Disservizi Telecom telefono e internet: tutti i passi da seguire per ottenere il risarcimento.
|
|
- Lisa Coppola
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Come chiedere risarcimento danni alla Telecom Autore : Maria Monteleone Data: 28/04/2018 Disservizi Telecom telefono e internet: tutti i passi da seguire per ottenere il risarcimento. Linea internet non funzionante, ritardi nell attivazione della linea telefonica, perdita del numero di telefono: si tratta di alcuni casi, piuttosto ricorrenti, in cui i disservizi Telecom, specie se prolungati nel tempo, provocano veri e propri disagi agli utenti. Si pensi, per esempio, all ipotesi in cui l utente rimanga senza linea internet per un mese
2 presso il proprio ufficio dove l utilizzo di internet è indispensabile per lavorare. Oppure al caso del ristoratore con linea telefonica non funzionante. O, ancora, al cittadino che, a causa dell impossibilità di utilizzare la linea internet o telefonica presso la propria abitazione, si trovi isolato e provo di mezzi di comunicazione. Nei casi come quelli descritti si ha diritto al risarcimento del danno? È possibile chiedere il risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita economica e del danno non patrimoniale consistente nel danno da stress o nel danno all immagine? La legge, così come la carta servizi dell operatore telefonico, prevede degli indennizzi automatici per la violazione degli standard di qualità del servizio. Ma è possibile ottenere anche un ulteriore risarcimento dinanzi al giudice, purché si sia in grado di dimostrare il pregiudizio subìto. Vediamo come chiedere il risarcimento danni alla Telecom in caso di disservizi. Risarcimento danni Telecom: reclamo Il primo passo da compiere quando si verifica un disservizio Telecom consiste nell invio di un reclamo scritto all operatore, secondo una delle seguenti modalità: raccomandata da spedire all'indirizzo riportato sul rendiconto telefonico o al seguente indirizzo: Tim Servizio Clienti Casella Postale Fiumicino (RM) fax da inviare al numero verde mail tramite il sito tim.it. Nel reclamo deve essere segnalato il tipo di disservizio o guasto e si deve chiedere la tempestiva soluzione oltre al riconoscimento degli indennizzi spettanti e previsti, a seconda della fattispecie, dalla carta servizi e dalle norme di legge. È opportuno appuntare la data di ricezione del reclamo da parte dell operatore in quanto da quel momento decorre il termine per la risposta. Se Telecom non risponde o risponde tardivamente, si ha diritto ad un ulteriore indennizzo. In particolare, secondo la carta servizi di Telecom, la risposta ai reclami deve pervenire entro 30 giorni solari. In caso di mancato rispetto di questo termine, sono previsti i
3 seguenti indennizzi: per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, una somma pari al canone base di abbonamento mensile del profilo prescelto e, comunque, non inferiore a 5,16. In ogni caso la somma riconosciuta al cliente non potrà essere superiore complessivamente a 180,76, fatto salvo il maggior danno. La somma sarà accreditata sulla bolletta. La richiesta di indennizzo potrà essere inoltrata con le stesse modalità previste per la presentazione dei reclami. ai clienti del servizio prepagato, Tim riconosce per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo l'importo di 5,16 fino a un massimo di 180,76. L'importo viene riconosciuto come accredito di un bonus di traffico sulla carta prepagata. Secondo la delibera Agcom in materia di indennizzi, se l operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00. L indennizzo è calcolato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo e anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio. Risarcimento danni Telecom: conciliazione dinanzi al Co.Re.Com Se Telecom non risponde al reclamo o la risposta è insoddisfacente perché non riconosce l indennizzo e il risarcimento richiesto, è possibile presentare un istanza al Co.Re.Com per tentare la conciliazione e risolvere bonariamente la questione. Il Co.Re.Com (Comitato regionale per le comunicazioni), è un organo del Consiglio regionale con compiti di consulenza, garanzia e vigilanza nel settore delle telecomunicazioni. Si tratta di un organo funzionale dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Si precisa che in caso di controversie tra utenti ed operatori delle telecomunicazioni (telefonia, Internet, pay-tv), il tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com è comunque obbligatorio prima di ricorrere al giudice per fare causa all operatore per il disservizio e i relativi danni subìti. Difatti, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente
