Oggetto: Disciplina comunale degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa

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1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO SERVIZIO SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE UNITA COMMERCIO IN SEDE FISSA, ATTIVITA PRODUTTIVE ED AGRIGOLTURA VP/vp Prot. n /2008 Oggetto: Disciplina comunale degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa IL SINDACO Visti: - il decreto legislativo 31 marzo 1998 n, 114 e particolarmente, gli artt. 11, 12 e 13; - l art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - l art. 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265; - l art. 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 ; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 12 aprile 1999 Individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d arte Prima attuazione ; - l art. 13 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria ; - la deliberazione di Giunta Regionale n del 27 dicembre 2007 Attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 6/2007 ; - il Piano di regolazione degli orari della città, approvato con deliberazione consiliare n. 129 del 1 giugno 1998; - dato atto che sono state sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, dei consumatori e dei lavoratori, in data 10/6, 24/6, 29/7, 30/9 e 28/10/2008; - visti i pareri scritti pervenuti dalle sopraccitate organizzazioni; considerato che le proposte pervenute sono state elaborate in modo da soddisfare le diverse esigenze che caratterizzano gli esercizi commerciali ubicati nella parte del centro storico, qualificata come zona città d arte, rispetto agli esercizi ubicati nella restante parte del territorio comunale, nonché quelle legate ai lavoratori del commercio e agli stili di vita e di consumo dei fruitori del servizio; 1

2 DISPONE di stabilire la seguente disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura delle attività di vendita al minuto: Art. 1 Ambito di applicazione 1. La presente disciplina si applica alle attività di commercio al dettaglio in sede fissa. 2. Sono esclusi dall ambito di applicazione: a) gli artigiani iscritti all albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o a questi adiacenti dei beni di propria produzione, fatto salvo quanto espressamente previsto all art. 11 per gli esercizi di panificazione autorizzati ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sostituita dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4/8/2006, n. 248; b) gli industriali, per la vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o a questi adiacenti; c) i produttori agricoli, per la vendita dei prodotti ottenuti per coltura o per allevamento nei propri fondi; d) le forme speciali di vendita di cui al Titolo VI del D.Lgs. 114/1998, tranne il caso di vendita effettuata a mezzo di distributori automatici qualora essa avvenga in locali a ciò esclusivamente destinati; e) le attività commerciali operanti nelle zone qualificate città d arte e per i periodi di maggiore affluenza turistica, così come individuati all art. 5; f) le concessionarie auto, limitatamente alle giornate domenicali e festive in coincidenza delle quali sono attuate, a livello nazionale, campagne pubblicitarie per la promozione, da parte delle industrie produttrici, di nuovi modelli, fermo restando che è preclusa, in tali occasioni, ogni attività di vendita; g) la fornitura di articoli funerari esercitata dalle imprese di cui all art. 13 della legge regionale 19/2004, effettuata nella sede principale nonché nelle eventuali sedi secondarie. 3. Sono inoltre escluse dall ambito di applicazione della presente disciplina le tipologie di esercizio indicate all art. 13 del D.Lgs. 114/1998, sempreché trattasi, per quanto concerne le attività commerciali indicate nella citata norma: a) di attività specializzate svolte in modo esclusivo, ovvero, esclusivamente riferibili ad uno o più segmenti merceologici fra quelli espressamente indicati al citato art. 13; 2

