Regolamento Comunale per il benessere, la tutela e l adozione dei cani COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI (Prov. di Reggio Calabria)

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1 R E G O L A M E N T O Regolamento Comunale per il benessere, la tutela e l adozione dei cani COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI (Prov. di Reggio Calabria) Regolamento Comunale per il benessere, la tutela e l adozione dei cani A P P R O V A T O C O N D E L I B E R A D I C O N S I G L I O C O M U N A L E N. 3 DEL 02/4/2015 IN VIGORE DAL 06/5/2015

2 INDICE TITOLO I - BENESSERE E TUTELA DEI CANI Art. 1 - Riferimenti normativi Art. 2 - Oggetto Art. 3 - Principi generali Art. 4 - Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento Art. 5 - Obbligo di guinzaglio e di museruola Art. 6 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide Art. 7 - Tutela del patrimonio pubblico Art. 8 - Aree riservate Art. 9 - Detenzione all interno di abitazione e di aree private Art Accesso negli esercizi pubblici Art Obblighi e divieti vari Art Obblighi in caso di fuga, si scomparsa e di rinvenimento Art Divieto di abbandono Art Cani randagi Art Tutela dell aggressività dei cani Art Disposizioni transitorie Art Sanzioni e vigilanza TITOLO II- ADOZIONE DEI CANI Art Finalità adozione Art Requisiti per l adozione Art Modalità di adozione Art Incentivi per l affidatario Art Controlli e revoca dell adozione Art Inadempienze Art Applicazione delle norme del Titolo I Art Adozioni a distanza Art Pubblicità e sensibilizzazione Art Art Entrata in vigore Norme finali Allegato A - Allegato B - Schema di domanda per adozione cane/scheda dati informativi richiedente adozione Scheda di affido cane 2

3 TITOLO I - BENESSERE E TUTELA DEI CANI Art. 1 - Riferimenti normativi 1. Il presente regolamento è stato redatto in conformità ai seguenti riferimenti normativi: - D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria; - Art. 161, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987; - L. 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali d affezione e prevenzione del randagismo; - Ministero della Sanità Circ n. 5 Attuazione della L. 14 agosto 1991, n Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 2001, n. 144; - D.P.C.M. 28 febbraio 2003 Recepimento dell accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-terapy; - Ordinanza contigibile ed urgente del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2008, concernente misure per l identificazione e la registrazione della popolazione canina, e ordinanze successive; - Ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell incolumità pubblica dall aggressione dei cani, e ordinanze successive; - Ordinanza Ministero della Salute 6/8/2013 (G.U. 6/9/2013 n. 209) Ordinanza contigibile ed urgente concernente la tutela dell incolumità pubblica dall aggressione dei cani; - Artt. 638, 650, 672 e 727 del Codice Penale; - Legge Regionale 41/90 Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali; - Legge Regionale 4/2000 Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 141 recante: Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali; - D.P.G.R. 197/2012 Razionalizzazione degli intereventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della Regione Calabria. Obiettivo SVET. Art. 2 - Oggetto 1. Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio comunale e di favorire la corretta convivenza tra l uomo ed i predetti animali, disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all ambiente e prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore. 2. Il regolamento non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di polizia ed alla protezione civile, nonché a quelli al servizio delle persone ipovedenti o comunque con disabilità. Art. 3 - Principi generali 1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del benessere dell animale e dei suoi cuccioli, e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto delle necessità degli stessi. In particolare è tenuto a: - impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e atti crudeli, - rifornirlo di cibo e acqua sufficienti per quantità e tempistica; - assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico; - consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico; - prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; - garantire la tutela di terzi da aggressioni; - assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell animale. 3