4 per territorio. Come funziona la conciliazione dinanzi al Co.Re.Com Il procedimento di conciliazione inizia con un apposita istanza al Co.Re.Com competente per territorio. La competenza territoriale del Co.Re.Com si individua in base al luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell utente finale o, negli altri casi, al domicilio indicato dall utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale. Nell istanza devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell utente, il numero dell utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell operatore. L istanza deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell utente interessato. Nell istanza devono essere inoltre indicati: i fatti che sono all origine della controversia tra le parti; gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia; le richieste dell istante; i documenti che si allegano. L istanza può essere presentata: a mano con rilascio di ricevuta; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a mezzo fax; tramite posta elettronica certificata; on line tramite il sito web del Co.Re.Com competente. Il Co.re.com, verifica l ammissibilità dell istanza e comunica alle parti l avviso di convocazione per l esperimento del tentativo di conciliazione. Alla data fissata per il tentativo di conciliazione, le parti devono comparire personalmente dinanzi al Co.Re.Com oppure delegando altri soggetti muniti di procura (per esempio avvocati). Previa richiesta al responsabile del procedimento, le parti possono partecipare
5 all udienza in videoconferenza o tramite strumenti telematici. Come si conclude il procedimento dinanzi al Co.Re.Com Se le parti trovano un accordo all udienza di conciliazione, viene redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell accordo, specificandone il contenuto. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo. Se, invece, le parti non trovano un accordo, il responsabile del procedimento redige un sintetico verbale in cui si annota esclusivamente l oggetto della controversia e che la stessa è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Se le parti non si presentano in udienza, occorre distinguere tre ipotesi: se la parte convenuta non compare in udienza, il responsabile del procedimento dà atto nel verbale dell esito negativo della procedura di conciliazione se la parte istante o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale di mancata comparizione ed il procedimento è archiviato. se l assenza delle parti è dipesa da giustificati motivi, prontamente comunicati al responsabile del procedimento, questi fissa una nuova udienza, dandone avviso alle parti. Risarcimento danni Telecom: causa dinanzi al giudice Se neppure in fase di conciliazione l operatore riconosce l indennizzo dovuto e se, in ogni caso, si intende agire per ottenere il risarcimento del danno causato dal disservizio, è possibile citare Telecom dinanzi al giudice, instaurando una vera e propria causa. Questo passaggio è consigliato solo qualora vi siano effettivamente i presupposti per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale e cioè: il danno è dimostrabile: per esempio perdita di clienti per il ristorante che a causa di malfunzionamento della linea telefonica non ha ricevuto prenotazioni,
6 Powered by TCPDF ( oppure danno economico pari ai costi di acquisto o di ricariche di altri abbonamenti telefonici o, ancora, danno da stress per l impossibilità di mettersi in contatto con i familiari o con i clienti; il disservizio è imputabile unicamente a Telecom; i danni sono direttamente riconducibile al disservizio subìto (nesso causale). I danni possono consistere in: danni patrimoniali: danno emergente (costi sostenuti per ricorrere ad altre utenze per esempio cellulari) e lucro cessante (perdita di clienti e di occasioni di guadagno); danni non patrimoniali: danno biologico (per stress derivante dalla mancata risoluzione del problema e dall isolamento dell utenza) e danno all immagine (per lesione della reputazione dinanzi ai clienti, nel caso delle utenze business). L aspetto più importante, in una causa contro Telecom, riguarda, oltre la descrizione del disservizio e della condotta dell operatore, la prova del danno. L utente deve dimostrare in cosa consiste il pregiudizio sofferto a causa del disservizio causato da Telecom e quantificarlo (fermo restando che il giudice può stabilire la misura del danno secondo equità). Non bastano affermazioni generiche in quanto il danno (né quello patrimoniale né quello morale), può essere riconosciuto automaticamente. Non bisogna infatti confondere gli indennizzi automatici previsti dalle carte servizi e dall Agcom con il risarcimento dei danni ulteriori causati dalla condotta dell operatore. I primi sono riconosciuti per il solo fatto del verificarsi del disservizio, alle condizioni e nei termini, indicati dalle norme. Il risarcimento del danno, invece, è subordinato alla prova del pregiudizio fornita dall utente attraverso dati contabili (diminuzione di fatturato nel caso di utenze business non funzionanti), prove testimoniali, e nei casi più estremi, referti medici idonei a provare, per esempio, il danno psicologico subìto per effetto dell isolamento della linea.
