Anno 2013 N. RF148. La Nuova Redazione Fiscale ASSICURAZIONI VITA - PRESTAZIONI COME CAPITALE O RENDITA IN UNICO

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1 Anno 2013 N. RF148 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO ASSICURAZIONI VITA - PRESTAZIONI COME CAPITALE O RENDITA IN UNICO RIFERIMENTI D.LGS. 47/2000; D.LGS. 252/2005; ART. 68 DL 83/2011 CM 11/2012 E 41/2011 CIRCOLARE DEL 04/07/2013 Sintesi: si riepiloga il trattamento fiscale riferito ai contratti di assicurazione in relazione: - alla detraibilità o deducibilità del premio pagato - alla tassazione del capitale o della rendita alla chiusura del contratto distinguendo i casi di contratti di natura assicurativa, finanziaria e previdenziale, ed evidenziando i casi in cui si rende obbligatoria l indicazione nella dichiarazione dei redditi. In presenza di contratti assicurativi stipulati dalle persone fisiche, occorre individuare il trattamento fiscale riferito: alla eventuale detraibilità dei premi pagati alla tassazione al termine del contratto, differenziando tra: l erogazione dovuta in presenza di sinistro ( caso morte ) l erogazione ottenuta in assenza di sinistro ( caso vita ), distinguendo tra erogazione: - in forma di capitale (a seguito della scadenza del contratto o del riscatto anticipato) - o di rendita vitalizia (a seguito della scadenza del contratto). A seguito della riforma del settore ad opera del D.lgs. 47/2000 e D.lgs. 252/2005, il trattamento fiscale applicabile alle polizze vita è diverso a seconda della data di sottoscrizione del contratto; le polizze vita: stipulate fino al 31/12/2000: sono ancora sottoposte al vecchio regime fiscale stipulate a partire dal 01/01/2001: sono sottoposte al nuovo regime fiscale a seguito dell emanazione del D. Lgs. Del 18 febbraio 2000, n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare. INCREMENTO ALIQUOTA DAL 2012: l aliquota dell imposta sostitutiva: è stata innalzata al 20% a partire dal 2012 (art. 2 c. 6 DL n. 138/2011) rimanendo applicabile nella misura previgente del 12,50% per la parte di reddito maturato nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione ed il 31/12/2011. Per motivi di semplicità, nel proseguo si farà riferimento alla sola nuova aliquota del 20%. REGIME FISCALE VECCHIO (CONTRATTI STIPULATI FINO AL 31/12/2000) A) DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI Il premio pagato attribuisce la detrazione fiscale del 19% nel limite di 1.291,14. Condizioni: la detraibilità fiscale del premio è riconosciuta alle seguenti condizioni: il contratto di assicurazione non può avere una durata inferiore ai 5 anni entro i primi 5 anni dalla stipulazione del contratto non devono essere richiesti prestiti sulla polizza e questa non deve essere riscattata. Soggetti beneficiari della detrazione: la detrazione spetta nei confronti del soggetto: che è al tempo stesso contraente e assicurato della polizza oppure si stipula una polizza con assicurato un soggetto fiscalmente a suo carico.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 148/2013 Pag. 2 / 7 Si distinguono i seguenti casi: B.1.1) TRATTAMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA O IN CASO DI RISCATTO: Ritenuta d imposta (art. 6 L. 482/85): la Compagnia applica la ritenuta secca del 20% (non si compila l Unico/730) sulla differenza tra: capitale corrisposto premi riscossi (si ritiene anche se detratti) Abbattimento aliquota: si applica la riduzione del 2% per ogni anno eccedente i 10 anni. (es: contratto che dura da 20 anni scaduto nel 2012; imposta applicata: quota maturata nel 2012 * 20%*(1-2%*1 anno) [pari a 19,60%] + montante al 2011 * 12,5% * (1-2%*9 anni) [pari a 10,25%] RISCATTO ANTICIPATO: se effettuato: oltre 5 anni dalla stipula: è soggetto alla medesima tassazione prevista nel caso di capitale in caso vita (in particolare, nel caso in cui la differenza tra il valore di riscatto e l ammontare dei premi pagati risulti negativa o nulla non si applica alcuna ritenuta) entro i primi 5 anni dalla stipula: la compagnia opera la ritenuta d acconto del 23% (1 scaglione Irpef) sull ammontare complessivo dei premi riscossi (che il contraente deve dichiarare a tassazione separata nella propria denuncia dei redditi). B.1.2) TRATTAMENTO FISCALE DELLA RENDITA VITALIZIA Le rendite vitalizie sono soggette al seguente trattamento: imponibile Irpef: per il 60% dell ammontare totale (non assumono rilevanza i premi pagati) ritenuta d acconto: la Compagnia applica la ritenuta d acconto del 23% (1 scaglione Irpef) sulla rata di rendita erogata (per la quale emette un CUD). A quadro RC in Unico (quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) va indicato il 60% delle rate incassate, scomputando la ritenuta applicata. B.2) CASO MORTE - TRATTAMENTO FISCALE DEL CAPITALE CORRISPOSTO Il capitale erogato in caso di morte dell assicurato: non costituisce reddito imponibile (né per gli eredi né per il decuius) e pertanto non si applica la ritenuta del 12,50% sulla differenza tra capitale maturato e premi lordi versati non si applica l imposta di successione (il beneficiario percepisce la somma assicurata come diritto proprio, e non per diritto di successione) e la prestazione non va dichiarata in dichiarazione di successione. Nota: tali concetti trovano applicazione anche per i contratti stipulati a decorrere dal 2001 (v. oltre). FONDI PENSIONE: fino al 2000 non esistevano contratti assicurativi a contenuto previdenziale, ma la sola adesione (peraltro estremamente rara, all epoca) a Fondi pensione (i quali applicano la tassazione con le stesse regole del TFR, prevista per i contratti stipulati fino al 2006 v. oltre).