MERCATO DI TUTELA MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE L_CGF_TUTELA

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1 L_CGF_TUTELA MERCATO DI TUTELA MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE Società Unipersonale a Responsabilità limitata c.f. e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia n Capitale sociale ,00 i.v. Direzione e coordinamento di Valle Umbra Servizi S.p.a. Registro Imprese Perugia

2 Sommario Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento... 3 Articolo 2. Oggetto... 7 Articolo 3. Conclusione del Contratto... 7 Articolo 4. Conclusione dei contratti con il Distributore... 8 Articolo 5. Attivazione della fornitura... 8 Articolo 6. Condizioni Economiche... 9 Articolo 7. Durata del Contratto, rinnovo e recesso Articolo 8. Fatturazione Articolo 9. Rateizzazione Articolo 10. Garanzie a carico del cliente finale Articolo 11. Interessi di mora Articolo 12. Inadempimento del Cliente Articolo 13. Prestazioni di competenza del Distributore Articolo 14. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche Articolo 15. Forza maggiore Articolo 16. Responsabilità Articolo 17. Clausola risolutiva espressa Articolo 18. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni Articolo 19. Assicurazione clienti finali gas Articolo 20. Integrazione del Contratto Articolo 21. Cessione del Contratto Articolo 22. Comunicazioni Articolo 23. Legge applicabile e foro competente Articolo 24. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie Articolo 25. Dati personali Società Unipersonale a Responsabilità limitata c.f. e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia n Capitale sociale ,00 i.v. Direzione e coordinamento di Valle Umbra Servizi S.p.a. Registro Imprese Perugia

3 Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento ARERA (o Autorità): è l Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995; Attivazione contestata: è lo switching e/o l accesso per sostituzione compiuti a seguito di un contratto contestato. Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore; Bolletta 2.0: è l Allegato A alla deliberazione dell ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato; Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del Contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura; Cessazione amministrativa del punto di riconsegna per morosità: azione finalizzata a cessare il servizio di distribuzione presso il PdR corrispondente al contratto risolto per inadempimento. Se la cessazione amministrativa per morosità riguarda un PdR non disalimentabile, il Distributore garantisce la continuità dei prelievi mediante l attivazione del Servizio di Ultima Istanza (FUI) come previsto dall art.16 del TIMG. Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità: azione finalizzata alla sospensione temporanea della fornitura senza interruzione del servizio di Distribuzione. Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica diversa dalle amministrazioni pubbliche con un consumo annuo complessivamente inferiore a Smc, che acquista gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico; Cliente Domestico: è il Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l abitazione e i locali annessi o pertinenti e il titolare del punto sia una persona fisica. Rientrano negli usi domestici anche i consumi dei condomini nei quali sia presente almeno una unità abitativa che utilizzi il gas naturale per gli usi domestici di cui sopra, purché il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica (salvo il caso in cui svolga le funzioni di amministratore del condominio) e il gas non sia utilizzato in attività produttive. Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti di gas naturale che svolgono attività di servizio pubblico; Codice del consumo: è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (pubblicato in G.U. n. 235 del 08/10/2005, Suppl. Ordinario n. 162). 3

4 Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato; Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato; Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc); Conferma: è la comunicazione e/o documentazione, fornita, anche mediante supporto durevole, dal Venditore al Cliente finale al fine di acquisire un consenso informato in relazione alla conclusione del contratto da parte del Cliente finale medesimo attraverso forme di comunicazione a distanza o in luogo diverso dai locali commerciali del Venditore. Contratto: è il Contratto di fornitura di gas naturale concluso sulla base dell Offerta/Proposta e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche; Deliberazione 229/01: è la deliberazione dell Autorità del 11 dicembre 2001 Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai Clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n Deliberazione 138/04: è la deliberazione dell Autorità del 29 luglio 2004 Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete. Deliberazione 102/2016/R/com: è la deliberazione dell Autorità del 10 marzo 2016 che, all Allegato A, stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina della voltura nel settore gas. Deliberazione 302/2016/R/com: è la deliberazione dell Autorità del 9 giugno 2016 che, all Allegato A, stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura. Distributore: il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente; Documentazione contrattuale: è l insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di: a) modulistica per la conclusione dell offerta/proposta; b) informazioni preliminari alla conclusione del Contratto, ai sensi dell Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale; c) nota informativa per il Cliente finale; d) modulistica recante le condizioni economiche; e) scheda di confrontabilità f) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale; g) modulo per la presentazione dei reclami; h) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali; i) informativa sul trattamento dei dati personali 4