Regolamento sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori nei settori per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Regolamento sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori nei settori per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico Art. 1 Ambito applicazione Il presente regolamento si applica
DettagliFAQ DOMANDE FREQUENTI SULLE DEFINIZIONI
FAQ DOMANDE FREQUENTI SULLE DEFINIZIONI In che cosa consiste la definizione amministrativa delle controversie? La definizione della controversia segue un tentativo di conciliazione non andato a buon fine,
DettagliRisarcimento danni contro poste italiane. Autore : Michele Femminella. Data: 17/03/2018
Risarcimento danni contro poste italiane Autore : Michele Femminella Data: 17/03/2018 Il danno causato dal ritardo nella consegna della posta dà diritto a un indennizzo o a un risarcimento. Come proporre
DettagliDelibera n. 182/02/CONS
1 di 8 06/11/2008 17.07 Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti Delibera n. 173/07/CONS Approvazione del
DettagliIL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;
Determinazione 28/2015 Definizione della controversia CominuXXX /Italiacom.net. s.r.l. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
DettagliRisarcimento danni quando va dichiarato
by Claudio Bonato - venerdì, febbraio 16, 2018 http://www.assistenzalegalepremium.it/risarcimento-danni-quando-va-dichiarato/ Qualora si riceva un indennizzo può sorgere il dubbio che sulla somma ricevuta
DettagliRivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.1.2017 La Nuova Procedura Civile, 1, 2017 Editrice CONTROVERSIE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS: TENTATIVO OBBLIGATORIO
DettagliIl Direttore Generale per la Responsabile del Servizio
Area Definizione delle controversie Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2014.1.10.21.391 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / TELECOM ITALIA X Il Direttore Generale per la Responsabile del Servizio
DettagliTITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DECISORIA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA CLIENTI O UTENTI FINALI E OPERATORI O GESTORI NEI SETTORI REGOLATI DALL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
DettagliCAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1 Definizioni. Articolo 1 Definizioni
Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS. (Testo coordinato con le modifiche apportate
Dettaglia) "Autorità", l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS. Testo coordinato con le modifiche apportate
DettagliRisarcimento danno guasti telefono: ultime sentenze. Nessun danno esistenziale per il ritardo nella risoluzione. Autore : Redazione.
Risarcimento danno guasti telefono: ultime sentenze Autore : Redazione Data: 26/02/2019 Ritardo nella risoluzione dei guasti al telefono, cattivo funzionamento della rete telefonica, tentativo di riconciliazione
DettagliDeterminazione 25/2015 Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. IL DIRIGENTE
Determinazione 25/2015 Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
DettagliConciliazione. Regolamento e Domanda. Risolviamo le controversie con regole semplici e trasparenti.
Conciliazione Regolamento e Domanda. Risolviamo le controversie con regole semplici e trasparenti. In collaborazione con: Acu Adiconsum Adoc Adusbef Altroconsumo Arco Assoutenti Casa del Consumatore Centro
DettagliL attività di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche
L attività di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche Enrico Maria Cotugno Dirigente dell Ufficio controversie e sanzioni Direzione tutela dei consumatori Napoli,
DettagliTit Del 22/06/2016. La Responsabile del Servizio
Determinazione n. 14/2016 DEFC.2016.14 Tit. 2013.1.10.21.1757 Del 22/06/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / OKCOM X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
DettagliConsiglio regionale della Calabria. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Figliuzzi xxxx c/ Tim Telecom Italia xxxx - n.
