in base alle tipologie di occupazione tabellare di cui al comma 2, sono calcolati dall autorità demaniale preposta sulla base di criteri di stima oggettivi e giustificati volti ad individuare il valore di comune commercio; il criterio di cui al presente comma è applicabile in tutti i casi dove l uso ha un evidente peso economico o ha finalità di lucro, anche facendo riferimento ai parametri locativi desumibili dall Osservatorio del mercato immobiliare dell Agenzia del Territorio. 4. Qualora il canone di cui al comma 3 riguardi un bene dato per la prima volta in concessione che necessiti di lavori di manutenzione straordinaria o di restauro, il medesimo canone, individuato sulla base del valore di comune commercio e quantificato senza tenere conto dello stato manutentivo, può essere ridotto della somma necessaria per riportare il bene al suo stato ordinario. La somma posta in riduzione, sino alla copertura dell ammontare dei canoni di tutto il periodo di concessione deve essere giustificata in base ad un progetto munito di idoneo computo metrico estimativo. 5. Nel caso di canone riguardante più tipologie di utilizzo l importo è dato dalla somma dei canoni previsti per ogni tipologia; qualora l importo totale, come sopra stabilito, risulti inferiore al minimo tariffario previsto per la tipologia di maggior peso economico, il canone dovuto viene ricondotto al minimo tariffario più alto. 6. Nei casi in cui il canone non è dovuto ai sensi dell art. 3, commi 12, 13 e 14, i soggetti non possono occupare il bene senza il possesso del titolo rilasciato dall autorità demaniale competente. 7. In presenza di tipologie di occupazione non disciplinate dal presente regolamento il comune o la gestione associata competente determina i canoni individuando, per analogia, la fattispecie a cui fare riferimento. 8. I canoni ordinari dovuti per l occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna riferiti alle analogie di occupazione «aree a terra per stazionamento barche nei porti o strutture pubbliche», «aree in acqua per stazionamento barche nei porti o strutture pubbliche» e «scivoli pubblici posti fuori dai porti destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale» sono definiti in base al modulo di ingombro dell unità di navigazione, intendendosi per tale la superficie derivante dalla lunghezza fuori tutto moltiplicata per la larghezza massima dell unità di navigazione. 9. Vengono affrancati dal pagamento dei canoni i cornicioni di tetti e balconi con oggetto su aree demaniali quando concorrono alla formazione della superficie coperta definita dai regolamenti Edilizi comunali approvati. Art. 16. Maggiorazioni e riduzioni dei canoni ordinari 1. Entro e non oltre il 1 novembre di ogni anno le gestioni associate di cui all art. 7 della legge regionale n. 2/2008, inviano alla competente struttura regionale le proprie proposte di incremento o diminuzione dei canoni ordinari di concessione demaniale di cui all art. 15, comma 2 al fine di consentire, entro il 1 dicembre, l approvazione del provvedimento di cui all art. 7, comma 6 della legge regionale n. 2/ Le proposte delle gestioni associate di incremento o diminuzione dei canoni ordinari di concessione demaniale nella misura massima del 30 per cento devono fare riferimento alle tipologie di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti dia cui all art. 10, possono essere articolate per ogni singolo comune in base alle attività d uso di cui all art A seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i canoni ordinari di cui all art. 15, comma 2, le riduzioni o maggiorazione di cui al comma 2 e gli importi minimi imponibili, sono desunti dalla tabella allegata a tale deliberazione che riporta le tariffe unitarie da applicale su ogni territorio appartenente al demanio idrico della navigazione interna piemontese per il rilascio dei titoli per il possesso e l utilizzo dei beni e dei relativi diritti appartenenti a tale demanio. 4. I minimi tariffari non sono soggetti a riduzioni o a maggiorazioni. Art. 17. Canoni agevolati 1. Al fine di favorire la crescita sociale ed economica del territorio, la Regione Piemonte in accordo con i comuni e le gestione associate, con il provvedimento di cui all art. 16, comma 1, stabilisca annualmente particolari ed ulteriori riduzioni da applicarsi per un periodo limitato della durata delle concessioni alle tariffe unitarie stabilite ai sensi dell art. 16, comma Sono soggetti al canone agevolato: a) i sodalizi o le associazione affiliate alle Federazioni sportive nazionale o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, e tutte le altre attività sociali similari non aventi finalità di lucro; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 70 per cento; b) le imprese con finalità turistiche, aventi per argomento la cantieristica navale, i campeggi, gli stabilimento balneari, le attività di noleggio, la locazione e il rimessaggio di natanti e i boat service; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 25 per cento; c) i pescatori professionisti dove l attività in specie è la fonte principale del reddito familiare a cui si applica una riduzione delle tariffe del 60 per cento; d) le imprese di trasporto pubblico non di linea, di noleggio e locazione; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 60 per cento; 3. Le riduzioni di cui al comma 2, non sono cumulabili tra loro; in casco di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole. 4. Qualora a seguito di eventi eccezionali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, i comuni o le gestioni associate, compiuto l accertamento del danno subito, sono autorizzati ad applicare riduzioni del canone demaniale dovuto per l anno in cui si è verificato l evento. Art. 18. Deposito cauzionale 1. Il deposito cauzionale, determinato dall autorità demaniale preposta seguendo i principi di cui all art. 3, comma 16, deve permettere la rimessa in ripristino dei luoghi ed è a copertura delle inadempienze da parte del beneficiario del possesso o dei diritti sul bene demaniale. 2. Nei casi di autorizzazione demaniale temporanea il deposito cauzionali è dovuto esclusivamente qualora dall autorità demaniale, in base alle caratteristiche dell occupazione, motivi la necessita; 3. Nei casi di concessione ordinaria il deposito cauzionale: a) è pari ad una annualità del canone stabilito qualora la quantificazione ricada fra quelle tabellari di cui all art. 15, comma 2; b) è pari al 30 per cento di una annualità del canone stabilito qualora la quantificazione ricada fra quelle in base al valore di mercato di cui all art. 15, comma Nei casi di concessione migliorativa è definito in base alle valutazioni scaturite dal piano tecnico-finanziario e la somma può essere versata o garantita mediante fideiussioni bancarie o assicurative. 5. Nel caso di rinnovo di concessioni il deposito cauzionale non è dovuto qualora la differenza fra somma prevista ai sensi del comma 3 e l importo già versato sia inferiore a cinquanta euro. 9

10 Capo IV A UTORIZZAZIONE DEMANIALE TEMPORANEA Ca po V C ONCESSIONE DEMANIALE ORDINARIA Art. 19. Autorizzazione demaniale temporanea 1. Sono interessate da autorizzazione demaniale temporanea tutte le occupazioni di beni del demanio della navigazione interna da effettuarsi per soddisfacimenti di esigenze temporanee, quali strutture per fiere e divertimenti, sagre o festività, manifestazioni turistiche, culturali e sportive, attività commerciali stagionali e in generale per tutte quelle attività similari che, limitate nel tempo, non alterano i luoghi. 2. L autorizzazione demaniale temporanea ha una durata massima di un anno e non può essere prorogata, se non per motivi eccezionali. 3. Lo strumento dell occupazione temporanea non può essere utilizzato come mezzo propedeutico al rilascio della concessione demaniale e può riguardare beni già in concessione ai comuni per un utilizzo pubblico. Art. 20. Procedure bi rilascio della autorizzazione demaniale temporanea 1. Il soggetto che chiede il rilascio di una autorizzazione temporanea presenta domanda all autorità demaniale preposta indicando: a) le generalità della persona fisica o giuridica, il domicilio legale, il legale rappresentante, il delegato e le sue generalità, il domicilio speciale; b) la tipologia di occupazione dei beni del demanio idoneo della navigazione interna e dei relativi diritti argomento dell atto; c) l area interessata dalla tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti con la sua descrizione letterale ed individuazione grafica; d) le attività d uso dei beni del demanio idrico della navigazione intera e dei relativi diritti previsti ed ammessi, specificando nel dettaglio l effettivo utilizzo dei beni demaniali; e) il periodo di occupazione. 2. Alla domanda di cui al comma 1, è allegato: a) uno stralcio di mappa catastale di riferimento integrato da una planimetria in scala idonea dove viene individuato il perimetro dell area interessata dall occupazione e viene quantificata la superficie; b) una idonea documentazione fotografica posta ad individuazione dello stato dei luoghi. 3. L autorità demaniale valutata la disponibilità dell area, la compatibilità con l utilizzo demaniale in atto e la compatibilità con l utilizzo pubblico in atto, si esprime e qualora sia assentibile emette direttamente il titolo autorizzativo. 4. L atto, oltre a tutti gli elementi di cui all art. 13, comma 1, lettere a), b), c). d), e), q) ed r), prevede inoltre: a) il termine di inizio e fine dall occupazione; b) il pagamento del canone, quantificato in base alle tariffe annue stabilite dall art. 16, comma 3, in ragione del numero di giorni di occupazione e della superficie occupata, eventualmente ricondotto al minimo tariffano qualora l importo determinato risulti inferiore detto minimo prestabilito; c) l obbligo alla fine dall occupazione di restituire l area sgombera da eventuale materiali ricordando che in mancanza, al beneficiario verrà addebitata l intera spesa necessaria al ripristino dei luoghi oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa; 5. Tale atto è trasmesso in due copie al soggetto istante e diventa efficace con la sua restituzione all autorità demaniale debitamente firmato per accettazione, previa dimostrazione del pagamento delle somme dovute. 6. Del rilascio dell autorizzazione viene data notizia mediante affissione all albo pretorio comunale. 7. Ogni trimestre viene trasmesso all osservatorio regionale di cui all art. 4, l elenco delle autorizzazioni rilasciate riportante i beneficiari e l individuazione certa de beni interessati. Art. 21. Concessione demaniale ordinaria 1. Il titolo di concessione demaniale ordinaria è necessario nel caso di richiesta di utilizzo di beni o di diritti demaniali dove non si prevede: a) l alterazione dei luoghi; b) la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; c) il rilascio del permesso di costruire di cui all art. 10 del decreto del Presidente della regione n. 380/ Con la concessione ordinaria i beni conservano lo stesso livello di demanialità esistente, sono ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 3. Nel rilascio delle concessioni l autorità demaniale deve tener conto dei seguenti criteri e definire gli oneri conseguenti: a) rispetto degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni di cui agli artt. 7 e 8, nonché dei principi di cui all art. 3 e di tutte le condizioni espresse negli atti di assenso previsti dalla vigente normativa; b) rispetto delle rotte della navigazione pubblica, delle entrate ed uscite dai porti e dalle vie navigabili in generale; c) rispetto della programmazione urbanistica regionale, provinciale e comunale; d) rispetto delle zone di particolare interesse ecologico, naturalistico e paesistico evitando concessioni che possano danneggiare canneti, zone di nidificazione, zone storco monumentali e simili; e) rispetto delle norme istitutive di parchi e riserve naturali nonché dei loro strumenti di regolazione e pianificazione; f) rispetto delle zone di particolare interesse ittico, evitando concessioni che interferiscano con la riproduzione ittica e le attività legate alla pesca professionale e sportiva; g) tutela della funzione begli spazi dedicati alla pubblica balneazione e al libero transito su aree ed accessi demaniali, tenuto conto della morfologia dei luoghi; h) tutela della fruizione collettiva e pubblica dei beni demaniali limitrofi allo spazio concesso. 4. Nel caso in cui i beni demaniali necessitalo l esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, questi devono essere approvati dall autorità demaniale prima del rilascio della concessione. 5. Qualora le spese per l esecuzione degli interventi edilizi siano superiori al canone quantificabile dall autorità demaniale, la stessa autorità può provvedere alla riduzione dei canoni e all estensione del periodo di durata della concessione. Art. 22. Procedure di rilascio della concessione demaniale ordinaria 1. Il soggetto richiedente presenta domanda all autorità demaniale preposta indicando in maniera esaustiva: a) le generalità della persona fisica o giuridica, il delegato legale, il legale rappresentante, il delegato e le sue generalità, il domicilio speciale; b) la tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti argomento dell atto; c) l area interessata dalla tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti con la sua descrizione letterale ed individuazione grafica; d) le vie di accesso ai beni demaniali interessati; e) le attività d uso del beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti previsti ed ammessi specificando nel dettaglio l effettivo utilizzo dei beni demaniali; 10