5 j) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del Contratto 1. Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale; Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale; Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell ambito di un Contratto; FDD: è il Fornitore del servizio di default di distribuzione, individuato per garantire il servizio di cui al Titolo IV, sezione 2 del TIVG. Fornitore di ultima istanza (FUI): è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore di cui al Titolo IV, Sezione 1 del TIVG; Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l adempimento di una obbligazione; Gruppo di misura o misuratore: è l insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura; Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale; Offerta o Offerta Commerciale: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore del gas naturale e a Prezzo Libero; Parti: sono il Cliente e il Fornitore; Punto di fornitura: è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente; Reclamo per contratto o attivazione contestati: è ogni reclamo scritto fatto pervenire al venditore con il quale il Cliente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o una associazione di consumatori o di categoria, lamenta irregolarità nella conferma di un contratto. RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione , approvata con deliberazione dell Autorità del 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas; Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore; Servizio di conciliazione: è l organismo istituito dall ARERA con deliberazione 260/2012/E/com del , gestito in avvalimento dall Acquirente Unico, ai sensi della legge 23 luglio 2009, 1 QUANTO INDICATO ALLA LETTERA l) INCLUDE QUALSIASI MODULO O DOCUMENTO MESSO A DISPOSIZIONE DAL FORNITORE AL CLIENTE FINALE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: MODULO PER DICHIARAZIONE E ISTANZA PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE, DOCUMENTAZIONE PER ALLACCIO/VOLTURA/SUBENTRO, DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL TITOLO SULL IMMOBILE ECC. 5

6 n. 99 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, iscritto nell Elenco del organismi ADR istituito dalla medesima Autorità ai sensi dell art. 141-decies del Codice del Consumo. Servizio di tutela del gas naturale: è il servizio che il Fornitore è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell art. 1, comma 3 della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007; il servizio di tutela è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall Autorità. Hanno diritto al servizio di tutela i Clienti finali con riferimento alle seguenti tipologie di appartenenza: a) PdR nella titolarità di un Cliente Domestico; b) PdR relativo ad un Condominio con uso domestico, con consumi non superiori a Smc/anno; SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; Switching: (i) l accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione; TIBEG: è il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, approvato con deliberazione dell Autorità del 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (cd. Bonus sociale). TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall ARERA per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, approvato con deliberazione dell Autorità del 5 maggio 2016, 209/2016/E/com; TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, approvato con deliberazione dell Autorità del 4 agosto 2016, 463/2016/R/com. TIMG: è il Testo integrato morosità gas approvato con deliberazione dell Autorità del 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11; TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui alla deliberazione dell Autorità del 21 luglio 2016, 413/16/R/com; TIRV: è il Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria approvato con deliberazione dell Autorità del 6 aprile 2017, 228/2017/R/com. 6

7 TIVG: è il Testo integrato per l erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti di cui alla deliberazione dell Autorità del 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09. Voltura: è la variazione del Cliente finale titolare di un punto di riconsegna, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo Cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura. Si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che dovessero risultare incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito Articolo 2. Oggetto 2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell ambito del presente Contratto. 2.2 Non è di norma prevista la fornitura di servizi e/o prodotti aggiuntivi alla fornitura principale di somministrazione del gas naturale. Eventuali servizi aggiuntivi, richiesti alla Società, a norma del successivo art.6.17, potranno essere inseriti in fattura solo su specifica richiesta del Cliente. 2.3 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all Articolo Il Cliente ha l obbligo di utilizzare il gas naturale messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati, in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto. 2.5 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna. Articolo 3. Conclusione del Contratto 3.1 Il Contratto si conclude con la sottoscrizione dello stesso da parte del Cliente finale o suo delegato. 3.2 Il Contratto, anche se già concluso, dovrà considerarsi automaticamente risolto, senza nessun addebito di responsabilità in capo al Fornitore, che provvederà a darne tempestiva 7