Consiglio regionale della Calabria CO.RE.COM. CAL/QE DELIBERAZIONE N. 08-2018 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Figliuzzi xxxx c/ Tim Telecom Italia xxxx - n. utenza xxxx IL COMITATO REGIONALE PER
DettagliIl regolamento entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Telecomunicazioni: regolamento per le controversie tra utenti e operatori Garante Comunicazioni, regolamento 22.05.2007 Emanato da parte dell Autorità Garante per le Comunicazioni il regolamento 22.05.2007
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DETERMINA DIRETTORIALE n. 90/18/DTC DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DE VIVO / TIM S.P.A. (Gu14/516/18) IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie
DettagliComitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 37/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1571 LEGISLATURA X Il giorno 8 giugno 2016 si è riunito
DettagliAutorità per le Garanzie Consiglio Regionale
Co.Re.Com. Cal/Ro DELIBERAZIONE N. 11 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA c/ BT Italia IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del giorno 28 marzo 2011, svolta presso la sede del Consiglio
DettagliREGOLAMENTO PROCEDIMENTO ADR. S.P.F. MEDIAZIONE s.r.l.
Risoluzione alternativa extragiudiziale delle controversie dei consumatori REGOLAMENTO PROCEDIMENTO ADR Art. 1 Ambito di applicazione S.P.F. MEDIAZIONE s.r.l. Il presente regolamento della S.P.F. MEDIAZIONE
DettagliIL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;
DETERMINA DIRETTORIALE n. 13/17/DTC/Gu14/2586/16 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPOCASALE/TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per
DettagliLa Responsabile del Servizio
Protocollo: vedi segnatura XML Tit. 2015.1.10.21.145 OGGETTO: Definizione controversia tra XXX e Optima Italia X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per
DettagliLE REGOLE DELLA CONCILIAZIONE COME AVVIARE LA PROCEDURA CONCILIATIVA
LE REGOLE DELLA CONCILIAZIONE COME AVVIARE LA PROCEDURA CONCILIATIVA Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria. La Segreteria informa l altra parte
DettagliTit del 29/04/2016
Determinazione n. 6/2016 DEFC.2016.6 Tit. 2014.1.10.21.120 del 29/04/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Fastweb X, società a socio unico e soggetta all attività di direzione e coordinamento di
DettagliConsiglio regionale della Calabria
Consiglio regionale della Calabria CO.RE.COM. CAL/Bia DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 226 DEL 17-10-2018 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Sapone xxxxx c/ Tim Telecom Italia xxx n. utenza 0xxxxxxx) IL DIRETTORE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TONDA / ITALIACOM.NET S.R.L. (GU14 n. 729/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 settembre 2015; VISTA la legge
DettagliIL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;
DETERMINA DIRETTORIALE n. 128/18/DTC/Gu14/1855/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAMPANILE / TIM S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie
DettagliLa Conciliazione. RegioneLombardia
1955 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI COMITATO REGIONALE LOMBARDO E PROVINCIALE DI MILANO La Conciliazione RegioneLombardia Commercio, Fiere e Mercati Programma generale di intervento 2007-2008 della Regione
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Allegato A alla delibera n. Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche 1 Regolamento in materia di indennizzi
DettagliComitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 61/2013 TITOLO 1.10.21/605 1.10.4 LEGISLATURA IX Il giorno 2 dicembre 2013 si è riunito nella sede
DettagliConsiglio regionale della Calabria
Consiglio regionale della Calabria CO.RE.COM. CAL/Bia DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 5 DEL 9-01-2019 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ( Parise xxxx c/ Wind Tre xxxx n. utenza xxxxxxx) IL DIRETTORE VISTI:
DettagliOggetto: Definizione della controversia XXX /Wind Telecomunicazioni S.p.a. (pratica n. 2015/2558) IL DIRIGENTE
Determinazione dirigenziale n. 04/2017 Oggetto: Definizione della controversia XXX /Wind Telecomunicazioni S.p.a. (pratica n. 2015/2558) IL DIRIGENTE VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell
DettagliDETERMINAZIONE. Determinazione n. 12/2013 Prot. n Tit /458 del 27/05/2013. La Responsabile del Servizio CORECOM
DETERMINAZIONE Determinazione n. 12/2013 Prot. n. 22323 Tit. 1.10.21/458 del 27/05/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E FASTWEB E TELE TU La Responsabile del Servizio CORECOM VISTA
DettagliAl Corecom della Regione Veneto Venezia Treviso Preferenza per la sede di udienza Padova Vicenza DATI RELATIVI ALLE PARTI. Città CAP Città CAP
