Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n.

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1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE n. 360 del O G G E T T O Approvazione Addendum alle convenzioni per la delega alla produzione e all'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo ex D.G.R.V. del 7 novembre 2017 n. 1741, con alcune strutture private titolari di autorizzazione all esercizio di attività sanitaria e non accreditate, nemmeno parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo decorrente dal 1/06/2018 al 31/05/2021. Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO) Anno Proposta: 2019 Numero Proposta: 310 Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2019/310 1

2 Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che: Con deliberazioni n. 817 del 13/06/2018 e n. 853 del 20/06/2018 l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica ha approvato la stipula delle convenzioni per la produzione e l utilizzo dell'emocomponente concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato - autologo, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.V. 7 novembre 2017 n.1741, con le seguenti strutture sanitarie: - Studio di Fisioterapia Artromed S.r.l. di Vicenza - Centro Specialistico Riabilitativo MedicRiab S.r.l. di Arzignano (VI) - Ambulatorio Odontoiatrico Oralee della 3G Dentale S.r.l. di Vicenza - Poliambulatorio Specialistico G&M S.r.l. di Vicenza - Poliambulatorio Privato SE.FA.MO. S.r.l. di Vicenza - Poliambulatorio Teatro Nuovo di Vicenza - Sanimedica S.r.l. Unipersonale di Altavilla Vicentina (VI) - Studio Dentistico Miotto S.r.l. di Schio (VI) - Studio Dentistico dott. Antonello Pulga di Asiago (VI) - Centro Dentale Veneto S.r.l. di Schio (VI) - Poliambulatorio San Gaetano S.r.l. di Thiene (VI) - Poliambulatorio SS. Trinità S.r.l. di Schio (VI) Con successiva nota prot. n del 25 luglio 2018, agli atti, la scrivente Direzione Amministrativa ha chiesto dei chiarimenti al Centro Regionale Attività Trasfusionale (CRAT) in merito all applicazione della suddetta disposizione. In seguito alle precisazioni intervenute da parte del C.R.A.T. con nota del 14 settembre 2018 prot. n. 352, si rende necessario procedere ad apportare alcune modifiche alle convenzioni approvate con le delibere precedentemente citate. In sintesi si evidenzia come il costo del concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato - autologo debba essere posto a carico del S.S.R./S.S.N., secondo la tariffa di remunerazione contemplata dall Accordo Stato-Regioni n. 168/2015 ( 238,00 per dose terapeutica), mentre rimane a carico dell utente il solo costo della somministrazione del prodotto. La struttura sanitaria privata dovrà poi provvedere ad addebitare, tramite fatturazione diretta all Azienda U.L.SS. n. 8 le prestazioni in argomento, nel limite del budget annuo loro assegnato. Per le prestazioni erogate ad assistiti di altre UU.LL.SSSS., la struttura privata sarà tenuta a richiedere la remunerazione all'u.l.ss. di residenza degli stessi. Inoltre la struttura privata ricevente il servizio sosterrà gli oneri relativi all attività di verifica e controllo svolta dal Servizio Trasfusionale di riferimento dell Azienda U.L.SS., quantificati dalla D.G.R.V. n. 543/2016 in 500,00 per la stipula della convenzione, in 250,00 per l attività di controllo per ogni visita ispettiva effettuata ed in 100,00 per ogni eventuale consulenza. Al fine di stabilire la spesa annua a carico dell Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, si rende pertanto necessario assegnare a ciascuna struttura convenzionata un importo massimo annuo rimborsabile, per le prestazioni erogate agli assistiti residenti nel territorio dell Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, valutando il numero di applicazioni annue stimate dalle singole strutture sanitarie richiedenti. Ai fini della sostenibilità dei maggiori oneri derivanti dalle spese di rimborso per l erogazione delle prestazioni in Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2019/310 2

3 argomento, è stato stimato il costo presunto complessivo ed omnicomprensivo di ,00, da porre a carico dei bilanci sanitari 2019, 2020 e Sono previsti inoltre ricavi per la stipula delle convenzioni stimati in complessivi 6.000,00 ( 500,00 per n. 12 convenzioni) ed in complessivi ,00 per le attività di controllo e vigilanza che andranno spesi per la remunerazione del personale medico del Servizio Trasfusionale aziendale U.L.SS. che svolgerà l attività in regime di attività aziendale a pagamento ex art. 58 co. 9 del C.C.N.L. del 8/6/ quadriennio normativo dell Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, effettuata al di fuori dell orario istituzionale contrattualmente dovuto secondo criteri di rotazione e fungibilità degli incaricati alle tariffe così composte ripartite: 500,00 prima visita all atto della stipula contrattuale - 8,5% IRAP pari a 33,60-5% Fondo perequazione pari a 19,76-5% Fondo Balduzzi pari a 19,76-3% Fondo personale collaborante pari a 11,86-5% Utile aziendale pari a 19,76 - compenso per consulente pari a 395,26 250,00 visite ispettive di controllo - 8,5% IRAP pari a 16,80-5% Fondo perequazione pari a 9,88-5% Fondo Balduzzi pari a 9,88-3% Fondo personale collaborante pari a 5,93-5% Utile aziendale pari a 9,88 - compenso per consulente pari a 197,63 100,00 consulenze richieste dalla struttura privata su casi specifici - 8,5% IRAP pari a 6,72-5% Fondo perequazione pari a 3,95-5% Fondo Balduzzi pari a 3,95-3% Fondo personale collaborante pari a 2,37-5% Utile aziendale pari a 3,95 - compenso per consulente pari a 79,05 In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di integrare gli accordi precedentemente sottoscritti tra le Parti come di seguito indicato negli addendum allegati alla presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2019/310 3

