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1 LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO Chi ne ha diritto Per quali veicoli? La detraibilità ai fini irpef delle spese per i mezzi di locomozione Le agevolazioni iva L esenzione permanente del pagamento del bollo L esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà Che cos'è la patente speciale? Diritto alle agevolazioni La documentazione Regole particolari per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie Acquisto auto: agevolazioni fiscali, contributi per acquisto e adattamenti CONTRASSEGNO HANDICAP, POSTI RISERVATI 1. CHI NE HA DIRITTO Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: 1. non vedenti e sordomuti; 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell indennità di accompagnamento; 3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie. I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n.138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi. Per quanto riguarda i sordomuti, l art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell apprendimento della lingua parlata. I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l accertamento dell handicap (di cui all art. 4 della citata legge n. 104 del 1992) presso la ASL. In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, affetti da grave limitazione della capacità di

2 deambulazione. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all adattamento del veicolo. 2. PER QUALI VEICOLI? Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi oltre che agli autoveicoli, anche a particolari veicoli di seguito elencati: autovetture autoveicoli per il trasporto promiscuo Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente. autoveicoli specifici Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo autocaravan Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati. permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente. motocarrozzette motoveicoli per trasporto promiscuo motoveicoli per trasporti specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria. Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente. Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo Non si possono richiedere le agevolazioni fiscali quando si acquista un quadriciclo leggero che può essere condotto senza patente (cosiddetto minicar ).

3 3. LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE Spese di acquisto Le spese riguardanti l acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di ,99 euro. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di ,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l adattamento del veicolo, la soglia dei ,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%. Si può fruire dell intera detrazione per il primo anno oppure,in alternativa, optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

4 NOTA BENE In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall acquisto, è dovuta la differenza fra l imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Spese per riparazioni Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di ,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso. Intestazione del documento comprovante la spesa Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico. 4. LE AGEVOLAZIONI IVA È applicabile l Iva al 4%, anziché al 20%, sull acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull acquisto contestuale di optional. E applicabile l Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

5 L aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L Iva ridotta per l acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA. Gli obblighi dell impresa L impresa che vende veicoli con l aliquota Iva agevolata deve: emettere fattura con l annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale; comunicare all ufficio locale dell Agenzia delle Entrate la data dell operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell acquirente. 5. L ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO L esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l applicazione dell aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili. Per esempio, in Emilia Romagna e in Lombardia, l esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992, che potranno così godere dell esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed

6 indipendentemente dal tipo di disabilità purché in possesso del certificato di gravità dell handicap rilasciato dalla Commissione sanitaria presente in ogni ASL. Regione Puglia-Riduzioni ed esenzioni per veicoli destinati ai disabili La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L esenzione riguarda: le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. La domanda vanno presentate presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI per poi essere indirizzate alla: Regione Puglia - Settore Finanze Via Caduti di Tutte le Guerre Bari Sono previste quattro tipologie di esenzione: 1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie. Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l'adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è

7 concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da: Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della Strada; Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili); Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono: a) lo stato di handicap o di invalidità, b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie. Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). 2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione. Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione Copia della carta di circolazione; Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono: a) lo stato di handicap o di invalidità, b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione, c) la situazione di accertata gravità. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con handicap fisico titolari dell'indennità di accompagno. Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). 3) Disabilità mentale o psichica Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento

8 della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione: Copia della carta di circolazione; Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono: a) lo stato di handicap o di invalidità, b) la disabilità di tipo mentale o psichico, c) la situazione di accertata gravità, d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). 4) Disabilità per cecità o sordomutismo Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione Copia della carta di circolazione; Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono: a) lo stato di handicap o di invalidità, b) l'affezione da cecità o sordomutismo. Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). N.B.: non è necessario esporre sul parabrezza dell auto alcun avviso circa il diritto all esenzione dal bollo.

