Gent. Sig. Rossi Alberto Via Garibaldi Torino. Milano, [data invio] novembre 2010

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1 Gent. Sig. Rossi Alberto Via Garibaldi Torino Milano, [data invio] novembre 2010 Oggetto: Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo Desideriamo informarla che, in data 2 ottobre 2010, Intesa Sanpaolo S.p.A. e tutte le OO.SS. di Gruppo hanno condiviso la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Sanitario), che sarà operativo dal 1 gennaio 2011 e nel quale confluiranno la Cassa per l assistenza sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa (di seguito Cassa Intesa), la Cassa di assistenza Sanpaolo IMI (di seguito Cassa Spimi) ed il Fondo Interno di Assistenza al Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (di seguito FIA Cariparo). In tale ambito, dal momento che allo stato Lei risulta beneficiario delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute dalla Cassa Intesa, è stata prevista la Sua iscrizione al nuovo Fondo Sanitario dal 1 gennaio 2011, fatta salva la facoltà di recesso, definitivo ed irrevocabile, da esercitarsi entro il 30 aprile 2011, facendo pervenire specifica lettera raccomandata secondo quanto indicato nell allegato riepilogo delle regole. Entro il medesimo termine, è necessario far pervenire, a mezzo raccomandata a/r, la modulistica che trova in allegato, debitamente compilata e firmata, secondo le disposizioni specificate nell allegato riepilogo delle regole. Fermo restando il termine ultimo del 30 aprile sopra indicato, si sottolinea che, per poter fruire delle prestazioni del Fondo Sanitario tramite strutture convenzionate a partire dal 1 gennaio 2011, è necessario far pervenire la modulistica sopra citata entro il 15 dicembre La informiamo infine che è in corso di realizzazione il sito internet del Fondo Sanitario, all interno del quale, a decorrere dal 1 dicembre 2010, sarà possibile reperire tutta la normativa di riferimento, con la precisazione che il primo accesso al sito potrà essere effettuato con le credenziali già in uso, al fine di agevolarne e renderne più semplice l utilizzo. Cordiali saluti. Cassa per l Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa Allegati: Riepilogo regole Regolamento delle Prestazioni Modulistica 1. Modulo conferma o variazione nucleo beneficiario delle prestazioni 2. Modulo RID 3. Modulo consenso al trattamento dei dati D.Lgs. 196/ Modulo di recesso dell iscrizione

2 RIEPILOGO REGOLE 1. ISCRIZIONE I dipendenti beneficiari delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da Cassa Intesa che abbiano aderito al Fondo di solidarietà, in applicazione dei rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, vengono iscritti al Fondo Sanitario a decorrere dal 1 gennaio 2011, con applicazione del complessivo ordinamento statutario del Fondo stesso e fruizione da tale data della copertura sanitaria identica a quella prevista per gli iscritti in servizio e definita nel Regolamento delle Prestazioni in allegato. Quanto sopra fatta salva la facoltà di recesso da esercitare entro il 30 aprile 2011, utilizzando il modulo di revoca reperibile in allegato, da far pervenire al Fondo Sanitario mediante raccomandata, con effetto dal 1 gennaio Si precisa che, una volta esercitata la facoltà di recesso, non sarà più possibile la reiscrizione. Nell ambito del Fondo Sanitario, ferma restando l unitaria rappresentazione del resoconto contabile, sono presenti separate ed autonome evidenze degli apporti contributivi e degli esborsi (cosiddette gestioni) di pertinenza rispettivamente degli iscritti in servizio (inclusi gli esodati) e degli iscritti in quiescenza, con equilibrio annuale autonomo delle separate gestioni. Le disponibilità del Fondo sanitario, rivenienti dalla confluenza delle preesistenti Casse Sanitarie, vengono assegnate alle separate gestioni in proporzione al numero di iscritti a ciascuna sezione. Con finalità di solidarietà intergenerazionale e di mutualità tra gli iscritti attivi e pensionati si procederà al: riversamento alla gestione iscritti in quiescenza, all inizio di ogni esercizio, del 4% del totale delle contribuzioni annue della gestione iscritti in servizio a condizione che nell anno precedente la gestione iscritti in servizio sia stata in equilibrio, determinandosi in caso contrario una riduzione del contributo dell anno successivo pari all importo equivalente allo sbilancio; trasferimento dal patrimonio della sezione iscritti in servizio a quello della sezione iscritti in quiescenza di un importo determinato rapportando il totale del patrimonio della sezione iscritti in servizio al 31 dicembre dell anno precedente al totale di iscritti in servizio alla medesima data, moltiplicato per il numero di iscritti che, acquisendo il diritto a pensione, chiedano di mantenere l iscrizione alla gestione di competenza a partire dal 1 gennaio dell anno di riferimento. Ciò a partire dall esercizio BENEFICIARI L iscritto, a richiesta, può rendere beneficiari delle prestazioni di cui è destinatario i seguenti familiari fiscalmente a carico: il coniuge, in assenza di separazione legale; i figli, anche se adottati, in affidamento preadottivo; altri familiari (parenti in linea retta o collaterale genitori, nonni, nipoti ex filio, fratelli) purché di età non superiore a 80 anni e conviventi da stato di famiglia anagrafico dell iscritto. Diversamente dal passato, per familiare fiscalmente a carico si intende il soggetto percettore di redditi propri di ammontare complessivamente inferiore ai limiti di legge nei cui confronti l iscritto sia destinatario, anche in quota parte, degli inerenti benefici fiscali, nel rispetto della normativa di legge vigente. Con esclusivo riguardo ai figli è sufficiente che ricorra il solo requisito di reddito. L estensione delle prestazioni del Fondo Sanitario a favore degli altri familiari fiscalmente a carico, oltre ad essere subordinata all iscrizione del coniuge e figli a carico, deve riguardare la totalità degli stessi familiari fiscalmente a carico, così come risultante dallo stato di famiglia anagrafico dell iscritto, con l eventuale esclusione dei soli beneficiari di analoga copertura di assistenza sanitaria integrativa, che dovrà essere dichiarata all atto dell iscrizione.