3 b) di attività a merceologia multipla e differenziata, nelle quali la specializzazione non sia esclusiva ma solo prevalente, nel qual caso, deve ricorrere la condizione di cui al successivo comma E da considerarsi a specializzazione prevalente l attività di vendita a merceologia multipla e differenziata, sempreché ai prodotti appartenenti ai segmenti merceologici indicati all art. 13, comma 1, sia imputabile oltre il 50 per cento del volume d affari imponibile ai fini IVA, con riferimento all intero anno fiscale. 5. Ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, gli esercenti debbono trasmettere al Comune, al termine di ogni anno fiscale, apposita autodichiarazione nella quale si attesti l esistenza della condizione di cui al comma In assenza della comunicazione di cui al comma 5, l esercente è tenuto ad osservare integralmente le disposizioni applicabili alla generalità delle attività commerciali. Art. 2 Disposizioni di carattere generale 1. Ai sensi dell art. 11, comma 2, del D.Lgs. 114/1998, l esercente fissa liberamente l orario di apertura e di chiusura dell esercizio, nel rispetto della fascia oraria che va dalle ore sette alle ore ventidue e del limite delle tredici ore giornaliere. 2. E fatto obbligo di esporre l orario prescelto nella vetrina o all ingresso del punto vendita, affinché sia visibile dall esterno. 3. In occasione della Festa del Patrono, è data facoltà di effettuare la normale apertura feriale. Art. 3 (1) Chiusura infrasettimanale 1. E data facoltà ad ogni singolo esercente di prevedere la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, intendendosi per mezza giornata quella che ha termine o inizio alle ore 14 e trenta. (1) articolo così modificato con ordinanza del Sindaco del 7/3/2011 (Prot. n /2011) 3

4 Art. 4 Deroga all obbligo della chiusura domenicale e festiva 1. L obbligo della chiusura domenicale e festiva può essere derogato nei seguenti casi: a) durante il mese di dicembre; b) per otto domeniche o festività su base annuale, escluso dicembre, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 6. Art. 5 (2) Individuazione del territorio e dei periodi di maggiore affluenza turistica 1. Agli effetti di cui all art. 12, comma 1, del D.Lgs. 114/1998 e dell art. 16 della legge regionale 14/1999 e fermo restando quanto previsto all art. 9, gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi possono essere determinati liberamente, per i periodi e per il territorio sotto indicati: a) da aprile a luglio, limitatamente alla parte del centro storico definita zona città d arte, compresa nel perimetro della cinta murata, escludendo i due lati delle vie che lo delimitano (Corridoni, Matteotti, Vittorio Veneto, Italia e Salinatore) e le piazze prospicienti (Vittoria, Del Lavoro, Santa Chiara, Schiavonia, Porta Ravaldino); b) dalla terza domenica di ottobre alla terza domenica di gennaio, comprese, per tutto il territorio comunale 2. Nell ambito di iniziative o eventi culturali, sportivi, di animazione o di altra natura, anche promossi o patrocinati dall Amministrazione comunale, e comunque di particolare rilevanza, con apposita ordinanza sindacale, su proposta delle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e sentite le organizzazioni dei lavoratori, è consentito agli operatori commerciali di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi. (2) articolo così modificato con ordinanza del Sindaco del 18/5/2011 (Prot. n /2011) 4

5 Art. 6 (3) Festività in deroga 1. E data facoltà ad ogni singola attività commerciale di effettuare liberamente l apertura in deroga all obbligo di chiusura domenicale e festiva, entro il limite di cui all art. 4, co. 1, lett. b) e fermo restando quanto previsto all art Le deroghe di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione preventiva al Comune di almeno 15 giorni e non implicano l adeguamento del cartello orari di cui all art. 2, co. 2; il verificarsi di casi di forza maggiore determinerà eventuali parziali modifiche alla comunicazione preventiva. Art. 7 Obbligo di apertura per gli esercizi alimentari 1. Qualora ricorrano più di due festività consecutive, è disposta una giornata di apertura, articolata secondo le seguenti modalità: a) apertura obbligatoria per tutti gli esercizi commerciali a carattere prevalentemente alimentare, con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati; b) facoltà di apertura per i restanti esercizi a carattere prevalentemente alimentare. 2. L obbligo di apertura si intende assolto sempreché il monte-ore di apertura, da effettuarsi nell ambito della fascia oraria consentita, non sia inferiore alle 5 ore complessive. 3. Il calendario delle aperture obbligatorie è stabilito annualmente dal Sindaco, sentito il parere delle Associazioni di cui all art. 11, comma 1, del D.Lgs. 114/ Agli effetti di cui al presente articolo, è comunque esclusa la possibilità di indicare l apertura obbligatoria nell ambito delle festività di cui all art. 9, comma 1. Art. 8 Aperture notturne esercizi di vicinato 1. In relazione alle disposizioni di cui all art. 13, comma 3, del D.Lgs. 114/1998, deve ritenersi ammissibile, per gli esercizi di vicinato a prevalente specializzazione alimentare, da valutarsi secondo il criterio di cui all art. 1, comma 4, l anticipo dell apertura a partire dalle ore L apertura nella fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 7, non concorre alla quantificazione del limite massimo di 13 ore stabilito dall art. 11, comma 2, del D.Lgs. 114/1998. (3) Articolo così modificato con ordinanza del Sindaco del 18/5/2011 (Prot. n /2011) 5

