LA SCHEDA AMMINISTRATIVA di Roberto Gabrielli
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- Gianleone Ippolito
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1 LA SCHEDA AMMINISTRATIVA di Roberto LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (Aggiornata al ) Riferimenti normativi Regime contabile introdotto, a partire dal periodo di imposta 2001, con l art. 13 della Legge 388/2000. Quadro di sintesi Caratteristiche: consente di ottenere, per tutto il periodo di adozione, una serie di vantaggi e semplificazioni d natura contabile e fiscale. Durata: tale regime può essere adottato per un periodo massimo di 3 anni, ossia quello di adozione e i due successivi. Requisito soggettivo Soggetti destinatari: Contribuenti minimi: Persone fisiche che decidono di intraprendere un attività artistica o professionale o di impresa e che rispettino alcune condizioni. Soggetti esclusi: Altri soggetti (es. società di persone, società di capitali, cooperative, ecc.). Ulteriori requisiti di accesso 1. il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 2. l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Unica eccezione esclusa riguarda il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 3. il contribuente non deve realizzare 1 : a) un ammontare di compensi superiore a ,41 euro, se è lavoratore autonomo; b) un ammontare di ricavi superiore a ,41 euro, se titolare di impresa avente per oggetto prestazione di servizi 2 ; 1 E opportuno precisare che l art. 13, comma 2, lett. C), della L. 388/2000 non prevede che l ammontare dei compensi o ricavi debba essere ragguagliato ad anno. In tal senso si è espressa l Amministrazione finanziaria rispondendo ad uno specifico quesito (cfr. circ. 55/E del 20 giugno 2002). 2 Le attività di prestazioni di servizi sono quelle richiamate dall art. 3 del D.P.R. 633/72, ai commi da 1 a 3 e al comma 4, lett. a), b), e), f) e h) (cfr. circ. 1/E del 3 gennaio 2001)
2 c) un ammontare di ricavi superiore a ,83 euro, se titolare di impresa avente per oggetto altre attività; 4. qualora venga proseguita un'attività' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore a ,41 euro per le imprese aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a ,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività; 5. occorre adempiere regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. Adempimenti IVA: obblighi ed esoneri Nel regime delle nuove iniziative produttive l IVA è dovuta secondo le regole ordinariamente previste, ossia quale differenza tra l IVA a debito sorta sulle operazioni attive e l IVA a credito sorta sulle operazioni passive. L eventuale eccedenza a debito dovrà essere versata 3. Il contribuente che si avvale di tale regime contabile è, tuttavia, esonerato da taluni adempimenti. Si riportano gli obblighi e gli esoneri in materia di IVA: Obblighi: conservazione in ordine cronologico dei documenti ricevuti ed emessi (art. 22 del D.P.R. 600/1973); fatturazione e certificazione dei corrispettivi; dichiarazione annuale IVA; versamento annuale IVA (senza interessi). Esoneri: registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini IVA; liquidazioni e versamenti periodici IVA; versamento dell acconto IVA 4. comunicazione IVA: 28 febbraio 5 versamento annuale IVA : 16 marzo 6 dichiarazione annuale IVA: 31 luglio 7 Scadenze IVA 3 In caso di saldo IVA a credito, il contribuente potrà chiederne il rimborso o utilizzarlo in compensazione secondo le regole ordinarie. 4 Il contribuente è esonerato dal versamento dell acconto IVA anche nel primo anno di fuoriuscita dal regime, mancando il dato storico al quale commisurare l acconto o al quale raffrontare il dato previsionale (Ris. 157/E del 23 dicembre 2004). 5 Si rammenta che l obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in generale, riguarda i titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, salvo esclusioni specificatamente disciplinate (es. persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a ,84 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale). 6 E opportuno evidenziare che sull IVA versata a saldo non sono dovuti gli interessi dell 1% (cfr. circ. 59/E del 18 giugno 2001). In caso di dichiarazione unificata (ossia presentazione della dichiarazione IVA all interno di Unico) il versamento può essere eseguito anche il 16 giugno con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo fino al 16 giugno; è dovuta un ulteriore maggiorazione dello 0,40% laddove si decida di posticipare il pagamento al 16 luglio. 7 Si ricorda che l unica modalità di presentazione consentita ai titolari di partita IVA è quella telematica