11 f) alla domanda è allegata la documentazione grafica e fotografica indicata nell allegato B e, qualora sia necessario compiere dei lavori per rendere ordinario il bene interessato, dovranno essere inviati gli elaborati progettuali di rito. 2. Qualora la documentazione risulti completa deve essere data comunicazione dell avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e contestualmente deve essere data pubblicità mediante affissione, per quindici giorni, all albo pretorio del comune dove è situato il bene interessalo dalla richiesta. 3. L avviso, oltre agli elementi dettati dalla legge, deve indicare i beni e i diritti oggetto della concessione, le attività d uso e le tipologie dove sono depositati per la pubblica visione gli elaborati grafici, fotografaci e di progetto nonché l ammontare del canone previsto. Le eventuali opposizioni, osservazioni, richieste migliorative, nuove domande concorrenti, devono pervenire, direttamente o tramite raccomandata a.r., all autorità concedente, entro trenta giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione all albo pretorio. 4. L autorità concedente, compiuta l istruttoria di rito, contro deduce alle osservazioni pervenute: a) qualora l istruttoria abbia esito favorevole per il soggetto istante, l autorità determina l immediata assegnazione del bene o del diritto individuando le condizioni contrattuali e i tempi necessari per il rilascio del titolo che legittima il possesso; b) qualora l istruttoria abbia esito negativo per il soggetto istante, l autorità determina il rigetto, previa preventiva comunicazione ai diretti interessati; 5. Copia del provvedimento di cui al comma 4 viene inviato al richiedente, a tutti i soggetti che hanno formulato osservazione e all osservatorio regionale. 6. Nel caso di domande concorrenti, sono privilegiati, a parità di proposta progettuale richieste presentate: a) da enti pubblici per fini di sicurezza pubblica; b) da enti pubblici per fini di protezione ambientale in aree vincolate per tali esigenze; c) da enti pubblici per altri fini di pubblica utilità; d) da enti ed associazioni nautiche, sportive, ambientali, culturali, assistenziali e simili, purché non aventi fini di lucro; 7. Nel caso di domande concorrenti dove si prevede un ideo uso demaniale, è preferito il richiedente che intenda avvalersi del bene per un utilizzo che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri maggiormente la valorizzazione del bene sono il profilo demaniale; 8. Nel caso di domande di concessione concorrenti dove si prevede un analogo uso dei beni demaniali si procede con procedura ad evidenza pubblica avente per oggetto il miglioramento delle condizioni teoriche ed economiche della concessione. 9. Qualora la concessione demaniale necessiti di interventi subordinati a denuncia di inizio attività di cui all art. 22 del decreto del Presidente della regione n. 380/2001, l autorità demaniale attiva affinché le procedure edilizie abbiano tempestivamente seguito, anche convocando la conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/ Il rilascio della concessione, ad opera dell autorità demaniale preposta e corredata degli elementi di cui all art. 13, comma 1, lettere da a) a z), è subordinalo al versamento degli oneri relativi ed alla accettazione delle condizioni contrattuali da parte del soggetto richiedente. 11. Del rilancio della concessione viene data notizia meditante affissione all albo pretorio comunale, copia dell atto viene trasmesso all osservatorio regionale. Capo VI C ONCESSIONE DEMANIELE MIGLIORATIVA Art. 23. Concessione demaniale migliorativa 1. Il titolo di concessione demaniale migliorativa è necessario nel caso di richiesta di utilizzo di beni o di diritti demaniali ove si prevede anche soltanto una delle segueti caratteristiche: a) alterazione dei luoghi; b) trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; c) assoggettamento al permesso di costruire di cui all art. 10 del decreto del Presidente della regione n. 380/ Con la concessione demaniale le migliorativa i beni devono incrementare il livello di demanialità esistente in maniera tale da giustificare: a) gli interventi edilizi non contemplati fra quelli ammissibili nella concessione demaniale ordinaria; b) la realizzazione di opere infrastrutturali, adeguamenti funzionali di opere; c) l affidamento di aree che per l ampiezza dell area o la durata della richiesta di concessione alterano l equilibrio degli usi della collettività locale interessata. 3. La concessione demaniale migliorativa, caratterizzata dalla presenza di una prevalente componente progettuale e di spesa, è rilasciata per un periodo desumibile dagli elaborati progettuali e dal piano tecnico-finanziario che giustifica la spesa e le modalità di restituzione del bene. 4. Nel piano tecnico-finanziario deve essere compreso un idoneo programma di ammortamento asseverato da professionista abilitato all esercizio della professione di commercialista o da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall istituto di credito stesso e iscritte nell elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell art. 106 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o da una società di revisione ai sensi dell art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966, (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), che dimostri la necessità di durata del periodo di concessione per permettere la proficua realizzabilità dell opera o dell investimento; la durata della concessione non può comunque mai essere superio a 70 anni. 5. Il programma di ammortamento non è necessario per le boe ed i pontili e per tutte le opere di minor utilità demaniale e di spesa dove la concessione demaniale migliorativa non può essere superiore a nove anni. 6. Nella valutazione dell ammissibilità alle procedure con le quali si autorizza la realizzazione del progetto e il soggetto preposto all affidamento dei beni e dei lavori, l autorità demaniale deve tener conto dei seguenti criteri: a) rispetto degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni di cui agli artt. 7 e 8, nonché dei principi ei cui all art. 3 e di tutte le condizioni espresse negli atti di assenso previsti dalla vigente normativa; b) rispetto delle rotte della navigazione pubblica, delle entrate ed uscite dai porti e dalle vie navigabili in generale; c) rispetto delle zone di particolare interesse ecologico, naturalistico e paesaggistico evitando concessioni che possano danneggiare canneti, zone di nidificazione, zone storico monumentali e simili; d) rispetto delle norme istitutive di parchi e riserve naturali nonché dei loro strumenti di regolazione e pianificazione; e) rispetto delle zone di particolare interesse ittico, evitando concessioni che interferiscano con la riproduzione ittica e le attività legate alla pesca professionale e sportiva; f) tutela della fruizione degli spazi dedicati alla pubblica balneazione e al libero transito su aree ed accessi demaniali, tenuto conto della morfologia dei luoghi; g) tutela della fruizione collettiva e pubblica dei beni demaniali limitrofi allo spazio concesso. 11

12 Art. 24. Procedure di rilascio della concessione demaniale migliorativa 1. Il soggetto richiedente presenta domanda all autorità demaniale preposta indicando in maniera esaustiva: a) le generalità della persona fisica o giuridica, il domicilio legale il legale rappresentane, il delegato e le sue generalità, il domicilio speciale; b) la tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti argomento dell atto; c) area interessata dalla tipologia di occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e del relativi diritti con la sua descrizione letterale ed individuazione grafica; d) le attività d uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti previsti ed ammessi, specificando nel dettaglio l effettivo utilizzo dei beni demaniali; e) le vie di accesso ai beni demaniali interessati; f) i lavori da realizzare sui beni del demanio; g) la chiara individuazione di tutti i pareri, autorizzazioni, provvedimenti di assenso, previsti dalla vigente normativa necessari; h) i vantaggi che la realizzazione dell opera prevista apporta al demanio idrico della navigazione interna piemontese e da vantaggi che apporta al proponente; i) i soggetti economici che contribuiscono alla spesa per la realizzazione dei lavori; l) le ulteriori garanzie previste per la rimessa in ripristino dei luoghi alla scadenza del titolo; m) i tempi di inizio e termine delle varie fasi dei lavori previsti; n) le modalità di controllo e di corretta esecuzione lavori durante lo svolgimento dei lavori. 2. Alla domanda è allegata la documentazione grafica fotografica indicata nell allegato 15 e tutta la documentazione necessaria per l eventuale approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi. 3. L autorità demaniale, valutata l ammissibilità della richiesta considerata la vigente normativa in materia, provvede all attivazione delle procedure necessarie per il rilascio del permesso di costruzione o per la scelta del concessionario. 4. Tutte le nuove opere di piccola equità, tra cui le boe, i pontili, i muri di protezione spondale, seguono le procedure per le concessioni ordinarie di cui all art Individuato il beneficiario del bene demaniale all autorità demaniale emette il titolo concessorio; l atto deve contenere tutti gli elementi di cui all art. 13, comma Del rilascio della concessione viene data notizia mediante affissione all albo pretorio comunale, copia dell atto viene trasmesso all osservatorio regionale. Capo VII A GGIORNAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E DEL VERSAMENTO DEI CANONI ANNUI Art. 25. Aggiornamento del canone di concessione 1. Ogni anno i canoni riportati sopra i titoli per il possesso e l utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti rilasciati sono aggiornati in base all indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell anno precedente della ISTAT (FOI - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). 2. All inizio di ogni anno la struttura regionale competente provvede a pubblicare sul Bollettino ufficiale l aggiornamento ISTAT dei canoni ordinari unitari di cui all art. 15, comma 2. Art. 26. Versamento annuo del canone di concessione 1. Il titolare della concessione versa, a benefici dell autorità demaniale competente ed entro il 28 febbraio di ogni anno, l imperto annuale anticipato del canone di concessione demaniale rivalutalo in base all indice ISTAT, come previsto dall art. 13, comma Per le concessioni demaniali pluriennali, il ritardato pagamento di un annualità, entro trenta giorni successivi al 22 febbraio dell anno di riferimento, comporta il pagamento del canone più una penale del 3 per cento dello stesso. L ulteriore ritardo nel pagamento dell annualità comporta, in aggiunga, la corresponsione degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla data del 30 marzo. In caso di mancato pagamento dell intera annualità entro il 31 dicembre dell annuo di riferimento, la concessione demaniale decade. 3. Nel caso di pagamento rateizzato del canone di concessione demaniale annuale, il ritardato pagamento di una rata, entro trenta giorni dalla scadenza, comporta il pagamento della medesima più una penale del 3 per cento. Decorsi i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di due rate consecutiva, la concessione demaniale decade. 4. Nei casi di decadenza della concessione demaniale si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dell art. 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337). Capo VIII S UBCONCESSIONE, TRASFERIMENTO, RINNOVO DECADENZA, REVOCA, RECESSIONE DEL TITOLO PER IL POSSESSO E L UTILIZZO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA E DEI RELATIVI DIRITTI Art. 27. Subconcessione, trasferimento del titolo per il possesso e l utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti 1. La subconcessione è vietata. Il rapporto concessorio ha carattere essenzialmente fiduciario: l atto negoziale (contratto di concessione, disciplinare, ecc.) che deve accompagnare l atto amministrativo di concessione affinché il rapporto sia efficacemente instaurato, è un atto personale e pertanto il contraente non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, senza l assenso dell altro contraente-concedente. 2. Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previo autorizzazione dell autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell autorità competente, può essere, altresì affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell ambito della concessione. 3. Il trasferimento della concessione è consentito quando non ci sono domande concorrenti e, a condizione che non venga variata la tipologia di occupazione e l attività d uso oggetto della stessa, conservando l originaria scadenza ed a seguito del rilascio del nuovo titolo abilitante al possesso del bene o del diritto. 4. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, chiedendone la conferma entro sei mesi, pena la decadenza della concessione stessa. 5. Nel caso di trasferimenti di concessione tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia. Art. 28. Rinnovo del titolo per il possesso e l utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti 1. La domanda di rinnovo del titolo per il possesso e l utilizzo del bene demaniale e dei diritti relativi è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all art. 22, all autorità demaniale 12