9 6. L ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un auto nuova, sia nella trascrizione di un passaggio riguardante un auto usata. L esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente. Che cos'è la patente speciale? La patente speciale è una patente di guida che attesta l'idoneità del conducente, disabile, a condurre un'autovettura modificata secondo le proprie esigenze. Coloro che presentino problematiche anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, denominate rispettivamente AS, BS, CS, DS, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre. Come si ottiene? Il riconoscimento di idoneità alla guida Per ottenere la patente è necessario effettuare una visita presso la Commissiona Medica Provinciale per il rilascio dell apposita certificazione medica. La commissione certificherà o meno l idoneità della persona disabile ad acquisire la patente e indicherà gli eventuali adattamenti alla guida che la persona dovrà far installare nel proprio veicolo (salvo la sola prescrizione di cambio automatico disponibile di serie su moltissimi modelli). Per quando riguarda la provincia di Brindisi la visita si prenota o presso le scuole guida o andando direttamente a Brindisi presso ex Ospedale Di SUMMA nell ufficio PATENTI SPECIALI Tel

10 In caso di esito negativo della visita è possibile presentare ricorso, che va inviato entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot 5" Via G. Caraci, Roma Addestramento guida Si segnala che la Provincia di Brindisi ha di sua proprietà un auto con adattamenti completi che coprono tutti i tipi di disabilità. L auto è stata data in affidamento all associazione provinciale U.N.A.S.C.A. (associazione autoscuole a livello nazionale) presso un autoscuola di Erchie (BR). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 0831/ L'esame di guida Dopo aver ottenuto il riconoscimento di idoneità e il foglio rosa, il disabile può preparare gli esami teorici e pratici. Durante l'esame pratico sul veicolo modificato, l'ingegnere della Motorizzazione Civile può confermare gli adattamenti previsti o aggiungerne altri. La patente speciale riporterà gli adattamenti definitivi che il disabile dovrà attivare sulla propria vettura. Il collaudo dei mezzi adattati viene effettuato dalla Motorizzazione Civile presso le officine che hanno curato l'allestimento del mezzo. Il rinnovo Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso - viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti - viene indicata una validità inferiore. Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente. La patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all'unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un'ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida. Il Ministero dei trasporti, d'accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni

11 possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali. Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso. Cosa succede? Le commissioni mediche locali sono tenute a indicare nel certificato relativo alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e subcodici. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono elencati nella Circolare e che essendo stati elaborati dalla Commissione europea potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche. Gli Uffici periferici della Motorizzazione, devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli Uffici della MCTC devono annotarli sulla pratica. I codici La Circolare, come abbiamo detto, introduce un numero di codice per ciascun adattamento possibile (o forse sarebbe meglio dire "conosciuto"). Qualche esempio in disordine: 20.13: Freno azionato dal ginocchio 20.14: Freno di servizio con comando elettrico 25.01: Pedale dell'accelerazione adattato 25.03: Pedale dell'acceleratore a bilanciere 25.04: Acceleratore manuale 25.05: Acceleratore azionato dal ginocchio 25.06: Servo acceleratore (elettronico, pneumatico ecc.) 25.07: Pedale dell'acceleratore a sinistra del pedale del freno 40.09: Sterzo ai piedi 40.10: Sterzo adattato in altra maniera (joystick ecc.) 40.11: Pomello sul volante 40.12: Ortesi per mano sul volante 40.13: (Uso del volante) Con ortesi Un'osservazione forse estemporanea: se non vi sarà un sistema di traduzione dei codici comprensibile anche alle persone disabili, queste rischiano di non sapere con esattezza quali siano gli adattamenti prescritti. Le minorazioni Anche la logica dell'elencazione delle minorazioni viene notevolmente semplificata; le categorie sono tredici quindi piuttosto ridotte, ma soprattutto sono strettamente connesse agli adattamenti possibili per ciascun caso. Vediamole: minorazione all'arto inferiore sinistro; minorazione all'arto inferiore destro; minorazioni agli arti inferiori (difetti di coordinazione, amputazione degli arti inferiori ecc.); arti inferiori non funzionali (amputazione, paralisi, difetti della posizione seduta ecc.); minorazione all'arto superiore destro; minorazione all'arto superiore sinistro; minorazioni agli arti superiori; minorazioni arto superiore sinistro e arto inferiore sinistro; minorazioni arto superiore destro e arto inferiore destro; minorazioni a tre arti;