3 Versamento annuale IVA Il termine di versamento del saldo IVA a debito annuale è quello ordinario del 16 marzo e deve essere effettuato in via telematica mediante il modello F-24 indicando il codice tributo ESEMPIO Importo: Anno di imposta: 2008 Numero di rate prescelto: ,00 Euro SEZIONE ERARIO IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI codice tributo rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati (1) 6099 (2) 0101 (3) 2008 (4) 4.000,00 (5) importi a credito compensati codice ufficio codice atto TOTALE A(6) B (7) (8) (9) (10) SALDO (A - B) (1) codice tributo: indicare 6099 (2) rateazione/regione/prov/mese rif: rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell esempio 0101 (3) anno di riferimento: anno d imposta per cui si effettua il pagamento, nell esempio 2008 (4) importi a debito versati: indicare l'importo a debito, nell esempio 4.000,00 (5) importi a credito compensati: non compilare (6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario (7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito (8) SALDO (A - B): indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B) (9) codice ufficio: non compilare (10) codice atto: non compilare Dichiarazione annuale IVA Nella compilazione della dichiarazione IVA valgono le regole ordinarie. Tuttavia, il regime in questione presenta le seguenti particolarità: quadro VH: non va compilato 8 quadro VL: non vanno indicati gli interessi dell 1% in quanto non dovuti quadro VO: va utilizzato qualora il contribuente decida di esercitare una specifica opzione Adempimenti Imposte dirette: obblighi ed esoneri Obblighi: conservazione in ordine cronologico dei documenti ricevuti ed emessi (art. 22 del D.P.R. 600/1973); versamento in acconto e saldo dell IRAP; versamento a saldo dell imposta sostitutiva; tenuta delle scritture contabili e dei libri richiesti ai sensi della normativa sul lavoro e relativi obblighi del sostituto d imposta previsti dall art. 21 del D.P.R. 600/73; redazione del prospetto riepilogativo dei beni ammortizzabili. 8 Il contribuente che si avvale di tale regime è esonerato dai versamenti periodici IVA
4 Esoneri: registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi; registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini IRAP; versamento delle addizionali IRPEF (regionali e comunali) Imposte dirette: determinazione del reddito Il contribuente che aderisce a questo regime è soggetto, relativamente alle imposte dirette, ad imposta sostitutiva e ad IRAP. Il reddito è determinato in modo analitico secondo i criteri ordinari previsti dal D.P.R. 917/86 (T.U.I.R) per il reddito di lavoro autonomo (art. 54 ss.), nel caso dei professionisti, o per il reddito d impresa (art. 66 ss.), nel caso di imprenditori. REDDITO = RICAVI - COSTI I costi sono deducibili se: inerenti all attività esercita; idoneamente documentati 9. Nel calcolo del reddito, occorre, anzitutto distinguere la tipologia di contribuente. LAVORATORE AUTONOMO Vale il criterio di cassa, per cui i compensi sono imponibili se incassati e le spese sono deducibili se sostenute. IMPRENDITORE Vale il criterio della competenza economica, per cui i ricavi e costi sono rispettivamente imponibili e deducibili nel periodo di imposta in cui si verifica la loro competenza economica. Si ha riguardo, cioè, del momento di maturazione delle operazioni gestionali, prescindendo da quello in cui si è verificato l incasso o pagamento. In proposito è utile rammentare che: Competenza dei ricavi Ricavi da cessioni di beni mobili: sono di competenza dell esercizio in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni. Ricavi da prestazione di servizi: sono di competenza dell esercizio in cui la prestazione è ultimata. Ai fini della determinazione del competenza, nel caso di lavori condotti su più anni occorre riferirsi ai cosiddetti stadi di avanzamento dei lavori. 9 Occorre, pertanto, conservare la documentazione anche se non sussiste l obbligo della sua registrazione
5 Così, ad esempio, qualora un professionista presta (e termina) un servizio di consulenza (prestazione di servizi) nel dicembre del 2008 che gli viene pagato nel 2009, il relativo ricavo è di competenza del Competenza dei costi I costi sostenuti sono di competenza dell esercizio in cui: si è verificato il corrispondente ricavo (es. costo di acquisto di un bene è di competenza dell esercizio in cui il medesimo viene venduto; il costo di acquisto di un bene strumentale è di competenza, pro quota, degli esercizi in cui esso viene utilizzato, in ragione dell utilità che lo stesso rilascia al processo produttivo); è stato utilizzato il servizio ad esso connesso (es. consulenza); è noto che il ricavo non si realizzerà più o il servizio non potrà più essere utilizzato. La competenza economica dei costi richiama il concetto di utilità economica rilasciata (in termini di ricavi ottenuti o utilizzi eseguiti). Così, a titolo esemplificativo, il costo di una merce acquistata e venduta nel 2008, anche se pagata nel 2009, è