Anno Scolastico 2015/2016. D.S. Prof. ing. Antonino Morfea. D.l.g. 81/ /2009 e D.M. 20/12/2012 e s. i D.L.107/2015

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1 Anno Scolastico 2015/2016 D.S. Prof. ing. Antonino Morfea D.l.g. 81/ /2009 e D.M. 20/12/2012 e s. i D.L.107/ Corso di aggiornamento e formazione sulle mansioni e sicurezza nella Scuola responsabilità educativa e formativa I SOGGETTI DEL SISTEMA DÌ PREVENZIONE AZIENDALE II Parte Informatore Formatore RSPP Esterno Prof. arch. Nicodemo Mazzone Informatore RSPP Interno Prof. La prevenzione medica Sorveglianza sanitaria E costituita dall insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa. La sorveglianza sanitaria, quindi, non è solo costituita dalle visite mediche ma di tutte le attività espletate dal Medico competente finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2 1

2 Sorveglianza sanitaria Art. 41 D. Lgs. 81/08 EFFETTUATA DAL MEDICO COMPETENTE E COMPRENDE: a) visita medica preventiva intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 3 Medico competente Definizione Art. 2 D.Lgs. 81/2008 Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08. Il medico competente deve partecipare al programma E.C.M. Educazione continua in medicina con programma triennale. L attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 4 2

3 Medico competente Requisiti Art. 38 D.Lgs. 09/04/08, n 81 Medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e in psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro Autorizzazione di cui all art. 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n.277; Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. I compiti del medico competente Art. 25 D. Lgs. 81/08 COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E RSPP Alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria. Alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. All attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza All organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale. 6 3

4 I compiti del medico competente Art. 25 D. Lgs. 81/08 7 CONTROLLI SANITARI Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale; Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione I compiti del medico competente Art. 25 D. Lgs. 81/08 INFORMAZIONI E RELAZIONI Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Comunica per iscritto, mediante la redazione di una relazione sanitaria, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. 8 4

5 I compiti del medico competente Art. 25 D. Lgs. 81/08 AMBIENTI DI LAVORO Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. Partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Invia all ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti alla cessazione del rapporto di lavoro Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei propri titoli abilitativi e requisiti, al Ministero della salute. 9 La valutazione dei rischi Ed il medico competente Collaborazione con il datore di lavoro Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento di valutazione in collaborazione con: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione il medico competente, nei casi di cui è prevista la sorveglianza sanitaria 10 5

6 La valutazione dei rischi Ed il medico competente RUOLO IMPORTANTE Il medico competente, ferma restando la responsabilità primaria del datore di lavoro, ha un ruolo importante (ed obbligatorio) quale protagonista, assieme al RSPP, nella valutazione dei rischi e nella redazione del Documento allorquando è prevista la sorveglianza sanitaria. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 11 Sorveglianza sanitaria Nella valutazione dei rischi CASI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 Movimentazione manuale dei carichi Videoterminali Rumore Vibrazioni Campi elettromagnetici Radiazioni ottiche Agenti chimici pericolosi Agenti cancerogeni e mutageni Amianto Agenti biologici 12 6

7 Serietà e correttezza Una firma responsabile La cattiva abitudine di presentare il Documento della Valutazione dei Rischi già redatto e compilato alla firma del medico competente è un atto da rifiutare in quanto: Scorretto, contrario alla legge e alla deontologia del medico del lavoro La firma in calce al Documento della Valutazione dei Rischi attesta che il medico competente approva e condivide sia i criteri sia i risultati della valutazione e, di fatto, ne condivide strumenti, adempimenti, procedure e responsabilità 13 Il Protocollo Sanitario Art. 41 D. Lgs. 81/08 COMPITO DEL MEDICO COMPETENTE Gli accertamenti preventivi e periodici devono essere organizzati dal medico competente secondo un protocollo sanitario organizzato e definito dal medico che si avvale di Linee Guida emanate da istituzioni pubbliche e associazioni scientifiche Il protocollo Sanitario indica le tipologie delle visite mediche da eseguirsi e la loro periodicità. Gli esiti della visita medica devono essere allegati ad una specifica cartella sanitaria secondo il modello previsto dall art. 54 del D.Lgs. 81/

