Seminario Tecnico su «Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia» OBBLIGHI - ADEMPIMENTI - SANZIONI

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1 Seminario Tecnico su «Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia» OBBLIGHI - ADEMPIMENTI - SANZIONI Dott. Pierelli Emiliano (funzionario Settore Ambiente)

2 Art. 113 D.Lgs 152/2006 1) Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo parere del Ministero dell Ambiente e della tutela del Territorio, disciplinano e attuano: a.) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b.) i casi in cui può` essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l eventuale autorizzazione. 2) Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. 3) Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità` dei corpi idrici. 4) È comunque vietato lo scarico o l immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

3 Definizioni Le definizioni di alcuni termini utilizzati nell art. 113 non sono state esplicitate direttamente in sede di legislazione statale, lasciando di fatti alle Regioni la possibilità di estrinsecare tali concetti e di definire i confini stessi della delega: 1) Acque meteoriche (art. 54 TUA); 2) Acque meteoriche di dilavamento: a) cfr. comma 3 art. 113 TUA:.dilavamento da superfici impermeabili scoperte; b) cfr. art 74 h «Acque reflue industriali» : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; c) cfr art 74 i «Acque reflue urbane»: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; d) cfr. Corte di Cassazione Penale sez. III 4 settembre 2006 n :.le acque meteoriche di dilavamento sono quindi costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori;

4 Definizioni 3) Acque di prima pioggia (lasciata alla definizione delle Regioni) 4) Acque di lavaggio delle aree esterne (lasciata alla definizione delle Regioni) 5) Scarico (cfr art 74 ff: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione..) 6) Reti fognarie separate (cfr art 74 ee: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;) 7) Immissioni (non definita)

5 OBIETTIVO Prevenzione dei rischi idraulici ed ambientali Attraverso la disciplina regionale: delle forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; dei casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l eventuale autorizzazione. dei casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da super. imp. scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.

6 DISCIPLINE REGIONALI definizioni a confronto Disomogeneità delle norme regionali Per la Regione Piemonte Evento meteorico: Una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento; Per la Regione Lombardia Evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento; Per la Regione Emilia Romagna Evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva almeno pari a 5 mm, che si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 72 ore da un precedente e analogo evento;

7 DISCIPLINE REGIONALI Per la Regione Puglia ASPETTI TECNICO-GIURIDICI Nel Piano direttore non si ha una definizione di Evento meteorico ma al pari delle altre Regioni vengono definite le acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di dilavamento fino ad una altezza di precipitazione massima di 5 millimetri, relative ad ogni evento (prima delle integrazioni apportate dal PTA Regione Puglia) Nel redigendo Regolamento regionale Evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;

8 DISCIPLINA REGIONE PUGLIA Previsioni del Decreto del n. 191 (Piano Direttore) e successivo modificativo e integrativo n. 282 del del Commissario Delegato per l Emergenza Ambientale per la Regione Puglia Punto 4 le acque di prima pioggia derivanti dagli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, di cui all'art.39, comma 1, lettera a) del Decreto L.gs n.152/99, come novellato dal D. L.gs 258/2000, devono essere sottoposti, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura. Punto. 5 le immissioni rivenienti da coperture, canalette, grondaie, superfici esterne di insediamenti destinati alla residenza o ai servizi, strade, piste, rampe e piazzali sulle quali si effettua il transito, la sosta ed il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, nonché la movimentazione ed il deposito di materiali e di sostanze non pericolose, localizzate in aree sprovviste di reti fognarie separate, devono essere sottoposti prima del loro smaltimento ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura; l Autorità competente potrà richiedere, in funzione della pericolosità e dell estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione;

9 DISCIPLINA REGIONE PUGLIA Previsioni del Decreto del n. 191 (Piano Direttore) e successivo modificativo e integrativo n. 282 del del Commissario Delegato per l Emergenza Ambientale per la Regione Puglia Punto. 6 le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano dalle pertinenze di stabilimenti industriali, nonché da strade e piazzali destinati alla movimentazione e deposito di mezzi e di materiali, anche se chiusi, in appositi contenitori, che possono dar luogo al rilascio di sostanze di cui alla Tab. 3 dell all. 5 del D. L.gs 152/99, come novellato dal D. L.gs 258/2000, devono essere raccolte in vasca a tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento depurativo appropriato in loco, tale da conseguire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab.3 di cui all Allegato 5 del D.Lgs.152/99 per le immissioni in fogna e nelle acque superficiali, ovvero nel rispetto dalla Tab.4 nel caso di immissioni sul suolo. In alternativa, è facoltà del titolare avviare tali acque ad impianto di trattamento gestito da terzi, ai sensi dell art.36 del D.L.gs152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia devono essere sottoposte, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura, sedimentazione e disoleazione.