di competenza del Il reddito così determinato non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF 10, essendo soggetto ad imposta sostitutiva. Si tratta di una delle agevolazioni che caratterizza il regime in argomento. Il prospetto degli ammortamenti 11 Il contribuente, come altrove precisato, è tenuto alla sola conservazione delle fatture e non anche alla loro registrazione; si ravvisa, tuttavia, la necessità di avvalersi in ogni caso di conteggi sia pure di natura extracontabile di ausilio alla determinazione del reddito. In proposito, è utile evidenziare che l Amministrazione finanziaria, con circ. n. 59/E del 18 giugno 2001, è intervenuta precisando, che nel caso di acquisti di beni ammortizzabili, non è sufficiente la mera conservazione delle fatture per giustificarne la deduzione delle quote di ammortamento in dichiarazione dei redditi. Occorre, adottare un prospetto che riepiloghi i beni ammortizzabili e i illustri i criteri di calcolo delle quote di ammortamento dedotte, evidenziando: il costo di acquisizione il coefficiente di ammortamento applicato la quota di ammortamento dell anno il fondo di ammortamento il residuo da ammortizzare. Tale prospetto deve essere prodotto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta interessato. Si riporta, a titolo, esemplificativo, un prospetto riepilogativo dei beni ammortizzabili. 10 In altre parole, il reddito, così determinato, non deve essere indicato nel rigo RN1 del modello unico. 11 Questo aspetto è rivolto agli esercenti impresa per i quali il criterio di determinazione del reddito è quello della competenza economica
6 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI BENI AMMORTIZZABILI DATI AMMINISTRATIVI DATI CONTABILI N. fattura data descrizione bene costo di acquisto costo fiscalmente deducibile % q/ta ammortamento Fondo amm. Residuo da ammortizzare Imposta sostitutiva: calcolo Il regime delle nuove iniziative produttive prevede, in sostituzione dell IRPEF (calcolata secondo aliquote progressive) e delle relative addizionali 12, la soggezione ad un imposta sostitutiva. Sull imposta sostitutiva non sono dovuti acconti di imposta. IMPOSTA SOSTITUTIVA = reddito X aliquota del 10% Di conseguenza, i redditi prodotti in questo regime non sono soggetti a ritenuta di acconto IRPEF 13 ; al riguardo, occorre che il contribuente manifesti al committente apposita attestazione. Si riporta esempio di attestazione da rilasciare. ATTESTAZIONE DI ESONERO DALL APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DI ACCONTO redatta in base alla circolare 8/E DEL 26 gennaio 2002 Il sottoscritto nato a il residente in C.F. P. IVA DICHIARA Che si avvale del regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) e pertanto RICHIEDE La non applicazione della ritenuta di acconto IRPEF sul compenso percepito, essendo il medesimo assoggettato ad imposta sostitutiva. Data sottoscrizione In caso di fuoriuscita dal regime, il contribuente dovrà manifestarlo al committente presentando un attestazione analoga ma dal contenuto opposto. 12 Il contribuente è pertanto esonerato anche dalle addizionali IRPEF (cfr. circ. n. 1/E del 3 gennaio 2001). 13 Cfr. circ. n. 8/E del 26 gennaio
7 E utile rammentare, tuttavia, che l Amministrazione finanziaria, con circ. 8/E del 26 gennaio 2001, ha precisato che i redditi soggetti ad imposta sostitutiva devono essere conteggiati qualora si voglia verificare il superamento della soglia di reddito ( 2.849,51) oltre la quale non si è più fiscalmente a carico. Esempio di fattura La fattura del contribuente che aderisce al regime in argomento, per effetto dell esonero dall applicazione della ritenuta di acconto, sarà di questo tipo: nome cognome (contribuente) via e n. civico C.A.P. E città C.F. P. IVA Ft. n. del.. Importo IVA (%..) Totale da pagare Importo non soggetto a ritenuta d acconto ai sensi dell art. 13 della L. 388/2000. Spett. le (dati committente) Imposta sostitutiva: versamento Il termine di versamento dell imposta sostitutiva è quello ordinario del 16 giugno e deve essere effettuato in via telematica mediante il modello F-24 indicando il codice tributo ESEMPIO Importo: 6.000,00 Euro Anno di imposta: 2008 Numero di rate prescelto: 1 SEZIONE ERARIO IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI codice tributo rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati (1) 4025 (2) 0101 (3) 2008 (4) 6.000,00 (5) importi a credito compensati codice ufficio codice atto TOTALE A(6) B (7) (8) (9) (10) SALDO (A - B) (1) codice tributo: indicare 4025 (2) rateazione/regione/prov/mese rif: rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell esempio 0101 (3) anno di riferimento: anno d imposta per cui si effettua il pagamento, nell esempio 2008 (4) importi a debito versati: indicare l'importo a debito, nell esempio 6.000,00 (5) importi a credito compensati: non compilare - 7 -
