CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA DEI RISCHI UNIVERSITARI
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1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA DEI RISCHI UNIVERSITARI Art. 1 (Oggetto dell'appalto e descrizione del servizio) 1. L'appalto ha per oggetto l'incarico di consulenza finalizzata alla redazione dei capitolati di gara per la copertura assicurativa dei rischi di pertinenza dell'università degli Studi di Napoli Federico II, nonché l espletamento di tutte le attività di consulenza e di assistenza relative alla stipula dei contratti di assicurazione, nonché quelle successive alla gestione delle polizze e dei sinistri, sia attivi che passivi, e alla liquidazione dei relativi danni. 2. L appalto dovrà comprendere almeno i seguenti servizi base, da eseguire e completare in tempo utile alla predisposizione delle nuove procedure concorsuali, da bandirsi da parte dell Università nel corso della durata del presente appalto, volte all individuazione delle compagnie assicuratrici: a) esame delle polizze assicurative dell Università ed individuazione e/o analisi delle carenze con indicazione, al tempo stesso, degli interventi di razionalizzazione più idonei; b) analisi dei rischi specifici cui è esposta l Università, ivi compresa la valutazione delle esposizioni effettive e probabili, nonché individuazione delle misure per il miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensiva dell analisi costi-benefici; c) verifica di rispondenza assicurativa dei risultati dell analisi di cui al punto precedente, con prospettazione delle coperture ottimali; d) studio del progetto definitivo per la copertura assicurativa anzidetta, completo delle indicazioni presunte dei premi e del costo approssimativo degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive; e) effettuazione a proprie spese della stima, ai fini assicurativi, del valore degli immobili di proprietà, in uso e in locazione all'università, da elaborarsi per il tramite di società altamente qualificata nel settore e tale da: consentire una corretta attribuzione e valorizzazione dei beni da inserire nelle polizze assicurative ad evitare così l'applicazione della c.d. "regola proporzionale" (art c.c.); fornire un elenco dettagliato dei beni da assicurare per conseguire tempi rapidi di accertamento delle perdite subite in caso di sinistro e, quindi, tempi rapidi di liquidazione del danno; permettere un facile aggiornamento dei valori; f) attività di collaborazione alla determinazione del contenuto contrattuale e di assistenza per l'elaborazione degli atti prodromici alle procedure di gara; g) redazione dei capitolati; h) eventuale assistenza tecnica alle apposite istituende Commissioni di gara. 3. Inoltre, per tutta la durata contrattuale, le prestazioni minime, elencate in forma indicativa e non esaustiva, che compongono l attività di assistenza nella gestione delle polizze e dei sinistri sono :
2 a) prestare assistenza nella gestione dei contratti, già stipulati e da stipularsi, con le compagnie di assicurazione ed in particolare: 1) effettuare studi periodici dei rischi con cadenza almeno annuale, ed, in ogni caso, a seguito di evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del mercato assicurativo e in considerazione delle mutate esigenze dell Ateneo in vigenza del contratto e proporre l'aggiornamento delle relative coperture assicurative per l'ottimizzazione della gestione del rischio e della relativa copertura in tempi tali da permettere l adeguamento rispetto alle mutate esigenze dell Ateneo o al mutato dettato normativo senza incorrere in sanzioni; 2) gestire le scadenze dei premi, ivi compresi quelli di regolazione ove previste, segnalandole tempestivamente all Università, e, in generale, gli obblighi verso le compagnie di assicurazione; 3) assistere l'università nella gestione dei sinistri attivi e passivi, inclusi quelli che, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato, e nel recupero dei danni; in particolare, il broker, previo esame dei testi di polizza, provvederà ad individuare ed a comunicare all Università, volta per volta ed in considerazione delle singole fattispecie, tutte le azioni più opportune da intraprendere e la relativa tempistica al fine di ottimizzare i tempi di conseguimento degli indennizzi/risarcimenti e di chiusura delle posizioni passive, ivi comprese a titolo esaustivo e non limitativo: - indicazioni relative alla documentazione da inviare alla compagnia a termine di polizza; - pareri circa la congruità degli indennizzi/risarcimenti proposti dai periti incaricati o direttamente dalla compagnia ai sensi di quanto previsto dalle polizze; - pareri circa il rigetto dei sinistri da parte della compagnia e conseguente attività di assistenza ai fini del conseguimento dell indennizzo/risarcimento in caso di rigetto non corretto a termine di polizza. 