4 DELIBERA 1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, gli addendum alle convenzioni per la produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale di tipo autologo, alle condizioni precisate nei disciplinari allegati alla presente deliberazione, quali sue parti integranti e sostanziali, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione al 31/05/2021 con le seguenti strutture: - Studio di Fisioterapia Artromed S.r.l. di Vicenza - Centro Specialistico Riabilitativo MedicRiab S.r.l. di Arzignano (VI) - Ambulatorio Odontoiatrico Oralee della 3G Dentale S.r.l. di Vicenza - Poliambulatorio Specialistico G&M S.r.l. di Vicenza - Poliambulatorio Privato SE.FA.MO. S.r.l. di Vicenza - Poliambulatorio Teatro Nuovo di Vicenza - Sanimedica S.r.l. Unipersonale di Altavilla Vicentina (VI) - Studio Dentistico Miotto S.r.l. di Schio (VI) - Studio Dentistico dott. Antonello Pulga di Asiago (VI) - Centro Dentale Veneto S.r.l. di Schio (VI) - Poliambulatorio San Gaetano S.r.l. di Thiene (VI) - Poliambulatorio SS. Trinità S.r.l. di Schio (VI) 2. di dare atto che i costi presunti derivanti dalle spese di rimborso per l erogazione delle prestazioni in argomento, sono stimati in complessivi ed omnicomprensivi ,00 da porre a carico dei bilanci sanitari 2019, 2020 e 2021 al conto di costo , così ripartiti: Bilancio anno ,00= Bilancio anno ,00= Bilancio anno ,00= 3. di dare atto che i ricavi presunti per la stipula della convenzione e per l attività di controllo e consulenza, sono stimati in complessivi ,00= che troveranno riferimento nel bilancio sanitario nel conto di ricavo e saranno così suddivisi: anno ,00= anno ,00= anno 2021 fino 31/05/ ,00= 4. di autorizzare il personale medico del Servizio Trasfusionale aziendale a svolgere l attività di controllo e vigilanza in regime di attività aziendale a pagamento ex art. 58 co. 9 del C.C.N.L. del 8/6/2000 quadriennio normativo dell Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, che verrà effettuata al di fuori dell orario istituzionale contrattualmente dovuto secondo criteri di rotazione e fungibilità; 5. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente gli addendum sub punto n.1, ivi compresa la delega al Direttore della stessa per la sottoscrizione degli addendum medesimi, nonché l U.O.C. Gestione Risorse Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2019/310 4

5 Umane per l inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei dirigenti medici del Servizio Trasfusionale aziendale quali consulenti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza; 6. di notificare il presente provvedimento al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali del Veneto (C.R.A.T.); 7. di pubblicare la presente all Albo dell Ente e nel sito internet aziendale alla pagina Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. ***** Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2019/310 5

6 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario (App.to Dr. Salvatore Barra) Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R , n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL UOC AFFARI GENERALI Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2019/310 6

7 ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE PROVVISTE DI SERVIZI TRASFUSIONALI E QUELLE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE, PER LA FORNITURA DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO ex D.G.R.V. n. 1741/2017 TRA l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, di seguito denominata anche Azienda fornitrice, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dal Direttore Generale dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D), che delega il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, dott. Marco Peruffo (nato a Vicenza il 13/12/1969 Cod. Fisc. PRF MRC 69T13 L840G) alla sottoscrizione del presente addendum, E lo Studio di Fisioterapia Artromed s.r.l., di seguito denominato anche Struttura sanitaria ricevente, con sede legale in Vicenza, Via G. Trissino, 61 (CF e PI n ) rappresentata dalla Sig.ra Scudella Agnese, (nata a Gazzo (PD) il 16/01/1959 Cod. Fisc. SCD GNS 59A56 D956W) PREMESSO CHE: - in seguito alle precisazioni intervenute in data 14/09/2018 dal Centro Regionale Attività Trasfusionale (CRAT) in merito all applicazione D.G.R.V. n. 1741/2017 avente per oggetto Recepimento Accordo n. 85/CSR del 25 maggio 2017 concernente lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste 7

