REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISEE A SERVIZI EXTRASCOLASTICI DEL COMUNE DI MOLINELLA. Approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 27/09/2004;
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- Simone Borghi
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1 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISEE A SERVIZI EXTRASCOLASTICI DEL COMUNE DI MOLINELLA Approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 27/09/2004; Integrato con deliberazione di C.C. n. 28 del 19/04/2005; Modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 25/01/2007; 1
2 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISEE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI DEL COMUNE DI MOLINELLA Art. 1 Oggetto a. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell art. 2 del D. L.gvo 31/3/1998 n. 109, come modificato dal D. Lg.vo 3/5/2000 n. 130, e relativi provvedimenti attuativi. b. Il regolamento applica i principi contenuti nella L.R. 26/01 Diritto allo Studio. c. Il regolamento disciplina l applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativamente alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Molinella negli ambiti di attività riconducibili ai servizi extrascolastici. d. Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l accesso alle prestazioni. Art. 2 Finalità e caratteristiche a. Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale locale secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate. b. Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica. c. Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell organizzazione della vita famigliare e delle conseguenti necessità economiche. d. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura, totale o parziale, ai costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Molinella per il pagamento delle rette (quota fissa e retta giornaliera) relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi scolastici ed extrascolastici: - refezione scolastica (tempo pieno, scuola dell Infanzia, nuovo modulo e tempo prolungato); - doposcuola; - trasporto scolastico (con esclusione del trasporto alunni scuole superiori); e. L accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE uguale o inferiore a ,00, assoggettabile, annualmente, all incremento della percentuale ISTAT. Inoltre l Ufficio competente verificherà: lo stato di morosità rette scolastiche: qualora siano insolventi non sarà concedibile nessuna agevolazione fintanto che non avranno liquidato il pregresso debito o stilato un piano di recupero; che il nucleo non possegga autovetture o moto superiore al numero di componenti la famiglia stessa: qualora sia superiore non sarà concessa nessuna agevolazione; che il nucleo non possegga autovetture, moto, natanti e beni mobili non proporzionati al soddisfacimento di esigenze primarie e terreni coltivati, che non rientrino nella principale attività, o terreni edificabili: qualora si accerti l esistenza non sarà concessa nessuna 2
3 agevolazione; che il nucleo richiedente non superi il valore massimo annuo di uro 2.400,00 derivante dal cumulo di agevolazioni economiche sociali; che il nucleo non possegga più di una abitazione nel territorio nazionale o estero: qualora lo sia non sarà concessa nessuna agevolazione Per valori ISEE superiori alla soglia anzidetta, l intervento di cui al presente titolo non è attivabile. f. L intervento è definito in misura proporzionale alla situazione economica di ogni famiglia con riferimento al valore ISEE della stessa. g. Il riferimento di calcolo per la quantificazione delle agevolazioni per ogni famiglia è stabilito nella esenzione totale dal pagamento delle rette per famiglie con valore ISEE compreso tra zero e 4.000,00. Art. 3 Modalità a. Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE per l accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento. b. Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno. Art. 4 Casi particolari a. Il Responsabile Servizi alla Persona, in accordo con il competente Assessorato, può concedere la esenzione parziale/totale dal pagamento delle rette per i minori residenti nel Comune di Molinella, su espressa, motivata e documentata segnalazione dei Servizi Sociali. b. Qualora i genitori non appartengano, agli effetti ISEE, allo stesso nucleo familiare, perché separati di fatto o separati legalmente o divorziati o non coniugati o con diversa residenza, la situazione economica di riferimento sarà costituita dalla valutazione unitaria dei valori ISEE dei nuclei familiari di entrambi i genitori; in assenza di entrambe le dichiarazioni ISEE, la domanda non