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1 L ISTITUTO DEI TRUST

2 L ISTITUTO DEL TRUST Il trust (che tradotto dall inglese significa "fidarsi") è stato riconosciuto in Italia solo di recente. Infatti la legge 364/89 recepisce i contenuti della Convenzione dell Aja, siglata il 1 luglio E' da notare che in Italia non esiste ancora una normativa specifica per l'istituto dei "trust", il quale, perciò, vive nei limiti del riconoscimento conseguente alle norme della convenzione internazionale, ed in base al rinvio, da questa disposto, alle normative straniere.

3 COS E IL TRUST? L istituto del Trust prevede il trasferimento di beni del settlor (disponente) in un fondo (fondo del trust), vincolato da un legame fiduciario tra settlor e il trustee (colui che amministra il trust), eventualmente sottoposto ad un guardiano (protector) che controlla che l operato del trustee sia volto allo scopo prefissato. Il settlor trasferisce l intestazione (non la proprietà, così come è intesa nel diritto italiano) di quei beni perché vengano amministrati dal trustee nell interesse dei beneficiari ultimi di tali beni nei limiti di quanto stabilito nell atto istitutivo. L effetto più importante prodotto dall istituzione del trust è rappresentato dalla segregazione patrimoniale per la quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio sia del disponente che del trustee. Qualunque vicenda personale o patrimoniale che colpisca queste due figure non coinvolge i beni in trust che rimangono sottoposti al vincolo di destinazione.

4 SCOPO DEL TRUST Il Trust è lo strumento da utilizzare in tutte quelle situazioni che richiedono: il mutamento del rapporto che intercorre tra un soggetto ed i diritti che esercita su determinati beni; la necessità di un controllo sugli stessi beni in posizione di neutralità e terzietà; una tutela mirata alla realizzazione dello scopo prefissato, accompagnata da una protezione dei beni destinatigli di modo che non siano soggetti alle vicende patrimoniali del soggetto investito del potere di amministrare e disporre degli stessi Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da: protezione dei beni. riservatezza. tutela del patrimonio per finalità successorie e di tutela di minori e diversamente abili. beneficenza. forme di investimento e pensionistiche. vantaggi di natura fiscale tutela di situazioni familiari o di coppie di fatto non tutelab nell ordinamento giuridico italiano

5 APPLICAZIONE IN AMBITO FAMILIARE Può essere utile per: pianificare la vicenda successoria in maniera più flessibile che non con gli strumenti canonici previsti dal nostro attuale ordinamento [Trib. Lucca, 23 settembre 1997; App. Firenze, 9 agosto 2001]; provvedere al mantenimento di minori d età o di soggetti disabili *per la prima fattispecie, Trib. Perugia, 26 giugno 2001; Trib. Perugia, 16 aprile 2002; Trib. Bologna, 3 dicembre Con riferimento alla seconda fattispecie, Trib. Pisa, 22 dicembre 2001; Trib. Genova, 14 marzo 2006]; separare il destino del patrimonio proprio e della propria famiglia da quello dell impresa; quale strumento di garanzia patrimoniale nell adempimento di obbligazioni contrattuali o legali [Commissione tributaria provinciale di Bologna, 30 ottobre 2009]; come strumento alternativo alla costituzione di un fondo patrimoniale (ad esempio soggetti divorziati o non sposati) [Trib. Milano, 7 giugno 2006; Trib. Padova, 2 settembre 2008]; come strumento di proprietà interinale nelle ipotesi di accordi ad esecuzione differita o continuata; come strumento succedaneo di prodotti assicurativi a carattere previdenziale; quale strumento di attuazione degli accordi assunti in sede di separazione legale e di divorzio diminuzione dell ingerenza del coniuge [Trib. Milano, 20 ottobre 2002; Trib. Bologna, 1 aprile 2009].

6 APPLICAZIONE NELL AMBITO D IMPRESA Può essere utile come strumento: di garanzia patrimoniale alternativo a quelli adottati nella usuale prassi bancaria per operazioni di finanziamento o a tutela dei creditori [ Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007; Trib. Roma, sez. fall., 4 aprile 2003]; di gestione all interno della procedura di concordato preventivo [*Trib. Napoli, 19 novembre 2008] esecutivo per operazioni di project financing; di gestione della delicata fase di successione generazionale [Agenzia delle Entrate, 23 aprile 2009]; di collocamento di prestiti obbligazionari attraverso la garanzia della posizione degli obbligazionisti [Trib. Milano, 27 dicembre 1997; Trib. Reggio Emilia, 5 giugno 2009]; di gestione di operazioni di cartolarizzazione; alternativo alla scissione; di gestione di speciali categorie di azioni, di riserve straordinarie o di azioni proprie; per la gestione delle partecipazioni sociali; per la gestione degli impegni presi all atto di adesione ad un patto parasociale; a tutela dei dipendenti, per esempio a garanzia del TFR, per stock options, per incentivi.