8 Medico competente Art. 41 D. Lgs. 81/08 VISITE MEDICHE E GIUDIZIO DI IDONEITA La sorveglianza sanitaria non si esaurisce nella tradizionale visita preventiva e periodica ma presenta un quadro più articolato e definito la cui finalità è formulato dal medico competente in giudizio di idoneità che, in base alla mansione specifica, deve esprimere: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 15 Medico competente Art. 41 D. Lgs. 81/08 FORMULAZIONE DEL PARERE Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Dei giudizi di idoneità/non idoneità il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Il destinatario delle prescrizioni è il lavoratore e non il datore di lavoro. Le eventuali prescrizione debbono riferirsi ad azioni o comportamenti che il lavoratore deve adottare. Il medico del lavoro spetta però il compito di indicare al datore di lavoro, ove tecnicamente possibile, misure di tutela specifiche per i lavoratori. Miglioramenti tecnici, aspetti ergonomici, DPI, formazione, ecc. 16 8

9 17 Il Rappresentante dei Lavoratori Rls 18 INNOVAZIONE Rappresenta una delle principali novità della nuova disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro. I lavoratori verificano, tramite il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), le applicazioni e le misure di sicurezza. PARTECIPAZIONE Agevola la partecipazione attiva dei lavoratori come protagonisti Vigila sull attuazione delle misure di sicurezza Partecipa al processo del miglioramento 9

10 Rappresentante dei Lavoratori Riferimento per i lavoratori ATTI E DOCUMENTI Informazioni su tutti i rischi aziendali Richiede copia del Documento della Valutazione dei Rischi Richiede copia del Registro Infortuni Riceve le informazioni provenienti dagli organismi di vigilanza SENZA ALCUN PREGIUDIZIO Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell incarico Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. 19 Rappresentante dei lavoratori (RLS) Definizione e nomine Art D.Lgs. 09/04/08, n 81 Persona eletta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro Aziende fino 15 lavoratori : viene eletto dai lavoratori o è individuato per più aziende nell ambito territoriale Aziende con più di 15 lavoratori: Eletto dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda 1 RLS ogni 200 lavoratori 3 RLS da 201 a 1000 lavoratori 6 oltre i 1000 lavoratori 10

11 Quanti R.L.S. Elezioni e nomine R.L.S. IN TUTTE LE AZIENDE Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 21 Giornata nazionale per le elezioni R.L.S. IN TUTTE LE AZIENDE L elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro CORSO DI FORMAZIONE Dopo l elezione deve partecipare ad un apposito corso di formazione di 32 ore 22 11

12 Corso di Formazione per R.L.S. CONTENUTI MINIMI DEI CORSI a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. 23 Corso di Formazione per R.L.S. DURATA ED AGGIORNAMENTO La durata minima dei corsi è di 32 ore: 20 ore sugli argomenti minimi di cui alla figura precedente 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate Verifica finale di apprendimento. L aggiornamento periodico obbligatorio, disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale, non può essere inferiore ai seguenti parametri: 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori

13 Rappresentante dei lavoratori (RLS) Attribuzioni Art. 50 D.Lgs. 09/04/08, n 81 Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni E consultato riguardo alla valutazione dei rischi E consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi Riceve una particolare formazione riguardo i rischi specifici presenti (Art. 37 D.Lgs. 81/2008) Rappresentante dei lavoratori territoriale RLST Art. 48 D.Lgs. 09/04/08, n 81 RLS individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto di competenza Esercita le competenze del RLS nelle unità produttive di competenza dove non sia stato nominato Ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza Le modalità di elezione o designazione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, o individuate con decreto del Ministro del lavoro. 13

14 Rappresentante Territoriale INCOMPATIBILITA L esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l esercizio di altre funzioni sindacali operative. COMUNICAZIONE L organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di sostegno alla PMI (Inail) comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale. 27 Corso di Formazione per R.L.S.T. CONTENUTI MINIMI DEI CORSI E AGGIORNAMENTO Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Il percorso formativo deve essere di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale

15 Rappresentante di sito produttivo R.L.S.S.P. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a)i porti, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima b)centri intermodali di trasporto; c)impianti siderurgici; d) cantieri con almeno uomini-giorno; e)contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell area superiore a Aggiornato al D.M. 20/12/

