Competenze, procedure e responsabilità inerenti scarichi di acque reflue in fognatura o in corpi idrici nell ATO 2 Lazio Centrale Roma

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1 Aquae Claudia e Anio Novus 52 d.c. Ponte canale impianto di depurazione Roma nord 1980 d.c. Competenze, procedure e responsabilità inerenti scarichi di acque reflue in fognatura o in corpi idrici nell ATO 2 Lazio Centrale Roma marzo 2005 revisione 23 marzo 2005 revisione 12 aprile 2005 revisione 2 maggio 2005 STO AATO2 Roma dell Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale 2 c/o Provincia di Roma via C. Pascarella, Roma tel fax ato2@provincia.roma.it

2 INDICE 1. PREMESSE RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI Provenienza degli scarichi Corpi recettori degli scarichi LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI I criteri generali della disciplina Regolamento scarichi Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee Scarichi in acque superficiali Scarichi in reti fognarie Scarichi di insediamenti isolati Le Leggi Regionali 41/82 e 34/ Il Piano di Tutela delle Acque COMPETENZE SUGLI SCARICHI Funzioni e compiti della Regione Funzioni e compiti delle Province Funzioni e compiti dei Comuni AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI Le domande di autorizzazione della Provincia di Roma Le domande di autorizzazione del Comuni dell ATO ALLACCI E SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in pubblica fognatura Autorizzazione allo scarico di refluo industriale in pubblica fognatura Norme comuni Zone già servite da fognatura senza depurazione GLI SCARICATORI DI PIENA CONTROLLO DEGLI SCARICHI SANZIONI Sanzioni per la violazione della disciplina degli scarichi Sanzioni per le autorizzazioni Competenze e giurisdizione...44 file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc

3 11. LA CONVENZIONE DI GESTIONE Manuale di Gestione La Carta dei Servizi Regolamento di Utenza CONCLUSIONI file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc

4 1. PREMESSE Scopo del presente documento è quello di descrivere tutte le competenze autorizzative, di controllo e sanzionatorie, le responsabilità e la normativa in vigore inerenti gli scarichi di acque reflue. Gli scarichi presi in considerazione sono tutti quelli derivanti da utenze civili e produttive, private e pubbliche e riguardano sia gli scarichi in fognatura che quelli nei corpi idrici. Il documento riguarda altresì le procedure di autorizzazione e controllo attualmente in essere o da attuare a norma della Convenzione di Gestione dell Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale 2. Queste procedure sono descritte, nei documenti contrattuali, nel Regolamento di Utenza. Regolamento che è attualmente in fase di revisione per tener conto delle avvenute modifiche legislative e delle procedure effettivamente in essere. file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 1

5 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI Per le questioni in esame il principale riferimento normativo è il Decreto Legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Questo Decreto Legislativo ha abrogato (art. 63) la precedente legge di riferimento ovvero la legge del 10 maggio 1976 n. 31 anche detta "legge Merli". Lo stesso decreto prevede (comma 7 e 8 dell'art. 62) che per quanto non espressamente disciplinato continuano a valere le precedenti norme regolamentari e tecniche già emanate ed in particolare è richiamata la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4 febbraio Per quanto riportato nel precedente paragrafo rimane in vigore anche la Legge Regionale del 15 settembre 1982 n. 41 e successive modifiche. Alcune questioni relative agli scarichi sono anche trattate nella legge del 5 gennaio 1994 n. 36, nel Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22, nella Legge Regionale del 6 agosto 1999 n. 14, nel Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380, nella Legge del 1 agosto 2000 n e nella Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 aprile 2003 n I riferimenti delle norme richiamate nel presente documento sono: L n. 319; Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ; pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 1976, n. 141; Delib del Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento; Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ; pubblicata nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1977, n. 48, S.O.; L.R n. 41; Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili ; pubblicata nel B.U. 4 ottobre 1982, n. 27, S.O. n. 2; L n. 36; Disposizioni in materia di risorse idriche ; pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.; D.Lgs n. 22; Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio ; pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38; L.R n. 45; Istituzione dell Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) ; file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 2