4 2. Il proprietario o detentore è responsabile del controllo e della conduzione dell animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni causati dall animale, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso. 3. Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell animale. 4. Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite. 5. Il presente regolamento si applica anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore. Art. 4 - Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento 1. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalle norme nazionali e/o regionali, l identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l utilizzo del metodo del microchip. 2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla identificazione dell animale entro 30 giorni ed alla registrazione dello stesso presso l anagrafe canina dell A.S.P di Reggio Calabria. 3. In caso di nascita di cucciolate, i proprietari o detentori dell animale madre devono provvedere, entro 90 giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell apposito ufficio preposto alla gestione dell anagrafe canina dell A.S.P di Reggio Calabria. 4. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio. 5. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare per iscritto all A.S.P. di Reggio Calabria Anagrafe Canina: a) la morte dell animale, entro 3 giorni dall evento, onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata; in alternativa, può essere segnalata la morte del cane, allegando il certificato del medico veterinario e quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell animale entro 15 giorni dall evento; b) la cessione a qualsiasi titolo dell animale, entro i 15 giorni successivi al fatto, comunicando le generalità del nuovo proprietario; c) la variazione di residenza. Art. 5 - Obbligo di guinzaglio e di museruola 1. Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, è fatto obbligo al detentore di cani: a) di accompagnare o far accompagnare sempre l animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso; b) di tenere l animale, anche se di piccola taglia, sempre al guinzaglio e di avere al seguito idonea museruola, da applicare all animale in caso di rischio per l incolumità di persone o altri animali, o in caso di richiesta da parte delle competenti autorità; c) di avere l animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. 2. Nelle aree e luoghi di cui al comma 1, se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a metri 0,50 per cani di grossa taglia, e a metri 1,50 per cani di media e piccola taglia. 3. Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo: - i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie; - i cani da caccia, quando vengono utilizzati per l esercizio venatorio o nelle apposite aree di addestramento; 4

5 - i cani delle forze di polizia e delle organizzazioni di soccorso quando vengono utilizzati per servizio. Art. 6 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide 1. Nelle aree di cui all articolo 4, chi accompagna il cane è sempre tenuto a: a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall animale, smaltendole nei contenitori per la frazione umida dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili biodegradabili; b) avere al seguito idoneo materiale/strumento per la raccolta (paletta o altra idonea attrezzatura) nonché gli involucri di cui alla lettera a). Tale materiale deve essere esibito, a richiesta degli agenti addetti al controllo. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti. Art. 7 - Tutela del patrimonio pubblico 1. Gli accompagnatori di cani hanno l obbligo di vigilare affinché l animale non danneggi in qualsiasi modo l integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o qualsiasi altro bene di proprietà pubblica. Art. 8 - Aree riservate 1. Nelle aree verdi pubbliche di proprietà comunale, recintate e segnalate, destinate appositamente alla frequentazione dei cani e nelle quali non vige l obbligo di tenere l animale al guinzaglio, la persona che lo accompagna ha l obbligo di tenerlo sempre sotto controllo visivo e di munirlo di museruola soprattutto se sono presenti altri cani, salva diversa segnalazione in loco. Art. 9 - Detenzione all interno di abitazione e di aree private 1. I cani devono essere riforniti dell acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia. 2. Se tenuti all interno di abitazioni devono essere rispettati i regolamenti condominiali. È fatto comunque divieto di lasciare i cani su terrazze, balconi o di isolarli in locali chiusi per più di 12 ore consecutive, ancorché muniti di riparo e acqua. 3. Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, etc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto. I cani, all interno di dette aree, qualora non recintate, devono essere tenuti a catena. La stessa deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a metri 5,00 e tale comunque da consentire all animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l acqua ed il cibo e nello stesso tempo impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche. 4. In alternativa alla catena, i cani possono essere tenuti in apposito spazio recintato, adeguato alla razza ed alla mole dell animale, che risulti delimitato almeno su un lato con rete metallica o cancellata. La perimetrazione deve avere altezza da terra di almeno metri 1,00 per cani di piccola taglia, metri 1,20 per cani di taglia media e metri 1,80 per cani di grande taglia e non deve risultare facilmente scavalcabile. 5. La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l animale possa uscire autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso. 6. In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso Presidio dell A.S.P. di Reggio Calabria, con spese di mantenimento a carico del proprietario. 5

