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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Giurisprudenza Conciliazione: solo l'estinzione della lite il versamento determina 3 Agosto 2015 Il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito del deposito dell'atto, senza aver prima verificato il pagamento delle somme concordate Il momento in cui la conciliazione si perfeziona è quello del versamento completo o, nel caso di rateizzazione dell'adempimento, quello del versamento della prima rata. Ne deriva che solo con la perfezione la conciliazione produce anche i suoi possibili effetti estintivi nei riguardi del rapporto tributario sostanziale e nei riguardi del rapporto giuridico processuale. Perciò gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione previste nel giudizio tributario dall'articolo 48 del Dlgs 546/1992 non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti. È questo l'interessante principio che si ricava dall'ordinanza della Cassazione n del 13 luglio 2015 con cui è stato accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate. Il caso La vicenda nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento da parte di un contribuente. La Commissione tributaria provinciale dichiarava la cessazione della materia del contendere a seguito del deposito dell'atto di conciliazione. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello denunciando l'errata declaratoria dell'estinzione del giudizio in quanto la conciliazione non si era perfezionata, mancando il versamento. La Ctr, dopo aver ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che collega l'effetto 1 di 5

2 estintivo del processo al momento in cui, con il versamento della somma concordata, gli atti dichiarativi delle varie forme di conciliazione siano divenuti perfetti e efficaci, ha ritenuto di doversene discostare in virtù di alcuni eloquenti dati normativi secondo cui: 1) il verbale di conciliazione è titolo per la riscossione delle somme dovute (articolo 48, comma 3, Dlgs 546/1992); 2) nell'ipotesi di conciliazione maturata prima della fissazione della data di trattazione del ricorso, il giudice tributario (il presidente del collegio) dichiara l'estinzione (articolo 48, comma 5). Ne deriverebbe, secondo i giudici di appello, la distinzione tra effetto sostanziale (che richiede l'adempimento) e effetto processuale (estinzione) che non è procrastinabile, pena la violazione delle disposizioni citate: di qui il rigetto dell'appello. Col successivo ricorso per cassazione, l'agenzia delle Entrate denunciava violazione dell'articolo 48, comma 3, del Dlgs 546/1992, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'estinzione del giudizio è strettamente legata alla verifica del pagamento delle somme concordate in sede di conciliazione. La pronuncia della Cassazione La Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Secondo i giudici di legittimità, "Gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione previste nel giudizio tributario dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, non determinano di per sè la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti. Pertanto, nella conciliazione cosiddetta "breve postfissazione" - in cui, ai sensi del comma 5, la proposta è depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio - la Commissione Tributaria Provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l'udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di trattazione, in applicazione analogica della disciplina dettata dal comma 1, per la conciliazione cosiddetta "breve prefissazione", in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell'udienza di trattazione; in mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall'ufficio, che (esercitando in tal modo una sorta di autotutela) non può essere costretto all'esecuzione di una conciliazione inesistente, né privato della sua legittima pretesa di far valere l'interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso" (cfr Cassazione 3560/2009, 9219/2011, 11722/2011, 25931/2011 e 5593/2013). Ulteriori osservazioni 2 di 5

3 La sentenza in commento conferma un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (sentenza 3560/2009), che esclude la riconduzione della conciliazione al genere della novazione (come modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria alternativa all'adempimento diretto) che si perfeziona con il semplice accordo tra le parti, ricostruendo l'istituto come fattispecie a formazione progressiva "i cui componenti, realizzantisi in maniera distribuita nel corso del tempo, esplicano effetti prodromici o parziali, strumentalmente e condizionatamente predisposti alla realizzazione dell'effetto finale, che è la composizione concordata della lite." La conciliazione giudiziale (articolo 48, comma 3, Dlgs 546/1992), attualmente, può aver luogo solo davanti alla Commissione tributaria provinciale. La Cassazione, con sentenza 3560/2009 (le cui conclusioni sono state poi riprese dalle successive pronunce 9219/2011, 11722/2011 e 5593/2013), ha precisato le varie modalità di svolgimento della conciliazione. Premesso che tutte le forme di conciliazione si svolgono, almeno parzialmente, in sede processuale, i giudici di legittimità distinguono una conciliazione giudiziale (totalmente processuale) "lunga" e una conciliazione (parzialmente giudiziale) "breve". La legge divide in ulteriori specie sia la conciliazione lunga sia la conciliazione breve: la prima è distinta a seconda che l'iniziativa della conciliazione sia di una delle parti (articolo 48, comma 1) o sia realizzata d'ufficio dalla Ctp (articolo 48, comma 2); la seconda è distinta in due specie in base al momento in cui la proposta viene sottoposta alla Ctp: la conciliazione breve è depositata prima della fissazione dell'udienza di trattazione della causa, e può esser, dunque, chiamata "conciliazione breve ante-fissazione" (articolo 48, comma 5, secondo periodo), mentre la conciliazione breve depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio o della discussione in pubblica udienza può essere chiamata "conciliazione breve postfissazione" (articolo 48, comma 5, primo periodo). La conciliazione "lunga" si svolge interamente dinanzi alla Commissione tributaria, dinanzi alla quale viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto. La conciliazione, però, si perfeziona solo con il versamento, entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto o della prima rata. La conciliazione "breve", che si svolge solo in parte dinanzi al giudice, prende l'avvio con il deposito da parte dell'ufficio di una proposta di conciliazione alla quale il ricorrente abbia previamente aderito. Nella conciliazione breve ante-fissazione, il presidente della Commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della conciliazione, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. Il decreto è comunicato alle parti e il versamento dell'intero 3 di 5