10 DISCIPLINA REGIONE PUGLIA Punto. 7 Prescrizioni tecniche La progettazione e la realizzazione dei manufatti destinati alla grigliatura, alla dissabbiatura ed alla disoleazione delle acque di dilavamento, ovvero alla raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, devono prevedere e garantire: a) limitatamente alle immissioni di cui ai punti 5 e 6, il trattamento o la raccolta di volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata con un tempo di ritorno non inferiore a 5 anni; b) la tenuta stagna, la resistenza statica ed alle spinte del terreno; c) la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico; d) la non interferenza con i manufatti esistenti; e) L'Autorità competente, in relazione al rischio potenziale che possano verificarsi sversamenti accidentali di sostanze pericolose nell area scolante, può prescrivere l'adozione di sistemi di intercettazione, di facile e tempestiva attivazione, che impediscano lo smaltimento sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle sostanze suddette. 2. L utilizzo di sistemi di trattamento, diversi da quelli previsti ai punti 5 e 6, è consentito purché assicurino risultati almeno equivalenti. 3. Nelle more di attuazione dei piani di tutela (ai sensi dell art. 44 del D. L.gs 152/99, come novellato dal D. L.gs 258/2000), gli scarichi e le immissioni negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 500 m da opere di captazione potabile e a meno di 250 m da opere di captazione per uso irriguo.

11 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E COMPETENZE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Attribuzione competenze (Decreto del Commissario delegato Emergenza ambientale 21 novembre 2003, n. 282): E attribuita alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi e alle immissioni sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque superficiali e marine; E attribuita all Ente gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate pluviali e miste. Pertanto nel caso di fognature separate è il Comune che rilascia l autorizzazione all immissione in fogna bianca delle singole utenze private che ne fanno richiesta. La Provincia rilascia al Comune l autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento derivanti dai collettori di fogna bianca comunale nei corpi recettori individuati. Allo stesso tempo rilascia l autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento a singole utenze private in caso di assenza di collettori di fogna bianca o dell impossibilità tecnica o eccessiva onerosità all allaccio a tali canalizzazioni.

12 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E COMPETENZE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Presentazione istanze e conseguenti procedimenti autorizzativi: Il titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento proveniente da rete fognaria separata di cui all art.39, comma 1, lettera a), (Vale a dire il rappresentante legale del Comune) è tenuto a richiedere all Autorità competente apposita autorizzazione al fine dell attivazione dello scarico; Il titolare privato dell immissione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dal proprio insediamento, in caso di presenza del collettore di fogna bianca comunale e di possibilità tecnica al collettamento, è tenuto a richiedere al Comune apposita autorizzazione all immissione in fogna; Il titolare privato dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dal proprio insediamento, in assenza di collettore di fogna bianca comunale o di impossibilità tecnica o eccessiva onerosità al collettamento se non movimenta sostanze pericolose e dilava: da superfici di raccolta inferiori a 2000 mq., è tenuto a inviare apposita comunicazione all Autorità competente (Provincia) documentando le modalità di raccolta, di trattamento e di smaltimento delle acque meteoriche; da superfici di raccolta superiori a 2000 mq., è tenuto a richiedere all Autorità competente (Provincia) apposita autorizzazione al fine dell attivazione dell immissione.

13 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E COMPETENZE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Presentazione istanze e conseguenti procedimenti autorizzativi: Il titolare privato dell immissione delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e delle acque di seconda pioggia, provenienti da superfici scolanti per le quali c è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, in pubblica fognatura è tenuto a richiedere autorizzazione al Soggetto Gestore della fognatura prima della realizzazione delle opere. In particolare al Comune, per le acque di seconda pioggia trattate da immettere in fogna bianca e l AQP per l immissione in fogna nera delle acque di prima pioggia opportunamente trattate e rispettose dei valori limite indicati in tab. 3 allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, dopo aver accertato la loro compatibilità in termini idraulici e di carico inquinante con i processi depurativi dell impianto di depurazione cittadino; Il titolare dell immissione delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e delle acque di seconda pioggia, provenienti da superfici scolanti per le quali c è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, fuori dalla pubblica fognatura è tenuto a richiedere autorizzazione all Autorità competente (Provincia)

