Milano Bologna Roma Catania. 17 marzo 2015 CIRCOLARE n. (3)

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1 17 marzo 2015 CIRCOLARE n. (3) DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015 N. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati Sommario Premessa Nuova prestazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e destinatari del provvedimento (art. 1 e art. 2) Requisiti contributivi (art. 3) Ammontare e durata della prestazione (art. 4, 5, 6 e 7) Incentivo all autoimprenditorialità (art. 8) Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato o autonomo (art. 9 e 10) Indennità di disoccupazione per i COCOCO e COCOPRO (DIS-COLL) (art. 15) Assegno di disoccupazione (ASDI) (art. 16) Contratto di ricollocazione (art. 17)... 5 Premessa E' stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati". Il Decreto Legislativo, entrato in vigore il 7 marzo, ha approvato in via definitiva la legislazione sul riordino degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione dell articolo 1, comma 2, lettera b) e dell articolo 1, comma 4, lettera p) della legge 10 dicembre 2014, n Gli interventi legislativi non riguardano gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla normativa in questione. 1. Nuova prestazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e destinatari del provvedimento (art. 1 e art. 2) A decorrere dal 1 maggio 2015, per i nuovi eventi di disoccupazione, è istituita la nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego, denominata NASpI, che sostituisce la prestazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e la c.d. mini-aspi. L indennità NASpI fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro. I destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti (inclusi soci lavoratori delle cooperative DPR n. 602/1970 e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) che perdono involontariamente l occupazione a decorrere dal 1 maggio 2015, con la sola esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

2 2. Requisiti contributivi (art. 3) Il primo requisito richiesto al lavoratore per accedere all indennità NASpI è lo stato di disoccupazione di cui all art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 181/2000, stato che deve essere mantenuto per tutto il periodo di godimento dell indennità. Per accedere all'indennità di disoccupazione, inoltre, il lavoratore deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ed avere almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. I nuovi requisiti contributivi risultano quindi decisamente meno rigorosi, sia di quelli precedentemente previsti per l ASpI (consistenti in 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di contribuzione nei 2 anni precedenti la disoccupazione), sia per quelli previsti dalla mini-aspi (previsti in 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno). Ai fini dell accesso all indennità, lo stato di disoccupazione deve essere involontario, non ne hanno pertanto diritto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l indennità NASpI (come accade per l ASpI), viene concessa anche in caso di: dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell ambito della procedura di cui all art. 7 della Legge n. 604/1966, come modificato dal comma 40 dell art. 1 della Legge n. 92/ Ammontare e durata della prestazione (art. 4, 5, 6 e 7) Per il calcolo della misura della prestazione di disoccupazione occorre prendere a riferimento la retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni, computata come somma della retribuzione imponibile ai fini previdenziali divisa per il numero di settimane di contribuzione relative a tale retribuzione, ottenendo così la retribuzione media settimanale, che viene quindi moltiplicata per il coefficiente 4,33. L'ammontare dell'indennità è determinata nel 75% della retribuzione di riferimento, quando essa sia pari o inferiore, per il 2015, a 1.195,00 euro. In caso di una retribuzione mensile di riferimento superiore a tale importo, l'ammontare dell'indennità è calcolato sommando al 75% di 1.195,00 euro (per il 2015) il 25 per cento della differenza tra la retribuzione di riferimento e i 1.195,00 euro (rivalutato annualmente sulla base della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo). La NASpI è soggetta, inoltre, ad un massimo mensile fissato per il 2015 in 1.300,00 euro (rivalutato annualmente) che evidenziamo quindi essere maggiore rispetto al precedente massimale ASpI fissato in 1.167,91 euro. L'ammontare della prestazione è successivamente soggetta ad un meccanismo di riduzione progressiva, volto a incentivare, insieme ad altre misure e sanzioni, il percettore al ritorno al lavoro. L'importo dell'indennità viene infatti ridotta progressivamente del 3% ogni mese a decorrere dalla quarta mensilità di erogazione. La NASpI viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (quindi massimo 24 mesi) e a differenza dell Aspi non è più stabilita in misura fissa in base all età anagrafica del lavoratore. Tuttavia, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è limitata a un massimo di 18 mesi anziché 24. Ai fini del calcolo della durata è stabilito che non devono essere computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. I termini di decorrenza della NASpI sono i medesimi dell Aspi che ricordiamo essere: 2

