Art.1 - Oggetto del regolamento

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1 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE SPERIMENTALE DI ASSEGNI DI CURA AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CARICO ALL UNITA DI VALUTAZIONE GERIATRICA DEL DISTRETTO N.1 DELL A.S.L. 5 Art.1 - Oggetto del regolamento L A.S.L. n. 5 ed il C.I.S.A.P intendono, con il presente regolamento, disciplinare l erogazione sperimentale di assegni di cura nell ambito di progetti specifici - predisposti dall Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G) del Distretto n. 1 dell A.S.L.n.5 finalizzati ad offrire alle persone anziane non autosufficienti ed ai loro familiari una alternativa concreta al ricovero in struttura residenziale. Art.2 - Finalità ed obiettivi. L assegno di cura viene erogato al fine di consentire alle famiglie di anziani in condizioni di non autosufficienza certificata dall U.V.G di optare, anche transitoriamente, per una modalità assistenziale, alternativa all inserimento in istituto, che prevede la realizzazione di programmi di aiuto alla persona gestiti in forma diretta dalle famiglie stesse mediante piani personalizzati. Gli interventi attivati mediante l utilizzo dell assegno di cura - disposti, programmati e monitorati dall U.V.G vengono integrati con i servizi e le prestazioni fornite dai servizi sanitari territoriali (assistenza medico generica, specialistica, assistenza infermieristica, assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata) e dai servizi consortili (assistenza domiciliare, centri diurni per anziani non autosufficienti). L iniziativa è sperimentale ed è attuata in base ai protocolli operativi che l U.V.G. già utilizza per la formulazione dei progetti S.A.D/U.V.G rivolti agli anziani non autosufficienti in carico ai servizi di assistenza domiciliare consortile ed affidati alle agenzie territoriali accreditate. Art.3 - Coordinamento della sperimentazione. Il coordinamento del progetto di erogazione di assegni di cura. è affidato al Responsabile del Distretto n. 1 dell A.S.L.5 ed al Direttore Area Servizi alla Persona del Consorzio che provvedono a definire - per il periodo di sperimentazione - il budget finanziario annuale da destinare alla realizzazione dei programmi di aiuto alla persona predisposti dall U.V.G e gestiti in forma diretta dalle famiglie. E compito dei coordinatori dare indicazioni operative e consultive all U.V.G per la realizzazione del progetto nelle sue varie fasi e nella sua complessità. E altresì compito dei coordinatori predisporre, al termine della sperimentazione che viene fissato al , una valutazione finale sul progetto e proporre, all A.S.L ed al C.I.S.A.P, le eventuali modificazioni da apportare al regolamento al fine di predisporre gli atti necessari alla definitiva messa a regime degli interventi di sostegno in oggetto. 1

2 Art.4 - Destinatari. Le misure di sostegno disciplinate dal presente regolamento sono rivolte alle famiglie che già si fanno carico di assistere un congiunto anziano non autosufficiente - di norma ultrasessantacinquenne ed avente diritto al ricovero in struttura - e che si rendano disponibili ad utilizzare l assegno di cura per remunerare prestazioni di assistenza - integrative dell assistenza fornita dai familiari e dai servizi territoriali che consentano di evitare o quantomeno di posticipare il ricorso al ricovero. Nello specifico i familiari vengono individuati tra i parenti e gli affini anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell articolo 433 del Codice Civile e le persone conviventi all interno del nucleo anagrafico dell anziano che abbiano, con l anziano stesso, rapporti significativi e durevoli. I soggetti sopra indicati potranno sperimentare le prestazioni fornite nell ambito del progetto per un tempo di anni uno prorogabile previa verifica della efficacia dell intervento. Il servizio potrà essere complementare con altri servizi di aiuto alla persona forniti dal Consorzio con i criteri dei regolamenti vigenti e con i servizi sanitari territoriali forniti dall A.S.L. Art.5 - Caratteristiche dell assistenza familiare. Gli interventi di aiuto sono finalizzati a supportare la famiglia nella cura della persona anziana non autosufficiente, nell aiuto domestico, nella mobilità e in tutte quelle azioni, anche non fondamentali, che l anziano non può compiere da solo o solamente con notevole fatica. Detti interventi possono essere ricondotti, in sostanza, a quelli comunemente svolti dai familiari stessi nell ambito delle attività di cura di cui già si fanno carico e sono finalizzati espressamente a potenziare ed integrare tali attività. Art. 6 - Personale impiegato. Gli assistenti familiari saranno individuati ed assunti con regolare contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente dai congiunti dell anziano non autosufficiente titolare dell assegno di cura. Nessun rapporto di lavoro intercorrerà tra il Consorzio o l A.S.L e gli assistenti familiari. I familiari per la scelta dei loro assistenti familiari potranno anche rivolgersi alle agenzie fornitrici di servizi e prestazioni domiciliari accreditate dal Consorzio. Anche in questo caso il rapporto contrattuale è sempre esclusivo tra il nucleo dell anziano non autosufficiente e l agenzia accreditata, senza alcuna mediazione del Consorzio. E a carico del nucleo ogni onere assicurativo o previdenziale riguardante gli/le assistenti impiegati. Il Consorzio e l A.S.L. sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte degli assistenti familiari nei confronti della persona con disabilità o di terzi che possono aggiornare responsabilità amministrative, civili e penali. 2