16 La gestione delle emergenze Obblighi del datore di lavoro - dirigente 31 Art. 43 D. Lgs. 81/08 a) Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell emergenza. b) Designa i lavoratori incaricati. c) Informa i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte d) Programma gli interventi, prende i provvedimenti dà istruzioni operative. e) Adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore possa operare in situazioni di emergenza La gestione delle emergenze Obblighi dei lavoratori Art. 43 D. Lgs. 81/08 I lavoratori designati quali Incaricati al Pronto Soccorso o alla Prevenzione Incendi NON POSSONO se non per un giustificato motivo rifiutare la designazione 32 16

17 La gestione delle emergenze La formazione specifica Art. 43 D. Lgs. 81/08 La designazione preventiva si trasforma in incarico vero e proprio solo dopo la partecipazione ad un apposito corso di formazione.. 33 Il Primo soccorso Obblighi del datore di lavoro - dirigente Art. 45 Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati

18 Pronto Soccorso Aziendale DM 15 Luglio 2003, n. 388 CARATTERISTICHE MINIME Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 stabilisce le disposizioni per l organizzazione del pronto soccorso aziendale. (G.U. 3 febbraio 2004) Le aziende, in base alla tipologia del lavoro svolto e dei fattori di rischio sono classificate in tre categorie. 35 Il Primo soccorso DM 15 Luglio 2003, n. 388 Gruppo A I) Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari,aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo,aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiori a quattro (desumibili da statistiche INAIL) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura 36 18

19 Il Primo soccorso DM 15 Luglio 2003, n. 388 Gruppo B e C B) Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A C) Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A 37 Il Primo soccorso Organizzazione pronto soccorso Art. 2 Aziende di GRUPPO A e B: Il Datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: Cassetta pronto soccorso presso ciascun luogo di lavoro contenente la dotazione minima (allegato I) Mezzo di comunicazione idoneo ad allertare rapidamente il sistema sanitario Nazionale Aziende di GRUPPO C: Il Datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: Pacchetto di medicazione presso ciascun luogo di lavoro contenente la dotazione minima (allegato II) Mezzo di comunicazione idoneo ad allertare rapidamente il sistema sanitario Nazionale 38 19

20 Il Primo soccorso Cassetta pronto soccorso Aziende di GRUPPO A e B: Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 39 Dotazione minima Il Primo soccorso Pacchetto medicazione Dotazione minima Aziende di GRUPPO C: Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza 40 20

21 Il Primo soccorso Formazione informazione INFORMAZIONE Tutti i lavoratori INCARICATI Designazione di uno o più lavoratori Frequenza corso teorico-pratico La designazione non può essere rifiutata, se non per giustificato motivo Formazione e contenuti Aziende gruppo A: ore 16 contenuti allegato III DM 15/07/03,n. 388 Aziende gruppo B e C: ore 12 contenuti allegato IIII DM 15/07/03,n Squadra di primo soccorso Definizione ed obblighi Art. 45 D.Lgs. 81/08 Lavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori Gli addetti al PS vengono istruiti per il rischio specifico sia dal punto di vista teorico che pratico Scopo: Assicurare, immediatamente, i soccorsi d urgenza ai lavoratori infortunati 21

22 Corso di formazione classe A B C ore teoria ore pratica ore totali Primo soccorso in azienda Informazione e Formazione INCARICATI / LAVORATORI Solo i lavoratori incaricati designati dal Datore di lavoro assumendo il ruolo di ADDETTI e devono frequentare un apposito corso di Pronto soccorso Tutti gli altri lavoratori devono conoscere le procedure che riguardano il pronto soccorso attraverso una idonea informazione 22

23 Primo soccorso in azienda Rapporto con il sistema sanitario La designazione dei lavoratori e la frequenza al corso non assolve a tutti i compiti previsti. Il Datore di lavoro deve garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria a livello territoriale. 45 Emergenze in azienda Prevenzione incendi D. Lgs. 81/08 - D.M. 20/12/2012 La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell ambiente. Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l incolumità dei lavoratori

