CAP. 4. L ARCHITETTURA DEL SISTEMA

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1 CAP. 4. L ARCHITETTURA DEL SISTEMA Dopo aver illustrato il percorso normativo che ha portato all attuale ordinamento del Sistema Universitario nazionale, cercheremo di dare un idea di come esso sia strutturato; con l avvertenza che, essendo il nostro lavoro focalizzato sull istruzione universitaria, tra i numerosi attori del Sistema Universitario prenderemo in considerazione solo quelli relativi ad essa, tralasciando perciò quelli interessati nello svolgimento di funzioni relative alla ricerca scientifica e tecnologica (ad esempio i numerosi organi consultivi del MIUR, quali i Consigli Scientifici Nazionali, l Assemblea Scientifica e Tecnologica, ecc.) Abbiamo visto come le università abbiano acquisito con il tempo una sempre più accentuata autonomia, fino al punto di poter gestire gli ordinamenti didattici. Inoltre, in materia di interventi per il diritto allo studio, accanto allo Stato, intervengono nel ruolo di attori principali le Regioni e gli enti di gestione da esse istituiti. Analizziamo ora come i principi di autonomia degli atenei e del trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali abbiano trovato attuazione in un sistema universitario arrivato a disporre di 109 atenei (76 pubblici e 33 privati per soddisfare la domanda rappresentata da studenti (ASI 2002 riferito all a.a ). 4.1 Il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ed i suoi organi consultivi e di valutazione Istituito con D.Lv. n.300/1999, modificato con L. n. 317/2001, il MIUR si è visto attribuire le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica e istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica (in precedenza esercitate dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal MURST). Per quanto concerne l istruzione universitaria il MIUR è l organo di coordinamento ed indirizzo del sistema universitario, di cui deve, nel rispetto 37

2 delle autonomie, promuovere lo sviluppo. A tal fine, in stretta collaborazione con gli organismi consultivi provvede a: elaborare il piano triennale di sviluppo delle università; presentare al Parlamento un rapporto triennale sullo stato dell istruzione universitaria, uno sullo stato degli ordinamenti didattici ed uno sull'attuazione del diritto agli studi universitari; promuovere la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale e coordinare la partecipazione italiana a programmi comunitari ed internazionali; ripartire gli stanziamenti iscritti nel bilancio e destinati alle università Inoltre, ove espressamente previsto dalla legge al Ministro spetta il potere di emanare regolamenti per la fissazione dei principi generali in alcune materie (come nel caso del Regolamento sull autonomia didattica degli atenei). In altri casi l obiettivo dell uniformità di trattamento viene raggiunto con l emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio (è il caso dei DPCM triennali in materia di diritto agli studi) o addirittura di una legge del Parlamento. Nella sua attività il Ministero si serve di alcuni organismi consultivi e di valutazione: il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), il Consiglio Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) ed infine la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Ad eccezione di quest ultima, sono tutti organi istituzionali del MIUR. Il CUN, in seguito alla ridefinizione di funzioni e competenze prevista dalla L. n. 127/1997, è l organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie e consultivo del Ministro. Composto da tre membri eletti in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari, otto studenti eletti dal CNSU, quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e tre rettori eletti dalla CRUI, formula pareri e proposte: sulla programmazione universitaria; sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO); 38