FORMULARIO UG Il presente Formulario intende facilitare l'accesso degli utenti e dei consumatori alle procedure per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso i Corecom, ai sensi
DettagliDELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO
DELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom
DettagliVia C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301
Consiglio regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Ro DELIBERAZIONE N. 22 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Bar xxxxx e Ristorante Pizzeria xxxxx c/ Telecom Italia XXX. IL COMITATO REGIONALE PER LE
DettagliLe procedure di conciliazione
Corso 1 Le procedure di docente: Sara Bitetti, conciliatrice, mediatrice e componente per Confconsumatori del Gruppo di lavoro del CNCU Conciliazioni - Accesso alla Giustizia Procedure di SPORTELLO Lezione
Dettaglic) "Codice", il Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS. (Testo coordinato con le modifiche apportate
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 3 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliLa Responsabile del Servizio
Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2018.1.10.21.451 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / WIND TRE X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza
DettagliLa Responsabile del Servizio
Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2017.1.10.21.81 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X -TELE TU La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
DettagliIL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;
DETERMINA DIRETTORIALE n. 48/17/DTC/Gu14/152/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PEDONE / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Allegato B alla delibera n. CONSULTAZIONE PUBBLICA IN ORDINE ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI INDENNIZZI APPLICABILI ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI E OPERATORI DI COMUNICAZONI
DettagliIl giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1342 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliConsiglio Regionale della Calabria
Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal./NIC DELIBERAZIONE N.120 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - xxx ROSACI/ POSTE MOBILI IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Nella seduta del
DettagliDETERMINAZIONE n. 3 del 10 giugno 2011 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DATITOUR XXX / TELECOM ITALIA XXX LA DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 3 del 10 giugno 2011 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DATITOUR XXX / TELECOM ITALIA XXX LA DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie
DettagliDEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Baden S.r.l. /Telecom Italia S.p.A.
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Baden S.r.l. /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX BRAGHERO / TELECOM ITALIA SPA
Determinazione dirigenziale n. 10 del 26 luglio 2016 Oggetto: definizione della controversia XXX BRAGHERO / TELECOM ITALIA SPA IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
DettagliDELIBERAZIONE n. 47 del 15 dicembre 2014
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXX/Optima Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente
DettagliDELIBERA N. 6/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA NORTER XXX DI CONTI XXX / TVS DI TORRI XXX IL CORECOM LAZIO
DELIBERA N. 6/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA NORTER XXX DI CONTI XXX / TVS DI TORRI XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,
DettagliIL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;
DETERMINA DIRETTORIALE n. 148/17/DTC/Gu14/1065/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AUTOSCUOLA DI F. / TIM S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per
DettagliDeterminazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X
DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2015 DEFC. 2015.10 Tit. 2015.1.10.21.84 Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM
DettagliConsiglio regionale della Calabria DETERMINA DIRETTORIALE N.215 DEL IL DIRETTORE
Consiglio regionale della Calabria CO.RE.COM. CAL/Rep DETERMINA DIRETTORIALE N.215 DEL 25-05-2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ( Zangari xxxxx c/ Wind Telecomunicazioni xxxx. n. utenza xxxx) IL DIRETTORE
DettagliConsiglio regionale della Calabria
Consiglio regionale della Calabria CO.RE.COM. CAL/QE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N 136 DEL 04/06/2018 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Lentini xxxxx /Tim Telecom Italia xxx n. utenza xxxxx IL DIRETTORE VISTI:
DettagliDEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Itineris S.r.l. /Telecom Italia S.p.A.