6 D.Lgs n. 152; Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 1/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ; pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1999, n. 124, S.O.; L.R n. 14; Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ; pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 1999, n. 24, S.O. n. 2; D.P.R n. 380; Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ; art. 48 Aziende erogatrici di servizi pubblici ; Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.; Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 aprile 2003 n. 317; Designazione delle aree sensibili e dei bacini drenanti della Regione Lazio ai sensi della direttiva 91/2717 CEE del 21 maggio 1991 ; pubblicata nel B.U. Lazio 10 luglio 2003, n parte prima; L n. 200; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 24 giugno 2003 n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali"; pubblicata nella Gazz. Uff. 2 agosto Manuale dei Metodi analitici per le acque ; pubblicato da APAT (Agenzia per la Protezione dell Ambiente e per i servizi Tecnici) ed IRSA-CNR (Istituto di Ricerca sulle Acque-Consiglio Nazionale delle Ricerche); febbraio 2004; Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane ; pubblicato da APAT (Agenzia per la Protezione dell Ambiente e per i servizi Tecnici) ex A.N.P.A.; dicembre Piano di Tutela delle Acque Norme di Attuazione; Regione Lazio Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e protezione Civile 2004 (in corso di approvazione alla data del presente documento); La Convenzione di Gestione per il Servizio Idrico Integrato dell ATO 2 Lazio Centrale Roma sottoscritta il 6 agosto 2002 contiene disposizioni connesse agli scarichi in questi documenti: capitoli 1.1, 5, 13.3 e 15 dell'allegato 2 "Disciplinare Tecnico"; capitoli 2 e 5.5 dell'allegato 3 "Manuale di gestione"; capitoli 2.2, 3.2.2, 3.2.3, schede 6 e 7 dell'allegato 4.1 "Carta del servizio idrico integrato"; "Regolamento per la disciplina degli allacci e degli scarichi nella pubblica fognatura" inserito nell'allegato 4.2 "Regolamento di utenza". file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 3

7 3. CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI Il D. Lgs. 152/99 definisce come scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art.2, lettera bb), e aggiunge la definizione acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico (art. 2, lettera cc). Lo stesso decreto prevede altresì una molteplicità di scarichi differenziandoli in funzione della provenienza e del corpo ricettore Provenienza degli scarichi Il Decreto Lgs. 152/99 distingue in scarichi di acque reflue domestiche, industriali ed urbane le cui definizioni sono contenute nell'art. 2: g) «acque reflue domestiche»: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; h) «acque reflue industriali»: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; i) «acque reflue urbane»: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; Dove agglomerato sta per: m) «agglomerato»: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefìci ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale; Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue (comma 7 dell'art.28 del D.Legisl. 152/99): a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002; file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 4

8 c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale. Gli scarichi di acque reflue urbane sono ulteriormente distinti in funzione delle dimensioni dell'agglomerato urbano a monte secondo queste classi (a.e. abitanti equivalenti): < a.e.; < a.e. < ; < a.e.<15.000; 2.000< a.e. < ; a.e. < ed insediamenti isolati. Ricordiamo che per abitante equivalente si intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD 5 ) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno (comma 1 dell'art.2 del D.Legisl. 152/99) Corpi recettori degli scarichi I corpi recettori degli scarichi presi in considerazione dal D. Legisl. 152/99 sono appresso elencati e definiti. a) Acque superficiali Il Decreto Legisl. 152/99 non riporta la definizione di acque superficiali ma dalla sua lettura si deduce che per esse si intendono tutte le acque del reticolo idrografico (fiumi, laghi ed aree umide) e le acque marino - costiere. Tra tutte le acque superficiali vanno evidenziate le acque dolci, le acque di transizione e quelle relative alle aree sensibili. Il comma 1 dell'art. 2 del D. Legisl. 152/99 da queste definizioni: c) «acque costiere»: le acque al di fuori della linea di bassa marea o del limite esterno di un estuario; e) «estuario»: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente; in via transitoria sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa; f) «acque dolci»: le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile. file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 5

9 L'art. 18 e l'allegato 6 del D. Legisl. 152/99 individuano le così dette aree sensibili che, per ciò che riguarda l'ato 2, sono state individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 aprile 2003 n. 317 (vedi la successiva tabella). b) Suolo e strati superficiali del sottosuolo Il D. Legisl. 152/99 non da specifiche definizioni a riguardo. c) Acque sotterranee e sottosuolo Il comma 1 dell'art. 2 del D. Legisl. 152/99 fornisce a riguardo questa definizione: l) «acque sotterranee»: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo. d) Rete fognaria Il comma 1 dell'art. 2 del D. Legisl. 152/99 fornisce a riguardo queste definizioni: aa) «rete fognaria»: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; aa-bis) «fognature separate»: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia. file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 6