3 sull approvazione dei regolamenti didattici di ateneo; sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell università Il CNSU, costituito con DM 2/6/2000, è l organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti all università. Composto da trenta membri eletti dagli studenti e nominati con DM, formula pareri e proposte: su progetti di riordino del sistema universitario; sui decreti ministeriali che definiscono gli ordinamenti didattici; sui criteri per l utilizzazione della quota di riequilibrio del FFO Inoltre presenta annualmente al ministro una relazione sulla condizione studentesca nell ambito del sistema universitario. Il CNVSU, istituito dalla L. n. 370/1999, ha sostituito il precedente Osservatorio nelle funzioni di valutazione del sistema universitario e consultiva del Ministro; è organo istituzionale del MIUR, con il compito di: fissare i criteri generali per la valutazione del sistema universitario; promuovere la cultura della valutazione; determinare le informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università; predisporre rapporti, studi e documentazione sullo stato dell istruzione universitaria, sull attuazione del diritto allo studio, sugli accessi ai corsi, sui criteri di riparto della quota di riequilibrio del FFO; svolgere per il Ministro attività consultive, di valutazione, di definizione di standard. La CRUI è un associazione indipendente, fondata nel 1963 su iniziativa privata dei rettori italiani. Oggi si configura come un associazione privata non riconosciuta, che ha compiti di studio e coordinamento tra gli atenei e si propone di rappresentare i bisogni del sistema universitario presso le autorità governative e parlamentari. Inoltre, ove previsto da specifiche leggi dello Stato, svolge le funzioni di organismo consultivo del MIUR; in tale veste la CRUI: partecipa alla definizione del piano triennale di sviluppo delle università, formulando una propria relazione generale riferita all intero sistema universitario (L. 168/1989); viene ascoltata annualmente dal MIUR relativamente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo (L 449/1997); 39

4 esprime un parere sui criteri di ripartizione della quota di riequilibrio del FFO (L. 537/1993); Ricordiamo per finire che recentemente, con legge n. 508/1999, è stato istituito il Consiglio Nazionale per l Alta formazione artistica e Musicale (CNAM), con funzioni consultive in tale materia. 4.2 Le università In seguito al riconoscimento effettuato dalla legge istitutiva del MURST, gli atenei hanno ottenuto gradualmente sempre maggiore autonomia, tanto che oggi sono istituzioni dotate di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Per la produzione dei servizi didattici e nell attività di ricerca le università possono contare su una pluralità di mezzi di finanziamento; infatti oltre ai trasferimenti da parte di Stato e Regioni, assumono una importanza sempre maggiore, per la necessità (sentita in tutti i Paesi dell Unione Europea) di contenere il debito pubblico, la contribuzione studentesca e la capacità degli atenei di auto finanziarsi attraverso la vendita dei propri servizi ad enti o a imprese private. L organizzazione interna degli atenei è determinata dagli stessi mediante statuti e regolamenti, espressione dell autonomia organizzativa. Normalmente tali statuti prevedono tra gli organi di governo: il Rettore, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione. Il Rettore delle università statali, presiede il Senato accademico, vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi delle stesse, programma l attività didattica e di ricerca, esercita la funzione disciplinare ed è il legale rappresentante dell ateneo. Il Senato accademico, composto dal Rettore, dai presidi di facoltà ed altri soggetti secondo le previsioni dello statuto, determina le linee generali dell attività e definisce la programmazione dello sviluppo dell ateneo. Approva i regolamenti di ateneo e coordina le attività didattiche, esercita i poteri di 40

5 programmazione, di coordinamento e di controllo sull esercizio dell autonomia dell università. Il Consiglio di amministrazione, composto dal Rettore, dal Direttore Amministrativo e da altri soggetti secondo le previsioni dello statuto, sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell università, di cui approva il bilancio ed alla gestione del personale tecnico e amministrativo. Sempre presenti poi, soprattutto in seguito alla L. 370/1999, sono i Nuclei di Valutazione Interna, cui spetta il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l imparzialità ed il buon andamento dell azione amministrativa. 4.3 I soggetti implicati nell attuazione del diritto allo studio In questa sede accenneremo soltanto brevemente all ordinamento del sistema in materia di intervento a sostegno degli studenti, rimandando al capitolo 6 per una trattazione più dettagliata dei riferimenti normativi e dei compiti dei diversi soggetti interessati. Per ora ci limitiamo a rammentare come le funzioni in materia spettino alle Regioni, responsabili della concreta realizzazione degli interventi per il diritto allo studio, fatti salvi i compiti dello Stato circa l indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi. Le Regioni, si servono di enti autonomi di gestione per la concreta attuazione degli interventi, la cui copertura viene finanziata tramite: risorse proprie delle Regioni; introiti derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio; trasferimenti statali (Fondo Statale Integrativo) 41

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