13 preposta almeno centottanta giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l attività d uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti. Art. 29. Decadenze, e revoca del titolo per il possesso e l utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti 1. L autorità concedente dichiara la decadenza del concessionario: a) nel caso di mancato pagamento del canone stabilito; b) per abusi sostituzione di altri nel godimento della concessione; c) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; d) nel caso di mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; e) qualora si verifichi una violazione delle clausole di tutela o di conservazione dell area o del bene concesso. 2. L autorità concedente, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica le proprie contestazioni al concencessionario, assegnando un termine massimo di trenta giorni per fornire eventuali controdeduzioni. 3. Decorso inutilmente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni rese non siano ritenute idonee, con provvedimento motivato la decadenza della concessione fissandone i termini esecutivi e fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni. 4. È facoltà dell autorità concedente revocare la concessione medesima anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire. 5. La revoca va esercitata con un preavviso di trenta giorni precedente alla data in cui il rilascio del bene o del diritto concesso deve avere esecuzione. 6. È data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto e motivato all autorità concedente, almeno centottanta giorni prima della fine dell anno in corso. T ITOLO VII S DEMANIALIZZAZIONI Art. 30. Sdemanializzazioni 1. In caso di procedure di sdemanializzazione riguardanti il demanio della navigazione interna, è obbligatorio il parere della struttura regionale competente in materia di navigazione interna, da rilasciare nell ambito del parere unico regionale sulle istanze di sdemanializzazione, disciplinato con apposito provvedimento della Giunta regionale. 2. Il parere di cui al comma 1 è rilasciato sentito il comune o la gestione associata competente per territorio. 3. Nella predisposizione dell istruttoria è necessario veirificare la perdita delle caratteristiche proprie della demanialità del bene, ovvero che l area: a) non sia alveo o comunque area da preservare per necessità idrauliche; b) non sia area da preservare per motivi ambientali, della navigazione e del paesaggio; c) non sia una pertinenza servente, anche indirettamente, agli usi collettivi delle acque sopraddette e delle vicine aree a terra; d) non sia compresa nella fascia di 30 m dalla linea di piena ordinaria di definizione del demanio di cui all art. 3; e) non sia stata sottratta alle acque come conseguenza dei interventi antropici; f) non risulti necessaria alla valorizzaione, anche economica, dei beni demaniali residui; g) non interrompa la continuità dei beni demaniali posti lungo le sponde. T ITOLO VIII V IGILANZA E TUTELA DEI BENI DEMANIALI Art. 31. Vigilanza e tutela dei beni demaniali 1. La vigilanza è attività strumentale e necessaria, che oltre ad essere svolta dai soggetti che ne hanno l obbligo per legge, quali tutte le forze di polizia, comprese quella locale e provinciale, deve essere esercitata dall autorità demaniale, in particolare dal comune o gestione associata. 2. La Regione mantiene i compiti previsti dalla vigente normativa, in particolare il ruolo di indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti delle funzioni conferite ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2/2008. T ITOLO IX N ORME TRANSITORIE Art. 32. Disposizioni transitorie 1. Tutte le concessioni rilasciate dal 1º gennaio 2007 ai sensi delle norme regionali in materia conservano la loro efficacia fino alla scadenza concordata. 2. I comuni e le gestioni associate competenti, nelle more dell approvazione dei piani disciplinanti l uso del demanio di cui all art. 6, comma 3 della legge regionale n. 2/2008, individuano nei porti o nelle strutture pubbliche preposte i posti a terra e in acqua idonei allo stanziamento delle unità di navigazione a tale scopo e determinano le modalità di assegnazione adottando procedure che garantiscano l imparzialità e la trasparenza. 3. I regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6/R (Disposizioni in materia di navigazione interna, e conferimento di funzioni agli enti locali) e 1º dicembre 2008, n. 16/R (Disposizioni attuative dell art. 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall art. 38 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 in materia di navigazione interna piemontese), trovano applicazione per i soli procedimenti di sanatoria relativi all occupazione di beni demaniali non ancora conclusi. 4. Con riferimento all occupazione di beni del demanio idrico della navigazione effettuata dall anno 2001 all anno 2008 da parte dei gestori dei servizi pubblici di linea in relazione al servizio prestato, nulla è dovuto a titolo di indennizzo. 5. In sede di prima applicazione del presente regolamento i canoni ordinari di cui all art. 15 comma 2, soggetti alle maggiorazioni alle riduzioni di cui all art. 13 e validi per l anno 2010, sono definiti nella misura prevista dall allegato D. 6. Sino ad avveduta approvazione dei piani disciplinanti l uso del demanio di cui all art. 6, comma 3, della legge regionale n. 2/2008, non vengono assentiti in concessione, specchi acquei da destinarsi ad idrosuperfici per l ammaraggio di idrovolanti o di qualsiasi altro mezzo atto al volo. 13

14 Art. 33. Abrogazione di norme 1. Fatto salvo guanto previsto all art. 32, comma 3, sogno abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) il regolamento regionale 5 agosto n. 6/R (Disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese); b) il regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R; c) il regolamento regionale 23 maggio 2005, n. 3/R; d) il regolamento regionale 7 settembre 2005, n. 31; e) il regolamento regionale 23 ottobre 2006, n. 11/R; f) il regolamento regionale 7 maggio 2007, n. 5/R; g) il regolamento regionale 1º dicembre 2008, n. 16/R (Disposizioni attuative dell art. 28 della legge regionale 17 gennaio, n. 2, come codificato dall art. 38 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 in materia di navigandone interna piemontese). Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 09R0793 Torino, 28 luglio 2009 BRESSO DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 14/R. Regolamento regionale recante: «Integrazioni all allegato B del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano - Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 31)». (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli artt. 27 e 51 della statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 31; Visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, 15/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 4 agosto 2009; E MANA: il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Integrazioni all allegato B del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)». Art. 1. Integrazioni al n. 1.1 dell allegato B del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n 15/R 1. Al numero 1.l dell allegato B del regolamento regionale 11 dicembre 2004 n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), dopo il capoverso: «Il numero minimo di osservazioni pedologiche da effettuare per una caratterizzazione significativa della capacità protettiva dei suoli deve rispettare a rapporto di osservazione ogni 2 ettari (ha)», è inserito il seguente: «Nel caso in cui la captazione ad uso idropotabile non sia isolata e limitata a un unica opera di prelievo, ma rientri nell ambito di un campo-pozzi, poiché l area di salvaguardia rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette ed allargate da ciascun pozzo potrebbe interessare una superficie molto vasta, può essere stabilito da un numero di osservazioni diverso da quello previsto al capoverso precedente, valutando caso per caso, con l autorità competente, il numero di indagini occorrenti ad ottenere un soddisfacente grado di dettaglio,». Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 09R0794 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 4 agosto 2009 BRESSO DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 15/R. Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone - Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, art. 11, comma 3)». (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2; Visto il regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n del 4 agosto 2009; il seguente regolamento: E MANA: Regolamento regionale recane: «Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 art. 11, comma 3)». Art. 1. Modifiche all art. 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R 1. Al comma 10 dell art. 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, dopo le parole: «da competizione», sono aggiunte le seguenti: «a motore». Art. 2. Modifiche all art. 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R 1. Dopo il comma 1 dell art. 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, è inserito il seguente: «1-bis. Il Comune di Viverone è tenuto ad assumere ed inoltrare alla competente struttura regionale, copia di eventuali provvedimenti autorizzativi alla navigazione relativamente allo svolgimento di manifestazioni in programma sullo specchio acqueo del lago, entro e non oltre il 15º giorno antecedente lo svolgimento.». 14