6 Art. 9 Chiusure domenicali e festive obbligatorie 1. Fatto salvo quanto previsto all art. 13 del D.Lgs. 114/1998, deve essere sempre osservato l obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate: 1 gennaio, 25 aprile, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto (Assunzione), 1 novembre (Ognissanti), 25 e 26 dicembre. Art. 10 Attività miste 1. Le attività miste sono soggette in parte alla disciplina di cui al D.Lgs.114/1998 ed in parte ad altra normativa, fatto salvo quanto previsto al comma Per la vendita dei prodotti ricompresi nelle tabelle complementari alle rivendite dei generi di monopolio, alle farmacie ed ai distributori di carburanti, sono osservate le stesse disposizioni previste per le attività speciali. Art. 11(4) Esercizi di panificazione 1. Agli esercizi di panificazione muniti di autorizzazione di cui alla precedente legge 1002/1956 o al vigente decreto legge 223/2006, convertito nella legge 248/2006, si applicano, in virtù delle disposizioni di cui all art. 274, comma 1, lett. qq) del D.Lgs. 267/2000, le disposizioni previste nel presente provvedimento per l esercizio delle attività commerciali, in materia di: a) chiusura infrasettimanale, domenicale, festiva, fatte salve le facoltà di deroga ove previste; b) periodi e territorio a prevalente economia turistica; c) chiusure domenicali e festive da ritenersi comunque obbligatorie. 2. Relativamente alle aperture in caso di più festività consecutive, gli esercizi di panificazione osservano le stesse disposizioni previste per gli esercizi di vicinato. 3. Gli esercizi di panificazione non sono tenuti all osservanza delle disposizioni in materia di limiti massimi di fascia oraria e monte ore di apertura giornalieri. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferibili agli esercizi di panificazione, per la vendita dei prodotti di propria produzione effettuata nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, ai sensi dell art. 4, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 114/ Per la vendita dei generi diversi da quelli di produzione o effettuati in sede diversa da quella di produzione valgono, integralmente, le disposizioni applicabili agli esercizi di vendita al minuto. (4) sostituita la lett.b) del comma 1 dell art. 11 con ordinanza del Sindaco del 43678/2011 6

7 Art. 12 Sanzioni 1. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Le violazioni all art. 11 del D.Lgs. 114/1998 sono punite ai sensi dell art. 22, comma 3, dello stesso decreto. Art. 13 Monitoraggio 1. Ai fini dell attuazione della presente ordinanza, si dispone l attivazione di un monitoraggio permanente con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, dei consumatori e dei lavoratori, con la previsione di effettuare entro il 30 novembre la verifica per l anno successivo. Art. 14 Decorrenza dell efficacia 1. Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 1 dicembre 2008; a partire da tale data è abrogata ogni precedente disposizione in materia. 2. In fase di prima applicazione, il termine di cui all art. 6, comma 1, è prorogato al 2 dicembre. Dalla Residenza Comunale, 30 ottobre 2008 Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. dell'emilia- Romagna, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all'albo. IL SINDACO 7

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