24 Prevenzione degli incendi Obblighi del datore di lavoro - dirigente LOTTA CONTRO GLI INCENDI In ogni azienda si organizza la prevenzione contro gli incendi che consiste nelle misure intese ad evitare l insorgere di un incendio nonchè i metodi di controllo, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature. Lo scopo della prevenzione è quello della sicurezza primaria che riguarda l incolumità delle persone e poi la riduzione delle perdite materiali e di beni. 47 Prevenzione degli incendi Obblighi del datore di lavoro - dirigente D. Lgs. 81/08 D.M. 20/12/2012 1) misure intese ad evitare l insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche specifiche ed i requisiti del personale addetto e la sua formazione

25 Squadra prevenzione incendi Definizione ed obblighi Art. 46 D.Lgs. 81/08 Lavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori Gli addetti alla prevenzione incendi vengono istruiti con un corso teorico pratico a seconda del tipo di rischio presente nell azienda Scopo: Intervenire in caso di un principio d incendio con idonei dispositivi (Estintori) Squadra prevenzione incendi Corso di formazione INCARICATI ANTINCENDIO Il D.M. 10 marzo 1998 Determina le modalità per lo svolgimento dei compiti e dei corsi dei lavoratori incaricati la cui durata varia in base al rischio presente in azienda. Rischio basso medio alto ore

26 Le procedure in caso di incendio Il piano delle emergenze DECRETO 10 MARZO 1998 D.M. 20/12/2012 In tutti i luoghi di lavoro deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli: a)le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b)le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro da parte dei lavoratori e dalle altre persone presenti; c)le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco; d)specifiche misure per assistere le persone disabili. 51 Le procedure in caso di incendio Esercitazione antincendio 52 DECRETO 10 MARZO 1998 Nei luoghi di lavoro i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nel: - percorrere le vie di uscita - identificare le porte resistenti al fuoco; - identificare la posizione dei dispositivi di allarme e delle attrezzature (presidi). 26

27 Squadra evacuazione studenti e lavoratori Definizione ed obblighi Lavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori Gli addetti all evacuazione ed emergenza vengono istruiti con un corso teorico pratico a seconda del tipo di rischio presente nell azienda (Scuola) 54 27

28 I Progettisti Art. 22 D.Lgs. 81/08 OBBLIGHI I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. 55 I Fabbricanti ed i fornitori Art. 23 D.Lgs. 81/08 OBBLIGHI Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione

29 Gli installatori Art. 24 D.Lgs. 81/08 OBBLIGHI Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. 57 Obblighi generali D.Lgs. 81/08 COSTRUTTORI - COMMERCIANTI E vietata la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere nonché l installazione di impianti che non siano rispondenti alle norme di sicurezza ed ai regolamenti. Il fabbricante che non osserva queste norme non esonera dalla responsabilità i datori di lavoro che abbiano acquistato o noleggiato tali attrezzature dandole in uso ai propri dipendenti. Le responsabilità sono duplici: a)costruttore,venditore che ha venduto, noleggiato, una macchina insicura b)datore di lavoro che ha introdotto la macchina insicura nelle proprie attività lavorative 58 29

30 Controllo di conformità Sentenze CORTE DI CASSAZIONE 16 maggio 2002 E obbligo del datore di lavoro di controllare la conformità alle leggi antinfortunistiche delle macchine poste in uso, ancorché provenienti da qualificato fabbricante. 59 CORTE DI CASSAZIONE 9 maggio 2000 Le eventuali assicurazioni di efficienza sotto il profilo antinfortunistico, formulate dal costruttore (compresa la marcatura CE che, spesso, è una semplice autocertificazione) non sono idonee a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro. Lavoratore Autonomo Caratteristiche peculiari CARATTERISITICHE Assenza rapporto di lavoro committente-datore di lavoro impresa appaltatrice Competenza sufficiente per la realizzazione dell opera o per l effettuazione del servizio NEI CANTIERI EDILI Utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge Utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto per legge Si adeguano alle disposizioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza 60 30

31 Anno Scolastico 2015/2016 D.S. Prof. ing. Antonino Morfea D.l.g. 81/ /2009 e D.M. 20/12/2012 e s.i. D.L. 107/2015 Grazie per l attenzione Fine II Parte Informatore Formatore RSPP Esterno Prof. arch. Nicodemo Mazzone RSPP Interno Prof

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