3 - dall'8 giorno successivo a quello della cessazione di lavoro se la domanda viene presentata entro l 8 giorno; - dal giorno successivo alla presentazione della domanda nel caso in cui sia presentata successivamente all 8 giorno. La domanda di NASpI deve essere presentata telematicamente all INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione, oltre che alla permanenza dello stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell art. 1, comma 2 lett. g) del D.Lgs n. 181/2000. Ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo saranno introdotte con apposito decreto ministeriale ai sensi dell art. 1, comma 3, della Legge n. 183/ Incentivo all autoimprenditorialità (art. 8) Anche per la NASpI, analogamente a quanto previsto per l ASpI il decreto prevede la possibilità della liquidazione anticipata, in unica soluzione, del trattamento di disoccupazione, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Qualora poi il beneficiario dell'anticipazione della prestazione instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe goduto del trattamento, è obbligato a restituire per intero l'anticipazione, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro autonomo sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. 5. Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato o autonomo (art. 9 e 10) La fruizione dell indennità NASpI è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione e pertanto nel caso in cui il percettore instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (euro 8.000,00 se subordinato o parasubordinato) decade dalla prestazione, a meno che la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tal caso la prestazione è sospesa d ufficio per la durata del rapporto di lavoro (fino a un massimo di sei mesi). Nel caso in cui il reddito annuale sia inferiore ai predetti limiti il lavoratore dipendente conserva il diritto a percepire la NASpI, tuttavia ridotta di un rapporto pari all 80% del reddito previsto. Il soggetto deve in questo caso comunicare all INPS entro 30 giorni dall inizio dell attività il reddito annuo previsto. Il diritto a percepire il trattamento di NASpI, ancorché ridotto, sussiste (in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti) anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e che cessi da uno dei predetti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell ambito della procedura di cui all articolo 7 della Legge n. 604/1966. Il lavoratore è tenuto a comunicare all INPS, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto. Qualora il lavoratore beneficiario dell indennità NASpI intraprenda un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della 3

4 conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l INPS entro un mese dall inizio dell attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In tal caso il soggetto mantiene il diritto al trattamento NASpI, ma la relativa indennità è ridotta di un importo pari all 80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno, ricalcolata successivamente d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il lavoratore fosse esentato dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi lo stesso è tenuto a presentare all INPS un apposita autodichiarazione (entro il 31 marzo dell anno successivo), concernente il reddito ricavato dall attività lavorativa autonoma o d impresa, in mancanza, il lavoratore è tenuto a restituire l indennità NASpI percepita dall inizio dell attività. 6. Indennità di disoccupazione per i COCOCO e COCOPRO (DIS-COLL) (art. 15) Il Decreto Legislativo istituisce per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto l indennità di disoccupazione denominata DIS COLL. Tale indennità di disoccupazione è operativa, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 ed è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (esclusi gli amministratori), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA e che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Per avere diritto alla DIS COLL i soggetti interessati devono, congiuntamente: i. essere in stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; ii. far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; iii. far valere, nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione (co.co.co/co.co.pro) di almeno un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione (circa 650,00 euro, se si considera che nel 2015 il minimale per l accredito contributivo è pari a ,00 euro annui). Come per la NASpI, per determinare l'importo dell'indennità è necessario calcolare il reddito di riferimento, consistente nel reddito mensile medio del periodo di riferimento, calcolato dividendo il reddito totale imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell'anno di cessazione dal lavoro e dell'anno solare precedente per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. L'importo dell'indennità è quindi pari al 75% del reddito medio mensile come sopra determinato. Qualora il reddito di riferimento è superiore a 1.195,00 euro, il 75% di tale importo è incrementato del 25% della parte che eccede i 1.195,00 euro. Anche in questo caso l'indennità mensile non può superare l'importo massimo di euro nel 2015 ed è prevista la riduzione progressiva dell'importo della prestazione del 3%, a decorrere dal 4 mese di godimento dell'indennità. La durata del trattamento della DIS-COLL è anch essa legata in modo proporzionale "alla storia contributiva dei lavoratori". Infatti è stabilita in un numero di mensilità pari alla metà dei mesi di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra il 1 gennaio dell'anno solare precedente quello dell'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso escludendo i periodi già considerati per l'erogazione di altre prestazioni di disoccupazione. La durata massima dell'indennità è comunque stabilita nel massimo di 6 mesi. 4