3 Tale disciplina è derogata in favore del coniuge. É inoltre facoltà dell iscritto rendere fruitori delle prestazioni del Fondo Sanitario i seguenti familiari non fiscalmente a carico: il coniuge, in assenza di separazione legale; il coniuge di fatto; i figli, anche se adottati o in affidamento preadottivo purchè conviventi con uno dei genitori; i figli, anche se adottati o in affidamento preadottivo, del coniuge non legalmente separato o di fatto; genitori di età non superiore a 80 anni. L iscritto può estendere il beneficio delle prestazioni esclusivamente a favore della totalità dei familiari non fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia anagrafico e subordinatamente all iscrizione al Fondo Sanitario della totalità dei familiari fiscalmente a carico, con l eventuale esclusione dei soli fruitori di analoga copertura di assistenza sanitaria integrativa, che dovrà essere dichiarata all atto dell iscrizione. Tale disciplina è derogata in favore del coniuge (anche di fatto). Si evidenzia in proposito che è stata estesa, rispetto alle previgenti disposizioni applicate presso la Cassa Intesa, la possibilità di iscrivere i familiari dell iscritto. Tale possibilità, infatti, era precedentemente limitata al solo coniuge (anche di fatto) e ai figli. Viene invece meno la possibilità di iscrivere il coniuge legalmente separato. La qualifica di iscritto viene meno a seguito di: per mancato esercizio della richiesta di prosecuzione dell iscrizione entro il 4 mese successivo alla data di raggiungimento dei requisiti pensionistici; compimento di gravi irregolarità nei confronti del Fondo Sanitario, ascrivibili all aderente od ai familiari beneficiari delle prestazioni; mancata corresponsione del contributo da parte dell iscritto, anche a favore dei familiari, per oltre un anno; per esercizio della facoltà di revoca. Le prestazioni del Fondo Sanitario per i familiari beneficiari, stante l irrevocabilità dell opzione, cessano contestualmente alla perdita della qualifica di iscritto del dipendente nel Fondo di Solidarietà, ovvero al venir meno dei requisiti prescritti per le diverse situazioni. Pertanto devono essere comunicati tempestivamente i casi di decesso o la perdita dei requisiti da parte dei familiari beneficiari delle prestazioni del Fondo Sanitario quali la separazione legale o il divorzio, la variazione del carico fiscale, il venir meno della convivenza anagrafica. Per i genitori fiscalmente non a carico, la qualifica di beneficiari delle prestazioni del Fondo Sanitario cessa contestualmente al venir meno della convivenza con l aderente ovvero al compimento del 80 anno di età. Per gli altri familiari fiscalmente a carico (ad esclusione del coniuge e dei figli) la qualifica di beneficiario viene meno, oltre che nei casi predetti, anche a seguito della perdita - da parte dell iscritto - del relativo carico fiscale. In deroga a quanto precede, si precisa che possono confermare l iscrizione al Fondo Sanitario - fermo quanto altro previsto dallo Statuto - le posizioni già oggetto di salvaguardia relativa alla qualifica di beneficiario nell ambito degli accordi di costituzione della Cassa Intesa (genitori legittimi, naturali, adottivi o affilianti, il patrigno e la matrigna dell iscritto, ancorché non conviventi con lo stesso, che, alla data dal 13 aprile 2001 erano assistiti dalla Cassa di Assistenza Mutua fra il Personale della Cariplo Spa, purché con reddito proprio complessivamente non superiore a quello annualmente fissato dalla legge per le detrazioni di imposta). In relazione alle previsioni dello Statuto del Fondo Sanitario in materia di familiari beneficiari, ciascun iscritto deve procedere all eventuale regolarizzazione dei componenti del nucleo familiare che potranno beneficiare delle prestazioni dal 1 gennaio 2011, facendo pervenire entro il 30 aprile 2011 debitamente compilata e sottoscritta la modulistica allegata corredata delle necessarie certificazioni anagrafiche, al

