Proposte di modifica al TUF in recepimento della Nuova Transparency. Osservazioni di Confindustria

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1 Proposte di modifica al TUF in recepimento della Nuova Transparency Osservazioni di Confindustria 27 ottobre 2015

2 Premessa Lo scorso Lo scorso 12 ottobre il Ministero dell economia e delle finanze (di seguito MEF) ha sottoposto a consultazione pubblica un documento recante interventi di modifica al d.lgs. n. 58/ Testo Unico della Finanza (di seguito TUF), per dare attuazione alla Direttiva 2013/50/UE che ha innovato la Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva. Trasparency). Il documento presenta una tabella di comparazione tra le disposizioni del TUF vigenti e il loro possibile contenuto per effetto delle modifiche proposte, che riguardano in particolare alcuni aspetti definitori, i temi degli assetti proprietari e dell informazione finanziaria e il regime sanzionatorio. Preliminarmente, Confindustria esprime un pieno apprezzamento per la scelta del MEF di sottoporre al confronto con gli stakeholder misure che avranno un significativo impatto sull operatività degli emittenti. In linea generale, le misure poste in consultazione si muovono lungo una direttrice coerente con la ratio della Direttiva, che è mantenere un appropriato regime di trasparenza contenendo, al contempo, gli oneri amministrativi che gravano su investitori ed emittenti, specie quelli piccoli e medi. Di seguito, si svolgono brevi considerazioni sugli aspetti di dettaglio unitamente ad alcune richieste di chiarimento. Osservazioni Definizione di PMI All articolo 1, lettera w-quater.1), del TUF, la definizione di PMI viene rettificata eliminando i riferimenti a: i) il bilancio approvato relativo all ultimo esercizio, quale fonte da cui trarre il dato del fatturato di 300 milioni di euro; ii) il requisito della capitalizzazione media dell ultimo anno solare. Le modifiche sono condivisibili, perché dirette ad agevolare la quotazione di PMI di nuova costituzione. Si richiede però di indicare la nozione di fatturato che viene in rilievo in questa sede. Novembre

3 Inoltre, si potrebbe meglio chiarire se, ai fini dell esclusione dal novero delle PMI, i predetti parametri definitori - fatturato inferiore a 300 milioni di euro e capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro - devono essere superati congiuntamente o alternativamente, considerata la portata non univoca della previsione di cui al secondo periodo della lettera w- quater.1): Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. Partecipazioni rilevanti All articolo 120, comma 2, del TUF, la soglia di partecipazione al capitale che fa scattare gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti viene aumentata dal due al tre per cento. La misura è apprezzabile, in quanto avvia un percorso di allineamento della soglia italiana a quella dei principali Paesi europei. Tuttavia, nell ottica di un effettiva armonizzazione degli obblighi di trasparenza relativi agli assetti proprietari e per evitare fenomeni di forum shopping penalizzanti per il mercato domestico, andrebbe valutata l opportunità di elevare tale soglia al cinque per cento laddove emergesse un orientamento prevalente in questo senso da parte degli altri Stati membri. Questa soluzione avrebbe peraltro il pregio di superare le differenze attualmente esistenti tra gli obblighi di trasparenza gravanti su tutti gli emittenti quotati e quelli in capo alle PMI e ad alcune tipologie di soggetti dichiaranti, per i quali la soglia è già fissata al cinque per cento. La soluzione appena ipotizzata dovrebbe essere adottata lasciando però inalterata la soglia prevista dall articolo 121 del TUF per le partecipazioni reciproche, in quanto tradizionalmente la disciplina riguardante queste ultime risponde a esigenze di tutela ulteriori - e più ampie - di quelle assolte dalle regole in tema di partecipazioni rilevanti. Relazioni finanziarie All articolo 154-ter, si modifica anzitutto il termine entro cui gli emittenti devono mettere a disposizione del pubblico la relazione semestrale (comma 2). Infatti, è previsto che tale relazione debba essere pubblicata non più entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell esercizio, ma non appena possibile e comunque entro tre mesi dalla predetta chiusura. L ampliamento del termine è condivisibile; tuttavia, per evitare il rischio di letture non univoche, l espressione non appena possibile e comunque potrebbe essere eliminata, fatti comunque salvi, da un lato, il riferimento al termine di tre mesi e, dall altro, la possibilità per gli emittenti di provvedere 2