7 TIPOLOGIE DI TRUST In base alla finalità con cui il trust viene posto in essere si distinguono: Trust liberali, solitamente utilizzati per disciplinare assetti familiari Trust commerciali, utilizzabili a vari fini quali, ad esempio, la segregazione di beni a titolo di garanzia o per uno specifico affare

8 TIPOLOGIE DI TRUST A seconda dei poteri riconosciuti al trustee nella gestione dei beni segregati si hanno: Trust discrezionali, nei quali ampio potere è lasciato al trustee in ordine a vari profili della disciplina del trust (in base a quanto statuito nell atto istitutivo del trust): Gestione dei beni Individuazione dei beneficiari del trust, Esclusione dei beneficiari nominati dal disponente e via dicendo Trust nudi, nei quali il potere riconosciuto al trustee è minimo in quanto questo, secondo quanto previsto dall atto istitutivo, riceve istruzioni vincolanti da un altro soggetto, beneficiario o guardiano. (Se il soggetto beneficiario del trust è individuato nell atto istitutivo del trust stesso, questo si definisce fixed trust) OPPORTUNITY SRL- DISCIPLINA DEI TRUST

9 TIPOLOGIE DI TRUST Avendo riguardo alla sua struttura, il trust può considerarsi come: Trust di scopo, se funzionali al perseguimento di un determinato fine (es. il trust di garanzia) Trust con beneficiario individuato, quando i beni in trust vengono gestiti nell interesse di un determinato soggetto. Essendo la posizione beneficiaria definita e definitivamente acquisita, i beneficiari sono titolari di posizioni soggettive perfette, delle quali possono disporre e che, facendo parte del loro patrimonio, sono trasmissibili per causa di morte secondo le regole ordinarie (trust nudo con attribuzione dei poteri al beneficiario). Trust autodichiarato, quando un soggetto si dichiara trustee di una posizione soggettiva che già gli appartiene (il ruolo di trustee è ricoperto dallo stesso disponente). In questo caso il disponente conserva la titolarità dell intero suo patrimonio ma ne conserva la titolarità della parte imputata al trust in qualità di trustee ed in maniera separata da quanto detiene a titolo personale (nulla vieta che la posizione del disponente e quella del beneficiario coincidano: per es. più persone possono compiere un investimento congiunto previa istituzione di un trust). OPPORTUNITY SRL- DISCIPLINA DEI TRUST

10 TIPOLOGIE DI TRUST In base alla durata e alla revocabilità del trust esistono: Trust revocabili, nel cui atto istitutivo il disponente si sia riservato la facoltà di revocare l attribuzione dei diritti ceduti al trustee (che rientreranno, quindi, nella sua sfera patrimoniale). Trust irrevocabili, nei quali il disponente non si è riservato la facoltà di riportare i beni segregati nel proprio patrimonio; in questo senso i beni sono irrevocabilmente destinati al beneficiario. Normalmente, i trust non hanno un termine finale definito ma cessano all avverarsi di determinate condizioni stabilite dal disponente nell atto istitutivo. All avverarsi di queste condizioni i beneficiari: se individuati dall atto istitutivo, da titolari di una mera aspettativa nei confronti del trust, divengono titolari di un vero e proprio diritto. se non sono individuati nell atto istitutivo, l avverarsi della condizione fornisce anche il criterio per la loro individuazione o rappresenta il momento in cui un trustee discrezionale deve compiere l individuazione OPPORTUNITY SRL- DISCIPLINA DEI TRUST

11 TIPOLOGIE DI TRUST In ambito fiscale i trust vengono normalmente distinti in: Trust opachi, sono quelli che vengono fiscalmente identificati e considerati soggetti passivi di imposta IRES. Trust trasparenti, sono strutturati dall atto istitutivo in modo da non trattenere presso di sé alcun cespite tassabile. Come tali non possono venire considerati soggetto passivo d imposta; i soggetti passivi sono i beneficiari (che devono essere necessariamente individuati) del trust. I trust possono venire strutturati anche in maniera mista: es. determinati beni vengono segregati in trust per questi beni il soggetto passivo è il trust stesso come soggetto sottoposto ad IRES (art. 73 TUIR); una parte dei redditi prodotti dai beni segregati viene intestata dal trustee ai beneficiari anche durante la vigenza del trust (questa disposizione è liberamente prevedibile dal disponente nell atto istitutivo dello specifico trust) per questi redditi i soggetti passivi sono i beneficiari stessi secondo le regole ordinarie OPPORTUNITY SRL-L ISTITUTO DELTRUST

12 TIPOLOGIE DI TRUST In ambito fiscale i trust vengono normalmente distinti in: Trust non residenti Trust residenti. Ai sensi dell art. 73 TUIR, si considerano fiscalmente residenti in Italia i trust che, per la maggior parte del periodo d imposta, integrano almeno una delle seguenti condizioni: sede legale nel territorio dello Stato; sede dell amministrazione nel territorio dello Stato oggetto principale dell attività svolta nel territorio dello Stato Considerando le caratteristiche del trust, di norma i criteri di collegamento al territorio dello Stato sono: sede dell amministrazione: utile per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc.). In mancanza, la sede dell amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee. oggetto principale: se i beni segregati sono immobili situati interamente in uno Stato, la residenza fiscale si situa nello Stato in cui questi si trovano; se gli immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. OPPORTUNITY SRL- DISCIPLINA DEI TRUST Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l oggetto dovrà essere identificato con l effettiva e concreta attività esercitata.

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