4 FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO presso PREVIMEDICAL Via Gioberti, Mogliano Veneto (TV). Nel caso in cui la composizione del nucleo familiare non necessiti di modifiche, è comunque necessario confermarne i beneficiari, trasmettendo al medesimo indirizzo sopra indicato, debitamente compilato e sottoscritto, il modulo conferma o variazione nucleo beneficiario delle prestazioni. Nella medesima occasione, si rende noto che sarà possibile rendere beneficiari delle prestazioni i familiari che risultino, in virtù del mutato quadro normativo di riferimento, iscrivibili secondo quanto previsto dallo Statuto del Fondo Sanitario. Il Fondo Sanitario, in ragione del necessario rispetto da parte degli assistiti della normativa statutaria vigente, effettua verifiche periodiche circa la rispondenza del nucleo familiare beneficiario delle prestazioni alle specifiche previsioni in materia. 3. ALTRI ADEMPIMENTI Nel caso di prosecuzione dell iscrizione occorrerà trasmettere, unitamente al modulo di cui al paragrafo che precede, l ulteriore modulistica di seguito indicata, al fine di fruire delle prestazioni del Fondo Sanitario: Modulo consenso al trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003 : tutti gli iscritti, anche in assenza di nucleo familiare beneficiario, devono formalizzare l autorizzazione al trattamento dati per poter fruire delle prestazioni assistenziali. Fermo restando il termine ultimo del 30 aprile 2011, la modulistica di cui ai punti al paragrafo 2 ed al punto che precede deve pervenire al Fondo Sanitario entro il 15 dicembre 2010, in tempo utile al perfezionamento degli adempimenti amministrativi propedeutici alla fruizione delle prestazioni dal 1 gennaio 2011, in regime convenzionato. 4. PRESTAZIONI Gli iscritti beneficiano delle prestazioni di cui Regolamento delle prestazioni (vedi allegato). Nel rinviare ad un attenta lettura del Regolamento delle prestazioni, si segnala che le prestazioni riconosciute dal Fondo Sanitario sono identiche per iscritti in servizio ed in quiescenza e vengono rimborsate a fronte delle spese sostenute, tra l altro, per cure dentarie, mezzi correttivi oculistici e per trattamenti fisioterapici e rieducativi. L elenco delle strutture convenzionate, le modalità di accesso al servizio e le modalità di presentazione delle richieste di rimborso verranno successivamente rese note tramite il sito internet del Fondo Sanitario. In particolare, in attesa della complessiva rivisitazione delle reti convenzionali in essere, si conferma la continuità delle prestazioni, secondo quanto previsto dall allegato Regolamento delle prestazioni, usufruibili anche presso le strutture già convenzionate con la Cassa Intesa, che continueranno ad essere utilizzabili dal 1 gennaio 2011, con modalità che verranno rese note sul sito medesimo. 5. CONTRIBUZIONI La contribuzione aziendale è prevista e sarà, conseguentemente, erogata al Fondo Sanitario in cifra fissa annua uguale per ciascun dipendente nel Fondo di solidarietà, nella misura di 900,00 e per il periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dai relativi Accordi sindacali.