10 Le aree sensibili nell'ato 2 - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 aprile 2003 n. 317 denominazione area sensibile estensione dell'area sensibile e del bacino drenante in km 2 corso d'acqua comuni dell'ato 2 il cui territorio ricade in parte o del tutto nell'area sensibile descrizione Lago di Nazzano (zona Ramsar) 1.858,62 Lago di Albano 10,65 Lago di Nemi 10,73 Lago di Bracciano e Lago di Martignano Lago di Canterno, Lago di S.G. Incarico, Lago Posta Fibreno 157,2 157,2 Fiume Tevere, Fiume Farfa Fiume Liri, Fiume Sacco, Fosso del Diluvio Torrita Tiberina, Filacciano, Nazzano, Civitella San Paolo, Sant'Oreste, Ponzano Romano Albano Laziale, Ariccia, Marino, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Grottaferrata Ariccia, Genzano, Nemi, Rocca di Papa, Velletri Bracciano, Roma, Anguillara Sabazia, Manziana, Trevignano Romano, Canale Monterano, Oriolo Romano Trevi nel Lazio, Segni, Filettino, Arcinazzo Romano, Pisoniano, Genazzano, Capranica Prenestina, San Vito Romano, Bellegra, Carpineto Romano, Montelanico, Gavignano, Colleferro, Rocca di Cave, Cave, Lariano, Valmontone, Labico, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Rocca di Papa, Velletri, Artena, Rocca Priora L'area sensibile comprende il bacino idrografico del fiume Tevere e del suo affluente Farfa L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico del lago di Albano L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico del lago di Nemi L'area sensibile comprende l'intero bacino idrografico dei due laghi L'area sensibile comprende il bacino idrografico dei laghi di Canterno, S. Giovanni Incarico, Posta Fibreno e dei corsi d'acqua afferenti file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 7

11 4. LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Una immissione di rifiuti nell ambiente viene disciplinata dal D. Lgs. 152/99 se si tratta di acqua di scarico (diretto tramite condotta) mentre tutte le altre immissioni, così come tutte le operazioni relative ai rifiuti (stoccaggio, trattamento di smaltimento, raccolta, recupero, trasporto, ecc) vengono disciplinate dal D. Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi). Nel caso in cui le acque reflue urbane pervengono al depuratore comunale non mediante condotta fognante ma ad esempio con l autobotte, in forza dell art.36 comma 3 del D.Lgs.152/99 il Gestore del Servizio Idrico Integrato può accettare il loro trattamento nei suoi impianti senza ulteriore autorizzazione ai sensi del D.Lgs.22/97 purché: l impianto di depurazione abbia caratteristiche e capacità depurativa adeguate ed il loro scarico rispetti comunque i valori limite prefissati all art.28, comma 1 e 2; gli scarichi industriali conferiti rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; gli scarichi di acque reflue domestiche o industriali conferiti siano stati prodotti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale (di cui alla Legge 36/94) a cui è asservito il depuratore. In caso venga però meno una sola di queste condizioni, il Gestore dell impianto di trattamento di acque reflue, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, dovrà essere autorizzato in modo specifico dalla competente autorità, cioè ai sensi di quanto previsto dagli art.27 e 28 del D.Lgs.22/97 e non sarà quindi più sufficiente in tal caso la sola autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/99 come nel precedente caso. In questo ultimo caso, comunque, essendo convogliati al depuratore i rifiuti liquidi di altra provenienza o con altre caratteristiche, rispetto a quelle della fognatura urbana, dovrà essere richiesta al Gestore anche una specifica autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/99. In ambedue le situazioni comunque il Gestore dell impianto di trattamento rifiuti costituiti da acque reflue è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall art.12 del D.Lgs.22/ I criteri generali della disciplina Secondo il D. Lgs. 152/99 tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 (art. 28, comma 1). Inoltre ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 8

12 quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori limiti meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5 (D.Lgs.152/99 art. 28 comma2). L Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 fissa i limiti di emissione degli scarichi idrici mediante diverse tabelle in funzione del refluo, del corpo ricettore e delle sostanze presenti nel refluo stesso; più precisamente: Tabella 1: Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane ; Tabella 2: Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili ; Tabella 3: Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura ; Tabella 3/A: Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi ; Tabella 4: Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo ; Tabella 5: Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4, per lo scarico sul suolo, Tabella 6 - Peso vivo medio annuo corrispondente ad una produzione di 340 kg di azoto, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche Regolamento scarichi Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo Come enunciato dall art. 29 D.Lgs.152/99 comma 1 è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione: a) per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5. file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 9

