PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Definizione delle tipologie di mutuo ammissibili, del parametro di riferimento e dello spread massimo da applicare ai mutui agevolati ai sensi dell'art. 59 della legge provinciale n. 19 del 28 dicembre 2009, nonché ai mutui agevolati ai sensi dell'art. 53 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e non ancora sottoscritti alla data di esecutività del presente provvedimento. Il giorno 22 Ottobre 2010 ad ore 09:20 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER ASSESSORI MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 5

2 Il relatore comunica che: il comma 1 dell articolo 59 della legge provinciale n. 19 del 28 dicembre 2009, prevede: La Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per il 2010 in base a quest'articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Gli interventi a favore delle persone anziane continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. Per l'anno 2010 il piano straordinario sostituisce il piano previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del I commi 2 e 3 del medesimo art 59 stabiliscono: Per gli interventi di acquisto di alloggi possono essere concessi contributi pluriennali sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Per gli interventi di costruzione di alloggi possono essere concessi contributi in conto capitale, nonché contributi pluriennali sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate, per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo, eventualmente ridotta del contributo in conto capitale concesso, e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Il comma 5 stabilisce inoltre: Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 2 e 3 e, in particolare, i requisiti dei richiedenti, le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all'entità del contributo provinciale. La deliberazione stabilisce anche specifiche misure per favorire l'accesso ai contributi da parte delle giovani coppie e dei nubendi, nonché i criteri per la stipulazione con le banche convenzionate di appositi accordi che, per ottenere condizioni più favorevoli, prevedano anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all'andamento dei mercati finanziari. La Giunta provinciale con deliberazioni n del 30 aprile 2010 e n di data 7 maggio 2010 ha approvato i criteri attuativi dell articolo 59 della Legge Provinciale 28 dicembre 2009, n. 19: "Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata" per l'adozione del piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata per l'anno Le domande di agevolazione sono state raccolte dal 10 maggio al 30 giugno 2010 e con provvedimento n di data 10 settembre 2010 la Giunta provinciale ha approvato il Piano straordinario in materia di edilizia abitativa agevolata per l anno 2010 individuando le somme da destinare ad ogni ente (Comunità di Valle, Comprensori e Comuni di Trento e Rovereto). Successivamente, gli enti chiederanno ai soggetti in posizione utile in graduatoria per ottenere il contributo di presentare la documentazione necessaria per procedere alla concessione dello stesso. Al momento dell ammissione a contributo i beneficiari si rivolgeranno Pag. 2 di 5

3 ad una banca convenzionata per stipulare un mutuo agevolato o per rinegoziare il mutuo ordinario già in essere per trasformarlo tutto o in parte in agevolato. Ora, al fine di comunicare ai possibili beneficiari dei contributi le banche presso le quali possono rivolgersi, si rende necessario dare attuazione a quanto previsto dal sopra citato comma 5 dell art. 59 della l.p. 19/2009 e pertanto definire le tipologie di mutuo ammissibili, i parametri di riferimento e gli spread massimi da applicare ai mutui, in relazione alla durata del prestito e all'entità del contributo provinciale, nonché i contenuti della clausola di rinegoziazione. Nell allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sono definite le condizioni che le banche sono tenute ad applicare ai mutui agevolati ai sensi dell art. 59 della l.p. 19/2009. In relazione alle condizioni previste nell allegato va evidenziato l intento della Provincia di indirizzare i cittadini da un lato a scelte prudenti e consapevoli in relazione alla variabilità dei tassi di interesse sui mercati finanziari, dall altra a garantire una maggiore programmabilità egli oneri finanziari a carico della Provincia. Conseguentemente con il provvedimento in esame si propone che, nel caso il contributo copra il 100% del tasso di interesse del mutuo agevolato, lo stesso dovrà essere stipulato a tasso fisso, mentre nel caso il contributo copra o il 70% o il 50% del tasso d interesse sarà ammissibile la stipulazione di un mutuo a tasso fisso o di uno a tasso variabile. In quest ultimo caso l intervento della Provincia non potrà abbattere un tasso superiore al 6%. Infatti, anche se ai fini del calcolo della copertura dei relativi oneri sul bilancio della Provincia, nella deliberazione n del 10 settembre 2010, è stato considerato un tasso pari al 5%, dall analisi delle domande pervenute agli enti è prevedibile un minor onere a carico della Provincia conseguente a una diversa distribuzione dei contributi nelle diverse fasce di contribuzione e pertanto risulta possibile prevedere l abbattimento di un tasso massimo superiore a quello utilizzato per le previsioni di spesa. Va infine rilevato come con il presente provvedimento si preveda sia ammissibile, nel caso in cui vi sia una percentuale di contribuzione pari al 50%, la stipulazione di mutui a tasso variabile con la previsione di un tetto massimo (cosiddetto tasso Cap) che non potrà essere fissato in misura superiore al 6%, con un conseguente incremento degli spread massimi previsti. Considerato infine che le convenzioni sottoscritte ai sensi dell art. 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, ed attualmente in essere tra la Provincia e le banche prevedono la possibilità di una verifica annuale delle condizioni di tasso stabilite nelle stesse al fine di adeguarle alle condizioni di mercato, si propone di applicare ai mutui agevolati ai sensi di detta norma e non ancora sottoscritti alla data di approvazione di questo provvedimento, le nuove condizioni riportate nell allegato e approvate con il presente provvedimento. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE Pag. 3 di 5