5 Detta contribuzione aziendale sarà rivalutata annualmente a partire dal 1 gennaio 2012 con applicazione dell indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riscontrato al 31 dicembre dell anno precedente. La contribuzione dovuta a carico dell iscritto sarà calcolata su tutte le voci dell ultima retribuzione imponibile ai fini INPS percepita in servizio, secondo il principio di cassa e con il limite massimo, per l anno 2011, di , ed addebitata mensilmente nella misura prevista dallo Statuto del Fondo ed è allo stato prevista nelle seguenti misure percentuali: 1,00% per sé; 0,10% per ogni familiare fiscalmente a carico (sino ad un massimo dello 0,30%); 0,90% per ogni familiare fiscalmente non a carico. Gli eventuali maggiori oneri contributivi relativi alla quota per sé a carico del Personale che abbia aderito al Fondo di Solidarietà iscritto alla Cassa Intesa, individuati con riferimento alla data del 31 dicembre 2010, vengono compensati da parte dell Azienda in costanza di iscrizione al Fondo Sanitario, attraverso una erogazione a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR. La misura della compensazione sarà determinata, a livello individuale, con riferimento agli imponibili al 31/12/2010 ed alla differenza delle aliquote relative corrispondenti. La somma corrisposta sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 2 ottobre 2010, pari al 1%) dell aliquota determinata come sopra descritto applicata all ultima retribuzione ordinaria di spettanza (per tale intendendosi la retribuzione presa a base per la contribuzione figurativa nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà ) moltiplicata per il numero di mesi intercorrenti tra il 31 dicembre 2010 e la finestra pensionistica in essere al momento della sottoscrizione dell accordo sul Fondo di Solidarietà. Tale importo sarà riconosciuto in unica soluzione entro il 30 settembre Si rileva che restano valide le autorizzazioni bancarie (mod. RID) già formalizzate che, dal 1 gennaio 2011 in caso di prosecuzione dell iscrizione, sono rese operative in favore del Fondo Sanitario senza alcun adempimento aggiuntivo a carico degli iscritti; sarà viceversa necessaria la formalizzazione di autorizzazione all addebito mensile delle contribuzioni a mezzo RID da parte del personale che abbia aderito al Fondo di solidarietà che attualmente corrisponde la contribuzione a mezzo trattenuta sulla pensione (in particolare, percettori dei trattamenti di pensione dell ex fondo CARIPLO). Il personale che abbia aderito al Fondo di solidarietà, che abbia a suo tempo esercitato la richiesta di iscrivere alla Cassa Intesa sé e/o eventuali familiari dopo la scadenza prevista dalle norme operative di riferimento (c.d. iscrizioni tardive) o che in ogni caso sia tenuto alla corresponsione di contribuzioni arretrate, continuerà a corrispondere il contributo pregresso, secondo le modalità in essere (senza necessità di ulteriori adempimenti), sino a concorrenza del complessivo importo dovuto, con fruizione delle prestazioni di cui al Regolamento a decorrere dal 1 gennaio MODALITA DI RIMBORSO Le richieste di rimborso relative alle prestazioni fruite dal 1 gennaio 2011 dovranno essere inviate esclusivamente al Fondo Sanitario. Si segnala altresì che, le spese sostenute a fronte delle prestazioni di cui al Regolamento delle prestazioni (vedi allegato) sono liquidate nella misura dell 80% della somma spettante ad eccezione di quanto appresso specificato: - Grandi Eventi Patologici (Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Malattie) di cui all elenco allegato al Regolamento delle prestazioni ; - ticket sanitari, ivi compresi gli equivalenti importi privatistici riferiti ad analisi ed accertamenti diagnostici; - indennità giornaliera e connessi oneri rimborsabili di cui all articolo Prestazioni Ospedaliere Indennità di Diaria al Regolamento delle prestazioni ; - prestazioni effettuate da medici e strutture in forma convenzionata.

6 Tali prestazioni restano pertanto erogabili, nei limiti previsti, in via immediata e senza applicazione di franchigie, scoperti minimi, né quote differite. La liquidazione della residua quota non immediatamente erogata (cosiddetta quota differita ), ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a seguito dell approvazione del bilancio e sulla base del risultato di esercizio della gestione di pertinenza, con priorità di erogazione delle prestazioni fino alla concorrenza della cd soglia delle risorse vincolate prevista dal D.M. 27/10/2009 nonché per quelle sostenute dagli iscritti portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell art. 3 comma 3 della Legge 5/2/1992 n Ove non consegua l'integrale liquidazione della quota residua, il rimborso avviene in misura proporzionale alla parte rimanente della quota stessa. 7. REGIME FISCALE La contribuzione corrisposta al Fondo Sanitario, ivi comprese le quote relative ai familiari beneficiari indipendentemente dal carico fiscale, non concorre nel limite complessivo pro tempore vigente (per l anno ,20) alla formazione del reddito imponibile, consentendo un risparmio pari all aliquota Irpef marginale. In conseguenza delle agevolazioni tributarie previste sulla contribuzione, tutte le spese di carattere sanitario rimborsate dal Fondo Sanitario, non formano oggetto di detrazione di imposta. Restano, pertanto, detraibili unicamente gli esborsi non riconosciuti dal Fondo Sanitario (quali franchigie, oneri eccedenti i massimali o comunque non rimborsabili) e le rivalse applicate 8. CONTACT CENTER E INFORMAZIONI GENERALI Si informa che dal 1 dicembre 2010 è operativo il servizio di call center ed assistenza di Previmedical, con orario: Lunedì - Venerdì dalle ore 9.00 alle ore per le informazioni relative al passaggio al nuovo Fondo Sanitario. Il Contact Center risponderà ai seguenti numeri: Recapiti Telefonici - numero verde gratuito per chiamate da rete fissa: numero a pagamento per chiamate da rete mobile: numero a pagamento per chiamate dall'estero: Recapiti e_mail: contactcenter.fsi@previmedical.it

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