4 importo o della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di comunicazione; la contraddizione, derivante dal fatto che l'estinzione del giudizio viene, in questo caso, dichiarata prima che scada il termine legislativo fissato per l'adempimento, secondo la Cassazione, è solo apparente, poiché il decreto del presidente della Ctp "tiene luogo" del verbale della conciliazione lunga e, poiché il verbale della conciliazione lunga incorpora una conciliazione che si perfeziona soltanto con l'adempimento dell'obbligazione conciliata, il decreto del presidente della Ctp, che pure dichiara l'estinzione del giudizio nell'ipotesi di conciliazione breve ante-fissazione, mentre obbliga il contribuente al versamento delle somme dovute nel termine di legge, non determina l'estinzione del processo, pur dichiarata, perché essa rimane condizionata al perfezionamento della conciliazione e, quindi, all'estinzione dell'obbligazione. Ne deriva che l'eventuale inadempimento del contribuente impedisce sia il perfezionamento dell'accordo conciliativo sia la sua efficacia e rende inefficace anche il decreto con il quale il presidente della Ctp ha dichiarato estinto il giudizio, a sua volta reclamabile ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs 546/1992. Nella conciliazione breve post-fissazione, nulla è previsto dalla norma né per quanto concerne la valutazione da parte del Collegio né per la successiva estinzione del processo. La Cassazione (con la sentenza 3560/2009 e successive pronunce) ha colmato tale lacuna in via interpretativa, chiarendo che la Commissione tributaria, accertata anche in questo caso l'ammissibilità della conciliazione, non può dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 46, comma 2, Dlgs 546/1992, in quanto la cessazione della materia del contendere interviene solo a seguito dell'integrale versamento di quanto dovuto o della prima rata. L'unico provvedimento che la Commissione tributaria può adottare è quello di rinvio dell'udienza di trattazione della causa a una data successiva alla scadenza del termine concesso per il pagamento delle somme conciliate. Secondo i giudici, poiché in tale ipotesi, la legge non prevede alcun termine di pagamento, "l'unica soluzione possibile è quella di applicare per analogia legis il termine previsto per l'altra specie di conciliazione breve, quella prefissazione, per la quale il termine per il versamento è quello di venti giorni dalla data di comunicazione del decreto presidenziale di estinzione del giudizio. Per la conciliazione breve postfissazione il termine di venti giorni decorrerà dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di trattazione della causa ". A favore della tesi della perfezione della conciliazione con il versamento della somma conciliata depone, senz'altro la lettera della legge: l'articolo 48, comma 3, esprime con precisione la volontà del legislatore sul punto, affermando che la conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata. Questa disposizione è stata dettata per la conciliazione lunga e fa riferimento al verbale d'udienza, 4 di 5

5 ma il comma 5, terzo periodo, equipara a detto verbale il decreto di estinzione (per la conciliazione breve ante-fissazione) e la proposta di conciliazione depositata presso la segreteria della Commissione tributaria (per quella post-fissazione). Ne deriva che "per tutte le specie di conciliazione ( ) il momento in cui la conciliazione si perfeziona è quello del versamento completo o, nel caso di rateizzazione dell'adempimento, quello del versamento della prima rata". Le conclusioni che si desumono dalla pronuncia in commento ricalcano quindi tale orientamento: innanzitutto la conciliazione tributaria giudiziale non ha natura negoziale e, in particolare, non ha la natura di novazione, ma di fattispecie a formazione progressiva e procedimentalizzata, caratterizzata dall'identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia; inoltre, solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione - efficacia si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere. di Francesco Brandi URL: 5 di 5

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