13 d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate. Tutti gli altri scarichi devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata (art.29 D.Lgs.152/99 comma 2) Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee E vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 30 D.Lgs.152/99 comma 1), fatta eccezione : - Scarichi autorizzati dall autorità competente nelle stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.(art. 30 D.Lgs.152/99 comma 2); - Scarichi autorizzati dal Ministero dell Ambiente di acque risultanti dall estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi.(art. 30 D.Lgs.152/99 comma 3); - Scarichi diretti in mare autorizzati dal Ministero dell Ambiente di acque risultanti da perforazioni in mare purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l.(art. 30 D.Lgs.152/99 comma 4). Tutti gli altri scarichi devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.(art. 30 D.Lgs.152/99 comma 6) Scarichi in acque superficiali Viene evidenziata una distinzione tra le acque reflue industriali e quelle urbane. 1 Acque reflue industriali: gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati dall allegato 5 del D.Lgs.152/99 (tab. 3 e 3/A), nonché quelli previsti dalle Regioni in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.(art. 31 D.Lgs.152/99 comma 1); file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 10

14 2 Acque reflue urbane: gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali devono, rispettare i valori-limite di emissione fissati dall allegato 5 del D.Lgs.152/99 (tab. 1) nonché quelli previsti dalle Regioni in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità, a seconda della potenzialità dell impianto in Abitanti Equivalenti (2.000<a.e.< oppure a.e.>10.000) (art. 31 D.Lgs.152/99 comma 3 e comma 4). Il D.Lgs.152/99 definisce che tali limiti devono essere raggiunti mediante trattamento secondario od equivalente secondo le seguenti cadenze temporali: A.E. > : già dal 31 dicembre (art.31 D.lgs.152/99 comma 3 lettera a); <A.E.< : entro il 31 dicembre 2005 (art.31 D.lgs.152/99 comma 3 lett. a); 2.000<A.E.< che riversano in acque dolci o di transizione: entro 31 dicembre 2005 (art. 31 D.lgs.152/99 comma 3 lettera c); Devono invece rispettare i valori-limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità mediante trattamenti appropriati i seguenti scarichi: A.E. < che riversano in acque dolci o di transizione: entro il 31 dicembre 2005 (art.31 D.lgs.152/99 comma 2); A.E. < che riversano in acque marino costiere: entro il 31 dicembre 2005 (art.31 D.lgs.152/99 comma 2); Inoltre se le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con A.E.> scaricano in corpi idrici ricadenti in aree sensibili, tale acque devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto rispettando i valori-limiti dell allegato 5 tabella 2 (art. 32 D.lgs.152/99 comma 1) Scarichi in reti fognarie Il D.Lgs.152/99 fissa le date entro le quali gli agglomerati devono essere provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane in funzione del numero di abitanti equivalenti: A.E. > : già dal 31 dicembre 2000 (art. 27 D.lgs.152/99 comma 1 lettera a); 2.000<A.E.< : entro il 31 dicembre 2005 (art. 27 D.lgs.152/99 comma 1 lettera a); A.E. > che scaricano in acque ricadenti in aree sensibili : già dall entrata in vigore del decreto. (art. 27 D.lgs.152/99 comma 2); Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie devono rispettare il valorilimiti dell allegato 5 tabella 3 (oppure quelli stabiliti, come previsto, dalle Regioni) tranne per le sostanze presenti nella tabella 5 dello stesso allegato le quali sono sottoposte alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile (art. 33 D.lgs.152/99 comma 1). file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 11

15 Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi in reti fognarie purché osservino i regolamenti dell ente gestore del servizio idrico integrato (art. 33 D.lgs.152/99 comma 2); non sono però ammessi rifiuti, anche se triturati, diversi di quelli provenienti da scarti alimentari misti ad acque domestiche. (art. 33 D.lgs.152/99 comma 3). All ente gestore del servizio idrico è affidata la verifica tecnica degli impianti e della rete degli apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, provenienti dagli scarti dell alimentazione umana, che siano in grado di ridurre i predetti rifiuti in particelle sottili tali da non pregiudicare il buon funzionamento degli impianti (lettera del Ministro dell Ambiente, gab/2004/1911/b01, 2 marzo 2004) Scarichi di insediamenti isolati Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche il comma 4 dell art.27 del D.llg.152/99 demanda alle Regioni l identificazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale previsto per gli scarichi maggiori. I criteri da adottare a questo riguardo da parte delle Regioni sono gli stessi già adottati nella Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4 febbraio L art.6 della L.R. 41/82 oggi in vigore dispone che gli scarichi di insediamenti civili con meno di 50 vani o con cubatura minore di m 3 che insistono in aree ove il rapporto cubatura/superficie è inferiore a 0,4 m 3 /m 2, derivante esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da acque meteoriche debbano essere adeguati ai sistemi di smaltimento previsti nell allegato 5 alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4 febbraio L allegato 5 della Delibera concerne la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo (quest ultimo generalmente proibito) Questo allegato prevede un uso marginale e solo per le abitazioni preesistenti (alla Data della Delibera) di pozzi neri di accumulo o vasche settiche di chiarificazione seguite da un sistema di dispersione mediante sub-irrigazione o pozzo assorbente. Per le nuove costruzioni prevede vasche di tipo Imhoff seguite da un sistema di dispersione mediante sub-irrigazione o pozzo assorbente. La L.R. 14/99 assegna il rilascio delle autorizzazioni allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per gli insediamenti civili con più di 50 a.e. alla Provincia e per gli insediamenti civili con meno di 50 a.e. ai Comuni. Le procedure adottate dalla Provincia di Roma e dal Comune di Roma prevedono per questa casistica lo smaltimento con fossa Imhoff seguita da un sistema di dispersione a sub-irrigazione o evapotraspirazione. file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 12