8 comunicazione scritta o telefonica al Cliente, all avverarsi delle seguenti condizioni che verranno verificate dal Fornitore entro 90 giorni dalla data di Conclusione del Contratto: a. se il Cliente risulti assoggettato a procedure concorsuali in proprio o nella qualità di legale rappresentante di società; b. in ogni caso nel quale a causa di eventuali impedimenti di qualsiasi natura, anche se contingenti e temporanei (ad esempio nel caso di impedimento all accesso ai misuratori per effettuare operazioni di apertura), il Fornitore non potesse procedere ad attivare la fornitura; c. per eventuali ulteriori motivi tecnici, economici, amministrativi e gestionali, compreso il caso in cui il Fornitore abbia verificato che il soggetto delegato alla adesione non fosse stato da questi munito dei necessari poteri con apposito incarico. 3.3 Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere il Contratto stesso di fornitura nei casi in cui le installazioni del Cliente non risultino conformi alle vigenti norme di legge e/o di regolamento. 3.4 Decorso il termine di cui sopra, in assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace. 3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente. 3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell immobile in cui sono situati i propri impianti. Articolo 4. Conclusione dei contratti con il Distributore 4.1 Per l attivazione della fornitura il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente. 4.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. 4.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto. Articolo 5. Attivazione della fornitura 5.1 L Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile. 8

9 5.2 La data di Attivazione della fornitura sarà evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 5.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l Attivazione medesima. 5.4 Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per una delle cause indicate ai precedenti punti lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell art del Codice Civile, senza responsabilità di nessuna delle Parti. Articolo 6. Condizioni Economiche 6.1 Il presente Contratto, prevede l applicazione delle condizioni economiche stabilite dall ARERA per i Clienti del mercato tutelato (servizio di tutela) ai sensi del TIVG. 6.2 Le condizioni economiche di fornitura applicate ai Clienti del servizio di tutela, e relativi aggiornamenti in base a provvedimenti dell ARERA, vengono pubblicate in apposita sezione del sito denominata Offerta servizio di tutela gas. 6.3 Le variazioni delle condizioni economiche, dovute ad indicizzazioni o adeguamenti, verranno rese note e applicate sulle fatture emesse successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. 6.4 In conformità a quanto previsto dall allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com (Bolletta 2.0), in bolletta vengono indicate per esteso le deliberazioni dell ARERA che hanno stabilito gli aggiornamenti e la data da cui iniziano ad essere applicati. 6.5 L'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo o con le diverse modalità stabilite dall Autorità. 6.6 I corrispettivi dovuti dal Cliente sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte. 6.7 È a carico del Cliente qualsiasi imposta o tassa presente e futura legata all uso ed al consumo del gas. Eventuali esenzioni o riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che tali agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente presenti la documentazione ivi prevista per poterne usufruire. 6.8 I Clienti domestici che si trovino in condizione di disagio economico e le famiglie numerose (con più di tre figli a carico) possono accedere ai regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale introdotti dal Governo e resi operativi dall ARERA attraverso il TIBEG. 6.9 Il Bonus sociale gas deve essere richiesto dagli interessati presso il proprio Comune di residenza. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili consultando il sito dell Autorità 9

10 6.10 Il Cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento della fattura, la Società potrà richiedere al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre al rimborso delle sole spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta In deroga a quanto sopra, i Clienti che siano stati regolari con i pagamenti nel biennio precedente (c.d. Clienti buoni pagatori ) sono tenuti al pagamento, per i primi dieci giorni di ritardo, del solo interesse legale Il termine di scadenza per il pagamento indicato nelle fatture non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura Il pagamento della fattura può essere effettuato a mezzo di versamento su c/c postale, addebito automatico su c/c bancario o postale, gratuitamente presso gli Istituti bancari indicati in bolletta oppure con altra forma utilizzata dalla Società indicata nel documento Salvo espresso accordo scritto tra le Parti, il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti della Società Eventuali contestazioni in merito ai dati di consumo potranno essere formulate dal Cliente direttamente alla Società, la quale provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti presso il Distributore, cui compete il servizio di misura Il Cliente rimane direttamente responsabile verso la Società del pagamento del gas, delle imposte e tasse e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo in cui è intestatario della fornitura I corrispettivi per eventuali servizi aggiuntivi richiesti alla Società potranno essere inseriti in fattura solo su specifica richiesta del Cliente. Articolo 7. Durata del Contratto, rinnovo e recesso 7.1 Il Contratto è a tempo indeterminato. 7.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura. 7.3 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all altra Parte. 7.4 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con il Fornitore mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. 10

