COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO Provincia di Reggio Emilia

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1 COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO Provincia di Reggio Emilia ORIGINALE DELIBERAZIONE N. 56 CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL RUE AI SENSI DELL'ART. 2 E ART. 3 DELL'"ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2-BIS E 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2013" APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA N. 922 DEL 28/06/2017 E DELL'ART.4 COMMA 1-TER DEL DPR 380/ APPROVAZIONE L anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione. SINDACO PRESIDENTE Casali Paola CONSIGLIERI: Maisto Gennaro Consigliere assente Lusetti Mila Consigliere Gatti Corrado Consigliere Conti Eleonora Consigliere Morabito Roberto Consigliere Lusuardi Nicoletta Consigliere Bassoli Meris Consigliere Mazzola Paolo Consigliere Paoli Gianluca Consigliere Artioli Marco Consigliere assente Corradini Emerio Consigliere Caffarri Ettore Consigliere Assessore non consigliere Presenti n. 11 Assenti n. 2 Pezzi Fabio Bertoldi Mara Giroldi Mattia Raimondi Nicola Partecipa alla seduta il Vice Segretario Ficarelli Angela il quale provvede alla redazione del verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Casali Paola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sono nominati Scrutatori i Consiglieri Gatti Corrado, Mazzola Paolo, Paoli Gianluca.

2 COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO Provincia di Reggio Emilia COPIA DELIBERAZIONE N. 56 CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL RUE AI SENSI DELL'ART. 2 E ART. 3 DELL'"ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2-BIS E 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2013" APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA N. 922 DEL 28/06/2017 E DELL'ART.4 COMMA 1-TER DEL DPR 380/ APPROVAZIONE L anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione. SINDACO PRESIDENTE Casali Paola CONSIGLIERI: Maisto Gennaro Consigliere assente Lusetti Mila Consigliere Gatti Corrado Consigliere Conti Eleonora Consigliere Morabito Roberto Consigliere Lusuardi Nicoletta Consigliere Bassoli Meris Consigliere Mazzola Paolo Consigliere Paoli Gianluca Consigliere Artioli Marco Consigliere assente Corradini Emerio Consigliere Caffarri Ettore Consigliere Assessore non consigliere Presenti n. 11 Assenti n. 2 Pezzi Fabio Bertoldi Mara Giroldi Mattia Raimondi Nicola Partecipa alla seduta il Vice Segretario Ficarelli Angela il quale provvede alla redazione del verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Casali Paola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sono nominati Scrutatori i Consiglieri Gatti Corrado, Mazzola Paolo, Paoli Gianluca.

3 E' sempre il Consigliere Gennaro Maisto E' sempre assente l'assessore Mattia Giroldi CONSIGLIERI PRESENTI N. 12 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 29/12/2017 OGGETTO : ADEGUAMENTO DEL RUE AI SENSI DELL'ART.2 E ART.3 DELL'"ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2-BIS E 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2013" APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA N. 922 DEL 28/06/2017 E DELL'ART.4 COMMA 1-TER DEL DPR 380/ APPROVAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE - OMISSIS - PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del il Comune di Bagnolo in Piano ha approvato il nuovo strumento urbanistico di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), unitamente al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), resi esecutivi con pubblicazione sul B.U.R. n 214 del 13/08/2014; VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 e in particolare l'art. 4, comma 1-sexies, introdotto dal decreto-legge l2 settembre 2014, n.133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n.164, che dispone che il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di Regolamento Edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti; l Intesa siglata in Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 tra Governo statale, Regioni e Autonomie locali, concernente l adozione del Regolamento Edilizio-tipo di cui all articolo 4, comma 1 sexies del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, che ne costituiscono parte integrante; CONSIDERATO l'obiettivo comune di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati dalla disciplina vigente, prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e auto applicative che incidono sull'attivita' edilizia e debbano essere predisposti anche nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale; RICHIAMATA la Legge Regionale n.15/2013 e s.m.i, in particolare : l'art.2bis, Uniformazione della disciplina edilizia, che afferma l'obiettivo di uniformazione su tutto il territorio regionale della disciplina dell'attività edilizia, attraverso il recependo della disciplina statale in materia e l'attuazione degli accordi e delle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, che costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'uniformazione della disciplina è assicurata attraverso l'obbligo: a) di adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunifichino in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza,