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 148/2013 Pag. 3 / 7 NUOVO REGIME FISCALE (CONTRATTI STIPULATI DAL 1/01/2001) E necessario operare una distinzione tra: a) polizze a contenuto assicurativo b) polizze a contenuto finanziario c) piani individuali previdenziali (cd. PIP ). POLIZZE A CONTENUTO ASSICURATIVO Rientrano in questa categoria quei contratti che hanno per oggetto il rischio di morte, di l invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante oppure di non autosufficienza nello svolgimento degli atti di vita quotidiana. Rimangono sostanzialmente soggette alla vecchia disciplina fiscale. A) DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI I premi pagati sono detraibili fiscalmente al 19% nel limite di 1.291,14. La detraibilità spetta indipendentemente dalla durata del contratto, dal reddito dichiarato e da eventuali prestiti richiesti dal contraente). - TRATTAMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA O AL RISCATTO: Trattenuta d imposta (art. 26-ter Dpr 600/73 e art. 44 lett. g-quater) Tuir): la Compagnia applica una imposta sostitutiva del 20% (non si compila l Unico/730) sulla differenza tra: capitale corrisposto premi riscossi (si ritiene anche se detratti) Nota: la tassazione è analoga a quella del vecchio regime, dove ad una ritenuta d imposta si sostituisce una imposta sostitutiva del tutto analoga (in ogni caso nulla si indica a 730/Unico). B.2) CASO MORTE - TRATTAMENTO FISCALE DEL CAPITALE CORRISPOSTO Il capitale erogato a causa di morte è esente da ogni imposizione. Vale quanto chiarito al punto B.2) precedente. POLIZZE A CONTENUTO FINANZIARIO Sono contratti assicurativi che prevedono un accumulo di capitale (si tratta di uno strumento principalmente di risparmio, cui è associata una copertura assicurativa in caso di morte). Ne fanno parte le polizze collegate a fondi o ad azioni (es: polizze vita cd. index linked e unit linked ). A) DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI: I premi pagati non sono detraibili/deducibili fiscalmente. B.1.1) TRATTAMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA O IN CASO DI RISCATTO: si applica il medesimo trattamento delle polizze a contenuto meramente assicurativo:

4 Redazione Fiscale Info Fisco 148/2013 Pag. 4 / 7 Ritenuta d imposta (art. 26-ter Dpr 600/73 e art. 44 lett. g-quater) Tuir): la Compagnia applica la ritenuta secca del 20% (non si compila l Unico/730) sulla differenza tra: capitale corrisposto premi riscossi (si ritiene anche se detratti) in tal caso: si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito all opzione; in seguito a tale equiparazione viene applicata la medesima tassazione di cui al punto b.2) precedente in tal modo le rate risultano già tassate a monte in soluzione unica (e non saranno più assoggettate a ritenute o imposte in Unico in sede di erogazione) in tale sede, inoltre, l imposta sostitutiva del 20% viene applicata anche ai rendimenti finanziari maturati di volta in volta. B.2) CASO MORTE - TRATTAMENTO FISCALE DEL CAPITALE CORRISPOSTO Il capitale erogato a causa di morte è esente da ogni imposizione. Vale quanto chiarito al punto B.2) precedente. POLIZZE MISTE Rientrano in questa categoria quei contratti che hanno per oggetto l assicurazione di più rischi, ossia è garantita sia una prestazione caso morte, che una prestazione caso vita. A) DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI: Per ciascun rischio assicurato viene determinata, dandone evidenza in polizza, la parte di premio corrispondente che può essere portata in detrazione dal contraente a seconda della categoria contrattuale di appartenenza. B) TRATTAMENTO FISCALE DEL CAPITALE: Il regime applicabile dipende dal tipo di evento che ne determina l erogazione, di cui ai paragrafi precedenti. POLIZZE A CONTENUTO PREVIDENZIALE Si tratta di contratti assicurativi che prevedono una prestazione previdenziale (cd. forme pensionistiche individuali o PIP ). La corresponsione del capitale o della rendita può avvenire al solo raggiungimento dell età pensionabile (art. 9-ter D.lgs. 124/93, inserito dall art. 2 D.lgs. 47/2000), con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. N.B.: rientrano in questa categoria anche le adesioni ai fondi pensione (aperti o chiusi). A) DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI PREMI: I premi versati sono deducibili dal reddito: con un limite di ,56 all anno esistono regole particolari per i lavoratori dipendenti iscritti a forme pensionistiche entro il 28/04/1993 e per i dipendenti pubblici (artt. 1 e 4 D. Lgs. n. 47/2000 v. Info Fisco 084/2011).