14 Nuovo Regolamento regionale Principi generali 1.Ilpresenteregolamentohacomefinalitàprecipualatutelaedil miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale.. 2. In coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli usi previsti. (Cfr. Piano Direttore favorire il riutilizzo)

15 3. L obbligo vige per nuovi edifici ed installazioni, e comunque per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano sprovvisti di autorizzazione ovvero non abbiano presentato comunicazione ai sensi del successivo art. 15. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni in essere. 4. Qualora risulti l impossibilità tecnica del riutilizzo di cui al precedente comma 2, il titolare dello scarico, di cui all art 15 del presente Regolamento, allega all istanza motivata e circostanziata relazione, redatta da tecnico abilitato, per il rilascio dell autorizzazione di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento. 5. Per le finalità di cui al precedente comma 2, i Regolamenti edilizi comunali prevedono l adozione di opportuni sistemi di raccolta, trattamento ed erogazione.

16 6. Gli scarichi e le immissioni di cui all art.1 comma 1, lettere a) e b), non devono recare pregiudizio al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici ricettori ed alla sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree interessate. 7. Lo scarico e l immissione di acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi previsti al Capo II del presente regolamento, non sono soggetti al rispetto di alcun valore limite di emissione.

17 Nuovo Regolamento regionale Definizioni b) Acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, per una altezza di precipitazione uniformemente distribuita: I di 5 (cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, inferiore o uguale a (diecimila) mq;

18 Nuovo Regolamento regionale Definizioni II. compresa tra 5 (cinque) e 2,5 (due virgola cinque) mm per le superfici scolanti di estensione rientranti tra (diecimila) mq e (cinquantamila) mq, valutate al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, in funzione dell estensione dello stesso bacino correlata ai tempi di corrivazione alla vasca di prima pioggia; III. di 2,5 (due virgola cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, superiori a (cinquantamila) mq;

19 Nuovo Regolamento regionale Definizioni IV. unicamente nel caso di fognature urbane separate, di cui all art. 4 del presente regolamento, con superfici scolanti aventi estensioni superiori a (cinquantamila) mq, in alternativa al calcolo attraverso l altezza di cui al precedente punto III., le acque di prima pioggia possono essere considerate quelle, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, che pervengono alla sezione di chiusura del bacino (vasca di prima pioggia) nei primi 15 minuti dall inizio delle precipitazioni. La portata delle acque di prima pioggia deve essere calcolata con un adeguato studio idrologico, idraulico e pluviometrico e riferita ad eventi con tempi di ritorno non inferiori a 5 (cinque) anni.

20 Nuovo Regolamento regionale Definizioni m) Dissabbiatura: trattamento meccanico per la rimozione di particelle solide sospese di dimensioni superiori a 0,20 mm; p) Immissione: rilascio delle acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria.

21 Nuovo Regolamento regionale (Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate) 1)Leacquedifognatureurbaneditiposeparato,checonvogliano le sole acque meteoriche provenienti da aree urbane, strade, piazzali, ed ogni altra pertinenza urbana ed extraurbana non strettamente connessa ad attività produttive, sono ammesse in tutti i recapiti finali, ma è comunque vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee; 5. Le acque di prima pioggia, provenienti da reti fognarie separate di cui al comma 1 del presente articolo, sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte, prima della loro immissione nei ricettori finali, ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura.

22 Nuovo Regolamento regionale (Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate) Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Le ulteriori acque sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive; 6. L Autorità competente al rilascio dell autorizzazione allo scarico può richiedere, in funzione dell impatto e dell estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione delle acque di prima pioggia;

23 Nuovo Regolamento regionale (Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate) 7. Le acque meteoriche di dilavamento di cui al presente articolo, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono essere trattate in impianti con funzionamento in continuo, sulla base della portata stimata secondo le caratteristiche pluviometriche dell area da cui dilavano per un tempo di ritorno pari a 5 (cinque) anni; 8. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree provviste di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del presente regolamento, possono essere immesse nella rete esistente previa autorizzazione del Soggetto Gestore.