12 minorazioni ai quattro arti - lesione midollare alta (da C5 a C7); statura ridotta - focomelia; altre. Per capire il senso di questa suddivisione bisogna però comprendere a cosa serve. I codici cumulativi Arriviamo all'aspetto solo apparentemente più complesso ma che forse può aprire la strada a nuove possibilità di guida. La nuova Circolare propone per ogni tipo di minorazione una serie di combinazioni di adattamenti. Le combinazioni previste sono 193, ma viene ammessa la possibilità di prescrivere e ottenere anche combinazioni di adattamenti per ora non contemplate. Ad ogni combinazione corrisponde un codice cumulativo. La cosa più complessa è la lettura poiché la descrizione degli adattamenti è sostituita appunto dai codici. Facciamo un esempio. Fra le varie combinazioni previste per le minorazioni ai quattro arti ne è prevista una con il codice Il codice è così "descritto" dalla Circolare: Incomprensibile, vero? Vediamo di decrittare il codice cumulativo; lo dobbiamo fare noi perché certo la circolare non ci aiuta : cambio di velocità automatico; 10.04: adattamento della leva del cambio; 20.06: freno di servizio manuale (adattato); 20.08: utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio; 25.04: acceleratore manuale; 40.01: servosterzo standard. Facciamo un altro esempio. Fra le diverse combinazioni previste per le minorazioni che comportano la non funzionalità degli arti inferiori, ne è prevista una con il codice Questo è così definito: Decrittiamo anche questo 15.03: frizione automatica; 20.06: freno di servizio manuale (adattato); 25.04: acceleratore manuale; 30.05: pedali dell'acceleratore e del freno neutralizzati/soppressi. Crediamo che appaia ovvio a chiunque che se da un lato questo sistema di codificazione va in direzione dell'omogeneità, non giova certo alla comprensione immediata da parte dell'utente. Se questi non comprenderà bene la nuova logica e soprattutto se non riuscirà a comprendere con esattezza e tempestività quali combinazioni gli sono state prescritte come potrà eventualmente presentare efficacemente un ricorso? A favore della nuova disposizione, va però ammesso che a differenza della vecchia circolare 148/91, quella che regolamentava in precedenza questi aspetti, troviamo qui descrizioni di adattamenti che non comprimono in alcun modo le possibilità di scelta del prodotto da parte dell'utente. Questo appare quanto mai evidente soprattutto in alcuni casi. Presentiamo un ulteriore esempio che riguarda le minorazioni agli arti superiori, il 56.13, che prevede: Decrittiamo anche questo, allora : cambio di velocità automatico; 20.08: utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di

13 servizio; 35.01: dispositivi di controllo utilizzabili senza influenzare negativamente sulla guida e la manovra (commutatore dei proiettori, tergicristallo, avvisatore acustico, indicatori di direzione, ecc.); 40.01: servosterzo standard 40.10: sterzo adattato in altra maniera (joystick ecc.) IL SIMULATORE Il simulatore di guida è una sofisticata strumentazione elettronica che valuta le capacità motorie e visive del disabile e gli consente di prendere confidenza con le apparecchiature che utilizzerà sulla vettura. I simulatori sono disponibili sia per disabili agli arti superiori che per disabili agli arti inferiori. COME FUNZIONANO I simulatori presenti nei Centri di Mobilità sono in grado di misurare le capacità motorie e visive del soggetto. Tramite sensori, il computer testa la capacità di guida della persona e la sua forza nella progressione di accelerazione e di frenata. Gli strumenti a disposizione variano secondo le esigenze specifiche: si può scegliere tra la classica pedaliera o il dispositivo "Push & Pull" per la gestione manuale dell'acceleratore e del freno. La sensazione di guida è reale, grazie alla tecnologia avanzata degli strumenti. Il controllo del campo visivo viene effettuato da un apparecchio elettronico su un'angolatura di 150 con un sistema di luci colorate. Al termine della prova, l'interessato riceve i risultati della propria prestazione. Categoria Vista Udito Arti Tempi di reazione A speciale se monocolo o con visus inferiore a 1/10, 8/10 nell'altro occhio raggiungibili con qualsiasi correzione di lenti, anche solo a contatto inferiore a 2 metri anche con protesi (obbligo di specchi su ambedue i lati) non valida per motoci // cli se minora to arti B speciale se con almeno 1/10 in un occhio, 8/10 complessivi, raggiungibili con qualsiasi correzione di lenti (anche solo a contatto) con differenza non sup. a 3 diottrie se sferiche inferiore a 2 metri anche con protesi (obbligo di specchi su ambedue i lati con adegu ata protesi // e/o adatta mento del