5 Redazione Fiscale Info Fisco 148/2013 Pag. 5 / 7 Nota: alla determinazione dell importo deducibile concorrono tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche complementari ed individuali, anche riferiti a persone fiscalmente a carico del contraente, con l esclusione dell eventuale quota versata di trattamento di fine rapporto (TFR). PREMESSA: natura del reddito: le prestazioni erogate sia in forma di capitale che di rendita sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 lett. h-bis e art. 52 Tuir) tassazione: differisce per i capitali maturati: fino al 31/12/2006: si applica una tassazione differenziata tra l erogazione del capitale rispetto all erogazione della rendita (le anticipazioni sono tassate come queste ultime) a decorrere dal 2007: si applica l imposta sostitutiva del 15%, con particolari abbattimenti è sempre al netto dei rendimenti maturati fino a scadenza, in quanto già soggetti ad imposta sostitutiva dell 11% (imposta sostitutiva sul rendimento del TFR). CAPITALI MATURATI FINO AL 2006 B.1.1) TRATTAMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA: (il capitale non può essere > 50% del valore maturato a scadenza sul contratto): imponibile: dipende dal caso in cui il capitale da liquidare sia: 1/3 del valore maturato a scadenza: è pari: - al capitale da liquidare - al netto dei premi pagati non dedotti dal contraente (es: in quanto eccedenti nell anno, ecc.; la compagnia richiede una apposita attestazione) > 1/3 del valore maturato a scadenza: - all intero capitale da liquidare modalità di tassazione: si applica la tassazione separata del TFR (art. 20 Tuir; non va dichiarato a 730/Unico, posto che l Ufficio procede al conguaglio direttamente sulla base dei dati indicati nel 770 della Compagnia assicurativa/fondo pensione). la rata periodica viene suddivisa in 3 quote percentuali ricavate come segue (art. 48-bis c. 1 lett. d) Tuir, come sostituita dall art. 10 D.lgs. n. 47/2000): a) quota % corrispondente ai premi dedotti: tassato in modo ordinario (viene rilasciato un CUD, che va indicato in Unico/730 come reddito assimilati al lavoro dipendente) b) quota % corrispondente ai premi non dedotti: non tassata c) rendimento maturato nella fase di erogazione (dalla scadenza al pagamento della rata): soggetto alla ritenuta d imposta del 20% (non va indicato in dichiarazione).