5 Anche ai percettori della DIS-COLL sarà richiesto di partecipare in modo regolare alle iniziative di attivazione e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore decade dal diritto alla DIS COLL mentre se di durata non superiore a 5 giorni, la DIS COLL è sospesa d ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie e al termine del periodo di sospensione l indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 7. Assegno di disoccupazione (ASDI) (art. 16) Tra le novità di maggior rilievo rientra senza dubbio l introduzione - in via sperimentale a partire dal 1 maggio dell assegno di disoccupazione (ASDI), a favore dei lavoratori che abbiano già fruito della NASpI, ancora privi di occupazione ed in condizione economica di bisogno. Ricordiamo che la piena operatività di tale misura è demandata al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, interpellata la Conferenza permanente Stato Regioni, deve emanare un apposito Decreto di natura non regolamentare, entro 90 giorni dall entrata in vigore del presente decreto. L ammontare dell assegno è determinato nel 75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI e non dovrà essere superiore alla misura dell'assegno sociale ( 448,52 mensili per il 2015), e sarà soggetto ad incrementi in base ad eventuali carichi familiari. L erogazione dell assegno di disoccupazione (previsto per un massimo 6 mesi) avverrà mediante l utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico (da individuar dall apposito decreto), ed è condizionato all adesione da parte del destinatario ad un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi per l impiego, che comporta specifici impegni riguardanti: i. la ricerca attiva di lavoro, ii. la disponibilità alla partecipazione ad iniziative di orientamento e formazione, iii. l accettazione di adeguate proposte di lavoro. La mancata partecipazione alle iniziative di attivazione proposte, considerata obbligatoria, comporta la perdita del beneficio. L ASDI è finanziata dalla fiscalità generale attraverso la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero del lavoro con una dotazione di euro 200 milioni nel 2015 e euro 200 milioni nel Contratto di ricollocazione (art. 17) Si premette che l operatività di tale strumento è soggetto all entrata in vigore del decreto legislativo in materia di servizi per l'impiego e politiche attive per il lavoro di cui articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del Ciò detto, il contratto di ricollocazione è uno strumento che si rivolge a tutti i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 181/2000 i quali avranno diritto di ricevere dai Servizi per il lavoro pubblici/privati accreditati, un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. Il soggetto in stato di disoccupazione diventa quindi titolare di una somma denominata dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati che avranno il compito di assistere nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore e proporre iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato. 5

6 L'agenzia avrà successivamente diritto a riscuotere l'importo della dote una volta ottenuto il risultato dell'effettiva ricollocazione del lavoratore, nei termini definiti dal decreto legislativo di attuazione della delega in materia di servizi per l'impiego e politiche attive per il lavoro. La presente circolare intende solamente offrire una panoramica generale delle principali novità, senza alcun intento di esaustività. Restiamo sin d ora a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o approfondimento dovesse occorrere. Sciumé & Associati Interfield S.r.l. 6

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