16 La L.R. 14/99 assegna alla Provincia L autorizzazione allo scarico, quale che sia la dimensione dell agglomerato servito, nel reticolo idrografico superficiale. Infine nell allegato 5 del D.Lgs. 152/99 è riportato l auspicio per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e a.e. il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio e la fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale Le Leggi Regionali 41/82 e 34/83 Per quanto altro non espressamente disciplinato dal D.Lgs. 152/99 ci si rivolge a quanto disposto dalle leggi regionali. in vigore e non in contrasto con il D.Lgs. stesso. La Legge Regionale n 41 del 1982 (corretta e aggiornata dalla Legge Regionale 34/83) si occupa della disciplina delle acque di scarico provenienti da (art. 1): pubbliche fognatura insediamenti civili La L.R. 41/82 divide in due gruppi i corpi ricettori (art.2): a) Corpi ricettivi comprendenti: - corpi idrici destinati ad uso potabile - suolo e strati superficiali del suolo - serbatoi e laghi - corpi idrici sedi naturali di mitili - corpi ricettori in comprensori tutelati b) Corpi ricettivi non compresi nella lettera a) Vengono quindi fissati i valori limiti in funzione della tipologia di scarico e del gruppo di corpi ricettori avvalendosi delle tabelle A e C della Legge 319/76: Scarichi delle pubbliche fognature (art.3 L.R. 41/82): 1) Se hanno recapito nei corpi del gruppo alla lettera a) i limiti sono quelli della tabella A 1 ; 2) Se hanno recapito nei corpi del gruppo alla lettera b) i limiti, a seconda del numero degli abitanti dell insediamento (N.B.: abitanti e non abitanti equivalenti) sono: - abitanti > i limiti sono quelli della tabella A ; < abitanti < i limiti sono quelli della tabella C ; 1 I valori limite del BOD, COD e SS della Tabella A della Legge 319/76 sono meno ristrettivi rispetto a quelli della Tabella 1 dell Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 13

17 - abitanti< i limiti, riferiti ai solidi sospesi e al COD, sono quelli della tabella C ; Scarichi degli insediamenti civili (art.6 L.R. 41/82): 1) Se gli insediamenti sono con meno di 50 vani (o m 3 ) con rapporto cubatura/superficie < 0,4, i sistemi di smaltimento devono essere adeguati a quanto già detto in precedenza in relazione ai criteri della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4 febbraio 1977; 2) Per gli insediamenti turistici o con più di 50 vani (o m 3 ) con rapporto cubatura/superficie > 0,4 o per imprese agricole o per insediamenti di origine diversa abbiamo: - Se scaricano nei corpi del gruppo alla lettera a) i limiti sono quelli della tabella A ; - Se scaricano nei corpi del gruppo alla lettera b) i limiti sono quelli della tabella C. file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 14

18 SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE (dal Decreto Legislativo 152/99 aggiornato con il D.L. 258/2000) caratteristiche scarico (a.e. = abit. equiv.) recapito finale fognature entro il (art. 27) trattamento secondario obbligatorio 10) (art. 31) 3) 4) limiti emissioni (all. 5) 7) < a.e. 31-dic dic-00 per gli scarichi esistenti: tab. A L. 319/76 9) fino al 31/12/00 tab. 1 col. II - tab. 3 8) dall'1/01/01 per i nuovi scarichi: tab. 1 col. II - tab. 3 8) < a.e.< dic dic-05 acque superficiali (reticolo idrografico ed acque marino-costiere) 2.000< a.e. < dic per gli scarichi esistenti: tab. A L. 319/76 9) fino al 31/12/05 tab. 1 col. II - tab. 3 8) dall'1/01/06 per i nuovi scarichi: tab. 1 col. II - tab. 3 8) per gli scarichi esistenti: tab. C L. 319/76 9) fino al 31/12/05 tab. 1 col. II - tab. 3 8) dall'1/01/06 per i nuovi scarichi: tab. 1 col. II - tab. 3 8) a.e. < ) tab. C L. 319/76 9) 11) con riferimento ai soli solidi sedimentabili ed al COD tab. C L. 319/76 9) 11) con insediamenti isolati 1) riferimento ai soli solidi sedimentabili ed al COD file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 15