4 - udita la relazione; - visto l articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23; - visto l articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19; - vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; - viste le proprie precedenti deliberazioni n. 806 di data 9 aprile 2009, n di data 30 aprile 2010, n di data 7 maggio 2010 e n di data 10 settembre 2010; - sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori; - visti i pareri del Dipartimento Affari Finanziari e Programmazione e del Servizio Semplificazione amministrativa; - visto il parere positivo del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta di data 8 ottobre 2010; - visto il parere della IV Commissione Consiliare, competente per materia, espresso nella seduta di data 18 ottobre 2010; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge DELIBERA 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il contenuto dell allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativo alle tipologie di mutuo ammissibili, ai parametri di riferimento e agli spread massimi da applicare ai mutui che verranno sottoscritti dai beneficiari dei contributi ad abbattimento del tasso di interesse previsti dall art. 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19; 2) di stabilire che le condizioni di cui all allegato sono applicate anche ai mutui che verranno sottoscritti successivamente all approvazione di questo provvedimento, con le modalità di cui al successivo punto 3), dai beneficiari dei contributi ad abbattimento del tasso di interesse previsti dall art. 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23; 3) di stabilire che dalla data di approvazione del presente provvedimento le banche non potranno più concedere mutui agevolati ai sensi del sopra citato art. 53 della l.p. 23/2007 fino all adesione alla nuova convenzione che tiene conto dei presenti criteri; 4) di autorizzare il dirigente del Servizio provinciale competente in materia di edilizia abitativa e agevolata a sottoscrivere con le banche le Convenzioni recanti le clausole di cui all allegato che hanno efficacia, anche nelle more della loro sottoscrizione, dal momento in cui in via anticipata la Provincia ha conoscenza, per scambio di corrispondenza, dell'accettazione della proposta contrattuale da parte della banca aderente. L accettazione avviene nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della proposta; 5) di stabilire, quale atto di indirizzo e coordinamento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, che le convenzioni stipulate tra la Provincia e le banche possono avere validità anche per le Comunità che hanno visto trasferite le competenze in materia di edilizia abitativa sovvenzionata alla data di approvazione del presente provvedimento, se le stesse vi aderiscono; Pag. 4 di 5

5 nel caso in cui le Comunità decidano di provvedere alla stipulazione di apposite convenzioni, sono tenute a rispettare, quali livelli essenziali, le condizioni stabilite nell allegato al presente provvedimento, con l esclusione degli spread massimi che dovranno essere contenuti entro i limiti stabiliti con il presente provvedimento considerate anche le eventuali rinegoziazioni operate ai sensi della lettera E) dell Allegato. In merito la Provincia si impegna a comunicare alle comunità gli esiti delle eventuali rinegoziazioni; 6) di autorizzare il dirigente del Servizio provinciale competente in materia di edilizia abitativa agevolata a modificare, in accordo con le banche, le condizioni economiche contenute nell allegato al presente provvedimento mediante scambio di corrispondenza secondo quanto disposto dal punto E) dell Allegato; 7) di autorizzare il dirigente del Servizio provinciale competente in materia di edilizia abitativa agevolata a pubblicare sul portale web della Provincia l elenco delle banche che si impegnano ad applicare ai mutui agevolati condizioni di spread migliorative rispetto a quelle previste dal presente provvedimento, e gli spread effettivamente applicati. MLM Pag. 5 di 5

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