15 Art. 3. Modiche allaart. 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R 1. Al comma 2 dell art. 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, le parole «comma 10», sono sostituite dalle seguenti «comma 9». Art. 4. Sostituzione dell allegato A del regolamento regionale 22 giugno 2009, n 7/R 1. La planimetria (allegato A) allegata al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, è sostituita da quella riprodotta nell allegato A del presente regolamento. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 09R0795 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 4 agosto 2009 BRESSO REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 27 luglio 2009, n. 12. Revisione dello statuto della Regione Emilia-Romagna «Riduzione del numero dei componenti l assemblea legislativa». (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 27 luglio 2009) L ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE H A APPROVATO Nessuna richiesta di referendum è stata presentata la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA Art. 1. Modifica all art L art. 29, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, Statuto della Regione Emilia-Romagna, è sostituito dal seguente: «2. L Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale.». La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 09R0826 Bologna, 27 luglio 2009 ERRANI LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 13. Istituzione del Consiglio delle autonomie locali. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 173 del 9 ottobre 2009) la seguente legge: L ASSEMBLEA LEGISLATIVA H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA Art. 1. Oggetto 1. È istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna. 2. La presente legge, ai sensi dell art. 23, comma 9, dello Statuto, ne disciplina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento, nonché le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. Art. 2. Composizione 1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da componenti di diritto e componenti elettivi. 2. Sono componenti di diritto: a) i presidenti delle Province; b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di abitanti. 3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell art.1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all art Il CAL ha sede presso l Assemblea legislativa regionale. Art. 3. Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di abitanti 1. Ai fini dell elezione dei componenti del CAL di cui all art. 2, comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di abitanti. 2. L assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio. 3. L elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiede in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. L assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore. È presieduta dal Presidente dell Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegate che nomina due sindaci in veste di scrutatori. 4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto è valido ogni volta che sia chiara l individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell elettore. 5. Al termine delle votazioni il Presidente dell Assemblea legislativa procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non è compreso il numero previsto dei sindaci di Comuni montani, il Presi- 15

16 dente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all art. 2, comma 3. Qualora non vengano rispettate le proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione. Quindi determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano, a parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Quindi trasmette gli atti dell assemblea al Presidente della Regione. 6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria. 7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL e lo trasmette al Presidente dell Assemblea legislativa regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta giorni. 8. La seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età fino all elezione del Presidente. Art. 4. Organizzazione 1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall art. 23, comma 8, dello Statuto. 2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell organizzazione dei lavori. 3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potestà ed attività sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell atto sottoposto, è rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purché entro i termini previsti dal regolamento dell Assemblea legislativa. 4. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti. 5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta. Art. 5. Durata in carica 1. I componenti del CAL decadono nell ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL. 2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all art. 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della regione. 3. Nell ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all art. 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. 4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell art. 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi. 5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione. 6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco presidente di Provincia. 7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori. Art. 6. Pareri I. Il CAL esprime pareri su richiesta dell Assemblea legislativa nei casi previsti dall art. 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento dell Assemblea stessa, nonché alla Giunta regionale su richiesta di questa. Art. 7. Riunioni congiunte degli organi 1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all art. 9, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è presentato all Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in seduta congiunta, secondo le modalità previse dal regolamento dell Assemblea. 2. Su questioni di rilavante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione o dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell Assemblea legislativa, che possono intervenire. Art. 8. Altre attività 1. Il CAL può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie formulare proposte in materia da inviare all Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifica incentri. 2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre leggi regionali secondo le modalità e i termini stabiliti da queste o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento. Art. 9. Struttura operativa 1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione. 2. Su proposta del Prendente del CAL, la Regione, mediante convenzione, può definire, con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate al miglior funzionamento dell organo. 3. È istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dell attività dell organo. Art. 10. Norma transitoria 1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all espletamento delle procedure di elezione di cui all art. 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l organo opera validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri suddetti e lo trasmette al Presidente dell Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta. Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto l assemblea dei sindaci per l elezione dei rappresentanti di cui all art

17 3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in carica fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all art Il regolamento previsto dall art. 23, comma 8, dello Statuto è approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come prevista dall art Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell art. 4, relativi al Comitato di presidenza e alle commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria. 6. Al funzionamento dell organo si applicano in quanto compatibili gli artt. 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 09R0827 Bologna, 9 ottobre 2009 ERRANI LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 14. Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l esercizio finanziario (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 181 del 4 novembre 2009) la seguente legge: (Omissis). 09R0828 L ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 15. Interventi per il trasporto ferroviario delle merci. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 182 del 4 novembre 2009) la seguente legge: L ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA Art. 1. Finalità l. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e ragionale, con le seguenti finalità: a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto ferroviario intermodale e tradizionale; b) ridurre l inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) per trasporto intermodale a treno completo si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall impresa logistica o dall impresa ferroviaria; b) per trasporto tradizionale a treno completo si intende il trasporto ferroviario di merci che si avvale dell utilizzo di carri tradizionali (carri coperti, pianali. ad alte sponde, a tramoggia, a tetto apribile e altre tipologie di uso corrente) per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall impresa logistica o dall impresa ferroviaria; c) per traffico tradizionale diffuso si intende il trasporto a collettame e a carro diffuso, effettuato assemblando e organizzando la spedizione di carri tradizionali di diversi utenti del servizio ferroviario; d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari a pianale ribassato per tutta la loro lunghezza; e) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto tradizionale o interzonale, marittimo o terrestre, o multimodale, disponendo di mezzi propri per almeno una di tali modalità, organizzaziondo pacchetti completi di trasporlo ed acquisendo i servizi logistici necessari; f) per traffico aggiuntivo, o servizio aggiuntivo, rispetto all annualità precedente si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti e di nuovi servizi di trasporlo ferroviarie su tragitti esistenti, rispetto all esercizio precedente; g) per costi esteri, del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agili incidenti, al costo dell infrastruttura e alla congestione. Art. 3. Oggetto degli interventi 1. Per i fini indicati all art. 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto ferroviario: a) servizi di trasporto intermodale a treno completo; b) servizi di trasporto tradizionale a treno completo. 2. Non possono essere concessi contributi relativi al traffico tradizionale diffuso e all autostrada viaggiante. 3. I contributi sono finalizzati a compensare la differenza dei costi esterni aggiuntavi del trasporto su strada rispetto al trasporto su rotaia, con particolare riferimento al trasporto ferroviario di corto raggio. 4. Il contributo regionale intende incidere sui costi del servizio di trasporto, compresi tutti gli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre. Art. 4. Destinatari dei contributi 1. Sono destinatarie dei contributi tutte le imprese logistiche e le imprese ferroviarie, anche in forma consorziata o cooperativa, regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell Unione europea, che organizzano il trasporto ferroviario. Art. 5. Durata e modalità della contribuzione 1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per un massimo di tre anni dalla sua entrata in vigore. 17

18 2. La domanda di contributo deve essere corredata da una relazione descrittiva dell iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3: a) le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa; b) i benefici attesi dalla realizzazione dei servizi; c) le fonti di finanziamento pubbliche, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista. 3. La Giunta regionale fissa entro il mese di febbraio di ogni anno i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande, i termini e le modalità per l erogazione e la liquidazione dei contributi, con atto da pubblicare sul silo della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. La Regione, per l esame delle comando, si potrà avvalere di un nucleo tecnico di valutazione. Art. 6. Misura dei contributi 1. I contributi sono concessi, a fondo perduto, per ogni servizio ferroviario aggiuntivo rispetto all anno precedente la presentazione della domanda, con origine e destinazione, ovvero con origine o destinazione presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della regione Emilia- Romagna. Per il primo anno di contribuzione sono concessi contributi in relazione ai servizi ferroviari aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nel semestre precedente all entrata in vigore della legge. 2. Il servizio deve essere costituito almeno da due treni alla settimana. 3. Possono essere presentate domande di contributo per più servizi da organizzarsi anche sul medesimo tragitto. 4. Il contributo è calcolato su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore. 5. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell assegnazione del contributo. L impresa che beneficia del contributo per servizi della durata di un anno, non può chiedere il contributo per il finanziamento dei medesimi servizi anche l anno successivo. 6. L entità del contributo è stabilita in misura decrescente per ogni anno, salvo che per la quota di servizio aggiuntivo rispetto all anno precedente, secondo le seguenti modalità: a) per il primo anno è pari a 1 centesimo di euro per tonnellata al chilometro; b) per il secondo anno è pari a 0,9 centesimi di euro per tonnellata al chilometro; c) per il terzo anno è pari a 0,8 centesimi di euro per tonnellata al chilometro. 7. Il contributo è ridono di una percentuale pari al 30 per cento, nel caso in cui il beneficiario sia un impresa ferroviaria. 8. L importo massimo del contributo annuale concesso ad ogni impresa beneficiaria può essere fino a: anno; anni; anni. a) euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di un b) euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di due c) euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di tre 9. I contributi non possono in ogni caso superare il 30 per cento del costo totale del trasporto ferroviario, comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre. 10. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disisponibilità. Art. 7. Obblighi dei beneficiari 1. L impresa beneficiaria deve scontare il contributo dallo schema tariffario applicato agli utenti finali. 2. L impresa che beneficia dei contributi, deve garantire la continuità dei servizi aggiuntivi oggetto di contributo almeno per i due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione. 3. L impresa che beneficia dei contributi, si impegna, per i due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione, a non aumentare, per i servizi aggiuntivi oggetto di contributo, il prezzo di listino di una quota superiore al tasso di inflazione calcolato su base Istat. Art. 8. Divieto di cumulo contributivo 1. I contributi previsti per i chilometri di tragitto finanziati dalla presente legge, come definiti all art. 6, comma 4, non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio non sono stati richiesti, né ottenuti, né si richiederanno, per i due anni successivi, altri finanziamento con leggi regionali, statali, comunitarie o regolamenti a carattere locale. Art. 9. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall art. 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre 200l, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Art. 10. Clausola valutativa 1. L assemblea legislativa esercita il controllo sull attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario delle merci. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti: a) quanti servizi di trasporto ferroviario aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge; b) la tipologia dei beneficiari dei c ontributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell intervento; c) l eventuale criticità riscontrate nell attuazione della legge. 2. Le competenti struture dell Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo. Art. 11. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione per consentire una sollecita attuazione della presente legge la Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della stessa dà corso agli adempimenti prevfisti dall art. 5, comma 3. 18