14 C speciale con autoveicoli con massa minore uguale a 11,5 t 14/10 complessivi con 5/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibili con qualsiasi correzione di lenti (anche a contatto) con differenza non superiore a 3 diottrie e visus naturale di almeno 1/10 4 metri e 2 metri per l'orecchio che sente di meno anche con protesi (obbligo di specchi su ambedue i lati) veicolo con adeguat a protesiortesi e/o adattam ento del veicolo a stimoli semplici, luminosi ed acustici, entro quarto decile della scala decilica D speciale abilita alla guida di autoveicoli aventi numero di posti a sedere, escluso il conducent e, non superiore a 16 14/10 complessivi con 5/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibili con qualsiasi correzione di lenti (anche a contatto) con differenza non superiore a 3 diottrie e visus naturale di almeno 1/10 4 metri e 2 metri per l'orecchio che sente di meno anche con protesi (obbligo di specchi su ambedue i lati) con adegu ata protesi -ortesi e/o adatta mento del veicolo a stimoli semplici, luminosi ed acustici, entro quarto decile della scala decilica 7. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto a carico del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili. Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico. NOTA BENE Dal 2007 le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

15 8. LA DOCUMENTAZIONE Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente: 1) certificazione attestante la condizione di disabilità: per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica; per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l accertamento dell invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990); per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione; 2) ai soli fini dell agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico; 3) fotocopia dell ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell intestatario dell auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile). Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni solo sui veicoli adattati, la documentazione da produrre è la seguente. 9. REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità. Non è necessario che il disabile fruisca dell indennità di accompagnamento. Per quali veicoli?

16 Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli: - motocarrozzette - autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile. Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella che segue. L adattamento del veicolo Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA). Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto adattata anche l auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l accertamento dell idoneità alla guida. Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa: - pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica; - scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica; - braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica; - paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; - sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l insediamento del disabile nell abitacolo; - sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza); - sportello scorrevole; - altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad adattamento l allestimento di semplici accessori con funzione di optional, ovvero l applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell acquirente. L Iva agevolata per gli acquisti Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole: 1) l acquisto può riguardare oltre agli autoveicoli anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile; 2) i veicoli devono essere adattati prima dell acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile;

17 3) il diritto all Iva agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e i relativi acquisti di accessori e strumenti. Gli obblighi dell impresa L impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con l applicazione dell aliquota Iva agevolata deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale. La documentazione I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno presentare: 1) fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa speciale (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico; 2) ai soli fini dell agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi); 3) fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria; 4) copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. 5. Acquisto auto: agevolazioni fiscali, contributi per acquisto e adattamenti Se avete ottenuto la patente di guida o la utilizzate come trasportato e dovete acquistare un auto da adattare alle vostre esigenze, potrete ottenere un consiglio in materia dalle officine specializzate in adattamenti per disabili o da quelle case automobilistiche che hanno avviato iniziative specifiche per la clientela disabile. Acquisto del veicolo Una volta scelto il modello la concessionaria provvederà a vendervelo: - senza alcuna modifica rispetto a come il modello esce dalla casa costruttrice, nel caso di persona disabile titolare di patente e con la sola prescrizione del cambio automatico di serie e nel caso di persona