24 Nuovo Regolamento regionale (Disciplina e trattamento di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate) 9. Le acque meteoriche di dilavamento incidenti su strade extraurbane provviste di sistemi di collettamento, anche a cielo aperto, sono soggette a quanto previsto nei commi 1, 5 e 7 del presente articolo.

25 Nuovo Regolamento regionale (Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate) 1. Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del presente regolamento, sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali. Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Le ulteriori acque sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive.

26 Nuovo Regolamento regionale (Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate) 2. L Autorità competente al rilascio dell autorizzazione allo scarico potrà richiedere, in funzione dell impatto e dell estensione delle superfici di raccolta anche un trattamento di disoleazione delle acque di prima pioggia. 3. Le acque meteoriche di dilavamento di cui al presente articolo, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono essere trattate in impianti con funzionamento in continuo, sulla base della portata stimata, secondo le caratteristiche pluviometriche dell area da cui dilavano, per un tempo di ritorno pari a 5 (cinque) anni.

27 Nuovo Regolamento regionale (Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate) 4. Le acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate di lotti edificatori, cosi come individuati dai piani urbanistici esecutivi, destinati alla sola residenza e localizzati in aree sprovviste di fognatura separata, possono non essere sottoposte a trattamento così come indicato nel comma 1 di codesto articolo ed avviate al recapito finale, fermo restando sia l obbligo di riutilizzo di cui all art. 2 comma 2 del presente regolamento e sia la sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree interessate.

28 Nuovo Regolamento regionale (Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate) 5. E fatto divieto di immettere nella fogna nera le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, come già sancito dal regolamento regionale di igiene e sanità pubblica dei comuni in relazione alle disposizioni contenute nella L.R. 36 del 20/7/84 e ss. mm. ii.

29 Nuovo Regolamento regionale (Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette a regolamentazione) 1. Le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori. 2. Ai fini del presente regolamento si identificano i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose:

30 Nuovo Regolamento regionale (Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette a regolamentazione) k. Autofficine; l. Carrozzerie; r. Attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell allegato V alla Parte Terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. 3. Ai fini del presente regolamento, l attività non è soggetta alle disposizioni del presente Capo II, se il deposito, il carico, lo scarico ed il travaso di sostanze pericolose, si svolge all interno di superfici coperte e perimetralmente chiuse.

31 Nuovo Regolamento regionale (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio) 1. Tutte le superfici scolanti delle attività di cui all art. 8 della presente disciplina devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base di volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell area scolante, con un tempo di ritorno non inferiore ai 5 (cinque) anni e dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo o passivo, che consenta di separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive.

32 Nuovo Regolamento regionale (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio) 2. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta stagna. 3. Le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia devono essere comunque trattate secondo quanto stabilito all art. 10 della presente disciplina. 4. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia di cui al precedente comma 2, possono essere sottoposte a trattamento in impianti con funzionamento in continuo.

33 Nuovo Regolamento regionale (Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne) 1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all art. 8 della presente disciplina, sono sottoposte, entro 48 ore dal termine dell evento meteorico, ad un trattamento depurativo appropriato in loco tale da conseguire: a) Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, di cui all allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. 152/06 e ss. mm. ed ii. per le immissioni in fogna nera e gli scarichi nelle acque superficiali;

34 Nuovo Regolamento regionale (Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne) b)ilrispettodeivalorilimitediemissioneprevistidalla Tabella 4, di cui all allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. 152/06 e ss. mm. ed ii. nel caso di scarico nei corsi d acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. 2. È facoltà del titolare avviare le acque di cui al comma 1 del presente articolo ad un impianto di trattamento gestito da terzi con le modalità proprie dei rifiuti liquidi. 3. L immissione delle acque trattate in fognatura nera, come previsto al comma 1 lett. a) del presente articolo, è consentito purché sia verificata l idoneità dell impianto di depurazione..

35 Nuovo Regolamento regionale (Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne) 4. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che provengono dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all art. 8 della presente disciplina e che non recapitano in fognatura separata, sono sottoposte, prima del loro versamento, ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. Se recapitano in fognatura separata sono soggette alle prescrizioni del Soggetto Gestore della fognatura. Comunque lo scarico e l immissione di dette acque deve essere autorizzato e non deve pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale

36 «escludere le immissioni effettuate senza un sistema stabile di deflusso dal conetto di scarico non significa che qualsiasi immissione diversa da quella effettuata per mezzo di uno scarico. debba considerarsi lecita. Le acque meteoriche o quelle di lavaggio venendo in contatto con materie inquinanti possono dare luogo a veri e propri rifiuti liquidi per i quali trovano applicazione gli artt. Contenuti nella parte IV del D. Lgs. 152/2006> Cass. Pen., sez. 3, 22 giugno 2005, n. 1359, Germondani, cit.