8 di servizi trasfusionali e le strutture private omissis prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, si rende necessario procedere ad apportare le seguenti modifiche alla convenzione approvata con delibera aziendale n. 853 del e sottoscritta con codesta spettabile Struttura sanitaria. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 2 Obbligo delle Parti Il comma 2 lett. b) viene così integrato e sostituito: Non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare; tali costi sono da addebitarsi all Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, secondo modalità stabilite a livello regionale. Art. 8 Rapporti economici Viene integralmente sostituito come di seguito: 1. Per i rapporti economici tra le Parti trova applicazione la tariffa di cui alla D.G.R.V. n. 546/2016, che prevede per il concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato autologo il costo di rimborso sarà pari ad 238,00. Rimane a carico dell utente il costo della somministrazione del prodotto. 2. La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare all Azienda U.L.SS. di residenza del paziente, con fatturazione diretta, la prestazione di cui al 8

9 precedente comma. 3. Ai fini della sostenibilità dei maggiori oneri derivanti dalle spese di rimborso di cui al precedente comma 1, l Azienda fornitrice riconoscerà il rimborso al costo unitario di 238,00/cad. alla Struttura sanitaria ricevente per un budget annuo (solare dal 1gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) massimo di spesa autorizzato pari a: 2019 n. 10 applicazioni per 2.380, n. 10 applicazioni per 2.380, n. 5 applicazioni per 1.190,00 Il budget di spesa autorizzato dall Azienda fornitrice ed eventualmente non consumato dalla Struttura sanitaria ricevente entro l anno di assegnazione non sarà cumulabile nell esercizio dell anno successivo. 4. La Struttura sanitaria ricevente corrisponderà all Azienda fornitrice una somma pari a 500,00 per la durata della convenzione, comprensiva della prima verifica documentale, del controllo della stessa, della preliminare visita ispettiva e della prima formazione. Ai sensi della D.G.R.V. n. 1741/2017 la predetta somma di 500,00 è dovuta dalla Struttura sanitaria ricevente anche nel caso di rinnovo della convenzione. 5. Per le attività di controllo e vigilanza, verranno corrisposte una somma pari a 250,00 per ogni visita ispettiva effettuata, ed una somma pari a 100,00, per ogni consulenza eventualmente richiesta dalla struttura su casi specifici. Art. 9 - Modalità di pagamento Viene integralmente sostituito come di seguito: 1. Ogni pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura sanitaria ricevente 9

10 entro la scadenza indicata sulle fatture emesse dall Azienda fornitrice mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/ La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare le prestazioni erogate a assistiti dell Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, secondo la tariffa prevista, tramite fatturazione diretta semestrale, previa valutazione della U.O.C. di Medicina Trasfusionale di Vicenza delle schede di preparazione e utilizzo e dell appropriatezza della somministrazione. - Durata e recesso - 1. Il presente addendum ha validità dal momento della sottoscrizione tra le Parti e fino alla scadenza della convenzione al 31/05/2021, salvo recesso anticipato di una delle Parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata PEC con preavviso di almeno 30 giorni. 2. Copia del presente addendum viene trasmesso alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali. Restano invariate tutte le restanti condizioni di cui alla convenzione sottoscritta tra le Parti. Il presente addendum: - è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura sanitaria ricevente, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, 1 comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 10

11 Letto, confermato e sottoscritto. Lì Per Lo Studio di Fisioterapia Artromed S.r.l. Il Legale Rappresentante (Scudella Agnese) Per l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale (Marco Peruffo) 11

12 ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE PROVVISTE DI SERVIZI TRASFUSIONALI E QUELLE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE, PER LA FORNITURA DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO ex D.G.R.V. n. 1741/2017 TRA l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, di seguito denominata anche Azienda fornitrice, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dal Direttore Generale dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D), che delega il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, dott. Marco Peruffo (nato a Vicenza il 13/12/1969 Cod. Fisc. PRF MRC 69T13 L840G) alla sottoscrizione del presente addendum, E Il Centro Specialistico Riabilitativo MedicRiab s.r.l., di seguito denominato anche Struttura sanitaria ricevente, con sede legale in Arzignano, Via Trieste 18, codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dalla Sig.ra Emanuela Bertinato (nata a Montecchio Maggiore (VI) il 22/06/1975 Cod. Fisc. BRT MNL 75H62 F464X), PREMESSO CHE: - in seguito alle precisazioni intervenute in data 14/09/2018 dal Centro Regionale Attività Trasfusionale (CRAT) in merito all applicazione D.G.R.V. n. 1741/2017 avente per oggetto Recepimento Accordo n. 85/CSR del 25 maggio 12