19 Art. 12. Disposizione finale 1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della decisione favorevole della Commissione europea. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 09R0829 Bologna, 4 novembre 2009 ERRANI LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 16. Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 4 novembre 2009) la seguente legge: L ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV-bis, Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 (Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli «Regolamento unico OCM») ed altresì al Titolo IV del Regolamento (CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479 del 2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel setttore vitivinicolo), la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate illegalmente. 2. La presene legge disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo vinicolo nel rispetto della normativa comunitaria richiamata al comma 1 e delle disposizioni nazionali emanate in materia. 3. Per superfici vitate illegali si intendono le superfici impiantate a partire dal 1 aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impiato. 4. Ai sensi dell art. 56 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano ai vigneti ad uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la cui produzione sia destinata al consumo familiare. Art. 2. Funzioni delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni 1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono accertate dalle Province e dalle Comunità Montane ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34), nonché dagli altri enti che sono subentrati alle Comunità Montane nell esercizio delle relative funzioni ai sensi della legge regionale 30 giugno 2009, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l autoriforma dell Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), di seguito indicate come Amministrazioni. 2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono altresì all irrogazione delle sanzioni amministrative ed introitano i relativi proventi. 3. Per l accertamento delle violazioni e l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle previste all art. 6, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1991, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all art. 16 della legge n. 689 del Art. 3. Proporzionalità della sanzione 1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono calcolate in maniera proporzionale alla superficie vitata illegale, anche nell ipotesi di superfici inferiori o superiori all ettaro, salvo ove diversamente previsto dalla presente legge. Art. 4. Impianti illegali posteriori al 31 agosto Ai sensi dell art. 85-bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n del 2007 il produttore ha l obbligo di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali impiantate dopo il 31 agosto L estirpazione non dà origine a diritti di impianto. 2. Per gli impianti illegali esistenti alla data del 3 luglio 2008 il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a , euro ad ettaro, con decorrenza 1º gennaio Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data del 3 luglio 2008 la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione. 4. La sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 3 è nuovamente applicata, fino all adempimento dell obbligo di estirpazione, ogni dodici mesi decorrenti: a) per la fattispecie di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2010; b) per la fattispecie di cui al comma 3, dodici mesi dopo la data di applicazione della prima sanzione. Art. 5. Impianti illegali anteriori al 1 settembre Le superfici vitate impiantate illegalmente sino al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell art. 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 (Regolamento del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo), possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, come previsto all art. 85 -ter, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n del 2007, con le modalità di cui all art Ai sensi dell art. 55, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, l omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta: a) l obbliga del produttore di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali; b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12000,00 euro ad ettaro. Per i vigneti non ancora estirpati entro il 19

20 30 giugno 2010 sanzione è applicata per la prima volta il 1º luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi fino all adempimento dell obbligo di estirpazione. Art. 6. Modalità di regolarizzazione 1. II conduttore di superfici vitate di cui all art. 5, comma 1, presenta la domanda di regolarizzazione alle Amministrazioni indicate all art. 2 entro il termine perentorio del 30 novembre Le domande presentate in data antecedente all entrata in vigore della presente legge restano salve ed ai procedimenti che ne derivano si applicano le presenti disposizioni e la normativa vigente in materia di potenziale viticolo. È fatta salva la facoltà per gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e all integrazione delle medesime domande entro la data del 30 novembre Alla domanda di regolarizzazione è allegata: a) l attestazione del versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo; b) copia dei contratti di distillazione, qualora le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici interessate alla regolarizzazione siano stati destinati alla distillazione. 4. La mancata presentazione entro il 30 novembre 2009 dell attestazione del versamento, unitamente alla domanda, comporta inammissibilità della domanda stessa. 5. I conduttori che presentalo la domanda di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6.000,00 euro ad ettaro. 6. I conduttori che non dimostrino l avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli, ottenuti dalle superficie oggetto di regolarizzazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000,00 euro ad ettaro per, ogni anno di mancato avvio alla distillazione, fino ad un massimo di 1.000,00 euro ad ettaro. 7. Le superfici vitate sono regolarizzate previa verifica da parte delle Amministrazioni del rispetto delle condizioni del Regolamento (CE) n del 2007 e del Regolamento (CE) n. 555 del 2008 e della normativa vigente in materia di potenziale viticolo. 8. Le Amministrazioni, nel corso dell istruttoria della domanda richiedono agli interessati i chiarimenti necessari e le integrazione della documentazione presentata, provvedendo altresì a rimuovere le irregolarità e i vizi formali riscontrati. 9. Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione è subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo. 10. Il provvedimento di regolarizzazione è rilasciato all Amministrazione entro il 31 dicembre 2009 e ha il valore e gli effetti dell attestato di reimpianto. 11. I conduttori che hanno ottenuto il provvedimento di regolarizzazione non sano soggetti alle sanzioni di cui all art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatone in applicazione del Regolamento (CE) n del 1999, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicola, a norma dell art. 5 della legge 2l dicembre 1999, n. 526) e dall art. 4, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, Nonché sanzioni per l inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola), convertito con legge 4 novembre 1987, n Art. 7. Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve 1. Ai sensi degli artt. 85-bis, paragrafo 2, 85 -ter, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n del 2007, e dell art. 57 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, in attesa dell adempimento dell obbligo di estirpazione di cui all art. 4, comma l, e art. 5, comma 2, o in attesa della regolarizzazione di cui all art. 5, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possano avere soltanto una delle seguenti destinazioni, a spese del produttore: a) vendemmia verde di cui all art novodecies, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n del 2007; b) distillazione. 2. Ai sensi dell art. 85 -bis del Regolamento (CE) n del 2007 i prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 3. Il produttore comunica ogni anno all Amministrazione l intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell art Il produttore che non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall art. 56, paragrafo 2), del Regolamelo (CE) n. 555 del 2008 è soggetto alle sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro per ettaro. 5. La sanzione di cui al comma 4 si applica a decorrere dai seguenti termini: a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti; b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1 settembre dell anno civile considerato. Art. 8. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo 1. È fatto obbligo a ciascun conduttore di: a) effettuare, entro sessanta giorni dalla fine della campagna in cui a preso in conduzione le superfici vitate, la dichiarazione delle stesse per la definizione del potenziale vincolo aziendale; b) comunicare qualsiasi variazione al potenziale vincolo dell azienda, aggiornando la relativa dichiarazione entro sessanta giorni dal termine della campagna viticola nella quale le variazioni sono avvenute. 2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 euro per ogni ettaro di superficie non dichiarata, con un minimo pari a 200,00 euro, il produttore che non effettua o effettua in maniera incompleta la dichiarazione le superfici vitate di cui al comma 1, lettera b). 3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di 200,00 euro il produttore che non rispetta l obbligo di cui comma 1, lettera b). 4. Il produttore che intenda impiantare, estirpare ai fini della concessione del diritto, reimpiantare o acquistare da terzi il diritto al fine di rimpianto deve presentare domanda di autorizzazione alle Amministrazioni. 5. Il produttore, che pur dimostrando di aver rispettato le norme sul potenziale viticolo, estirpa o reimpianta una superficie vitata senza aver mangiato presentato la domanda di cui al comma 4, è oggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di 500,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata con un minimo di 200,00 euro. 6. I diritti di reimpianto originati da superfici vitate per le quali il produttore non abbia provveduto alla richiesta di autorizzazione all estirpazione, sono trasferiti alla riserva regionale, se il produttore non provvede al pagamento della sanzione di cui al comma 5 entro i termini ovvero non presenta domanda per il rilascio del diritto entro sessanta giorni dal pagamento della sanzione. 7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 euro il produttore che, avendo presentato la domanda di cui al comma 4, inizi i lavori senza la relativa autorizzazione. 8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 euro il produttore che non effettua le comunicazioni di avvenuta estirpazione o avvenuto impianto o le effettua oltre i termini previsti nelle relative disposizioni regionali ovvero che le effettua senza aver terminato i lavori. 9. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 200,00 euro il produttore che, beneficiando di contributi pubblici per la ristrutturazione e riconversione vigneti, non informa le Amministrazioni, prima della comunicazione di fine lavori, di realizzare un impianto difforme da quanto prescritto nell autorizzazionedi cui al comma 4. 20

21 10. Ai fini dell applicazione del comma 9, per difformità dell impianto s intende la difformità di localizzazione del medesimo ovvero la difformità tecnica in relazione al vitigno, sesto d impianto o forma di allevamento. Art. 9. Disposizioni di attuazione 1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge disciplina, con proprio provvedimento, termini e modalità di cui all art. 7, comma 3. Art. 10. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 09R0830 Bologna, 4 novembre 2009 ERRANI LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 17. Misure per l attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 4 novembre 2009) L ASSEMBLA LEGISLATIVA REGIONALE H A APPROVATO la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA T ITOLO I N ORME GENERALI Art. 1. Finalità I. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant Agata Feltria e Talaniello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell art. 132, secondo comma, della Costituzione), al fine di garantire continuità sia nell erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati. 2. Gli adempimenti di competenza della Regione Emilia-Romagna, in conformità con l art. 2, comma l, della legge n. 117 del 2009, ove richiedano il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono attuati d intesa tra la Regione stessa, la Regione Marche, le Province e gli altri enti interessati, nonché il Commissario. Gli accordi possono riguardare, altresì, enti ed aziende strumentali facenti capo alle rispettive regioni interessate. Art. 2. Atti ricognitivi 1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell art. 1, comma 1, adotta decreti ricognitivi degli interventi che la Regione deve porre in essere al fine di armare compiutamente il processo di aggregazione. 2. Gli interventi sono individuati, graduandone le priorità, con particolare riguardo all esigenza di tutelate l incolumità pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l obiettivo di garantire parità di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente della Regione Emilia-Romagna. 3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati, altresì, a fornire supporto al Commissario nello svolgimento delle attività e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 117 del 2009 e sono adottati sentiti i Comuni di cui all art. 1, comma 1, oltre agli altri livelli istituzionali interessati. 4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando, ove necessario, ulteriori norme regionali di adeguamento, hanno ad oggetto: a) la ricognizione degli effetti già integralmente prodotti dalla legge n. 117 del 2009 all atto della sua entrata in vigore, che richiedono solo misure operative concrete, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e dei procedimenti, ed in particolare la precisa individuazione degli uffici e degli altri enti subregionali competenti; b) l indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti dalla legge n. 117 del 2009 richiedono necessariamente atti della Regione o di altri denti o aziende regionali o l emanazione o l adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa; c) l individuazione dei provvedimenti autorizzatori e abilitativi che, prossimi alla scadenza, si ritiene debbano essere rinnovati sulla base della disciplina della Regione Marche; d) l individuazione dei provvedimenti autorizzatori, abilitativi e delle certificazioni ad efficacia permanente che si ritiene debbano essere adeguati alla disciplina della Regione Emilia-Romagna entro un termine da stabilire; e) l individuazione delle procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalità di garantire la parità di accesso a tali misure con la popolazione già residente in Emilia-Romagna; f) l individuazione degli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorità per gli atti di pianificazione sovraordinati; g) l individuazione, in raccordo con la Regione Marche, dei casi in cui la definizione delle situazioni richiede adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e di Pesare e Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di intese tra i livelli interessati. 5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera e), nelle more dell adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori e generali ivi prevista ed entro termini di adeguamento previsti dall art. 2, comma 1 della legge n. 117 del 2009: a) continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti amministrativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge; b) i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa sono conclusi dalle amministrazioni locali, dalla Provincia di Rimini o dalla Regione Emilia-Romagna in applicazione delle norme della Regione Marche vigenti al momento dell entrata in vigore della legge n. 117 del 2009, previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle amministrazioni precedentemente competenti, ferma restando la loro autonomia; i provvedimenti autorizzatori e abilitativi fissano ove necessario un congruo termine per l adeguamentio alla disciplina della Regione Emilia-Romagna. Con successivi accordi tra le due Regioni potranno essere diversamente disciplinate le modalità di conclusione dei procedimenti concernenti sovvenzioni, contributi, concessioni, sussidi e ausili finanziari in genere ed il soggetto competente al rilascio del provvedimento finale. 6. Ai fini dell adeguamento alla disciplina della Regione Emilia- Romagna delle modalità di esercizio delle attività già autorizzate in base alla normativa della Regione Marche, la Regione può disporre con proprio atto medilità e termini entro i quali l adeguamento deve essere completato. 21

