PARTE PRIMA SOMMARIO. LEGGE REGIONALE 1 Marzo 2016 N. 3 Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale).

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1 Mercoledì 9 Marzo 2016 Anno XLVII N. 5 PARTE PRIMA CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo 2,50. La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica- PARTE PRIMA 3 SOMMARIO LEGGE REGIONALE 1 Marzo 2016 N. 3 Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale). LEGGE REGIONALE 1 Marzo 2016 N. 4 Modifica alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). pag. 3 pag. 5

2 Anno XLVII - N. 5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag 2 LEGGE REGIONALE 1 Marzo 2016 N. 5 Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio). pag. 6

3 Anno XLVI - N. 5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag 3 LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2016 N. 3 Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale). Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Articolo 1 (Modifica all articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale)) 1. Alla fine del comma 1 dell articolo 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ovvero nell ambito del territorio dell unione di comuni anche quando costituita da comuni appartenenti, eventualmente, a province diverse.. Articolo 2 (Modifiche all articolo 5 della l.r. 31/2008) 1. Al comma 1 dell articolo 5 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale, sono inserite le seguenti:, anche attraverso le unioni di comuni, appartenenti eventualmente a province diverse,. 2. Al comma 3 dell articolo 5 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ovvero la gestione per delega alla Comunità montana sono soppresse. Articolo 3 (Modifica all articolo 6 della l.r. 31/2008) 1. Al comma 2 dell articolo 6 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: le Comunità montane, per delega, sono soppresse. Articolo 4 (Modifica all articolo 18 della l.r. 31/2008) 1. Al comma 3 dell articolo 18 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: le Comunità montane e sono soppresse. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 1 marzo 2016 IL PRESIDENTE Giovanni Toti

4 Anno XLVII - N. 5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag 4 NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2016 N. 3 PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell Area del Processo Normativo Ufficio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi originari. 1. DATI RELATIVI ALL ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Angelo Vaccarezza e Claudio Muzio, in data 30 novembre 2015, dove ha acquisito il numero d ordine 44; b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 30 novembre 2015; c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 18 gennaio 2016; d) è stata esaminata ed approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 2016; e) la legge regionale entra in vigore il 24 marzo RELAZIONI AL CONSIGLIO Relazione di maggioranza (Consigliere Vaccarezza A.) Con questo sintetico articolato di legge, la Regione Liguria intende apportare alcune modifiche alla legge originaria recante la disciplina in materia di polizia locale, la legge regionale 31 del 2008, al fine precipuo di adeguare la normativa regionale vigente a quella nazionale sopravvenuta, la legge 56 del 2014, in modo da eliminare eventuali incompatibilità e problematiche interpretative. In particolare, è da considerare l introduzione da parte della normativa nazionale delle nuove funzioni fondamentali da conferire all unione di comuni, quali la polizia municipale e polizia amministrativa locale, e, inoltre, l adeguamento della normativa regionale vigente conseguente alla soppressione delle Comunità montane. Pertanto, gli articoli 1 e 2 del testo di legge, opportunamente emendati in sede di esame da parte della I Commissione, modificano, rispettivamente, gli articoli 4 (competenza territoriale) e 5 (gestione associata) della legge regionale 31/2008, prevedendo la presenza dell ente giuridico dell unione di comuni; inoltre, all articolo 5 viene aggiunto un comma 2 che adegua la disciplina vigente nella parte in cui si fa ancora riferimento alla presenza delle comunità montane. Quest ultima modifica viene parimenti apportata al comma 2 dell articolo 6 e al comma 3 dell articolo 18, recanti lo stesso riferimento. Auspico, in conclusione, che il presente testo di legge, sul quale si è anche espresso favorevolmente il Consiglio delle Autonomie Locali, sia suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte dell Assemblea legislativa, allo scopo di consentire all Ente Regione di raggiungere l obiettivo di uniformare le discipline vigenti ai vari livelli, eliminando al contempo gli eventuali dubbi interpretativi, e di procedere con il percorso di sostegno alle unioni di comuni, alla luce degli sviluppi della normativa nazionale. Relazione di minoranza (Consigliere Salvatore A.) La proposta di legge in discussione oggi pur presentandosi come semplice adeguamento della normativa regionale a quella nazionale sopravvenuta, riporta in superficie le problematiche legate alla gestione e organizzazione della Polizia locale. La legge 31/2008 che si va a modificare disciplina proprio la materia della polizia locale ricomprendendo sotto la stessa sia la polizia municipale che il corpo di Polizia Provinciale. La PDL in discussione si occupa di adeguare la normativa regionale per evitare incompatibilità interpretative ma fa passare sotto silenzio le reali problematiche delle nostre forze di polizia locale. Quale sarà, ad esempio, l impatto dell estensione del territorio di competenza della polizia locale che, a