4 nell'osservanza di quanto previsto dall'intesa tra il Governo, le regioni e i Comuni sancita il 20 ottobre 2016 in attuazione dell'art.4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001; b) di utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio, delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all'art.12 della medesima legge regionale, in conformità all'intesa tra Governo, le Regioni e i Comuni siglata in data 20 ottobre 2016; l'art.12 Atti di coordinamento tecnico che stabilisce, al fine di assicurare l'uniformità, la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia e il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, l'impegno di Regione ed enti locali in sede di Consiglio Autonomie locali nel definire il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale. VISTO l'atto Regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n. 15/2013 approvato da Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n 922 del 28/06/2017 che ha disposto il recepimento da parte dei Comuni dei contenuti di cui agli art.2 Recepimento dello schema di regolamento ediliziotipo di cui all'allegato I e 3 Applicazione delle definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui all'allegato II entro 180 gg dalla sua entrata in vigore, e pertanto entro il ; DATO ATTO CHE l'atto Regionale di coordinamento tecnico su citato dispone : all art.2, comma 1, che i Comuni devono provvedere alla conformazione del Regolamento Edilizio entro 180 giorni dall entrata in vigore dell Atto di coordinamento stesso secondo una delle seguenti due metodologie: a) riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme indicata nello schema di Regolamento Edilizio-tipo di cui all Allegato I, articolata in Parti, Titoli e Capi; b) oppure, in via provvisoria, in attesa della compiuta riorganizzazione dei contenuti del regolamento edilizio da realizzare nell ambito dell adozione degli strumenti urbanistici previsti dalla nuova legge urbanistica regionale in via di approvazione (progetto di legge d iniziativa della Giunta n. 4223, in corso di esame da parte dell Assemblea legislativa regionale), attraverso l integrazione, in testa all attuale regolamento edilizio, di una Tavola di corrispondenza che riproduca l indice generale del regolamento edilizio-tipo, di cui all Allegato I, e riporti, per ognuna delle Parti, dei Titoli e dei Capi previsti dal medesimo schema, l indicazione delle corrispondenti sezioni e articoli e delle relative pagine dell attuale regolamento edilizio; all art.3 che i Comuni, entro 180 giorni dall entrata in vigore dell Atto di coordinamento stesso, recepiscono le nuove DTU (definizioni tecniche uniformi) di cui all'allegato II, con gli atti con i quali adeguano il regolamento edilizio allo schema tipo di cui all Allegato I (in particolare richiamando le nuove DTU nella prima parte del regolamento edilizio, come prescritto dall allegato I, paragrafo 4 lettera a., dell Atto di coordinamento) o, quantomeno adeguando alle nuove DTU, contrassegnate da asterisco, gli atti con i quali curarono il recepimento delle precedenti definizioni tecniche uniformi regionali, a norma dell art. 57 comma 4, LR 15/2013, e fatto salvo quanto disposto dal comma 4 dell art. 3; VISTO altresì l'art.4 del D.P.R. 380/01 Regolamenti edilizi comunali, comma 1-ter., che dispone: entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonche' per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita' abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica

5 dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita' abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali ; RITENUTO, in relazione agli adempimenti su elencati, di: optare, relativamente alla conformazione del Regolamento Urbanistico Edilizio di cui all'art.2 dell' Atto Regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n. 15/2013, per la soluzione in via provvisoria di cui alla lettera b) su riportata, vista l'imminente approvazione della nuova legge regionale in materia urbanistica; provvedere a recepire le nuove DTU con gli atti di adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio allo schema tipo di cui all Allegato I dell'atto di Coordinamento regionale; adeguare il RUE vigente con la disposizione introdotta all'art.4 comma 1-ter del D.P.R. 380/2001, dal D.Lgs. 16 dicembre 2016 n.257; VISTO il R.U.E. vigente, in particolare i suoi allegati descrittivi interessati dall'intervento conformativo che si intende attuare con il atto: Vol.RUE, Norme edilizie ed urbanistiche, attualmente strutturato secondo Parti, Titoli e Capi non coincidenti con quelli riportati nell'allegato I Schema di regolamento edilizio-tipo dell' Atto Regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n. 15/2013 su citato; Vol.RUE Allegato A, Definizioni tecniche, parametri urbanistici ed edilizi. Definizione delle funzioni e degli usi urbanistici che contiene definizioni tecniche conformi a quelle uniformi approvate dall'assemblea legislativa con Delibera n.279/2010 e definizioni tecniche proprie dell'ente integrative; VISTA la legge 20/2000, art.29 Regolamento Urbanistico ed edilizio (R.U.E.) e art.33 Procedimento di approvazione del R.U.E, in particolare il comma 4-bis; DATO ATTO che con l'adozione del atto si provvede ad attuare l'adeguamento dello strumento urbanistico edilizio a disposizioni normative sovraordinate e che tale adeguamento non comporta variante alla disciplina urbanistica in esso contenuta, e pertanto sebbene il RUE vigente contenga disciplina particolareggiata delle parti di territorio urbanizzato di cui all'art.29, comma 2- bis, si prescinde dall'adozione del procedimento previsto dall'art.33 e 34 della L.R.20/2000, anche relativamente agli obblighi di pubblicazione; RICHIAMATO pertanto il comma 2 dell'art.12 della L.R.15/2013 e s.m.i, che stabilisce che i contenuti degli atti di coordinamento tecnico approvati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, sono recepiti da ciascun Comune entro centottanta giorni con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili; RICHIAMATO altresì l'art.5 della L.R.20/2000 Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani (Valsat), che al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assegna a Regioni, Province e Comuni, l'impegno, nella fase di elaborazione ed approvazione dei propri piani, di prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo, che disciplina le esclusioni dalla procedura di Valsat le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente; RITENUTO prescindere, in considerazione alla natura conformativa alle previsioni normative sovraordinate, delle modifiche al R.U.E. vigente attuata con il atto, dalla Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani (Valsat) ai sensi del comma 5 dell'art.5 L.R.20/2000;

6 VISTI gli elaborati tecnici descrittivi depositati agli atti del Comune in data al prot da parte del professionista abilitato incaricato Dott. Arch. Aldo Caiti, del Centro Centro Cooperativo di Progettazione Società Cooperativa con sede in Via Lombardia n. 7, Reggio Emilia, costituiti da: 1. Relazione illustrativa 2. Tavola di corrispondenza tra indice RUE unico e indice RUE vigente 3. Riordino delle DTU che si ritengono meritevoli di approvazione in quanto consentono di attuare l'obiettivo di uniformazione e semplificazione del R.U.E. vigente alle norme sovraordinate, come disposto dagli artt.2 e 3 dell' Atto Regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n.15/2013, nonché di adeguare il R.U.E. con quanto previsto dall'art.4, comma 1-ter del DPR 380/2001; PRESO ATTO, dell'allegato parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v., dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; DATO ATTO che il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell Ente e che, pertanto, non richiede il parere di regolarità contabile ex Artt. 49 (comma 1) e 147-bis (comma 1) del D.Lgs. 267/2000; Udite le sottoriportate dichiarazioni di voto desunte, per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti: Consigliera Lusuardi Nicoletta: Ringrazio Cristina, e, direi, che anche l'ultima frase non può che vederci favorevoli e, quindi, votare favorevolmente. Consigliere Corradini Emerio: Credo che per la prima volta sono d'accordo con la serata. Consigliere Caffarri Ettore: Ragazzi lasciatemi nel dubbio, perché, in questa selva di regolamenti è troppo facile cadere nelle interpretazioni e non vorrei trovarmi fra qualche anno a essere pentito a votarla a favore, quindi, consentitemi un voto di astensione. Io non voglio avere rimorsi. Consigliere Paoli Gianluca: Non si erano fatti viaggi strani come magari la volta scorsa, noi ci asteniamo. Con voti favorevoli n. 10, contrari n. zero e n. 2 (Caffarri Ettore e Paoli Gianluca ) astenuti espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti rispetto ai 10 votanti D E L I B E R A 1. DI CONFORMARE il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente ai sensi dell'art.2 dell' Atto Regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n.15/2013, attraverso l'integrazione, in testa all'attuale Regolamento Edilizio Urbanistico, di una Tavola di corrispondenza che riproduca l'indice generale del Regolamento edilizio-tipo, di cui all'allegato I del medesimo Atto di coordinamento, vista l'imminente approvazione della nuova legge regionale in materia urbanistica; 2. DI RECEPIRE con il atto, le nuove DTU (definizioni tecniche uniformi) nel Regolamento Urbanistico Edilizio vigente ai sensi dell'art.3 dell' Atto Regionale di