6 Art Accesso negli esercizi pubblici 1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 3, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, salvo quelli per cui è previsto specifico divieto ai sensi delle norme esistenti in materia o dell esercente del locale. 2. I gestori degli esercizi che non ammettono cani al proprio interno hanno l obbligo di segnalarlo con apposito cartello all ingresso del locale. 3. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio, munendo l animale di museruola ed avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6. Art Obblighi e divieti vari 1. È vietato: - tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell auto; - tenere cani chiusi all interno dell abitacolo di veicoli esposti al sole; - condurre cani al guinzaglio durante la guida di veicoli; - l impiego di collari a nodo scorsoio o di collari con aculei interni; - l impiego di dispositivi a scarica elettrica. 2. Il proprietario o detentore, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, ha l obbligo di curare che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. 3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di cani di grossa e media taglia. Quelli di piccola taglia sono ammessi a condizione che vengano custoditi in apposito trasportino con fondo impermeabile e l animale non superi i 12 Kg. 4. Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani. Il divieto dovrà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi. Art Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento 1. Il proprietario o detentore ha l obbligo di denunciare per iscritto all ufficio Anagrafe Canina dell A.S.P. di Reggio Calabria ed al Comando di Polizia Locale la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, entro 5 giorni dal momento in cui tale evento è stato rilevato. 2. La sottrazione del cane da parte di terzi furto deve essere segnalata all ufficio Anagrafe Canina dell A.S.P. di Reggio Calabria, allegando copia della denuncia alla Polizia Giudiziaria. 3. Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario. 4. Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall animale fuggito. 5. Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Locale. Art Divieto di abbandono 1. Ai proprietari o detentori di cani, è fatto divieto di abbandonare l animale. 2. È equiparato all abbandono il mancato ritiro entro 3 giorni dalla notifica dell avvenuto ritrovamento dell animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento, ai sensi del comma 1 del precedente articolo. 3. Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui al precedente comma, o randagi catturati, possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento (si veda titolo II adozione dei Cani) o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico. 6

7 Art Cani randagi La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini all A.S.P. di Reggio Calabria - Anagrafe Canina e al Comando di Polizia Locale. Art Tutela dell aggressività dei cani 1. Ai fini della tutela delle persone dall aggressione dei cani, si applica la normativa nazionale vigente. 2. Il Servizio Veterinario che gestisce l anagrafe canina provvede a comunicare alla Polizia Locale i nominativi dei proprietari di cani identificati come impegnativi. La Polizia Locale effettua periodici controlli nei luoghi in cui tali cani sono tenuti, per la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, nonché delle misure di prevenzione stabilite dal Servizio Veterinario dell A.S.P. di Reggio Calabria. 3. I proprietari o detentori di cani identificati come impegnativi nel registro tenuto dal competente A.S.P. di Reggio Calabria e dalla normativa vigente, hanno altresì l obbligo di tenere tali animali, se all aperto, in apposito recinto con le seguenti prescrizioni, fatta salva diversa o ulteriore prescrizione disposta dal Servizio Veterinario: a) il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno metri 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno; b) la dimensione delle maglie della rete deve essere tale da non consentire l introduzione delle mani, in particolar modo quelle dei bambini; c) il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell animale al momento dell accesso da parte del proprietario per l accudimento dello stesso; d) il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave. Art Disposizioni transitorie 1. Chi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta proprietario o possessore di cani detenuti nelle aree di cui al precedente articolo 9, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni dello stesso articolo entro 6 (sei) mesi, salvo diverso termine imposto con apposita ordinanza del Sindaco. Art. 17 Sanzioni e vigilanza 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell articolo 7- bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono punite con sanzione amministrativa. 2. L importo delle sanzioni sarà stabilito successivamente con deliberazione della Giunta Comunale e verrà adeguato regolarmente alle disposizioni di legge vigenti. 3. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. L Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti. 7