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Itineris S.r.l. /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE CONFORMGEST ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE CONFORMGEST ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI CONFORMGEST S.p.A., di seguito Confromgest, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione.
DettagliAllegato A alla deliberazione 55/2018/E/idr come integrata e modificata dalle deliberazioni 355/2018/R/com e 142/2019/E/idr
alla deliberazione 55/2018/E/idr come integrata e modificata dalle deliberazioni 355/2018/R/com e 142/2019/E/idr In vigore dall 1 luglio 2019 DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL SETTORE IDRICO RELATIVA ALLE
DettagliREGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 4 del 2 marzo 2017
REGIONE LIGURIA Comitato Regionale per le Comunicazioni Deliberazione n. 4 del 2 marzo 2017 Prot. n. PG/2017/156144 del 18 aprile 2017 Sono presenti i componenti del Comitato: BENEDETTI Alberto Maria Presidente
DettagliTit del 04/09/2015. La Responsabile del Servizio Corecom
Area Definizione delle controversie Determinazione n. 16/2015 DEFC.2015.16 Tit. 2015.1.10.21.95 del 04/09/2015 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Sky Italia X La Responsabile del Servizio Corecom
DettagliCome si fa la disdetta da telecom? Entro quanto tempo si può recedere senza penali? Quanto costa la disdetta anticipata? Quali moduli usare?
Disdetta Telecom Autore : Mariano Acquaviva Data: 24/05/2018 Come si fa la disdetta da telecom? Entro quanto tempo si può recedere senza penali? Quanto costa la disdetta anticipata? Quali moduli usare?
DettagliIL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;
DETERMINA DIRETTORIALE n. 151/17/DTC/Gu14/999/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ZITO / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le
DettagliDETERMINAZIONE n. 6 del 20 febbraio Oggetto: Definizione della controversia XXXX XX XXXXXXXX XXXX XXX/Telecom Italia XXX IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 6 del 20 febbraio 2015 Oggetto: Definizione della controversia XXXX XX XXXXXXXX XXXX XXX/Telecom Italia XXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità
DettagliDELIBERA DL/009/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx./telecom ITALIA xxx
DELIBERA DL/009/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx./telecom ITALIA xxx IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per
DettagliDELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX / Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente
DettagliDELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato
DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per
DettagliPROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA
PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 27 del 23 maggio 2018 OGGETTO N. 3 Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA Pres. Ass.
DettagliIL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;
DETERMINA DIRETTORIALE n. 40/18/DTC/Gu14/2326/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ABBAMONDI / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA REATO /OPEN TEL S.R.L. (GU14/94/2018/AM) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 10 gennaio 2019; VISTA la legge 14 novembre
DettagliOGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIANNANTONIO XXXXXXXX C/ TELECOM ITALIA SPA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE -------------------------- COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) Deliberazione n.
DettagliDELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 4 ottobre 2012; VISTA la
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. 19/16/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PARROCCHIA SANTISSIMO ROSARIO IN SANTA MARIA DELLE GRAZIE AL FELACO/FASTWEB S.P.A./TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 396/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione
DettagliDELIBERA N. 89/10/CIR. Definizione della controversia Celentano/Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA,
DELIBERA N. 89/10/CIR Definizione della controversia Celentano/Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA, NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell 11 novembre e, in particolare, nella
DettagliDETERMINAZIONE n. 6 del 15 dicembre Oggetto: Definizione della controversia XXX XXXXX XXXXXXXX /Ultracomm XXX IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 6 del 15 dicembre 2014 Oggetto: Definizione della controversia XXX XXXXX XXXXXXXX /Ultracomm XXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie
DettagliDEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX e Sport di Bellucci Francesco /H3G XXX.