potrà essere accolta, tranne nel caso in cui, per uno dei genitori, non ne sia stata verificata la irreperibilità. Sarà il genitore che presenta la domanda a farsi carico di reperire la dichiarazione ISEE dell altro genitore. Qualora l atto di separazione o divorzio preveda espressamente le spese per l educazione dei figli a carico di uno solo dei genitori, l esame della domanda di agevolazione sarà effettuato considerando solamente l ISEE del nucleo familiare cui appartiene quel genitore. Art. 5 Domanda di riduzione/esenzione rette. a. Le domande di agevolazione devono essere presentate all URP del Comune di Molinella entro le scadenze comunicate annualmente dall Amministrazione e comunque sempre reperibili presso l Ufficio Scuola del Comune di Molinella. Alla domanda andrà allegata: a. la Dichiarazione ed Attestazione ISEE del nucleo familiare; b. libretti di circolazione auto/moto c. assicurazione auto/moto d. bollo auto/moto e. ultima busta paga di chi svolge attività lavorativa b. Nel solo caso in cui la frequenza dei servizi scolastici sia derivata da variazione di residenza della famiglia e sia stata presentata domanda di agevolazione, quest ultima è concessa a 3
4 decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda stessa. c. E in ogni caso escluso il rimborso delle rette già iscritte a ruolo. d. La domanda presentata in altri momenti dell anno, non potrà essere in alcun modo accettata, se non per urgenti e comprovate motivazioni. Il Responsabile Servizi alla Persona, in accordo con il competente Assessorato, esprimerà parere insindacabile, dandone comunicazione scritta al richiedente. e. L Ufficio Scuola provvederà entro trenta giorni dal termine di ogni periodo di presentazione delle domande, ad informare le famiglie richiedenti circa l esito dell istruttoria ed alla conseguente determinazione della eventuale riduzione della retta. Art. 6 Approvazione e durata delle agevolazioni a. L agevolazione concessa è valida esclusivamente per l anno scolastico di riferimento, cui si riferisce la domanda; pertanto la domanda va ripresentata all inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità di cui all articolo precedente. Art.7 Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare a. Qualora dalla dichiarazione unica ISEE emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa (18 anni compiuti) che non apportano reddito alla famiglia, il valore ISEE sarà aumentato di 1.000,00 per ognuno dei componenti in tale condizione. Fanno eccezione: - una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini di età inferiore a 36 mesi; - gli studenti; - le persone disabili; - una persona per famiglia che abbia cura di famigliari disabili e/o anziani di età superiore a 75 anni; - le persone iscritte a corsi per l assolvimento dell obbligo scolastico; - le persone iscritte a corsi di formazione professionale; - le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di provvedimenti giudiziari che lo impediscano; - le persone iscritte alle liste di collocamento. Art.8 Cumulo delle prestazioni sociali agevolate a. Al valore ISEE, determinato in ottemperanza agli articoli precedenti, sarà aggiunto l importo dei contributi concessi dal Comune di Molinella in esecuzione alle normative regionali relative ai buoni affitto. b. Qualora al momento di presentazione della domanda di riduzione di cui al presente Regolamento non sia ancora definito l importo concedibile per il buono affitto dell anno in corso, l operazione di cui sopra sarà effettuata per l importo corrispondente al buono affitto eventualmente corrisposto nell anno precedente. c. Per ciascun nucleo richiedente viene determinato un importo massimo annuo di uro 2.400,00, cumulativo di tutte le prestazioni sociali agevolate. Art.9 Calcolo a. Per un valore ISEE compreso fra 0 e 4.000,00 il richiedente ha diritto alla esenzione totale dal pagamento delle rette. b. Per un valore ISEE compreso fra 4.000,01 e ,00 la quantificazione della agevolazione concedibile, considerate le verifiche di cui all art. 2 lettera e) del presente regolamento, è 4
5 stabilita sulla base del seguente calcolo: agevolazione = ( ISEE) X Importo totale retta ( ) c. Per un valore ISEE uguale o superiore a ,01 il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione. Art.10 Entrata in vigore Il presente Regolamento viene applicato ai servizi scolastici ed extrascolastici richiamati all art. 2, a partire dalla data di esecutività della delibera C.C., dando atto che non avrà effetto retroattivo e verrà applicato alle domande presentate successivamente alla data di approvazione. 5
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