13 2017 concernente lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e le strutture private omissis prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, si rende necessario procedere ad apportare le seguenti modifiche alla convenzione approvata con delibera aziendale n. 853 del e sottoscritta con codesta spettabile Struttura sanitaria. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 2 Obbligo delle Parti Il comma 2 lett. b) viene così integrato e sostituito: Non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare; tali costi sono da addebitarsi all Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, secondo modalità stabilite a livello regionale. Art. 8 Rapporti economici Viene integralmente sostituito come di seguito: 1. Per i rapporti economici tra le Parti trova applicazione la tariffa di cui alla D.G.R.V. n. 546/2016, che prevede per il concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato autologo il costo di rimborso sarà pari ad 238,00. Rimane a carico dell utente il costo della somministrazione del prodotto. 2. La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare all Azienda U.L.SS. 13

14 di residenza del paziente, con fatturazione diretta, la prestazione di cui al precedente comma. 3. Ai fini della sostenibilità dei maggiori oneri derivanti dalle spese di rimborso di cui al precedente comma 1, l Azienda fornitrice riconoscerà il rimborso al costo unitario di 238,00/cad. alla Struttura sanitaria ricevente per un budget annuo (solare dal 1gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) massimo di spesa autorizzato pari a: 2019 n. 20 applicazioni per 4.760, n. 20 applicazioni per 4.760, n. 10 applicazioni per 2.380,00 Il budget di spesa autorizzato dall Azienda fornitrice ed eventualmente non consumato dalla Struttura sanitaria ricevente entro l anno di assegnazione non sarà cumulabile nell esercizio dell anno successivo. 4. La Struttura sanitaria ricevente corrisponderà all Azienda fornitrice una somma pari a 500,00 per la durata della convenzione, comprensiva della prima verifica documentale, del controllo della stessa, della preliminare visita ispettiva e della prima formazione. Ai sensi della D.G.R.V. n. 1741/2017 la predetta somma di 500,00 è dovuta dalla Struttura sanitaria ricevente anche nel caso di rinnovo della convenzione. 5. Per le attività di controllo e vigilanza, verranno corrisposte una somma pari a 250,00 per ogni visita ispettiva effettuata, ed una somma pari a 100,00 per ogni consulenza eventualmente richiesta dalla struttura su casi specifici. Art. 9 - Modalità di pagamento Viene integralmente sostituito come di seguito: 14

15 1. Ogni pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura sanitaria ricevente entro la scadenza indicata sulle fatture emesse dall Azienda fornitrice mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/ La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare le prestazioni erogate a assistiti dell Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, secondo la tariffa prevista, tramite fatturazione diretta semestrale, previa valutazione della U.O.C. di Medicina Trasfusionale di Vicenza delle schede di preparazione e utilizzo e dell appropriatezza della somministrazione. - Durata e recesso 1. Il presente addendum ha validità dal momento della sottoscrizione tra le Parti e fino alla scadenza della convenzione al 31/05/2021, salvo recesso anticipato di una delle Parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata PEC con preavviso di almeno 30 giorni. 2. Copia del presente addendum viene trasmesso alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali. Restano invariate tutte le restanti condizioni di cui alla convenzione sottoscritta tra le Parti. Il presente addendum: - è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura sanitaria ricevente, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, 1 comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono 15

16 a carico della parte richiedente. Letto, confermato e sottoscritto. Lì Per il Centro Specialistico Riabilitativo MedicRiab s.r.l. Il Legale Rappresentante (Bertinato Emanuela) Per l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale (Marco Peruffo) 16

17 ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE PROVVISTE DI SERVIZI TRASFUSIONALI E QUELLE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE, PER LA FORNITURA DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO ex D.G.R.V. n. 1741/2017 TRA l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, di seguito denominata anche Azienda fornitrice, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dal Direttore Generale dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D), che delega il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, dott. Marco Peruffo (nato a Vicenza il 13/12/1969 Cod. Fisc. PRF MRC 69T13 L840G) alla sottoscrizione del presente addendum, E l Ambulatorio Odontoiatrico Oralee della 3G Dentale Srl, di seguito denominato anche Struttura sanitaria ricevente, con sede legale in Vicenza, Via D.Longhi, 7 codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dal Sig. Enzo Dalli Cani (nato ad Arzignano il 10/11/1957 Cod. Fisc. DLL NZE 57S10 A 459B), PREMESSO CHE: - in seguito alle precisazioni intervenute in data 14/09/2018 dal Centro Regionale Attività Trasfusionale (CRAT) in merito all applicazione D.G.R.V. n. 1741/2017 avente per oggetto Recepimento Accordo n. 85/CSR del 25 maggio 17