4) Il broker provvederà altresì a segnalare all Università, in tempo utile, la necessità di invio alle Compagnie assicuratrici degli atti finalizzati all interruzione del termine di prescrizione dei sinistri. Si precisa, inoltre, che, all atto dell affidamento dell appalto, il Broker provvederà a convenire, di concerto con l Ufficio dell Università preposto alla gestione dei sinistri, le modalità procedimentali di gestione delle polizze e dei sinistri; b) procedere, secondo modalità e tempistica indicate in offerta, alla formazione/aggiornamento del personale dell Università in materia assicurativa anche per l eventuale gestione futura di tutta l attività assicurativa, nonché a mettere a disposizione percorsi formativi ad hoc su specifiche materie indicate dall Università; c) fornire supporto consulenziale e formativo, anche mediante resa di pareri in forma scritta, al personale dell Università impegnato nella gestione dell attività contrattuale, ivi inclusi i contratti assicurativi, con particolare riguardo: 1) alla segnalazione di novità normative e giurisprudenziali in materia assicurativa; 2) all individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché alla successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni contenute nelle leggi di riferimento e nei documenti di gara; 3) alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 2
3 4) alle problematiche relative alla privacy ed alla riservatezza dei dati personali (d. lgs. 196/2003 e s.m.i., Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR integrato e modificato con il d.lgs n. 101/2018) connesse all attività dell Università; 5) all individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l Università convenzioni o contratti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: locazioni, comodati, concessioni, accordi di ricerca, prestazioni d opera occasionali o continuative) ed alla successiva verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme contrattuali; d) messa a disposizione di strumenti e relative applicazioni informatiche accessibili tramite internet per la consultazione dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, che rendano quantomeno disponibili: 1) le informazioni, anche relative a dati contabili, sulle singole polizze; 2) l elenco dei sinistri aperti su ogni polizza, con possibilità di accedere al dettaglio di ogni sinistro, secondo la strutturazione e la divisione indicata nell art.4, in modo da seguire tutte le fasi di evoluzione dei sinistri dalla denuncia alla liquidazione. 3) la segnalazione per l inoltro delle comunicazioni relative all interruzione dei termini di prescrizione di tutti i sinistri aperti. Il broker deve garantire l inserimento dei dati e l aggiornamento, laddove necessario, in tempo reale della banca dati informatica. e) effettuare, a richiesta dell Università e secondo modalità e tempistica da convenire con la medesima, la rivalutazione, ancorché non analitica, dei beni mobili inventariati; f) procedere, a richiesta dell Università e secondo le modalità operative che saranno di volta in volta dettate dalla stessa, all espletamento di indagini di mercato finalizzate all individuazione delle migliori polizze, fideiussorie o assicurative, da stipulare a copertura del rischio di inadempimento verso enti pubblici erogatori di finanziamenti, nonché di prodotti assicurativi idonei a soddisfare specifiche esigenze dell Università dei dipendenti e/o dei responsabili degli Uffici esposti a particolari rischi, con assoluta e totale facoltà per l Università di accettare o meno;. 4. Il broker dovrà, infine, svolgere le eventuali ulteriori attività proposte in sede di gara. Art. 2 Durata contrattuale 1. L'appalto avrà la durata di cinque anni. 2. Il Broker sarà in ogni caso obbligato a collaborare lealmente con il Broker uscente al fine di consentire il graduale passaggio di consegne, secondo il disposto del codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazione e riassicurazione AIBA e secondo i principi generali in materia. 3. Alla scadenza, naturale o anticipata, dell incarico, ivi inclusa l ipotesi della revoca dell aggiudicazione e della risoluzione del contratto, il Broker si obbliga a proseguire, a richiesta dell Università, l esecuzione del servizio per un periodo massimo di sei mesi, collaborando lealmente con il Broker subentrante al fine di consentire il graduale passaggio di consegne, secondo le modalità di cui al successivo comma. 4. Durante la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto, della durata di tre mesi, dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d appalto, le attività volte a rendere disponibile all Università la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed utili alla continuazione delle attività. Il broker affidatario del contratto derivante dalla presente procedura dovrà porre in essere tutte le attività che 3