3 Il nucleo familiare dell anziano è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa a favore degli assistenti impiegati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei rischi verificabili, adeguato alle valutazioni economiche (tabelle) correnti in materia di liquidazioni di danni con una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della normativa vigente. Nel corso del periodo di attuazione sperimentale del progetto il Consorzio provvederà ad attivare iniziative di riqualificazione professionale rivolti agli addetti all assistenza familiare che già operano sul mercato. Il Consorzio provvederà inoltre a programmare iniziative di prima qualificazione di nuovi operatori attraverso percorsi formativi, articolati in moduli flessibili impostati secondo i criteri dei crediti formativi, con le modalità ed i criteri fissati dalla Regione Piemonte. Art. 7 - Modalità di accesso sospensione e revoca della misura di sostegno. L U.V.G individua i destinatari della prestazione tra i soggetti anziani non autosufficienti aventi diritto al ricovero in struttura che ne fanno richiesta all UVG stessa. Successivamente concorda il programma assistenziale personalizzato con i familiari e verifica la disponibilità degli stessi a farsi carico della gestione del programma stesso mediante assunzione dell assistente familiare. Gli accordi definiti con i familiari vengono formalizzati con apposito protocollo che definisce i tempi di attuazione del programma assistenziale e gli impegni reciproci. L U.V.G individua nel proprio ambito l operatore responsabile del caso preso in carico nell ambito del progetto sperimentale di erogazione degli assegni di cura al quale compete: la definizione del protocollo d intesa con il nucleo, l inoltro della richiesta di erogazione dell assegno all ufficio consortile preposto, il controllo dell attuazione del programma personalizzato di assistenza da parte del nucleo dell anziano ed in generale la verifica dell assolvimento degli impegni presi da parte dei familiari; la fornitura di consulenza alla famiglia per le problematiche connesse alla gestione delle attività di cura nel loro complesso. L U.V.G può disporre la sospensione o la revoca dell assegno a seguito della verifica di inadempienze da parte della famiglia o in relazione a mutamenti delle condizioni che hanno dato luogo alla erogazione della prestazione. Il contributo può inoltre venire sospeso o revocato dal C.I.S.A.P previa contestazione scritta ed assegnazione di un termine per la fornitura di giustificazioni - al verificarsi di una delle sotto elencate inadempienze destinazione dell assegno di cura a scopi diversi da quelli indicati nel presente regolamento; mancato rispetto della normativa vigente in materia di inquadramento contrattuale dell assistente familiare. 3

4 Art.8 - Criteri per la determinazione del valore assegni, rendiconto, valutazione. Per la determinazione del valore dell assegno di cura da porre a carico del Consorzio e dell A.S.L n.5 si procede da parte dell ufficio consortile preposto: alla valutazione della situazione economica dell anziano beneficiario dell assegno di cura finalizzato ad evitare o a posticipare il ricovero in struttura residenziale utilizzando i criteri di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive integrazioni e modifiche. In particolare, per la fruizione delle prestazioni di cui al presente regolamento, il Consorzio e l A.S.L assumono come unità di riferimento per la determinazione della situazione economica - ai sensi dell art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge / convivente e da eventuali altri soggetti considerati a suo carico a fini IRPEF, prescindendo dagli altri componenti con i quali il richiedente convive. Per la determinazione del valore dell assegno di cura si procede, con riferimento ai criteri di cui al presente regolamento, secondo quanto indicato nella seguente tabella. Valore ISEE Valore assegno a carico CISAP / A.S.L 5 < 9.296,22 Euro 1.032,91 Euro da 9.296,23 a ,14 Euro 1.007,09 Euro da ,15 a ,05 Euro 981,27 Euro da ,06 a ,97 Euro 955,45 Euro da ,98 a ,88 Euro 929,62 Euro da ,89 a ,79 Euro 903,80 Euro da ,80 a ,71 Euro 877,98 Euro da ,72 a ,62 Euro 852,15 Euro da ,63 a ,53 Euro 826,33 Euro da ,54 a ,45 Euro 800,51 Euro da ,46 a ,36 Euro 774,69 Euro da ,37 a ,28 Euro 748,86 Euro da ,29 a ,19 Euro 723,04 Euro da ,20 a ,10 Euro 671,40 Euro da ,11 a ,02 Euro 619,75 Euro da ,03 a ,93 Euro 568,10 Euro da ,94 a ,85 Euro 516,46 Euro Per valori ISEE superiori a Euro ,85 annue non viene erogato alcun assegno di cura. L indennità di accompagnamento effettivamente percepita dal beneficiario non viene considerata ai fini della determinazione dell ISEE del cittadino ma della stessa si tiene conto nella determinazione del valore dell assegno di cura da erogare che potrà, pertanto, venire ridotto in misura corrispondente alla possibilità di pagamento diretto 4

