Delibera n. 29 del Consiglio Comunale del REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE

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1 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE Delibera n. 29 del Consiglio Comunale del REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE

2 INDICE TITOLO I Pag. 1 Art. 1 Pag. 1 Art. 2 Pag. 1 Art. 3 Pag. 1 Art. 4 Pag. 1 TITOLO II Pag. 2 Art. 5 Pag. 2 Art. 6 Pag. 4 Art. 7 Pag. 4 Art. 8 Pag. 4 Art. 9...Pag. 5 Art.10...Pag. 5

3 TITOLO I Capo 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 FINALITÀ Con l adozione del presente regolamento, il Comune di Galatone intende promuovere lo sviluppo del Servizio di Alloggio e Prima Colazione presso le abitazioni private, quale formula di turismo diffuso idonea a favorire il turismo relazionale, sociale e giovanile, a tutelare e a promuovere le tradizioni e le iniziative culturali cittadine, a valorizzare i prodotti tipici locali e il patrimonio edilizio esistente. Art. 2 OGGETTO Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni della Legge Regionale 24/07/2001 n. 17 " Istituzione e disposizioni normative dell attività ricettiva di Bed & Breakfast ( affittacamere ), disciplina il servizio di alloggio e prima colazione presso le abitazioni private. Capo II CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Art. 3 DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE 1. Si definisce Servizio di Alloggio e Prima Colazione l'accoglienza offerta in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti presso la propria abitazione utilizzando un numero di camere da letto, per gli ospiti non superiore a sei per un massimo di dieci posti letto. Al servizio potranno essere destinate le camere da letto disponibili escluse quelle adibite ad uso personale: 2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato, i seguenti servizi complementari: - fornitura della biancheria da letto e da bagno a ogni cambio cliente e, comunque, a richiesta dell ospite; - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e riscaldamento; - pulizia quotidiana delle camere e dei bagni e comunque al cambio degli ospiti; - somministrazione della prima colazione utilizzando alimenti di prevalente produzione locale 3) Gli appartamenti per il servizio di Alloggio e Prima colazione devono essere utilizzati stabilmente dal titolare del servizio o da altri soggetti del proprio nucleo familiare,il loro utilizzo per l attività di B&B non costituisce modifica di destinazione d uso. 4) I proprietari o possessori dell unità abitativa adibita a B&B hanno l obbligo di dimorare nella medesima per i periodi in cui l attività è esercitata o risiedere in questo comune a non più di 50 mt. di distanza dall abitazione in cui si esercita l attività di B&B. 5) Nel caso in cui l attività di B&B dovesse esercitarsi in unità condominiali alla comunicazione di inizio attività deve essere allegata la preventiva approvazione dell assemblea dei condomini, in difetto tale comunicazione è irricevibile.

4 Art. 4 REQUISITI TECNICI E IGIENICO-SANITARI 1. L unità abitativa adibita a B&B deve possedere i requisiti igienico sanitari ( abitabilità dell immobile) e di messa a norma degli impianti ( L. 5 marzo 1990 n 46 ) previsti per l uso abitativo del regolamento comunale di edilizia. 2. Le unità abitative nelle quali è fornito il servizio di alloggio e prima colazione devono essere dotate di un servizio igienico-sanitario - completo di W.C., lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio ogni 5 persone o frazione di 5, escluse le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi per le quali si deve rendere disponibile comunque un servizio igienico-sanitario esclusivamente a queste riservato. 3. L abitazione destinata all esercizio dovrà assicurare i seguenti servizi minimi: vano cucina mq. 5, o di altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione, di superficie non inferiore a mq. 8 aumentata di 0.5 mq. Per ogni ospite oltre i primi 3 ( tre ) le camere da letto devono avere una superficie minima per la camera singola di almeno 9 mq. e di 14 mq. per le camere doppie, al netto di ogni locale accessorio; un incremento di superficie di mq. 2 per ogni letto in più; alle camere destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare altre camere da letto o servizi;. le camere da letto devono essere inoltre dotate di letto, comodino, lampada e sedia per ogni ospite, armadio, specchio e presa di corrente,cestino per i rifiuti. TITOLO II CAPO III ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 5 OBBLIGHI AMMINISTRATIVI 1. Chi intende offrire il Servizio di Alloggio e Prima colazione di cui all'art. 3, deve fare preventiva dichiarazione di inizio attività al Comune che, ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo ad iscrizione in apposito albo. 2. La dichiarazione di inizio attività deve indicare sulla base di idonea dichiarazione di atto di notorietà di cui all art. 4 della l. 4/1/68 n 15 ed ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 403/98 : le generalità del titolare; la denominazione dell esercizio;