18 2017 concernente lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e le strutture private omissis prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, si rende necessario procedere ad apportare le seguenti modifiche alla convenzione approvata con delibera aziendale n. 853 del e sottoscritta con codesta spettabile Struttura sanitaria. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 2 Obbligo delle Parti Il comma 2 lett. b) viene così integrato e sostituito: Non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare; tali costi sono da addebitarsi all Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, secondo modalità stabilite a livello regionale. Art. 8 Rapporti economici Viene integralmente sostituito come di seguito: 1. Per i rapporti economici tra le Parti trova applicazione la tariffa di cui alla D.G.R.V. n. 546/2016, che prevede per il concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato autologo il costo di rimborso sarà pari ad 238,00. Rimane a carico dell utente il costo della somministrazione del prodotto. 2. La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare all Azienda U.L.SS. 18

19 di residenza del paziente, con fatturazione diretta, la prestazione di cui al precedente comma. 3. Ai fini della sostenibilità dei maggiori oneri derivanti dalle spese di rimborso di cui al precedente comma 1, l Azienda fornitrice riconoscerà il rimborso al costo unitario di 238,00/cad. alla Struttura sanitaria ricevente per un budget annuo (solare dal 1gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) massimo di spesa autorizzato pari a: 2019 n. 10 applicazioni per 2.380, n. 10 applicazioni per 2.380, n. 5 applicazioni per 1.190,00 Il budget di spesa autorizzato dall Azienda fornitrice ed eventualmente non consumato dalla Struttura sanitaria ricevente entro l anno di assegnazione non sarà cumulabile nell esercizio dell anno successivo. 4. La Struttura sanitaria ricevente corrisponderà all Azienda fornitrice una somma pari a 500,00 per la durata della convenzione, comprensiva della prima verifica documentale, del controllo della stessa, della preliminare visita ispettiva e della prima formazione. Ai sensi della D.G.R.V. n. 1741/2017 la predetta somma di 500,00 è dovuta dalla Struttura sanitaria ricevente anche nel caso di rinnovo della convenzione. 5. Per le attività di controllo e vigilanza, verranno corrisposte una somma pari a 250,00 per ogni visita ispettiva effettuata, ed una somma pari a 100,00 per ogni consulenza eventualmente richiesta dalla struttura su casi specifici. Art. 9 - Modalità di pagamento Viene integralmente sostituito come di seguito: 19

20 1. Ogni pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura sanitaria ricevente entro la scadenza indicata sulle fatture emesse dall Azienda fornitrice mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/ La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare le prestazioni erogate a assistiti dell Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, secondo la tariffa prevista, tramite fatturazione diretta semestrale, previa valutazione della U.O.C. di Medicina Trasfusionale di Vicenza delle schede di preparazione e utilizzo e dell appropriatezza della somministrazione. - Durata e recesso 3. Il presente addendum ha validità dal momento della sottoscrizione tra le Parti e fino alla scadenza della convenzione al 31/05/2021, salvo recesso anticipato di una delle Parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata PEC con preavviso di almeno 30 giorni. 4. Copia del presente addendum viene trasmesso alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali. Restano invariate tutte le restanti condizioni di cui alla convenzione sottoscritta tra le Parti. Il presente addendum: - è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura sanitaria ricevente, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, 1 comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono 20

21 a carico della parte richiedente. Letto, confermato e sottoscritto. Restano invariate tutte le restanti condizioni di cui alla convenzione sottoscritta tra le Parti. Letto, confermato e sottoscritto. Lì Per l ambulatorio odontoiatrico 3G Dentale s.r.l. Oralee Il Legale Rappresentante (Enzo Dalli Cani) Per l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale (Marco Peruffo) 21

22 ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE PROVVISTE DI SERVIZI TRASFUSIONALI E QUELLE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE, PER LA FORNITURA DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO ex D.G.R.V. n. 1741/2017 TRA l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, di seguito denominata anche Azienda fornitrice, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dal Direttore Generale dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D), che delega il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, dott. Marco Peruffo (nato a Vicenza il 13/12/1969 Cod. Fisc. PRF MRC 69T13 L840G) alla sottoscrizione del presente addendum, E Il Poliambulatorio Specialistico G.&M. S.r.l, di seguito denominato anche Struttura sanitaria ricevente, con sede legale in Vicenza, Via Zamenhof codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dal dott. Capasso Gaetano, (nato a Castellamare di Stabia -NA il 19/08/1974 Cod. Fisc. CPS GTN 74M19C129V), PREMESSO CHE: - in seguito alle precisazioni intervenute in data 14/09/2018 dal Centro Regionale Attività Trasfusionale (CRAT) in merito all applicazione D.G.R.V. n. 1741/2017 avente per oggetto Recepimento Accordo n. 85/CSR del 25 maggio 22