18 disabile trasportata con disabilità fisica (e contemporaneo possesso del certificato di handicap grave ex Legge 104), intellettiva e sensoriale; - con le modifiche prescritte dalla commissione medica nel caso di persona disabile titolare di patente; sarà la concessionaria stessa a rapportarsi direttamente con l officina per le modifiche e a provvedere al collaudo presso la MCTC. In caso di acquisto di auto usata o di nuove modifiche, è presente nel territorio di riferimento un officina specializzata negli allestimenti dei veicoli per le persone disabili che è: Lanzellotta Pietro Via dell industria, 102 Z.I Fasano (Br) Tel./Fax Officina 080/ Per riferimenti ad ulteriori officine presenti nel territorio regionale: (i costi degli allestimenti possono variare da officina a officina e a seconda delle marche dei prodotti utilizzati) Ricordatevi che nella fattura rilasciata dalla concessionaria devono essere indicati separatamente i costi del veicolo da quelli degli eventuali adattamenti, per poter usufruire delle varie forme di contributo. La fattura deve anche indicare gli estremi di legge che consentono le agevolazioni fiscali previste (IVA al 4%). Vi ricordiamo che per le persone disabili sono previste facilitazioni fiscali, come la riduzione dell'iva al 4%, la possibilità di detrarre il 19% della spesa effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, l'esenzione dalla tassa relativa ai passaggi di proprietà, l'esenzione dal bollo auto. Tali facilitazioni hanno diverse applicazioni a seconda delle tipologia di deficit (fisico, intellettivo, sensoriale) Contributo per modifica adattamenti guida Sezione descrittiva delle agevolazioni descrizione Nell'ambito delle agevolazioni previste dalla legge quadro sull'handicap è prevista la possibilità di ottenere un contributo per le spese sostenute per modificare gli strumenti di guida. Tali contributi sono pari al 20% della spesa relativa sia ai componenti che al montaggio. Condizioni per l' erogazione: l'agevolazione è riservata ai titolari di patente A, B, C, speciale che per ridotte o impedite capacità motorie siano costretti ad adattare l'auto allo scopo di condurla in condizioni di sicurezza. Gli adattamenti che possono fruire di questi contributi sono solo quelli prescritti dalla

19 Sezione descrittiva delle agevolazioni Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida. modalità La richiesta di contributo va presentata alla Azienda Sanitaria Locale di riferimento, esibendo la copia della patente speciale e della fattura relativa alla spesa sostenuta. Ulteriori risorse FIAT Autonomy. Per opportuna informazione segnaliamo che da ormai molti anni la FIAT ha attivato il progetto Fiat Autonomy che collabora attivamente anche con molte commissioni mediche locali per le patenti di guida. Il progetto ha attivato vari centri specializzati (per l elenco completo vedi il Sito alla sezione Centri di mobilità ), dotati di simulatori di guida e personale specializzato, che potranno valutare le capacità di guida delle persone disabili (soprattutto nei casi in cui pare più problematico il conseguimento della patente) e rilasciare una opportuna documentazione che potrà essere prodotta in sede di visita medica. Per informazioni: numero verde Vetturette senza patente Per i cosiddetti quadricicli leggeri che si guidavano senza patente, ora è obbligatorio il patentino e quindi la visita medica. Per informazioni sui quadricicli leggeri: Camper IVA e bollo auto si pagano normalmente. Esiste la possibilità di detrazione fiscale del 19%, che si applica se si è in possesso della certificazione di gravità ai sensi della Legge 104, in caso contrario è necessario fornire il mezzo di un adattamento. Per alcune informazioni sui camper accessibili è disponibile il catalogo del concorso Per un camper accessibile, promosso dalla rivista Plain Air. Assicurazioni Non esistono facilitazioni; alcune associazioni hanno però convenzioni con compagnie assicurative. Rottamazione Ricordarsi di darne comunicazione all Ufficio finanziario che vi ha esentato dal bollo auto. CONTRASSEGNO HANDICAP, POSTI RISERVATI Contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide (tagliando blu)

20 Sembra essere arrivata la parolaa fine sulla questione delle disomogeneità riguardanti i contrassegni auto per i disabili nei diversi paesi europei. Finalmente, infatti, dopo più di dieci anni, e multe costate a diversi turisti disabili italiani, anche nel nostroo paese saràà adottato il Contrassegno Unificato Disabili Europeo per la circolazione e la sosta dei veicoli previsto dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 4 giugno E' stato infatti approvato lo schema di un decreto discusso dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 maggio scorso 2012 e che sarà pubblicato sulla Gazzettaa Ufficiale, con modifichee previste all'art. 381 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada. Cos è Questo contrassegnoo permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi s riservati. E uguale (e quindi valido) in tutta Italia ed Europa è concessoo a prescindere dalla titolarità di unaa patente di guida o dallaa proprietà di un automezzo. Deve essere esposto in modo disabile è a bordo. ben visibile nella parte anteriore del d veicolo solo quando la persona Destinatari Persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta Persone non vedenti Persone in condizioni di invalidità temporanea (autorizzazione a tempo determinato)