4 entro un termine inferiore. A questo proposito, infatti, si rileva che l ampliamento del termine potrebbe comportare tempistiche di emissione delle relazioni da parte della società di revisione non allineate alle esigenze di tempestiva comunicazione da parte degli emittenti, con la conseguente necessità per gli emittenti medesimi di poter disporre di adeguati rimedi. Inoltre, l obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione (comma 5) viene eliminato, con contestuale attribuzione alla Consob della delega a stabilire con regolamento obblighi di comunicazione delle informazioni finanziarie periodiche con frequenza maggiore rispetto a quella annuale e semestrale, nel rispetto delle condizioni fissate dalla Direttiva. In proposito, si ritiene che in sede di recepimento il Legislatore dovrebbe cogliere appieno l opportunità di semplificazione del quadro regolamentare introdotta dalla Direttiva. Quest ultima, infatti, riconosce sì agli Stati membri il potere di disciplinare obblighi di disclosure più stringenti, ma muove dalla scelta di fondo di eliminare il resoconto intermedio di gestione dal novero delle informazioni finanziarie obbligatorie. Rimettere alla regolamentazione Consob il compito di definire i casi in cui tale obbligo debba permanere rischia di non dar luogo a un effettiva riduzione degli oneri non necessari a carico degli emittenti. Meglio sarebbe, quindi, lasciare a questi ultimi la scelta di pubblicare resoconti intermedi di gestione sulla base di valutazioni relative alle effettive esigenze (oltre che al ricorrere di specifici obblighi) di informazione del mercato. Peraltro, questa opzione non altererebbe in alcun modo l attuale assetto regolamentare in termini di tutela della trasparenza, considerando che la Consob manterrebbe il potere discrezionale già oggi previsto di indirizzare agli emittenti richieste specifiche di notizie e documenti necessari per l informazione del pubblico (articolo 114, comma 5, TUF). In ogni caso, andrebbe precisato che l obbligo di informazioni periodiche aggiuntive non possa articolarsi in un contenuto più ampio di quello previsto per il resoconto intermedio di gestione dal vigente articolo 154- ter, comma 5, del TUF. Infine, sarebbe opportuno disciplinare il regime transitorio in modo da chiarire l efficacia temporale delle nuove disposizioni senza generare alcun effetto di incertezza a carico degli operatori. 3

5 Sanzioni Al titolo II del TUF, gli articoli 192-bis, 193 e 195-bis vengono modificati, per adeguare il regime sanzionatorio operante a fronte delle violazioni degli obblighi di disclosure ivi richiamati al set di misure sanzionatorie previste dalla Direttiva. In proposito, si segnala che il range dell importo della sanzione pecuniaria indicato per le persone giuridiche dagli articoli 192-bis, comma 1, lettera c) e 193 comma 1, lettera c), risulta poco chiaro e rischia di dar luogo a un fenomeno di gold plating. Infatti, la norma sembrerebbe imporre una sanzione da dieci mila a dieci milioni di euro o, se superiore, parametrata al cinque per cento del fatturato complessivo. Al contrario, l articolo 28-ter, comma 1, lettera c), della Direttiva, non fissa tale sanzione in misura pari in ogni caso al cinque per cento, ma individua questa percentuale come soglia limite ( fino al ); in secondo luogo, disciplina le due modalità di calcolo della sanzione dieci milioni di euro o fino al cinque per cento del fatturato come alternative e prevede che possa essere comminata una sanzione pari fino al doppio dell ammontare dei profitti ricavati e delle perdite evitate grazie alle violazione, se superiore. Si richiede pertanto di chiarire meglio la previsione in commento, allineandola alla norma europea, con la necessaria gradualità prevista per questa tipologia di sanzioni. Inoltre, conseguentemente all eliminazione dell obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione, all articolo 193, comma 1, del TUF, occorrerebbe specificare che le sanzioni ivi previste si applicano alle violazioni di cui all articolo 154-ter, commi 1 e 2 (i.e. relazione finanziaria annuale e semestrale). Infine, anche in questo caso per coerenza con i principi generali in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, si dovrebbe valutare di estendere l ambito di applicazione del pagamento in misura ridotta ex articolo 194- quinquies del TUF anche ad altre tipologie di condotte (ad esempio, quelle di cui agli articoli 192-bis o 148, comma 3, del TUF), che possono discendere da errori operativi e che sono connotate da una scarsa lesività nei confronti dell integrità dei mercati e della tutela degli investitori. 4

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