37 Regolamento Regione Puglia n. 12 del 08/06/2012 «Regolamento per l uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia» Art. 2 (Costituzione di diritti di terzi) c.1 I beni del Demanio regionale - ramo bonifica - possono essere concessi in uso a terzi. c.2 All uopo, sono istituiti rapporti giuridici di diritto pubblico attraverso un provvedimento amministrativo di concessione, a carattere potestativo ed unilaterale, cui segue una convenzione - contratto contenente condizioni e modalità, stipulata con il concessionario e regolante i rapporti fra le parti. c.3 le condizioni e le modalità di esercizio fissate negli atti concessori devono garantire, in ogni caso, che: - dall uso dell immobile non derivi alcun pregiudizio alla continuità di svolgimento della funzione pubblica cui il bene stesso è destinato. - sia salvaguardata la compatibilità dell uso autorizzato con la funzione del bene e assicurato il suo contemporaneo perseguimento.

38 Regolamento Regione Puglia n. 12 del 08/06/2012 «Regolamento per l uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia» Art. 3 (Oggetto della concessione) c.1 Nel rispetto dei criteri di compatibilità idraulica individuati nel PAI, formano oggetto di concessioni di natura attiva le seguenti opere, atti o fatti: e) lo scarico nella rete dei canali consorziali di acque meteoriche trattate e reflue, rese idonee per i successivi usi istituzionali a seguito del trattamento effettuato da impianti di depurazione comunali o privati o comunque da apprestamenti idonei (fosse settiche, vasche Imhoff, ecc...) fatte salve le norme di cui al d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

39 Regolamento Regione Puglia n. 12 del 08/06/2012 «Regolamento per l uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia» Art. 4 (Procedimento) c.2 Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in concessione un bene di cui all art.1 deve produrre istanza al Consorzio di Bonifica interessato Art. 7 (Responsabile del Procedimento) c.1 Il Consorzio nomina un responsabile del procedimento che, ai sensi della Legge 241/90: a) acquisisce i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, e in particolare il parere idraulico rilasciato dalla Struttura Tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia per concessioni afferentii corsi d acqua pubblici; c.3 Conclude il procedimento con un provvedimento espresso in un tempo massimo di 90 giorni.

40 Regolamento Regione Puglia n. 12 del 08/06/2012 «Regolamento per l uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia» Art. 8 (Emanazione dell atto di concessione) c.1 Il Consorzio di Bonifica, previa verifica della documentazione prevista dagli artt. 4, 5 e 6, delibera la concessione del bene. Art. 10 (Durata, decorrenza termine, divieto di rinnovo e occupazione urgente) c.1 La durata della concessione in uso di un bene demaniale è fissata per ogni singola concessione ordinariamente in anni cinque. Concessioni aventi maggior durata devono essere adeguatamente giustificate da valutazioni tecnico economiche ed estimative in rapporto agli investimenti eseguiti sul bene demaniale.

41 Regolamento Regione Puglia n. 12 del 08/06/2012 «Regolamento per l uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia» Art. 19 (Sanzioni) c.1 L utilizzazione di beni demaniali senza titolo ovvero in difformità dal titolo concessorio comporta il pagamento di una sanzione pari al doppio del canone ordinario, commisurata alla durata dell abuso, fatta salva la facoltà del Consorzio di attivare la procedura di decadenza prevista dall art. 12 del presente regolamento. c.2 Resta ferma l applicazione delle altre misure sanzionatorie vigenti ivi compreso lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi.

42 Regolamento Regione Puglia n. 12 del 08/06/2012 «Regolamento per l uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia» Art. 30 (Disciplina dei rapporti in corso) c.1 Il presente regolamento si applica ai rapporti giuridici sorti a partire dal giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. c.2 Per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è possibile il rilascio della concessione in sanatoria, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del possessore e per la durata di un solo anno, da richiedersi al consorzio entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. c.3 La concessione rilasciata ai sensi del precedente comma è subordinata al pagamento, in misura doppia, del canone calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 9.

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