4 permettano il subentro dell eventuale nuovo broker. In tale fase, l aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria e agli adempimenti previsti nel codice deontologico, le attività di seguito specificate: a. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo broker; b. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova impresa; c. preparazione di un primo scarico di prova; d. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate, e. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo. La conclusione positiva di tale fase finale sarà attestata da apposito verbale sottoscritto, in contraddittorio con l impresa, dal responsabile dell Università. 5. Nel caso di cui al precedente comma, il Broker rinunzia sin d ora a qualunque pretesa sui premi assicurativi che scadranno nel corso del periodo del passaggio delle consegne. 6. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 3, l Università si riserva di agire verso il broker uscente a tutela delle sue ragioni e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. Art. 3 (Organizzazione del servizio) 1. Il broker, per l espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso dell appalto. 2. A tal fine il broker dovrà istituire nel Comune di Napoli un ufficio preposto allo svolgimento dell appalto, dovrà designare un referente per l Università che sarà il Responsabile del servizio, e dedicare al servizio stesso del personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal broker in sede di gara. 3. Il broker dovrà confermare, prima dell inizio del servizio oggetto dell appalto, il nominativo del Referente responsabile del servizio con gli estremi di iscrizione al R.U.I. di cui al d.lgs. n.209/2005, cui competerà il ruolo di interlocutore con l Università per ogni questione inerente l esecuzione del contratto. Il referente avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d appalto e sarà sua cura garantire l applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate. L Università, per ogni problema che dovesse sorgere durante l espletamento del servizio ed al fine di ottenerne una pronta risoluzione, si rivolgerà direttamente al Referente. Le comunicazioni formali relative al servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all aggiudicatario. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell aggiudicatario. 4. Prima dell inizio del servizio il broker dovrà dotarsi di un casella di Posta Certificata e della firma digitale ai sensi degli artt. 48 e 24 del D. Lgs. 07 marzo 2005 n.82 Codice dell amministrazione digitale; il Referente di cui al comma precedente dovrà essere dotato di firma digitale. 4
5 Il broker è tenuto ad accettare, oltre agli ordinari mezzi di comunicazione, lo scambio di comunicazioni tramite pec; a tale scopo, prima della stipula del contratto il broker e l Università formalizzeranno un documento nel quale sarà precisato: a. indirizzo esatto da usare per tali scambi; b. lista delle persone autorizzate a firmare e il tipo di comunicazioni-documenti scambiati; c. tipologie di files che potranno essere utilizzati per le comunicazioni (salve diverse tipologie di files che potranno essere utilizzati previo accordo tra le parti, l aggiudicatario dovrà utilizzare obbligatoriamente quantomeno i formati pdf, rtf, odf, doc, xls.). L aggiudicatario e l Università sono tenuti, in caso di modifiche di qualsiasi tipo (cambio indirizzo , persone firmatarie, ecc.), a comunicarlo tempestivamente alla controparte. 5. In caso di sostituzione - nel corso dell appalto - del personale dedicato, il broker è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara e richieste dal presente capitolato speciale d appalto: qualora il broker disattenda a tale obbligo, l Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art c.c. clausola risolutiva espressa - dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento. 6. In ipotesi di motivato mancato gradimento delle unità di personale dedicate al servizio, l Università si riserva di richiederne la sostituzione: in tal caso, il Broker sarà tenuto a provvedere al più tardi entro sessanta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta - alla sostituzione con soggetti aventi le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara. In mancanza, l Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art c.c. clausola risolutiva