19 caratteristiche scarico (a.e. = abit. equiv.) recapito finale fognature entro il (art. 27) trattamento secondario obbligatorio 10) (art. 31) 3) 4) limiti emissioni (all. 5) 7) < a.e. 31-dic dic-00 per gli scarichi esistenti: tab. A L. 319/76 9) fino al 31/12/00 tab. 1 col. II - tab. 3 8) dall'1/01/01 per i nuovi scarichi: tab. 1 col. II - tab. 3 8) < a.e.< dic dic-05 acque dolci o di transizione per gli scarichi esistenti: tab. A L. 319/76 9) fino al 31/12/05 tab. 1 col. II - tab. 3 8) dall'1/01/06 per i nuovi scarichi: tab. 1 col. II - tab. 3 8) 2.000< a.e. < dic dic-05 per gli scarichi esistenti: tab. A L. 319/76 9) fino al 31/12/05 tab. 1 col. I - tab. 3 8) dall'1/01/06 per i nuovi scarichi: tab. 1 col. II - tab. 3 8) a.e. < ) tab. A L. 319/76 9) insediamenti isolati 1) tab. A L. 319/76 9) file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 16

20 caratteristiche scarico (a.e. = abit. equiv.) recapito finale fognature entro il (art. 27) trattamento secondario obbligatorio 10) (art. 31) 3) 4) limiti emissioni (all. 5) 7) < a.e. subito 31-dic-00 2) tab. 2 col. II - tab. 1 col. II - tab. 3 8) < a.e. < subito 31-dic-00 2) tab. 2 col. I - tab. 1 col. II - tab. 3 8) < a.e.< subito 31-dic-05 2) tab. 2 col. I - tab. 1 col. II - tab. 3 8) aree sensibili 2.000< a.e. < dic per gli scarichi esistenti: tab. A L. 319/76 9) fino al 31/12/05 tab. 1 col. I - tab. 3 8) dall'1/01/06 per i nuovi scarichi: tab. 1 col. I - tab. 3 8) a.e. < tab. A L. 319/76 9) insediamenti isolati 1) tab. A L. 319/76 9) file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 17

21 caratteristiche scarico (a.e. = abit. equiv.) recapito finale fognature entro il (art. 27) trattamento secondario obbligatorio 10) (art. 31) 3) 4) limiti emissioni (all. 5) 7) insediamenti isolati 1) scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie scarichi acque meteoriche da fogne separate sul suolo scarichi per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o economica a recapitare in corpi idrici superficiali gli scarichi esistenti con queste caratteristiche si devono adeguare alla Tab. 4 entro il 20/10/03 tutti gli altri scarichi devono essere convogliati altrove entro il 20/10/03 non sono ammessi nel sottosuolo file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 18

22 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Per gli insediamenti isolati le Regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi secondo i criteri della delibera del Com. Interm. Tutela delle Acque del 4/2/77 (art. 27 comma 4) Si deve prevedere un trattamento più spinto (art. 32 comma 1) Le Regioni disciplinano gli scarichi di reti fognarie di agglomerati a forte fluttuazione stagionale (art. 31 comma 5) Gli scarichi a quota > m s.m. possono essere sottoposti a trattamento meno spinto (art. 31 comma 6) Se lo scarico confluisce in una rete fognaria con recapito in acque dolci o di transizione deve avere un trattamento appropriato (art. 31 comma 2 ed all. 5) Se il recapito è in acque marine costiere deve avere un trattamento appropriato (art. 31 comma 2 e all. 5) Le Regioni (art. 28 comma 2) e le Autorità competenti (art. 28 comma 10) possono modificare tali limiti. N.B.: Qui non sono riportati i limiti più restrittivi imposti da Piano di Tutela in fase di approvazione I limiti della tab. 3 sono da rispettare se vi sono scarichi industriali nella fognatura Sulla base dei disposti delle L.R. 41/82 e 34/83 ed in attesa di nuove disposizioni regionali. Queste L.R. per gli scarichi hanno come riferimento gli abitanti presenti e non quelli equivalenti ed i relativi valori sono e Le disposizioni sono qui trasferite mantenendo le soglie di e a.e. adottando valori dei limiti di emissione a favore della qualità degli scarichi. Nei casi in cui il trattamento secondario non sia obbligatorio può essere però necessario per rispettare i limiti di emissione. La Provincia di Roma richiede il rispetto della tab. A L. 319/76 (+ restrittivo di quanto richiesto dalla LR 41/82 e 34/83) nell'attesa di nuove disposizioni Regionali. file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 19