22 7. Per i Comuni di cui all art. l, comma 1, restano in vigore i piani ed i programmi della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino fino alla loro ridefinizione da parte della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini, secondo quanto previsto dall art. 3, comma 1, lettera b). 8. Resta fermo che ove la competenza è statale o di altre amministrazioni, le ulteriori norme, nonché gli ulteriori adempimenti amministrativi, sono adottati dalle competenti autorità. Art. 3. Principi per la legislazione regionale 1. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi di cui all art. 2, adotta apposite misure legislative, ovvero atti programmatori e amministrativi, per regolare la nuova disciplina relativa a: a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio attività e altri atti di assenso comunque denominati, al fine di regolare il regime dell efficacia degli atti; b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di disporre l adeguamento alla legislazione della Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali; c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di regolarne l adeguamento all ordinamento della Regione Emilia-Romagna; d) servizi, al fine di garantire la continuità nell erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico; e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine di garantire la continuità nella loro realizzazione. Art. 4. Procedure per l adeguamento dell assetto istituzionale della Comunità montana Alta Valmarecchia 1. Al comma 2 dell art. 4 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l autoriforma dell amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) la parola «nove» è sostituita dalla parola «dieci». 2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane prevista all art. 4, commi da 2 a 7, della legge regionale n. 10 del 2008 il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, adotta, entro trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge, un proprio decreto di ridelimitazione della Comunità montana, confermandone o modificandone l assetto territoriale ovvero disponendone la soppressione con eventuale contestuale trasformazione in Unione di Comuni ai sensi dell art. 6 della legge regionale n. 10 del Resta ferma l applicazione dell art. 4, comma 8, della legge regionale n. 10 del 2008, con riferimento alla procedura che ridelimitazione da parte del Presidente della Giunta regionale ed ai relativi termini. 4. Fino all adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 ed alla conseguente revisione dello statuto e della disciplina degli organi della Comunità montana in adeguamento al Capo I del Titolo II della legge regionale n. 10 del 2008, la Comunità montana dell Alta Valmarecchia continua ad operare nel rispetto del proprio vigente statuto, con gli organi in carica in regime di prorogatio. 5. Le funzioni in materia di agricoltura e di vincolo idrogeologico conferite alle Comunità montane da leggi della Regione Emilia-Romagna sono esercitate per i Comuni di cui all art. 1, comma 1, dalla Provincia di Rimini fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale della Comunità montana dell Alta Valmarecchia. 6. Per le domande di autorizzazione relative al vincolo idrogeologico, di cui all art. 150, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1990, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), presentate ai Comuni di cui all art. 1, comma 1, prima dell entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni sulla pubblicazione all albo pretorio previste al punto della direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, approvata con deliberazione della Giunta regionale n del Art. 5. Struttura organizzativa interistituzionale Informazioni e assistenza ai cittadini, a enti e imprese 1. La Regione promuove apposita intesa con la Regione Marche, le Province ed i Comuni interessati ed il Commissario, allo scopo di istituire una struttura organizzativa interistituzionale, con il compito di coordinare l attività necessaria a garantire la piena realizzazione della procedura di aggregazione, nel rispetto delle competenze di ciascun livello istituzionale. 2. Compete alla stessa struttura la funzione di sportello informativo, con il compito di fornire costanti informazioni ai cittadini, alle imprese ed agli enti interessati, anche al fine di tutelare la trasparenza e l accesso agli atti amministrativi. T ITOLO II D ISPOSIZIONI SETTORIALI Art. 6. Norme transitorie in materia di governo del territorio 1. Entro tre mesi dell entrata in vigore della presente legge, la Regione e la Provincia di Rimini promuovono un accordo territoriale tra le rispettive amministrazioni, ai sensi dell art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l uso del territorio), per concordare tempi ed obiettivi dell adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, in relazione la nuovo ambito del territorio regionale e provinciale. 2. Entro ventiquattro mesi dell entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all art. 1, comma 1, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della legge regionale n. 20 del A tal fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di pianificazione intercomunale o di copianificazione previste dalla medesima legge regionale. 3. Fino all approvazione del Piano strutturale comunale e del Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi dell art. 43, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000, i Comuni interessati danno attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e concludono i procedimenti di pianificazione in corso secondo le disposizioni definite dalla Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto Le funzioni di competenza provinciale sono svolte dalla Provincia di Rimini, previa acquisizione degli arti istruttori e di eventuali pareri dell amministrazione provinciale precedentemente competente. 4. Per gli stessi Comuni è applicabile la disciplina straordinaria per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo di cui al Titolo III della legge regionale 6 luglio 2000, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio). A tal fine, entro sessanta giorni dall approvazione della presente legge, i Comuni interessati individuano gli ambiti nei quali non sono consentiti gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione ai sensi dell art. 55, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2009, e possono stabilire limitazioni ai medesimi interventi ai sensi del comma 3 dello stesso art. 55. Art. 7. Modalità d esercizio di attività autorizzate l. Ove le modalità di esercizio delle attività autorizzate siano disciplinate da regolamenti comunali sulla base di leggi regionali, i regolamenti devono essere adeguati alla legislazione della Regione Emilia-Romagna. Nel frattempo l esercizio delle attività si conforma alla disciplina contenuta nei regolamenti in vigore. Art. 8. Misure ricognitive di beni mobili immobili e personale 1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al 22

23 patrimonio indisponibile, che, in quanto strumentali all esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell art. 2, comma 4, lettera g), dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell ambito della ricognizione è compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonché il patrimonio immobiliare. 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il personale dei livelli regionale provinciale e del servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il territorio dei comuni di cui all art. 1, comma l, può essere trasferito negli organici dei corrispondenti livelli della Regione Emilia-Romagna. 3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento, comando o distacco del personale di cui al comma 2, sono adottai accordi tra le amministrazioni interessate per garantire continuità nelle prestazioni e nell erogazione dei servizi. LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 18. Celebrazione del 150º anniversario dell Unità d Italia. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 185 del 4 novembre 2009) la seguente legge: L ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE H A APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P ROMULGA Art. 9. Funzioni comunali in materia sismica 1. I Comuni di cui all art. 1, comma 1, che, nell osservanza degli standard minimi di cui all art. 3, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 10 (Norme per la riduzione del rischio sismico) intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione l atto di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di mancata trasmissione dell atto entro tale termine, i Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle strutture tecniche regionali. 3. Per i Comuni di cui all art. 1, comma 1, le disposizioni della legge regionale n. 19 del 2008 trovano applicazione dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1. Art. 10. Esercizio attività venatoria per la stagione Fino al termine della stagione , l esercizio dell attività venatoria nel territorio dei comuni individuati all art. 1, comma 1è regolato in ottemperanza al calendario venatorio ed alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio vigenti nella Regione Marche. Art. 11. Intesa per l integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini 1. La Giunta regionale è autorizzata, d intesa con la Provincia di Rimini e con i Comuni della stessa Provincia, a sottoscrivere l intesa per l integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini allo scopo di estendere le misure del documento unico di programmazione anche ai Comuni di cui all art. 1, comma 1, per effetto della loro aggregazione al territorio della Regione Emilia-Romagna. Art. 12. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 08R0831 Bologna, 4 novembre 2009 ERRANI Art. 1. F i n a l i t à 1. La Regione Emilia-Romagna promuove, organizza e finanzia iniziative e manifestazioni culturali per celebrare il centocinquantesimo anniversario dell Unità d Italia, in raccordo con il Comitato interministeriale «150 anni dell Unità d Italia» di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2007 (Istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150º anniversario dell Unita d Italia) e 18 luglio 2008 (Nomina e organizzazione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150º anniversario dell Unità d Italia). Art. 2. Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni 1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito un apposito Comitato regionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell Unità d Italia, di seguito denominato comitato promotore, composto da sei rappresentanti: tre indicati dalla Giunta regionale e tre indicati dall Ufficio di presidenza dell Assemblea legislativa. 2. Il comitato promotore è organismo consultivo e propositivo della Regione e resta in carica fino alla fine delle celebrazioni o, comunque fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione. 3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente delle Regione e ricoprono l incarico a titolo gratuito. Ai rappresentanti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e autorizzate. 4. Il comitato promotore elegge, nel proprio seno, un presidente e un vicepresidente. Art. 3. Programmazione delle iniziative 1. Il promotore predispone il programma generale dei progetti e delle iniziative che si svolgeranno nella regione, in un quadro di valorizzazione delle esperienze territoriali anche in raccordo con le altre iniziative del territorio, e lo sottopone alla Giunta regionale per la sua approvazione. 2. La Giunta regionale delibera, con il parere favorevole dell Ufficio di presidenza, sulle proposte del comitato promotore, approva il programma delle iniziative e delle manifestazioni di cui al comma 1, assume i relativi impegni finanziari. 3. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole dell Ufficio di presidenza, designa, ai sensi dell art. 57 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), il funzionario delegato all erogazione della spesa, a cui favore accredita, in un unica soluzione anticipata per ciascun anno di attività, la somma impegnata. 23