11 7.5 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. 7.6 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Consegna della richiesta presso gli sportelli di VUS COM SRL al seguente indirizzi VUS COM SRL - Via Antonio Gramsci, Foligno (PG) Invio della richiesta per posta all indirizzo: VUS COM SRL Via Antonio Gramsci, Foligno (PG) Invio a mezzo fax al n. 0742/ Invio a mezzo all indirizzo info@vuscom.it Invio tramite pec all indirizzo vuscomsrl@pec.it 7.7 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l interruzione dell alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente. 7.8 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale. Articolo 8. Fatturazione Disposizioni generali 8.1 La fattura dei consumi di gas naturale, chiamata bolletta sintetica, verrà emessa in conformità a quanto stabilito dall allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com (Bolletta 2.0) La fattura sintetica costituisce fattura ai fini della normativa fiscale. Gli elementi di dettaglio, saranno resi disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: 11

12 Richiesta presentata presso gli sportelli di VUS COM SRL al seguente indirizzi VUS COM SRL - Via Antonio Gramsci, Foligno (PG) Richiesta inviata per posta all indirizzo: VUS COM SRL Via Antonio Gramsci, Foligno (PG) Richiesta inviata a mezzo fax al n. 0742/ Richieste inviata a mezzo all indirizzo info@vuscom.it Richiesta inviata tramite pec all indirizzo vuscomsrl@pec.it 8.12 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet la Guida alla lettura delle voci di spesa per l Offerta di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la Guida alla lettura delle voci di spesa attraverso uno dei seguenti canali: Richiesta presentata presso gli sportelli di VUS COM SRL al seguente indirizzi VUS COM SRL - Via Antonio Gramsci, Foligno (PG) Richiesta inviata per posta all indirizzo: VUS COM SRL Via Antonio Gramsci, Foligno (PG) Richiesta inviata a mezzo fax al n. 0742/ Richiesta inviata a mezzo all indirizzo info@vuscom.it Richiesta inviata tramite pec all indirizzo vuscomsrl@pec.it 8.2 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo e sarà recapitata a mezzo vettore postale. 8.3 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non è applicato alcun onere aggiuntivo. 8.4 Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura. 8.5 Il livello dello sconto è pari a -6,60 euro/punto di fornitura/anno. 8.6 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 8.5 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 25,00 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. 8.8 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 100,00 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa. 8.9 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell articolo 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all esercente il servizio di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest ultimo al Fornitore entrante Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, sono le seguenti: 12

13 Tramite bollettino di c/c postale Tramite addebito diretto presso un Istituto Bancario/Postale Tramite il circuito PagoBancomat o Carta di Credito (Circuiti Visa e Mastercard) presso gli sportelli di Foligno e Spoleto (esazione gratuita per il cliente) Tramite Carta di Credito accedendo al servizio Prontoweb (servizio accessibile solamente tramite registrazione). Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente In caso di voltura, con riferimento ai PdR che non vengono letti mensilmente con dettaglio giornaliero, la lettura effettiva iniziale verrà determinata dal Distributore, e messa a disposizione del Venditore, con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 della deliberazione 102/2016/R/gas Il Distributore effettuerà la rilevazione del dato di misura alla data di attivazione contrattuale o, qualora la lettura fosse rilevata in data diversa, ricondurrà la stessa alla data di attivazione contrattuale utilizzando il profilo di prelievo standard associato al PdR, nel qual caso la lettura così ottenuta sarà considerata convenzionalmente come effettiva Qualora la rilevazione di cui sopra non andasse a buon fine e il Cliente avesse comunicato l autolettura, il Distributore ricondurrà l autolettura validata alla data di attivazione contrattuale utilizzando il profilo di prelievo standard associato al PdR, nel qual caso la lettura così ottenuta sarà considerata convenzionalmente come effettiva In tutti i casi di indisponibilità della misura, il distributore metterà a disposizione del venditore una lettura stimata e validata I costi previsti dal Distributore per l attività di voltura verranno addebitati nella prima fattura utile La Società determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente finale, riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati Qualora nel periodo cui si riferisce la fattura vengano contabilizzati consumi effettivi, non verranno contabilizzati anche successivi consumi stimati: a) se la periodicità di fatturazione è mensile, ad eccezione dei Clienti con punti di riconsegna per i quali non è obbligatoria la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero; b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la fattura è un autolettura comunicata nella finestra temporale prevista Il Distributore, è tenuto ad effettuare le letture del Contatore con le modalità e tempistiche previste dal TIVG In particolare, è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura dei Contatori: 13