5 delle prestazioni previste dal programma di assistenza personale da parte del cittadino percettore di tale istituto assistenziale. L assegno di cura viene corrisposto al nucleo beneficiario con cadenza mensile anticipata dal competente servizio del C.I.S.A.P che provvederà, con cadenza semestrale, a richiedere all A.S.L. il rimborso del 50% della quota erogata a titolo di assegno di cura. Il contributo mensile assegnato al nucleo beneficiario dovrà venire utilizzato per coprire i costi effettivi sostenuti per l assistenza dell anziano non autosufficiente: salario oneri riflessi spese assicurative per gli assistenti familiari. Una quota pari al 10% dell importo potrà venire utilizzata per le spese generali di gestione, per gli imprevisti e per le emergenze e non andrà documentata in sede di presentazione della rendicontazione se non nel caso in cui il nucleo beneficiario si avvalga delle agenzie accreditate dal Consorzio. Il nucleo beneficiario è tenuto a presentare mensilmente una rendicontazione contabile delle spese sostenute. La rendicontazione può essere autocertificata ed in tal caso il nucleo è tenuto a dichiarare ove sono depositati i documenti originali che si impegna a mettere a disposizione del Consorzio per gli eventuali controlli. Il Consorzio potrà richiedere al nucleo beneficiario di compilare, al termine del progetto, un questionario di valutazione, onde poter verificare l efficacia dell intervento. Art.9 - Norme di prima applicazione. Per il periodo di sperimentazione il Consorzio provvede ad affidare al Direttore di Area Servizi alla persona il compito di promuovere il Servizio e di organizzarne il funzionamento che dovrà essere attivato a decorrere dall entrata in vigore del presente regolamento. Il budget finanziario destinato all erogazione di assegni di cura finalizzati all'acquisto del servizio di assistenza familiare da parte dei nuclei di anziani non autosufficienti interessati ad aderire al progetto viene fissato annualmente ed indicato nel programma delle attività territoriali del Distretto 1 dell ASL 5. Art.10 - Norme di salvaguardia. Il Consorzio si riserva di eseguire controlli - finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite direttamente e tramite i Comuni e la Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e s.m.i.. Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il consorzio riutilizza per gli stessi fini. 5

6 Il consorzio eroga gli assegni di cura sino alla concorrenza della spesa annualmente prevista a seguito degli accordi con l A.S.L. n. 5 e stanziata in bilancio dagli Organi consortili. I massimali di erogazione di cui all articolo 8 del presente regolamento, potranno inoltre essere rideterminati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle valutazioni, effettuate dai coordinatori di cui all articolo 3, sull andamento della sperimentazione del progetto di sostegno alla domiciliarità. Art.11 - Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normativa, allo Statuto ed agli altri regolamenti dell ente. Art.12 - Pubblicità del regolamento. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge , n 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso la segreteria, presso le sedi del consorzio e presso le sedi delle agenzie di servizi accreditate, perchè se ne possa prendere visione in ogni momento. Art.13 - Entrata in vigore. Il presente regolamento - emanato ai sensi dell art.5 della legge , n è soggetto a duplice pubblicazione all albo pretorio ai sensi dell art. 51 dello Statuto. Art.14 - Rinvio dinamico. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, in particolare con riferimento ad eventuali ulteriori integrazioni e modifiche del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 6

7 INDICE Art.1 - Oggetto del regolamento... 1 Art.2 - Finalità ed obiettivi... 1 Art.3 - Coordinamento della sperimentazione... 1 Art.4 - Destinatari... 2 Art.5 - Caratteristiche dell assistenza familiare Art. 6 - Personale impiegato... 2 Art. 7 - Modalità di accesso sospensione e revoca della misura di sostegno... 3 Art.8 - Criteri per la determinazione del valore assegni, rendiconto, valutazione Art.9 - Norme di prima applicazione Art.10 - Norme di salvaguardia... 5 Art.11 - Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni... 6 Art.12 - Pubblicità del regolamento Art.13 - Entrata in vigore... 6 Art.14 - Rinvio dinamico

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