23 2017 concernente lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e le strutture private omissis prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, si rende necessario procedere ad apportare le seguenti modifiche alla convenzione approvata con delibera aziendale n. 853 del e sottoscritta con codesta spettabile Struttura sanitaria. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 2 Obbligo delle Parti Il comma 2 lett. b) viene così integrato e sostituito: Non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare; tali costi sono da addebitarsi all Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, secondo modalità stabilite a livello regionale. Art. 8 Rapporti economici Viene integralmente sostituito come di seguito: 1. Per i rapporti economici tra le Parti trova applicazione la tariffa di cui alla D.G.R.V. n. 546/2016, che prevede per il concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato autologo il costo di rimborso sarà pari ad 238,00. Rimane a carico dell utente il costo della somministrazione del prodotto. 2. La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare all Azienda U.L.SS. 23

24 di residenza del paziente, con fatturazione diretta, la prestazione di cui al precedente comma. 3. Ai fini della sostenibilità dei maggiori oneri derivanti dalle spese di rimborso di cui al precedente comma 1, l Azienda fornitrice riconoscerà il rimborso al costo unitario di 238,00/cad. alla Struttura sanitaria ricevente per un budget annuo (solare dal 1gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) massimo di spesa autorizzato pari a: 2019 n. 15 applicazioni per 3.570, n. 15 applicazioni per 3.570, n. 8 applicazioni per 1.904,00 Il budget di spesa autorizzato dall Azienda fornitrice ed eventualmente non consumato dalla Struttura sanitaria ricevente entro l anno di assegnazione non sarà cumulabile nell esercizio dell anno successivo. 4. La Struttura sanitaria ricevente corrisponderà all Azienda fornitrice una somma pari a 500,00 per la durata della convenzione, comprensiva della prima verifica documentale, del controllo della stessa, della preliminare visita ispettiva e della prima formazione. Ai sensi della D.G.R.V. n. 1741/2017 la predetta somma di 500,00 è dovuta dalla Struttura sanitaria ricevente anche nel caso di rinnovo della convenzione. 5. Per le attività di controllo e vigilanza, verranno corrisposte una somma pari a 250,00 per ogni visita ispettiva effettuata, ed una somma pari a 100,00 per ogni consulenza eventualmente richiesta dalla struttura su casi specifici. Art. 9 - Modalità di pagamento Viene integralmente sostituito come di seguito: 24

25 1. Ogni pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura sanitaria ricevente entro la scadenza indicata sulle fatture emesse dall Azienda fornitrice mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/ La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare le prestazioni erogate a assistiti dell Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, secondo la tariffa prevista, tramite fatturazione diretta semestrale, previa valutazione della U.O.C. di Medicina Trasfusionale di Vicenza delle schede di preparazione e utilizzo e dell appropriatezza della somministrazione. - Durata e recesso - 1. Il presente addendum ha validità dal momento della sottoscrizione tra le Parti e fino alla scadenza della convenzione al 31/05/2021, salvo recesso anticipato di una delle Parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata PEC con preavviso di almeno 30 giorni. 2. Copia del presente addendum viene trasmesso alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali. Restano invariate tutte le restanti condizioni di cui alla convenzione sottoscritta tra le Parti. Il presente addendum: - è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura sanitaria ricevente, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, 1 comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono 25

26 a carico della parte richiedente. Letto, confermato e sottoscritto. Lì Per Il Poliambulatorio G. &. M. S.r.l. Il Legale Rappresentante (Gaetano Capasso) Per l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale (Marco Peruffo) 26

27 ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE PROVVISTE DI SERVIZI TRASFUSIONALI E QUELLE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE, PER LA FORNITURA DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO ex D.G.R.V. n. 1741/2017 TRA l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, di seguito denominata anche Azienda fornitrice, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dal Direttore Generale dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D), che delega il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, dott. Marco Peruffo (nato a Vicenza il 13/12/1969 Cod. Fisc. PRF MRC 69T13 L840G) alla sottoscrizione del presente addendum, E il Poliambulatorio Privato SE.FA.MO. S.r.l., di seguito denominato anche Struttura sanitaria ricevente, con sede legale in Vicenza, Stradella Cappuccini, 47 - codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dal dr. Paolo Fanin, (nato a Vicenza il 6/02/1969 Cod. Fisc. FNN PLA 69B06 L840J), PREMESSO CHE: - in seguito alle precisazioni intervenute in data 14/09/2018 dal Centro Regionale Attività Trasfusionale (CRAT) in merito all applicazione D.G.R.V. n. 1741/2017 avente per oggetto Recepimento Accordo n. 85/CSR del 25 maggio 2017 concernente lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste 27

28 di servizi trasfusionali e le strutture private omissis prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, si rende necessario procedere ad apportare le seguenti modifiche alla convenzione approvata con delibera aziendale n. 853 del e sottoscritta con codesta spettabile Struttura sanitaria. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 2 Obbligo delle Parti Il comma 2 lett. b) viene così integrato e sostituito: Non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare; tali costi sono da addebitarsi all Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, secondo modalità stabilite a livello regionale. Art. 8 Rapporti economici Viene integralmente sostituito come di seguito: 1. Per i rapporti economici tra le Parti trova applicazione la tariffa di cui alla D.G.R.V. n. 546/2016, che prevede per il concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato autologo il costo di rimborso sarà pari ad 238,00. Rimane a carico dell utente il costo della somministrazione del prodotto. 2. La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare all Azienda U.L.SS. di residenza del paziente, con fatturazione diretta, la prestazione di cui al 28