8 TITOLO II- ADOZIONE DEI CANI Art Finalità adozione 1. L adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale è finalizzata a far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero con il duplice risultato di: migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività. 2. Tali azioni saranno attuate dal Comune di Motta San Giovanni in collaborazione con il Servizio Veterinario dell A.S.P. di Reggio Calabria, i canili convenzionati e le associazioni di volontariato. Art Requisiti per l adozione 1. I cani randagi catturati sul territorio di Motta San Giovanni e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario: 1) compimento del diciottesimo anno di età; 2) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie; 3) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare; 4) consenso a far visionare il cane dopo l adozione, anche senza preavviso, agli agenti di Polizia Municipale, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell animale. Art Modalità di adozione 1. Tutti i cani randagi accalappiati nel Comune di Motta San Giovanni ed ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati, decorsi almeno 30 giorni dal ricovero presso la struttura, dai privati che ne facciano richiesta. 2. Gli interessati all adozione di un cane dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Motta San Giovanni con la quale ne richiedono l affidamento, come da modello allegato (allegato A) al presente regolamento, completo dei dati informativi del richiedente insieme alla fotocopia del documento d identità o altro documento equipollente dell affidatario. 3. In caso di valutazione positiva, il Comune rilascia al richiedente l autorizzazione a recarsi presso la struttura convenzionata per l adozione del cane. È consentita l adozione di un solo cane per nucleo familiare. 4. L affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi, redatta secondo il modello allegato (Allegato B) al presente regolamento che dovrà poi essere trasmesso all A.S.P. di Reggio Calabria Servizio Veterinario a cura degli uffici competenti. Il modello dovrà essere allegato all atto di adozione del quale ne fa parte integrante e sostanziale. 5. La struttura convenzionata identifica il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip. Tale documentazione, allegata all autorizzazione, è consegnata all Ufficio di Polizia Municipale del Comune, che provvede in cinque giorni a rilasciare il nulla osta per il ritiro del cane dalla struttura. 6. Prima della consegna al richiedente, il cane è sottoposto ad accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal medico veterinario convenzionato con l A.S.P. e/o della struttura ospitante (canile). 7. Il cane adottato passa nella proprietà dell adottante con relativa iscrizione all anagrafe canina. 8

9 Art Incentivi per l affidatario 1. A chi adotta un cane randagio, custodito presso il canile convenzionato con il Comune di Motta San Giovanni, è riconosciuto un contributo economico, per il primo anno di adozione, da determinare annualmente con atto deliberativo di Giunta. 2. Il contributo sarà erogato in due rate semestrali posticipate previa verifica, da parte degli agenti di Polizia Municipale, della permanenza in vita e delle buone condizioni di salute e di mantenimento del cane. Art Controlli e revoca dell adozione 1. L affidatario, al fine di garantire il buono stato di salute dell animale, ha l obbligo di sottoporlo a controlli che ne attestino il buono stato di salute presso le competenti A.S.P. territoriali, almeno a cadenza annuale, durante il primo e i successivi anni di affido. 2. Nel caso di accertamento del maltrattamento dell animale, il veterinario lo comunica tempestivamente all Ufficio di Polizia Municipale, che provvede ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e ad attivare il procedimento amministrativo per la revoca dell adozione e dispone il ricovero del cane presso la struttura convenzionata. Art. 23 Inadempienze 1. La Polizia Municipale può, in ogni momento, verificare le condizioni di mantenimento del cane. 2. In caso di accertata inadempienza all obbligo di custodire e mantenere il cane in buone condizioni e di sottoporlo a controllo semestrale presso la competente A.S.P. territoriale, nonché in caso di cessione non autorizzata dell animale, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto. Art Applicazione delle norme del Titolo I 1. Ai cani randagi ricevuti in adozione e ai relativi detentori si applicano tutte le norme contenute al titolo I del presente regolamento denominato Benessere e tutela dei cani. Art Adozioni a distanza 1. L adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato. 2. Il contributo mensile e/o annuale dovrà coprire le spese di alimentazione dell animale per il periodo richiesto. 3. Nel caso in cui due o più persone abbiano adottato a distanza lo stesso cane e la somma ricavata dalle donazioni dovesse superare il costo del loro mantenimento, le eccedenze verranno utilizzate per pagare la pensione di un altro cane. 4. L adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.). Art Pubblicità e sensibilizzazione 1. L Amministrazione Comunale, al fine di sensibilizzare la cittadinanza all adozione dei cani randagi, potrà adottare tutte le forme di pubblicità ritenute idonee a favorire l affidamento dei cani ricoverati presso il canile convenzionato. 2. Nel sito internet del Comune è obbligatorio individuare un apposito link dove verranno pubblicate modalità e condizioni per procedere all adozione dei cani randagi, nonché le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati. 9