espressa - dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento. Art.4 (Oneri ed obblighi delle parti) 1. Nel corso dell appalto il broker dovrà: a) effettuare almeno un incontro mensile presso i competenti uffici dell Università per la raccolta della documentazione e per l analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificatamente legato alle polizze in corso; b) fornire quadrimestralmente riepiloghi informativi, corredati di valutazioni tecniche ed eventuali proposte migliorative, in relazione a: numero di sinistri divisi per ramo, denunciati; numero di sinistri divisi per ramo, senza seguito; numero di sinistri divisi per ramo, liquidati e relativo importo; numero di sinistri divisi per ramo, in trattazione e loro importo preventivo. 2. In caso di inadempimenti agli obblighi sopra citati, l Università procederà a darne comunicazione a mezzo fax al Responsabile del Servizio, che potrà far pervenire le eventuali osservazioni entro i tre giorni successivi. Trascorsi trenta giorni, senza che il Broker si adegui, l Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456, dandone comunicazione scritta. 3. L'Università si impegna a fornire, all atto del conferimento e comunque su richiesta del broker, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative, ed a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonchè a consentire agli incaricati del broker l'accesso agli edifici interessati. Art. 5 5
6 (Obblighi di collaborazione e di diligenza) 1. Il Broker eseguirà il servizio nell interesse esclusivo dell Università, osservandone le indicazioni, tenendo conto delle specifiche esigenze della stessa, garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell attività dell Università e collaborando lealmente con gli uffici competenti, mantenendo a tal fine un atteggiamento di obiettività e indipendenza. 2. Il broker nell espletamento del servizio si impegna a tenere il segreto d ufficio ed ad eseguire l incarico in buona fede, osservando l obbligo di massima diligenza nell esecuzione del servizio di cui all art.1176 c.c. e garantendo la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione. 3. In ipotesi di contravvenzione agli obblighi di cui ai commi precedenti, ed, in particolare, di mancata collaborazione, di negligenza e malafede, l Università provvederà previa contestazione dell inadempimento all immediata risoluzione del contratto ex art c.c., fatto salva l azione per il risarcimento del danno di tutti i danni subiti e subendi. Art. 6 (Corrispettivo dell appalto. Clausola broker. Pagamento dei premi assicurativi) 1. Il compenso spettante al broker per il presente appalto, nella misura definita in sede di offerta, sarà erogato -come da consuetudine di mercato- dalla Compagnia assicurativa o dalle Compagnie assicurative che risulteranno aggiudicatarie delle relative gare. 2. Lo stesso sarà posto a carico dell assicuratore, tramite apposita clausola da inserirsi nei contratti assicurativi. 2 bis. Il valore presunto dell appalto pari ad ,45 oltre IVA e altre Imposte è così determinato: totali dei premi imponibili rami diversi da RCA/ARD x la relativa aliquota provigionale massima secondo le indicazioni di mercato (al 10%) x 5 anni (durata dell appalto) sommato al totale dei premi imponibili ramo RCA/ARD x la relativa aliquota provigionale massima secondo le indicazioni di mercato (5%) x 5 anni (durata dell appalto). Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti sono pari a zero. 3. La misura del compenso resterà in ogni caso - fissa ed invariabile per l intera durata dell appalto. Pertanto, il servizio oggetto del presente appalto non comporterà alcun onere economico diretto a carico dell Università: il broker non potrà pretendere dall Università alcun compenso ulteriore, né rimborso spese di sorta per le attività oggetto del presente appalto. 4. Allorché l Università provveda a stipulare polizze, assicurative o fideiussorie, non avvalendosi dell intermediazione del Broker, a quest ultimo non sarà dovuto alcun compenso. 5. Nessun compenso sarà dovuto al broker nel caso in cui l Università decida di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione/polizze fideiussorie in relazione ai quali il broker stesso abbia svolto la propria attività o in caso di cattivo esito delle procedure di evidenza pubblica indette con l assistenza del broker. 6. L Università resta estranea ai rapporti che si instaureranno tra il broker e le compagnie assicuratrici: pertanto, l Università non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazione. 7. L Università provvederà direttamente al pagamento dei premi assicurativi, entro il termine e secondo le modalità indicate nelle relative polizze. 8. Per opportuna conoscenza si informa che il totale dei premi imponibili corrisposti dall Università per le polizze assicurative in essere (ammontare annuo premi corrisposti nel 2018 al netto di IVA, altre Imposte e regolazioni) è pari ad Euro ,54. 6