29 precedente comma. 3. Ai fini della sostenibilità dei maggiori oneri derivanti dalle spese di rimborso di cui al precedente comma 1, l Azienda fornitrice riconoscerà il rimborso al costo unitario di 238,00/cad. alla Struttura sanitaria ricevente per un budget annuo (solare dal 1gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) massimo di spesa autorizzato pari a: 2019 n. 25 applicazioni per 5.950, n. 25 applicazioni per 5.950, n. 12 applicazioni per 2.856,00 Il budget di spesa autorizzato dall Azienda fornitrice ed eventualmente non consumato dalla Struttura sanitaria ricevente entro l anno di assegnazione non sarà cumulabile nell esercizio dell anno successivo. 4. La Struttura sanitaria ricevente corrisponderà all Azienda fornitrice una somma pari a 500,00 per la durata della convenzione, comprensiva della prima verifica documentale, del controllo della stessa, della preliminare visita ispettiva e della prima formazione. Ai sensi della D.G.R.V. n. 1741/2017 la predetta somma di 500,00 è dovuta dalla Struttura sanitaria ricevente anche nel caso di rinnovo della convenzione. 5. Per le attività di controllo e vigilanza, verranno corrisposte una somma pari a 250,00 per ogni visita ispettiva effettuata, ed una somma pari a 100,00 per ogni consulenza eventualmente richiesta dalla struttura su casi specifici. Art. 9 - Modalità di pagamento Viene integralmente sostituito come di seguito: 1. Ogni pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura sanitaria ricevente 29

30 entro la scadenza indicata sulle fatture emesse dall Azienda fornitrice mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/ La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare le prestazioni erogate a assistiti dell Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, secondo la tariffa prevista, tramite fatturazione diretta semestrale, previa valutazione della U.O.C. di Medicina Trasfusionale di Vicenza delle schede di preparazione e utilizzo e dell appropriatezza della somministrazione. - Durata e recesso - 1. Il presente addendum ha validità dal momento della sottoscrizione tra le Parti e fino alla scadenza della convenzione al 31/05/2021, salvo recesso anticipato di una delle Parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata PEC con preavviso di almeno 30 giorni. 2. Copia del presente addendum viene trasmesso alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali. Restano invariate tutte le restanti condizioni di cui alla convenzione sottoscritta tra le Parti. Il presente addendum: - è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura sanitaria ricevente, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, 1 comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 30

31 Letto, confermato e sottoscritto. Lì Per il Poliambulatorio Privato SE.FA.MO. S.r.l. Il Legale Rappresentante (Paolo Fanin) Per l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale (Marco Peruffo) 31

32 ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE PROVVISTE DI SERVIZI TRASFUSIONALI E QUELLE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE, PER LA FORNITURA DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO ex D.G.R.V. n. 1741/2017 TRA l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, di seguito denominata anche Azienda fornitrice, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dal Direttore Generale dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D), che delega il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, dott. Marco Peruffo (nato a Vicenza il 13/12/1969 Cod. Fisc. PRF MRC 69T13 L840G) alla sottoscrizione del presente addendum, E il Poliambulatorio Teatro Nuovo, di seguito denominato anche Struttura sanitaria ricevente, con sede legale in Vicenza, Via Zanellato, 1/D codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dalla Sig.ra Liana Pitton (nata a Verona il 22/05/1950 Cod. Fisc. PTT LNI 50E62 L781O), PREMESSO CHE: - in seguito alle precisazioni intervenute in data 14/09/2018 dal Centro Regionale Attività Trasfusionale (CRAT) in merito all applicazione D.G.R.V. n. 1741/2017 avente per oggetto Recepimento Accordo n. 85/CSR del 25 maggio 2017 concernente lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste 32

33 di servizi trasfusionali e le strutture private omissis prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, si rende necessario procedere ad apportare le seguenti modifiche alla convenzione approvata con delibera aziendale n. 853 del e sottoscritta con codesta spettabile Struttura sanitaria. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 2 Obbligo delle Parti Il comma 2 lett. b) viene così integrato e sostituito: Non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare; tali costi sono da addebitarsi all Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, secondo modalità stabilite a livello regionale. Art. 8 Rapporti economici Viene integralmente sostituito come di seguito: 1. Per i rapporti economici tra le Parti trova applicazione la tariffa di cui alla D.G.R.V. n. 546/2016, che prevede per il concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato autologo il costo di rimborso sarà pari ad 238,00. Rimane a carico dell utente il costo della somministrazione del prodotto. 2. La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare all Azienda U.L.SS. di residenza del paziente, con fatturazione diretta, la prestazione di cui al 33