5 l ubicazione; il numero delle camere e quello dei posti letto; il numero dei servizi igienici; il periodo di esercizio dell attività nell arco dell anno; le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare; il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dal artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti: planimetria dell unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; atto in copia conforme all originale comprovante la disponibilità dell immobile (atto di proprietà, locazione o altro); atto di assenso a firma autenticata dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall affittuario o da altri; atto di approvazione dell assemblea condominiale, nel caso di ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari; certificato di abitabilità dell immobile comprensivo della certificazione di messa a norma degli impianti 4. Il Comune entro 60 giorni provvede ad effettuare gli opportuni controlli amministrativi compreso il sopralluogo per verificare l idoneità dell appartamento all esercizio dell attività, il cui esito sarà comunicato alla Provincia, alla Regione e all Azienda di Promozione Turistica competente, oltre che all interessato. 5. I titolari o i gestori delle attività di B & B non sono tenuti all iscrizione nel registro delle imprese turistiche, di cui all art. 5 della legge n. 217/ Non è possibile adottare la stessa denominazione all interno del territorio comunale. 7. Il Comune tiene l elenco degli operatori del Bed & Breakfast ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L elenco aggiornato,comprensivo dei prezzi praticati, è comunicato entro il mese di ottobre di ogni anno agli enti indicati nel quarto comma. Art. 6 Obblighi del titolare 1. Fermo restando quanto previsto dal TULPS, gli esercenti sono tenuti a comunicare: all Azienda di Promozione Turistica regionale,mensilmente,i dati relativi agli arrivi e alle presenze degli ospiti, utilizzando la apposita modulistica ISTAT; al comune - entro il 1 ottobre di ogni anno - i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura di attività, con validità dal 1 gennaio successivo; 2. E fatto obbligo di esporre all esterno dell immobile il marchio identificativo del Bed

6 e Breakfast secondo la tipologia fornita dal competente Servizio e, nei locali destinati agli ospiti, la tabella dei prezzi. 3. L esercente non può in ogni caso gestire altro Bed & Breakfast ed è tenuto a comunicare al Comune - entro 30 giorni - l eventuale cessazione dell attività, ai fini della cancellazione dall elenco di cui all art. 5, settimo comma. Art.7 Assegnazione del marchio identificativo per i servizi resi all ospite Le abitazioni adibite a B & B, saranno contraddistinte da marchio identificativo, fornito dal Comune, contenente oltre al logo della città e al nome B e B, un numero variabile di furnieddhri, minimo due massimo 5, da assegnare alla struttura in base al punteggio ottenuto per i servizi resi all ospite. Art. 8 Criteri per l assegnazione dei furnieddhri I furnieddhri saranno assegnati dall ufficio attività produttive che avrà a disposizione un punteggio da 1 a 10, per ciascuno dei sotto riportati elementi di valutazione. A. Pulizia giornaliera dei locali e riassetto delle camere PT 6; Presenza all interno del B & B, di apposito registro delle operazioni di pulizie e riassetto effettuate visibile dai clienti PT 4 ; B. Cambio biancheria e set asciugamani ( viso, bidet e telo da bagno), di particolare qualità PT 4; cambio a richiesta dell ospite PT 6 ; C. Arredo camere: per valutare questo elemento, in corso di istruttoria, l ufficio dovrà tener conto della qualità degli arredi e della loro manutenzione( sufficiente,discreta,buona, ottima), del rapporto letti/mq per ogni camera ( che deve essere,preferibilmente, alto) e del numero di letti per ogni camera ; D. Valutazione generale immobile:nel procedere a tale valutazione l ufficio dovrà verificare lo stato generale dei locali, (che potrà essere sufficiente, discreto, buono, ottimo) e il numero dei bagni a disposizione esclusiva degli ospiti tenendo conto che deve esserci un rapporto logico tra numero delle stanze e bagni ; E. Predisposizione di prima colazione all italiana, contenente alcuni dei seguenti prodotti: caffè, latte, yogurt, the, biscotti, pane casereccio, fette biscottate, miele, burro, marmellata, frutti di stagione PT4; Colazione all italiana comprendente tutti i prodotti di cui sopra di prevalente produzione locale PT6. F. Fornitura e distribuzione di materiale turistico informativo di produzione dell Amministrazione Comunale o di altri enti pubblici PT3. Presenza spazi comuni di particolare pregio a disposizione degli ospiti PT5 offerti con servizi e attrezzature particolari PT 2 I furnieddhri assegnati a ciascuna struttura forniranno, in pratica, indicazioni circa il contenuto del servizio che sarà offerto all ospite, e saranno così assegnati: Punti totali ottenuti: fino a 40 = 2 furnieddhri

7 da 40 a 50= 3 furnieddhri da 50 a 60= 4 furnieddhri da 60 a 70= 5 furnieddhri Art.9 Funzioni di vigilanza e controllo 1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dal comune territorialmente competente che vi provvede a mezzo di propri organi. Art.10 Sanzioni 1. Il titolare del Bed & Breakfast è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da a nel caso che : accolga in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito ; da a nel caso che non esponga in ciascuna delle camere adibite al servizio la tabella dei prezzi; da a nel caso che pratichi prezzi difformi da quelli comunicati e indicati in ciascuna stanza adibita al servizio; 2. In caso di recidiva le sanzioni previste sono raddoppiate, con sospensione dell attività pari ad un anno. 4. L esercizio di ospitalità Bed & Breakfast in mancanza di autorizzazione o della comunicazione di cui all art. 5, è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da a , da applicarsi in misura doppia in caso di impiego del marchio di cui all art. 6 ; 5. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli art. 68 e 69 della l.r. 11/99, si fa,inoltre, riferimento alla normativa settoriale vigente per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni.

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