23 Tabella 1 - Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane (ex D. Lgs. 152/99). Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) > Parametri (media giornaliera) [1] Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione BOD5 (senza nitrificazione) mg/l [2] [5] COD mg/l [3] Solidi sospesi mg/l [4] [5] [1] Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/l. [2] La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 C ± 1 C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione. [3] La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio. [4] La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 m ed essiccazione a 105 C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di g), essiccazione a 105 C e calcolo del peso. [5] Ai sensi dell'articolo 31 comma 6, la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/l e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%. Tabella 2 - Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili (ex D. Lgs. 152/99). Parametri (media annua) Potenzialità impianto in A.E > Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione Fosforo totale (P mg/l) [1] Azoto totale (N mg/l) [2] [3] [1] Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. [2] Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kjeldahl (N. organico + NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. [3] In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/l per ogni campioni in cui la temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12 gradi centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali. file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 20

24 Tabella 3 - Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura (ex D. Lgs. 152/99). Numero parametro PARAMETRI Unità di misura file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 21 Scarico in acque superficiali Scarico in rete fognaria (*) 1 ph 5,5-9,5 5,5-9,5 2 Temperatura C [1] [1] 3 colore non percettibile con non percettibile con diluizione 1:20 diluizione 1:40 4 odore non deve essere causa di non deve essere causa di molestie molestie 5 materiali grossolani assenti assenti 6 Solidi sospesi totali [2] mg/l BOD5 (come O2) [2] mg/l COD (come O2) [2] mg/l Alluminio mg/l 1 2,0 10 Arsenico mg/l 0,5 0,5 11 Bario mg/l Boro mg/l Cadmio mg/l 0,02 0,02 14 Cromo totale mg/l Cromo VI mg/l 0,2 0,20 16 Ferro mg/l Manganese mg/l Mercurio mg/l 0,005 0, Nichel mg/l Piombo mg/l 0,2 0,3 21 Rame mg/l 0,1 0,4 22 Selenio mg/l 0,03 0,03 23 Stagno mg/l Zinco mg/l 0,5 1,0 25 Cianuri totali ( come CN) mg/l 0,5 1,0 26 Cloro attivo libero mg/l 0,2 0,3 27 Solfuri (come H2S) mg/l Solfiti (come SO3) mg/l Solfati (come SO4) [3] mg/l Cloruri [3] mg/l Floruri mg/l Fosforo totale (come P) [2] mg/l Azoto ammoniacale (come NH4) [2] mg/l 15 30

25 34 Azoto nitroso (come N) [2] mg/l 0,6 0,6 35 Azoto nitrico (come N) [2] mg/l Grassi e olii animali/vegetali mg/l Idrocarburi totali mg/l Fenoli mg/l 0, Aldeidi mg/l Solventi organici aromatici mg/l 0,2 41 Solventi organici azotati mg/l 0,1 0,2 42 Tensioattivi totali mg/l Pesticidi fosforati mg/l 0,10 0,10 44 Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l 0,05 0,05 tra cui: 45 - aldrin mg/l 0,01 0, dieldrin mg/l 0,01 0, endrin mg/l 0,002 0, isodrin mg/l 0,002 0, Solventi clorurati mg/l Escherichia coli [4] UFC/100 ml nota il campione non è accettabile quando dopo il campione non è accettabile quando dopo Saggio di tossicità acuta [5] 24 ore il numero degli ore il numero degli organismi immobili è organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale uguale o maggiore dell'80% del totale (*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligati in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del presente decreto o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose. [1] Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 C oltre i metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi (103/a). [2] Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/l. [3] Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri. file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 22