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX e Sport di Bellucci Francesco /H3G XXX. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DELLE DONNE/TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/1819/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 6 novembre 2017; VISTA la legge
DettagliDELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del
DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI MATTEO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 2498/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 aprile 2015; VISTA la legge
DettagliDELIBERA N. 33/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ditta Individuale XXXX/ VODAFONE OMNITEL XXXX
DELIBERA N. 33/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ditta Individuale XXXX/ VODAFONE OMNITEL XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per
DettagliDELIBERAZIONE n. 17 del 1 luglio Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX XXXXXX XXXX / Telecom Italia XXXX
DELIBERAZIONE n. 17 del 1 luglio 2011 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX XXXXXX XXXX / Telecom Italia XXXX IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del giorno 1 luglio 2011, svolta
DettagliDETERMINAZIONE n. 4 del 6 maggio2016. Oggetto: Definizione della controversia Elisa Marino / Wind Telecomunicazioni S.p.A.
DETERMINAZIONE n. 4 del 6 maggio2016 Oggetto: Definizione della controversia Elisa Marino / Wind Telecomunicazioni S.p.A. IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per
DettagliDETERMINAZIONE. Determinazione n. 7/2013 Prot. n Tit /244 del 18/03/2013. OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E BT ENìA
DETERMINAZIONE Determinazione n. 7/2013 Prot. n. 11890 Tit. 1.10.21/244 del 18/03/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E BT ENìA LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM VISTA la l. 249/1997,
DettagliDELIBERA N. 22/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGAT XXX / BT ITALIA XXX
DELIBERA N. 22/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGAT XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio
DettagliProtocollo: vedi segnatura.xml. Tit Oggetto: Definizione controversia XXX / Tim X già Telecom Italia X
Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2016.1.10.21.481 Oggetto: Definizione controversia XXX / Tim X già Telecom Italia X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
DettagliDEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Soldi & C. Impianti XXXX /Telecom Italia XXXX
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Soldi & C. Impianti XXXX /Telecom Italia XXXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente
DettagliPresidente Vice Presidente Componente Componente Componente
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXXX /Fastweb XXX Società a socio unico e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI
DettagliLa Responsabile del Servizio
Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2018.1.10.21.475 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / TIM X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza
DettagliIL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;
DETERMINA DIRETTORIALE n. 18/17/DTC/Gu14/208/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA EGIDIO / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per
DettagliREGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016
REGIONE LIGURIA Comitato Regionale per le Comunicazioni Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016 Prot. n. PG/2017/41639 del 6 febbraio 2017 Sono presenti i componenti del Comitato: BENEDETTI Alberto Maria
DettagliIl giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.147 LEGISLATURA X Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliRegolamento per le Commissioni Regionali di Conciliazione
Regolamento per le Commissioni Regionali di Conciliazione Art. 1 Istituzione della Commissione Presso ciascun EPAR Regionale, su delibera del relativo Consiglio di Amministrazione Regionale, potrà essere
DettagliDELIBERA n. 610/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA NELLA riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
DettagliIL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;
Determinazione 22/2014 Definizione della controversia XXX/Ultracomm IL DIRIGENTE VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
DettagliART. 3: Tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti
DELIBERA AGCOM N.173/07/CONS ART. 3: Tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti ARTT. 14 15: Definizione delle controversie Regolamento
DettagliIl giorno 20 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.308 LEGISLATURA X Il giorno 20 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliCo.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /5133/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1. 2015/5133/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 20 del 4 maggio 2017 Sono presenti i componenti
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA POLETTI / TIM S.P.A. (GU14/741/18) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 ottobre 2018; VISTA la legge 14 novembre
DettagliIl giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1750 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
Dettagli