24 Art. 4. Segreteria operativa 1. Il comitato promotore si avvale per le sue funzioni di una segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale e dall Assemblea legislativa. 2. Il funzionario delegato all abrogazione della spesa, di cui all art. 3, comma 3, è assegnato alla segreteria operativa. Art. 5. Oneri finanziari 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa vigenti, apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, o mediante l istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall art. 37 della legge regionale n. 40 del La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi in caso di eventuali assegnazioni da parte dello Stato o di contributi da parte degli enti locali, in ordine alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell Unità d Italia. Art. 6. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 09R0832 Bologna, 4 novembre 2009 ERRANI REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 11. Norme per la protezione dell ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 26 agosto 2009) la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA Art. 1. Finalità ed obiettivi 1. La Regione Abruzzo addotta gli strumenti necessari per la tutela ed il risanamento dell ambiente e per la tutela della salute e dispone in ordine alla bonifica ed allo smaltimento dell amianto in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell impiego dell aminato) ed in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto). 2. Gli obiettivi della presente legge sono: a) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto; b) la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto o materiali contenenti amianto; c) la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l ambiente dall amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione del settore; d) la promozione di inziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto o materiali contenenti amianto ed alla sua corretta gestione. 3. La Giunta regionale, tramite i servizi regionali competenti, coordina tutti gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti. Art. 2. Piano regionale di protezione dell ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto 1. La Giunta ragionale, ai sensi dell art. 10 della legge n. 257/1992, entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, con propri deliberazione, su proposta dell Assessore all ambiente di concerto con l Assessore alla sanità, previo parete congiunto della 4ª Commissione e 5ª Commissione, sentita la Conferenza permanente Regione Autonomie locali, istituita con legge regionale 12 agosto 1998, n 72 (Organizzazione dell esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), approva il «Piano regionale di protezione dall ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto», denominato in seguito PRA. 2. Il PRA è soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE; la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le procedure ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PRA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. - Parte II. 3. Per la redazione del PRA, le Direzioni regionali Ambiente e Sanità, si avvalgono di un Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare la cui composizione e le finalità sono fissati con atto della Giunta regionale su proposta dei Servizi competenti dell Assessorato all Ambiente ed alla Sanità. 4. Il PRA è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di modifiche che dovessero intervenire nella legislazione come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l attuazione dello stesso; per la revisione si applicano le procedure previste per l approvazione. 5. Il PRA è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e si armonizza ai sensi dell art.10 comma 3 della legge n. 257/1992, con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)» e s.m.i.; le disposizioni contenute nel PRA hanno carattere vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fattore di rischio derivante dall amianto. Art. 3. Campo di applicazione e contenuti del PRA 1. Il PRA prevede disposizioni per: a) strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali e stato intenzionalmente aggiunto amianto; 24

25 b) attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione all amianto per i lavoratori; c) attività che contemplano la rilevazione, utilizzazione e la bonifica dell amianto presente in natura e delle pietre verdi e nelle altre situazioni di cui al decreto ministeriale 14 maggio 1996 «Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l amianto, previsti dall art. 5, comma 1, lett. f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto». 2. Il PRA definisce le azioni, indica gli strumenti ed individua le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui all art. l. 3. Il PRA è articolato nei seguenti punti: a) conoscenza complessiva del rischio amianto, attraverso l effettuazione di: 1) aggiornamento del censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto; 2) aggiornamento della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dall amianto attraverso la loro georeferenziazione; 3) aggiornamento della mappatura dei siti regionali interessati da presenza di pietre verdi; 4) acquisizione, tramite INAIL, dell elenco delle imprese che corrispondono o hanno corrisposto il premio assicurativo per la voce «silicosi ed asbestosi»; b) organizzazione presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale dell ARTA (di seguito denominato SIRA). di un Sistema Informativo Territoriale (di seguito denominato SIT), del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura; con apposita delibera della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative del SIT, la gestione dei dati e l accessibilità degli stessi da parte degli organi di vigilanza; c) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e individuazione delle priorità per effettuare la medesima che tengano conto della vigente normativa in materia. Detti criteri contengono altresì: 1) indicazione di particolari procedure per la bonifica e lo smaltimento di materiali contenenti amianto; 2) individuazione di procedure per la gestione della microraccolta; 3) indicazioni in ordine alle condizioni di fruibilità di ambienti, rotabili, natanti, aeromobili e parco automezzi bonificati; 4) definizione di misure di protezione dalla presenza naturale di amianto, ivi comprese quelle relative all importazione di materiale lapideo; 5) indicazione delle modalità di gestione di amianto o materiali contenenti amianto fino alla loro eliminazione o al termine della loro vita utile; d) definizione dei criteri di priorità degli interventi di bonifica, nei casi oggetto di finanziamento o cofinanziamento pubblico, da parte del Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all art. 2, comma 3; e) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, attraverso: 1) la raccolta di dati epidemiologici tramite la competente Direzione Sanità della Regione Abruzzo; 2) l elaborazione delle modalità procedurali della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti ed adozione di specifici orientamenti regionali relativi alle problematiche sanitarie connesse con l esposizione professionale in atto, anche mediante il coordinamento dei servici di vigilanza con i medici competenti; 3) l utilizzo dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi di cui alla decreto della Giunta reionale n del 19 dicembre 2003 sugli effetti neoplastici causati dati esposizione all amianto; 4) la raccolta di dati sanitari ed amministrativi da strutture ospedaliere ed INAIL, relativamente alle patologie amianto correlate; f) definizione di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell ARTA, per uniformare le attività di vigilanza e definirne le priorità su tutto il territorio regionale, attraverso l istituzione di appositi tavoli tecnici da parte delle direzioni regionali competenti. A tal fine deve essere verificata: 1) l organizzazione e la disponibilità di personale rispetto ai preesistenti carichi di lavoro e la dotazione di mezzi e strumenti delle Aziende USL; 2) la dotazione strumentale e di personale dell ARTA, così come espressamente indicato dall Allegato V al decreto ministeriale 14 maggio 1996 e dall art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994; g) definizione di criteri per la realizzazione e l esercizio degli impianti di smaltimento o recupero e l individuazione degli impianti per fronteggiare la domanda di smaltimento, secondo quanto previsto dall art. 2, comma 5, della legge regionale n. 45/2007; h) individuazione degli strumenti per la formazione e l aggiornamento degli operatori delle Aziende USL, dell ARTA e per il rilascio dell abilitazione ai lavoratori delle impeese che effettuano l attività di bonifica e di smaltimento dell amianto; i) l applicazione di specifiche ulteriori sanzioni per l inosservanza di obblighi e divieti previsti dal PRA non individuati dall art. 15 della legge n. 257/1992 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza per il luoghi di lavoro); j) promozione di iniziative di informazione finalizzate alla migliore sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto; k) definizione dei requisiti di cui devono essere in possesso i responsabili individuati al punto 4 a) del decreto ministeriale 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell art. 6, comma 3, e dell art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell impiego dell amianto). 4. Ai fini dell attuaione della presente legge, le definizioni di amianto, materiale contenente amianto e rifiuto contenente amianto, sono definite con il PRA. 5. La Giunta regionale trasmette, entro il 31marzo di ogni anno, alla Commissione consiliare competente, la relazione sullo stato di attuazione del PRA. Art. 4. Rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto 1. In attuazione di quanto stabilito dall art. 1, comma 1, possono essere erogati contributi a fondo perduto ai Comuni per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto. 2. Con deliberazione della Giunta regionale d intesa con il Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all art. 2, comma 3, sono approvati i documenti tecnici e le modalità di attuazione della vigente normativa per le operazioni di cui al comma I Comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dallo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto effettuati in difformità alla vigente normativa. 4. La Giunta regionale può prevederc in attuazione di quanto stabilità dall art. 1, comma 1, contributi da erogare anche a soggetti privati, per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto in opera in edifici adibiti a civile abitazione e relative pertinenze e in edifici o impianti adibiti ad attività artigianali, industriali, commerciali, agricole. 5. I contributi di cui al comma 4, sono concessi per la realizzazione di interventi di rimozione su manufatti contenenti amianto, alle condizioni indicate dal Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all art. 4, comma La Giunta regionale può adottare, con propria deliberazione, con scadenza di norma annuale, un bando pubblico con il quale vengono stabiliti: a) i criteri e le priorità per l ammissione ai contributi; 25

26 b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi; c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento; d) dei criteri per la determinazione dell ammissibilità dei contributi e i termini del bando pubblico per individuare le ditte ai fini del convenzionamento per l espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti beneficiari dei contributi; e) i criteri per l eventuale revoca dei contributi. 7. I fondi possono essere ripartiti tra i Comuni, singoli o associati, che abbiano adottato i necessari documenti in conformità con le modalità di attuazione di cui al comma 2, per rimuovere piccole quatità di amianto, fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile, secondo quanto stabilito nel bando di cui al comma Resta fermo per i Comuni l obbligo di provvedere alla bonifica ed all eventuale ripristino ambientale delle aree oggetto di rimozione di rifiuti, come previsto dalla legge regionale n. 45/2007 e s.m.i. Art. 5. Registri 1. Le Aziende USL territorialmente competenti comunicano, con periodicità annuale alle Direzioni Regionali Ambiente e Sanità della Regione Abruzzo, alle Province cd all ARTA, l aggiornamento dei registri di cui all art. 12, comma 5, della legge n. 257/ È delegata alle Aziende USL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che svolgono le attività di cui all art. 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n Le imprese di cui al comma 2 trasmettono al Dipartimento di Prevenzione dell Azienda USL, nel cui territorio sono state svolte le attività dell impresa, la ralzione di cui all art. 9 della legge n 257/1992; la relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all obbligo di relazione. Art. 6. Obblighi dei proprietari 1. Al fine di aggiornare il censimento dell amianto presente sul territorio regionale, i soggetti pubblici ed i privati proprietari, ove non vi abbaiano già provveduto, sono tenuti a comunicare; a) al SIT la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto negli edifici, impianti o luoghi, ivi compresi i mezzi di trasporto, nei quali essi siano presenti, fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all art. 12, comma 5, della legge n. 257/1992; b) all Azienda USL ed alla Provincia competenti per territorio, la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nei mezzi di trasporto. 2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la tiopologia ed il grado di dettaglio delle informazioni da fornire con le suddette comunicazioni. 3. La comunicazione al SIT è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi di cui all art. 4, comma I soggetti di cui al comma 1 proprietari di immobili nei quali è presente amianto di elevata friabilità di cui alla Tab. I del decreto ministeriale 6 settembre 1994, devono presentare. entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, alla Azienda USL territorialmente competente il piano di bonifica di tali materiali. 5. I soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili contenenti amianto o materiale contenente amianto, entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, devono adempiere agli obblighi di cui al decreto ministeriale 6 settembre Art. 7. Organismi di controllo 1. Con l obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRA. la Giunta regionale si avvale dei seguenti soggetti: a) Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, cui sono affidati compiti di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro; b) ARTA, Centro Regionale di Riferimento Amianto, cui è assegnato il compito di supporto tecnico-analitico; c) Province cui sono assegnati compiti di verifica della gestione dei rifiuti contenenti amianto. Art. 8. Sorveglianza epidemiologica 1. Con deliberazione di Giunta Regionale su proposta dell Assessore alla Sanità d intesa con l Assessore all Ambiente, è istituito un Gruppo di coordinamento che esamina l andamento epidemiologico dei tumori patognonomici o strettamente correlati con l esposizione all amianto. 2. Il Gruppo di coordinamento agisce anche in collegamento con gli enti centrali «Istituto Superiore di Sanità (ISSI) e Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)» e, sulla base dei dati esaminati, formula proposte di intervento, da valutare al fini della programmazione delle attività di controllo. Art. 9. Abrogazione di norme regionali 1. È abrogata la legge regionale 30 agosto 1996, n. 75 (Piano regionale di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto), pubblicata sul BURA n. 30 speciale del 10 settembre Art. 10. Norma finanziaria 1. Per le finalità di cui agli artt. 3 e 4. la Giunta regionale programma annualmente l impiego delle risorse degli interventi di cui alla presente legge, nei limiti dello stanziamento del capitolo di spesa U.P.B , fatta salva la quota destinata alle Province ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e della legge regionale 16 giugno 2006, n. 17. Art. 11. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. 09R0741 L Aquila, 4 agosto 2009 CHIODI 26