26 [4] In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico ricettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 ml. [5] Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione. Tabella 4 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo (ex D. Lgs. 152/99). (il valore della concentrazione unità di misura deve essere minore o uguale a quello indicato) 1 ph SAR 10 3 Materiali grossolani - assenti 4 Solidi sospesi totali mg/l 25 5 BOD5 mg O2/L 20 6 COD mg O2/L Azoto totale mg N/L 15 8 Fosforo totale mg P/L 2 9 Tensioattivi totali mg/l 0,5 10 Alluminio mg/l 1 11 Berillio mg/l 0,1 12 Arsenico mg/l 0,05 13 Bario mg/l Boro mg/l 0,5 15 Cromo totale mg/l 1 16 Ferro mg/l 2 17 Manganese mg/l 0,2 18 Nichel mg/l 0,2 19 Piombo mg/l 0,1 20 Rame mg/l 0,1 21 Selenio mg/l 0, Stagno mg/l 3 23 Vanadio mg/l 0,1 24 Zinco mg/l 0,5 25 Solfuri mg H2S/L 0,5 26 Solfiti mg SO3/L 0,5 27 Solfati mg SO4/L Cloro attivo mg/l 0,2 29 Cloruri mg Cl/L Fluoruri mg F/L 1 31 Fenoli totali mg/l 0,1 32 Aldeidi totali mg/l 0,5 33 Solventi organici aromatici totali mg/l 0,01 34 Solventi organici azotati totali mg/l 0,01 35 Saggio di tossicità su Daphnia magna (vedi nota 8 di tabella 3) file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 23 LC5024h 36 Escherichia coli [1] UFC/100 ml il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50 % del totale

27 [1] In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL Tabella A Scarichi in acque superficiali (ex Legge 319/76). N. Parametro Concentrazione 1 ph 5,5-9,5 2 Temperatura C - 3 Colore 4 Odore 5 Materiali grossolani Assenti 6 Materiali sedimentabili ml/l 0,5 7 Materiali in sospensione totali mg/l 80 8 BOD5 mg/l 40 9 COD mg/l Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI)-Cu- 3 Hg-Ni-Pb-Se-Zn) 11 Alluminio mg/l come Al 1 12 Arsenico mg/l come As 0,5 13 Bario mg/l come Ba Boro mg/l come B 2 15 Cadmio mg/l come Cd 0,02 16 Cromo III mg/l come Cr 2 17 Cromo VI mg/l come Cr 0,2 18 Ferro mg/l come Fe 2 19 Manganese mg/l come Mn 2 20 Mercurio mg/l come Hg 0, Nichel mg/l come Ni 2 22 Piombo mg/l come Pb 0,2 23 Rame mg/l come Cu 0,1 24 Selenio mg/l come Se 0,03 25 Stagno mg/l come Sn Zinco mg/l come Zn 0,5 27 Cianuri mg/l come CN- 0,5 28 Cloro attivo mg/l come Cl2 0,2 29 Solfuri mg/l come H2S 1 30 Solfiti mg/l come SO2= 1 31 Solfati mg/l come SO4= Cloruri mg/l come Cl Fluoruri mg/l come F fosforo totale mg/l come P Ammoniaca totale mg/l come NH Azoto nitroso mg/l come N 0,6 37 Azoto nitrico mg/l come N 20 file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 24

28 38 Grassi e oli animali e vegetali mg/l Oli minerali mg/l 5 40 Fenoli totali mg/l come C5H5OH 0,5 41 Aldeidi mg/l come H-CHO 1 42 Solventi organici aromatici mg/l 0,2 43 Solventi organici azotati mg/l 0,1 44 Solventi clorurati mg/l 1 45 Tensioattivi mg/l 2 46 Pesticidi clorurati mg/l 0,05 47 Pesticidi fosforati mg/l 0,1 48 Saggio di tossicità Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15 C. la specie impiegata per il saggio deve essere Salmo gairdnerii Rich. 49 Coliformi totali MPN/10 ml Coliformi fecali MPN/100 ml Streptococchi fecali MPN/100 ml 2000 Tabella C Scarichi in fognature (ex Legge 319/76). N. Parametro Concentrazione 1 ph 5,5 9,5 2 Temperatura C - 3 Colore 4 Odore 5 Materiali grossolani Assenti 6 Materiali sedimentabili ml/l 2 7 Materiali in sospensione totali mg/l Non più del 40% del valore a monte dell impianto di depurazione 8 BOD5 mg/l Non più del 70% del valore a monte dell impianto di depurazione 9 COD mg/l Non più del 70% del valore a monte dell impianto di depurazione 10 Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI)-Cu- 3 Hg-Ni-Pb-Se-Zn) 11 Alluminio mg/l come Al 2 12 Arsenico mg/l come As 0,5 13 Boro mg/l come B 4 14 Cadmio mg/l come Cd 0,02 15 Cromo III mg/l come Cr 4 16 Cromo VI mg/l come Cr 0,2 17 Ferro mg/l come Fe 4 18 Manganese mg/l come Mn 4 19 Mercurio mg/l come Hg 0,005 file: Scarichi di acque reflue - rev 2 mag 05.doc pag. 25

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