6 Redazione Fiscale Info Fisco 148/2013 Pag. 6 / 7 CONTRIBUTI NON DEDOTTI - ATTESTAZIONE: per consentire alla Compagnia assicurativa/fondo Pensione di escludere da tassazione in sede di erogazione delle prestazioni (come capitale o come rendita) gli importi corrispondenti ai contributi non dedotti, i contribuenti sono tenuti entro il 31/12 dell anno successivo a quello del pagamento dei premi a comunicare la quota di essi che non è stata dedotta dal reddito complessivo), e ciò anche se le somme sono state versate dal datore di lavoro. La compagnia assicurativa/fondo pensione è poi tenuto a rilasciare un prospetto contenente le diverse quote di cui in precedenza, assoggettate a regimi fiscali diversi. RISCATTO PARZIALE (cd. ANTICIPAZIONI ): il riscatto parziale, consentito nei casi indicati dalla legge (art. 11 c. 7 D.lgs. 252/05) - per spese sanitarie gravi riferite dell iscritto, del coniuge o ai figli - per l acquisto della abitazione principale per l iscritto/per i figli o per ulteriori esigenze dell aderente Si applica la tassazione ordinaria prevista per la tassazione delle rendite di cui al punto precedente. B.2) CASO MORTE B.1.1) TRATTAMENTO DEL CAPITALE RISCATTATO ANTICIPATAMENTE: Al decesso dell assicurato prima dell età pensionabile il riscattato è effettuato dagli eredi: il capitale liquidato è tassato separatamente per l 87,5% dell importo (gli eredi devono indicare tale importo a Sez. V del quadro RM) non è soggetto a imposta di successione (non è incluso nella dichiarazione CM 70/07). La rendita per la quale ha optato il decuius viene tassata in capo agli eredi con gli stessi criteri con cui veniva tassata in capo quest ultimo (reddito assimilato al lavoro dipendente). CAPITALI MATURATI FINO DAL 2007 Per i capitali erogati dal 2007 (in applicazione della legge di riforma Dlgs 252/05): le modalità di tassazione sono uguali tra erogazioni in forma di capitale o in forma di rendita cambiando solo l imponibile assoggettato ad imposta si applica in ogni caso una ritenuta d imposta (i proventi non vanno indicati in dichiarazione dei redditi). B.1.1) TRATTAMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA: imponibile: è pari - al capitale da liquidare - al netto dei rendimenti finanziari (già tassati dalla Compagnia) modalità di tassazione: ritenuta d imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (es: se il contratto ha avuto una durata di 20 anni, l aliquota da applicare è del 10%, così ottenuta: 15% - (5 * 0,30%) = 13,5%) RISCATTO PARZIALE (cd. ANTICIPAZIONI ): il riscatto parziale, consentito nei casi indicati dalla legge (art. 11 c. 7 D.lgs. 252/05) è soggetto: a) alle seguenti ritenute a titolo d imposta (il provento non va indicato in dichiarazione dei redditi):

7 Redazione Fiscale Info Fisco 148/2013 Pag. 7 / 7 - per spese sanitarie gravi riferite dell iscritto, del coniuge o ai figli: come per le erogazioni di capitale (ritenuta secca del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo pensione eccedente il 15 con riduzione massima del 6%) - per l acquisto della abitazione principale per l iscritto/per i figli o per ulteriori esigenze dell aderente: ritenuta secca del 23% b) salvo conguaglio fiscale a scadenza (art. 20 Tuir). imponibile: è pari: - al capitale da liquidare - al netto dei contributi non dedotti (a differenza del capitale) come da attestazione rilasciata dal contribuente entro il 31/12 dell anno successivo al versamento (v. sopra) - al netto dei rendimenti finanziari (già tassati dalla Compagnia) modalità di tassazione: coincide con quella precedente riferita al capitale. B.2) CASO MORTE - TRATTAMENTO FISCALE Al decesso dell assicurato, agli eredi può spettare: il riscatto anticipato (se il decesso avvenuto prima dell età pensionabile del decuius) la reversibilità della rendita (richiesta dal decuius) In ogni caso, la tassazione avviene nei modi ordinari (ritenuta d imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno d iscrizione del decuius alla previdenza complementare eccedente il 15º anno con un massimo di 6 punti percentuali) e dunque nulla va indicato in dichiarazione dei redditi. COMPAGNIE ESTERE In presenza di polizze assicurative stipulate con compagnie estere: di natura assicurativa o finanziaria di natura previdenziale l applicazione ed il versamento delle ritenute/imposte sostitutive viste nei paragrafi precedenti può essere effettuata, alternativamente (v. CM 41/2011): a) direttamente dalla compagnia estera, se, alternativamente: possiede una stabile organizzazione in Italia (equiparata dunque ad una Compagnia italiana) abbia nominato un rappresentante fiscale, ammesso ove operino in Italia in regime di libera prestazioni di servizi (con l opzione da comunicare al contraente ed all Agenzia entrate) b) dall intermediario incaricato all incasso (Banca, società fiduciaria, ecc.) - novità introdotta dall art. 68 DL 83/2011, con modifica dell art. 26-ter c.3 Dpr 600/73). In generale, dunque, in tutte le ipotesi in cui: ove il contratto fosse stipulato con una Compagnia italiana quest ultima applicherebbe una imposta sostitutiva o una ritenuta a titolo d imposta non vi è più l obbligo per il contribuente di indicare il relativo reddito in dichiarazione (che permane nei casi in cui alla prestazione non si applichi alcuna imposta sostitutiva/ritenuta secca). Ove, tuttavia, non si verta in una delle ipotesi precedenti (la Compagnia estera non possiede un rappresentante fiscale in Italia e l incasso della prestazione non è canalizzato presso un intermediario italiano), permane l obbligo di indicare il reddito a quadro RM Sez. V di Unico (art. 18 Tuir), dove il contribuente dovrà auto liquidare le imposte sostitutive/ritenute secche di cui sopra.

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