27 LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 12. Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 26 agosto 2009) la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA Art. 1. Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2007, n L art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 «Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Loacli» è sostituito dal seguente: «Art. 16. (Norma finanziaria) 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per il 2009 in ,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB L Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all attuazione delle necessarie variazioni al bilancio del Consiglio per l istituzione della relativa UPB.». Art. 2. Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 L art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2007, n 42 «Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie» è sostituito dal seguente: «Art. 10. (Norma finanziaria) 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili per il 2009 in ,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB L Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all attuazione delle necessarie variazione al bilancio del Consiglio per l istituzione della relativa UPB.». Art. 3. Interventi della Regione Abruzzo a sostegno della Fondazione l Abruzzo Risorge Onlus 1. La Regione Abruzzo condivide gli scopi e le attività della «Fondazione l Abruzzo Risorge Onlus» cosi come individuati nell atto costitutivo e nello Statuto della stessa, funzionali ad attuare le iniziative necessarie al rientro nella normalità della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la Regione Abruzzo, assicurando alla popolazione ogni possibile tipo di soccorso e di assistenza anche mediante la fornitura di beni e servizi e gli interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati. 2. Per le finalità di cui al comma 1 il Consiglio Regionale assicura alla «Fondazione l Abruzzo Risorge Onlus» la disponibilità di struttura e personale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Art. 4. Modifica all art. 30 della legge regionale 30 aprile 2009 n All art. 30, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 «Disposizioni finanziane per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)» le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». Art. 5. Proroga contratti per lavori assistiti da contributo regionale 1. Tutti i contratti in essere alla data del 6 aprile 2009, che si riferiscono a lavori di committenza pubblica o privata, assistiti in tutto o in parte in conto capitale o in conto interessi da contributo regionale, possono essere prorogati, ai fini dell ultimazione dei lavori, fino al termine massimo di un anno, dietro esplicita richiesta della stazione appaltante. 2. Il presente articolo si applica ai Comuni: a) interessati dagli eventi sismici della Regione Abruzzo verificatisi a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della Protezione civile, abbiano risentito un intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, ai sensi dell art. 1, comma 2, del testo del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 28 aprile 2009), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77; b) ove si sono verificati casi di immobili privati e/o pubblici danneggiati per i quali vi sia un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata; Comuni così come identificati nell art. 1, comma 3 del testo del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 28 aprile 2009), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77. Art. 6. Modifica all art. 5 della legge regionale 24 marzo 2009 n.4 1. All art. 5, comma 7, della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 «Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali» il periodo «Il divieto di cumulo non vale per gli Amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti» è soppresso. Art. 7. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. 09R0742 L Aquila, 4 agosto 2009 CHIODI 27

28 REGIONE MOLISE REGOLAMENTO REGIONALE 8 settembre 2009, n. 1. Modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita dall art. 7 della legge regionale 1 aprile 2005, n. 9. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 16 settembre 2009) Premesso che: IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO la deliberazione n. 205 del 4 agosto 2009; il seguente regolamento: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMANA Art. 1. Composizione 1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita dall art. 7 della legge regionale 1 aprile 2005, n. 9, di seguito denominata «conferenza», è composta da: a) il Presidente della Conferenza dei Sindaci; b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati; c) i Presidenti delle Comunità montane o loro delegati; d) il Presidente del Tribunale dei diritti del malato; e) tre rappresentanti designati dalle formazioni sociali private regionali, non aventi scopo di lucro, impegnate nel campo dell assistenza sociale e sanitaria, così come previsto dall art. 1, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritte di voto, l Assessore regionale competente in materia di sanità, l Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all ordine del giorno della seduta della conferenza, ovvero i direttori generali competenti nelle stesse materie, nonché il direttore generale dell A.S.Re.M., quando all ordine del giorno sono previsti argomenti di loro interesse. Art. 2. Modalità di costituzione e durata 1. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale all inizio di ciascuna legislatura regionale, entro sessanta giorni dall insediamento del Consiglio regionale e durano in carica per l intera legislatura. 2. La seduta d insediamento della Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed è presieduta, sino all elezione del Presidente, dal Presidente della Conferenza dei Sindaci. Art. 3. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente 1. Il Presidente ed il Vicepresidente della Conferenza sono eletti con unica votazione nella seduta di insediamento. La votazione si svolge a scrutinio segreto con l espressione di un voto singolo. Risultano eletti Presidente e Vicepresidente rispettivamente i primi due che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane d età. 2. Le nomine di cui al comma 1 sono riferite alle persone fisiche che fanno parte della Conferenza; nel caso in cui i componenti eletti Presidente o Vicepresidente della Conferenza cessino di ricoprire la carica indicata all art. 1, comma 1, lettera a), b), c), e d) si procede a nuove elezioni. 3. Al rinnovo si procede, altresì, qualora lo richieda la maggioranza dei componenti la conferenza. Art. 4. Attribuzioni della Conferenza 1. La Conferenza esprime parere nei confronti della Giunta regionale sui seguenti documenti: a) progetto di Piano sanitario regionale; b) proposte di legge e schemi di regolamento in materia sanitaria; c) schemi di atti relativi all integrazione socio-sanitaria; d) accordi con l Università. 2. La Conferenza inoltre: a) fornisce linee di indirizzo per la programmazione strategica dell Azienda sanitaria regionale; b) esprime parere non vincolante sulla risoluzione del contratto con il direttore generale di Azienda ospedaliera e di Azienda sanitaria nei casi previsti dall art. 3 -bis, comma 7, del decreto legislativo n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi di particolare gravità e urgenza la Giunta regionale procede alla risoluzione senza l acquisizione di parere; del provvedimento è data immediata comunicazione alla conferenza; c) esprime parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale; d) esamina problematiche di carattere sanitario o attinenti alla riorganizzazione dei servizi sanitari, che interessino l ambito dell Azienda sanitaria regionale. Art. 5. Modalità di esercizio delle attribuzioni 1. La Conferenza esercita le proprie attribuzioni con le modalità seguenti: a) le osservazioni sul Piano sanitario regionale, ai sensi dell art. 2, comma 2 -ter, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sono espresse con votazione a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dal ricevimento della bozza preliminare. Qualora la conferenza rappresenti, motivandole, particolari esigenze istruttorie, il termine è interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dall acquisizione degli elementi istruttori; b) i pareri di cui al comma 1, lettere b), c) e d), dell art. 4, sono espressi con votazione a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dal ricevimento della bozza preliminare; c) il parere non vincolante circa la risoluzione del contratto con il direttore generale di Azienda ospedaliera e di Azienda sanitaria nei casi previsti dall art. 3 -bis, comma 7, del decreto legislativo n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, è espresso, a maggioranza dei presenti, entro dieci giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale; d) il parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale è espresso, a maggioranza dei presenti, entro quindici giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale. 2. La data di richiesta di parere obbligatorio deve intendersi quella di arrivo e registrazione al protocollo della conferenza la cui tenuta è a cura del segretario verbalizzante. 28

29 Art. 6. Convocazione 1. La Conferenza ha sede presso la Direzione generale V della Giunta regionale, competente in materia di sanità, ed è convocata dal proprio Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l opportunità. La Conferenza è convocata almeno una volta all anno e in ogni caso nelle date necessarie per l espressione delle osservazioni e pareri previsti all art. 4, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest ultimo caso la riunione della conferenza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta. 2. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l ora della riunione, nonché l ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno quarantotto ore prima della riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica. La data e l ora della riunione devono essere comunicate, anche telefonicamente, almeno cinque giorni prima di quello fissato. 3. Al Presidente competono la formazione dell ordine del giorno e la direzione della seduta. Art. 7. Validità delle sedute 1. La Conferenza è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata per il primo giorno successivo, non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti della Conferenza. 2. I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida l adunanza, ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall aula prima delle votazioni. 3. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti. 4. Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per non più di un ora al fine di consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta. Art. 8. Svolgimento delle sedute Votazioni 1. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche. 2. La Conferenza può discutere solo sugli argomenti iscritti all ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all unanimità dai presenti. 3. Su richiesta motivata del Presidente o di un componente, la Conferenza può decidere di invertire l ordine della trattazione degli argomenti in discussione. 4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. ITALO ORMANNI, direttore 5. Non è ammesso il voto per delega. 6. Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone e, altresì, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto. 7. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, due scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti, la cui identità viene riportata a verbale. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l esito. Art. 9. Funzioni di segreteria 1. La Direzione generale V, competente in materia di sanità, organizza le necessarie funzioni di supporto di segreteria ivi compresa la verbalizzazione delle sedute. Art. 10. Organizzazione dei lavori 1. La Conferenza può invitare a discutere degli argomenti all esame qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente dell Azienda sanitaria regionale, della Regione, della Provincia, del Comune, in relazione a professionalità specifiche, ferma restando la loro esclusione durante la fase di decisione. Art. 11. Disposizioni di prima attuazione 1. In sede di prima attuazione, la Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. Per la convocazione si osservano le disposizioni di cui all art. 2. Art. 12. Abrogazioni 1. È abrogato il regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 2 (Regolamento Regionale Modalità di funzionamento della Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria Regionale, istituita con legge regionale 1 aprile 2005, n. 9). Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. 09R0752 Campobasso, 8 settembre 2009 IORIO ALFONSO ANDRIANI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (GU-2010-GUG-017) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 29

30 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso l Agenzia dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, ; presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile sul sito al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina). L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fi no ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici Piazza Verdi 10, Roma fax: editoriale@ipzs.it avendo cura di specifi care nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

31 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*) GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione 132,57) (di cui spese di spedizione 66,28) Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01) Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93) (di cui spese di spedizione 191,46) Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 264,45) (di cui spese di spedizione 132,22) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 309,00 167,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 682,00 357,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI (di cui spese di spedizione 127,00) (di cui spese di spedizione 73,20) GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 39,40) (di cui spese di spedizione 20,60) Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 20% inclusa 1,00 - annuale - semestrale - annuale - semestrale 295,00 162,00 85,00 53,00 RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 Per l estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO ABBONAMENTI UFFICI STATALI Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento * tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

32 * * 2,00

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