CITTÀ DI POTENZA. Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009. Potenza, novembre 2009.
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1 CITTÀ DI POTENZA LINEE GUIDA PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI POTENZA FINANZIATE AI SENSI DELL ART. 208 D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. NUOVO CODICE DELLA STRADA - Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009 Potenza, novembre 2009.
2 Art. 1 - Ambito di applicazione Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità attuative per la devoluzione di una parte della quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie a forme di previdenza ed assistenza complementare per gli operatori della Polizia municipale, così come previsto dall art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000 e delle altre posizioni in subiecta materia. Art. 2 Destinatari delle somme La devoluzione dei proventi, per le finalità di cui all art. 1, è a favore del personale in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comando di Polizia municipale. Art. 3 Istituzione e scopo del fondo E istituito, nei modi e termini di legge, presso il Comando di Polizia municipale il fondo di previdenza ed assistenza complementare a favore del personale del Corpo di Polizia municipale, usufruendo delle relative attrezzature. Il fondo è privo di personalità giuridica, non ha fini di lucro e persegue con moderni indirizzi ed in modo organico la previdenza e l assistenza complementare a favore del personale del Comando di Polizia municipale, a completamento ed integrazione dell opera che già prestano gli enti/organismi a ciò preposti. Art. 4 Forme di previdenza integrativa e complementare Le forme di previdenza integrativa e complementare vengono realizzate mediante adesione a strumenti bancari, o di società di gestione del risparmio, o assicurativi, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. o P.I.P. (Fondi Pensione Individuali o Piani Pensione Individuali) come previsto dal D.Lgs. n. 124/93 e dalla normativa successiva. L adesione allo strumento di cui al capoverso precedente deve garantire il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati della gestione. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure di evidenza pubblica. Le prestazioni previdenziali dovranno essere volontarie e nominative per ciascun dipendente. Il costo di gestione dovrà essere uguale a zero. Art. 5 Forme di assistenza complementare Le forme di assistenza complementare vengono realizzate mediante adesione a polizze assicurative sugli infortuni sul lavoro per cause di servizio selezionate nei modi indicati nell articolo precedente. Le prestazioni assistenziali dovranno essere volontarie e nominative per ciascun dipendente. Il costo di gestione dovrà essere uguale a zero. Art. 6 Determinazione risorse Le risorse da destinare annualmente alle forme di previdenza ed assistenza integrativa sono almeno pari al 10 % dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 2
3 Codice della Strada e, comunque, in misura non inferiore ad 600,00 indistintamente per ciascun dipendente a tempo indeterminato, in servizio al 1 gennaio dell anno di riferimento. La somma di cui al comma 1 verrà aggiornata annualmente in misura pari alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (I.S.T.A.T.). La percentuale di cui al comma 1 è calcolata sulle somme effettivamente accertate dal Comune nell anno solare di riferimento, comprensive anche di quelle inerenti annualità pregresse. Il Comune provvederà ad iscrivere dette somme in apposito capitolo di spesa del bilancio annuale di competenza così come previsto dall art. 393 del D.P.R. n. 495/1992. Nell anno di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente avente diritto ai benefici di cui al presente regolamento, la quota individuale dell interessato sarà pari ad un dodicesimo del totale annuo per ciascun mese di effettivo servizio prestato nel Corpo di Polizia municipale. In proventi di cui all art. 1 sono destinati nella seguente misura: 90% alla previdenza integrativa ed il restante 10% all assistenza complementare. Art. 7 Caratteristiche degli strumenti di previdenza integrativa e complementare Le prestazioni previdenziali di cui beneficiano gli iscritti al fondo devono consistere in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale secondo il valore attuale, al verificarsi del collocamento a riposo, secondo la normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale selezionato. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche: capitale garantito; rendimento minimo annuo garantito; diritto ad una prestazione previdenziale, alla data del collocamento a riposo del dipendente, costituita da un capitale, secondo il valore attuale, e/o una rendita; facoltà per ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari. Il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere, per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune, la facoltà di: o proseguire la partecipazione al fondo su base personale; o trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale; o riscattare l intera posizione individuale maturata a prescindere dagli anni di adesione alla stessa. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni. Potrà essere individuata e selezionata anche più di una forma previdenziale, tra le quali ciascun dipendente avrà facoltà di scelta. Art. 8 Caratteristiche degli strumenti di assistenza complementare Gli strumenti di assistenza complementare dovranno essere individuati tra le polizze assicurative per gli infortuni sul lavoro che presentino caratteristiche confacenti con le particolari 3
4 tipologie di rischio connesse con l attività e con le funzioni esercitate dagli operatori della Polizia municipale. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma assistenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione. Potrà essere individuata e selezionata anche più di una forma assistenziale tra le quali ciascun dipendente avrà facoltà di scelta. Art. 9 Cessazione delle condizioni di contribuzione dell Ente Il fondo previdenziale ed assistenziale selezionato dovrà prevedere per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune, la facoltà di: proseguire la partecipazione al fondo su base personale; trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale. L obbligo contributivo dell Ente ha, comunque, termine alla cessazione del rapporto di lavoro con l Ente o per passaggio del dipendente in strutture diverse dalla Polizia municipale. L obbligo contributivo dell Ente è sospeso durante la fruizioni di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente. Alla scadenza del contratto per quiescenza o altra causa dovrà essere prevista la possibilità di costituzione di una rendita vitalizia reversibile. Art. 10 Contribuzione del dipendente E data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato. La facoltà, dovrà essere esercitata all atto della adesione al fondo per i nuovi aderenti e nel periodo compreso tra il 1 ed il 15 dicembre di ciascun anno per coloro che sono già iscritti alla forma previdenziale. Art. 11 Prestazioni previdenziali ed assistenziali Le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui beneficeranno gli iscritti al fondo potranno concretizzarsi in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale, secondo la normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale selezionato. Art. 12 Commissione paritetica Nell ambito delle finalità delle presenti Linee Guida per l individuazione degli strumenti previdenziali ed assistenziali più appropriati, ovvero più corrispondenti alle esigenze del personale, è istituita una apposita commissione paritetica di cui fanno parte: il Comandante della Polizia municipale, in qualità di presidente, e tre appartenenti al Corpo nominati dal personale della Polizia municipale tra i colleghi con contratto a tempo indeterminato, di cui due della cat. C ed uno della cat. D, a seguito di regolari elezioni. In caso di dimissioni di uno o più membri gli stessi vengono sostituiti con le medesime modalità. La commissione è integrata da un ulteriore componente, nominato dal presidente, con funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile del procedimento; questi è privo del diritto di voto. Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno tre membri. 4
5 Le sedute devono essere convocate dal presidente mediante avviso ai componenti del giorno, ora, luogo di riunione e ordine del giorno. I componenti durano in carica tre anni e non possono essere nominati consecutivamente per più di due volte. Art. 13 Funzioni della Commissione paritetica La commissione ha le seguenti funzioni: analizzare il panorama degli strumenti previdenziali ed assistenziali offerti dal mercato, e proporre le tipologie più confacenti alle specifiche esigenze del personale ed alle peculiari condizioni lavorative; vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti stipulati con i soggetti gestori dei fondi di previdenza e dei contratti assicurativi; verificare la correlata esecuzione degli adempimenti contabili; presentare a fine anno, agli appartenenti al Comando, la situazione patrimoniale. Art. 14 Trasferimento delle risorse al fondo di comparto Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia municipale o comunque per il Pubblico Impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto. Art. 15 Disposizioni finali. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida si rimanda alle normative di settore. 5
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