8 (6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario (7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito (8) SALDO (A - B): indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B) (9) codice ufficio: non compilare (10) codice atto: non compilare IRAP: calcolo Il calcolo dell IRAP è effettuato secondo le regole ordinarie. L aliquota per il 2008 è del 3,9%. Si riporta schema esemplificativo di determinazione dell IRAP rinviando alla disciplina specifica contenuta nel D.Lgs. 446/97. RICAVI (o compensi) -- Costi (meno quelli indeducibili, es. interessi passivi) = Valore della produzione netta -- Ulteriori deduzioni riconosciute = BASE IMPONIBILE IRAP = base imponibile X aliquota del 3,9% IRAP: versamento Con riferimento all IRAP, il contribuente è tenuto al versamento del saldo IRAP risultante dalla dichiarazione e dell acconto. Il termine di versamento è quello ordinario del 16 giugno e deve essere effettuato in via telematica mediante il modello F-24 indicando il codice tributo 3800 per il saldo e i codici 3812 e 3813 rispettivamente per il versamento della prima rata di acconto e della seconda rata (o unica soluzione). ESEMPIO Si riporta esempio del versamento del saldo IRAP. Importo: Anno di imposta: 2008 Regione competente per l imposta : Lazio Numero di rate prescelto: ,00 Euro SEZIONE REGIONI codice regione codice tributo rateazione/ mese rif. anno di riferimento importi a debito versati (1) 0 8 (2) 3800 (3) 0101 (4) 2008 (5) 3.000,00 (6) importi a credito compensati SALDO (E - F) TOTALE E(7) F(8) (9) Campi del modello F24 come compilare il campo (1) codice regione: codice della regione (Tabella Codici delle Regioni e delle Province Autonome), nell'esempio 08 (2) codice tributo: indicare 3800 (3) rateazione/mese rif: rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell esempio
9 (4) anno di riferimento: anno d imposta per cui si effettua il pagamento, nell esempio 2008 (5) importi a debito versati: indicare l'importo a debito, nell esempio 3.000,00 (6) importi a credito compensati: non compilare (7) TOTALE E: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Regioni (8) TOTALE F: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Regioni, non compilare se non sono presenti importi a credito (9) SALDO (E - F): indicare il saldo (TOTALE E - TOTALE F) Modello unico Il modello UNICO, utilizzato per la dichiarazione dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva e ad IRAP, deve essere presentato in via telematica entro il 31 luglio. QUADRI MODELLO UNICO da compilare IMPOSTA SOSTITUTIVA LAVORATORE AUTONOMO Modello unico persone fisiche: quadro RE Dopo aver riepilogato i compensi incassati e le spese sostenute e aver determinato nel rigo RE21 l utile/perdita, occorre procedere alla determinazione dell imposta sostitutiva al rigo RE22. In caso di reddito negativo, il contribuente è tenuto alla compilazione della sola colonna 1 del rigo RE22 con il codice riservato all applicazione del regime delle nuove iniziative produttive e non anche della colonna 2, ossia quella dedicata all indicazione dell imposta. IMPRENDITORE Modello unico persone fisiche: quadro RG Dopo aver riepilogato i ricavi realizzati e i costi sostenuti e aver determinato nel rigo RG26 il reddito d impresa, occorre procedere alla determinazione dell imposta sostitutiva al rigo RG27. In caso di reddito negativo, il contribuente è tenuto alla compilazione della sola colonna 1 del rigo RG27 con il codice riservato all applicazione del regime delle nuove iniziative produttive e non anche della colonna 2, ossia quella dedicata all indicazione dell imposta. IRAP Modello unico persone fisiche: quadro IQ relativo all IRAP Aspetti previdenziali Ai fini del calcolo dei contributi, si prende la stessa base imponibile utilizzata per il calcolo dell imposta sostitutiva, ossia il reddito d impresa o di lavoro autonomo. Sono dovuti anche gli acconti previdenziali. Gli artigiani, i commercianti e i professionisti iscritti alla gestione separata INPS devono compilare il quadro RR del Modello Unico ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti
10 Deducibilità dei contributi previdenziali pagati. Gli oneri previdenziali devono essere indicati nel quadro RP del Modello Unico per poter essere dedotti dal reddito complessivo. Ciò, tuttavia, è possibile solamente in presenza di ulteriori redditi in aggiunta a quelli soggetti ad imposta sostitutiva. Viceversa, il contribuente vedrà svanire la possibilità di dedurre gli oneri previdenziali. Sanzioni Il contribuente che adotta il regime in questione senza averne i requisiti incorre in una sanzione che va dal 100% al 200% della maggiore imposta risultante dall applicazione delle aliquote ordinarie IRPEF
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