21 Procedura Requisiti per il rilascio L'interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio Medico Legale la certificazione medica che attesti la presenza dei requisiti per il rilascio del contrassegno. Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale. Successivamente sarà comunicata all utente la possibilità di ritirare il contrassegno presso la Polizia Municipale. Sono esentati dalla visita medica le persone disabili con invalidità al 100% e titolari dell'assegno d'accompagnamento. Allo scadere dei termini si può rinnovare il rilascio presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno. A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità. Il contrassegno è strettamente personale e non è cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e nemmeno al possesso della patente di guida. È vietato l uso del documento da persone diverse dall interessato. L uso improprio del contrassegno ne comporta il ritiro e la presentazione di una nuova domanda, qualora permangano i requisiti necessari per ottenerlo. Il contrassegno, se inutilizzato o in caso di decesso del titolare deve essere tempestivamente restituito alla Polizia Municipale. NOTA: spazi di sosta per persone con disabilità Ci si intende soffermare sul problema dei parcheggi per disabili perché esiste un diffuso malcostume e una completa mancanza di rispetto verso chi ha diritto al parcheggio perché lo si trova sempre occupato (esempio classico auto ferma con le 4 frecce di posizione) da chi non ne ha diritto. Ma, sono anche, molti i casi, in cui il contrassegno viene frequentemente utilizzato in maniera inappropriata; la vettura è di un disabile, ma la guida qualcun altro, oppure il disabile non è in quel momento a bordo. Il problema deriva, in parte, dalla carenza di parcheggi, ma, soprattutto da una totale mancanza di sensibilità nel rispettare le esigenze di chi disabile lo è davvero. Si rammenta, inoltre, che l articolo 188 del Codice della Strada "punisce chi utilizza impropriamente le strutture e gli spazi di sosta dedicati ai disabili: la sanzione prevede dai trentasei ai duecentonovantasei euro di multa ed a seconda dei casi, una penalizzazione

22 di punti sulla patente, oltre alla sospensione per un tempo determinato del contrassegno invalidi. Area sosta personalizzata per disabili Cos è Alle persone disabili richiedenti è possibile assegnare uno spazio riservato in prossimità della propria abitazione o del luogo di lavoro, in presenza di determinati requisiti. Documentazione necessaria Requisiti Per richiedere l assegnazione gratuita del posto auto la persona disabile può fare domanda (da compilarsi anche direttamente all ufficio competente su modulo prestampato) specificando l'area richiesta con via e numero civico. La domanda va presentata in bollo da La persona disabile deve essere in possesso di patente di guida valida e del contrassegno invalidi (il da ritirarsi, presso il Comune di residenza, presso l Assessorato ai Servizi Sociali) e deve, inoltre, guidare personalmente l auto. In casi del tutto eccezionali e di comprovata necessità è possibile chiedere l'assegnazione di un posto auto anche per persone disabili trasportate. La richiesta del posto auto non può essere presentata quando sussistano le condizioni per il parcheggio dell'auto in spazi interni al luogo di residenza (ad es. cortile condominiale). Alla domanda è necessario allegare (in carta semplice): fotocopia del contrassegno invalidi con l indicazione del termine di validità; fotocopia della patente di guida in corso di validità; indicazione del tipo di veicolo di cui si dispone, la sua targa di immatricolazione ed il titolo di proprietà (fotocopia del libretto di circolazione). Nota Lo spazio sosta può essere richiesto in una zona prossima alla propria abitazione o alla sede lavorativa. In quest ultimo caso è necessario allegare anche una certificazione che attesti la quotidiana presenza della persona disabile presso il luogo di lavoro. Ufficio competente per il rilascio della concessione Ostuni: Comando Polizia Municipale, Corso Vittorio Emanuele, 39 Tel. 0831/ Fasano: Comando Polizia Municipale, Polizia Urbana V.le Romita Tel. 080/ Fax 080/

23 Cisternino: Polizia Municipale VIA PRINCIPE AMEDEO, 72, Cisternino (BR) Tel:

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