34 precedente comma. 3. Ai fini della sostenibilità dei maggiori oneri derivanti dalle spese di rimborso di cui al precedente comma 1, l Azienda fornitrice riconoscerà il rimborso al costo unitario di 238,00/cad. alla Struttura sanitaria ricevente per un budget annuo (solare dal 1gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) massimo di spesa autorizzato pari a: 2019 n. 10 applicazioni per 2.380, n. 10 applicazioni per 2.380, n. 5 applicazioni per 1.190,00 Il budget di spesa autorizzato dall Azienda fornitrice ed eventualmente non consumato dalla Struttura sanitaria ricevente entro l anno di assegnazione non sarà cumulabile nell esercizio dell anno successivo. 4. La Struttura sanitaria ricevente corrisponderà all Azienda fornitrice una somma pari a 500,00 per la durata della convenzione, comprensiva della prima verifica documentale, del controllo della stessa, della preliminare visita ispettiva e della prima formazione. Ai sensi della D.G.R.V. n. 1741/2017 la predetta somma di 500,00 è dovuta dalla Struttura sanitaria ricevente anche nel caso di rinnovo della convenzione. 5. Per le attività di controllo e vigilanza, verranno corrisposte una somma pari a 250,00 per ogni visita ispettiva effettuata, ed una somma pari a 100,00 per ogni consulenza eventualmente richiesta dalla struttura su casi specifici. Art. 9 - Modalità di pagamento Viene integralmente sostituito come di seguito: 1. Ogni pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura sanitaria ricevente 34

35 entro la scadenza indicata sulle fatture emesse dall Azienda fornitrice mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/ La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare le prestazioni erogate a assistiti dell Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, secondo la tariffa prevista, tramite fatturazione diretta semestrale, previa valutazione della U.O.C. di Medicina Trasfusionale di Vicenza delle schede di preparazione e utilizzo e dell appropriatezza della somministrazione. - Durata e recesso - 1. Il presente addendum ha validità dal momento della sottoscrizione tra le Parti e fino alla scadenza della convenzione al 31/05/2021, salvo recesso anticipato di una delle Parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata PEC con preavviso di almeno 30 giorni. 2. Copia del presente addendum viene trasmesso alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali. Restano invariate tutte le restanti condizioni di cui alla convenzione sottoscritta tra le Parti. Il presente addendum: - è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura sanitaria ricevente, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, 1 comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 35

36 Letto, confermato e sottoscritto. Lì Per il Poliambulatorio Teatro Nuovo Il Legale Rappresentante (Liana Pitton) Per l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale (Marco Peruffo) 36

37 ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE PROVVISTE DI SERVIZI TRASFUSIONALI E QUELLE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE, PER LA FORNITURA DI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE DI TIPO AUTOLOGO ex D.G.R.V. n. 1741/2017 TRA l Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, di seguito denominata anche Azienda fornitrice, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n , rappresentata dal Direttore Generale dr. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D), che delega il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, dott. Marco Peruffo (nato a Vicenza il 13/12/1969 Cod. Fisc. PRF MRC 69T13 L840G) alla sottoscrizione del presente addendum, E Sanimedica s.r.l. Unipersonale, di seguito denominata anche Struttura sanitaria ricevente, con sede legale in Altavilla Vicentina (VI), Via Vicenza, 204 (P.I. n ) legalmente rappresentata dal dr. Garofalo Antonio, (nato a Roma il 30/11/1986 Cod. Fisc. GRF NTN 86S3 H501Q), PREMESSO CHE: - in seguito alle precisazioni intervenute in data 14/09/2018 dal Centro Regionale Attività Trasfusionale (CRAT) in merito all applicazione D.G.R.V. n. 1741/2017 avente per oggetto Recepimento Accordo n. 85/CSR del 25 maggio 2017 concernente lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste 37

38 di servizi trasfusionali e le strutture private omissis prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, si rende necessario procedere ad apportare le seguenti modifiche alla convenzione approvata con delibera aziendale n. 853 del e sottoscritta con codesta spettabile Struttura sanitaria. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 2 Obbligo delle Parti Il comma 2 lett. b) viene così integrato e sostituito: Non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare; tali costi sono da addebitarsi all Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, secondo modalità stabilite a livello regionale. Art. 8 Rapporti economici Viene integralmente sostituito come di seguito: 1. Per i rapporti economici tra le Parti trova applicazione la tariffa di cui alla D.G.R.V. n. 546/2016, che prevede per il concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato autologo il costo di rimborso sarà pari ad 238,00. Rimane a carico dell utente il costo della somministrazione del prodotto. 2. La Struttura sanitaria ricevente provvede ad addebitare all Azienda U.L.SS. di residenza del paziente, con fatturazione diretta, la prestazione di cui al 38

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