7 RAMO PREMIO IMPONIBILE ANNUO REGOLAZIONI PREMIO ELETTRONICA ,08 FURTO ,19 RCT/O , ,23 INCENDIO ,50 INFORTUNI , ,45 KASKO 1.845,81 RCA ,46 (di cui ,03 per S.S.N.) RC PATRIMONIALE ENTE , ,94 TOTALI , ,62 Art. 7 (Risoluzione del contratto. Cauzione e penali) 1. All atto della stipula del contratto il broker dimostrerà di aver costituito cauzione - a garanzia del corretto ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte -conforme alle disposizioni di cui all art. 103 del d.lgs. 50/ Oltre alle cause di risoluzione già individuate nei precedenti articoli, l Università si riserva di procedere alla risoluzione del contratto senza alcun preavviso ex art c.c., in caso di: a) mala fede, frode o negligenza nell esecuzione del servizio, che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con l Università; b) violazione del divieto, di cui all art. 11 del presente capitolato, di agire in nome e per conto dell Università e di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell Università senza il suo preventivo ed esplicito consenso; c) cessione totale o parziale del contratto o affidamento in subappalto delle attività e prestazioni di cui al presente capitolato, al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente; d) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l ulteriore prosecuzione degli obblighi contrattuali; e) qualora il broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento il possesso della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile patrimoniale; f) mancata tempestiva reintegrazione del deposito cauzionale di cui al comma 1 del presente articolo; g) cessione dell azienda per cessione ramo d attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del broker; h) mancato rispetto della vigente normativa antimafia, anche se riguardante un solo membro in caso di ATI; i) inadempienza accertata alle disposizioni di legge in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, ivi comprese quelle che disciplinano la tutela 7
8 della sicurezza sui luoghi d lavoro, anche se riguardante un solo membro in caso di ATI; j) inadempienza accertata alle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art.3, comma 9 bis della legge n.136/2010 e s.mm.ii. anche se riguardante un solo membro in caso di ATI; k) interruzione del servizio, a qualunque causa dovuta; l) cancellazione dall albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all art. 109, d. lgs. 209/2005, oppure esecuzione in violazione delle disposizioni di cui al sopracitato d. lgs. 209/2005 e s.m.i., anche a carico di un solo membro in caso di ATI; m) mancato completamento delle attività di cui all art. 1, comma 2 (attività preliminari all espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la scelta delle Compagnie assicuratrici) in tempo utile per l espletamento delle procedure di evidenza pubblica. In tal caso, il broker resta responsabile di ogni conseguenza dannosa a carico dell Università, dei suoi dirigenti e dei suoi funzionari; n) mancato rispetto, per oltre tre volte nel corso dell intera durata contrattuale, dei termini assegnati dall Università con specifica comunicazione nell esecuzione delle attività di cui all art. 1, comma 3, lett. c), nn. 2) e 5) lett. d), nonché lett. e) del presente capitolato; o) violazione degli obblighi previsti dal DPR n.62/2013, contenente Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell articolo 54 del dlgs 165/2001 e del Codice di comportamento adottato dall Università, del Piano di prevenzione della corruzione dell Università e del Protocollo di Legalità, p) cattiva gestione della scadenza dei premi: in particolare, il broker resta responsabile della mancata copertura assicurativa dell Università determinata dalla intempestiva/mancata comunicazione della scadenza dei premi; q) insufficiente/negligente/infedele assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi. fermo rimanendo, in ogni caso, l incameramento della cauzione e il diritto dell Università al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi e l affidamento in danno ad altra società. 3. Nei casi in cui l'amministrazione non ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ma decida di continuare nell'esecuzione del contratto, sarà applicata, per ogni inadempienza, una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille calcolata sull importo risultante dall applicazione della percentuale di provvigione offerta in sede di gara per ciascun ramo (RC Auto e Rami diversi) al totale dei premi intermediati riportati nella tabella di cui all'art. 6 del presente capitolato per l intera durata dell appalto. 4. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l Università comunicherà per iscritto l infrazione, decorso tale termine, l Università provvederà, senza necessità di messa in mora e con proprio provvedimento, all incameramento di una quota della cauzione definitiva di cui al presente articolo pari all ammontare della penale comminata. 5. E fatto comunque salvo il diritto dell Università al risarcimento del maggiore danno. 8