5 Anno XLVI - N. 5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag 5 fronte del riformulato art. 4 della legge 31/2008 dovrà prestare servizio su un ambito territoriale più vasto risultante dall insieme degli enti associati o ancora nell ambito del territorio dell Unione dei Comuni, anche quando alcuni di essi appartengono a Province diverse? Quale saranno inoltre le conseguenze e quali le modalità di una gestione associata demandata alla gestione dell unione dei Comuni? Sicuramente a fronte della disciplina nazionale e regionale intervenuta negli ultimi anni sul riordino e la razionalizzazione delle funzioni degli enti locali, l aggiornamento della normativa regionale in materia di polizia locale avrebbe richiesto, necessariamente, un intervento più approfondito e dettagliato che tenesse conto anche delle necessità del territorio e del personale, e non un semplice adeguamento lessicale per di più incompleto, tenuto conto che l art. 5 comma 3 della l. 31/2008 non viene modificato nella parte in cui prevede la gestione per delega alla Comunità Montana. 3. NOTE AGLI ARTICOLI Nota all articolo 1 La legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11. LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2016 N. 4 Modifica alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. la seguente legge regionale: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga Articolo 1 (Modifica all articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) 1. Al comma 5 dell articolo 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, la Città metropolitana e le province possono individuare, all interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento, sono inserite le seguenti: comprendenti anche unioni di comuni situate in una diversa provincia. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 1 marzo 2016 IL PRESIDENTE Giovanni Toti

6 Anno XLVII - N. 5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag 6 NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2016 N. 4 PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell Area del Processo Normativo Ufficio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi originari. 1. DATI RELATIVI ALL ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Angelo Vaccarezza e Claudio Muzio, in data 30 novembre 2015, dove ha acquisito il numero d ordine 43; b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare ai sensi dell articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 30 novembre 2015; c) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all unanimità nella seduta del 25 gennaio 2016; d) è stata esaminata ed approvata all unanimità, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 2016; e) la legge regionale entra in vigore il 24 marzo NOTE AGLI ARTICOLI Nota all articolo 1 La legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 è pubblicata nel B.U. 26 febbraio 2014, n. 2. LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2016 N. 5 Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio). Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. la seguente legge regionale: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga Articolo 1 (Modifiche all articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio)) 1. Al comma 5 dell articolo 2 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: delle Comunità Montane,, sono soppresse e dopo le parole: dei Comuni,, sono inserite le seguenti: delle unioni di comuni, appartenenti anche a province diverse,. Articolo 2 (Modifica all articolo 4 della l.r. 9/2000) 1. Alla lettera a) del comma 2 dell articolo 4 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni,

7 Anno XLVI - N. 5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag 7 le parole: dalle Comunità Montane e, sono soppresse. Articolo 3 (Abrogazione dell articolo 5 della l.r. 9/2000) 1. L articolo 5 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. Articolo 4 (Modifiche all articolo 6 della l.r. 9/2000) 1. Al comma 1 dell articolo 6 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: I Comuni, sono inserite le seguenti: e le unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse, e le parole: e dall articolo 108 del D.Lgs. 112/1998, sono sostituite dalle seguenti:, dall articolo 108 del d.lgs. 112/1998 e dall articolo 1, comma 112, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 5 (Modifiche all articolo 11 della l.r. 9/2000) 1. Al comma 1 dell articolo 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:, le Comunità Montane, sono soppresse. 2. Al comma 2 dell articolo 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:, le Comunità Montane, sono soppresse. Articolo 6 (Modifica all articolo 16 della l.r. 9/2000) 1. La lettera h) del comma 2 dell articolo 16 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata. Articolo 7 (Modifica all articolo 21 della l.r. 9/2000) 1. Il comma 8 dell articolo 21 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. Articolo 8 (Modifica all articolo 22 della l.r. 9/2000) 1. Dopo il comma 3 dell articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: 3 bis. Le organizzazioni di volontariato dei comuni costituiti in unione possono operare nell intero territorio dell unione anche se posto su ambiti provinciali diversi.. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a a Genova addì 1 marzo 2016 IL PRESIDENTE Giovanni Toti

8 Anno XLVII - N. 5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag 8 NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2016 N. 5 PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell Area del Processo Normativo Ufficio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi originari. 1. DATI RELATIVI ALL ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Angelo Vaccarezza e Claudio Muzio, in data 30 novembre 2015, dove ha acquisito il numero d ordine 45; b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare ai sensi dell articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 30 novembre 2015; d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all unanimità, nella seduta del 25 gennaio 2016; e) è stata esaminata ed approvata all unanimità, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 2016; f) la legge regionale entra in vigore il 24 marzo NOTE AGLI ARTICOLI Nota all articolo 1 La legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000, n. 4. Note all articolo 4 Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è pubblicato nella G.U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.; la legge 7 aprile 2014, n. 56 è pubblicato nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81.

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16 Anno Anno XLVI XLVI - N N. 31 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II II S.O pag. 48 pag.192 Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)

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