10 Art Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva. Art. 28 Norme finali 1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento e nei suoi allegati si rimanda a prescrizioni, vincilo, limitazioni ed obblighi della normativa nazionale e/o regionale tempo per tempo vigente ALLEGATO A SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE/SCHEDA DATI INFORMATIVI RICHIEDENTE ADOZIONE SCHEMA DI DOMANDA PER ADOZIONE CANE Al Comune di Motta San Giovanni Io sottoscritt_ nat_...a..il.., residente in Via.n..., cod. fisc. CHIEDO di adottare un cane attualmente ricoverato presso il canile convenzionato con il Comune di Motta San Giovanni, tra quelli di proprietà del Comune di Motta San Giovanni; mi impegno al corretto trattamento del cane, mantenendolo presso la mia residenza o al seguente domicilio., non cedendolo ad altri senza previa segnalazione dell Ufficio Vigilanza del Comune; comunico inoltre che in caso di accoglimento della domanda desidero ricevere il contributo previsto dal presente regolamento, con accredito ; mi impegno a comunicare l eventuale smarrimento o decesso del cane al competente servizio Veterinario dell A.S.P. di Reggio Calabria; accetto le norme contenute nel Regolamento e in particolare mi rendo disponibile a che gli incaricati del Comune i dell A.S.P. effettuino controlli presso la mia residenza o domicilio per verificare lo stato di salute del cane., lì FIRMA (contenendo l istanza di dichiarazione d impegno, alla stessa va allegata copia di un documento di identità valido) SCHEDA DATI INFORMATIVI RICHIEDENTE ADOZIONE Possiede attualmente altri cani in casa? SI NO Se si di quale razza? Nel passato ha posseduto cani? SI NO 10

11 Se si di quale razza? È molto tempo che aveva progettato l adozione di un cane? L incentivo offerto l ha aiutata nella decisione? SI NO Quante persone compongono il suo nucleo familiare? Ci sono dei bambini? SI NO Per quale motivo ha deciso di adottare un cane? (compagnia, caccia, guardia, altro) Dove pensa di ospitare il cane una volta adottato? ALLEGATO B SCHEDA DI AFFIDO CANE (da compilare a cura del responsabile della struttura) Nr. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL ANIMALE: RAZZA TAGLIA SESSO MANTELLO COLORE ETÀ (APPROSSIMATIVA) NUMERO MICROCHIP DICHIARAZIONE Io sottoscritt_ nat_...a..il.., residente in Via.n..., cod. fisc., identificato con documento di riconoscimento.., nr.. rilasciato da.. in data.., in qualità di affidatario dell animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio... e a non cederlo se non previa segnalazione dell Ufficio Vigilanza del Comune e passaggio di proprietà all A.S.P. competente. Si impegna altresì a dichiararne lo smarrimento o il decesso dell animale e a mostrare l animale affidato all uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell A.S.P. competente e dal Comune. Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l affidamento di cani ospiti del canile convenzionato con il Comune e si impegna a rispettare le norme in esso contenute. Il Responsabile della Struttura Il Responsabile dell Ufficio Anagrafe L affidatario del cane 11

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