14 a) per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno: 1 (un) tentativo di raccolta l anno; b) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a Smc/anno: 2 (due) tentativi di raccolta l anno; c) per i punti di riconsegna con consumi superiori a Smc/anno e fino a Smc/anno: 3 (tre) tentativi di raccolta l anno; d) per i punti di riconsegna con consumi superiori a Smc/anno: 1 (un) tentativo mensile Le letture dei Contatori costituiscono prova dell avvenuto consumo, salvo comprovato errore materiale L impresa di Distribuzione locale competente pubblica sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure del gas naturale ed è tenuta a prendere in carico la misura raccolta dal Cliente finale e lasciata a disposizione da quest ultimo anche per il tramite di nota cartacea affissa alla porta della propria abitazione o luogo similare In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l impresa di Distribuzione informa il Cliente, con apposita nota cartacea, della possibilità di effettuare l autolettura secondo le modalità e tempistiche previste dal fornitore Il Fornitore mette a disposizione del Cliente, con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, il servizio di autolettura, indicando in ogni fattura le modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasmettere al Fornitore il dato di autolettura. Il Fornitore comunica la presa in carico o l eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento stesso dell acquisizione del dato, ovvero entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi ove la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata. L autolettura validata dal Distributore è equiparata ad una misura rilevata validata L eventuale Rettifica di fatturazione su richiesta scritta del Cliente, sia questa a credito oppure a debito, verrà effettuata, salvo diversi accordi con il Cliente stesso, nella prima fattura utile. Eventuali rimborsi di somme a credito verranno effettuati con le modalità ed entro i termini previsti dal TIQV Eventuali crediti del Cliente derivanti da conguagli di fatturazione, salvo diversi accordi con il Cliente stesso, verranno portati in detrazione nelle successive fatture, fino a totale compensazione. Sugli importi dovuti a titolo di conguaglio non si applicano interessi La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l ordine indicato al comma Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile Il Cliente ha la facoltà di comunicare l autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore. 14

15 8.22 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente con le modalità e le tempistiche indicate in fattura e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio del consumo di utenze analoghe, avendo anche riguardo alla potenza installa (kw) In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l altra. Fatturazione di periodo 8.18 La Fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza: Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero Tipologia di Clienti Inferiore a 500 Smc/anno Tra 500 e Smc/anno Tra e Smc/anno Uguale o superiore a Smc/anno Frequenza emissione fatture Almeno quadrimestrale Bimestrale Bimestrale Mensile Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero Qualsiasi livello di consumo Mensile 8.19 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. 15

16 Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra Il Fornitore informa il Cliente dell esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con le seguenti modalità xxx In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro. Fatturazione di chiusura 8.22 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l emissione è pari all ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 8.22, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 8.22; b) l importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro. Articolo 9. Rateizzazione 9.1 Il Cliente, in conformità alla deliberazione 229/01, nei casi e con le modalità previste dall art.12 bis del TIVG, può richiedere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti. Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: 16

17 i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; iv. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all Articolo 8; v. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere. 9.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi (a pena di decadenza) dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura. 9.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: nei casi di cui ai punti i., ii. e iii., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); nei casi di cui al punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due); nei casi di cui al punto v., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi; 17

18 è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. 9.4 Qualora il Cliente concluda un Contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato. Articolo 10. Garanzie a carico del cliente finale 10.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale L importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle: Ammontare deposito ( ) <500 Clienti gas Consumo annuo (Smc/anno) Fino a Fino a Fino a ,00 90,00 150,00 300,00 >5.000 valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte 10.3 L ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 10.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 10.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 18

19 10.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 10.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all inadempimento del cliente Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un unica soluzione Qualora nel corso dell erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l avvenuto versamento dello stesso Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. Articolo 11. Interessi di mora 11.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore. Articolo 12. Inadempimento del Cliente 12.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all articolo 8.9, trascorsi almeno 20 (venti) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore 19

20 ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora) Il termine di cui al comma 0 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell 22.1 relativo alle comunicazioni Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al Distributore la Cessazione amministrativa ai sensi dell articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di Cessazione amministrativa Ove l intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L esecuzione dell intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto Per i contratti di gas naturale, ove non sia possibile eseguire l intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al Distributore 20

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