7 coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n.15/2013, di cui all'allegato II del medesimo Atto, dando atto che tale intervento non comporta variazione della capacità edificatoria prevista dal RUE; 3. DI ADEGUARE il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente con la disposizione introdotta all'art.4 comma 1-ter del D.P.R. 380/2001, dal D.Lgs. 16 dicembre 2016 n.257; 4. DI APPROVARE a tal fine gli elaborati tecnici descrittivi depositati agli atti del Comune in data al prot da parte del professionista abilitato incaricato Dott. Arch. Aldo Caiti, del Centro Centro Cooperativo di Progettazione Società Cooperativa con sede in Via Lombardia n. 7, Reggio Emilia, costituiti da: 1. Relazione illustrativa 2. Tavola di corrispondenza tra indice RUE unico e indice RUE vigente 3. Riordino delle DTU allegati al atto a farne parte integrante e sostanziale, in quanto consentono di attuare l'obiettivo di uniformazione e semplificazione del R.U.E. vigente alle norme sovraordinate, come disposto dagli artt.2 e 3 dell' Atto Regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n.15/2013, nonché di adeguare il R.U.E. con quanto previsto dall'art.4, comma 1-ter del DPR 380/2001; 5. DI DARE ATTO che con l'adozione del atto si provvede ad attuare l'adeguamento dello strumento urbanistico edilizio di RUE a disposizioni normative sovraordinate e che tale adeguamento non comporta variante alla disciplina urbanistica in esso contenuta, e pertanto sebbene il RUE vigente contenga disciplina particolareggiata delle parti di territorio urbanizzato di cui all'art.29, comma 2-bis, si prescinde dall'adozione del procedimento previsto dall'art.33 e 34 della L.R.20/2000, anche relativamente agli obblighi di pubblicazione; 6. DI DARE ATTO che, in considerazione alla natura conformativa alle previsioni normative sovraordinate delle modifiche al R.U.E. vigente attuata con il atto, si prescinde dalla Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani (Valsat) ai sensi del comma 5 dell'art.5 L.R.20/2000; 7. DI DARE ATTO altresi che: l'elaborato Tavola di corrispondenza tra indice RUE unico e indice RUE vigente dovrà essere recepita in testa all'attuale Regolamento Edilizio Urbanistico, Vol.RUE, Norme edilizie ed urbanistiche ad integrazione, come disposto dell'art.2 dell' Atto Regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n.15/2013 ; l'elaborato Riordino delle DTU, dovrà essere integrato nell'allegato A al R.U.E. vigente, Definizioni tecniche, parametri urbanistici ed edilizi. Definizione delle funzioni e degli usi urbanistici, attraverso la contestuale eliminazione delle previsioni in esso superate; 8. DI DEMANDARE il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica ed Edilizia Privata ad adeguare gli elaborati tecnici descrittivi di cui al precedente punto 6, in conformità a quanto disposto con il atto e di provvedere alla loro pubblicazione sul sito Internet del Comune di Bagnolo nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art.art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio;

8 La sottoscritta Cristina Scaravonati Arch., Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica ed Edilizia Privata, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in quanto rispondente alle normative che regolano la materia, ai sensi dell art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 Bagnolo in Piano li, IL RESPONSABILE DEL SETTORE Cristina Scaravonati Arch....

9 Letto, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE F.to Casali Paola F.to Angela D.ssa Ficarelli DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) La deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno ai sensi dell art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. F.to Angela D.ssa Ficarelli CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs , n.267) Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della deliberazione viene pubblicata oggi, Prot. pubbl. nr. all Albo Pretorio On Line di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. F.to Angela D.ssa Ficarelli = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == = = = = = = = Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo. Angela D.ssa Ficarelli CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000) Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000. F.to Angela D.ssa Ficarelli = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo. Angela D.ssa Ficarelli

10 Letto, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE Casali Paola Angela D.ssa Ficarelli DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) La deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno, ai sensi dell art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. Angela D.ssa Ficarelli CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs , n.267) Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della deliberazione viene pubblicata oggi, Prot. pubbl. nr. all Albo Pretorio On Line di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Angela D.ssa Ficarelli CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000) Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000. Angela D.ssa Ficarelli

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