9 6. In ogni altro caso di inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al presente capitolato, l Università provvederà a diffidare il broker mediante lettera raccomandata a/r, nella quale sarà indicato: a) il termine entro il quale il broker potrà formulare osservazioni; b) il termine entro il quale il broker dovrà porre rimedio all inadempimento. 7. Ove il broker non provveda a porre rimedio all inadempimento, l Università si riserva il diritto di procedere di diritto alla risoluzione del contratto ex art c.c., senza che l inadempiente possa avere nulla a pretendere e fermo rimanendo il diritto dell Università al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi e l affidamento in danno ad altra società. 8. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del broker di qualsivoglia natura. Art. 8 (Responsabilità del broker) 1.Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico al broker, il quale deve provvedere all esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed utilizzo della documentazione necessaria. 2. Il broker è l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio: è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi universitari competenti. 3. Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. 4. Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell incarico di cui al presente capitolato. 5. Il broker è altresì responsabile per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza o errore professionale dell aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti. 6. A tale scopo l aggiudicatario deve possedere una polizza assicurativa stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del d.lgs. 209/05 e s.m.i., il cui ammontare di copertura deve essere non inferiore a quello stabilito annualmente in base alle disposizioni delle medesime norme. L esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l Università e pertanto, qualora l aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente art L Università non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il broker assumerà l obbligo di tenere indenne l Università da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione in violazione di diritti d autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. 9
10 8. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza. Art.9 (Riservatezza) 1. Il broker non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. 2. Il broker non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l espletamento delle attività. 3. Il broker si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n.196/03 e s.m.i.,regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR integrato e modificato con il d.lgs n. 101/2018 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. 4. Il broker deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinchè tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto delle normativa di riferimento. 5. Il broker si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell ambito delle attività previste dal presente capitolato. Art. 10 (Foro competente) 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in esecuzione del presente appalto, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Napoli. Art. 11 (Norme finali) 1. Le proposte del broker non sono vincolanti per l Università, che si riserva la facoltà di recepirle o disattenderle senza che dal consulente possano essere sollevate eccezioni di sorta. 2. L Università esonera il broker da ogni responsabilità che possa scaturire da iniziative sulle quali lo stesso ha manifestato il proprio disaccordo. 3. E fatto espresso divieto al broker di agire in nome e per conto dell Università, nonchè di sottoscrivere documenti, anche contrattuali, in nome e per conto dell Università, senza il suo preventivo ed esplicito consenso. 4. L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il consulente dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell esecuzione del rapporto conseguente. 5. L Università rimane del pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto. 10
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